2023-01-29
Prove di pace fiscale. Famiglie e imprese a caccia di detrazioni e maxi rateizzazioni
Ecco che cosa fare per usufruire del piano ufficializzato ieri dall’Agenzia delle entrate. Occhio alle violazioni non sanabili.Pace fiscale, istruzioni per l’uso. Potrebbe essere questo il titolo da dare alla circolare che l’Agenzia delle entrate guidata da Ernesto Maria Ruffini ha diffuso ieri in cui si illustrano tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle sanatorie e delle norme mirate a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica. La circolare segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, già pubblicata lo scorso 13 gennaio. Si va dalla regolarizzazione delle irregolarità formali al nuovo ravvedimento speciale, dallo stralcio delle mini cartelle alla definizione agevolata delle controversie tributarie.In dettaglio, il documento spiega come mettere a posto le irregolarità formali relative a imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022, sul «ravvedimento speciale» previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate fiscali. Nel documento l’Agenzia delle entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Il fisco chiarisce quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi sono ammesse alla regolarizzazione, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano, invece, le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al primo gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (meglio nota come voluntary disclosure).Il «ravvedimento operoso speciale» introdotto con la legge di bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo, andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento.Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere anche alla compensazione, la possibilità, cioè, di estinguere una situazione fiscale debitoria con una corrispondente situazione creditoria.In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni.La legge di bilancio ha previsto anche la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge.La procedura prevista contempla la possibilità di regolarizzare, inoltre, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso (del tutto o parzialmente) versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al primo gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La procedura di regolarizzazione si applica agli importi, anche rateali, scaduti al primo gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. In questo caso, però, nell’ipotesi di regolarizzazione di mancati pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal versamento rateale.Infine, la definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda i procedimenti attribuiti alla giurisdizione tributaria pendenti al primo gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte l’Agenzia delle entrate.Sul tema, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate attraverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle legate ad atti meramente riscossivi.In dettaglio, la definizione agevolata si può ottenere con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. Anche qui, è esclusa la possibilità di fruire della compensazione. Nel caso in cui gli importi dovuti dovessero superare i 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno.
Jose Mourinho (Getty Images)