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2025-11-29
Per imporci i vaccini a mRna Speranza & C. violarono anche le norme sui farmaci
Vaccini Covid (Ansa)
Quello che è accaduto si riassume in poche righe. «Comirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di Covid-19, malattia causata dal virus Sars-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 16 anni», si leggeva nella scheda tecnica, riassunto delle caratteristiche del prodotto (Rcp) del primo vaccino (Pfizer) autorizzato contro il Covid dall’Agenzia europea del farmaco (Ema). Era il 21 dicembre 2020, dopo pochi giorni sarebbe partita la campagna vaccinale in Italia. Con il decreto del 2 gennaio 2021, l’allora ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiornava il «Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2», già anticipato al parlamento. Somministrazioni che partirono in tutta Italia, a carico del Ssn. «Ma le schede tecniche dei vaccini Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Jansenn non prevedevano l’indicazione terapeutica della prevenzione dell’infezione», fa notare il dirigente.
In Italia, ogni farmaco può essere utilizzato on-label (in conformità) a carico del Ssn solo ed esclusivamente secondo quanto previsto in scheda tecnica. Le eccezioni sono state previste dalla legge 648/1996: «Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale; i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco».
Il farmacista, che non può esporsi perché già oggetto di provvedimenti disciplinari per le segnalazioni fatte, afferma che «Aifa non ha mai autorizzato l’utilizzo dei vaccini per tale scopo. Infatti i vaccini Covid non sono presenti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Aifa. L’agenzia allora diretta da Nicola Magrini e presieduta da Giorgio Palù lo ha detto chiaramente, rispondendo a una delle istanze presentate da Arbitrium - Pronto soccorso giuridico per la tutela dei diritti inviolabili».
Basta controllare anche oggi, nell’elenco della legge non compare alcun vaccino Covid. Eppure la 648 è stata applicata più volte, anche quando è stata autorizzata la terza dose «che non era prevista nella scheda tecnica», per tutti i cittadini. «In ogni pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si faceva riferimento al fatto che verranno inseriti e pubblicati i vaccini Covid negli elenchi previsti in legge 648/96, cosa mai avvenuta proprio perché ne mancherebbero i presupposti».
Già una sentenza del 24 ottobre 2024 del giudice del Lavoro di Velletri, Veronica Vaccaro, aveva spostato l’attenzione sulla normativa del farmaco, una questione enorme passata inosservata. Il magistrato aveva chiesto una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale e l’esito della Ctu aveva evidenziato che le schede tecniche dei vaccini non prevedevano l’indicazione terapeutica della prevenzione dell’infezione, che non era mai stata autorizzata l’utilizzazione dei vaccini per tale scopo ai sensi della legge n. 648/1996, che non era stata attivata una procedura interna di autorizzazione off-label.
Inoltre, era stato accertato che nelle schede tecniche dei vaccini non rientrava la possibilità di utilizzarli su persone con pregressa malattia e che «la legge 648/96 non può essere mai applicata a persone senza una malattia, persone sane […]. Per questo motivo la legge 648/96 non può essere mai applicata nel caso di vaccini».
Il giudice aveva condiviso tutti gli approfondimenti del Ctu: «Le conclusioni sono condivise e fatte proprie dal giudicante», scriveva nella sentenza, disponendo il reintegro di una Oss sospesa dal lavoro perché non vaccinata.
Non solo. Il terzo articolo della legge 94 del 1998, nota anche come legge Di Bella, prevede che il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale, deve attenersi alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste. Se lo prescrive o lo somministra off label, lo deve fare in conformità a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale e la decisione è sua diretta responsabilità. «A livello di scudo penale, il medico doveva attenersi alla scheda tecnica, ma non l’ha fatto», evidenzia il farmacista, che aggiunge: «Aifa nemmeno disponeva del Psur, il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza dei vaccini di Pfizer, che è una valutazione periodica del rapporto beneficio-rischio. Dichiarò che erano protetti dal segreto militare, in realtà non poteva averli perché nel frattempo l’azienda farmaceutica aveva vaccinato il gruppo placebo interrompendo nei fatti la sperimentazione. Quindi Aifa doveva interrompere le somministrazioni in Italia».
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Secondo le schede, i preparati evitavano la malattia, non anche il contagio da virus. Ma l’utilizzo di prodotti off-label segue regole infrante dall’allora ministro e da Aifa.Non solo i cittadini, ma anche medici e farmacisti ingannati. Perché i vaccini Covid somministrati a carico del Sistema sanitario nazionale (Ssn) non sono stati mai approvati per la prevenzione dell’infezione dell’agente Sars-Cov-2 e mai inseriti da Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, nell’apposito elenco previsto dalla legge 648/1996 per quanto riguarda le indicazioni fuori scheda tecnica. È stata violata la norma del farmaco, con un grave danno pure erariale che qualche giudice contabile dovrebbe finalmente degnarsi di prendere in considerazione. «Abbiamo mandato segnalazioni al ministero della Salute, agli Ordini professionali, a Procure, Guardia di finanza ma tutto viene silenziato da anni», denuncia il dirigente di una farmacia ospedaliera del Nord Italia.Quello che è accaduto si riassume in poche righe. «Comirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di Covid-19, malattia causata dal virus Sars-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 16 anni», si leggeva nella scheda tecnica, riassunto delle caratteristiche del prodotto (Rcp) del primo vaccino (Pfizer) autorizzato contro il Covid dall’Agenzia europea del farmaco (Ema). Era il 21 dicembre 2020, dopo pochi giorni sarebbe partita la campagna vaccinale in Italia. Con il decreto del 2 gennaio 2021, l’allora ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiornava il «Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2», già anticipato al parlamento. Somministrazioni che partirono in tutta Italia, a carico del Ssn. «Ma le schede tecniche dei vaccini Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Jansenn non prevedevano l’indicazione terapeutica della prevenzione dell’infezione», fa notare il dirigente. In Italia, ogni farmaco può essere utilizzato on-label (in conformità) a carico del Ssn solo ed esclusivamente secondo quanto previsto in scheda tecnica. Le eccezioni sono state previste dalla legge 648/1996: «Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale; i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco». Il farmacista, che non può esporsi perché già oggetto di provvedimenti disciplinari per le segnalazioni fatte, afferma che «Aifa non ha mai autorizzato l’utilizzo dei vaccini per tale scopo. Infatti i vaccini Covid non sono presenti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Aifa. L’agenzia allora diretta da Nicola Magrini e presieduta da Giorgio Palù lo ha detto chiaramente, rispondendo a una delle istanze presentate da Arbitrium - Pronto soccorso giuridico per la tutela dei diritti inviolabili». Basta controllare anche oggi, nell’elenco della legge non compare alcun vaccino Covid. Eppure la 648 è stata applicata più volte, anche quando è stata autorizzata la terza dose «che non era prevista nella scheda tecnica», per tutti i cittadini. «In ogni pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si faceva riferimento al fatto che verranno inseriti e pubblicati i vaccini Covid negli elenchi previsti in legge 648/96, cosa mai avvenuta proprio perché ne mancherebbero i presupposti». Già una sentenza del 24 ottobre 2024 del giudice del Lavoro di Velletri, Veronica Vaccaro, aveva spostato l’attenzione sulla normativa del farmaco, una questione enorme passata inosservata. Il magistrato aveva chiesto una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale e l’esito della Ctu aveva evidenziato che le schede tecniche dei vaccini non prevedevano l’indicazione terapeutica della prevenzione dell’infezione, che non era mai stata autorizzata l’utilizzazione dei vaccini per tale scopo ai sensi della legge n. 648/1996, che non era stata attivata una procedura interna di autorizzazione off-label. Inoltre, era stato accertato che nelle schede tecniche dei vaccini non rientrava la possibilità di utilizzarli su persone con pregressa malattia e che «la legge 648/96 non può essere mai applicata a persone senza una malattia, persone sane […]. Per questo motivo la legge 648/96 non può essere mai applicata nel caso di vaccini».Il giudice aveva condiviso tutti gli approfondimenti del Ctu: «Le conclusioni sono condivise e fatte proprie dal giudicante», scriveva nella sentenza, disponendo il reintegro di una Oss sospesa dal lavoro perché non vaccinata.Non solo. Il terzo articolo della legge 94 del 1998, nota anche come legge Di Bella, prevede che il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale, deve attenersi alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste. Se lo prescrive o lo somministra off label, lo deve fare in conformità a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale e la decisione è sua diretta responsabilità. «A livello di scudo penale, il medico doveva attenersi alla scheda tecnica, ma non l’ha fatto», evidenzia il farmacista, che aggiunge: «Aifa nemmeno disponeva del Psur, il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza dei vaccini di Pfizer, che è una valutazione periodica del rapporto beneficio-rischio. Dichiarò che erano protetti dal segreto militare, in realtà non poteva averli perché nel frattempo l’azienda farmaceutica aveva vaccinato il gruppo placebo interrompendo nei fatti la sperimentazione. Quindi Aifa doveva interrompere le somministrazioni in Italia».
Jens-Frederik Nielsen, primo ministro della Groenlandia (Ansa)
Nella stessa intervista, Trump ha anche attaccato esplicitamente gli alleati europei, accusati di non essere in grado di garantire la propria sicurezza senza il sostegno americano: «Russia e Cina non sono affatto preoccupate della Nato senza di noi».
Le esternazioni del presidente statunitense hanno provocato una netta reazione da parte del governo della Groenlandia, arrivata ieri con un comunicato ufficiale. L’esecutivo di Nuuk ha respinto recisamente l’ipotesi che gli Stati Uniti possano prendere il controllo del territorio artico, sottolineando che la Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca e che, in quanto tale, è membro della Nato. «Gli Stati Uniti hanno ribadito ancora una volta il loro desiderio di prendere possesso della Groenlandia», si legge nella nota, «e questo non può essere accettato in alcun modo». La replica groenlandese insiste sul fatto che la difesa dell’isola debba avvenire esclusivamente nel quadro dell’Alleanza atlantica e, pertanto, ha annunciato l’intenzione di intensificare gli sforzi affinché la sicurezza del territorio sia garantita sotto l’egida Nato. Insomma: una cooperazione multilaterale è bene accetta, ma senza alcuna pretesa unilaterale sulla sovranità dell’isola.
Sul caso è intervenuto anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte, che ha ridimensionato l’idea di una crisi dell’Alleanza legata alle parole di Trump. Rutte ha sostenuto che il presidente americano «sta facendo la cosa giusta per la Nato», sollecitando gli alleati a spendere di più per la difesa, e ha ricordato che al recente vertice dell’Aia è stato fissato l’obiettivo di portare le spese militari al 5% del Pil. «Sono convinto che senza Trump non saremmo mai arrivati a questo risultato», ha detto, rivendicando un rafforzamento complessivo dell’Alleanza. Il segretario ha poi richiamato l’attenzione sull’Artico, sottolineando che i Paesi dell’area stanno aumentando la cooperazione e che la Danimarca ha già aumentato gli investimenti militari, dagli F-35 ai droni a lungo raggio, anche per garantire la sicurezza della Groenlandia.
L’Italia, dal canto suo, si sta distinguendo per la una posizione improntata alla cautela. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiarito ieri che a Roma non è mai arrivata una richiesta per l’invio di truppe italiane in Groenlandia nell’ambito Nato. «È un’ipotesi di Keir Starmer, (Regno Unito e Germania stanno discutendo di piani per rafforzare la propria presenza militare in Groenlandia, ndr) ma non se n’è mai parlato», ha precisato il titolare della Farnesina, ribadendo che sulla questione «si deve lasciare alla Groenlandia e alla Danimarca la libertà di decidere del loro destino». Tajani ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni verrà presentato il piano dell’Italia per l’Artico, che comprenderà anche la Groenlandia, confermando la linea di Roma a favore di una gestione multilaterale e coordinata delle nuove tensioni geopolitiche che attraversano la regione.
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