Di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione.
Proviamo ad esaminare con un po’ di pacatezza il disegno di legge sulla violenza sessuale nella nuova formulazione proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno, della Lega, alla Commissione giustizia del Senato, di cui è presidente. Essa si differenzia, rispetto al testo approvato dalla Camera, soprattutto per la previsione che il reato sussiste quando l’atto sessuale sia compiuto «contro la volontà» della persona coinvolta e non più «in assenza del consenso» della medesima. Su questa modifica si è scatenata l’ira funesta di tutti i gruppi di opposizione, secondo i quali, per effetto di essa, la vittima dello stupro sarebbe indebitamente gravata dell’onere di dare la prova del proprio dissenso. Il che, però, è tecnicamente del tutto sbagliato, per la semplice ragione che nel processo penale l’onere della prova grava sempre e comunque soltanto sull’organo dell’accusa, che è il pubblico ministero, e non mai sulla presunta vittima del reato, la quale è tenuta soltanto a raccontare come sono andati i fatti dei quali lei stessa o altri hanno portato a conoscenza l’autorità giudiziaria. Tenendo presente questo elementare principio, non dovrebbe essere difficile, quindi, rendersi conto che tra la previsione, come elemento costitutivo del reato, dell’«assenza di consenso» e quella dell’essere stato compiuto l’atto sessuale «contro la volontà» di chi lo ha subito non vi è alcuna sostanziale differenza. Sarà sempre, infatti, il pubblico ministero, ai fini della decisione circa il promuovimento o meno dell’azione penale, a stabilire, sulla base della descrizione dei fatti che la persona offesa, per regola generale, è comunque tenuta a fornire, se sia mancato il consenso o, indifferentemente, vi sia stato dissenso essendo, nell’uno e nell’altro caso, comunque configurabile il reato.
Altre sono invece le critiche che, alla nuova più ancora che alla vecchia formulazione del ddl in questione, possono essere avanzate. La prima di esse attiene al fatto che, prevedendosi come aggravante l’impiego di violenza o minaccia e l’abuso d’autorità o dell’inferiorità fisica o psichica della persona offesa, si lascia chiaramente intendere che il reato, nell’ipotesi base, potrebbe configurarsi anche quando la persona offesa, in assenza di alcuna delle dette condizioni, abbia manifestato solo a parole la propria contrarietà, assumendo però, nel contempo, un atteggiamento di totale acquiescenza al compimento dell’atto sessuale; atteggiamento che, in quanto non determinato da costrizioni o indebiti condizionamenti, non potrebbe che essere considerato come espressione di un libero e tacito consenso. E c’è allora da chiedersi perché mai questo non dovrebbe prevalere - con conseguente esclusione del reato - su di un dissenso che, in quanto puramente verbale e contraddetto dai fatti, ben potrebbe essere (o, comunque apparire) non rispondente alla reale volontà del soggetto. Proprio per dare risposta a tale interrogativo potrebbe pensarsi che sia stata inserita nella nuova formulazione del ddl la previsione secondo cui «la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso».
Si tratta, però, di una previsione che appare, al tempo stesso, generica e pleonastica. Generica perché non indica alcun criterio sulla base del quale la valutazione in questione debba essere condotta. Pleonastica perché si tratta di una valutazione sempre e comunque necessaria ogni qual volta l’atteggiamento psicologico della presunta vittima di un qualsiasi reato doloso assuma rilievo ai fini della configurabilità del medesimo. E, d’altra parte, a conferma del fatto che solo dal comportamento materiale liberamente posto in essere dalla presunta vittima possa desumersi se essa sia stata consenziente o dissenziente, vale anche l’esempio offerto dalla legislazione spagnola, spesso evocata a modello dai movimenti femministi, in quanto ispirata al principio del consenso, espresso nella formula che «solo il sì è sì». Nonostante tale principio, infatti, si afferma nell’art. 178 del codice penale spagnolo che il consenso dev’essere riconosciuto sulla sola base di «atti» - e non di parole - che «tenendo conto delle circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona».
Altro motivo di critica appare poi quello concernente l’ulteriore previsione secondo cui «l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Se con tale previsione si intendesse solo riferirsi a una rapida e comunque inaccettabile molestia posta in essere da soggetti presi da «raptus» improvvisi a fronte di bellezze femminili, poco male. Condotte di tal genere, infatti, secondo una consolidata - anche se discutibile - interpretazione giurisprudenziale, sono già oggi, in base alla norma vigente, da qualificarsi come reato di violenza sessuale. Quel che preoccupa, però, è che, secondo quanto dichiarato proprio dalla Bongiorno in un’intervista comparsa sul Corriere della sera del 23 gennaio scorso, con la previsione in questione si sarebbe invece inteso introdurre la fattispecie del «freezing», che si avrebbe - si afferma in detta intervista - «quando la donna non manifesta la sua volontà perché congelata dalla paura». Ora, i casi sono due. O la paura è stata indotta dall’uomo mediante violenza, minaccia o abuso d’autorità, e allora basterebbe questo a rendere configurabile il reato, addirittura nella sua forma aggravata, senza alcuna necessità di apposita previsione. Oppure all’insorgere della paura nella psiche della donna è del tutto estranea la condotta posta in essere dall’uomo, e allora non si vede come e perché l’atto sessuale da lui compiuto con un soggetto comunque consenziente possa dar luogo a responsabilità penale, posto che la paura non può neppure essere considerata, di per sé, assimilabile, quando non derivi da cause patologiche, ad una condizione di «inferiorità fisica o psichica».
In conclusione vien fatto di chiedersi, a questo punto, se non possa condividersi l’opinione di chi, come l’onorevole Valeria Valente, del Partito democratico, ha sostenuto, sia pure per ragioni opposte a quelle qui illustrate, che, a fronte della nuova proposta, meglio sarebbe lasciare intatta la vigente formulazione del reato che, nell’interpretazione giurisprudenziale - si afferma - consente già ora di ritenerlo configurabile in assenza del consenso della vittima. Più d’uno, nell’ambito del centrodestra, potrebbe essere d’accordo.