Salim El Koudri, il marocchino autore della strage nel centro storico di Modena, era stato seguito un paio d’anni dal centro di salute mentale di Castelfranco Emilia per disturbo schizoide della personalità. Dal 2024 aveva interrotto il percorso terapeutico. «Purtroppo, ha sospeso questa terapia: non è più andato e ha smesso di prendere le medicine prescritte. Questo è stato l’inizio di un progressivo deterioramento […] Ha detto che stava bene, che era tranquillo e che non ne aveva più bisogno», ha dichiarato il suo avvocato, Fausto Giannelli».
Da più parti si è già cercato di accusare la sanità di scarsa attenzione per le problematiche psichiche, o di essere comunque corresponsabile della folle devianza del trentunenne di Ravarino, che avrebbe dovuto essere segnalata e controllata. «Ci diranno e ci diremo che Salim El Koudri è un folle, una variabile imprevedibile che poteva abbattersi ovunque e comunque […] ma è solo la parte più evidente e più tragica di una storia che ci riguarda tutti molto più da vicino di quanto siamo disposti ad ammettere», scriveva ieri La Stampa.
Un po’ di numeri aiutano a inquadrare la situazione problemi mentali. Nell’ultimo Rapporto sulla salute mentale in Italia, riferito al 2024 e a cura dell’Ufficio statistica del ministero della Salute, gli assistiti sul territorio nazionale con almeno un contatto presso strutture territoriali psichiatriche sono 760.601, ovvero 154,6 per 10.000 abitanti adulti. Gli utenti di nazionalità non italiana sono 40.485 (5,6%).
I tassi di incidenza della schizofrenia e altre psicosi funzionali sono di 3,8 casi su 10.000 abitanti. In Emilia-Romagna, nel 2024 il 52,9% dei pazienti soffriva di schizofrenia. I pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali (14.690 soggetti) rappresentano la metà dell’utenza delle strutture residenziali (50,2%); con riferimento all’età, la maggior parte risulta di fascia 45-64 anni. Nei centri semiresidenziali, le persone (9.897) con la stessa diagnosi rappresentano quasi la metà dell’utenza (44,3%) e sono soprattutto di fascia 25-64 anni nei maschi, 45-64 anni nelle femmine.
Nel 2024 si registrano 141.317 dimessi adulti con diagnosi di disturbo mentale dalle strutture ospedaliere italiane: 127.897 in regime ordinario (90,5%) e 13.420 in regime diurno (9,5%); il numero dei dimessi dai reparti di psichiatria rappresenta il 73,1% del totale dei dimessi in regime ordinario e il 72,9% della casistica in regime diurno. Nello stesso anno, i pazienti con disturbi schizofrenici e altre psicosi funzionali che hanno abbandonato il trattamento risultano 1.024 (0,6%). Non per questo, tutti questi disturbati mentali in circolazione sono in giro a investire passanti inermi o a progettare stragi come l’italiano di «seconda generazione».
«Normalmente il disturbo schizoide della personalità non dà problemi tali da richiedere il nostro intervento», afferma Giuseppe Nicolò, direttore del dipartimento di Salute mentale della Asl Roma 5, coordinatore vicario del tavolo tecnico nazionale della Salute mentale e vice presidente della Società italiana di psichiatria. Spiega il professore: «È un disturbo abbastanza raro, faccio lo psichiatra da trent’anni e avrò visto 15.000 pazienti, ma non più di dieci con disturbo schizoide della personalità. La persona che ne se soffre non ha interesse nelle relazioni interpersonali, non trova piacere nelle relazioni affettive e in quasi nessuna attività, è indifferente alle lodi e alle critiche. Sono dei solitari, degli asociali, non vengono nemmeno notati perché marginali e quasi mai vengono a contatto con i servizi sanitari».
Lo psichiatra e psicoterapeuta sottolinea che «in questi soggetti non c’è un comportamento anti giuridico, non sono persone che destano allarme o attenzione, solitamente si isolano». Se l’incidenza della violenza in questi individui solitamente distaccati è estremamente bassa, «tra 0,5 e 0,8%, può essere che un gesto sfrenato possa dare emozionalità alla persona con disturbo schizoide della personalità. Può provare piacere e stimolo da situazioni più estreme», dichiara Nicolò.
Nel caso di Salim El Koudri, il professore ritiene che «non solo il disturbo possa spiegare il gesto, ma anche altri fattori quali la marginalizzazione sociale, alcune credenze religiose, forse far parte di qualche gruppo che un po’ esasperava le sue convinzioni. La violenza ha anche un corrispettivo culturale, anche se non è automatico».
Per lo psichiatra Tonino Cantelmi, presidente dell’Istituto di terapia cognitivo comportamentale (Itci) di Roma, se l’attentatore «non sembra aderire esplicitamente ad un movimento terroristico, tuttavia ricalca modalità terroristiche già utilizzate. Per cui nessuna ipotesi esclude l’altra, si tratta di un mix fra condizioni psichiche problematiche, difficoltà di integrazioni che accompagnano le seconde generazioni, stimoli ambientali mal elaborati, rabbia e comportamenti improntati a schemi culturali specifici, sicuramente influenti. Un mix micidiale ed esplosivo».
Due Procure della Repubblica, di Treviso e di Belluno, hanno avviato dei processi per il mancato utilizzo di mascherine in epoca Covid, sapendo già che i fatti non erano previsti dalla legge come reato.
Erano solo illeciti amministrativi, bastava un’ammenda disposta ad esempio dal prefetto e notificata attraverso un verbale. Ha dovuto intervenire la Cassazione, e a Belluno un giudice che conosce il Codice penale, annullando i capi di imputazione perché «per la legge il fatto non è reato».
Intanto, due cittadini sono stati sotto procedimento penale quattro anni prima di essere assolti, spendendo soldi in avvocati e rovinandosi la vita. «I procedimenti non dovevano nemmeno essere avviati, i miei assistiti non dovevano neppure essere iscritti nel registro degli indagati», commenta l’avvocato Alberto Poli, che adesso chiederà allo Stato il pagamento di quanto hanno dovuto ingiustamente sborsare.
La Cassazione è intervenuta nel ricorso presentato contro la condanna alla pena pecuniaria di 150 euro, inflitta il 21 marzo 2025 dal giudice di Treviso Laura Contini a un professore di storia e di latino di Rovigo, Moreno Ferrari, per il reato dell’articolo 650 del Codice penale, che punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Il professore, il 19 giugno 2021, in qualità di organizzatore di una manifestazione sulle politiche per il contenimento dell’emergenza sanitaria, non avrebbe osservato le prescrizioni imposte dal questore della provincia di Treviso.
«Ometteva di avvisare i partecipanti con ogni mezzo a propria disposizione del divieto di assembramento e dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie». Ferrari aveva fatto appello, convertito in ricorso in Cassazione. Gli Ermellini l’hanno ritenuto fondato, disponendo l’annullamento «senza rinvio» della sentenza impugnata «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».
I giudici della Suprema Corte ricordano, infatti, che la disposizione dell’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020 che qualificava reato punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 «è stata sostituita dall’art. 4, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n.19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento».
Ma il pm di Treviso, Daniela Brunetti, e il giudice Contini non sapevano che non è reato? Perché hanno avviato un processo, con diverse udienze e perché si è arrivati a una sentenza di condanna? Se la legge del 2020 stabiliva che «le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto», figuriamoci se non andava depenalizzato quanto sarebbe stato commesso un anno dopo, a giugno 2021.
La Cassazione non si limita a sottolineare che Procura e tribunale hanno preso un abbaglio, ma aggiunge che «è, peraltro, consolidato l’orientamento di questa Corte, al di là dell’esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. penale, anche per l’espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o di igiene legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l’inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l’omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa».
Giudice e pm bocciati in pieno, ma intanto un cittadino ha dovuto subire un processo e presentare ricorso contro una sentenza assurda, che nemmeno riconosceva le attenuanti generiche. Senza contare che non era compito del professore far rispettare ai partecipanti l’utilizzo della mascherina (li aveva comunque avvertiti) e che egli godeva di un’esenzione terapeutica.
Per fortuna, a Belluno, il giudice Domenico Riposati è arrivato alle stesse conclusioni della Cassazione, ritenendo in primo grado che ciò di cui era imputata una mamma «non è reato». Patrizia Baldovin, il 14 febbraio 2022 aveva chiesto di non far indossare la mascherina al bimbo più piccolo che allora frequentava la terza elementare. Davanti al rifiuto della scuola, li aveva riportati a casa ma anche alla signora è stata imputata la violazione dell’art. 650 c.p.
La condotta penalmente perseguibile sarebbe consistita nell’aver accompagnato i figli minorenni presso un istituto scolastico senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in violazione dell’ordinanza ministeriale dell’8 febbraio 2022 emanata per ragioni di igiene e sanità pubblica. Ma sempre la legge 35 del 2020 riportata dalla Cassazione, «escludeva l’applicazione dell’art. 650 per le violazioni delle misure di contenimento Covid-19, prevedendo, invece, una sanzione amministrativa pecuniaria», ribadisce l’avvocato Poli.
Si trattava di un illecito amministrativo, il giudice di Belluno ad aprile di quest’anno ha assolto la mamma ma la domanda rimane la stessa: perché si è messo in piedi un processo penale sapendo che non si trattava di un reato?
Nella corsa a giustificare investimenti ingenti per produrre in tempi rapidi un vaccino contro l’Hantavirus, diventato un’emergenza solo per i pochi casi riscontrati sulla nave da crociera Mv Hondius, vengono rilasciate dichiarazioni sorprendenti.
Come quella di Marco Cavaleri, direttore del dipartimento rischi per la salute pubblica e della task force emergenze dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), pubblicata ieri su Repubblica. «I vaccini a mRna messi a punto contro il Covid stimolano meglio il sistema immunitario», ha sostenuto il già responsabile dell’area vaccini e prevenzione delle malattie infettive dell’agenzia europea.
Un’affermazione in netto contrasto con la ricerca di coorte pubblicata su The Lancet nel febbraio 2022 e basata sui registri dell’intera popolazione svedese, che dimostrò come l’efficacia pratica dei vaccini Covid contro l’infezione sintomatica fosse svanita nel tempo, passando dal 92% nei giorni da 15 a 30 dopo la 2° dose fino alla perdita di efficacia significativa a partire dai 7 mesi.
In Italia, una pubblicazione dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sul British Medical Journal (BMJ) nel febbraio 2022, mostrava come nell’arco di 8-9 mesi anche nella media della popolazione italiana di età 40-59 anni la protezione dei vaccinati con 2 dosi scendeva appena sopra al livello dei non vaccinati, e dai 60 anni in poi addirittura sotto a quel livello. Un declino anche maggiore si è avuto nella popolazione ad alto rischio, con una discesa di un significativo -44% sotto al livello dei non vaccinati, a 8-9 mesi dalla 2° dose.
Nel Regno Unito, prendendo in esame le settimane dalla 36° del 2021 alla 13° 2022, la crescita di infezioni tra i vaccinati è stata impressionante, fino al +275% degli ultimi sette giorni resi disponibili. Poi, la Uk Health Security Agency comunicò di non pubblicare più questa tabella; però intanto, per chi voleva capire, era evidente che la protezione non solo calava ma diventava negativa.
La Commissione medico-scientifica indipendente (Cmsi) ha cercato di comprendere il perché di questa inversione, non certo addebitabile a un allentamento delle precauzioni individuali, e l’ipotesi ritenuta più plausibile è che sia dovuta a un deterioramento del sistema immunitario. Un deterioramento che «andrebbe incluso tra gli effetti avversi molto gravi di queste vaccinazioni ripetute», fa notare da anni la Cmsi.
Pure in Italia, secondo i dati dell’Iss, ad esempio con 3 dosi i vaccinati tra 40 e 59 anni si infettarono rapidamente di più, fino a superare le infezioni dei non vaccinati entro aprile 2022, e arrivare alla prima settimana del 2023 a +70% di casi positivi rispetto ai non vaccinati. Quindi, già a gennaio-marzo 2022 era chiaro che i vaccini non riducevano affatto la trasmissione, anzi. Dopo poche settimane dall’ultima dose trasmettevano l’infezione più dei non vaccinati. Altro che vaccinazione che riduce un po’ la trasmissione del virus, come ha dichiarato in audizione l’ex dg dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini.
Quindi, come si fa a proporre oggi ancora la narrazione che «i vaccini a mRna messi a punto contro il Covid stimolano meglio il sistema immunitario»? Non solo. Nell’audizione in commissione parlamentare d’inchiesta di Eugenio Serravalle, presidente dell’Associazione di studi e informazioni sulla salute, il medico ha evidenziato i danni provocati alla popolazione in età pediatrica con la vaccinazione Covid.
Eppure, i segnali non mancavano. Nell’analisi retrospettiva nazionale su dati individuali di tutti i bambini italiani (3,6 milioni) pubblicata su The Lancet e relativa all’efficacia del vaccino BNT162b2 contro l’infezione da Sars-CoV-2 e il Covid-19 grave, con il monitoraggio dal 17 gennaio al 13 aprile 2022 si ammetteva che in fascia 5-11 anni i vaccini hanno efficacia pratica (Ve) inferiore rispetto ad altre età, e che la protezione dall’infezione scende al 38,7% tra 0 e 14 giorni dal completamento del ciclo primario, per calare al 21,2% «tra 43 e 84 giorni».
Serviva almeno a proteggere dal Covid grave? Niente affatto, si fermava al 41,1%. Invece, nel report esteso dell’Iss del 6 aprile 2022, i bambini tra 5-11 anni si infettavano il 21,6 % in più rispetto ai non vaccinati, non 21,2% in meno come si è fatto credere su Lancet. Se la vaccinazione Covid per i giovanissimi era inutile, mai abbastanza si parla degli eventi avversi che ha prodotto. Il dottor Serravalle ha citato diversi studi, ma soprattutto ha insistito sulla non attendibilità della farmacovigilanza passiva dell’Aifa che riporta una frequenza di segnalazioni più di 1.000 volte inferiore al sistema di monitoraggio v-safe gestito dai Cdc statunitensi.
«Serravalle ha spiegato che nelle persone in età pediatrica il rischio legato alla contrazione del virus era molto basso, ma nonostante ciò furono oggetto, dai 12 anni in su, della campagna vaccinale di massa impostata dall’allora governo», ha dichiarato Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid, ricordando che «attraverso il super green pass fu impedito a ragazzi molto giovani, “colpevoli” di non essere vaccinati, di poter svolgere attività sportive […] questa politica sproporzionata rispetto al beneficio atteso fu estremamente grave».
Intanto, il gup di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per l’ex numero due dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ed ex direttore generale del ministero della Salute Ranieri Guerra, per l’allora direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Giuseppe Ruocco e per la dirigente del ministero della Salute Maria Grazia Pompa. La decisione riguarda lo stralcio delle indagini, trasmesse dai pm di Bergamo e Brescia per competenza territoriale nella capitale, relative al piano pandemico e alla gestione dell’emergenza Covid.





