Non viene archiviato il procedimento penale «nei confronti di ignoti», per lesioni colpose e omicidio colposo riferiti al decesso di Francesca Tuscano, «ragionevolmente da riferirsi ad effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid 19», come dichiararono i sanitari incaricati dalla Procura di Genova di redigere la perizia medico legale.
Il 27 maggio, il gip Angela Nutini ha respinto l’ennesima richiesta presentata dal pm Filippo Longo, secondo il quale «non sussistono gli elementi oggettivi del reato ipotizzato». Il 4 aprile 2021, la trentaduenne insegnante di sostegno genovese era deceduta, colpita da Vitt, trombosi cerebrale con crollo delle piastrine dopo la vaccinazione con Astrazeneca avvenuta il 22 marzo di quell’anno.
Alla richiesta di archiviazione si erano opposti i genitori della giovane e il gip l’aveva accolta una prima volta il 27 febbraio scorso. Due settimane dopo, il pm aveva chiesto nuovamente di chiudere il caso senza arrivare a un dibattimento in tribunale e il giudice aveva fissato l’udienza il 25 maggio, dopo la quale ancora una volta ha deciso di accogliere l’opposizione dei familiari di Francesca.
Questa volta, l’ordinanza della dottoressa Nutini merita davvero di fare il giro di tutti i tribunali. Il gip ordina che il pm effettui in quattro mesi nuove indagini «senza pregiudizio ad ulteriore attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna». Precisa: «Devono essere svolte attività investigative ritenute utili al fine di individuare possibili responsabilità nell’ambito dell’organizzazione e attuazione della campagna vaccinale con il vaccino Astrazeneca, e condotte che possano avere casualmente contribuito a cagionare colposamente la morte di Francesca Tuscano».
Alza il tiro, non basta ricercare responsabilità tra i medici vaccinatori e i sanitari: «Si reputa che «debbano essere ulteriormente approfondite le scelte operate in data 19 marzo 2021 di revocare il divieto di utilizzo del vaccino Astrazeneca e di riprendere la relativa campagna vaccinale, poiché proprio a tali determinazioni potrebbe essere riconducibile in termini di nesso di causalità la morte di Francesca Tuscano e poiché le medesime potrebbero non essere rispondenti ai canoni della prudenza, diligenza, perizia richiesti a coloro che l’hanno adottate».
Il gip fa precisi riferimenti alle autorità sanitarie che presero simili decisioni. Nel provvedimento con cui dispone nuove indagini, afferma che «non sembra debba essere necessariamente esclusa la responsabilità di chi avrebbe dovuto tempestivamente, alla luce delle nuove evidenze scientifiche, aggiornare il modulo di consenso informato e distribuirlo contemporaneamente al riavvio della campagna vaccinale».
Commenta l’avvocato Federico Bertorello, legale dei genitori della giovane: «È come se nell’ordinanza ci fossero scritti i nomi». Annuncia: «Nella nostra memoria al pm, oggi chiediamo l’iscrizione nel registro degli indagati dell’allora ministro della Salute, Roberto Speranza; di Giorgio Palù allora presidente dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco; di Gianni Rezza che era direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il ministero della Salute e di tutti coloro che hanno avuto responsabilità decisionali. Diamo nomi e cognomi ai personaggi sottintesi nell’ordinanza».
L’insegnante, che assumeva estroprogestinici, ricevette la prima dose di Astrazeneca il 22 marzo 2021. Il 3 aprile i suoi genitori la trovarono a letto priva di coscienza e venne ricoverata all’Ospedale San Martino di Genova. Il suo decesso avvenne il giorno seguente. «Vi erano già conoscenze scientifiche consolidate circa l’esistenza di trombocitopenia indotta dall’adenovirus e anche in relazione al fatto che sia l’uso di estroprogestinici sia la gravidanza fossero fattori di rischio per lo sviluppo della trombosi dei seni venosi cerebrali», osserva il giudice.
Eppure, nel modulo del consenso informato che Francesca firmò non c’era alcun riferimento all’utilizzo di estroprogestinici, addirittura si dichiarava che «negli studi clinici non sono stati osservati decessi correlati alla vaccinazione», in aperto contrasto proprio con gli esiti delle indagini del Prac, il comitato scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che il 19 marzo, prima della vaccinazione di Tuscano, avvertiva: «I vaccinati devono essere avvisati di rivolgersi immediatamente a un medico per i sintomi di tromboembolismo e in particolare per segni di trombocitopenia e trombi cerebrali come: lividi o sanguinamento, mal di testa persistente o grave, in particolare successivamente a tre giorni dopo la vaccinazione».
In Italia, Speranza «si limitò a sospendere Astrazeneca per una settimana, salvo poi riutilizzarlo malgrado ci fossero grandi dubbi come documentò La Verità pubblicando i file audio, dove si faceva cenno anche a pressioni politiche per abbassare la soglia di età», ha ricordato l’avvocato. L’indagine su Tuscano era andata parallela a quella per la morte di Camilla Canepa, la studentessa diciottenne di Sestri Levante deceduta il 10 giugno 2021 sempre per Vitt, dopo una dose di Astrazeneca che le era stata somministrata a maggio in un Open day.
Molto importante è anche quanto afferma il gip Nutini: «Ove dovessero emergere profili di personalità penale, andrebbe estesa l’indagine all’esistenza di eventuali ulteriori vittime di eventi infausti, non necessariamente letali, essendo in tale ipotesi la fattispecie punita più gravemente». Finalmente per un magistrato i danneggiati da vaccino non sono più dei fantasmi, come vorrebbe l’attuale ministro della Salute Orazio Schillaci che da due anni non mantiene la promessa di una commissione apposita. «Basta con l’omertà dei medici, che non vogliono certificare che alcune patologie sono conseguenze dei vaccini», esclama Bertorello.
Una rete del Psoe avrebbe finanziato con «ingenti somme di denaro» un complotto, per destabilizzare procedimenti giudiziari che coinvolgono il partito o il governo spagnolo.
Volevano «eliminare i nemici», del premier Pedro Sánchez e del suo cerchio magico. Per questo, ieri agenti dell’Unità operativa centrale (Uco) della Guardia civil sono entrati nella sede federale del Psoe, in via Ferraz a Madrid. Non è stata una vera perquisizione, ma hanno chiesto e ottenuto documentazione.
Si tratta dell’ennesima, stavolta pesantissima, indagine sulle malefatte socialiste. I reati ipotizzati, nei confronti di diversi personaggi di spicco del Partido socialista obrero, o di imprenditori «amici», sono di associazione a delinquere, corruzione, divulgazione di segreti, istigazione alla falsa testimonianza, falsa accusa, falsificazione di documenti commerciali, abuso di potere, traffico di influenze e reati contro le istituzioni dello Stato. L’operazione è guidata dal giudice dell’Audiencia nacional Santiago Pedraz, che nell’ordinanza fa riferimento a un complotto orchestrato da Santos Cerdán, ex numero 3 del Psoe quando era segretario organizzativo del partito, per presunte campagne di disinformazione contro giudici, pubblici ministeri e membri delle forze dell’ordine. In particolare, contro i magistrati Juan Carlos Peinado, istruttore del cosiddetto «caso Begoña» in cui è indagata per presunti atti di corruzione Begoña Gómez, moglie del premier Sánchez; e contro Beatriz Biedma, il giudice del processo contro il fratello del primo ministro, David Sánchez, accusato dei reati di traffico di influenze e malversazione amministrativa, e contro altri dieci imputati. Processo che inizierà domani, presso il tribunale provinciale di Badajoz.
Tra gli indagati c’è anche la responsabile finanziaria del Psoe, Ana María Fuentes, ex deputata nei due governi guidati da José Luis Rodríguez Zapatero (tra il 2004 e il 2011), per aver «emesso gli ordini di acquisto necessari per creare fatture fraudolente che avrebbero consentito il trasferimento di fondi a Leire Díez». Secondo il giudice, la faccendiera María Leire Díez Castro, pagata 4.000 euro al mese con fondi del partito, ha ricevuto pagamenti attraverso diverse società per complessivi 188.000 euro, ma non è ancora stato fatto il conto totale delle somme versate.
L’inchiesta coinvolge Santos Cerdán, ex segretario dell’organizzazione e già indagato per il caso Koldo (dal nome di Koldo Garcia, consulente dell’allora ministro dei Trasporti, José Luis Abalos, per presunte tangenti legate a forniture di materiale sanitario durante la pandemia di Covid 19); Gaspar Zarrías, ex ministro della presidenza del governo regionale andaluso; l’imprenditore Javier Pérez Dolset. Sono state effettuate perquisizioni nelle abitazioni di questi ultimi tre.
Il nuovo filone d’indagine si ricongiunge a quello già aperto su Leire Díez Castro, figura di spicco del partito del premier Sánchez, e sui suoi rapporti con la Società statale di partecipazione industriale (Sepi); su Vicente Fernández ex presidente del Sepi, e sul costruttore Antxon Alonso, amico e socio di Cerdán, indagati perché tra il 2021 e il 2023 avrebbero riscosso commissioni illecite da aziende in cambio dell’esercizio di determinate influenze. Una vera organizzazione criminale, secondo gli inquirenti.
Nel nuovo caso, si indaga su pagamenti del Psoe alla rete di Díez, successivamente mascherati con fatture false, che servivano a finanziare le opere di screditamento di giudici e dell’Uco, il tutto sotto la direzione di Cerdán che avrebbe ordinato di «destabilizzare sistematicamente e continuamente qualsiasi procedura giudiziaria o azione di polizia che possa incidere direttamente o indirettamente sugli interessi del Psoe o del governo», secondo quanto riportano diversi quotidiani spagnoli che hanno avuto accesso all’ordinanza del tribunale.
Díez è soprannominata nel gergo politico «la fontanera», l’idraulica, perché sarebbe il personaggio ombra che agisce per conto del Psoe per «tappare le falle», anche raccogliendo informazioni compromettenti con l’obiettivo di screditare i magistrati che indagavano sulle persone vicine a Sánchez, inclusa la moglie.
Il boicottaggio, orchestrato con il sostegno dell’ex consigliere socialista Gaspar Zarrías e dell’avvocato Ismael Oliver, ex legale di Koldo García, avrebbe incluso l’offerta di «compensi e favori» a funzionari della Guardia civil o a pubblici ministeri «in cambio di informazioni» e di «azioni contrarie all’esercizio delle loro funzioni», al fine di «attaccare» il corretto svolgimento delle indagini giudiziarie che compromettono il Psoe o i suoi leader.
La decisione, di orchestrare questa operazione, sarebbe stata presa in occasione dei cinque «giorni di riflessione» che Pedro Sánchez si era preso nell’aprile del 2024, quando scoppiò il «caso Begoña», durante i quali aveva valutato se continuare o meno a guidare il governo. In quel periodo si svolsero due riunioni presso la sede del partito a Ferraz, una delle quali con l’allora direttore della comunicazione del Psoe, Ion Antolín. Incontro che per il giudice Pedraz rappresentò «il punto di svolta», l’origine delle operazioni che miravano a destabilizzare i procedimenti giudiziari che coinvolgevano il Psoe o il governo.
Ieri, l’Uco si è presentata anche alla direzione generale della Guardia civil, per richiedere tutti i fascicoli aperti su provvedimenti disciplinari, adottati nei confronti degli agenti che avevano indagato sui leader socialisti e sulla cerchia Sánchez.
Intanto, il giudice della Corte Nazionale José Luis Calama ha accolto la richiesta della difesa dell’ex primo ministro Zapatero di rinviare la sua deposizione al 17 e 18 giugno, perché possano essere studiate tutte le prove a suo carico. Indagato nel caso Plus Ultra sul salvataggio finanziario, con finanziamenti pubblici, dell’omonima compagnia aerea nel 2021, l’ex presidente socialista è accusato di traffico di influenze e riciclaggio di denaro.
E mentre fanno il giro del mondo le immagini dei gioielli trovati nella sua abitazione, si infittisce il mistero sulla loro provenienza e l’effettivo valore.
Sette psicologi non riescono a ottenere giustizia, dopo essere stati sospesi durante il Covid e non aver potuto esercitare l’attività nemmeno da remoto con i mezzi della telecomunicazione, in quanto non vaccinati. Avevano presentato ricorso, contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato le loro richieste di annullare, o dichiarare illegittimi, i provvedimenti disposti dall’Ordine degli psicologi della Lombardia, ma in Appello le loro domande non sono ritenute degne di passare al vaglio della Consulta.
Eppure, il Tar regionale aveva sospeso i provvedimenti impugnati, nella parte in cui non prevedevano «la possibilità di svolgere l’attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali di prossimità o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2». Inoltre, il tribunale amministrativo aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 4, comma 4, del decreto legge 44 del 1° aprile 2021 «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», che introduceva l’obbligo della vaccinazione anche se si lavorava da remoto, a differenza di quanto stabilito nell’aprile dello stesso anno.
Originariamente, infatti, la sospensione era riferita a «prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali». Non poteva esserci legittimità nell’impedire il lavoro di uno psicologo da remoto, per questo il Tar aveva sottoposto la questione alla Corte costituzionale. Nel dicembre 2022, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tar della Lombardia, ritenendo che sugli obblighi vaccinali avesse competenza esclusiva il giudice ordinario, non quello amministrativo.
Se ne è occupato dunque il Tribunale di Milano, rigettando le istanze degli psicologi e condannandoli al pagamento delle spese, nonostante la domanda di giustizia posta innanzi al giudice ordinario fosse non di stabilire se la norma accusata fosse legittima o no, ma di rimettere il caso alla Corte costituzionale come già aveva fatto il Tar.
I professionisti allora hanno fatto ricorso, ma la Corte d’appello di Milano con sentenza pubblicata questo mese ha rigettato l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado. La Corte sostiene che la Consulta avesse già respinto la questione di legittimità, ma il giudice delle leggi, in realtà, si era limitato a dire che non fosse «una decisione di merito», scrive nel libro Le opinioni dissenzienti in Corte costituzionale. Dieci casi (Zanichelli, 2024) Nicolò Zanon, già vice presidente della Corte costituzionale, riferendosi proprio a quella sentenza.
Il professore lo dice chiaramente: la questione «viene fermata in punto di ammissibilità». In realtà, «la Consulta non ha mai esaminato la questione della legittimità costituzionale del divieto di lavoro da remoto per psicologi libero-professionisti “non ottemperanti”», sottolinea l’avvocato Stefano de Bosio, legale degli psicologi. E l’unica sentenza citata dalla Corte d’Appello è la 14/2023, con la quale la Consulta aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana relativamente all’obbligo vaccinale per il virus Sars-Cov-2 del personale sanitario. Il giudice delle leggi non si è pronunciato sulla sproporzionalità della sanzione del divieto di lavoro da remoto.
Ci pensa la Corte d’Appello, che non può decidere nel merito una questione di legittimità costituzionale, a intervenire sostenendo che vietarlo è «nel solco della legittima applicazione del principio di precauzione». Trova la giustificazione, legittima la decisione. In questo modo, però, «è stato violato l’obbligo di sottoporre alla Corte costituzionale la questione, già sollevata dal Tar Lombardia», dichiara l’avvocato, che adesso ricorrerà in Cassazione.
Intanto, i professionisti sono costretti a pagare circa 30.000 euro di spese legali all’Ordine degli psicologi che aveva impedito loro di lavorare. «La decisione favorevole del Tar di Milano avrebbe quanto meno legittimato la compensazione delle spese», commenta De Bosio. Doveva essere una sorta di punizione, per scoraggiarli dal ricorrere in terzo grado?
C’è un altro aspetto importante. Qualora la legge in questione fosse giudicata incostituzionale, è molto pericoloso il ragionamento della Corte d’Appello di Milano, secondo il quale se la pubblica amministrazione «si è limitata a dare applicazione alle norme di legge vigenti, rispetto alle quali non aveva alcuna discrezionalità», non risponde delle proprie azioni, né civilmente, né penalmente.
«Si tratta esattamente del medesimo argomento in diritto esibito al processo di Norimberga», afferma De Bosio. «Proprio per questo furono emanate, nel dopoguerra, le carte costituzionali e la convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché il principio di legalità formale non possa essere invocato quando i valori compromessi siano compresi nei “diritti fondamentali”, quali sono, in particolare, la “libertà di cura”». Conclude: «I governi hanno uno spazio di discrezionalità “politica”, ma sono inibiti dall’emanare sanzioni o misure sproporzionate».





