Nel gennaio 2023 fu costretto a sparare quattro colpi di fucile perché il vicino di casa albanese, Gezim Dodoli, dopo aver ammassato le auto dei suoi familiari in un angolo del piazzale, con la benna di una ruspa tentava di abbattere il casolare di campagna che aveva appena ristrutturato sui colli di Arezzo. Dopo i primi scossoni, mentre i muri cominciavano a sgretolarsi, temette di restare sotto le macerie con i suoi cari e tirò il grilletto, freddando l’aggressore.
La dinamica, ricostruita nelle perizie, avrebbe confermato che l’azione della ruspa aveva compromesso la struttura dell’edificio. Ma oltre a trovarsi davanti quel «mezzo di irresistibile forza», così è stata giuridicamente valutata la ruspa, si era messa di traverso pure la Procura, che aveva chiesto ai giudici di condannarlo a 4 anni di carcere. Ma ieri Sandro Mugnai, artigiano aretino accusato di omicidio volontario per essersi difeso, mentre ascoltava le parole del presidente della Corte d’assise si è messo le mani sul volto ed è scoppiato a piangere. Il fatto non sussiste: fu legittima difesa. «Finalmente faremo un Natale sereno», ha detto poco dopo, aggiungendo: «Sono stati anni difficili, ma ho sempre avuto fiducia nella giustizia. La Corte ha agito per il meglio». E anche quando la pm Laura Taddei aveva tentato di riqualificare l’accusa in eccesso colposo di legittima difesa, è prevalsa la tesi della difesa: Mugnai sparò perché stava proteggendo la sua famiglia da una minaccia imminente, reale e concreta. Una minaccia che avanzava a bordo di una ruspa. La riqualificazione avrebbe attenuato la pena, ma comunque presupponeva una responsabilità penale dell’imputato. Il caso, fin dall’inizio, era stato definito dai giuristi «legittima difesa da manuale». Una formula tanto scolastica quanto raramente facile da dimostrare in un’aula di Tribunale. La giurisprudenza richiede il rispetto di criteri stringenti: attualità del pericolo, necessità della reazione e proporzione. La sentenza mette un punto a un procedimento che ha riletto, passo dopo passo, la notte in cui l’albanese entrò nel piazzale di casa Mugnai mentre la famiglia era riunita per la cena dell’Epifania. Prima sfogò la ruspa sulle auto parcheggiate, poi diresse il mezzo contro l’abitazione, sfondando una parte della parete. La Procura ha sostenuto che, pur di fronte a un’aggressione reale e grave, l’esito mortale «poteva essere evitato». Il nodo centrale era se Mugnai avesse alternative non letali. Per la pm Taddei, quella reazione, scaturita da «banali ruggini» con il vicino, aveva superato il limite della proporzione. I difensori, gli avvocati Piero Melani Graverini e Marzia Lelli, invece, hanno martellato sul concetto di piena legittima difesa, richiamando il contesto: buio, zona isolata, panico dentro casa, il tutto precipitato «in soli sei minuti» nei quali, secondo gli avvocati, «non esisteva alcuna alternativa per proteggere i propri cari». Durante le udienze si è battuto molto sul fattore tempo ed è stata dimostrata l’impossibilità di fuga. Nel dibattimento sono stati ascoltati anche i familiari della vittima, costituiti parte civile e rappresentati dall’avvocato Francesca Cotani, che aveva chiesto la condanna dell’imputato. In aula c’era molta gente e anche la politica ha fatto sentire la sua presenza: la deputata della Lega Tiziana Nisini e Cristiano Romani, esponente del movimento Il Mondo al contrario del generale Roberto Vannacci. Entrambi si erano schierati pubblicamente con Mugnai. Nel paese c’erano anche state fiaccolate e manifestazioni di solidarietà per l’artigiano. Il fascicolo era passato attraverso momenti tortuosi: un primo giudice non aveva accolto la richiesta di condanna a 2 anni e 8 mesi e aveva disposto ulteriori accertamenti sull’ipotesi di omicidio volontario. Poi è stata disposta la scarcerazione di Mugnai. La fase iniziale è stata caratterizzata da incertezza e oscillazioni interpretative. E, così, alla lettura della sentenza l’aula è esplosa: lacrime, abbracci e applausi. Mugnai, commosso, ha detto: «Ho sparato per salvare la pelle a me e ai miei cari. Non potrò dimenticare quello che è successo, ora spero che possa cominciare una vita diversa. Tre anni difficili, pesanti». Detenzione preventiva compresa. «Oggi è un giorno di giustizia. Ma la battaglia non è finita», commenta Vannacci: «Mugnai ha fatto ciò che qualunque padre, marito, figlio farebbe davanti a un’aggressione brutale. È una vittoria di buon senso, ma anche un segnale, perché in Italia c’è ancora troppo da fare per difendere le vere vittime, quelle finite sotto processo solo perché hanno scelto di salvarsi la vita. E mentre oggi festeggiamo questo risultato, non possiamo dimenticare chi non ha avuto la stessa sorte: penso a casi come quello di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 15 anni per aver difeso la propria attività da una rapina». «La difesa è sempre legittima e anche in questo caso, grazie a una legge fortemente voluta e approvata dalla Lega, una persona perbene che ha difeso se stesso e la sua famiglia non andrà in carcere, bene così», rivendica il segretario del Carroccio Matteo Salvini. «Questa sentenza dimostra come la norma sulla legittima difesa tuteli i cittadini che si trovano costretti a reagire di fronte a minacce reali e gravi», ha precisato il senatore leghista (componente della commissione Giustizia) Manfredi Potenti. La vita di Sandro Mugnai ricomincia adesso, fuori dall’aula. Ma con la consapevolezza che, per salvare se stesso e la sua famiglia, ha dovuto sparare e poi aspettare quasi tre anni perché qualcuno glielo riconoscesse.
Ieri l’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, ha sparato bordate contro la Procura di Pavia. Riferendosi ad Alberto Stasi ha detto che i magistrati sono «al servizio di un condannato, assassino riconosciuto con sentenza passata in giudicato» e che l’ufficio inquirente «sta violando il principio di “intangibilità del giudicato”, perché manca oramai da mesi la richiesta di revisione».
Un attacco frontale. Ribadito anche commentando i risultati dell’incidente probatorio genetico-forense depositati dalla perita genetista Denise Albani: «L’ennesimo buco nell’acqua a spese del contribuente, ho perso il conto, tutto per alimentare un linciaggio mediatico di innocenti, sbattuti da mesi in prima pagina».
Il punto è che queste parole, pronunciate per demolire l’impianto accusatorio delle nuove indagini, finiscono per sbattere contro un dettaglio che l’avvocato Aiello (che aveva chiesto di trasferire il fascicolo da Pavia a Brescia «per connessione» ottenendo un rigetto) tiene da parte: fu proprio Venditti, nel 2016, a iscrivere il fascicolo (poi archiviato) su Andrea Sempio sulla base quasi degli stessi presupposti che anche all’epoca sembravano non tenere conto dell’intangibilità del giudicato, ovvero la sentenza definitiva di condanna a 16 anni per Stasi. Tant’è che furono richieste (proprio da Venditti e dalla collega Giulia Pezzino) e poi disposte dal gip perfino intercettazioni di utenze e, in ambientale, di automobili (attività che, proprio come quelle odierne, non sono gratuite). Anche la critica sulla prova genetica nasce zoppa. La genetista Albani, incaricata nell’incidente probatorio, ha depositato una relazione di 94 pagine che evidenzia gli stessi limiti già noti all’epoca: «L’analisi del cromosoma Y non consente di addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto». Ma, nonostante le criticità, i calcoli mostrano una corrispondenza «moderatamente forte/forte e moderato» tra le tracce di Dna sulle unghie di Chiara Poggi e l’aplotipo Y della linea paterna di Sempio. La conclusione è matematica: per la traccia «Y428 – MDX5», la contribuzione di Sempio è «da 476 a 2153 volte più probabile». Per la «Y429 – MSX1» è «approssimativamente da 17 a 51 volte più probabile». Non un’assoluzione, non una condanna, ma un dato: Sempio, o un soggetto imparentato in linea paterna con lui, ha contribuito a quelle tracce biologiche. La genetista avverte: «L’analisi del cromosoma Y non consente di addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto». Ricorda però un passaggio importante: che la mancata replica (in genetica forense un risultato è considerato affidabile solo se può essere riprodotto più volte) è dovuta a «strategie analitiche adottate nel 2014» dal perito Francesco De Stefano, che «hanno di fatto condizionato le successive valutazioni perché non hanno consentito di ottenere esiti replicati». Ovvero: non è colpa delle nuove indagini se i dati sono lacunosi, ma degli errori di allora.
La relazione (di 94 pagine) sostanzialmente non si discosta da quella già effettuata in passato dal professor Carlo Previderé, che nulla aggiunge su come e quando quelle tracce del profilo «Y» sino finite sulle unghie di Chiara. «Nel caso di specie», scrive infatti la genetista, «si tratta di aplotipi misti parziali per i quali non è possibile stabilire con rigore scientifico se provengano da fonti del Dna depositate sotto o sopra le unghie della vittima e, nell’ambito della stessa mano, da quale dito provengano; quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico originario; perché ciò si sia verificato (per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato); quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico».
L’emendamento alla manovra firmato Fratelli d’Italia che rimetteva in circolazione lo smercio di cannabis «light» è durato lo spazio di poche ore. Ieri pomeriggio le agenzie battevano la notizia dell’emendamento che, in pratica, avrebbe fatto tornare legale la commercializzazione della cannabis «light». Ma con «modalità» e «requisiti» stabiliti «con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli» e, soprattutto, con una maxi tassa: questi prodotti «sono assoggettati a imposta di consumo in misura pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico». Una retromarcia rispetto a quanto era stato indicato come priorità repressiva fino a pochi mesi fa.
Ad aprile, infatti, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva legato il tema della sicurezza urbana alla repressione del commercio dei derivati della canapa. Tra le misure più urgenti, la Meloni aveva fatto proprio riferimento anche alle «disposizioni contro la produzione e la commercializzazione nei cannabis shop di prodotti a base di cannabis definita erroneamente “light”». «L’obiettivo dell’emendamento», si sono affrettati a spiegare da Fdi dopo la clamorosa retromarcia del «sì alla light ma con gabella», «è contrastare la diffusione e la vendita introducendo una super tassazione. La proposta emendativa non nasconde alcuna volontà occulta di legalizzazione di questi prodotti. Sono in corso interlocuzioni con i ministeri competenti per stabilire quale sia la strada migliore per contrastare questo business». Una spiegazione che evidentemente non deve aver convinto i maggiorenti del partito della Meloni visto che, pochi minuti dopo, un’altra agenzia certificava che «l’emendamento sarà ritirato».
Ma c’è un altro scoglio. Sul fronte giudiziario si mette in discussione l’impianto penale costruito per mettere al bando la canapa. Il giudice per le indagini preliminari di Brindisi ha rimesso alla Corte costituzionale l’articolo 18 del decreto sicurezza, chiedendo di verificarne la compatibilità con la Costituzione. «Per la prima volta viene investita la Consulta, in via diretta, della possibile incostituzionalità del cuore del decreto sicurezza in materia di canapa, cioè il divieto penale su importazione, detenzione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna, vendita al pubblico e consumo di prodotti costituiti da infiorescenze (e loro derivati)». Le associazioni del settore parlano di «un passaggio storico». Dall’opposizione arriva un commento favorevole sul giudizio di costituzionalità: «Bene l’intervento della Consulta sul famigerato dl Sicurezza, aspettiamo fiduciosi un esito che possa ripristinare il buon senso». Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs alla Camera, ricorda che quella norma ha colpito un settore in espansione: «Abbiamo contestato questa vera e propria mazzata inflitta con furore ideologico a un settore produttivo in crescita, messo in ginocchio da un decreto legge che evidentemente non aveva né i requisiti di necessità né di urgenza».





