Se non sarà per sua scelta, Salim El Koudri, il cittadino italo-marocchino che sabato ha tentato una strage a Modena, non perderà la cittadinanza italiana, acquisita nel 2009 in contemporanea con il padre Mohammed. «È italiano come me e lei», conferma un autorevole esponente della maggioranza. Questa è la legge anche per chi commette reati gravissimi e un’eventuale modifica della norma non potrà essere retroattiva, per non divenire incostituzionale. In Italia chi ha acquisito la cittadinanza da minorenne ed è figlio di un cittadino italiano, anche naturalizzato, resta italiano per sempre.
Oggi, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, «il minore deve risiedere legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita», ma quando Salim è venuto al mondo (nel marzo del 1995, a Seriate) questa non era una condizione necessaria. Bastava essere figli minori di un cittadino italiano. Ma anche coloro che possono essere privati della cittadinanza (per esempio gli stranieri naturalizzati) rischiano di perderla solo dopo una condanna definitiva per reati collegati al terrorismo e all’eversione. Non, per esempio, per una strage non finalizzata a sovvertire l’ordine costituito.
Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, di Forza Italia, ieri, è stato chiarissimo. «Per chi, invece, ha una cittadinanza che non deriva da un processo di integrazione o concessione è inutile parlare di revoca a fronte di un reato perché non è possibile. Per chi invece acquisisce la cittadinanza al termine di un percorso legale, amministrativo e poi si macchia di reati gravi contro la personalità dello Stato o contro la persona, la revoca della cittadinanza deve essere una pena non a discrezione del giudice».
Sulla questione si è espresso anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il quale si è detto «concettualmente d’accordo» sulla proposta di Matteo Salvini di revocare la cittadinanza a stranieri che compiono reati. Quindi ha aggiunto: «All’epoca in cui facevo il capo di Gabinetto con il ministro Salvini, ma anche durante questo mio mandato di ministro, abbiamo ritoccato la normativa sulla cittadinanza e quella acquisita successivamente è stata riformata. Nella normativa è già previsto che una serie di reati di particolare gravità possano portare alla revoca».
La legge che regola la concessione della cittadinanza è la 91 del 1992 (eravamo agli sgoccioli della Prima Repubblica) e all’articolo 14 recitava già allora: «I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (è il caso di El Koudri, ndr)». Successivamente sono intervenute le limitazioni di cui abbiamo scritto. Il minore, in presenza di tali condizioni, acquista la cittadinanza dal giorno successivo al giuramento del genitore. Per i giuramenti resi dopo il 22 maggio 2025, come detto, è necessario verificare, per i figli minorenni, la residenza legale in Italia «da almeno due anni continuativi» prima della naturalizzazione del genitore.
Chi non ha ottenuto la cittadinanza grazie all’articolo 14, ma attraverso altre vie, può perderla (con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno) solo in presenza di condanne definitive per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, nonché per condotte collaterali e di supporto a reati con finalità di terrorismo, come l’assistenza agli associati di una banda armata.
La revoca della cittadinanza è applicabile a chi diviene italiano con il cosiddetto ius soli differito, cioè a chi nasce in Italia e, risiedendo da sempre nel nostro Paese, a 18 anni richiede la cittadinanza. Ma può perdere l’«italianità» anche chi la ottiene attraverso la naturalizzazione, ovvero dopo 10 anni di residenza e un percorso in cui il richiedente lavori nel nostro Paese in modo regolare e senza violare le leggi. Per i rifugiati politici e i cittadini comunitari l’attesa è inferiore (rispettivamente 5 e 4 anni). Possono essere privati della cittadinanza anche coloro che diventano italiani attraverso il matrimonio (oggi per avere questo riconoscimento occorre dimostrare una convivenza di 2 anni in Italia e di 3 all’estero).
In passato la cittadinanza veniva acquisita il giorno del sì, ma i tempi sono cambiati e, anche in questo caso, la concessione è diventata meno automatica. I nuovi paletti sono stati inseriti nel periodo in cui si è deciso di fronteggiare le storture del cosiddetto ius sanguinis, che aveva portato a concedere la cittadinanza a chiunque potesse dimostrare di avere un avo originario del Belpaese.
Adesso è necessario avere (avuto) almeno un padre o un nonno che abbiano (avuto) come unico passaporto quello italiano. Anche per evitare una crescita abnorme del corpo elettorale. Se il voto degli italiani all’estero avesse continuato a gonfiarsi si sarebbe presentato un problema di tenuta costituzionale. Infatti, gli elettori residenti fuori dall’Italia avrebbero potuto incidere ancora di più di quanto non facciano oggi sulle sorti del Belpaese, vivendo, però, altrove. Non è difficile prevedere che nella prossima campagna elettorale una delle proposte che finirà al centro del dibattito politico e di alcuni programmi elettorali sarà quella di aumentare il numero dei reati che portano alla perdita automatica della cittadinanza, come ha già auspicato Salvini.







