In Italia, se hai una lunga carriera da delinquente alle spalle, lo Stato può arrivare a risarcirti fino a 700 euro. È il paradosso che emerge dopo la sentenza del Tribunale civile di Roma sul trasferimento nel centro albanese di Gjader, e che ha come protagonista Laaleg Redouane, cittadino algerino (classe 1970) irregolare nel nostro Paese da 30 anni. Non è un irregolare qualunque, ma un uomo il cui nome ricorre da anni negli archivi giudiziari e amministrativi italiani, con una lunga sequenza di almeno 23 condanne, svariati arresti, 11 detenzioni in carcere ma soprattutto espulsioni mai eseguite.
Redouane risulta entrato illegalmente in Italia dalla frontiera di Ventimiglia intorno al 1995. Da allora, secondo gli atti di polizia, ha fornito 13 diverse generalità, senza mai risultare titolare di un permesso di soggiorno regolare né iscritto alle anagrafi o alle liste di collocamento.
A suo carico figurano 23 sentenze di condanna emesse tra il 1999 e il 2023, oltre a numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui furto aggravato, spaccio di droga, rapina e lesioni, commessi prevalentemente in Liguria. È stato detenuto in almeno undici occasioni in diversi istituti di pena, da ultimo nella casa circondariale di Cuneo tra agosto 2024 e febbraio 2025.
Una data, più di altre, sintetizza il suo curriculum criminale: il 21 settembre 2015. Quel giorno, secondo quanto accertato dal Tribunale di Genova, Redouane aggredì una donna italiana colpendola con calci e pugni alla testa e agli arti superiori, provocandole un trauma cranico e un trauma oculare con una prognosi superiore ai 20 giorni. Per quell’episodio, commesso in regime di recidiva, venne condannato nel 2018 a nove mesi di reclusione. Non è l’unico capitolo rilevante. Nel tempo, l’uomo è stato anche destinatario di provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile: ha perso la potestà genitoriale e i figli sono stati affidati ai nonni, nell’ambito di un percorso di tutela già segnato da limitazioni e controlli.
È questo profilo che conduce Redouane nel circuito dei Cpr e, in particolare, a Gradisca d’Isonzo. Non un centro di prima accoglienza, ma una struttura che ospita prevalentemente stranieri irregolari destinatari di decreti di espulsione, spesso con precedenti penali e valutazioni di pericolosità sociale. Nel maggio 2021 era stato colpito da un decreto di espulsione del prefetto di Alessandria per motivi di sicurezza pubblica, con ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, mai ottemperato. Anche all’ingresso nel carcere di Cuneo, nel 2024, informato della possibilità di chiedere protezione internazionale, dichiarò di non voler presentare domanda d’asilo.
Da Gradisca parte il trasferimento verso Gjader, in Albania. È su quel passaggio che interviene il giudice Corrado Bile (noto per sentenze pro migranti e contro lo Stato italiano) del Tribunale civile di Roma, condannando il ministero dell’Interno al pagamento di 700 euro a titolo di risarcimento. Ma per comprendere davvero la portata della decisione occorre leggere con attenzione le motivazioni. La sentenza non dichiara illegittimo il centro albanese, né mette in discussione il quadro normativo che ne consente l’utilizzo.
Il giudice muove dall’assunto che il ricorrente fosse legittimamente trattenuto ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico sull’immigrazione e che il trasferimento si inserisse nell’operatività delle strutture previste dal protocollo Italia-Albania, dalla legge di ratifica e dalla normativa attuativa. Non c’è, in altre parole, una bocciatura del «modello Albania».
La censura riguarda altro. Secondo il Tribunale, il trasferimento sarebbe avvenuto senza un provvedimento scritto e motivato e con una comunicazione non corretta sulla destinazione finale.
È su questo piano che il giudice individua una «condotta colposa» dell’amministrazione e una violazione delle regole di buona gestione amministrativa, ritenendo che le modalità del trasferimento abbiano inciso sulla sfera privata del ricorrente. Non vengono accertate violenze, né dichiarata illegittima la misura di trattenimento in sé. Anzi, la sentenza esclude che l’uso delle fascette o le limitazioni ai contatti possano essere considerate automaticamente illegittime, potendo essere giustificate da esigenze di sicurezza. E non ravvisa una compressione effettiva del diritto di difesa.
Il risarcimento nasce dunque da un vizio procedurale, non dalla scelta di utilizzare il centro di Gjader. È una tutela riconosciuta in via equitativa, ancorata all’idea che anche l’esercizio di un potere legittimo debba avvenire nel rispetto di forme e garanzie. Ma è proprio qui che il paradosso diventa evidente. La sentenza prescinde quasi completamente dalla storia giudiziaria dell’uomo, dalle condanne, dalle espulsioni reiterate, dalla perdita della potestà genitoriale già disposta da altri tribunali. Trasforma un errore procedurale in responsabilità civile, senza misurarsi fino in fondo con un contesto segnato da 30 anni di illegalità e recidiva.
Una sera di primavera del 2025, in un centro di permanenza per il rimpatrio del Nord Italia, a un uomo viene detto che sarà trasferito a Brindisi. È un cinquantenne algerino che vive in Italia, irregolare da quasi vent’anni. Nei Cpr i trasferimenti sono una routine: si cambia struttura, si sale su un mezzo, si riparte. Solo che Brindisi non è la sua destinazione. A quanto pare, senza la possibilità di avvisare l’avvocato o la famiglia, l’uomo viene portato in Albania, nel centro di Gjader costruito dal governo italiano per la gestione dei migranti fuori dai confini nazionali.
Da questa vicenda nasce una sentenza che per la prima volta condanna lo Stato italiano a risarcire un migrante trasferito nei centri albanesi. Il risarcimento arriva grazie a una decisione firmata da un giudice del tribunale di Roma e dopo che la vicenda era uscita dai confini dell’aula di giustizia, attraverso l’intervento dell’europarlamentare Cecilia Strada, contattata dalla compagna dell’algerino rimasta per giorni senza notizie. Settecento euro sono una cifra modesta, ma sufficiente a sollevare una questione che, guardata da vicino, appare paradossale: il risarcimento viene riconosciuto in un contesto in cui, per anni, la corte di Cassazione aveva fissato criteri molto più rigorosi, arrivando spesso a negare i danni anche in situazioni oggettivamente più dure. Anche per questo motivo, il Viminale, dopo aver letto le motivazioni, potrebbe impugnare la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Roma.
La decisione è del 10 febbraio 2026. Il giudice Corrado Bile, del tribunale di Roma, accoglie il ricorso e, «per l’effetto, condanna il ministero dell’Interno al pagamento di euro 700 a titolo di risarcimento del danno». Nelle motivazioni, il tribunale parla apertamente di «condotta colposa» dell’amministrazione e di «mancata osservanza delle regole di buona amministrazione», da cui sarebbe derivata «l’incisione dannosa della sfera privata dei diritti della persona». Il punto centrale, secondo il giudice, è che il trasferimento è avvenuto «in assenza di un provvedimento scritto e motivato», incidendo direttamente su diritti fondamentali del ricorrente.
Pur senza incarichi formali, Bile, magistrato della sezione civile del tribunale di Roma, viene spesso accostato all’area di Magistratura democratica, anche per contributi pubblicati su Questione Giustizia, la rivista storicamente legata a quella corrente. Nel 2024 ha firmato la sentenza sul caso «Asso 29», condannando lo Stato per il respingimento verso la Libia di migranti soccorsi in mare e affermando che lo Stato africano non può essere considerata un luogo sicuro. Più di recente ha annullato la maxi sanzione da 150.000 euro inflitta dal Garante della privacy al giornalista Sigfrido Ranucci di Report, per la diffusione dell’audio tra l’allora ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini nell’affaire Boccia.
Per capire perché la decisione venga letta come un precedente esplosivo basta ricordare che non si tratta di un migrante appena arrivato, ma di un cittadino algerino irregolare da quasi vent’anni. L’avvocato Gennaro Santoro, che segue il caso e altri due analoghi, sostiene infatti che la sentenza possa mettere in discussione l’intero sistema dei trasferimenti nei Cpr. Il tribunale di Roma ha ritenuto che l’operazione abbia interferito con il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, affermando che la persona deve essere sempre posta in condizione di sapere dove, quando e perché viene trasferita.
Ma è qui che la decisione si espone alla critica più forte, perché si discosta da una linea che la Cassazione aveva tracciato negli ultimi anni. Nel 2016, nel caso del Cie di Ponte Galeria, un migrante aveva chiesto i danni sostenendo di aver vissuto condizioni di trattenimento umilianti e degradanti. La Cassazione gli diede torto: spiegò che la sofferenza legata alla detenzione amministrativa, per quanto dura, non basta da sola a far scattare un risarcimento. Se si vuole ottenere un indennizzo, bisogna dimostrare un danno concreto. Tre anni dopo, nel 2019, un altro caso riguardava il Cpr di Bari, dove erano emersi anche problemi procedurali nella gestione del trattenimento. Anche lì la Cassazione fu chiara: il fatto che un atto presenti irregolarità non significa automaticamente che lo Stato debba pagare. Un errore formale o una gestione discutibile non coincidono automaticamente con un danno risarcibile; serve provare che da quell’errore sia derivato un pregiudizio concreto e ulteriore rispetto alla normale restrizione della libertà.
Nel 2020 la Suprema Corte tornò sul tema con un’altra decisione, relativa ancora a un Cpr, ribadendo lo stesso concetto: la detenzione amministrativa comporta inevitabilmente disagi, limitazioni, sofferenze. Ma questi, se rientrano nella misura prevista dalla legge e convalidata da un giudice, non generano automaticamente un diritto al risarcimento. Ecco perché la condanna del Viminale appare come un cambio di passo che abbassa la soglia richiesta finora per dimostrare il danno.
Al Tribunale di Milano prosegue il processo sul presunto falso complotto della cosiddetta Loggia Ungheria, il filone nato dalle dichiarazioni dell’avvocato siciliano Piero Amara, già condannato in altri procedimenti e ritenuto dall’accusa un protagonista di narrazioni rivelatesi in più occasioni infondate o contraddittorie. Il dibattimento non mira ad accertare l’esistenza di una loggia segreta - ipotesi archiviata dalla Procura di Perugia - ma a verificare se Amara e altri abbiano costruito consapevolmente un impianto accusatorio falso, capace di interferire con indagini e processi di enorme rilievo. La prossima udienza è prevista per il 19 febbraio.
Il procedimento entrerà a marzo in una fase cruciale: dopo l’esame degli imputati, si passerà all’istruttoria delle difese, con l’ascolto dei testimoni indicati, a partire da quelli chiesti dallo stesso Amara. Una lista che contiene nomi di primo piano e che punta a ricostruire un contesto di relazioni e interlocuzioni che, secondo la difesa, sarebbe stato alla base delle dichiarazioni poi contestate.
Riemerge così la vicenda Eni–Blue Power. In questo quadro è stato indicato come testimone Massimo D’Alema, chiamato a riferire sui rapporti tra Eni e Blue Power e su ipotesi di transazione legate a quel contenzioso. Negli atti compaiono anche figure considerate vicine o interlocutrici dell’ex premier, come Roberto De Santis, Alessandro Casali e Giuseppe Calafiore, oltre al richiamo all’ambiente della Fondazione Italianieuropei, indicato come luogo di incontri e relazioni personali e professionali. La difesa di Amara sostiene che quelle interlocuzioni rientravano in tentativi di gestione di un contenzioso economico; l’accusa ne mette in discussione portata e significato.
Il riferimento costante è al processo Opl 245, conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati, tra cui i vertici di Eni, e successivamente con la condanna in appello dei pubblici ministeri titolari dell’accusa, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, per omissioni e violazioni nella gestione delle prove.
Al centro della ricostruzione difensiva resta anche il conflitto con Vincenzo Armanna, già inattendibile teste d’accusa nel procedimento Opl. Secondo Amara, Armanna avrebbe avuto un ruolo determinante nell’innescare una strategia di delegittimazione dei vertici Eni; per l’accusa, invece, sarebbe stato Amara a reagire costruendo una narrazione sempre più ampia, fino a evocare una rete occulta capace di condizionare magistratura e istituzioni. Tra i testimoni indicati figura anche Luigi Zingales, ex consigliere di amministrazione di Eni. Particolarmente delicata è la richiesta di ascoltare Matteo Piantedosi, oggi ministro dell’Interno, indicato come testimone su un presunto incontro istituzionale con Amara e Filippo Paradiso: per la difesa dimostrerebbe la natura formale di alcune interlocuzioni, mentre l’accusa ne ridimensiona la rilevanza rispetto all’impianto del falso complotto.





