Non bastavano le decisioni orientate di alcuni giudici: ora, in soccorso dei clandestini da espellere, scendono in campo anche i medici. Lo strumento messo a disposizione sarebbe il certificato anti rimpatrio. I pm della Procura di Ravenna, Daniele Berberini e Angela Scorza, l’altro giorno hanno disposto una perquisizione informatica nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santa Maria delle Croci. L’ipotesi di reato è falsità ideologica continuata commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico.
Ma l’inchiesta pare stia cercando di accertare l’esistenza di un sistema. Gli indagati, per ora, sono sei. Stando alle ricostruzioni degli investigatori della Squadra mobile e alle segnalazioni dello Sco, il Servizio centrale operativo della polizia di Stato, i camici bianchi, nell’esercizio delle loro funzioni, avrebbero emesso certificazioni false per impedire che stranieri irregolari, sottoposti a visita, venissero accompagnati nei Cpr. Il meccanismo contestato è preciso: attestare l’inidoneità al rimpatrio «pur in assenza delle specifiche condizioni previste dalla legge». Le condizioni richiamate: malattie infettive contagiose, disturbi psichiatrici, malattie acute o croniche degenerative. La perquisizione non si è limitata agli ambienti di lavoro. Sono state scandagliate anche le abitazioni degli indagati e le loro automobili. Ma il cuore dell’operazione è informatico: telefonini e dispositivi.
Con ricerca mirata di sms, chat ed email tra gli indagati per verificare se esistano comunicazioni idonee a dimostrare la consapevolezza di attestazioni false. Se l’inidoneità al rimpatrio viene certificata senza che ricorrano le condizioni previste, la conseguenza è immediata: il trattenimento nel Cpr non può proseguire. E di casi eclatanti (come quello di Emilio Gabriel Valdez Velazco che in via Paruta a Milano ha assassinato la diciannovenne Aurora Livoli), in cui le certificazioni mediche hanno inciso sul percorso verso il rimpatrio (ma che al momento non sono riconducibili agli indagati), ne erano già stati segnalati un paio proprio a Ravenna: un senegalese irregolare di 25 anni che era stato fermato dopo aver molestato sette donne nelle vicinanze della stazione e poi salvato dal rimpatrio grazie a un certificato medico che lo ha dichiarato «inidoneo» alla permanenza in un Cpr; e un gambiano, anche lui irregolare, che aveva distrutto la pensilina di un bus urbano e che in tasca aveva 15 fogli di via firmati dal questore. In quest’ultimo caso, però, dopo il salvacondotto medico, c’è ricascato.
E dopo un furto è finito in carcere. «Se fosse confermato, sarebbe una vergogna da licenziamento, da radiazione e da arresto», ha commentato il leader del Carroccio Matteo Salvini. Mentre il presidente dell’Ordine dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, replica: «Alle sentenze sommarie sui social rispondiamo con le parole del nostro Codice deontologico. Il dovere del medico è tutelare vita e salute e operare con libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità». Anelli esprime fiducia nella magistratura e solidarietà ai colleghi perquisiti, difendendo autonomia e dignità dell’atto medico: «Utilizzare i medici come strumenti di controllo dell’ordine pubblico è un errore». Ma è scattato anche il soccorso rosso.
La Cgil di Ravenna si è subito detta «stupita» per le modalità con cui sono stati condotti gli accertamenti in ospedale, definite come «assimilabili a quelle adottate per reati violenti o contro la persona, ancor più sconcertanti poiché avvenute in un luogo di cura e assistenza». Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha difeso il ruolo dei Cpr, affermando che servono a trattenere, in attesa di rimpatrio, soggetti che hanno commesso reati e sono giudicati pericolosi, respingendo la «narrazione romantica» secondo cui vi finirebbero colf o badanti senza permesso. Il vero problema sui Cpr, aggiunge il Viminale, «sono quelli che per motivi puramente ideologici, anche per contrastare un'azione del governo che intanto ha moltiplicato le espulsioni, fanno sabotaggio e ostruzionismo». E mentre a Ravenna un’inchiesta è già entrata nel vivo, in Toscana la sinistra scivola sullo stesso tema. Un marocchino di 28 anni, che da mesi intimidiva commercianti e cittadini a Scandiano, il 13 gennaio viene accompagnato in Questura a Reggio Emilia per l’avvio delle procedure di espulsione.
Ma il giovane, dichiarato da un sanitario inidoneo al trattenimento in un Cpr, torna di nuovo in città. La vicenda finisce in Parlamento. «Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno per sapere per quali ragioni non sia stato disposto il rimpatrio», dichiarano i deputati dem Andrea Rossi e Ilenia Malavasi dopo essersi scoperti securitari. Rossi parla di una situazione «davvero gravosa». E aggiunge: «Troppe persone ritenute pericolose o addirittura affette da malattie psichiatriche sono in attesa di essere ricondotte nel loro Paese e nel frattempo sono dannose alla comunità». Ma O.M., il marocchino del caso Scandiano, classe 1997, sbarcato a Lampedusa il 10 marzo 2009, nel 2022 aveva ottenuto grazie all’emersione (un provvedimento di sanatoria per i migranti introdotto dal governo giallorosso) un permesso di soggiorno in attesa di occupazione. È qui che la memoria dei due parlamentari dem si è fatta selettiva. Proprio un provvedimento del governo votato anche dai dem è stato il primo intralcio. Successivamente, la richiesta di rinnovo del permesso è stata negata per i numerosi precedenti e per l’assenza dei requisiti amministrativi. Il 13 gennaio 2026 viene accompagnato al Cpr di Ponte Galeria.
Poi, il 27 gennaio, parte per il centro albanese di Gjader. Il 9 febbraio, dopo una valutazione sanitaria da parte della Commissione di vulnerabilità che opera nella struttura, viene dimesso. Rientra in Italia con ordine di lasciare il territorio nazionale entro il 16 febbraio. Ma la valutazione sanitaria ha ormai interrotto il percorso verso il rimpatrio. Che non viene eseguito. E a O.M., grazie a un provvedimento del secondo governo Conte e a un certificato medico, nessuno ha potuto impedire di tornare a Scandiano. Con buona pace di Rossi e Malvasi.
Nel vecchio Partito comunista italiano, composto da dirigenti seri, un corto circuito come quello di ieri non sarebbe mai potuto accadere. Per tutto il giorno i rappresentanti del campo progressista hanno inneggiato alla sentenza storica che certificava la ricostituzione del partito fascista operata in quel di Bari da una banda di (presunti sino al terzo grado di giudizio) sciamannati picchiatori. Una notizia che per questi esimi leader, privi evidentemente di consiglieri capaci di comprendere il dispositivo di una sentenza, attestava la rinascita del partito mussoliniano sotto le insegne di CasaPound (gli imputati nel processo barese sono in gran parte membri dell’associazione di estrema destra).
Certo, a trarre in fallo gli eredi di Palmiro Togliatti (il Guardasigilli che ha concesso l’amnistia ai veri fascisti) potrebbe essere stata anche la Procura barese che in un eccesso di enfasi, durante il processo, ha fatto trasmettere in aula filmati del Ventennio realizzati dall’Istituto Luce.
E, per rendere più suggestivo il tutto, nel procedimento si è costituita come parte civile l’Associazione nazionale partigiani.
I pm avevano chiesto il rinvio a giudizio e la condanna di 17 persone per gli articoli 1 e 5 della legge Scelba del 1952 (aggiornata dalla legge Reale del 1975) «per aver partecipato a pubbliche riunioni, compiendo manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e in particolare per avere attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica». Ma, già nel capo di imputazione, non è contestata la ricostituzione.
Anche perché l’articolo 1 della legge non è una norma sanzionatoria, ma descrive in generale quali comportamenti debbano tenere associazioni e movimenti per essere accusati di riorganizzazione del disciolto partito fascista (minaccia alle libertà e alla democrazia, propaganda razzista, uso della violenza quale metodo di lotta politica, ecc.).
Il secondo articolo della legge prevede che per promotori, organizzatori o dirigenti la pena oscilla dai 5 ai 12 anni, mentre per i semplici partecipanti dai 2 ai 5.
L’articolo 5, quello per cui sono arrivate le condanne, punisce, invece, «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione fino a 3 anni». Il giudice, anche in questo caso, «può disporre la privazione dei diritti» politici «per un periodo di 5 anni». Come in effetti ha deciso il collegio presieduto dal giudice Ambrogio Marrone.
Insomma, se gli imputati fossero stati accusati di aver ricostituito il partito fascista, di esserne dirigenti o anche di farne semplicemente parte avrebbero subito una condanna ben più grave di quella che gli è toccata.
Invece i cinque militanti accusati per l’articolo 5 della legge Scelba hanno subito una pena a 1 anno e 6 mesi. I sette soggetti che, invece, sono stati condannati anche per le lesioni procurate ad alcuni militanti antifascisti (che si erano riuniti per manifestare contro la presenza di Matteo Salvini a Bari) hanno accumulato 2 anni e 6 mesi di reclusione. Condanne che, come detto, non collimano con le sanzioni previste per fondatori e membri di un rinato partito fascista.
L’avvocato Saverio Ingraffia ha diramato un comunicato che avrebbe evitato figuracce ai più volenterosi, in cui segnalava «con forza» che «nessuno degli odierni imputati è mai stato processato e, di conseguenza, condannato per il delitto di ricostituzione del partito fascista».
Il legale ha ricordato che la norma per cui gli imputati sono stati condannati «vieta gesti, saluti (come quello romano) o simboli riconducibili al fascismo o al nazismo».
L’entità della punizione avrebbe dovuto mettere in guardia coloro che hanno subito denunciato la ricostituzione del partito fascista.
Per esempio Elly Schlein ha subito definito quella di Bari una «sentenza molto importante», che «per la prima volta» stabilisce «che CasaPound ha tentato di riorganizzare il disciolto partito fascista, violando la Costituzione e la legge Scelba. Ora c’è una sentenza che lo stabilisce, al governo non resta che fare quello che gli chiediamo da tempo: sciogliere CasaPound». Le ha fatto eco Laura Boldrini, la quale ha chiesto l’immediato intervento del ministro dell’Interno. Hanno invocato la chiusura dell’associazione anche altri leader del centrosinistra come il dem pugliese Francesco Boccia, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (che ha definito Casapound «un’organizzazione neofascista e violenta, non un centro culturale»).
Il Tribunale ha riconosciuto che alcuni degli imputati non erano certo delle educande, ma picchiatori. Il 21 settembre 2018 ci fu un’aggressione che ha portato al ferimento di quattro persone (le lesioni sono state giudicate guaribili da 7 a 15 giorni). La ricostruzione degli avvenimenti è contenuta in un’informativa della Digos. Gli investigatori parlano di «una azione violenta» o, meglio, di «una vera e propria aggressione» compiuta da militanti di CasaPound ai danni di partecipanti alla manifestazione «Mai con Salvini». Le immagini delle telecamere mostrano gli imputati che, dopo essere partiti da una sede di CasaPound, raggiungono il corteo e aggrediscono i manifestanti. Al grido di «antifascisti di merda» sono partiti i pestaggi, per cui sono stati usati sfollagente, manubri da palestra, manganelli telescopici e cinture dei pantaloni. Gli investigatori ricostruiscono poi una seconda fase, scattata «mentre i militanti si accingevano a rientrare alla base»: vedendo giungere un altro gruppo di manifestanti sarebbe partita un’altra aggressione. Ma c’è anche un terzo episodio, nei confronti di una persona che non è stata riconosciuta e che non ha presentato denuncia. Tutti e tre gli episodi, accaduti in momenti ravvicinati, secondo gli inquirenti, sarebbero riconducibili alla «medesima azione criminosa» e, a giudizio della Procura, all’«ideologia fascista».
Per i pm, l’aggressione sarebbe stata organizzata «in periodo precedente alla manifestazione con raccolta di armi e organizzazione di uomini», da qui la contestazione della premeditazione. Il Tribunale ha, invece, escluso questa aggravante.
Espulsioni più facili e veloci, ricongiungimenti familiari più difficili. E c’è il blocco navale fino a sei mesi in situazione di emergenza. «Chi è a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione può essere condotto anche in Paesi terzi»: si rilancia il progetto Albania.
Lo speciale contiene due articoli
Un anno di reclusione, con la condizionale, per l’allora direttrice del Cpr di Torino per conto di Gepsa (la società di gestione) Annalisa Spataro, condannata per omicidio colposo per la morte di Moussa Balde, il giovane della Guinea che il 23 maggio 2021 si tolse la vita in isolamento in quella che è stata descritta come una «cella pollaio» dell’ospedaletto. Assolto invece il responsabile sanitario della struttura, Fulvio Pitanti, con la formula «per non aver commesso il fatto». Ai familiari di Balde sono state riconosciute provvisionali per oltre 420.000 euro. Ma il cuore giuridico della decisione è un altro: i pm Giovanni Caspani e Rossella Salvati, che avevano chiesto di condannare a 1 anno e 4 mesi di reclusione Pitanti e, invece, a 2 anni Spataro, durante il processo hanno tracciato una linea precisa: chi dirige una struttura è «garante della sicurezza» del trattenuto.
«Aveva una posizione di garanzia», è stato ripetuto dall’accusa rispetto alla posizione della Spataro. È su questo perno che sembra reggersi una condanna che introduce una questione rilevante. Perché se la «posizione di garanzia» è in capo a chi dirige una struttura come un Cpr, quella presunta responsabilità non resta confinata in quell’aula di tribunale. Diventa un precedente. Per comprendere il percorso del procedimento, però, bisogna fare un passo indietro. Il 23 maggio 2021, nel Cpr di Torino, Balde si toglie la vita impiccandosi. Era rimasto lì, in isolamento, per nove giorni, per una «sospetta psoriasi». Prima di finire nel centro torinese aveva trascorso un paio d’anni nei centri d’accoglienza liguri. A Ventimiglia era stato inseguito e pestato perché ritenuto autore di un furto. Dopo l’aggressione era stato portato in ospedale e dimesso con una prognosi di dieci giorni per lesioni e trauma facciale. Viene trasferito a Torino. Al suo ingresso nel Cpr viene visitato dal dottor Pitanti. Stando all’accusa, «Balde non avrebbe avuto modo di suicidarsi se fosse rimasto sotto osservazione».
Il ragionamento è questo: la direttrice e il medico avevano un «dovere di protezione» verso un giovane che sapevano reduce da un pestaggio e segnato da una profonda «vulnerabilità psichica». L’inerzia, secondo l’accusa, avrebbe violato uno specifico obbligo di tutela. Dalle indagini sarebbe emerso un ampio ventaglio di censure sulla gestione del Cpr, compreso l’uso improprio degli ospedaletti. Moduli lontani dall’infermeria, privi di un posto di osservazione, che sarebbero stati utilizzati per confinare, anche per lunghi periodi, migranti meno collaborativi o con disturbi mentali. Una prassi organizzativa finita sotto la lente dell’accusa. I giudici hanno escluso la responsabilità del medico. Resta tutto in capo alla direttrice, perché, per dirla come i pm, «era garante della sicurezza di Balde ne Cpr e aveva una posizione di garanzia». E quella «posizione di garanzia» non è una formula retorica. Ma un obbligo giuridico.
Questo, stando all’impostazione dell’accusa, è il passaggio decisivo: se una persona è privata della libertà e non è in grado di tutelare se stessa, l’obbligo di tutela ricade su chi dirige la struttura. «È difficile, senza le motivazioni della sentenza, comprendere in fondo il percorso che può aver fatto il tribunale», premette Mario Esposito, professore ordinario di diritto costituzionale. Sentito dalla Verità, spiega: «È possibile possibile imputare l’evento tragico del suicidio di una persona al fatto che le condizioni fossero tali da indurla? Il suicidio è purtroppo un atto tragico, fatale, che di solito è considerato non prevedibile.
C’è una tendenza, prescindendo dal caso, a una sostituzione dei provvedimenti giudiziari che vorrebbero rimediare a pretesi vuoti o carenze delle normative. È una strada che può far deragliare». E che, infatti, è difficile da circoscrivere in un perimetro preciso. Può questa decisione incidere su chi dirige altri Cpr o addirittura su chi dirige un istituto di pena, dove i suicidi sono quasi all’ordine del giorno? Esposito non lo esclude: «Il rischio è quello di farne uno dei tanti casi in cui si ha paura della firma. Ovvero di chi non vorrà prendersi una responsabilità perché sente la minaccia di finire imputato». Con delle responsabilità che si estendono facilmente.
L’avvocato Gianluca Vitale, che ha rappresentato i familiari di Balde, infatti, ha anticipato: «La sentenza ha riconosciuto la responsabilità dell’ente gestore, ma rimane al di fuori di questo processo la responsabilità dello Stato nella gestione del centro e in tutto quello che lì dentro accadeva, perché non c’era controllo da parte della Prefettura. Questo tuttavia non elimina la responsabilità dell’ente gestore. Spero che questa sentenza possa essere da monito per chiunque voglia gestire luoghi di quel genere che comunque non dovrebbero esistere». Ma c’è un ulteriore rischio concreto, quello di trasformare Balde, per finalità politiche, da vittima in martire. «Nessun risarcimento potrà mai compensare il dolore per la scomparsa di Moussa Balde, ucciso dal razzismo sistemico, la combinazione virulenta tra quello diffuso nella nostra società e quello di Stato». Parole dell’eurodeputata Ilaria Salis. Che introduce proprio uno snodo politico: «In un Paese civile e democratico una sentenza come questa dovrebbe quantomeno aprire un dibattito pubblico serio sui Cpr. Non avverrà, perché chi oggi è al potere ha scelto la disumanità e il razzismo come linea politica».
Chiusura delle acque territoriali fino a sei mesi. Via i telefonini nei Cpr
E blocco navale fu: l’impegno elettorale di Giorgia Meloni che più di ogni altro, per il forte valore simbolico, è stata in questi anni di governo del centrodestra identificata come «promessa mancata», si concretizza. Naturalmente nessuno immaginava, neanche la Meloni al momento di lanciare la proposta, uno schieramento di navi militari che stazionassero h24, per 365 giorni l’anno, al confine delle acque territoriali.
L’argomento è estremamente più complesso, ma il ddl sull’immigrazione approvato ieri dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, contiene una norma che ha il merito di concretizzare il famoso slogan elettorale. «Nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale», recita il testo del ddl, «l’attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto (a determinate imbarcazioni, ndr) con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno. Costituiscono minaccia grave: il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale; la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini; le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale; gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza.
L’interdizione ha carattere eccezionale e temporaneo e una durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi». Dunque, si introduce una sostanziale, decisiva stretta alla possibilità di determinate imbarcazioni, a partire da quelle delle Ong, di trasportare senza alcun freno migliaia e migliaia di clandestini in Italia. E per chi dovesse violare il blocco, sono previste conseguenze pesanti: «In caso di violazione dell’interdizione», si legge ancora, «salvo che il fatto costituisca reato, si applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.
La responsabilità solidale si estende all’utilizzatore o all’armatore e al proprietario della nave. In caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima imbarcazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’imbarcazione e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare». Ma c’è di più: «I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione», si legge ancora, «possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza». E qui, non esplicitamente, si parla dei centri in Albania.
Stretta sulla protezione complementare. Per ottenerla serviranno quattro condizioni: periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, conoscenza «certificata» della lingua italiana, disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e una disponibilità finanziaria analoga a quella richiesta per i ricongiungimenti familiari. La domanda sarà comunque rigettata se lo straniero «rappresenta una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi».
Novità anche sulle espulsioni: «Il giudice», recita il testo del ddl, «ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, con circostanze aggravanti.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice», si legge ancora, «è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo». Stretta anche sui ricongiungimenti: «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare», si legge, «per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni, ma in forza di matrimonio trascritto in Italia, e figli minori». Aumenta anche la soglia di reddito per il familiare che deve essere raggiunto dai familiari. Non manca una norma sull’utilizzo dei telefonini: «Per gli stranieri trattenuti nei Cpr», prevede il ddl, «al di fuori degli orari, degli spazi e delle modalità di utilizzo autorizzate, non è consentita la libera detenzione, all’interno della struttura, di telefoni cellulari, anche di proprietà, i quali sono custoditi da personale del soggetto incaricato della gestione per essere messi a disposizione dell’interessato per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo».





