Difficile non condividere l’indignazione e lo sconcerto - di cui si è reso interprete, sulle colonne di questo giornale, il direttore Maurizio Belpietro - generati in larga parte della pubblica opinione dalla condanna, in primo grado, del vicebrigadiere dei carabinieri Emmanuele Marroccella, oltre che a tre anni di reclusione, anche al versamento di una provvisionale di 125.000 euro. Ed è senz’altro meritevole di attenzione l’idea, espressa anche da Franco Battaglia, nell’articolo a sua firma comparso sulla Verità del 18 gennaio scorso, che sarebbe opportuno un intervento normativo per impedire che casi del genere si ripetano.
Va detto, però, che un tale intervento difficilmente potrebbe consistere - come invece si vorrebbe - nella pura e semplice esclusione del diritto al risarcimento del danno quando esso sia stato prodotto, come nel caso in questione, da soggetto che abbia agito in presenza sì di una causa di giustificazione - qual’era, nella specie, quella dell’uso legittimo delle armi - ma eccedendo colposamente i limiti entro i quali l’azione doveva essere contenuta per risultare pienamente giustificabile. In tal caso, infatti, in base all’art. 55 del codice penale, si rende configurabile, a carico dell’autore di tale condotta, quando essa sia punibile anche a titolo di colpa, proprio il reato per il quale Marroccella è stato condannato. E la condanna per un qualsiasi reato, in base alla tassativa e ineludibile previsione dell’art. 185, comporta di necessità anche quella al risarcimento dei danni in favore della persona offesa o, nel caso in cui questa sia morta, dei suoi congiunti. Una norma che escludesse l’operatività della norma ora citata per il solo caso che la vittima del reato di eccesso colposo stesse a sua volta commettendo un reato sarebbe, con ogni probabilità, destinata a cadere sotto la mannaia della Corte costituzionale per manifesta violazione del principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della Costituzione. Infatti, qualora il reato di eccesso colposo non abbia causato la morte della vittima, il diritto di quest’ultima ad ottenere il risarcimento del danno si accompagna all’obbligo di risarcire, a sua volta, il danno prodotto alla vittima del reato da essa commesso. Le due posizioni, quindi, risultano perfettamente equilibrate. Qualora, invece, dall’eccesso colposo sia derivata la morte della vittima, il fatto che quest’ultima stesse a sua volta commettendo un reato non potrebbe giustificare la totale esclusione, «a priori», dei suoi prossimi congiunti dal diritto al risarcimento per la perdita comunque subita, in difformità di quanto generalmente previsto per i prossimi congiunti di chi sia stato vittima di un qualsiasi reato diverso dall’eccesso colposo.
Un eventuale intervento normativo, quindi, ad altro risultato non potrebbe mirare se non a quello di imporre particolari limiti e condizioni ai quali, in fattispecie come quella in discorso, dovrebbe sottostare il risarcimento dei danni in favore dei familiari della vittima. Ma, a tal fine, potrebbe già essere sufficiente una puntuale e rigorosa applicazione del principio, assolutamente pacifico in giurisprudenza, secondo cui il risarcimento dovuto ai congiunti della vittima di un fatto ingiusto altrui dev’essere sempre ridotto in misura corrispondente all’eventuale concorso di colpa della stessa vittima nella causazione dell’evento mortale. E non sembra potersi dubitare che sia qualificabile come concorso di colpa della vittima anche il reato commesso da quest’ultima ed al quale colui che ne ha cagionato la morte si sia legittimamente opposto, eccedendo però colposamente i limiti entro i quali avrebbe dovuto contenere la sua reazione. In tal senso, del resto, ha già avuto modo di esprimersi la Cassazione penale, affermando, con la sentenza n. 17571 del 1989, in un caso di eccesso colposo in legittima difesa, che il risarcimento dovuto alla vittima di tale reato doveva essere adeguatamente ridotto in considerazione del concorso di colpa configurabile a carico di colui che aveva posto in essere l’aggressione dalla quale era nata la necessità della difesa. Applicando tale principio, non appare troppo azzardato affermare che, nel caso del carabiniere Marroccella, il risarcimento dovuto ai familiari della vittima avrebbe potuto essere pressoché azzerato, attesa l’entità dell’incidenza causale che nella produzione dell’evento mortale aveva avuto l’illecito comportamento della vittima. Non risulta, però, per quanto è dato sapere, che, nel caso di cui si parla, il giudice si sia preoccupato, nello stabilire l’entità della somma dovuta, a titolo di provvisionale, ai congiunti dell’ucciso, di valutare se ed in quale misura fosse configurabile, a carico di quest’ultimo, un concorso di colpa per cui quella somma dovesse essere proporzionalmente ridotta. Si tratta di una manchevolezza - se così stanno le cose - difficilmente giustificabile ed alla quale, quindi, in sede di appello, ove non si addivenga ad una totale assoluzione del Marroccella, con conseguente esclusione di ogni suo obbligo risarcitorio, dovrebbe porsi rimedio. E qualora ciò non avvenisse, a provvedervi dovrebbe essere, come giudice di ultima istanza, la Corte di cassazione, in continuità con l’indirizzo a suo tempo espresso nella sentenza sopra citata.
Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
*Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 204/2025, depositata il 30 dicembre 2025, la Corte Costituzionale, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla presidenza del consiglio dei ministri avverso la legge regionale toscana n. 16/2025 in materia di fine vita, ha, tra l’altro, confermato un principio già espresso nella precedente sentenza n. 132/2025: quello, cioè, secondo cui la persona che si trovi nelle condizioni stabilite dalla stessa Corte Costituzionale nella fondamentale sentenza n. 242/2019 (e alla quale possa, quindi, essere prestato aiuto al suicidio senza che chi lo presta incorra nel reato di cui all’articolo 580 del codice penale) avrebbe il «diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego».
La riaffermazione di tale principio si accompagna, tuttavia, nella stessa sentenza n. 204/2025, alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge regionale oggetto di ricorso, che, apparentemente in linea con il suddetto principio, impegnava le aziende sanitarie locali a fornire all’aspirante suicida «il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato».
L’incostituzionalità di tale disposizione - afferma la Corte - è dovuta al fatto che essa «invade la riserva allo Stato della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute», dal momento che non si limita a semplici «norme di dettaglio» attuative dei suddetti principi, ma avrebbe dato luogo a «una illegittima determinazione degli stessi da parte della legislazione regionale». Giova, in proposito, ricordare che la tutela della salute è, appunto, una delle materie in cui, ai sensi dell’articolo 117, comma III, della Costituzione, la potestà legislativa spetta alle Regioni, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato».
Il ragionamento della Corte non farebbe una grinza se non fosse per il fatto che, nella sentenza n. 204/2025, la stessa Corte ha cura di precisare che la ritenuta incostituzionalità dell’articolo 7 della legge regionale toscana «lascia intatto il diritto», riconosciuto all’aspirante suicida dalla sentenza n. 132/ 2025, «di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura». Ciò in forza della «portata autoapplicativa» da riconoscersi - afferma sempre la Corte - alla suddetta sentenza. Ma una sentenza della Corte Costituzionale che abbia «portata autoapplicativa» e nella quale vengano - come nel caso di specie - dettati principi del tutto analoghi a quelli che potrebbero essere stabiliti con legge dello Stato, dovrebbe, con ogni evidenza, essere considerata idonea ad assolvere alla stessa funzione che l’articolo 117, comma III, della Costituzione assegna alla legge statale per la determinazione dei principi fondamentali ai quali dovrebbe poi attenersi la legislazione regionale. L’articolo 7 della legge regionale toscana, quindi, siccome del tutto aderente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza in questione, non sarebbe stato da dichiarare incostituzionale.
La declaratoria di incostituzionalità si rivela, però, paradossalmente, corretta proprio considerando che, in realtà, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, al principio affermato nella sentenza n. 132/2025 e confermato in quella n. 204/2025 non sembra affatto che possa attribuirsi carattere vincolante e meno che mai, quindi, «portata autoapplicativa». Si tratta, infatti, di un principio che non è in alcun modo conseguenziale alla già ricordata sentenza della stessa Corte n. 242/2019, essendosi questa limitata a rendere non punibile, a determinate condizioni, mediante declaratoria di parziale incostituzionalità dell’articolo 580 del codice penale, la condotta di chi presti aiuto al suicidio, senza con ciò attribuire all’aspirante suicida alcun diritto a ottenere quell’aiuto da parte di chicchessia, ivi compreso il Servizio sanitario nazionale. A quest’ultimo, infatti, la Corte affida il solo compito di accertare che le suddette condizioni siano effettivamente sussistenti e che le modalità stabilite dall’interessato e dal medico di sua fiducia per l’esecuzione del suicidio non siano tali da offendere la dignità della persona e cagionarle sofferenze.
Lo stesso principio, inoltre, non può neppure dirsi funzionale alla decisione a suo tempo assunta con la sentenza n. 132/2025, in cui esso è enunciato, dal momento che tale sentenza, a sostegno della ritenuta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente, fece essenzialmente leva sul fatto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non poteva dirsi accertata, in linea di fatto, l’assoluta irreperibilità, sul mercato, di strumenti che consentissero all’aspirante suicida, nonostante la sua condizione di paraplegico, l’autonoma assunzione del farmaco mortale. L’affermazione che del reperimento di quegli strumenti dovesse farsi carico, se necessario, il Servizio sanitario nazionale, rispondendo ciò a un diritto dell’interessato, aveva carattere meramente incidentale (c.d. «obiter dictum»); il che, secondo quanto pacificamente ritenuto dalla dottrina giuridica, esclude in radice che ad essa possa attribuirsi carattere vincolante tanto nei confronti del Servizio sanitario nazionale quanto in quelli del legislatore ordinario.
Non può in alcun modo condividersi, quindi, l’opinione di chi - come il senatore del Pd Alfredo Bazoli, secondo quanto riferito sulla Verità del 31 dicembre scorso nell’articolo a firma di Carlo Tarallo - sostiene che il legislatore ordinario, nel dettare la disciplina generale in materia di fine vita, non potrebbe «in alcun modo derogare» al principio in questione giacché quello in esso affermato sarebbe «un diritto pienamente riconosciuto e dunque pienamente eseguibile». Deve invece ritenersi, al contrario, che il legislatore ordinario sia perfettamente libero di seguire o non seguire l’indicazione della Corte Costituzionale circa il ruolo da attribuirsi al Servizio sanitario nazionale, senza che, nella seconda di tali ipotesi, la sua scelta possa cadere, alla prima occasione, sotto la mannaia della stessa Corte; ciò sempre che, naturalmente, quest’ultima resista alla ricorrente tentazione di esorbitare dai limiti delle proprie funzioni; sul che, ovviamente, dati i numerosi precedenti, nessuno può azzardarsi a mettere la mano sul fuoco.
C’erano una volta le dichiarazioni di guerra. Frutto di meticolosa preparazione nelle cancellerie diplomatiche, illustravano con dovizia di argomentazioni il perché della ritenuta necessità della guerra contro il Paese cui la dichiarazione era diretta. E c’erano i trattati di pace, che mettevano formalmente fine alle guerre, il più delle volte con reciproche concessioni, ovviamente più pesanti da parte di chi, complessivamente, era risultato soccombente nel confronto di forze sui campi di battaglia. Le guerre non erano dirette alla reciproca distruzione dei belligeranti ma solo a risolvere, con una sorta di «giudizio di Dio», le controversie che non si erano potute appianare per via diplomatica.
Non a caso sui cannoni compariva non di rado l’iscrizione: «Ultima ratio regum» e cioè ultimo argomento al quale i re, quali capi di Stato, ricorrevano a sostegno delle reciproche pretese. E le guerre finivano quando uno dei contendenti, senza essere stato totalmente debellato, si rendeva conto della inferiorità delle proprie forze e della convenienza, quindi, di venire a patti con l’avversario per evitare danni maggiori. Questo modello cominciò gradualmente ad affermarsi a partire dalla fine, nel 1648, della guerra dei trent’anni (ultima tra le guerre europee riconducibili a motivazioni di ordine religioso) e durò, sostanzialmente, fino all’inizio della prima guerra mondiale. Il primo segno della sua crisi fu costituito dalla pace di Versailles, che pose fine a quella guerra. Essa non fu, infatti, a differenza delle precedenti, frutto di vere e proprie trattative, ma assunse la forma del diktat nei confronti dei Paesi sconfitti, ai quali si volle addebitare anche la esclusiva responsabilità morale di quella che si era rivelata come un’imprevista e immane tragedia, della quale occorreva scongiurare il ripetersi.
La guerra cominciò, quindi, a non essere più considerata, secondo la nota formula di Karl von Clausevitz, una prosecuzione della politica con altri mezzi e, pertanto, un legittimo strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Per metterla al bando fu creata la Società delle nazioni, seguita poi, dopo la fine della seconda guerra mondiale (che essa non aveva potuto impedire), dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), nel cui statuto era, per la prima volta, espressamente affermato, all’articolo 2, comma 3, che le controversie internazionali dovevano essere risolte solo «con mezzi pacifici». Si ammetteva soltanto, all’articolo 51, il diritto di autodifesa di ciascuno Stato a fronte di un attacco armato, ma solo «fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali».
Ma il Consiglio di sicurezza quasi mai si è dimostrato in grado di assolvere a tali compiti, essenzialmente a causa della pressoché costante contrapposizione, nell’ambito dei cinque membri permanenti, ciascuno dotato del potere di veto, tra Russia e Cina, da una parte, e Usa, Francia e Gran Bretagna, dall’altra. Di conseguenza le controversie internazionali hanno continuato imperterrite a dar luogo a conflitti armati non più preceduti, però, da formali dichiarazioni di guerra, essendo queste da evitarsi se non altro per non incorrere in una conclamata violazione dello Statuto dell’Onu. Ed ecco, allora, che l’azione di guerra viene, molto semplicemente, posta in essere ex abrupto, confidando nell’effetto sorpresa e nell’altrui acquiescenza al fatto compiuto. Fu questo il caso, ad esempio, dell’occupazione del territorio portoghese di Goa, nella penisola indiana, ad opera dell’India governata dal «pacifista» Jawaharlal Nehru, nel 1961; quello dell’occupazione di parte dell’isola di Cipro ad opera della Turchia, nel 1974 o, ancora, quello dell’occupazione delle isole Falkland, sotto sovranità britannica, da parte dell’Argentina, nel 1982. Caso, quest’ultimo, in cui, però, a differenza dei precedenti, l’aggressore ebbe a subire l’imprevisto, vittorioso contrattacco dell’aggredito. In altri casi, più recenti, le azioni di guerra, condotte da Usa e alleati vari (ivi compresa, talvolta, l’Italia) , sono state contrabbandate sotto mentite spoglie quali, ad esempio, quelle di: «operazione di polizia internazionale» (guerre contro l’Iraq di Saddam Hussein nel 1990 e nel 2003); «intervento umanitario» (guerra aerea, nel 1999, contro la Serbia di Slobodan Milosevic, presunta responsabile di violenze in danno degli abitanti del Kosovo); sostegno alla «primavera araba» (altra guerra aerea, nel 2011, contro la Libia del «dittatore» Muhammar Gheddafi). Non stupisce, quindi, che, alla luce di tali esempi, sia stata definita «operazione militare speciale» la guerra intrapresa nel 2022 dalla Russia di Vladimir Putin, volta a impedire l’adesione dell’Ucraina alla Nato e ad annetterne i territori a popolazione russofona.
Alla mancanza della dichiarazione di guerra fa poi da riscontro quella di un trattato di pace che la concluda. Le ostilità cessano per effetto del completo e irreversibile successo di uno dei due contendenti ovvero quando la loro prosecuzione si appalesa, per le più varie ragioni, almeno al momento e per un tempo più o meno lungo, come impossibile o inutile, senza che, però, ne segua una stabile definizione del contenzioso dal quale il conflitto armato ha avuto origine. E proprio quest’ultima, con riguardo al conflitto russo - ucraino, appare la più realistica delle ipotesi. La Russia, infatti, vincitrice o, comunque, in posizione di forte vantaggio sul campo, mai potrebbe accettare una vera e propria «pace» che non comportasse il riconoscimento del passaggio sotto la sua sovranità dei territori ucraini da essa rivendicati e, per buona parte, occupati. Ma a una tale soluzione non si rassegnano quanti - a cominciare dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per finire alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, passando per il gruppo anglo-franco-tedesco dei cosiddetti - vogliono, in realtà, per occulte (ma non tanto) ragioni, la prosecuzione della guerra. E costoro hanno buon gioco nell’appellarsi al principio, chiaramente desumibile dallo statuto dell’Onu, secondo cui non sono ammissibili modifiche territoriali ottenute con la forza. Di qui una paradossale ma ineludibile conclusione: quella, cioè, che proprio il generalizzato divieto di uso della forza per la soluzione delle controversie internazionali, non essendo presidiato da un’autorità in grado di farlo rispettare, può finire per porsi come ostacolo - pretestuoso, forse, ma non per questo meno efficace - al conseguimento di quella che, come nel caso del conflitto russo-ucraino, appaia, piaccia o non piaccia, l’unica «pace» effettivamente possibile. Chissà se, allora, tutto sommato, non sarebbe forse meglio per tutti un ritorno a Von Clausevitz.
Pietro Dubolino
Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione





