Una sera di primavera del 2025, in un centro di permanenza per il rimpatrio del Nord Italia, a un uomo viene detto che sarà trasferito a Brindisi. È un cinquantenne algerino che vive in Italia, irregolare da quasi vent’anni. Nei Cpr i trasferimenti sono una routine: si cambia struttura, si sale su un mezzo, si riparte. Solo che Brindisi non è la sua destinazione. A quanto pare, senza la possibilità di avvisare l’avvocato o la famiglia, l’uomo viene portato in Albania, nel centro di Gjader costruito dal governo italiano per la gestione dei migranti fuori dai confini nazionali.
Da questa vicenda nasce una sentenza che per la prima volta condanna lo Stato italiano a risarcire un migrante trasferito nei centri albanesi. Il risarcimento arriva grazie a una decisione firmata da un giudice del tribunale di Roma e dopo che la vicenda era uscita dai confini dell’aula di giustizia, attraverso l’intervento dell’europarlamentare Cecilia Strada, contattata dalla compagna dell’algerino rimasta per giorni senza notizie. Settecento euro sono una cifra modesta, ma sufficiente a sollevare una questione che, guardata da vicino, appare paradossale: il risarcimento viene riconosciuto in un contesto in cui, per anni, la corte di Cassazione aveva fissato criteri molto più rigorosi, arrivando spesso a negare i danni anche in situazioni oggettivamente più dure. Anche per questo motivo, il Viminale, dopo aver letto le motivazioni, potrebbe impugnare la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Roma.
La decisione è del 10 febbraio 2026. Il giudice Corrado Bile, del tribunale di Roma, accoglie il ricorso e, «per l’effetto, condanna il ministero dell’Interno al pagamento di euro 700 a titolo di risarcimento del danno». Nelle motivazioni, il tribunale parla apertamente di «condotta colposa» dell’amministrazione e di «mancata osservanza delle regole di buona amministrazione», da cui sarebbe derivata «l’incisione dannosa della sfera privata dei diritti della persona». Il punto centrale, secondo il giudice, è che il trasferimento è avvenuto «in assenza di un provvedimento scritto e motivato», incidendo direttamente su diritti fondamentali del ricorrente.
Pur senza incarichi formali, Bile, magistrato della sezione civile del tribunale di Roma, viene spesso accostato all’area di Magistratura democratica, anche per contributi pubblicati su Questione Giustizia, la rivista storicamente legata a quella corrente. Nel 2024 ha firmato la sentenza sul caso «Asso 29», condannando lo Stato per il respingimento verso la Libia di migranti soccorsi in mare e affermando che lo Stato africano non può essere considerata un luogo sicuro. Più di recente ha annullato la maxi sanzione da 150.000 euro inflitta dal Garante della privacy al giornalista Sigfrido Ranucci di Report, per la diffusione dell’audio tra l’allora ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini nell’affaire Boccia.
Per capire perché la decisione venga letta come un precedente esplosivo basta ricordare che non si tratta di un migrante appena arrivato, ma di un cittadino algerino irregolare da quasi vent’anni. L’avvocato Gennaro Santoro, che segue il caso e altri due analoghi, sostiene infatti che la sentenza possa mettere in discussione l’intero sistema dei trasferimenti nei Cpr. Il tribunale di Roma ha ritenuto che l’operazione abbia interferito con il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, affermando che la persona deve essere sempre posta in condizione di sapere dove, quando e perché viene trasferita.
Ma è qui che la decisione si espone alla critica più forte, perché si discosta da una linea che la Cassazione aveva tracciato negli ultimi anni. Nel 2016, nel caso del Cie di Ponte Galeria, un migrante aveva chiesto i danni sostenendo di aver vissuto condizioni di trattenimento umilianti e degradanti. La Cassazione gli diede torto: spiegò che la sofferenza legata alla detenzione amministrativa, per quanto dura, non basta da sola a far scattare un risarcimento. Se si vuole ottenere un indennizzo, bisogna dimostrare un danno concreto. Tre anni dopo, nel 2019, un altro caso riguardava il Cpr di Bari, dove erano emersi anche problemi procedurali nella gestione del trattenimento. Anche lì la Cassazione fu chiara: il fatto che un atto presenti irregolarità non significa automaticamente che lo Stato debba pagare. Un errore formale o una gestione discutibile non coincidono automaticamente con un danno risarcibile; serve provare che da quell’errore sia derivato un pregiudizio concreto e ulteriore rispetto alla normale restrizione della libertà.
Nel 2020 la Suprema Corte tornò sul tema con un’altra decisione, relativa ancora a un Cpr, ribadendo lo stesso concetto: la detenzione amministrativa comporta inevitabilmente disagi, limitazioni, sofferenze. Ma questi, se rientrano nella misura prevista dalla legge e convalidata da un giudice, non generano automaticamente un diritto al risarcimento. Ecco perché la condanna del Viminale appare come un cambio di passo che abbassa la soglia richiesta finora per dimostrare il danno.







