La riforma assicura il giusto processo. E la Carta è già stata modificata 46 volte

Quella che si sta affrontando verrà ricordata come la campagna referendaria delle allusioni e delle suggestioni, dei sospetti e delle riserve mentali, dove il grande assente è il dibattito sul testo normativo e sulle sue reali implicazioni. Sembra esserci quasi una gara a chi delinea gli scenari più catastrofistici, evocando una sorta di Blade runner giudiziario.
Anche voci autorevoli fondano la loro contrarietà alla riforma sulla asserita intangibilità e immodificabilità della Costituzione («La Costituzione non si tocca») e sul fatto che, in ogni caso, non lo si potrebbe fare a colpi di maggioranza. Senza voler scomodare il dato testuale dell’articolo 138, che non solo prevede la possibilità di revisione, ma anche la procedura rafforzata dal referendum confermativo in assenza del raggiungimento del quorum dei due terzi, è la storia recente e meno recente a smentire queste asserzioni.
Dal 1948 ad oggi la nostra Carta è stata modificata 46 volte, con una media di circa un intervento ogni due anni. Di essi, venti sono state vere e proprie riforme della Costituzione, mentre le altre 26 hanno riguardato principalmente l’approvazione o la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale.
Ancora dal 2001 ad oggi tutte le leggi di revisione costituzionale sono state approvate a maggioranza assoluta, tanto è che quello del 22-23 marzo sarà il quinto referendum confermativo degli ultimi 25 anni.
Nel 2001 furono sostituiti sette articoli (114, 116, 117, 118, 119, 120, 127), modificati due e abrogati sei (115, 124, 125 comma 1, 128, 129 e 130) e si intervenne, tra le altre cose, per ridefinire le materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva e concorrente dello Stato e delle Regioni (compresa la materia sanitaria) e per introdurre il principio del federalismo fiscale. In sostanza si intervenne sul diritto alla salute dei cittadini senza che vi fosse una piena convergenza parlamentare. Giusto per la cronaca, a quel referendum votarono poco più di un terzo degli aventi diritto.
Più di recente, nel 2016, la legge Renzi-Boschi aveva previsto la modifica di 47 articoli, con revisione dei Titoli I, II, III, V e VI della Parte II della Costituzione. Essa riguardava il superamento del bicameralismo perfetto, il Senato, le Province, il Cnel e i procedimenti legislativi. Ebbene, in quell’occasione nessun comitato del No fu istituito dall’Anm e non ci furono proclami oracolari di rischio democratico.
Giusto per rimanere aderenti alla realtà e per sgombrare il campo da tesi capziose sullo stravolgimento della Carta fondamentale, nelle prossime settimane saremo chiamati a esprimerci sulla modifica sostanziale di soli due articoli (104 e 105), mentre gli altri cinque (87, 102, 106, 107 e 110) sono lambiti per mere ragioni di raccordo sistematico.
Superate le pregiudiziali di distrazione di massa, la separazione delle carriere, piaccia o non piaccia, costituisce il naturale approdo e completamento della riforma Vassalli, dell’introduzione del giusto processo e in parte anche della legge Cartabia sui cambi di funzione.
Rappresenta il pezzo di disciplina costituzionale mancante all’architettura del processo di parti disegnato dalla riforma dell’articolo 111, fondato sulla sottrazione della prova al pm e sul contraddittorio davanti al giudice chiamato a decidere secondo imparzialità.
La separazione ordinamentale, in particolare, coniuga virtuosamente due esigenze fondamentali di uno Stato democratico: la attitudine del giudice ad assicurare l’equilibrio dei rapporti interni al contraddittorio processuale e l’indispensabile fiducia dei cittadini verso la funzione di garanzia della giurisdizione, che è e deve apparire, per definizione, il luogo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.
Non c’è, testi e previsioni normative alla mano, al di là delle letture dietrologiche e complottiste, alcun pericolo di sottoposizione del pm all’esecutivo: il nuovo articolo 104 della Costituzione ribadisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, prevedendo soltanto una diversificazione tra la carriera giudicante e quella requirente.
Non vengono in alcun modo messi in discussione né il principio della sottoposizione dei giudici soltanto alla legge previsto dall’articolo 101, né quello della diversità dei magistrati solo per funzioni contemplato nell’articolo 107 e nemmeno la previsione dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Del tutto infondati appaiono, poi, i timori - ingenerati, va detto, da improvvide fughe in avanti - di una possibile sottrazione, con legge ordinaria, del controllo e della direzione della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero.
L’articolo 109 della Costituzione, non toccato dalla riforma, prevede espressamente che «l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria».
Tale principio è stato di recente ribadito dalla sentenza 229 della Corte costituzionale del 6 dicembre 2018, che, nel dichiarare l’illegittimità del decreto legislativo che prevedeva una sorta di obbligo di informazione alla scala gerarchica delle indagini in corso di svolgimento, ha statuito che l’articolo 109 della Costituzione sancisce, in materia investigativa, una vera e propria dipendenza funzionale della pg all’autorità giudiziaria.
Ma il vero elemento di rottura della riforma è il sorteggio. Non a caso l’Associazione nazionale magistrati e il suo comitato del No fingono di strapparsi le vesti per la separazione, ma in realtà sono terrorizzati dal perdere potere e rilevanza con il nuovo meccanismo di designazione.
Invece è arrivato il momento di separare L’Anm e le sue correnti dal Csm. Per troppo tempo le scelte consiliari sono state pervase dalla logica della appartenenza piuttosto che dal merito. Non è un caso che sono esponenzialmente aumentate, negli ultimi anni, le pronunce di annullamento della giustizia amministrativa, la quale, a più riprese, ha stigmatizzato l’incapacità del medesimo Consiglio superiore di rispettare la normazione secondaria da esso stesso introdotta per disciplinare l’esercizio della propria discrezionalità.
Si auspicava che dopo la vicenda Palamara, che aveva palesato una evidente crisi sistemica, la magistratura tutta, per preservare la propria autorevolezza e la propria immagine, avviasse un percorso di profonda autocritica e abbracciasse la via delle riforme. Invece si è preferito individuare cinque capri espiatori da offrire in pasto all’opinione pubblica e lucrare sul cambio di maggioranze consiliari determinato dalle dimissioni dei soggetti direttamente coinvolti.
Costoro non erano il problema, ma il suo sintomo: quello di un patologico rapporto tra un’associazione privata e un’istituzione di rilievo costituzionale.
Il sorteggio può essere una soluzione. Esso non è una tombola, come qualcuno afferma, ma il plastico riconoscimento della astratta idoneità di tutti i magistrati a ricoprire l’incarico di consigliere del Csm. A chi sostiene che esso svilirà il merito e umilierà le competenze rispondo che sbaglia premessa. Chi verrà designato per sorteggio non avrà obblighi, né debiti di riconoscenza con nessuna base elettorale, non dovrà rispondere alle indicazioni o ai desiderata di nessuna corrente. Potrà e dovrà valutare i colleghi esclusivamente sulla base del valore individuale, dei curriculum e delle capacità professionali. Ma poi, e credo con un’argomentazione tombale e definitiva, perché un magistrato, in regola con le sue valutazioni, senza carichi pendenti penali e disciplinari e con una discreta anzianità di servizio - credo che saranno queste alcune delle condizioni soggettive di «sorteggiabilità» - può gestire e decidere processi di mafia con decine di imputati ma non potrebbe individuare il miglior candidato possibile per una qualunque presidenza di Tribunale?
Ai cittadini la risposta.






