2022-03-04
La Costituzione è stata stropicciata pure sugli aiuti letali agli aggrediti
Kiev non è nostra «alleata» e non fa nemmeno parte della Corte penale dell’Aia.Il governo della Repubblica, con il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, ha disposto, all’articolo 1 e in deroga alla legge ordinaria dello Stato n. 185/1990 che vieta in linea generale la vendita e l’esportazione di armi letali, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a favore dell’Ucraina. Si tratta di un espresso sostegno a uno Stato, non appartenente né all’Unione europea, né al Patto atlantico, in guerra con la Federazione Russa. Pertanto, è legittimo chiedersi se questa scelta, su cui il Parlamento si è pronunciato con due risoluzioni a decisione già presa dall’esecutivo, rispetti o meno l’articolo 11 della Costituzione italiana vigente, il quale prevede il ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Una parte della dottrina costituzionalistica (Stefano Ceccanti) ritiene che la disposizione costituzionale, scritta sulla base dell’interventismo democratico, implichi non solo la legittimità dell’intervento bellico nei confronti dell’aggressore (cosiddetta guerra difensiva), ma anche quello avente la finalità di aiutare gli aggrediti. Nessuno nega la dimensione evolutiva del concetto di guerra previsto dal Testo fondamentale del 1948, legato a quella «conflittualità continuativa» che è divenuta una costante del secondo dopoguerra, e includente sia la necessità di difesa, sia azioni funzionali all’attuazione degli impegni assunti in sede internazionale, maggiormente valorizzati dopo la riforma costituzionale del Titolo V nel 2001, il quale impone il rispetto degli «obblighi internazionali» (articolo 117, comma 1, Cost.). Tuttavia, con riguardo a quest’ultimo punto, è certamente vero come sia costituzionalmente ammissibile un intervento (diretto o indiretto) a difesa di uno Stato alleato, e in particolare di uno Stato membro della Nato, ma questo può avvenire rispettivamente e unicamente nel quadro delineato dalla Carta delle Nazioni Unite del 1945 e in quello disciplinato dal Trattato dell’Atlantico del Nord del 1949 (articoli 4 e 5). La Repubblica di Ucraina non è uno Stato membro dell’Unione europea, non fa parte del Patto atlantico e, al momento, manca una delibera del Consiglio di Sicurezza dell’Onu implicante l’uso della forza. Dobbiamo aspettarci una presa d’atto ex post come avvenuto nel 1999 con il Kosovo? Né, infine, si potrebbe parlare, per la Federazione Russa e sul piano del diritto internazionale pubblico, di aggressione quale illecito dello Stato e crimine dell’élite al potere, dal momento che tanto Mosca, quanto Kiev, non hanno mai ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale la quale non ha, su questo punto, alcuna competenza. Avvocato del Foro di VeronaCostituzionalista
Tedros Ghebreyesus (Ansa)
Giancarlo Tancredi (Ansa)