Obiettivo, questo, sul quale si dovrebbe particolarmente insistere siccome idoneo, più di ogni altro, a far presa sulla pubblica opinione. Al che può aggiungersi che costituisce «mala giustizia», facilmente percepibile come tale dalla pubblica opinione, anche l’altrettanto frequente e deprecabile fenomeno costituito dall’instaurazione, pur senza adozione di misure privative della libertà personale, di processi di cui, fin dall’origine, dovrebbe capirsi che non siano destinati a concludersi - come poi, in effetti, non si concludono - con una pronuncia di condanna, pur avendo chiesto (come avviene in molte occasioni) l’impiego di ingenti risorse materiali ed umane. Il processo, infatti - come si insegnava un tempo - costituisce di per sé una pena, specie per chi non è abituato a esservi sottoposto, per cui dev’essere instaurato e, soprattutto, portato avanti solo quando possa ritenersi pressoché scontato che si concluda con una condanna.
A tali storture occorrerebbe, dunque, cercare, fin da subito, di porre, per quanto possibile, rimedio sfruttando l’ultimo scorcio della corrente legislatura, in modo da poter presentare, alla scadenza elettorale, dei risultati concreti. E, a tal fine, potrebbero essere sufficienti, almeno per cominciare, solo un paio di semplici modifiche da apportare, con legge ordinaria, al codice di procedura penale.
La prima, e fondamentale, di tali modifiche, dovrebbe avere ad oggetto l’articolo 330, dal quale occorrerebbe espungere la previsione che il pubblico ministero possa prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa. Tale previsione era assente nel vecchio codice, rimasto in vigore, con varie modifiche, fino al 1988. In esso la figura del pubblico ministero era concepita, sostanzialmente, come quella di un semplice destinatario delle notizie di reato che potevano pervenirgli, oltre che dagli organi di polizia o da pubblici ufficiali che ne fossero venuti a conoscenza nell’esercizio e a causa delle loro funzioni, anche da qualsiasi privato cittadino. Di tali notizie, nessuna esclusa, egli doveva effettuare il vaglio critico e assumerne, quindi, per così dire, la «gestione», verificandone la fondatezza sotto il profilo tanto giuridico quanto probatorio per quindi decidere, all’esito di tale verifica, se chiedere l’archiviazione, il proscioglimento o il rinvio a giudizio.
E proprio nel presupposto che tale fosse la funzione del pubblico ministero fu stabilito, con l’articolo 112 della Costituzione, che egli avesse «l’obbligo di esercitare l’azione penale»; obbligo da intendersi, ovviamente - come messo in luce da tutti i migliori commentatori - non nel senso che a ogni indagine dovesse necessariamente seguire l’esercizio dell’azione penale, ma nel senso che da tale esercizio il pubblico ministero non potesse esimersi, una volta che avesse acquisito elementi tali da rendere plausibile l’ipotesi accusatoria. L’aver consentito al pubblico ministero, con il codice di procedura attualmente vigente, di esercitare, a suo piacimento, una sorta di «caccia ai reati», scegliendone preventivamente il tipo e individuando il terreno più favorevole perché la caccia risulti fruttuosa, ha fatto sì che egli possa fruire di una amplissima sfera di insindacabile discrezionalità. E questa, fatalmente, finisce per assumere anche connotazioni politiche, se non altro nel senso che si traduce in indirizzi di «politica criminale» che, come tali, dovrebbero essere, invece, di competenza esclusiva del potere politico, il quale ne assume, quindi - a differenza del pubblico ministero, che ne va esente - la relativa responsabilità, mentre dovrebbe spettare al pubblico ministero solo la gestione, secondo le norme di legge, di ogni singolo caso portato a sua conoscenza.
A ciò si aggiunga che, per via di un facilmente comprensibile meccanismo psicologico, il pubblico ministero che ritenga di aver scoperto, di sua iniziativa, una notizia di reato, è pressoché irresistibilmente portato a «innamorarsene», per cui non si rassegna facilmente all’idea che essa possa rivelarsi infondata ma si intestardisce a farne riconoscere a tutti i costi il fondamento ed a perseguire, quindi, con ogni mezzo lecito (e, talvolta, anche illecito) l’obiettivo della condanna dell’incolpato; il che si traduce in un grave danno oltre che per quest’ultimo anche per la collettività dei cittadini, a carico della quale ricadono le spese del processo.
Altra semplice modifica dovrebbe, poi, essere quella consistente nello stabilire che l’adozione di misure cautelari, a cominciare dalla custodia in carcere, ora consentita, dall’articolo 273 del codice di procedura penale, alla sola condizione che sussistano a carico di chi sia accusato di un reato «gravi indizi di colpevolezza», sia invece consentita alla diversa e più stringente condizione costituita dalla «probabilità» - da dimostrarsi con adeguata motivazione - che il giudizio si concluda con pronuncia di condanna. Non può certo dirsi che con ciò sarebbe del tutto scongiurato il pericolo che misure cautelari vengano disposte a carico di soggetti che risultino poi non colpevoli, ma appare ragionevole aspettarsi che esso potrebbe essere notevolmente ridotto, sempre che della nuova norma si faccia corretta e rigorosa applicazione.
È probabile che, specialmente avverso la prima delle due proposte, sinistra politica e magistratura associata rinnoverebbero la loro alleanza per sostenere, pur senza fondamento, che lo scopo perseguito sarebbe soltanto quello di impedire al pubblico ministero di mettere il naso nelle stanze del potere. Ma è un rischio che vale la pena di correre, correndosi altrimenti il rischio, ancora maggiore, che il governo, restando inerte, deluda l’aspettativa nutrita, nonostante tutto, da gran parte dell’opinione pubblica, che contro quella che viene fortemente avvertita come «malagiustizia» in danno soprattutto dei comuni cittadini, si adottino iniziative dalle quali ci si possa ragionevolmente attendere, in tempi brevi, (più, forse, di quanto lo si potesse dalla riforma bocciata all’esito del referendum), un qualche tangibile risultato positivo.