Espulsioni più facili e veloci, ricongiungimenti familiari più difficili. E c’è il blocco navale fino a sei mesi in situazione di emergenza. «Chi è a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione può essere condotto anche in Paesi terzi»: si rilancia il progetto Albania.
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Un anno di reclusione, con la condizionale, per l’allora direttrice del Cpr di Torino per conto di Gepsa (la società di gestione) Annalisa Spataro, condannata per omicidio colposo per la morte di Moussa Balde, il giovane della Guinea che il 23 maggio 2021 si tolse la vita in isolamento in quella che è stata descritta come una «cella pollaio» dell’ospedaletto. Assolto invece il responsabile sanitario della struttura, Fulvio Pitanti, con la formula «per non aver commesso il fatto». Ai familiari di Balde sono state riconosciute provvisionali per oltre 420.000 euro. Ma il cuore giuridico della decisione è un altro: i pm Giovanni Caspani e Rossella Salvati, che avevano chiesto di condannare a 1 anno e 4 mesi di reclusione Pitanti e, invece, a 2 anni Spataro, durante il processo hanno tracciato una linea precisa: chi dirige una struttura è «garante della sicurezza» del trattenuto.
«Aveva una posizione di garanzia», è stato ripetuto dall’accusa rispetto alla posizione della Spataro. È su questo perno che sembra reggersi una condanna che introduce una questione rilevante. Perché se la «posizione di garanzia» è in capo a chi dirige una struttura come un Cpr, quella presunta responsabilità non resta confinata in quell’aula di tribunale. Diventa un precedente. Per comprendere il percorso del procedimento, però, bisogna fare un passo indietro. Il 23 maggio 2021, nel Cpr di Torino, Balde si toglie la vita impiccandosi. Era rimasto lì, in isolamento, per nove giorni, per una «sospetta psoriasi». Prima di finire nel centro torinese aveva trascorso un paio d’anni nei centri d’accoglienza liguri. A Ventimiglia era stato inseguito e pestato perché ritenuto autore di un furto. Dopo l’aggressione era stato portato in ospedale e dimesso con una prognosi di dieci giorni per lesioni e trauma facciale. Viene trasferito a Torino. Al suo ingresso nel Cpr viene visitato dal dottor Pitanti. Stando all’accusa, «Balde non avrebbe avuto modo di suicidarsi se fosse rimasto sotto osservazione».
Il ragionamento è questo: la direttrice e il medico avevano un «dovere di protezione» verso un giovane che sapevano reduce da un pestaggio e segnato da una profonda «vulnerabilità psichica». L’inerzia, secondo l’accusa, avrebbe violato uno specifico obbligo di tutela. Dalle indagini sarebbe emerso un ampio ventaglio di censure sulla gestione del Cpr, compreso l’uso improprio degli ospedaletti. Moduli lontani dall’infermeria, privi di un posto di osservazione, che sarebbero stati utilizzati per confinare, anche per lunghi periodi, migranti meno collaborativi o con disturbi mentali. Una prassi organizzativa finita sotto la lente dell’accusa. I giudici hanno escluso la responsabilità del medico. Resta tutto in capo alla direttrice, perché, per dirla come i pm, «era garante della sicurezza di Balde ne Cpr e aveva una posizione di garanzia». E quella «posizione di garanzia» non è una formula retorica. Ma un obbligo giuridico.
Questo, stando all’impostazione dell’accusa, è il passaggio decisivo: se una persona è privata della libertà e non è in grado di tutelare se stessa, l’obbligo di tutela ricade su chi dirige la struttura. «È difficile, senza le motivazioni della sentenza, comprendere in fondo il percorso che può aver fatto il tribunale», premette Mario Esposito, professore ordinario di diritto costituzionale. Sentito dalla Verità, spiega: «È possibile possibile imputare l’evento tragico del suicidio di una persona al fatto che le condizioni fossero tali da indurla? Il suicidio è purtroppo un atto tragico, fatale, che di solito è considerato non prevedibile.
C’è una tendenza, prescindendo dal caso, a una sostituzione dei provvedimenti giudiziari che vorrebbero rimediare a pretesi vuoti o carenze delle normative. È una strada che può far deragliare». E che, infatti, è difficile da circoscrivere in un perimetro preciso. Può questa decisione incidere su chi dirige altri Cpr o addirittura su chi dirige un istituto di pena, dove i suicidi sono quasi all’ordine del giorno? Esposito non lo esclude: «Il rischio è quello di farne uno dei tanti casi in cui si ha paura della firma. Ovvero di chi non vorrà prendersi una responsabilità perché sente la minaccia di finire imputato». Con delle responsabilità che si estendono facilmente.
L’avvocato Gianluca Vitale, che ha rappresentato i familiari di Balde, infatti, ha anticipato: «La sentenza ha riconosciuto la responsabilità dell’ente gestore, ma rimane al di fuori di questo processo la responsabilità dello Stato nella gestione del centro e in tutto quello che lì dentro accadeva, perché non c’era controllo da parte della Prefettura. Questo tuttavia non elimina la responsabilità dell’ente gestore. Spero che questa sentenza possa essere da monito per chiunque voglia gestire luoghi di quel genere che comunque non dovrebbero esistere». Ma c’è un ulteriore rischio concreto, quello di trasformare Balde, per finalità politiche, da vittima in martire. «Nessun risarcimento potrà mai compensare il dolore per la scomparsa di Moussa Balde, ucciso dal razzismo sistemico, la combinazione virulenta tra quello diffuso nella nostra società e quello di Stato». Parole dell’eurodeputata Ilaria Salis. Che introduce proprio uno snodo politico: «In un Paese civile e democratico una sentenza come questa dovrebbe quantomeno aprire un dibattito pubblico serio sui Cpr. Non avverrà, perché chi oggi è al potere ha scelto la disumanità e il razzismo come linea politica».
Chiusura delle acque territoriali fino a sei mesi. Via i telefonini nei Cpr
E blocco navale fu: l’impegno elettorale di Giorgia Meloni che più di ogni altro, per il forte valore simbolico, è stata in questi anni di governo del centrodestra identificata come «promessa mancata», si concretizza. Naturalmente nessuno immaginava, neanche la Meloni al momento di lanciare la proposta, uno schieramento di navi militari che stazionassero h24, per 365 giorni l’anno, al confine delle acque territoriali.
L’argomento è estremamente più complesso, ma il ddl sull’immigrazione approvato ieri dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, contiene una norma che ha il merito di concretizzare il famoso slogan elettorale. «Nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale», recita il testo del ddl, «l’attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto (a determinate imbarcazioni, ndr) con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno. Costituiscono minaccia grave: il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale; la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini; le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale; gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza.
L’interdizione ha carattere eccezionale e temporaneo e una durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi». Dunque, si introduce una sostanziale, decisiva stretta alla possibilità di determinate imbarcazioni, a partire da quelle delle Ong, di trasportare senza alcun freno migliaia e migliaia di clandestini in Italia. E per chi dovesse violare il blocco, sono previste conseguenze pesanti: «In caso di violazione dell’interdizione», si legge ancora, «salvo che il fatto costituisca reato, si applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.
La responsabilità solidale si estende all’utilizzatore o all’armatore e al proprietario della nave. In caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima imbarcazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’imbarcazione e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare». Ma c’è di più: «I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione», si legge ancora, «possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza». E qui, non esplicitamente, si parla dei centri in Albania.
Stretta sulla protezione complementare. Per ottenerla serviranno quattro condizioni: periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, conoscenza «certificata» della lingua italiana, disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e una disponibilità finanziaria analoga a quella richiesta per i ricongiungimenti familiari. La domanda sarà comunque rigettata se lo straniero «rappresenta una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi».
Novità anche sulle espulsioni: «Il giudice», recita il testo del ddl, «ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, con circostanze aggravanti.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice», si legge ancora, «è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo». Stretta anche sui ricongiungimenti: «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare», si legge, «per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni, ma in forza di matrimonio trascritto in Italia, e figli minori». Aumenta anche la soglia di reddito per il familiare che deve essere raggiunto dai familiari. Non manca una norma sull’utilizzo dei telefonini: «Per gli stranieri trattenuti nei Cpr», prevede il ddl, «al di fuori degli orari, degli spazi e delle modalità di utilizzo autorizzate, non è consentita la libera detenzione, all’interno della struttura, di telefoni cellulari, anche di proprietà, i quali sono custoditi da personale del soggetto incaricato della gestione per essere messi a disposizione dell’interessato per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo».







