Rimpatri volontari, nessun diritto verrebbe violato. Perciò la Costituzione è rispettata
In occasione della conversione in legge formale del decreto legge n. 23/2026 (c.d. «sicurezza»), già approvato dal Senato della Repubblica e ora in discussione alla Camera dei deputati, è stato previsto che, nei programmi di rimpatrio volontario assistito, il ministero dell’Interno possa avvalersi anche della collaborazione del Consiglio nazionale forense.
È stato, inoltre, stabilito che le linee guida ministeriali disciplinino i criteri per la corresponsione dei compensi ai singoli rappresentanti legali e che al difensore munito di mandato, il quale assista lo straniero nella presentazione della richiesta di adesione al programma, spetti un compenso soltanto se alla domanda segua la partenza effettiva dell’interessato. Il dossier parlamentare della Camera chiarisce, infatti, che la novità consiste proprio nell’inserimento del Consiglio nazionale forense tra i soggetti collaboratori e nel riconoscimento di un compenso collegato all’esito finale del rimpatrio volontario assistito.
I rilievi del Colle, da quanto pare emergere, si concentrano su un punto preciso. Il pagamento del legale non viene collegato all’attività professionale in sé, ma al verificarsi di un risultato che coincide con l’obiettivo perseguito dal programma di rimpatrio. Da qui nasce il dubbio di costituzionalità. Un difensore retribuito solo se lo straniero parte potrebbe essere percepito come economicamente orientato verso un esito predeterminato. In questa prospettiva, il rapporto fiduciario con l’assistito rischierebbe di essere alterato, perché il professionista non apparirebbe più del tutto estraneo all’interesse dell’amministrazione. Nello stesso quadro problematico viene letto anche il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense, che verrebbe collocato non sul terreno proprio della rappresentanza istituzionale dell’avvocatura, bensì dentro il meccanismo operativo dei rimpatri e dei pagamenti.
A ben vedere, però, questi rilievi non reggono sul piano strettamente costituzionale. Il diritto di difesa, è bene ricordarlo, è violato quando la legge impedisce di agire in giudizio, svuota la tutela tecnica o rende la difesa solo apparente. Qui non accade nulla di tutto questo. La disciplina contestata non elimina ricorsi, non impedisce allo straniero di rivolgersi a un avvocato, non gli sottrae rimedi giurisdizionali e non lo obbliga ad aderire al programma. Regola, piuttosto, una fase distinta e preliminare, relativa all’assistenza nella presentazione di una domanda che resta, per definizione normativa, volontaria. L’articolo 24 della Costituzione vigente protegge il nucleo essenziale della difesa, non impone che ogni attività professionale connessa a una procedura amministrativa debba essere retribuita secondo un unico schema possibile.
Non basta neppure affermare che il compenso possa orientare il professionista. Perché vi sia un vizio di costituzionalità occorrerebbe dimostrare che la legge di conversione trasformi il difensore in una «longa manus» dell’amministrazione oppure che condizioni in modo giuridicamente vincolante la libertà di scelta dell’assistito. Questo passaggio, nel testo, non c’è. Il cliente, infatti, resta libero di aderire o non aderire e il difensore resta vincolato al mandato, ai doveri di lealtà, indipendenza e correttezza propri della professione. Un possibile problema di opportunità, o anche di deontologia, non coincide automaticamente con una lesione costituzionale.
Del resto, il Testo fondamentale del 1948 non è violato ogni volta che il legislatore costruisce male un incentivo. È violato solo quando il meccanismo normativo incide realmente sul contenuto essenziale del diritto protetto. Qui quell’incisione non emerge. Lo stesso vale per il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense. La scelta può essere criticata, anche severamente, sotto il profilo dell’assetto ordinamentale dell’avvocatura, tuttavia non per questo diventa incostituzionale. Per arrivare a tale conclusione bisognerebbe mostrare che l’inserimento del Consiglio nel procedimento comprometta in modo diretto e necessario la difesa tecnica del singolo. Anche questo nesso, però, non si ricava dalla disposizione normativa. Ora, al di là del fatto che il legislatore statale avrebbe potuto scegliere una soluzione diversa, i rilievi del Colle esprimono soprattutto una forte obiezione di merito istituzionale. Varrebbe la pena ricordare che «non omne quod displicet, Constitutioni repugnat» («Non tutto ciò che non persuade contrasta con la Costituzione»).
La questione dello status giuridico del Donbass, al crocevia tra il diritto costituzionale ucraino e il diritto internazionale pubblico, rappresenta una delle più complesse tensioni della modernità giuridica, dove la forma dello Stato si dissolve nella sostanza dei rapporti di forza e la norma positiva fatica a contenere il principio, più antico e profondo, di giustizia politica. La Costituzione della Repubblica di Ucraina del 1996, all’art. 2, proclama il principio di unità ed indivisibilità, sancendo che l’Ucraina è uno Stato unitario e che il suo territorio all’interno dei confini esistenti è indivisibile e inviolabile. Tale formulazione colloca l’integrità territoriale tra i fondamenti costituzionali dell’ordinamento, riconducendo ogni pretesa secessionista nell’alveo dell’illiceità interna. Tuttavia, come spesso accade nelle situazioni di crisi politica, la rigidità del Testo costituzionale si è trovata di fronte alla flessibilità del diritto internazionale e, più ancora, al realismo della storia. Il diritto internazionale contemporaneo, infatti, non può ignorare il principio di autodeterminazione dei popoli, che costituisce una delle pietre angolari della Carta delle Nazioni Unite del 1945 (art. 1, § 2) e del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (art. 1). Tale principio, come affermato anche nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, possiede una duplice dimensione: interna, che implica la libertà di un popolo di determinare il proprio assetto politico all’interno di uno Stato esistente, ed esterna, che può giungere, in casi estremi, fino alla secessione, qualora un popolo sia privato dei mezzi per esercitare la propria autodeterminazione all’interno dell’ordine costituzionale. Nell’interpretazione restrittiva prevalente, tuttavia, l’autodeterminazione esterna, la c.d. «remedial secession», è ammissibile solo in presenza di violazioni gravi e sistematiche dei diritti fondamentali, tali da rendere impossibile la partecipazione effettiva alla vita politica dello Stato. Ora, nel caso del Donbass, il principio di autodeterminazione è stato invocato da attori locali e dalla Federazione russa in un contesto di conflitto armato e di interferenze geopolitiche e questo ne rende ambigua la qualificazione giuridica. Formalmente, le «Repubbliche popolari» di Donetsk e Luhansk hanno proclamato la loro indipendenza nel 2014 sulla base di consultazioni popolari non riconosciute né dal governo di Kiev, né dalla comunità internazionale, violando il principio di integrità territoriale sancito dalla Carta Onu (art. 2, § 4). Sul piano sostanziale, però, esse hanno invocato la medesima ratio che aveva giustificato, in altri casi, processi di autodeterminazione, dall’Eritrea al Sud Sudan, sostenendo l’impossibilità di convivere all’interno di uno Stato percepito come ostile alla loro identità linguistica, culturale e storica. La Corte costituzionale dell’Ucraina, sia pure con riferimento alla Crimea, nella decisione n. 3-рп/2014, ha ritenuto, com’era ampiamente prevedibile, incostituzionale il referendum per l’indipendenza della Crimea e della città di Sebastopoli proclamata in data 20 marzo 2014, affermando che il territorio dell’Ucraina è inviolabile e non può essere modificato se non attraverso un referendum di tutta la nazione. Tutto questo dimostra che è sul piano della legittimità più che su quello della legalità che si gioca la questione del Donbass. La forza normativa del diritto internazionale, che in materia di autodeterminazione ha assunto oramai una dimensione di «ius cogens», impone di interrogarsi sul limite della sovranità costituzionale quando essa cessi di essere ordinata al bene comune. In questo senso, la riflessione del diritto naturale classico ci mostra come la supremazia politica e giuridica perda la propria legittimità quando la volontà di governo si traduce in forme di controllo su comunità che non si riconoscono più in quell’ordine politico e che non trovano in esso possibilità di fioritura. Ciò non implica che il Donbass «appartenga» alla Federazione russa secondo un titolo giuridico riconosciuto, ma che l’Ucraina, nella misura in cui non riesce più a esercitare un potere ordinato alla giustizia su quella regione, ne ha perduto la sovranità in senso sostanziale. La sovranità, infatti, non è solo un fatto, ma una relazione di giustizia: si possiede un territorio non perché lo si controlla, ma perché si è in grado di ordinare il suo bene. La tesi, spesso evocata in termini pragmatici dal presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, secondo cui il Donbass è perduto per l’Ucraina, trova così una lettura non nel linguaggio della geopolitica, quanto in quello più profondo del diritto naturale e della filosofia politica.
*Ssml/Istituto di grado universitario San Domenico di Roma
- Gli stessi che hanno reso intoccabile la militante arruolata da Bonelli e Fratoianni si stracciano le vesti perché il Senato soccorre la Santanchè sull’uso improprio di alcune trascrizioni. La Cucchi, anche lei di Avs, ha la faccia tosta di tuonare: «Lese le istituzioni».
- I fatti contestati non c’entrano con l’attività parlamentare dell’esponente di The Left.
Lo speciale contiene due articoli.
«Per gli amici tutto, per i nemici la legge». Il vecchio, cinico motto di Giovanni Giolitti nella versione adattata ai tempi grami di Tangentopoli non passa mai di moda. Anzi rimane un principio assoluto nella lotta politica da basso impero. Ieri è stato allegramente evocato dalla sinistra, impegnata a fingere di difendere «la dignità delle istituzioni». Lo ha fatto Ilaria Cucchi, infastidita dalla decisione della Giunta per le immunità del Senato di dare parere favorevole sull’esistenza di un conflitto di attribuzione a Milano nel processo al ministro Daniela Santanchè.
Ora la parola passa all’Aula che voterà il 30 settembre, ma la senatrice di Avs ha già espresso il pollice verso, accompagnandolo con motivazioni da vestale di diritto costituzionale, a metà strada fra Nilde Iotti e Tina Anselmi. «Il voto di oggi non riguarda la carriera politica della ministra Santanchè», ha tuonato Cucchi. «Ma la dignità delle istituzioni e il rispetto della giustizia. La maggioranza ha scelto di piegare la Costituzione per evitare il processo a un’esponente di governo accusata di frode ai danni dello Stato. Così si tradisce la fiducia dei cittadini e si difendono solo privilegi di parte».
La spiegazione è dadaista perché al momento dell’intervento non erano ancora trascorse 24 ore dalla festa mobile che la stessa parte politica aveva inscenato per la mancata autorizzazione a procedere della commissione Affari legali dell’Eurocamera nei confronti di Ilaria Salis, compagna di partito di lady Cucchi, salvata dal processo di Budapest per un voto determinato da accordicchi di corridoio. La dignità delle istituzioni e il rispetto della giustizia, prostrati da esecrabili attentati del governo cattivo il mercoledì, erano rimasti intatti nel loro fulgore democratico il martedì quando faceva comodo agli okkupatori di abitazioni altrui, nonché sprangatori di manifestanti ungheresi troppo di destra per i gusti dei leonka di turno.
Ilaria Cucchi va capita. Per lei e per la cultura da comitato centrale della sua parte politica, garantismo e giustizialismo, con oltre due secoli di storie e ragioni contrapposte, non esistono. Sarebbe troppo complicato argomentarne le differenze, coglierne le sfumature. Esiste invece qualcosa di più elementare: gli amici devono danzare liberi, i nemici devono marcire in galera. Venerdì di magro e sabato trippa. Così la «dignità delle istituzioni» diventa un menù à la carte e il Parlamento un ristorante nel quale si cucina qualsiasi cosa in nome dell’ideologia. Di conseguenza, secondo la più manichea delle visioni del mondo progressista, Santanchè non dovrebbe utilizzare nessuno strumento che la legge le mette a disposizione.
La ministra, accusata di falso ideologico e truffa ai danni dell’Inps, sostiene che l’acquisizione di mail, chat e registrazioni da parte dei pm milanesi sia avvenuta senza l’autorizzazione preventiva, richiesta per i parlamentari proprio dall’articolo 68 della Costituzione. «La Procura ha utilizzato la trascrizione di conversazioni registrate da un privato, nascostamente», ha sottolineato Erika Stefani, senatrice della Lega che ha illustrato la vicenda davanti alla Giunta per le immunità. In questo caso le comunicazioni digitali non dovrebbero far parte degli atti processuali, allungando i tempi dell’eventuale rinvio a giudizio. La prossima udienza, con interrogatorio di Santanchè, è fissata il 17 ottobre. Da parte dell’accusa si fa notare che le conversazioni registrate da un cittadino non dovrebbero essere considerate intercettazioni. Insomma, materia per la Corte costituzionale.
Impegnata a galleggiare nello stagno delle contraddizioni, la Cucchi non accetta ulteriori distinguo e calca la mano: «Ecco un’altra pagina nera per la nostra democrazia. La destra si presenta come paladina degli italiani, ma ha scelto di proteggere sé stessa e non il Paese. Noi diciamo no, perché crediamo che onestà e credibilità vengano prima di qualsiasi poltrona». Anche qui, in nome degli alti principi giuridici, siamo al balletto delle convenienze. Il condannato Mimmo Lucano (Avs) non avrebbe creato alcun problema alla «dignità delle istituzioni» se candidato ed eletto in Calabria. Il gatto con gli stivali Aboubakar Soumahoro (ex Avs) rimane un genio dell’agricoltura bio. Invece per gli stessi irreprensibili custodi della Carta, Matteo Salvini meritava i ceppi per aver contrastato l’immigrazione clandestina. E Giuseppe Conte? Un bandito quando era a Palazzo Chigi con la Lega, un fulgido esempio di correttezza istituzionale da quando passeggia dentro il recinto del campo largo.
È il Cucchi style, quello che fece cacciare Silvio Berlusconi dal Senato (il pianeta rosso votò in blocco, Matteo Renzi si esibì nel triste «game over») e impedisce il ripristino dell’immunità parlamentare. L’equivoco perseguimento del tornaconto immediato è un male della sinistra dai tempi di Mani pulite, quando si convinse che i pm erano suoi grandi elettori e cominciò ad accarezzarne il pelo per garantirsi un viatico politico per via giudiziaria. Da allora tifare sguaiatamente per le manette altrui è diventato il suo sport preferito. Quanto alle proprie, chi le evoca è un fascista. Un atteggiamento meschino in capo al quale vale un altro vecchio e cinico motto: accarezzare il coccodrillo nella speranza di essere mangiati per ultimi.
Negare il processo alla deputata significa tradire l’ordinamento Ue
Il caso di Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo nel giugno 2024 nelle liste di Alleanza verdi e sinistra e iscritta al gruppo The Left, rappresenta un banco di prova cruciale per la comprensione dell’immunità parlamentare nell’ordinamento dell’Unione europea. La deputata, com’è noto, è sottoposta a procedimento penale in Ungheria per fatti risalenti al 2023, antecedenti alla sua elezione e privi di connessione con l’attività parlamentare. Alcuni giorni fa la Commissione per gli Affari giuridici (Juri) ha espresso parere contrario (non vincolante) alla revoca dell’immunità, con una maggioranza risicata (13 voti contro 12). Tale decisione, tuttavia, non è definitiva: la competenza spetta al plenum, che potrà deliberare in senso opposto nella prossima sessione. La disciplina applicabile è quella dell’articolo 9 del Protocollo n. 7 sullo Statuto dei deputati del Parlamento europeo, che estende loro le immunità riconosciute ai parlamentari nazionali. Questa prerogativa, però, non è concepita come privilegio personale, bensì come garanzia funzionale dell’indipendenza del Parlamento rispetto a indebite pressioni giudiziarie o politiche. La ratio è chiara: proteggere la funzione, non la persona in quanto tale.L’obiezione secondo la quale la revoca dell’immunità esporrebbe Ilaria Salis al rischio di strumentalizzazione politica da parte della giurisdizione ungherese, con conseguente compromissione della sua libertà parlamentare, non risulta così pregnante. L’argomento, infatti, appare eccessivamente dilatato. Se fosse accolto in via generale, allora qualunque procedimento penale contro un parlamentare dovrebbe essere sospeso per il solo timore di un uso politico della giurisdizione, con il risultato di trasformare l’immunità in uno scudo assoluto e permanente. In tal modo, l’istituto perderebbe la sua natura funzionale e degenererebbe in privilegio, negando il principio dell’eguaglianza di tutti dinanzi alla legge.Nell’ordinamento dell’Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali, inserita nel Trattato di Lisbona del 2007, assicura il diritto a un equo processo (articolo 47), con giudice indipendente e imparziale, ragionevole durata e diritto a un ricorso effettivo; la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48) sono poi rafforzati dalla Direttiva (Ue) 2016/343, che stabilisce standard minimi uniformi proprio in materia di presunzione di innocenza e diritto a presenziare al processo. A questo si aggiunga che, anche livello convenzionale, l’articolo 6 della Cedu (Convenzione europea dei diritti umani del 1950) ribadisce il diritto a un processo equo, pubblico e contraddittorio, con adeguate garanzie difensive. Tutti aspetti i quali si aggiungono agli strumenti di tutela interni all’ordinamento ungherese. In tale prospettiva, la situazione di Salis appare davvero paradigmatica. Poiché i fatti contestati sono anteriori all’elezione e del tutto estranei alla funzione parlamentare, non sussiste alcun nesso funzionale che giustifichi il mantenimento dell’immunità. Revocarla non significherebbe comprimere in alcun modo la libertà parlamentare, che riguarda il libero esercizio di parola, voto e deliberazione all’interno dell’assemblea, ma semplicemente consentire che la persona risponda, con tutte le garanzie, delle accuse mosse a suo carico. Al contrario, mantenere l’immunità in simili circostanze equivarrebbe a rovesciarne il fondamento, trasformando una garanzia dell’istituzione in un privilegio individuale contrario al principio di legalità.Il Parlamento europeo, chiamato a pronunciarsi in seduta plenaria ad ottobre, dovrà distinguere con rigore tra immunità e impunità. La prima tutela la funzione, la seconda la nega. Solo se la revoca verrà deliberata, si potrà dire che l’Unione ha mantenuto fede alla propria vocazione giuridica: essere ordinamento di libertà e responsabilità, in cui nessun mandato rappresentativo cancella il vincolo della legge comune e in cui il rispetto della funzione parlamentare non si traduce in immunità personale illimitata, restando strumento mirato a preservare la dignità e l’indipendenza dell’istituzione.
*Ssml/Istituto di grado universitario «san Domenico» di Roma





