Il premier britannico Keir Starmer era stato avvertito sui «rischi» legati alla nomina ad ambasciatore negli Usa di Peter Mandelson, a causa dei suoi (non ignoti) rapporti passati di stretta frequentazione con il defunto faccendiere pedofilo americano amico di vip e potenti Jeffrey Epstein, morto in circostanze misteriose in un carcere di New York il 10 agosto del 2019. Lo conferma uno dei documenti che il governo è stato costretto a pubblicare a partire da ieri sugli scambi di messaggi e di rapporti avvenuti transitati per Downing Street al tempo della designazione. Il materiale in via di pubblicazione riguarda gli scambi di messaggi avvenuti al tempo della designazione fra lo stesso Mandelson e l’entourage di Starmer a Downing Street.
Secondo un documento di due diligence consegnato a Downing Street nel novembre 2024, il premier britannico sarebbe stato al corrente che i rapporti tra Mandelson ed Epstein continuarono anche dopo la prima condanna di quest’ultimo nel 2008, e «proseguirono tra il 2009 e il 2011». Il file afferma che la relazione iniziò quando Mandelson era ministro del Commercio e continuò anche dopo la fine del governo laburista. Nel documento si legge inoltre che Mandelson «soggiornò nella casa di Epstein mentre questo era in prigione nel giugno 2009». Ciò significa che Starmer era stato avvertito dei legami personali tra Mandelson ed Epstein almeno fino al 2011, ma decise comunque di nominarlo.
Inoltre, il consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito, Jonathan Powell, giudicò come «stranamente affrettata» la nomina politica ad ambasciatore negli Usa di Mandelson. La dichiarazione di Powell risulta dal resoconto di una telefonata avuta a suo tempo col consulente legale del primo ministro, Mike Ostheimer. Da un documento emerge poi che Mandelson suggerì a Starmer di usare il leader del partito Reform Uk, Nigel Farage, per «migliorare i collegamenti del Regno Unito con l’amministrazione Trump».
All’epoca dei fatti Starmer fu anche informato dei legami di Mandelson con la Russia prima della sua nomina ad ambasciatore. Nel dossier viene citato un articolo del Daily Mail che ricorda come Mandelson fosse direttore non esecutivo del conglomerato russo Sistema. La società è l’azionista di maggioranza di Rti, azienda di tecnologia militare che produce radar e sistemi di comunicazione satellitare per il sistema russo di allerta precoce dei missili terrestri. Il presidente del gruppo era Yevgeny Primakov, alleato del presidente russo, Vladimir Putin, ed ex primo ministro russo. Il documento sottolinea inoltre che Mandelson rimase nel consiglio fino a giugno 2017, anni dopo l’annessione della Crimea nel 2014. Queste informazioni erano state incluse nel dossier consegnato a Downing Street prima della decisione sulla nomina.
In un file, risalente a dicembre 2024, si cita Mandelson mentre afferma, contrariamente alla politica del governo britannico, che Farage «non si può ignorare, è un membro del Parlamento eletto» e «una testa di ponte sia verso il presidente Trump sia verso Elon Musk e altri». Mandelson avrebbe aggiunto che «l’interesse nazionale viene servito nei modi più strani e meravigliosi». Il documento menziona anche interrogativi sul suo rapporto con l’ex finanziere condannato per pedofilia e traffico sessuale.
Mandelson, avrebbe organizzato nel maggio 2002 un incontro tra Epstein, e l’allora premier britannico, Tony Blair. In un memo inviato prima dell’incontro del 14 maggio 2002, il segretario privato di Blair, Matthew Rycroft, descriveva Epstein come «molto ricco» e «vicino al Duca di York», ricordando che possedeva una casa da 30 milioni di dollari a New York, un ranch di 10.000 acri nel New Mexico e una villa a Palm Beach. Come si legge nel documento, «Peter dice che Epstein ora viaggia con Clinton e Clinton vuole che tu lo incontri», ritenendo utile discutere con lui di «scienza» e di «tendenze economiche e monetarie internazionali». La nota ricordava anche i legami di Epstein con il principe Andrea, incontrato tramite Ghislaine Maxwell, e le sue visite a Sandringham e Windsor.
Ma i colpi di scena potrebbero essere solo all’inizio e potrebbero arrivare anche da oltreoceano. Un hacker straniero avrebbe tentato una sorta di Epsteinleaks, cercando di accedere ai files originali (e non censurati) dell’indagine Fbi su Epstein. L'incursione informatica è avvenuta tre anni fa presso l’ufficio di New York del Federal Bureau, secondo una fonte informata e documenti del Dipartimento di Giustizia recentemente pubblicati e visionati da Reuters. In una dichiarazione, l’Fbi ha affermato che quello che ha definito un «cyber incident» è stato «un episodio isolato».
«L’Fbi ha limitato l’accesso all’attore malevolo e ha ripristinato la rete. L’indagine rimane in corso, quindi al momento non abbiamo ulteriori commenti da fornire», è la scarna dichiarazione trapelata, ma al momento non è chiaro se e quali files l’hacker abbia trafugato. Secondo la fonte, l’intrusione sembrerebbe essere stata opera di un cybercriminale piuttosto che di un governo straniero. «Chi non cercherebbe di mettere le mani sui file Epstein se fossi i russi o qualcuno interessato al kompromat?» Ha detto Jon Lindsay, ricercatore sulle tecnologie emergenti e la sicurezza globale al Georgia Institute of Technology.
L’hackeraggio sarebbe avvenuto dopo che un server del Child Exploitation Forensic Lab dell’ufficio Fbi di New York è stato involontariamente lasciato vulnerabile dall’agente speciale Aaron Spivack, mentre cercava di orientarsi nelle procedure dell’agenzia per la gestione delle prove digitali, secondo la fonte e i documenti. Una cronologia redatta dallo stesso Spivack, inclusa nel vasto archivio di documenti su Epstein pubblicati quest’anno, indica che l’intrusione è avvenuta il 12 febbraio 2023. La violazione sarebbe stata scoperta il giorno successivo, quando l’agente ha acceso il computer e ha trovato un file testuale che avvertiva che la rete era stata compromessa.
Ci sarebbero gli attacchi e le minacce ricevute sui social nei mesi scorsi dietro la decisione di innalzare la vigilanza nei confronti della presidente (in scadenza di incarico) del tribunale dei minori dell’Aquila, Cecilia Angrisano, che aveva già una protezione per via del ruolo. La notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, è stata confermata da fonti qualificate.
La toga era finita nell’occhio del ciclone in seguito all’ordinanza con cui dispose la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei coniugi Trevallion, la cosiddetta «famiglia del bosco», e il conseguente allontanamento, nel novembre scorso, dei tre figli in una casa famiglia. L’accelerazione sulle misure di protezione, che arriva a distanza dalle motivazioni trapelate, sembra però più verosimilmente collegata alle nuove polemiche - con annesso annuncio da parte del Guardasigilli Carlo Nordio di invio degli ispettori- scoppiate dopo l’ordinanza del tribunale dei minori che ha disposto l’allontanamento della madre di piccoli Trevallion dalla casa famiglia di Vasto che ospitava la donna insieme ai figli. Polemiche alle quali la Angrisano e il procuratore della Repubblica, David Mancini, hanno risposto con una nota: «In considerazione del clamore mediatico suscitato da recenti vicende giudiziarie, tuttora in fase istruttoria da più parti commentate anche con toni aggressivi e non continenti, è premura dei magistrati che lavorano presso gli uffici giudiziari minorili ed in particolare, presso il tribunale per i minorenni di L’Aquila e la Procura minorile di L’Aquila, affermare che ogni iniziativa giudiziaria di loro competenza è ispirata esclusivamente ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età, come sanciti nella Costituzione e nelle fonti di diritto internazionale». Parole che ricordano da vicino quelle pronunciate dalla Angrisano durante un convegno, riprese da un servizio di Fuori dal coro che raccontava il caso di un altro controverso allontanamento di minori dalla famiglia ad opera delle forze dell’ordine, disposto sempre dal tribunale dei minori aquilano. Nel video si vede la toga affermare: «I figli non sono proprietà di nessuno. [...] Ma voi siete davvero sicuri che sia diritto dei genitori disporre della vita dei figli?».
Del resto, la lunga (è in magistratura da 33 anni) carriera della Angrisano, in larga misura dedicata alla gestione di casi che riguardavano minori o abusi di vario genere nei confronti di soggetti deboli, si è principalmente svolta in ambito penale. Dove, per definizione, la mediazione non la fa di certo da padrona. Nel 2007, ad esempio, è lei, che come gip del tribunale di Tivoli (subentrata a una collega che aveva lasciato l’incarico) nel pieno del caos della vicenda dei presunti abusi sui bambini di Rignano Flaminio, presiede l’incidente probatorio, mentre l’Italia si divide tra chi vede riti satanici e chi parla di una delle più grandi psicosi giudiziarie della storia repubblicana. Una psicosi che, in quel caso, vedeva come principali protagonisti i genitori, convinti degli abusi contro i figli, anche se alla fine gli imputati usciranno dal processo assolti, ma con la vita segnata per sempre. E sempre a Tivoli, nel 2010 emette l’ordinanza che manda in carcere Danilo Speranza, il cosiddetto «guru di San Lorenzo», a capo della setta Maya, accusato di aver abusato di alcune bambine parlando di «karma negativo» e «Dna curativo». Alla fine del lungo processo l’uomo verrà condannato con sentenza definitiva nel 2020 dalla Cassazione, ma per un curioso scherzo del destino, Speranza è morto proprio il giorno della decisione delle toghe.
Quando nel 2017 diventa presidente del tribunale per i minorenni dell’Aquila, Angrisano si trova davanti a dinamiche completamente diverse, basate sul ricorso a comunità educative, case famiglia, supporto di relazioni di servizi sociali invece che di informative della polizia giudiziaria. Che forse la toga potrebbe affrontare senza essersi liberata del tutto del suo vecchio ruolo in ambito penale, almeno stando a una sua considerazione espressa pubblicamente: «Bisogna interrogare il mondo degli adulti». Un approccio che, nei provvedimenti giudiziari e in vicende come quelle della famiglia del bosco, si trasforma in osservazioni, allontanamenti temporanei, collocamenti in comunità, valutazioni psicologiche e psicosociali. Tutte cose che segnano per sempre le famiglie che finiscono coinvolte.
E soprattutto, un approccio forse eccessivamente pragmatico. Che porta la toga, intervistata dai media a margine di un evento svolto davanti a una platea di adolescenti, a elargire consigli rivolti alle ragazze su come evitare il rischio del revenge porn: «Un messaggio che lancio sempre è: “Fate come gli uomini, mandate particolari anatomici, se non ne potete fare a meno non ci mettete la faccia”». Un suggerimento certamente efficace, ma forse un po’ sopra le righe se espresso da un magistrato.
Può un pakistano presunto omicida non essere estradato in Grecia e restare in Italia, a piede libero?
Sì, almeno secondo i giudici della Corte d’appello di Firenze, che hanno disposto la scarcerazione di K.Y., nato nel 1999, domiciliato a Siena, ma che utilizza anche un alias che lo «invecchia» di tre anni e che gli attribuisce un domicilio diverso, in un paesino sul versante senese del Monte Amiata.
Secondo le toghe del capoluogo toscano, lo straniero, sul quale pende un mandato di cattura europeo per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di omicidio, non può essere estradato perché, in base alla documentazione pervenuta da Atene, non è stato possibile «escludere, in concreto, il rischio che l’interessato, in caso di consegna, possa essere sottoposto a condizioni di detenzione incompatibili con gli articoli 3 Cedu e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». Ma non basta: secondo le toghe, «deve, inoltre, considerarsi che K.Y. è sottoposto a custodia cautelare in carcere in Italia dal 10 dicembre 2025 e che il procedimento di consegna si colloca in prossimità della scadenza del termine massimo di durata della misura custodiate applicata per la presente causa».
«In tale contesto», prosegue la sentenza, «l’ulteriore protrazione della restrizione della libertà personale, in assenza di informazioni idonee a escludere il rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente, risulterebbe incompatibile con il carattere assoluto e non bilanciabile della tutela apprestata dall’articolo 3 Cedu». In poche parole, deve essere liberato, in Italia, con tutti i rischi che questo comporta rispetto alla possibilità di procedere in futuro all’estradizione.
In Grecia sull’uomo pendono due mandati di cattura, emessi dal Giudice Istruttore presso il tribunale di Kilkis. Il primo, risalente al 15 settembre scorso, per «favoreggiamento dell’uscita dal territorio greco di cittadini extracomunitari senza essere sottoposti al controllo di cui all’articolo 5 legge 5038/2023, commesso allo scopo di lucro», il secondo, del 21 ottobre scorso, oltre a contenere il primo reato contestato, aggiunge quello di «omicidio volontario in uno stato d’animo tranquillo».
E il 10 dicembre la squadra mobile di Siena procede all’arresto dell’uomo, che finisce in carcere.
Ecco la drammatica ricostruzione dell’omicidio che le autorità greche attribuiscono al ventiseienne e che merita di essere riportata integralmente per la pericolosità che le autorità greche attribuiscono all’uomo: «Nell’area di Evzonoi (Kilkis) e precisamente nel cortile dell’albergo Chara, il giorno 15 ottobre 2025 e verso le ore 20, con intento doloso e in stato d’animo tranquillo, avendo deciso di uccidere il cittadino della Sierra Leone, M.J., il cui trasporto e uscita dal Paese dietro un compenso e senza essere sottoposto alle formalità di controllo, aveva assunto, quando quest’ultimo ha chiesto che gli fosse restituito l’importo versato al ricercato a titolo di compenso a tal fine, visto che i tentativi non erano fin allora riusciti, aveva informato gli altri connazionali che lo aveva rintracciato e prima che essi lo avessero rintracciato lo ha colpito con fuoco d’arma tre volte».
La sentenza precisa che «l’imputato ha ammesso in sede di interrogatorio di essere a conoscenza della vicenda giudiziaria occorsa in Grecia, a seguito della quale è stato ucciso un giovane, pur negando fermamente ogni responsabilità personale in ordine alla commissione del fatto».
Il 29 gennaio scorso, durante l’udienza, il difensore dell’uomo si è opposto alla consegna «per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza» e ha dedotto, inoltre, «che le condizioni carcerarie della Grecia sono disumane e degradanti, producendo documentazione in tal senso, tra cui la sentenza della cassazione del 12 luglio 2023. La Corte ha richiesto dettagliate informazioni su quale istituto penitenziario sarà detenuto in caso di consegna e sulle condizioni carcerarie di tale istituto». Secondo quando riportato nella sentenza, però, al 2 marzo era «pervenuta come unica risposta dalla Procura della Repubblica ellenica l’indicazione che il K., se consegnato, potrebbe essere detenuto o nel carcere di Nigrita o in quello di Salonicco. Nessuna informazione è pervenuta in merito alle condizioni carcerarie dell’istituto di custodia ove l’imputato sarà detenuto in Grecia, oggetto di richiesta specifica di questa Corte sin dal 29 gennaio 2026». Per i giudici fiorentini, che fanno più volte riferimento alla giurisprudenza della Cedu, «il Rapporto Cpt contiene rilievi puntuali sul carcere di Nigrita, ove, a fronte di una capienza ufficiale di circa 600 posti, erano presenti oltre 700 detenuti, con segnalazione di celle sovraffollate, condizioni igienico-sanitarie degradate in alcune sezioni, carenza di prodotti per l’igiene personale, grave insufficienza di personale di custodia e assistenza sanitaria non continuativa, con presenza medica limitata e assenza di copertura notturna e nei giorni festivi». Parole, che, a bene vedere, potrebbero fare riferimento a qualsiasi carcere del nostro Paese. Mentre per il carcere di «Salonicco (verosimilmente Diavata), deve richiamarsi la sentenza della Corte Cedu, 14 gennaio 2021, Kargakis contro Grecia, che ha accertato la violazione dell’articolo 3 Cedu in relazione alle pessime condizioni di detenzione in tale istituto».
Da tutto questo «consegue che, allo stato degli atti, il rischio di trattamenti inumani o degradanti non risulta neutralizzato, con conseguente necessità di negare la consegna».





