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Sei maschio? Prova di non esser stupratore
Il tocco è il copricapo che viene indossato insieme alla toga (Imagoeconomica)
La nuova legge sulla violenza sessuale poggia su presupposti inquietanti: anziché dimostrare gli abusi, sarà l’imputato in aula a dover certificare di aver ricevuto il consenso al rapporto. Muove tutto da un pregiudizio grave: ogni uomo è un molestatore.

Una legge non è mai tanto cattiva da non poter essere peggiorata in via interpretativa. Questo sembra essere il destino al quale, stando a taluni, autorevoli commenti comparsi sulla stampa, appare destinata la legge attualmente in discussione alla Camera dei deputati, recante quella che dovrebbe diventare la nuova formulazione del reato di violenza sessuale, previsto dall’articolo 609 bis del codice penale. Come già illustrato nel precedente articolo comparso sulla Verità del 18 novembre scorso, essa si differenzia dalla precedente formulazione essenzialmente per il fatto che viene ad essere definita e punita come violenza sessuale non più soltanto quella di chi, a fini sessuali, adoperi violenza, minaccia, inganno, o abusi della sua autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa (come stabilito dall’articolo 609 bis nel testo attualmente vigente), ma anche, ed in primo luogo, quella che consista soltanto nel compimento di atti sessuali «senza il consenso libero e attuale» del partner.

L’intesa bipartisan nella lotta agli stupri rende colpevoli fino a prova contraria
(IStock)
Si rischia una norma inapplicabile, con effetti paradossali sui rapporti sessuali ordinari e persino all’interno delle coppie.

Grazie all’accordo «bipartisan» Meloni-Schlein è stato approvato in commissione giustizia della Camera, il 12 novembre scorso, il progetto di legge a firma dell’onorevole Laura Boldrini e altri, recante quello che, dopo la probabile approvazione definitiva in Aula, dovrebbe diventare il nuovo testo dell’articolo 609 bis del codice penale, in cui è previsto il reato di violenza sessuale. Esso si differenzia dal precedente essenzialmente per il fatto che viene a essere definita e punita come violenza sessuale non più soltanto quella di chi, a fini sessuali, adoperi violenza, minaccia, inganno, o abusi della sua autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa (come stabilito nella vigente formulazione della norma), ma anche quella che consista soltanto nel compimento di atti sessuali «senza il consenso libero e attuale» del partner.

Matti liberi, «regalo» della Consulta
Vincenzo Lanni ripreso dalle telecamere di sorveglianza (Ansa)
La Corte ha pian piano ridotto la possibilità di applicare misure restrittive a carico di soggetti pericolosi. E il sistema inceppato «genera» persino accoltellatori tipo Lanni.

A fronte di fatti come quello della donna recentemente accoltellata a Milano, senza motivo alcuno, da uno squilibrato mentale già resosi autore, in passato, di fatti analoghi e ciononostante a piede libero, è logico che ci si chieda che cosa non funzioni nel sistema che, teoricamente, dovrebbe garantire che soggetti di già riconosciuta pericolosità siano messi in condizione di non nuocere ulteriormente. La risposta è che quel sistema, originariamente rispondente a una certa logica e suscettibile, quindi, di produrre un certo grado di sicurezza, è stato progressivamente, di fatto, smantellato a colpi di interventi legislativi e di pronunce della Corte costituzionale.