Una sera di primavera del 2025, in un centro di permanenza per il rimpatrio del Nord Italia, a un uomo viene detto che sarà trasferito a Brindisi. È un cinquantenne algerino che vive in Italia, irregolare da quasi vent’anni. Nei Cpr i trasferimenti sono una routine: si cambia struttura, si sale su un mezzo, si riparte. Solo che Brindisi non è la sua destinazione. A quanto pare, senza la possibilità di avvisare l’avvocato o la famiglia, l’uomo viene portato in Albania, nel centro di Gjader costruito dal governo italiano per la gestione dei migranti fuori dai confini nazionali.
Da questa vicenda nasce una sentenza che per la prima volta condanna lo Stato italiano a risarcire un migrante trasferito nei centri albanesi. Il risarcimento arriva grazie a una decisione firmata da un giudice del tribunale di Roma e dopo che la vicenda era uscita dai confini dell’aula di giustizia, attraverso l’intervento dell’europarlamentare Cecilia Strada, contattata dalla compagna dell’algerino rimasta per giorni senza notizie. Settecento euro sono una cifra modesta, ma sufficiente a sollevare una questione che, guardata da vicino, appare paradossale: il risarcimento viene riconosciuto in un contesto in cui, per anni, la corte di Cassazione aveva fissato criteri molto più rigorosi, arrivando spesso a negare i danni anche in situazioni oggettivamente più dure. Anche per questo motivo, il Viminale, dopo aver letto le motivazioni, potrebbe impugnare la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Roma.
La decisione è del 10 febbraio 2026. Il giudice Corrado Bile, del tribunale di Roma, accoglie il ricorso e, «per l’effetto, condanna il ministero dell’Interno al pagamento di euro 700 a titolo di risarcimento del danno». Nelle motivazioni, il tribunale parla apertamente di «condotta colposa» dell’amministrazione e di «mancata osservanza delle regole di buona amministrazione», da cui sarebbe derivata «l’incisione dannosa della sfera privata dei diritti della persona». Il punto centrale, secondo il giudice, è che il trasferimento è avvenuto «in assenza di un provvedimento scritto e motivato», incidendo direttamente su diritti fondamentali del ricorrente.
Pur senza incarichi formali, Bile, magistrato della sezione civile del tribunale di Roma, viene spesso accostato all’area di Magistratura democratica, anche per contributi pubblicati su Questione Giustizia, la rivista storicamente legata a quella corrente. Nel 2024 ha firmato la sentenza sul caso «Asso 29», condannando lo Stato per il respingimento verso la Libia di migranti soccorsi in mare e affermando che lo Stato africano non può essere considerata un luogo sicuro. Più di recente ha annullato la maxi sanzione da 150.000 euro inflitta dal Garante della privacy al giornalista Sigfrido Ranucci di Report, per la diffusione dell’audio tra l’allora ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini nell’affaire Boccia.
Per capire perché la decisione venga letta come un precedente esplosivo basta ricordare che non si tratta di un migrante appena arrivato, ma di un cittadino algerino irregolare da quasi vent’anni. L’avvocato Gennaro Santoro, che segue il caso e altri due analoghi, sostiene infatti che la sentenza possa mettere in discussione l’intero sistema dei trasferimenti nei Cpr. Il tribunale di Roma ha ritenuto che l’operazione abbia interferito con il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, affermando che la persona deve essere sempre posta in condizione di sapere dove, quando e perché viene trasferita.
Ma è qui che la decisione si espone alla critica più forte, perché si discosta da una linea che la Cassazione aveva tracciato negli ultimi anni. Nel 2016, nel caso del Cie di Ponte Galeria, un migrante aveva chiesto i danni sostenendo di aver vissuto condizioni di trattenimento umilianti e degradanti. La Cassazione gli diede torto: spiegò che la sofferenza legata alla detenzione amministrativa, per quanto dura, non basta da sola a far scattare un risarcimento. Se si vuole ottenere un indennizzo, bisogna dimostrare un danno concreto. Tre anni dopo, nel 2019, un altro caso riguardava il Cpr di Bari, dove erano emersi anche problemi procedurali nella gestione del trattenimento. Anche lì la Cassazione fu chiara: il fatto che un atto presenti irregolarità non significa automaticamente che lo Stato debba pagare. Un errore formale o una gestione discutibile non coincidono automaticamente con un danno risarcibile; serve provare che da quell’errore sia derivato un pregiudizio concreto e ulteriore rispetto alla normale restrizione della libertà.
Nel 2020 la Suprema Corte tornò sul tema con un’altra decisione, relativa ancora a un Cpr, ribadendo lo stesso concetto: la detenzione amministrativa comporta inevitabilmente disagi, limitazioni, sofferenze. Ma questi, se rientrano nella misura prevista dalla legge e convalidata da un giudice, non generano automaticamente un diritto al risarcimento. Ecco perché la condanna del Viminale appare come un cambio di passo che abbassa la soglia richiesta finora per dimostrare il danno.
Al Tribunale di Milano prosegue il processo sul presunto falso complotto della cosiddetta Loggia Ungheria, il filone nato dalle dichiarazioni dell’avvocato siciliano Piero Amara, già condannato in altri procedimenti e ritenuto dall’accusa un protagonista di narrazioni rivelatesi in più occasioni infondate o contraddittorie. Il dibattimento non mira ad accertare l’esistenza di una loggia segreta - ipotesi archiviata dalla Procura di Perugia - ma a verificare se Amara e altri abbiano costruito consapevolmente un impianto accusatorio falso, capace di interferire con indagini e processi di enorme rilievo. La prossima udienza è prevista per il 19 febbraio.
Il procedimento entrerà a marzo in una fase cruciale: dopo l’esame degli imputati, si passerà all’istruttoria delle difese, con l’ascolto dei testimoni indicati, a partire da quelli chiesti dallo stesso Amara. Una lista che contiene nomi di primo piano e che punta a ricostruire un contesto di relazioni e interlocuzioni che, secondo la difesa, sarebbe stato alla base delle dichiarazioni poi contestate.
Riemerge così la vicenda Eni–Blue Power. In questo quadro è stato indicato come testimone Massimo D’Alema, chiamato a riferire sui rapporti tra Eni e Blue Power e su ipotesi di transazione legate a quel contenzioso. Negli atti compaiono anche figure considerate vicine o interlocutrici dell’ex premier, come Roberto De Santis, Alessandro Casali e Giuseppe Calafiore, oltre al richiamo all’ambiente della Fondazione Italianieuropei, indicato come luogo di incontri e relazioni personali e professionali. La difesa di Amara sostiene che quelle interlocuzioni rientravano in tentativi di gestione di un contenzioso economico; l’accusa ne mette in discussione portata e significato.
Il riferimento costante è al processo Opl 245, conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati, tra cui i vertici di Eni, e successivamente con la condanna in appello dei pubblici ministeri titolari dell’accusa, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, per omissioni e violazioni nella gestione delle prove.
Al centro della ricostruzione difensiva resta anche il conflitto con Vincenzo Armanna, già inattendibile teste d’accusa nel procedimento Opl. Secondo Amara, Armanna avrebbe avuto un ruolo determinante nell’innescare una strategia di delegittimazione dei vertici Eni; per l’accusa, invece, sarebbe stato Amara a reagire costruendo una narrazione sempre più ampia, fino a evocare una rete occulta capace di condizionare magistratura e istituzioni. Tra i testimoni indicati figura anche Luigi Zingales, ex consigliere di amministrazione di Eni. Particolarmente delicata è la richiesta di ascoltare Matteo Piantedosi, oggi ministro dell’Interno, indicato come testimone su un presunto incontro istituzionale con Amara e Filippo Paradiso: per la difesa dimostrerebbe la natura formale di alcune interlocuzioni, mentre l’accusa ne ridimensiona la rilevanza rispetto all’impianto del falso complotto.
Negli ultimi mesi la Procura di Milano ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema di salari sempre più insufficienti e di nuove forme di sfruttamento: dalle inchieste sui rider e sul caporalato digitale a quelle sulla filiera della moda, sui subappalti e sulle catene produttive opache. Un fronte giudiziario che ha acceso i riflettori su realtà spesso invisibili. Ma dentro questa meritevole attenzione c’è una contraddizione che resta sullo sfondo: mentre la giustizia indaga su questi fenomeni, continua a reggersi, al proprio interno, su un sistema che riconosce compensi inadeguati alle competenze richieste.
Basta guardare i numeri. Fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 16 del febbraio 2025, il lavoro dei consulenti tecnici veniva retribuito con il sistema delle vacazioni: 14,68 euro per le prime due ore e 8,15 euro per ciascuna delle successive, pari a 4,075 euro lordi l’ora, con una penalizzazione progressiva del tempo di lavoro. La Consulta ha dichiarato illegittimo questo meccanismo, eliminando la riduzione delle vacazioni successive. Il compenso teorico sale così a 14,68 euro ogni due ore, cioè 7,34 euro lordi l’ora: su una giornata di otto ore si passa da circa 39 euro lordi prima della sentenza a circa 58,7 euro lordi oggi, pari a 38–44 euro netti, una cifra che resta comunque molto (e troppo) bassa rispetto alle competenze richieste.
È un livello retributivo che, anche dopo l’intervento della Corte, resta largamente insufficiente rispetto alle capacità tecniche e alle responsabilità del lavoro svolto. Il sistema giudiziario moderno, quello che oggi costruisce prove su telefoni, cloud, chat, video, social network, tracciamenti e flussi di dati, continua a reggersi su un esercito di competenze esterne trattate come un costo da comprimere, e per questo sempre più difficili da trattenere. Lo dimostrano molte delle grandi inchieste degli ultimi mesi, nelle quali l’analisi di dispositivi elettronici è diventata un passaggio decisivo: dai procedimenti su presunti dossieraggi e accessi abusivi a banche dati, come nel filone che ha coinvolto la società Equalize, alle indagini su corruzione, reati economici e criminalità organizzata, in cui telefoni, computer, server e archivi digitali contengono ormai la parte più rilevante della prova. In tutti questi casi, la richiesta dell’autorità giudiziaria non è più solo quella di «acquisire» un device, ma di analizzarne il contenuto in modo scientifico, verificabile e difendibile in aula. Spesso servono ore di lavoro.
La contraddizione diventa ancora più evidente se la si affianca alle stesse inchieste sul lavoro povero condotte dalla magistratura: rider pagati a consegna, compensi che scendono a pochi euro l’ora se rapportati al tempo reale, rischio economico scaricato interamente sul lavoratore. Qui il committente non è una piattaforma privata, ma lo Stato, e la logica, pur nella diversità dei contesti, finisce per assomigliarsi più di quanto si vorrebbe ammettere.
Dentro questa cornice si colloca il disagio crescente dei consulenti informatici forensi che lavorano per le Procure. Professionisti chiamati a svolgere un ruolo ormai decisivo nel processo penale, perché senza una lettura tecnica dei dati digitali non esiste più accertamento dei fatti, ma che devono investire in strumenti costosi, licenze, software specializzati, formazione continua, catene di custodia e protocolli rigorosi, trovandosi però di fronte a compensi bassi, pagamenti che arrivano dopo mesi o anni e, non di rado, a «rideterminazioni» a posteriori che rendono incerto perfino l’importo finale incassato. Nessuna impresa privata accetterebbe un cliente che paga così, eppure è esattamente ciò che accade quando il cliente è la giustizia. Il disagio si riflette anche nei numeri: il passaggio ai nuovi albi telematici dei consulenti tecnici d’ufficio ha registrato un calo netto degli iscritti, passati dai 183.000 dei vecchi albi analogici a circa 150.000 domande, un ridimensionamento che va oltre la fisiologica selezione e racconta un progressivo disimpegno verso incarichi sempre meno sostenibili. È su questo punto che da tempo insistono le analisi dell’Osservatorio nazionale Informatica forense (Onif), secondo cui il problema non è solo economico, ma sistemico: l’informatica forense è ormai un’infrastruttura essenziale del processo penale. Senza competenze adeguate l’accusa pubblica rischia di indebolirsi proprio nei procedimenti più delicati e, quando i professionisti più qualificati si spostano verso incarichi privati più sostenibili, si crea una frattura che incide sull’equilibrio tra accusa e difesa e sulla qualità complessiva della giustizia.
La sentenza della Corte costituzionale, letta in controluce, afferma un principio semplice: non si può pretendere che la giustizia funzioni comprimendo in modo irragionevole i compensi di chi la fa funzionare, perché così finisce per indebolirsi dall’interno. Un richiamo che suona attuale mentre il dibattito pubblico è assorbito dalla riforma della giustizia, dall’efficienza e dalla velocità dei processi, temi destinati a restare astratti se non si guarda alle condizioni materiali di chi rende possibile l’accertamento della verità.
Il problema non è solo quanto si paga, ma come si paga: regole pensate nei primi anni Duemila oggi si applicano a procedimenti in cui un singolo dispositivo può contenere anni di vita digitale e richiedere analisi complesse e prolungate. Alla fine, la domanda più scomoda non è quanto costi adeguare i compensi, ma quanto costi non farlo, perché a lasciare il sistema sono proprio i professionisti più qualificati, e la giustizia rischia così di restare senza le competenze su cui si regge.





