Espulsioni più facili e veloci, ricongiungimenti familiari più difficili. E c’è il blocco navale fino a sei mesi in situazione di emergenza. «Chi è a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione può essere condotto anche in Paesi terzi»: si rilancia il progetto Albania.
Lo speciale contiene due articoli
Un anno di reclusione, con la condizionale, per l’allora direttrice del Cpr di Torino per conto di Gepsa (la società di gestione) Annalisa Spataro, condannata per omicidio colposo per la morte di Moussa Balde, il giovane della Guinea che il 23 maggio 2021 si tolse la vita in isolamento in quella che è stata descritta come una «cella pollaio» dell’ospedaletto. Assolto invece il responsabile sanitario della struttura, Fulvio Pitanti, con la formula «per non aver commesso il fatto». Ai familiari di Balde sono state riconosciute provvisionali per oltre 420.000 euro. Ma il cuore giuridico della decisione è un altro: i pm Giovanni Caspani e Rossella Salvati, che avevano chiesto di condannare a 1 anno e 4 mesi di reclusione Pitanti e, invece, a 2 anni Spataro, durante il processo hanno tracciato una linea precisa: chi dirige una struttura è «garante della sicurezza» del trattenuto.
«Aveva una posizione di garanzia», è stato ripetuto dall’accusa rispetto alla posizione della Spataro. È su questo perno che sembra reggersi una condanna che introduce una questione rilevante. Perché se la «posizione di garanzia» è in capo a chi dirige una struttura come un Cpr, quella presunta responsabilità non resta confinata in quell’aula di tribunale. Diventa un precedente. Per comprendere il percorso del procedimento, però, bisogna fare un passo indietro. Il 23 maggio 2021, nel Cpr di Torino, Balde si toglie la vita impiccandosi. Era rimasto lì, in isolamento, per nove giorni, per una «sospetta psoriasi». Prima di finire nel centro torinese aveva trascorso un paio d’anni nei centri d’accoglienza liguri. A Ventimiglia era stato inseguito e pestato perché ritenuto autore di un furto. Dopo l’aggressione era stato portato in ospedale e dimesso con una prognosi di dieci giorni per lesioni e trauma facciale. Viene trasferito a Torino. Al suo ingresso nel Cpr viene visitato dal dottor Pitanti. Stando all’accusa, «Balde non avrebbe avuto modo di suicidarsi se fosse rimasto sotto osservazione».
Il ragionamento è questo: la direttrice e il medico avevano un «dovere di protezione» verso un giovane che sapevano reduce da un pestaggio e segnato da una profonda «vulnerabilità psichica». L’inerzia, secondo l’accusa, avrebbe violato uno specifico obbligo di tutela. Dalle indagini sarebbe emerso un ampio ventaglio di censure sulla gestione del Cpr, compreso l’uso improprio degli ospedaletti. Moduli lontani dall’infermeria, privi di un posto di osservazione, che sarebbero stati utilizzati per confinare, anche per lunghi periodi, migranti meno collaborativi o con disturbi mentali. Una prassi organizzativa finita sotto la lente dell’accusa. I giudici hanno escluso la responsabilità del medico. Resta tutto in capo alla direttrice, perché, per dirla come i pm, «era garante della sicurezza di Balde ne Cpr e aveva una posizione di garanzia». E quella «posizione di garanzia» non è una formula retorica. Ma un obbligo giuridico.
Questo, stando all’impostazione dell’accusa, è il passaggio decisivo: se una persona è privata della libertà e non è in grado di tutelare se stessa, l’obbligo di tutela ricade su chi dirige la struttura. «È difficile, senza le motivazioni della sentenza, comprendere in fondo il percorso che può aver fatto il tribunale», premette Mario Esposito, professore ordinario di diritto costituzionale. Sentito dalla Verità, spiega: «È possibile possibile imputare l’evento tragico del suicidio di una persona al fatto che le condizioni fossero tali da indurla? Il suicidio è purtroppo un atto tragico, fatale, che di solito è considerato non prevedibile.
C’è una tendenza, prescindendo dal caso, a una sostituzione dei provvedimenti giudiziari che vorrebbero rimediare a pretesi vuoti o carenze delle normative. È una strada che può far deragliare». E che, infatti, è difficile da circoscrivere in un perimetro preciso. Può questa decisione incidere su chi dirige altri Cpr o addirittura su chi dirige un istituto di pena, dove i suicidi sono quasi all’ordine del giorno? Esposito non lo esclude: «Il rischio è quello di farne uno dei tanti casi in cui si ha paura della firma. Ovvero di chi non vorrà prendersi una responsabilità perché sente la minaccia di finire imputato». Con delle responsabilità che si estendono facilmente.
L’avvocato Gianluca Vitale, che ha rappresentato i familiari di Balde, infatti, ha anticipato: «La sentenza ha riconosciuto la responsabilità dell’ente gestore, ma rimane al di fuori di questo processo la responsabilità dello Stato nella gestione del centro e in tutto quello che lì dentro accadeva, perché non c’era controllo da parte della Prefettura. Questo tuttavia non elimina la responsabilità dell’ente gestore. Spero che questa sentenza possa essere da monito per chiunque voglia gestire luoghi di quel genere che comunque non dovrebbero esistere». Ma c’è un ulteriore rischio concreto, quello di trasformare Balde, per finalità politiche, da vittima in martire. «Nessun risarcimento potrà mai compensare il dolore per la scomparsa di Moussa Balde, ucciso dal razzismo sistemico, la combinazione virulenta tra quello diffuso nella nostra società e quello di Stato». Parole dell’eurodeputata Ilaria Salis. Che introduce proprio uno snodo politico: «In un Paese civile e democratico una sentenza come questa dovrebbe quantomeno aprire un dibattito pubblico serio sui Cpr. Non avverrà, perché chi oggi è al potere ha scelto la disumanità e il razzismo come linea politica».
Chiusura delle acque territoriali fino a sei mesi. Via i telefonini nei Cpr
E blocco navale fu: l’impegno elettorale di Giorgia Meloni che più di ogni altro, per il forte valore simbolico, è stata in questi anni di governo del centrodestra identificata come «promessa mancata», si concretizza. Naturalmente nessuno immaginava, neanche la Meloni al momento di lanciare la proposta, uno schieramento di navi militari che stazionassero h24, per 365 giorni l’anno, al confine delle acque territoriali.
L’argomento è estremamente più complesso, ma il ddl sull’immigrazione approvato ieri dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, contiene una norma che ha il merito di concretizzare il famoso slogan elettorale. «Nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale», recita il testo del ddl, «l’attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto (a determinate imbarcazioni, ndr) con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno. Costituiscono minaccia grave: il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale; la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini; le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale; gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l’adozione di misure straordinarie di sicurezza.
L’interdizione ha carattere eccezionale e temporaneo e una durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi». Dunque, si introduce una sostanziale, decisiva stretta alla possibilità di determinate imbarcazioni, a partire da quelle delle Ong, di trasportare senza alcun freno migliaia e migliaia di clandestini in Italia. E per chi dovesse violare il blocco, sono previste conseguenze pesanti: «In caso di violazione dell’interdizione», si legge ancora, «salvo che il fatto costituisca reato, si applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.
La responsabilità solidale si estende all’utilizzatore o all’armatore e al proprietario della nave. In caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima imbarcazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’imbarcazione e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare». Ma c’è di più: «I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione», si legge ancora, «possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza». E qui, non esplicitamente, si parla dei centri in Albania.
Stretta sulla protezione complementare. Per ottenerla serviranno quattro condizioni: periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, conoscenza «certificata» della lingua italiana, disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e una disponibilità finanziaria analoga a quella richiesta per i ricongiungimenti familiari. La domanda sarà comunque rigettata se lo straniero «rappresenta una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi».
Novità anche sulle espulsioni: «Il giudice», recita il testo del ddl, «ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, con circostanze aggravanti.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice», si legge ancora, «è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo». Stretta anche sui ricongiungimenti: «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare», si legge, «per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni, ma in forza di matrimonio trascritto in Italia, e figli minori». Aumenta anche la soglia di reddito per il familiare che deve essere raggiunto dai familiari. Non manca una norma sull’utilizzo dei telefonini: «Per gli stranieri trattenuti nei Cpr», prevede il ddl, «al di fuori degli orari, degli spazi e delle modalità di utilizzo autorizzate, non è consentita la libera detenzione, all’interno della struttura, di telefoni cellulari, anche di proprietà, i quali sono custoditi da personale del soggetto incaricato della gestione per essere messi a disposizione dell’interessato per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo».
I giudici che hanno assolto Bibbiano fissano, nella loro sentenza da 1.650 pagine, un dato: nei casi esaminati (che riguardano 12 minorenni), gli abusi attribuiti alle famiglie di origine non sono stati dimostrati. Le ipotesi che avevano portato all’allontanamento dei minori non trovano, valutano i giudici del tribunale di Reggio Emilia, riscontri oggettivi che avrebbero potuto reggere in un processo penale. I bambini, in sostanza, sono stati tolti alle loro famiglie non dopo fatti accertati, ma sulla base di valutazioni che il processo non conferma. Tutto ruotava attorno a una sfilza di accuse di falso, contenute nelle relazioni dei servizi sociali, che avrebbero avuto, secondo la Procura, la finalità di trarre in errore i giudici del tribunale per i minorenni.
La rappresentazione dei fatti presentata dai pm, in sostanza, sarebbe stata dolosamente artefatta. L’istruttoria, però, secondo i giudici, pur avendo dimostrato che, all’epoca dei fatti, le operatrici dei servizi sociali non avessero elementi oggettivi da cui desumere che il bambino fosse stato vittima di abusi intrafamiliari, ha stabilito che non avrebbero avuto una tale «convinzione», ancorché infondata. Non solo. Limitano, e di molto, l’azione dei servizi sociali: «La funzione probatoria che connota le relazioni del servizio sociale», scrivono, «non coincide con la funzione probatoria richiesta dalla giurisprudenza per l’individuazione degli atti pubblici dotati di fede privilegiata». Quelle relazioni erano carta straccia? In realtà i giudici, che hanno assolto gli operatori anche dall’accusa di frode processuale, li salvano con questo passaggio: «Difatti, rispetto agli operatori sociali, […] l’istruttoria, oltre ad aver escluso la sussistenza di condotte assimilabili a quelle concepite nelle imputazioni, ha dimostrato come gli stessi abbiano sempre agito su specifico mandato del tribunale per i minorenni, che rendeva quindi doverosa la loro azione (come per gli allontanamenti e le successive collocazioni etero-familiari), oppure nell’ambito di quanto dallo stesso tribunale loro delegato (come di prassi si prevedeva per l’avvio e la gestione degli incontri protetti)».
E non è finita: «Gli stessi hanno sempre, costantemente, aggiornato l’autorità giudiziaria, ovvero proprio il soggetto che, in ipotesi d’accusa, avrebbero voluto ingannare, tramite le proprie relazioni». È il resoconto di un cortocircuito giudiziario. «Sebbene molte di queste (relazioni, ndr) siano state tacciate di falsità», aggiungono i giudici, «non ci si può esimere dal rilevare come anche tali contestazioni risultino smentite, o comunque indimostrate, all’esito della complessa istruttoria svolta». La conclusione: «Da ciò consegue […] che sia le decisioni che l’operato del servizio, diversamente da quanto ipotizzano nei capi in cui si contesta la frode processuale, non erano mossi da alcun fine di inganno ma si basavano, a ben vedere, su valutazioni tecnico-professionali, di competenza propria degli operatori, di cui non si è provata né l’abnormità né l’erroneità, così come neppure si è dimostrata la falsità dei dati di fatto su cui si fondavano».
Ogni volta che la sentenza esamina le condotte attribuite ai genitori o ai familiari (abuso sessuale, maltrattamento, pregiudizio grave), però, la conclusione è sempre la stessa: le ipotesi non reggono alla prova dibattimentale. Le ricostruzioni non superano la soglia «dell’oltre ogni ragionevole dubbio». La formula usata dai giudici è questa: «Non solo non si è dimostrata la sussistenza, in positivo, di condotte di tal fatta (gli abusi, ndr), ma l’istruttoria dibattimentale ha restituito un quadro del tutto divergente». La sentenza chiarisce che le ipotesi di abuso nascono e si sviluppano all’interno di un circuito valutativo, costruito attraverso relazioni, osservazioni, interpretazioni. Ma quando queste ipotesi arrivano in aula non diventano fatti. Restano ipotesi. I giudici spiegano che le valutazioni dei servizi sociali non sono prove. Non hanno «fede privilegiata». E soprattutto non possono trasformarsi, da sole, in accertamenti di eventi storici. Le ricostruzioni prospettate «non trovano riscontro in elementi oggettivi». I rilievi contenuti nelle relazioni poi usate per allontanare i minorenni dai loro genitori, per quanto non provate, stando alle valutazioni del tribunale, avrebbero avuto come fine quello «di tutelare i minori e aiutarli a elaborare i propri vissuti».
Alla fine non ha sbagliato nessuno. La sentenza, però, un passo ulteriore lo fa. Spiega che la partita non è chiusa. Ma che è aperto un altro fronte. Quello civile. In un caso in particolare, argomentano i giudici, «il provvedimento giudiziale di sospensione della responsabilità genitoriale, che ha determinato una lesione ingiusta del diritto» del minorenne «a mantenere un rapporto con i propri genitori e del diritto di questi a esercitare le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale», avrebbe causato «un danno patrimoniale e non patrimoniale». Perché anche se l’allontanamento è avvenuto sulla base di presupposti non del tutto provati nel processo, qualcuno comunque dovrà rispondere delle conseguenze.
Non sono in carcere e non sono neppure fuori dal sistema detentivo. Sono nel mezzo. In un’area poco raccontata ma molto ampia del radar penale. Da quando Marta Cartabia ha messo mano alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, alle misure di sicurezza e alle misure di comunità, la pena ha cambiato indirizzo. Si è spostata sul territorio, nelle città, si è mimetizzata nella vita quotidiana, è diventata una presenza silenziosa che accompagna chi l’ha ricevuta mentre cammina per strada, prende un autobus, entra in un ufficio pubblico e torna a casa la sera. Oppure mentre torna a commettere reati.
I mimetizzati hanno un nome burocratico: si chiamano «adulti in area penale esterna». In tutto, al 15 gennaio 2026, secondo l’analisi statistica elaborata dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sono 144.822. E ben 30.279 sono stranieri. Oltre uno su cinque. Sono in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna. Prevalentemente uomini: 26.381, concentrati nelle fasce centrali d’età, tra i 30 e i 59 anni. Ma non mancano i giovanissimi. Chi finisce in questa statistica non ci arriva per caso. Il documento lo spiega con precisione quando elenca i compiti degli uffici, che comprendono l’attività di indagine sulla situazione individuale e socio-familiare di chi chiede di accedere a misure alternative, ma soprattutto l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni e misure di comunità. Il documento elenca anche da dove arrivano questi stranieri: 4.571 dal Marocco, 4.147 dall’Albania, 1.824 dalla Tunisia, 1.464 dalla Nigeria. Seguono il Senegal, l’Egitto, il Perù, la Cina e il Pakistan. Ci sono anche gli europei: 3.890 provengono dalla Romania, 695 dall’Ucraina, 558 dalla Germania, 344 dalla Svizzera, 254 dalla Polonia, 241 dalla Russia.
Sono affidati ai servizi sociali, in semilibertà o in libertà vigilata, svolgono lavori di pubblica utilità (per violazione della legge sugli stupefacenti o del codice della strada). In alcuni casi sono affidati a una Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza istituite nel 2014 per accogliere le persone affette da disturbi mentali che commettono reati. È in una Rems, per esempio, Mohamed Amine Elouardaoui, 20 anni, marocchino con regolare permesso di soggiorno ma con disturbi psichici, che a Prato ha picchiato e sfregiato dieci donne, perché odiava le italiane.
Le tabelle sono precise su chi entra nel sistema, su quanti sono in carico, su quali misure vengono applicate, sui flussi in entrata. Ma c’è un buco che pesa: non c’è una riga sui provvedimenti di revoca. Nessun dato su quante misure vengano interrotte. Nessuna indicazione su chi viola le prescrizioni, su chi fallisce il percorso, su chi torna dietro le sbarre. Un’assenza che non è neutra. Perché dovrebbe contenere i casi più allarmanti. A Napoli, per esempio, lo scorso 12 gennaio, un quarantaseienne in regime di semilibertà ha scippato un’anziana che, cadendo, ha battuto la testa. Dopo poche ore è stato arrestato per rapina aggravata. Il 26 settembre scorso, a Bologna, un trentaseienne in semilibertà è stato fermato dalla polizia dopo aver picchiato una donna che aveva cercato di violentare. A novembre, invece, a Lanciano, due rom appartenenti a famiglie rivali si sono fronteggiati per strada. Entrambi erano in semilibertà. Ad Agrigento, lo scorso giugno, approfittando della semilibertà un quarantunenne ha preso a calci la moglie. Ma quando il magistrato di sorveglianza gli ha revocato il beneficio, disponendo il ritorno in cella, era già uccel di bosco (è stato rintracciato solo dopo alcuni giorni). Ad aprile, ancora una volta a Napoli, un trentatreenne in semilibertà ha ferito due persone a colpi di pistola sul lungomare per un litigio legato a un giro gratis che i figli avrebbero dovuto fare su una giostra. A Castorano, in provincia di Ascoli Piceno, il 26 gennaio un trentatreenne affidato ai servizi sociali è stato beccato dalla polizia a spacciare droga. Solo pochi giorni fa in Sicilia, a Scoglitti (Ragusa), i carabinieri hanno arrestato un quarantenne di Vittoria affidato ai servizi sociali dopo una condanna a 4 anni per omicidio colposo plurimo per aver provocato un incidente stradale. Era stato ammesso alla misura alternativa ma ne avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni commettendo infrazioni, guarda caso, alla guida di un’auto. Mentre a Pontelagoscuro di Ferrara un cinquantenne, due settimane fa, è stato arrestato per furto di carburante ai danni di un autotrasportatore. Si trovava in affidamento in prova ai servizi sociali in alternativa al carcere, misura che era stata disposta dal magistrato di Sorveglianza di Bologna. I casi sono centinaia.
E basta fare una piccola ricerca su Google per scoprire in quanti altri i semidetenuti si sono trasformati in aspiranti primule rosse tentando di sparire dai radar della giustizia. Come se non bastasse, però, dalla Corte di Cassazione è arrivata una sentenza, la numero 15896 del 2024, che tende la mano a chi ha sbagliato e continua a sbagliare. Ecco la massima: «Per la revoca semilibertà è necessaria una valutazione complessiva del percorso rieducativo del condannato, non potendo basarsi esclusivamente su un unico comportamento deviante, specialmente se questo non interrompe un lungo e positivo cammino di reinserimento sociale». Non è detto, quindi, che dopo un ulteriore reato si torni in cella. E, così, l’area penale esterna si confonde con la vita quotidiana, trasformando la pena in una presenza diffusa, spesso poco controllabile e quasi mai raccontata.




