
Zelensky compra in Malesia caccia russi per usarli contro la Russia
Da quando è iniziata la guerra la Russia è sempre più in difficoltà a piazzare armamenti in giro per il mondo. In una parte del mondo per la ovvia conseguenza degli embarghi, che hanno complicato anche mercati che avevano resistito alle sanzioni del 2014 come quello del Venezuela.
Nell'altra parte, quella afro-asiatica, perché anche paesi tradizionalmente partner come Cina, Vietnam, Angola, Algeria, Uganda, India e Indonesia hanno tirato il freno proprio per aver visto le non spettacolari performance sul campo di battaglia di alcuni prodotti per cui c'erano contratti di fornitura in corso. In particolare quelli per gli aerei da combattimento Sukhoi Su-30, che stavano sostituendo il modello Su-27 già riadattato su uno precedente ancora di fattura sovietica.
Congelati quindi in questo momento i contratti in ogni parte del mondo, ed è un problema in più per l'economia di Vladimir Putin. A sorpresa però ai primi di maggio in Malesia sono arrivati due broker disposti ad acquistare con triangolazione (la Malesia era uno dei paesi partner della fornitura) sia alcuni Su-30 sia parti di ricambio per quell'aereo da combattimento ma anche per il Su-27. La vera sorpresa però per il governo malese è stato scoprire l'identità dei broker, e il mandato per cui si stavano muovendo: quello dell'entourage del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Sembra una storia fantascientifica: nessuno in questo momento è disposto a comprare armi da Putin salvo uno: il suo principale nemico. Per quanto sembri strano e considerando che il rapporto commerciale non è diretto, ma triangolato dalla Malesia, l'interesse ucraino per i caccia russi Sukhoi Su-30 e Su-27 è più che comprensibile.
Innanzitutto perché quelli erano in dotazione a Kiev una volta caduto il muro di Berlino e dissolto l'impero sovietico, e anche se a metà degli anni '90 l'Ucraina aveva in servizio ben 67 Su-27 e prima di questa guerra ne aveva poco più di una decina, quelli anche nelle loro evoluzioni tecnologiche sono gli unici ben conosciuti dai piloti di Zelensky che quindi non hanno bisogno di alcun addestramento per usarli subito durante la battaglia.
Non solo: proprio in Ucraina c'era la maggiore produzione di componentistica per quei caccia fino in tempi recenti, quando Putin aveva deciso di mettere e disposizione delle forze armate russe solo modelli interamente prodotti dentro i confini. Anche se le fabbriche sono quasi state tutte distrutte dalla guerra, pezzi di ricambio si trovano ancora.
Quelli che mancano vengono cercati dagli ucraini come in questa occasione sul mercato asiatico in modo da rimettere in piedi per la battaglia un minimo di flotta utilizzabile immediatamente. Proprio utilizzando questi acquisti e mettendoli insieme a quel che restava della flotta militare presa di mira da Putin negli aeroporti ucraini nei primi giorni del conflitto, le forse armate di Zelensky sono riuscite a rimettere in servizio due Su-27 ristrutturati e pure potenziati, che il 7 maggio scorso hanno bombardato il contingente russo che aveva conquistato la piccola ma strategica Isola dei Serpenti sul Mar Nero.
Quindi l'industria militare di Putin ha bisogno di vendere aerei e componentistica per non andare gambe all'aria come stava avvenendo da qualche mese (oggi le sanzioni non solo colpiscono l'agenzia russa Rosoboronexport per l'esportazione militare ma anche le banche e le istituzioni finanziarie che finanzino contratti Omc, ossia di gestione e manutenzione, per prodotti militari sovietici anche in mano ad altri paesi).
Il solo cliente possibile che non può essere fermato dalle sanzioni internazionale è proprio l'Ucraina, che si è fatta avanti. Il potere del business è così forte che la storia ci mette in scena questa grottesca situazione: Putin vende di fatto armi a Zelensky per farsi sparare addosso...
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Nonostante il gradimento non eccezionale, la presa del Presidente sui repubblicani resta salda, mentre Leone 14° pubblica la sua enciclica sull’IA.
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Il Tribunale di Milano rigetta in appello l’istanza di sette psicologi, sospesi poiché non inoculati nonostante lavorassero da remoto: negato il rinvio alla Corte costituzionale, che si sarebbe già espressa sul caso. Il legale: «Falso: non è mai entrata nel merito».
Sette psicologi non riescono a ottenere giustizia, dopo essere stati sospesi durante il Covid e non aver potuto esercitare l’attività nemmeno da remoto con i mezzi della telecomunicazione, in quanto non vaccinati. Avevano presentato ricorso, contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato le loro richieste di annullare, o dichiarare illegittimi, i provvedimenti disposti dall’Ordine degli psicologi della Lombardia, ma in Appello le loro domande non sono ritenute degne di passare al vaglio della Consulta.
Eppure, il Tar regionale aveva sospeso i provvedimenti impugnati, nella parte in cui non prevedevano «la possibilità di svolgere l’attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali di prossimità o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2». Inoltre, il tribunale amministrativo aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 4, comma 4, del decreto legge 44 del 1° aprile 2021 «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», che introduceva l’obbligo della vaccinazione anche se si lavorava da remoto, a differenza di quanto stabilito nell’aprile dello stesso anno.
Originariamente, infatti, la sospensione era riferita a «prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali». Non poteva esserci legittimità nell’impedire il lavoro di uno psicologo da remoto, per questo il Tar aveva sottoposto la questione alla Corte costituzionale. Nel dicembre 2022, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tar della Lombardia, ritenendo che sugli obblighi vaccinali avesse competenza esclusiva il giudice ordinario, non quello amministrativo.
Se ne è occupato dunque il Tribunale di Milano, rigettando le istanze degli psicologi e condannandoli al pagamento delle spese, nonostante la domanda di giustizia posta innanzi al giudice ordinario fosse non di stabilire se la norma accusata fosse legittima o no, ma di rimettere il caso alla Corte costituzionale come già aveva fatto il Tar.
I professionisti allora hanno fatto ricorso, ma la Corte d’appello di Milano con sentenza pubblicata questo mese ha rigettato l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado. La Corte sostiene che la Consulta avesse già respinto la questione di legittimità, ma il giudice delle leggi, in realtà, si era limitato a dire che non fosse «una decisione di merito», scrive nel libro Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi (Zanichelli, 2024) Nicolò Zanon, già vice presidente della Corte costituzionale, riferendosi proprio a quella sentenza.
Il professore lo dice chiaramente: la questione «viene fermata in punto di ammissibilità». In realtà, «la Consulta non ha mai esaminato la questione della legittimità costituzionale del divieto di lavoro da remoto per psicologi libero-professionisti “non ottemperanti”», sottolinea l’avvocato Stefano de Bosio, legale degli psicologi. E l’unica sentenza citata dalla Corte d’Appello è la 14/2023, con la quale la Consulta aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana relativamente all’obbligo vaccinale per il virus Sars-Cov-2 del personale sanitario. Il giudice delle leggi non si è pronunciato sulla sproporzionalità della sanzione del divieto di lavoro da remoto.
Ci pensa la Corte d’Appello, che non può decidere nel merito una questione di legittimità costituzionale, a intervenire sostenendo che vietarlo è «nel solco della legittima applicazione del principio di precauzione». Trova la giustificazione, legittima la decisione. In questo modo, però, «è stato violato l’obbligo di sottoporre alla Corte costituzionale la questione, già sollevata dal Tar Lombardia», dichiara l’avvocato, che adesso ricorrerà in Cassazione.
Intanto, i professionisti sono costretti a pagare circa 30.000 euro di spese legali all’Ordine degli psicologi che aveva impedito loro di lavorare. «La decisione favorevole del Tar di Milano avrebbe quanto meno legittimato la compensazione delle spese», commenta De Bosio. Doveva essere una sorta di punizione, per scoraggiarli dal ricorrere in terzo grado?
C’è un altro aspetto importante. Qualora la legge in questione fosse giudicata incostituzionale, è molto pericoloso il ragionamento della Corte d’Appello di Milano, secondo il quale se la pubblica amministrazione «si è limitata a dare applicazione alle norme di legge vigenti, rispetto alle quali non aveva alcuna discrezionalità», non risponde delle proprie azioni, né civilmente, né penalmente.
«Si tratta esattamente del medesimo argomento in diritto esibito al processo di Norimberga», afferma De Bosio. «Proprio per questo furono emanate, nel dopoguerra, le carte costituzionali e la convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché il principio di legalità formale non possa essere invocato quando i valori compromessi siano compresi nei “diritti fondamentali”, quali sono, in particolare, la “libertà di cura”». Conclude: «I governi hanno uno spazio di discrezionalità “politica”, ma sono inibiti dall’emanare sanzioni o misure sproporzionate».
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Dodici società scientifiche italiane, nel 2024, avevano detto che gli ormoni riducevano del 70% i tentativi di suicidio nei giovani trattati. Percentuale, però, che non ha riscontri.
Nessuna risposta, un profondo silenzio arriva dalle 12 associazioni e società scientifiche chiamate a rendere conto, da due anni, sul dato, tutt’altro che solido, secondo cui l’uso dei bloccanti della pubertà nella disforia di genere, come la triptorelina, ridurrebbe del 70% i tentativi di suicidio nei giovani trattati.
Lo denuncia, in una nota, GenerazioneD che, evidenziando come il dato non sia corretto, è costretta a constatare che nessuno ha «ritenuto doveroso rispondere nel merito di questioni di estrema delicatezza scientifica, clinica ed etica, riguardanti la salute e la sicurezza dei minori con disforia di genere».
Le domande poste sono «precise, documentate e circostanziate». Riguardano «un’affermazione di enorme impatto pubblico» rilasciata dalle 12 associazioni e società scientifiche in un documento del febbraio 2024 e citata, in una sorta di copia-incolla, nelle audizioni alla commissione Affari sociali della Camera sulla somministrazione della triptorelina ai bambini con incongruenza di genere, per regolamentarne l’uso. Le 12 associazioni e società affermano che «dai dati della letteratura scientifica si evince che fino al 40% dei giovani Tgd», cioè transgender e gender diverse, «tenta il suicidio (cfr. James S.E. et al. National center for transgender equality, 2016)», e che «la terapia con triptorelina riduce del 70% questa possibilità (cfr. Turban J.L. et al. Pediatrics, 2020)». Tralasciando «l’inaffidabilità del dato di partenza sulla suicidalità - estratto dal sondaggio self-report elaborato da James - anche solo esaminiamo la seconda parte dell’affermazione è lampante che le conclusioni degli stessi autori dello studio di Turban - sottolinea GenerazioneD - dicono un’altra cosa: l’accesso a questo trattamento è associato a minori probabilità di ideazione suicidaria nel corso della vita».
Tra ideazione e tentativo di suicidio, la differenza è sostanziale, ma le 12 società non sembrano essere interessate a chiarire questo aspetto, che non è il solo a traballare nello studio, dato che «si confrontano 89 persone che riferiscono di aver ricevuto i bloccanti, con 3.405 che li avrebbero voluti ma non li hanno ricevuti».
Ora, in qualsiasi ambito scientifico, osservazioni di tale portata «avrebbero richiesto un confronto aperto, trasparente e rigoroso», osserva GenerazioneD, che rinnova pubblicamente l’invito al confronto. «A oggi, non è giunta alcuna risposta. Nessuna rettifica, nessun approfondimento, nessuna spiegazione pubblica», rimarca. «Questo silenzio assume un peso ancora maggiore alla luce del mutato contesto internazionale, nel quale numerosi Paesi e autorevoli organismi sanitari stanno sottoponendo a revisione critica» queste pratiche, «chiedendo standard probatori sempre più rigorosi».
Nel Regno Unito, per esempio, è vietata la somministrazione dei bloccanti della pubertà agli under 18 ed è stata sospesa anche la sperimentazione su un campione di bambini. I dati, questi sì ben più solidi di quelli citati dalle 12 associazioni, mostrano che i trattamenti causerebbero danni a lungo termine come infertilità e sterilità, ma anche problemi alle ossa e disturbi al cervello e al sistema cardiovascolare. Sul suicidio, paradossalmente, vari studi mostrano che i tassi tra i transgender maschio-femmina sono superiori del 51% rispetto alla popolazione generale.
«Non chiediamo contrapposizioni», ribadisce GenerazioneD, «ma responsabilità scientifica e la disponibilità a spiegare ai genitori italiani, con trasparenza e rigore, su quali basi statistiche e metodologiche siano state formulate affermazioni tanto rilevanti». La domanda posta «è estremamente circoscritta: in quale passaggio dello studio di Turban et al. sarebbe affermato o dimostrato che la triptorelina determina una riduzione del 70% dei tentativi di suicidio nei giovani affetti da disforia di genere?». È «un chiarimento pubblico non più rinviabile», è una «questione di rispetto verso i giovani più fragili, le famiglie chiamate a compiere scelte difficilissime e verso la credibilità stessa del dibattito scientifico».
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