L’hotel Viminale passa di mano.I Leonardi vendono alla società Mezzala 18

La struttura diventa proprietà dell’investitore libico Mino Kahlun
Il gruppo Leonardi, proprietario di sette strutture alberghiere a Roma, ha ceduto l’hotel Viminale alla Mezzala 18, società romana riconducibile a Mino Kahlun, un operatore nato a Tripoli. L’operazione è stata deliberata il 2 febbraio dall’assemblea di Villa Pinciana srl, facente capo per il 60% a Gualtiero Leonardi e per il 20% ciascuno alla moglie Maria Antonietta Vecchiarelli e alla figlia Sara.
La riunione degli azionisti della società che prende il nome da un albergo a cinque stelle in via Abruzzi 9, avvenuta con il notaio Ciro Francesco Maria Masselli di Roma, ha autorizzato Massimo Nobili, amministratore unico della società, a sottoscrivere il contratto di cessione del ramo d’azienda dell’hotel Viminale, sito nella capitale in via Cesare Balbo, comprendente l’attività ricettiva di 53 camere (di cui singole 13, doppie 28, triple 6, quadruple 6), sei dipendenti, con servizio di bar, analcolici, alcolici e superalcolici per i soli alloggiati. Villa Pinciana e Mezzala 18 rinviano a un separato contratto di locazione il destino dell’immobile. Dal contratto di cessione, di cui Verità & Affari è venuto in possesso risulta che il prezzo di cessione è di 400 mila euro, di cui 150.000 con assegni non trasferibili consegnati dall’acquirente al venditore . Gli altri 250.000, l’acquirente si obbliga a versare in 10 rate, infruttifere di interessi, ciascuna dell’importo di 25.000 euro, mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dal gruppo Leonardi, con scadenza il 31 maggio 2022, il 31 ottobre 2022, il 31 maggio 2023, il 31 ottobre 2023, il 31 maggio 2024, il 31 ottobre 2024, il 31 maggio 2025, il 31 ottobre 2025, il 31 maggio 2026 e il 31 ottobre 2026.
A smobilizzo di detta somma, Mezzala 18 ha rilasciato 10 cambiali, regolari di bollo, degli importi e con le scadenze sopra indicate, effetti cambiari che vengono consegnati contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione. Inoltre le parti convengono che, in caso di mancato pagamento da parte dall’acquirente anche di uno o di parte degli importi, Villa Pinciana invierà diffida ad adempiere con un termine di 15 giorni, decorsi i quali «il presente contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento della società cessionaria, con espressa riserva di agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi e con ulteriore aggravio di spese a carico della medesima società cedente». Del corrispettivo di 400.000 euro, 370.000 euro per avviamento e 30.000 mila per stigliatura e mobili.
Il ramo d’azienda è stato ceduto con esclusione dei crediti e dei debiti aziendali maturati alla data dell’1 febbraio 2022 che, di fatto, restano rispettivamente a favore ed a carico dei Leonardi, i quali saranno tenuti a provvedere al pagamento diretto ovvero a rifondere la società cessionaria per le somme che questa fosse eventualmente tenuta a pagare ai creditori del ramo d’azienda a condizione che tali eventuali somme siano state preventivamente notificate alla società cedente. Villa Pinciana sarà comunque responsabile per ogni eventuale pretesa dei dipendenti riconducibile al periodo anteriore al 2 febbraio e dovrà versare alla società cessionaria il Tfr ed ogni eventuale ulteriore spettanza maturata alla data dell’1 febbraio 2022 dai lavoratori del ramo d’azienda ceduto, tenuto conto delle somme già corrisposte ai medesimi lavoratori a titolo di anticipazioni. Il gruppo Leonardi ha in cabina di regia Gualtiero che è affiancato da Sara, 49 anni a luglio, definita dai suoi dipendenti (100 secondo i dati Inps), una zarina per il piglio molto forte. Dispone degli stessi poteri assoluti del padre esercitabili con firma disgiunta e anche di cospicua liquidità personale investita in buona parte in titoli di stato.
Psicodramma. Disfatta. Delusione. Fallimento. Maledizione. Si potrebbe andare avanti a oltranza per descrivere lo stato d’animo che accompagna la terza mancata qualificazione a un Mondiale della Nazionale. E invece è sufficiente dire che l’Italia si è sciolta, di nuovo, come neve al sole, nonostante il clima rigido di Zenica. E così dopo non essere andati in Russia nel 2018, in Qatar nel 2022, la prossima estate non andremo nemmeno in Usa, Canada e Messico. In principio fu la Svezia. Poi toccò alla Macedonia del Nord. E ora la Bosnia. Con l’unica differenza che stavolta la sofferenza si è prolungata per 120 minuti più i calci di rigore.
A decidere la finale playoff a Zenica sono stati infatti i tiri dal dischetto dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Il match era partito come previsto, con l'Italia costretta subito a fare i conti con l’impatto emotivo del Bilino Polje. La Bosnia aggredisce, spinge, si appoggia sull’entusiasmo del pubblico e nei primi minuti prova a mettere pressione soprattutto sugli esterni. Gli azzurri reggono senza scomporsi, ma faticano a prendere il controllo del gioco.
Il primo squillo è dei padroni di casa, con Demirovic che calcia centralmente, senza creare problemi a Donnarumma. È un segnale però della direzione della partita: ritmo alto, pochi spazi e Italia più attenta a non concedere che a costruire. La svolta, almeno iniziale, arriva al quarto d’ora ed è figlia di un errore. Vasilj sbaglia un disimpegno elementare e consegna il pallone a Barella, che serve immediatamente Kean. L’attaccante non sbaglia e porta avanti l’Italia, gelando uno stadio che fino a quel momento aveva spinto con continuità. Il vantaggio però non cambia davvero l’inerzia. La Bosnia continua a giocare con intensità, costruisce occasioni soprattutto su cross e seconde palle, mentre Donnarumma è chiamato più volte a intervenire, prima su Basic e poi in uscita bassa sugli sviluppi da corner. L’episodio che rimette tutto in discussione arriva nel finale di primo tempo: Bastoni interviene in scivolata su Memic lanciato verso la porta e viene espulso. Una decisione che cambia la partita, costringe Gattuso a ridisegnare l’assetto e restituisce alla Bosnia entusiasmo e campo.
Nella ripresa lo scenario è inevitabile: Italia schiacciata, Bosnia stabilmente nella metà campo azzurra. L’ingresso dei nuovi giocatori dà ulteriore energia ai padroni di casa, che alzano il baricentro e trasformano la partita in un assedio continuo. Eppure, proprio nel momento più difficile, l’Italia ha le occasioni per chiuderla. Kean scappa via in campo aperto ma non trova la porta davanti a Vasilj. Poco dopo Pio Esposito, su assist di Palestra, calcia alto da posizione favorevole. Poi è Dimarco a non concretizzare un’altra situazione potenzialmente decisiva. Tre opportunità nitide che restano lì, non sfruttate.
Il prezzo arriva a dieci minuti dalla fine. Su un pallone messo in area, Dzeko riesce a colpire da distanza ravvicinata, Donnarumma respinge come può ma lascia il pallone vivo e Tabakovic è il più rapido ad avventarsi. È l’1-1 che riporta tutto in equilibrio, ma soprattutto che certifica il momento della partita: Bosnia in spinta, Italia in difficoltà numerica e fisica. Nel finale dei tempi regolamentari e poi nei supplementari, la gara resta aperta ma bloccata. L’Italia prova a resistere e a ripartire quando può, la Bosnia continua a cercare il colpo decisivo, andando anche vicina al gol con Tahirovic nel secondo tempo supplementare. Si arriva così ai rigori, inevitabile conclusione di una partita giocata più sull’equilibrio e sugli episodi che sulla qualità. Dal dischetto la Bosnia è perfetta. L’Italia no. Esposito calcia alto il primo rigore, Cristante colpisce la traversa. Errori che pesano più di tutto il resto e che consegnano la qualificazione ai padroni di casa.Un incantesimo che prosegue da 12 anni e che il nostro calcio proprio non riesce a spezzare.
La verità nuda e cruda con cui dobbiamo fare i conti, volenti o nolenti, è che soffriamo questo tipo di partite. Partite dove essere, o peggio sentirsi, superiori tecnicamente non basta. Abbiamo trascorso la vigilia a dividerci tra chi ha criticato quel gruppetto di azzurri sorpresi a festeggiare l’incrocio con la Bosnia anziché con il Galles e chi, al contrario, sosteneva che dopotutto era meglio così, perché vuoi mettere andare al Millennium Stadium di Cardiff e giocare davanti a 80.000 spettatori contro una squadra 37ª nel ranking Fifa? Certo, la Bosnia è 66ª, ma se è vero che il ranking è veritiero rispetto alla forza reale delle squadre, è altrettanto vero che l’Italia è 12ª (fino a stasera) in questa classifica e quindi non dovrebbe temere né l’una né l’altra. Ma quando sei assente dalla madre di tutte le competizioni calcistiche e non solo, succede questo. E non perché qualcuno lo aveva detto prima o perché è troppo semplice parlare con il senno del poi. Ma perché il calcio non è mai una scienza esatta e questo lo si sa da oltre un secolo.
C’è chi va in Svizzera per sfuggire al fisco. E chi come Lapo Elkann, la sceglie per sfuggire alle violenze del mondo: «Viviamo in un’epoca complessa, segnata dall’incertezza. La Svizzera è neutrale, offre sicurezza e qualità della vita». Il mondo si agita. Meglio stare in un posto dove il rumore è più attutito. Il fratello di John, classe 1977, globetrotter per vocazione e per discendenza, ha deciso di approdare a Lucerna, dopo aver girato il mondo.
Non proprio un esilio, ma un manifesto di stile come spiega in un intervista al Luzerner Zeitung. «Ogni città apparteneva a una fase della mia vita. A 25 anni Lucerna non sarebbe stato il posto giusto. Oggi sì». Insomma meno lunghe notti con amici non sempre presentabili e più albe sul lago.
E qui arriva la cartolina del Mulino Bianco: moglie portoghese, Joana Lemos, e un San Bernardo da 85 chili di nome Everest a presidiare la svolta esistenziale. «Quando guardiamo lago e montagne al mattino, è molto più piacevole che a New York». Le montagne come alternativa ai grattacieli.
Un trasferimento per stare lontano dal fisco? Ma quando mai. «Forse altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma abbiamo scelto un posto che ci rende felici». Il portafoglio non c’entra: conta il pasto dell’anima.
Poi però l’intervista cambia tono. Perché Commissione europea e industria dell’auto sono temi che, in famiglia, non si trattano mai davvero da semplici osservatori. E infatti Lapo affonda: «A mio avviso, la Commissione europea ha commesso gravi errori e ha contribuito alla crisi». Innesta il turbo contro Green deal: «Spingendo l’elettrificazione in modo troppo aggressivo, l’Europa ha distrutto il proprio vantaggio competitivo . Di fatto ha aiutato la Cina». Non proprio una carezza. Piuttosto un’accusa che suona come un avviso ai naviganti: attenzione a fare i talebani del Green, perché il rischio è ritrovarsi senza industria. con le fabbriche chiuse e gli operai in piazza. «Non credo che i motori elettrici siano l’unica soluzione», aggiunge, mentre cita la Germania - ex locomotiva - oggi alle prese con «grandi sfide» e, soprattutto, con «cattiva regolamentazione» che ha prodotto «chiusure e licenziamenti».
Tra un attacco a Bruxelles e una passeggiata sul lago, resta una vena dichiaratamente tricolore. «Resto italiano», assicura. E si concede persino un momento da curva sud istituzionale: «Mi sono commosso fino alle lacrime quando è stato suonato l’inno alle Olimpiadi».
Non manca nemmeno un endorsement politico: applausi a Giorgia Meloni («ha fatto molto di buono per l’Italia») e stima per Sergio Mattarella. Un patriottismo a ventiquattro carati.
Il risultato è un ritratto perfettamente lapiano: cosmopolita ma sentimentale, critico ma affezionato, elitario ma con improvvise nostalgie da supermercato. E soprattutto libero - di cambiare casa, idea, latitudine.
Come bene ha già rilevato Alessandro Rico, sulla Verità del 28 marzo scorso, la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 40/2026, non ha affatto chiuso la discussione circa la conformità o meno alla Costituzione della norma sottoposta al suo esame.
Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
Questa era costituita dall’art. 6, comma 2 bis del decreto legislativo n. 142/2015, nella parte in cui prevede che, qualora nei confronti dello straniero già trattenuto in un Cpr (Centro per il rimpatrio) in vista della sua espulsione dal territorio dello Stato sia stato disposto il trattenimento ad altro titolo, sostitutivo del primo, costituito dalla ritenuta pretestuosità della domanda di protezione internazionale da lui avanzata, e il relativo provvedimento non sia stato convalidato dal giudice, lo straniero non venga rilasciato ma resti trattenuto fino alla decisione sulla convalida dell’ulteriore provvedimento di trattenimento che, entro 48 ore dalla comunicazione della mancata convalida del precedente, il questore può adottare per taluna delle diverse ragioni previste dal comma 2 dello stesso, citato art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015, tra le quali (come nel caso di specie) figura quella costituita dalla ritenuta pericolosità del soggetto desunta da precedenti condanne, anche non definitive. L’incostituzionalità di tale previsione - secondo la Cassazione, dalla quale era stata sollevata la relativa questione - derivava essenzialmente dal fatto che essa comportava il superamento del limite delle 96 ore complessive entro il quale, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, della Costituzione, deve intervenire la convalida di qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dall’autorità di pubblica sicurezza.
La Corte costituzionale non ha esaminato nel merito la suddetta questione, ma si è limitata a dichiararne l’inammissibilità per difetto di rilevanza ai fini della decisione che la Cassazione avrebbe dovuto adottare sul ricorso che, avverso la convalida del secondo provvedimento di trattenimento, era stato proposto dall’interessato; decisione il cui oggetto doveva essere soltanto la legittimità o meno di detta convalida e non anche l’avvenuto protrarsi del trattenimento fino al momento in cui essa era stata adottata. Nella parte finale della stessa sentenza, però («in cauda venenum») la Corte costituzionale ha chiaramente fatto capire che la medesima questione, se sollevata in un procedimento avente ad oggetto proprio la legittimità del protrarsi del trattenimento dopo la mancata convalida del primo provvedimento (quale proponibile, ad esempio, mediante un ricorso d’urgenza in sede civile) avrebbe buone probabilità di essere accolta. Di qui il suggerimento, da parte della stessa Corte, di un sollecito intervento del legislatore perché, pur perseguendo la legittima finalità di impedire un uso strumentale delle procedure in materia di protezione internazionale, venga assicurato il pieno rispetto delle esigenze di tutela della libertà personale a garanzia delle quali è posto l’articolo 13 della Costituzione.
Ad avviso di chi scrive il suggerimento meriterebbe, in questo caso, di essere accolto giacché, in effetti, la norma sospettata di incostituzionalità (introdotta nell’originario testo del decreto legislativo n. 142/2015 con un provvedimento di modifica emanato nello scorso anno), appare difficilmente conciliabile con il tassativo disposto dell’articolo 13, secondo comma, della Costituzione.
Il contrasto potrebbe, tuttavia, essere facilmente eliminato prevedendo, ad esempio, che, nel caso in cui già in partenza ricorrano tanto una o più delle condizioni indicate nell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 142/2015, quanto l’ulteriore condizione, indicata nel successivo comma 3 e costituita dalla ritenuta pretestuosità della richiesta di protezione internazionale, il trattenimento del richiedente venga disposto con unico provvedimento, motivato con riferimento ad entrambe le condizioni e soggetto, quindi, ad un’unica procedura di convalida.
L’ occasione potrebbe essere, tuttavia, propizia per chiedersi se, più in generale, sia davvero imprescindibile modellare, come ora avviene, l’intera disciplina dei trattenimenti previsti, a vario titolo, dalle norme sull’immigrazione, secondo lo schema dettato dall’articolo 13 della Costituzione, nonostante che ciò non sia richiesto dalle direttive dettate dall’Unione europea. Tanto l’articolo 9 dell’ancora vigente direttiva n. 33/2013 quanto l’articolo 11 di quella n. 1346/2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, prevedono, infatti, espressamente, che, ai fini del controllo giurisdizionale sui provvedimenti che dispongono il trattenimento di stranieri in apposite strutture, in attesa della definizione della loro posizione, possano prevedersi, in alternativa a procedure d’ufficio - quali sono, in Italia, quelle di convalida modellate sull’articolo 13 della Costituzione - procedure da attivarsi solo su richiesta dell’interessato e da definirsi entro determinati, ristretti termini. Procedure, quelle ora dette, che, peraltro, sarebbero perfettamente in linea anche con l’articolo 6 della Cedu (Convenzione europea sui diritti dell’uomo) recepita in Italia con la legge n. 848/1955, in base al quale solo chi sia stato arrestato per essere messo a disposizione di un’autorità giudiziaria dev’essere «al più presto» condotto davanti a quest’ultima per l’esame della sua posizione mentre in ogni altro caso di privazione della libertà personale, ivi compreso quello dell’arresto o della detenzione di uno straniero nei cui confronti sia in corso un procedimento di espulsione (lett. F), è solo previsto «il diritto di presentare un ricorso davanti ad un tribunale».
Non sembra potersi dubitare che prevedere la sola possibilità di un tale ricorso da parte dell’interessato in luogo della procedura obbligatoria di convalida, da attivarsi d’ufficio e da concludersi entro ristrettissimi limiti temporali, a pena di caducazione dei provvedimenti di trattenimento, gioverebbe non poco alla efficacia del sistema di controllo dell’immigrazione irregolare. Né sembra potersi dire che in tal modo si creerebbe inevitabilmente un contrasto con l’articolo 13 della Costituzione. Va infatti osservato, a quest’ultimo riguardo, che l’articolo 117 della Costituzione pone sullo stesso piano, nel fissare gli obblighi cui deve attenersi il legislatore ordinario, il rispetto della Costituzione e quello «dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ne deriva che una norma ordinaria che si attenga a quanto previsto dalle direttive europee e dalla Cedu non potrebbe mai essere ritenuta contraria alla Costituzione salvo il caso (stando alla teoria dei cosiddetti «controlimiti» elaborata proprio dalla Corte costituzionale) in cui cozzi manifestamente con taluno dei principi costituzionali da considerarsi come fondamentali e inderogabili. E non sembra che tra essi possano comprendersi le modalità ed i termini stabiliti dall’articolo 13 della Costituzione ai fini del controllo giudiziario sui provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall’autorità di pubblica sicurezza, quando quel controllo, in determinate materie disciplinate da fonti comunitarie o convenzionali, sia, comunque, adeguatamente assicurato ad eventuale iniziativa dell’interessato.














