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La Chiesa non deve scusarsi per la schiavitù
Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, Papa Leone XIII dal 1878 al 1903 (Getty Images)
Le condanne risalgono almeno al 1400. Sull’Africa non arrivò tardi: si espresse quando aveva un senso farlo.

Com’era prevedibile, non è passata inosservata, negli organi di stampa, la parte dell’enciclica Magnifica humanitas nella quale papa Leone XIV, a nome della Chiesa, chiede perdono per l’asserito «ritardo con cui la Chiesa e la società hanno condannato il flagello della schiavitù», essendosi dovuto attendere - egli afferma - «il XIX secolo per trovare una condanna formale, assoluta e universale della schiavitù, in particolare con Leone XIII».

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Se è anti russo, il riarmo di Merz va bene
Friedrich Merz (Getty Images)
Berlino usa la «minaccia» a Est per tornare potenza militare. Solo dieci anni fa ciò avrebbe generato allarme.

Proviamo a sfogliare il calendario di dieci anni all’indietro e a immaginare come sarebbe stata accolta, nel 2016, in Europa e anche fuori, la dichiarata intenzione, da parte dell’allora cancelliera della Repubblica federale di Germania Angela Merkel, di procedere al riarmo massiccio del suo Paese sì da rendere l’esercito tedesco il più potente fra tutti quelli d’Europa.

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Dopo l’espulsione non c’è diritto all’asilo
iStock
La Cassazione fissa un punto importante: i clandestini che lasciano decorrere i termini per uscire dal Paese, non possono accedere alla protezione internazionale per guadagnare tempo. Scardinato uno dei trucchi legali più utilizzati dagli irregolari.

Per una volta, in materia di immigrazione, viene dalla Corte di cassazione una pronuncia che, oltre ad apparire come una corretta applicazione della legge, risponde anche a criteri di comune buon senso. Si tratta della sentenza n. 17197 della prima sezione penale, depositata il 13 maggio scorso, con la quale è stato affermato un importante principio di diritto: quello, cioè, secondo cui lo straniero che non abbia ottemperato, entro il termine assegnatogli, ad un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto, commettendo così il reato previsto dall’articolo 14, comma 5 ter, del il decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), non può invocare a propria giustificazione il fatto di avere, in un momento successivo alla scadenza del suddetto termine, presentato domanda di protezione internazionale.

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