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2021-12-18
La Costituzione è lo strumento per mettere un freno all’eutanasia
(IStock)
Pietro Dubolino, Presidente di sezione a riposo della Corte di cassazione.
Tutto si può dire a sostegno della ritenuta necessità di una legge che riconosca e disciplini il diritto al suicidio assistito tranne che essa sia determinata (come invece da molti si vuole affermare) dalla esistenza di un preteso «vuoto normativo»: quello, cioè, creato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui prevedeva come reato l’aiuto al suicidio, senza escludere il caso in cui l’aspirante suicida fosse «persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Risulta infatti chiaramente dalla motivazione di detta sentenza che la Corte costituzionale ha considerato superabili le ragioni per le quali, in precedenza, con l’ordinanza n. 207/2018, aveva ritenuto di non poter procedere alla declaratoria di incostituzionalità in assenza di un auspicato (ma poi mancato) intervento del legislatore che stabilisse, in particolare, da chi e come dovessero essere verificate le condizioni per la non punibilità dell’aiuto al suicidio e le modalità con le quali l’aiuto sarebbe stato realizzato; esigenza, questa, alla quale la Corte ha invece ritenuto, alla fine, di poter provvedere direttamente stabilendo essa stessa che quelle condizioni e modalità siano «verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente». E poiché la questione sul tappeto era solo ed esclusivamente quella concernente la punibilità dell’aiuto al suicidio ne deriva che, risolta comunque la stessa nel modo che si è detto, non residuava alcun «vuoto normativo» che il legislatore potesse ritenersi tenuto a riempire.Le iniziative che al riguardo sono state intraprese e che sono sfociate nella formulazione della proposta di legge attualmente all’esame del Parlamento sono quindi da considerare come il frutto di scelte esclusivamente politiche. Vi è allora da chiedersi, a questo punto, che cosa vi sia all’origine di dette iniziative. E la risposta è molto semplice. Esse si basano, fondamentalmente, sul convincimento che ogni essere umano abbia non solo il diritto di disporre sempre e comunque della propria vita, senza incontrare ostacoli nell’ordinamento giuridico, ma anche quello di ottenere da quest’ultimo, quanto meno in presenza di determinate condizioni, l’aiuto in mancanza del quale l’atto dispositivo non potrebbe essere realizzato. Al momento, secondo la proposta di legge di cui si è detto, le condizioni richieste dovrebbero essere, congiuntamente, quelle che l’aspirante suicida:
1 sia affetto da patologia certificata come «irreversibile e con prognosi infausta» ovvero sia portatore di una «condizione clinica irreversibile» e da tali condizioni gli derivino «sofferenze fisiche e psicologiche» da lui percepite come «assolutamente intollerabili».
2 Sia «tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale la cui interruzione provocherebbe il decesso».
Al che si è però obiettato, soprattutto da parte di Marco Cappato e altri esponenti dell’associazione Luca Coscioni (la stessa che - si noti - ha promosso il referendum per la depenalizzazione dell’omicidio del consenziente), che in questo modo sarebbero ingiustamente discriminati i malati non tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale tra cui, in particolare, i malati terminali di cancro, come pure quelli che, non avendo l’autonomia fisica, non possano soddisfare la condizione espressamente prevista dall’art. 1 della proposta in questione, e cioè quella che, trattandosi di suicidio e non, invece, di eutanasia, debba comunque essere l’interessato a porre fine, «volontariamente e autonomamente», alla propria vita.
Si tratta di obiezioni che sarebbe assai pericoloso sottovalutare, dal momento che hanno una loro logica, in quanto basate sullo stesso presupposto sul quale, come si è visto, si fonda la proposta di legge in questione; quello, cioè, che debba comunque essere introdotto nell’ordinamento giuridico il diritto al suicidio assistito, potendo variare soltanto il criterio di determinazione dei limiti entro i quali esso debba essere riconosciuto. E trattandosi del riconoscimento di un diritto (cosa ben diversa dalla individuazione dei casi di non punibilità per una condotta altrimenti costituente reato), è molto facile che ogni limitazione corra il rischio di essere considerata, non senza una qualche ragione, come ingiustamente discriminatoria nei confronti dei soggetti che ne subiscono le conseguenze. Di qui la possibilità, tutt’altro che remota, che, già durante l’iter parlamentare attualmente in corso ovvero per successivi interventi del legislatore o della Corte costituzionale, si assista a progressive attenuazioni delle suddette limitazioni, fino ad una loro pressoché totale eliminazione; ciò in linea, del resto, con quanto già avvenuto, com’è noto, in altri Paesi tra i quali, in particolare, l’Olanda, nella quale il diritto alla «dolce morte» è stato via via ampliato fino a renderne possibile l’esercizio da parte (o «in favore») di soggetti di ogni età che siano gravati da sofferenze fisiche o psichiche che siano riconosciute (sulla base di criteri non di rado assai discutibili) come «insopportabili».
Questa deriva, spesso descritta con la suggestiva immagine dello «slippery slope» (pendio scivoloso), potrebbe forse trovare un qualche ostacolo, nel nostro Paese (se non altro quando gli aspiranti suicidi siano persone non completamente incapaci di una qualsiasi attività), in una norma semidimenticata della Costituzione, quale è quella costituita dall’art. 4, secondo comma, per il quale: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»; dovere, questo, al quale, evidentemente, chi volesse compiere una scelta suicidaria, mostrerebbe per ciò stesso di volersi sottrarre. Ma si tratta di un ostacolo sul quale chi fosse intenzionato ad opporsi alla suddetta deriva farebbe bene a fare troppo affidamento. Se è vero, infatti, che quella italiana passa per «la Costituzione più bella del mondo», è altrettanto vero che bellezza non equivale a forza. Ed il comune buon senso suggerisce che quando si abbia ragione di temere le azioni di soggetti malintenzionati, più che contare sulla protezione di qualcuno (bello o brutto che sia, ma non dotato della forza necessaria), si deve assolutamente evitare di accompagnarsi con loro o di incamminarsi sulle strade da essi frequentate. Quelli che, tra gli occasionali frequentatori dei banchi parlamentari posti tra il centro e la destra del presidente, abbiano orecchie per intendere, intendano.
Biden rilancia sull'aborto: pillole per posta
Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della legge texana che vieta l’interruzione di gravidanza dopo le sei settimane di gestazione. Giovedì, la Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta, avanzata dal fronte ostile alla norma, di fare ricorso presso il giudice distrettuale Robert Pitman: un togato che - lo scorso ottobre - aveva emesso l’ordine di bloccare temporaneamente la legge in questione, venendo così incontro a un ricorso promosso dall’amministrazione Biden. La Corte suprema ha invece stabilito che i ricorrenti dovranno rivolgersi alla corte d’appello del quinto circuito: la corte, cioè, che aveva bocciato la sentenza di Pitman. I supremi giudici hanno quindi di fatto dato ragione ai funzionari del Texas, secondo cui la richiesta dei ricorrenti costituiva un’anomalia rispetto alla procedura ordinaria.
Ricordiamo che, la scorsa settimana, i supremi giudici avevano concesso al fronte abortista di continuare il suo ricorso contro la legge, per quanto a determinate condizioni: esso potrà, cioè, intentare causa contro i funzionari statali addetti alle licenze mediche, ma non - come invece desiderato - contro i giudici, i cancellieri dei tribunali e contro lo stesso procuratore generale del Texas, Ken Paxton. In tutto questo, la Corte suprema ha anche lasciato per ora in vigore la legge texana. Da sottolineare è la particolarità tecnica di tale legge: essa infatti attribuisce il potere di denuncia per sue eventuali violazioni direttamente ai privati cittadini, anziché ai funzionari dello Stato. Si tratta di un escamotage, per cercare di aggirare due pronunciamenti della stessa Corte Suprema: Roe v Wade (la sentenza del 1973 che ha reso l’aborto una pratica costituzionalmente garantita) e Planned Parenthood v Casey (sentenza del 1992 che ha stabilito la liceità dell’interruzione di gravidanza entro le 24 settimane di gestazione). Finora le leggi statali restrittive nei confronti dell’aborto incaricavano i funzionari pubblici della loro applicazione e sono state bocciate perché considerate in contraddizione con le due suddette sentenze. È quindi chiaro che il Texas, puntando sui privati cittadini, sta cercando un modo per scongiurare una dichiarazione di incostituzionalità.
Ma c’è un altro caso che la Corte suprema dovrà valutare. Lo Stato dell’Arizona ha infatti recentemente chiesto al massimo organo giudiziario statunitense di ripristinare una legge che vieta di praticare l’interruzione di gravidanza, se il suo unico motivo è la presenza di un feto con malformazioni. Tale norma era stata approvata ad aprile ma, a seguito del ricorso di due cliniche abortiste, si è ritrovata bloccata da una corte distrettuale dell’Arizona: un’ordinanza, questa, che è stata poi confermata da un tribunale d’appello. «Il diritto di praticare un aborto basato esclusivamente sui risultati dei test genetici è nuovo, senza alcuna base nel testo della Costituzione o nella storia e nelle tradizioni della nazione, e quindi non meritevole di un esame giudiziario approfondito», ha scritto, nella sua richiesta, Mark Brnovich, procuratore generale dell’Arizona. Non dimentichiamo infine che, a giugno, i supremi giudici dovranno pronunciarsi sulla legge del Mississippi che proibisce l’interruzione di gravidanza dopo le 15 settimane di gestazione.
In tutto questo, giovedì l’amministrazione Biden - per mezzo della Fda - ha abolito alcune restrizioni sull’ottenimento delle pillole abortive, consentendone l’invio per posta: a maggio, il presidente americano aveva d’altronde promesso un allentamento delle limitazioni sul mifepristone (steroide sintetico usato per l’interruzione di gravidanza). Secondo Nbc News, «la nuova regola potrebbe aiutare alcune donne a eludere le restrizioni sull’aborto in Stati come il Texas, dove i pazienti devono ritirare il farmaco di persona e non possono acquistarlo tramite appuntamenti di telemedicina». Svariate testate americane lasciano intendere che la mossa dell’amministrazione Biden sia da intendersi come una sorta di risposta indiretta alle varie leggi statali restrittive nei confronti dell’aborto: leggi che sono promosse da Stati a guida repubblicana.
Lo scontro in materia di interruzione di gravidanza si muove quindi su più piani. Senza ovviamente dimenticare quello religioso: l’altro ieri, la conferenza episcopale americana ha criticato la svolta della Fda. «La Fda dovrebbe agire per proteggere la vita e la salute di madri e bambini, piuttosto che soccombere semplicemente alla pressione dell’industria dell’aborto per allentare gli standard di sicurezza», ha dichiarato l’arcivescovo William E. Lori, presidente della commissione pro life della conferenza. Biden, secondo presidente cattolico della storia americana, rischia quindi di peggiorare i suoi già tumultuosi rapporti con l’episcopato d’oltreatlantico.
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La legge sul fine vita, per la piega che sta prendendo il dibattito, potrebbe essere oggetto di revisioni in serie con l’obiettivo di scardinare una a una le restrizioni e arrivare a un quadro normativo in stile olandese.Mentre la Corte suprema boccia la richiesta di ricorso del fronte abortista contro i divieti in Texas, l’amministrazione degli Usa allenta alcuni parametri per la consegna a domicilio del farmaco. Una mossa che facilita l’aggiramento delle prescrizioni pro life.Lo speciale contiene due articoli.Pietro Dubolino, Presidente di sezione a riposo della Corte di cassazione. Tutto si può dire a sostegno della ritenuta necessità di una legge che riconosca e disciplini il diritto al suicidio assistito tranne che essa sia determinata (come invece da molti si vuole affermare) dalla esistenza di un preteso «vuoto normativo»: quello, cioè, creato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui prevedeva come reato l’aiuto al suicidio, senza escludere il caso in cui l’aspirante suicida fosse «persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Risulta infatti chiaramente dalla motivazione di detta sentenza che la Corte costituzionale ha considerato superabili le ragioni per le quali, in precedenza, con l’ordinanza n. 207/2018, aveva ritenuto di non poter procedere alla declaratoria di incostituzionalità in assenza di un auspicato (ma poi mancato) intervento del legislatore che stabilisse, in particolare, da chi e come dovessero essere verificate le condizioni per la non punibilità dell’aiuto al suicidio e le modalità con le quali l’aiuto sarebbe stato realizzato; esigenza, questa, alla quale la Corte ha invece ritenuto, alla fine, di poter provvedere direttamente stabilendo essa stessa che quelle condizioni e modalità siano «verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente». E poiché la questione sul tappeto era solo ed esclusivamente quella concernente la punibilità dell’aiuto al suicidio ne deriva che, risolta comunque la stessa nel modo che si è detto, non residuava alcun «vuoto normativo» che il legislatore potesse ritenersi tenuto a riempire.Le iniziative che al riguardo sono state intraprese e che sono sfociate nella formulazione della proposta di legge attualmente all’esame del Parlamento sono quindi da considerare come il frutto di scelte esclusivamente politiche. Vi è allora da chiedersi, a questo punto, che cosa vi sia all’origine di dette iniziative. E la risposta è molto semplice. Esse si basano, fondamentalmente, sul convincimento che ogni essere umano abbia non solo il diritto di disporre sempre e comunque della propria vita, senza incontrare ostacoli nell’ordinamento giuridico, ma anche quello di ottenere da quest’ultimo, quanto meno in presenza di determinate condizioni, l’aiuto in mancanza del quale l’atto dispositivo non potrebbe essere realizzato. Al momento, secondo la proposta di legge di cui si è detto, le condizioni richieste dovrebbero essere, congiuntamente, quelle che l’aspirante suicida: 1 sia affetto da patologia certificata come «irreversibile e con prognosi infausta» ovvero sia portatore di una «condizione clinica irreversibile» e da tali condizioni gli derivino «sofferenze fisiche e psicologiche» da lui percepite come «assolutamente intollerabili». 2 Sia «tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale la cui interruzione provocherebbe il decesso». Al che si è però obiettato, soprattutto da parte di Marco Cappato e altri esponenti dell’associazione Luca Coscioni (la stessa che - si noti - ha promosso il referendum per la depenalizzazione dell’omicidio del consenziente), che in questo modo sarebbero ingiustamente discriminati i malati non tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale tra cui, in particolare, i malati terminali di cancro, come pure quelli che, non avendo l’autonomia fisica, non possano soddisfare la condizione espressamente prevista dall’art. 1 della proposta in questione, e cioè quella che, trattandosi di suicidio e non, invece, di eutanasia, debba comunque essere l’interessato a porre fine, «volontariamente e autonomamente», alla propria vita. Si tratta di obiezioni che sarebbe assai pericoloso sottovalutare, dal momento che hanno una loro logica, in quanto basate sullo stesso presupposto sul quale, come si è visto, si fonda la proposta di legge in questione; quello, cioè, che debba comunque essere introdotto nell’ordinamento giuridico il diritto al suicidio assistito, potendo variare soltanto il criterio di determinazione dei limiti entro i quali esso debba essere riconosciuto. E trattandosi del riconoscimento di un diritto (cosa ben diversa dalla individuazione dei casi di non punibilità per una condotta altrimenti costituente reato), è molto facile che ogni limitazione corra il rischio di essere considerata, non senza una qualche ragione, come ingiustamente discriminatoria nei confronti dei soggetti che ne subiscono le conseguenze. Di qui la possibilità, tutt’altro che remota, che, già durante l’iter parlamentare attualmente in corso ovvero per successivi interventi del legislatore o della Corte costituzionale, si assista a progressive attenuazioni delle suddette limitazioni, fino ad una loro pressoché totale eliminazione; ciò in linea, del resto, con quanto già avvenuto, com’è noto, in altri Paesi tra i quali, in particolare, l’Olanda, nella quale il diritto alla «dolce morte» è stato via via ampliato fino a renderne possibile l’esercizio da parte (o «in favore») di soggetti di ogni età che siano gravati da sofferenze fisiche o psichiche che siano riconosciute (sulla base di criteri non di rado assai discutibili) come «insopportabili». Questa deriva, spesso descritta con la suggestiva immagine dello «slippery slope» (pendio scivoloso), potrebbe forse trovare un qualche ostacolo, nel nostro Paese (se non altro quando gli aspiranti suicidi siano persone non completamente incapaci di una qualsiasi attività), in una norma semidimenticata della Costituzione, quale è quella costituita dall’art. 4, secondo comma, per il quale: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»; dovere, questo, al quale, evidentemente, chi volesse compiere una scelta suicidaria, mostrerebbe per ciò stesso di volersi sottrarre. Ma si tratta di un ostacolo sul quale chi fosse intenzionato ad opporsi alla suddetta deriva farebbe bene a fare troppo affidamento. Se è vero, infatti, che quella italiana passa per «la Costituzione più bella del mondo», è altrettanto vero che bellezza non equivale a forza. Ed il comune buon senso suggerisce che quando si abbia ragione di temere le azioni di soggetti malintenzionati, più che contare sulla protezione di qualcuno (bello o brutto che sia, ma non dotato della forza necessaria), si deve assolutamente evitare di accompagnarsi con loro o di incamminarsi sulle strade da essi frequentate. Quelli che, tra gli occasionali frequentatori dei banchi parlamentari posti tra il centro e la destra del presidente, abbiano orecchie per intendere, intendano.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/eutanasia-costituzione-aborto-2656065805.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="biden-rilancia-sull-aborto-pillole-per-posta" data-post-id="2656065805" data-published-at="1639833932" data-use-pagination="False"> Biden rilancia sull'aborto: pillole per posta Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della legge texana che vieta l’interruzione di gravidanza dopo le sei settimane di gestazione. Giovedì, la Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta, avanzata dal fronte ostile alla norma, di fare ricorso presso il giudice distrettuale Robert Pitman: un togato che - lo scorso ottobre - aveva emesso l’ordine di bloccare temporaneamente la legge in questione, venendo così incontro a un ricorso promosso dall’amministrazione Biden. La Corte suprema ha invece stabilito che i ricorrenti dovranno rivolgersi alla corte d’appello del quinto circuito: la corte, cioè, che aveva bocciato la sentenza di Pitman. I supremi giudici hanno quindi di fatto dato ragione ai funzionari del Texas, secondo cui la richiesta dei ricorrenti costituiva un’anomalia rispetto alla procedura ordinaria. Ricordiamo che, la scorsa settimana, i supremi giudici avevano concesso al fronte abortista di continuare il suo ricorso contro la legge, per quanto a determinate condizioni: esso potrà, cioè, intentare causa contro i funzionari statali addetti alle licenze mediche, ma non - come invece desiderato - contro i giudici, i cancellieri dei tribunali e contro lo stesso procuratore generale del Texas, Ken Paxton. In tutto questo, la Corte suprema ha anche lasciato per ora in vigore la legge texana. Da sottolineare è la particolarità tecnica di tale legge: essa infatti attribuisce il potere di denuncia per sue eventuali violazioni direttamente ai privati cittadini, anziché ai funzionari dello Stato. Si tratta di un escamotage, per cercare di aggirare due pronunciamenti della stessa Corte Suprema: Roe v Wade (la sentenza del 1973 che ha reso l’aborto una pratica costituzionalmente garantita) e Planned Parenthood v Casey (sentenza del 1992 che ha stabilito la liceità dell’interruzione di gravidanza entro le 24 settimane di gestazione). Finora le leggi statali restrittive nei confronti dell’aborto incaricavano i funzionari pubblici della loro applicazione e sono state bocciate perché considerate in contraddizione con le due suddette sentenze. È quindi chiaro che il Texas, puntando sui privati cittadini, sta cercando un modo per scongiurare una dichiarazione di incostituzionalità. Ma c’è un altro caso che la Corte suprema dovrà valutare. Lo Stato dell’Arizona ha infatti recentemente chiesto al massimo organo giudiziario statunitense di ripristinare una legge che vieta di praticare l’interruzione di gravidanza, se il suo unico motivo è la presenza di un feto con malformazioni. Tale norma era stata approvata ad aprile ma, a seguito del ricorso di due cliniche abortiste, si è ritrovata bloccata da una corte distrettuale dell’Arizona: un’ordinanza, questa, che è stata poi confermata da un tribunale d’appello. «Il diritto di praticare un aborto basato esclusivamente sui risultati dei test genetici è nuovo, senza alcuna base nel testo della Costituzione o nella storia e nelle tradizioni della nazione, e quindi non meritevole di un esame giudiziario approfondito», ha scritto, nella sua richiesta, Mark Brnovich, procuratore generale dell’Arizona. Non dimentichiamo infine che, a giugno, i supremi giudici dovranno pronunciarsi sulla legge del Mississippi che proibisce l’interruzione di gravidanza dopo le 15 settimane di gestazione. In tutto questo, giovedì l’amministrazione Biden - per mezzo della Fda - ha abolito alcune restrizioni sull’ottenimento delle pillole abortive, consentendone l’invio per posta: a maggio, il presidente americano aveva d’altronde promesso un allentamento delle limitazioni sul mifepristone (steroide sintetico usato per l’interruzione di gravidanza). Secondo Nbc News, «la nuova regola potrebbe aiutare alcune donne a eludere le restrizioni sull’aborto in Stati come il Texas, dove i pazienti devono ritirare il farmaco di persona e non possono acquistarlo tramite appuntamenti di telemedicina». Svariate testate americane lasciano intendere che la mossa dell’amministrazione Biden sia da intendersi come una sorta di risposta indiretta alle varie leggi statali restrittive nei confronti dell’aborto: leggi che sono promosse da Stati a guida repubblicana. Lo scontro in materia di interruzione di gravidanza si muove quindi su più piani. Senza ovviamente dimenticare quello religioso: l’altro ieri, la conferenza episcopale americana ha criticato la svolta della Fda. «La Fda dovrebbe agire per proteggere la vita e la salute di madri e bambini, piuttosto che soccombere semplicemente alla pressione dell’industria dell’aborto per allentare gli standard di sicurezza», ha dichiarato l’arcivescovo William E. Lori, presidente della commissione pro life della conferenza. Biden, secondo presidente cattolico della storia americana, rischia quindi di peggiorare i suoi già tumultuosi rapporti con l’episcopato d’oltreatlantico.
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L’ipotesi di un accordo, che includerebbe limiti al programma nucleare iraniano e la riapertura dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz in cambio di un alleggerimento delle sanzioni, ha innescato prese di profitto diffuse, almeno fino a un certo punto della giornata.
A rafforzare la pressione ribassista si sono aggiunti, sempre ieri, i dati sulle scorte statunitensi. Le scorte commerciali di petrolio greggio negli Stati Uniti (escluse quelle della Riserva strategica di petrolio) sono aumentate di 6,9 milioni di barili rispetto alla settimana precedente. Con 456,2 milioni di barili, le scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti sono ora lievemente al di sopra della media quinquennale per questo periodo dell’anno. Le scorte totali di benzina sono invece diminuite di 2,6 milioni di barili rispetto alla settimana scorsa, ma sono il 3% al di sopra della media quinquennale per questo periodo dell’anno. Sia le scorte di benzina raffinata che quelle di componenti per la miscelazione sono diminuite la settimana scorsa.
Questo segnale non drammatico sul lato delle scorte ha contribuito a raffreddare temporaneamente il mercato. Tuttavia, la fase negativa è stata assai smorzata quando Teheran ha respinto la proposta americana, giudicando impraticabile un cessate il fuoco alle condizioni attuali e dopo la notizia di un nuovo attacco presso la centrale nucleare di Bushehr. Il rischio di un allargamento del conflitto nel Medio Oriente continua a sostenere i prezzi, cui si aggiunge l’effetto dei danni alle infrastrutture energetiche nell’area. Ieri Saudi Aramco, la compagnia petrolifera araba, ha annunciato un aumento delle esportazioni di greggio attraverso il porto di Yanbu nel Mar Rosso, che consente di evitare lo Stretto di Hormuz bloccato. Negli ultimi cinque giorni, le spedizioni sono state attorno ad una media di 4,4 milioni di barili al giorno, vicini all’obiettivo di 5 milioni di barili al giorno. Nel frattempo, però, secondo alcune stime circa il 40% della produzione di petrolio russo destinata all’esportazione sarebbe bloccata dopo gli attacchi ucraini con droni sugli impianti russi in questi giorni.
Da Tokyo, le grandi compagnie del gas avvisano che la domanda nipponica di gas potrebbe diminuire se la guerra in Iran dovesse continuare a limitare l’approvvigionamento di nafta agli impianti petrolchimici in Giappone. In pratica, se le fabbriche di materiali plastici fossero costrette a ridurre la produzione a causa della carenza di materie prime, anche i consumi di gas industriali calerebbero. Si comincia quindi a parlare apertamente di distruzione della domanda, il che è molto preoccupante.
In Europa i prezzi della benzina restano alti e i governi cercano di trovare dei rimedi. A parte i casi di reali comportamenti scorretti e a parte la gestione fiscale propria di ogni Paese, va detto però che il prezzo di gasolio e benzina si è impennato già alla fonte, cioè a bocca di raffineria. Per capire che cosa sta succedendo, guardiamo al cosiddetto crack spread, un modo semplice per misurare di quanto sia aumentato il costo della benzina e del gasolio rispetto al costo del barile di petrolio greggio.
È un indicatore molto grezzo della redditività dell’attività di raffinazione, che parte dall’assunto che in media da tre barili di petrolio greggio si ottengono circa due barili di benzina e uno di diesel. Si usa questa proporzione per costruire un indicatore sintetico e approssimativo dei margini di raffinazione. È calcolato utilizzando la somma del valore dei prodotti ottenuti, da cui si sottrae il costo del petrolio greggio. Il risultato è un numero espresso in dollari per barile, che non rappresenta il margine reale di una singola raffineria, ma una stima standardizzata che consente di capire in tempo reale se il settore sta guadagnando molto o poco.
Se il crack spread è alto significa che benzina e diesel valgono molto più del greggio. In altre parole, trasformare petrolio in carburanti è particolarmente redditizio. Se è basso, accade il contrario e i margini si comprimono. Questo indicatore è utile perché fotografa una fase precisa del mercato energetico, dando una idea della capacità di trasformare il petrolio in prodotti utilizzabili, perché nessuno utilizza il greggio direttamente così com’è. Il petrolio viene sempre trasformato. Nei momenti di tensione, come durante l’attuale crisi nel Golfo Persico, può accadere che il prezzo del greggio salga, ma che i prezzi dei prodotti raffinati salgano ancora di più. Questo indica che la raffinazione e la logistica stanno diventando il vero collo di bottiglia. Per questo il crack spread è osservato con attenzione da trader, compagnie petrolifere e governi. Quando si allarga e cresce di valore indica profitti per le raffinerie, ma anche prezzi più alti per consumatori e imprese. È uno di quei numeri che, pur restando poco noto al grande pubblico, racconta molto di ciò che accade dietro il prezzo alla pompa.
Ebbene, il crack spread segnala che anche se il prezzo del petrolio greggio è calato un po’, i prezzi di benzina e gasolio restano alti, con la raffinazione che incamera margini cospicui. Il prezzo di gasolio e benzina, cioè, arriva alla pompa già alto e potrebbe restare tale ancora per diverso tempo.
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Sulla vicenda del noto chef costretto alle dimissioni è necessaria una riflessione più seria di quella condotta finora sui media.
Gianluca Caramanna e Giovanni Malagò (Imagoeconomica)
Il finale di partita è convulso, lascerà macerie, costituisce una sorpresa per chi osserva da fuori ma è la conseguenza di un rapporto logorato dai casi giudiziari. La sabbia aveva cominciato a scendere nella clessidra da molto tempo. Quando il premier disse a Silvio Berlusconi «io non sono ricattabile» intendeva far valere una credibilità assoluta sul fronte della magistratura, e la sconfitta al referendum l’ha indotta a fare piazza pulita.
Il dossier Santanchè era aperto da tempo. E lei è stata determinata, quasi stoica, ad andare avanti nonostante tre macigni: il processo per il presunto falso in bilancio addebitato a Visibilia; la presunta truffa all’Inps ai tempi del Covid, sempre legata alla sua società editoriale e congelata in attesa di una pronuncia della Corte di Cassazione; il concorso in bancarotta fraudolenta per tre company di Bioera-Ki Group, gruppo dell’alimentare biologico. Con la possibilità di una rapida chiusura indagini e di un rinvio a giudizio a fine aprile che riattizzerebbe l’incendio politico. Va aggiunto che, a ora, il certificato penale «è immacolato» (parole sue) come il foulard della resa.
Il ministro assediato non voleva essere sacrificato come capro espiatorio per l’insuccesso del referendum, una partita a lei quasi estranea, vissuta sotto traccia per ovvi motivi. Per questo ieri è stato un giorno difficile. Quando è andata a dormire martedì sera poteva contare sulla solidarietà del suo sostenitore principale, Ignazio La Russa, e di quella parte di Fratelli d’Italia contraria a concedere a magistrati con i canini affilati e partiti manettari il suo scalpo. Ma quando si è svegliata ieri mattina Santanchè si è accorta di essere rimasta sola. Lo ha capito dalla lettura dei giornali, da un paio di telefonate di sganciamento, dal silenzio del presidente del Senato (si era arreso pure lui). E dalla richiesta degli alleati, Antonio Tajani più di Matteo Salvini, di favorire il passo indietro.
A isolarla ancora di più c’era quella frase infelice («a dimettermi non ci penso proprio, vado al prossimo Consiglio dei ministri») buttata lì per istinto, che ha fatto imbufalire ancora di più il premier: tuoni e fulmini dall’Algeria. In mattinata non era ancora convinta di lasciare, mentre dall’opposizione cominciava il bombardamento a tappeto sul leit motiv «Se Meloni non controlla i suoi, non è credibile per il Paese». Da Fratelli d’Italia rivelano che a chi le faceva notare che Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi avevano mostrato sensibilità istituzionale, lei avrebbe risposto: «Io non ho alcuna sensibilità». Poi ha preso coscienza della realtà, di una mozione di sfiducia che avrebbe messo la maggioranza in grande imbarazzo, della settimana di stillicidio durante la quale l’intero governo avrebbe rischiato di traballare. E con l’esperienza di navigatrice che la contraddistingue ha deciso che non c’erano più margini. Game over.
Il gesto di Santanchè rende carta straccia la mozione di sfiducia della minoranza e costringe il premier a rientrare in anticipo da Algeri per salire al Quirinale. Meloni oggi ufficializzerà al presidente Sergio Mattarella l’uscita e svelerà il nome del nuovo ministro del Turismo. Si parla di tre profili in prima fila: Gianluca Caramanna, Giovanni Malagò, Lucio Malan. Il primo, parlamentare di Fratelli d’Italia e consigliere del ministro del Turismo dal 2022, conosce alla perfezione il settore e darebbe totale continuità di indirizzo a un’imponente macchina che in queste settimane è responsabile degli aiuti a tour operator e agenzie penalizzati dalla crisi del Golfo, con migliaia di disdette. Inoltre è punto di riferimento della campagna per rilanciare l’immagine di Sicilia, Sardegna e Calabria, le tre regioni devastate dal maltempo nei mesi scorsi e pronte a ripartire con la congiuntura favorevole che privilegia l’Italia rispetto ad aree (Mar Rosso, Golfo Persico, Emirati Arabi) praticamente vietate dalle operazioni belliche.
Malagò, soprannominato Megalò per la sua proverbiale autoreferenzialità, è un’istituzione bipartisan che da 35 anni naviga nelle acque dello sport italiano conoscendone ogni rotta. Ha due pregi: è ritenuto il vincitore delle Olimpiadi invernali italiane concluse da un mese ed è stimato personalmente da Giorgia Meloni. Ma ha due difetti: per i suoi plurimi trascorsi di vicinanza (da terrazza romana) con il centrosinistra verrebbe considerato un ministro tecnico. In più fatica a stare nella stessa stanza con Giancarlo Giorgetti, che in passato ha avuto con lui attriti e polemiche quando affiancò al Coni la società Sport e Salute. Infine, su Malagò potrebbe arrivare un siluro della Procura di Milano per ancora possibili azioni giudiziarie sulla Fondazione Milano-Cortina. Quanto a Malan, oggi prezioso capogruppo di Fdi al Senato, sarebbe una nomina di garanzia soprattutto politica senza rischi e senza voli pindarici.
Il ministero è in quota Fratelli d’Italia, di conseguenza è difficile che si esca dal seminato. Anche se nel limbo di queste ore, nelle terne dei papabili fa capolino un nome che piacerebbe parecchio alla Lega, quel Luca Zaia sulla sponda del fiume, in grado di rappresentare una novità spiazzante e di impatto. Un elemento di cortocircuito per uscire dalle secche. Peraltro la prima immagine di Open to Meraviglia fu piazza San Marco.
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