2025-04-10
De Luca mazziato: no al terzo mandato
La Consulta boccia la legge campana che avrebbe permesso al governatore di candidarsi dopo il secondo incarico. Lo sceriffo non ci sta: «Accolta tesi strampalata». Ancora ignote le conseguenze per Luca Zaia. Riccardo Molinari (Lega): «Il Veneto resterà del Carroccio».È incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo mandato. Lo ha stabilito ieri la Corte Costituzionale che ha diffuso, cosa non rituale, un comunicato stampa necessario per evitare fughe di notizie, ma soprattutto considerando i tempi ristretti per l’avvio della campagna elettorale delle prossime regionali. La Corte era stata chiamata a valutare la legge regionale campana dello scorso novembre che autorizzava il governatore Vincenzo De Luca a ricandidarsi per la terza volta dopo il no della segretaria Pd Elly Schlein. È la prima volta che la Consulta si pronuncia su questa materia e lo dimostrano anche le lunghe ore di discussione in camera di consiglio per un parere che mette fine alle speranze del governatore che ha immediatamente replicato: «Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti. La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti». L’avvocato difensore della regione Campania, Giandomenico Falcon aveva anticipato: «Il quadro è complesso ma nel ricorso non compare, mi hanno colpito però alcune cose: non capisco perché le leggi di Marche, Veneto e Piemonte vadano bene e quella della Campania no». È per questo che bisognerà leggere nel dettaglio la sentenza per capire se avrà conseguenze anche per la ricandidatura del presidente del Veneto Luca Zaia. Non sembra avere dubbi il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri: «A De Luca non resta che la scelta monarchica, candidare un figlio. Ma il terzo mandato per lui non ci può essere. E credo che la decisione della Corte Costituzionale rappresenti un’indicazione che valga erga omnes». Più cauto il ministro per gli affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, leghista compagno di partito del governatore veneto: «Delle sentenze si prende atto, credo comunque che un’analisi più approfondita sulla legge che stabilisce limite mandati, da cui discende quella campana, al di là di quella, vada fatta». «Per noi resta comunque la questione politica per il Veneto che deve andare alla Lega». ha commentato invece il capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari. A impugnare la legge campana era stato Palazzo Chigi per cui la norma statale sul terzo mandato è «autoapplicativa» e «incostituzionale» rispetto agli articoli 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza) e 51 (principio di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive) della Costituzione. Non è la prima volta che una regione recepisce la normativa nazionale inserendo la possibilità di un terzo mandato per il presidente in carica. Nella comunicazione della Consulta si legge che «l’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, «[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». Con tale ultimo inciso, il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con la legge numero 165 del 2004, così violando l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». E i giudici concludono: «Il divieto del terzo mandato consecutivo opera, infatti, per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del presidente della Giunta regionale».
Simona Marchini (Getty Images)