Il convulso bailamme suscitato dalla previsione, nel decreto legge «sicurezza bis», convertito «in extremis», il 24 aprile scorso, nella legge numero 54/2026, dell’incentivo economico a favore dei difensori che si siano adoperati per il rimpatrio volontario di stranieri irregolarmente presenti in Italia, ha lasciato un po’ in ombra tutte le altre disposizioni in materia di immigrazione contenute nel medesimo decreto.
Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza legale a spese dello Stato per esperire tutti i possibili mezzi di impugnazione consentiti dal nostro ordinamento avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti sulla base della vigente normativa in materia di immigrazione.
Si tratta, però, appunto, soltanto di un timido segnale che, di fatto, sembra destinato a lasciare le cose come stanno. Tanto per cominciare, infatti, resta intatta la possibilità, per lo straniero extracomunitario, di ottenere l’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una semplice e incontrollabile autocertificazione circa l’inesistenza o l’insufficienza di redditi prodotti all’estero, quando - come in realtà avviene, per le più varie ragioni, nella grande maggioranza dei casi - si ritenga che egli si sia trovato nell’impossibilità di ottenere una certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, come richiesto dall’articolo 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 157 del 2021, dichiarativa della parziale incostituzionalità di detta ultima norma, appunto nella parte in cui non prevedeva che, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, alla sua mancanza potesse supplirsi con un’autocertificazione dell’interessato. Secondariamente, resta pure intatta la previsione, contenuta nell’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo numero 286/1998, in base alla quale lo straniero extracomunitario è in ogni caso ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’espulsione, il suo trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Così come, infine, resta intatta la previsione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 25 del 2008, per la quale, ai fini delle impugnazioni delle decisioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale, lo straniero - per via del richiamo all’articolo 94 del Testo unico sulle spese di giustizia che, a sua volta, richiama il già citato articolo 79, comma 2, del medesimo Testo unico - è ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla sola condizione, per quanto riguarda il requisito reddituale, costituita dalla produzione della stessa autocertificazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale di cui si è detto in precedenza.
Vi è, peraltro, da osservare, a quest’ultimo proposito, che nella medesima sentenza si afferma che dovrebbe essere onere dell’interessato provare «di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza» per ottenere, senza poi esservi riuscito, la certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, solo a tale condizione potendosi ammettere che essa sia sostituita dall’autocertificazione dello stesso interessato. Ma la verifica di tale condizione, nella pratica quotidiana, viene spesso e volentieri omessa, prendendosi per buono, purché non palesemente inverosimile, solo quanto affermato dall’interessato a sostegno dell’asserita «impossibilità» di ottenere la certificazione in questione. Da qui una prima conclusione, e cioè quella che sarebbe opportuno prevedere come obbligatorio, con apposita norma, che, quando lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base dell’autocertificazione da lui prodotta, nel relativo provvedimento si attesti l’avvenuta effettuazione della suddetta verifica e si indichino le ragioni per le quali essa abbia avuto esito positivo.
Ma una seconda e più importante conclusione è quella alla quale dovrebbe giungersi con riguardo al già accennato fenomeno costituito dalle impugnazioni che, grazie alla indiscriminata disponibilità dell’assistenza legale gratuita, vengono sistematicamente proposte dagl’interessati avverso ogni sorta di provvedimenti ad essi sfavorevoli in materia di immigrazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di ragionevoli prospettive di un loro accoglimento. Per eliminare o, almeno, ridurre significativamente tale fenomeno, sarebbe necessario prevedere che l’assistenza legale gratuita possa essere negata ogni qual volta l’impugnazione che si intenda proporre avverso un determinato provvedimento appaia chiaramente destinata all’insuccesso. Ciò in perfetta conformità a quanto espressamente previsto tanto all’articolo 20, comma 3, dell’ancora vigente direttiva europea numero 32 del 2013 quanto all’articolo 29, comma 3, lettera b), della direttiva europea numero 1.346 del 2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, fermo restando che, come pure espressamente previsto da detta ultima norma, l’assistenza legale gratuita sarebbe sempre concessa al solo, limitato fine della proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento con il quale essa sia stata negata. E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del Decreto legislativo numero 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata; casi tra i quali rientra, ad esempio, quello che il richiedente asilo provenga da un Paese da ritenersi «sicuro».
Ai fini dell’adozione degli auspicabili interventi normativi di cui si è detto, potrebbe rivelarsi provvidenziale il «pasticcio» creatosi con l’emanazione, contestualmente alla conversione in legge del decreto legge numero 23/2026, del decreto legge «correttivo» numero 55/2026. In sede di conversione, infatti, di quest’ultimo decreto, ad esso potrebbero apportarsi, vertendosi comunque nella stessa materia, le modifiche nelle quali verrebbero a sostanziarsi i suddetti interventi (nella speranza che, naturalmente, in ossequio all’ormai avvenuta trasformazione dello Stato in senso monarchico, vi sia anche l’assenso del Sovrano che ha sede sul colle più alto).
Il volenteroso cittadino che, desiderando documentarsi sul significato tecnico di «remigrazione» per farsi un’idea di quali siano, oggettivamente, le ragioni per le quali taluni la sostengano e altri l’avversino, ricorresse alla consultazione di fonti considerate, «a priori», come politicamente «neutre», quali, in particolare, l’enciclopedia Treccani o l’accademia della Crusca, incontrerebbe subito una cocente delusione.
Cominciando dall’enciclopedia Treccani on line, leggerebbe, infatti, alla voce «remigrazione», che essa è soltanto un «eufemismo per ritorno forzato di persone immigrate nel loro Paese d’origine». Ora, è appena il caso di ricordare che per «eufemismo» s’intende, comunemente, l’uso di una parola ritenuta meno sgradevole, offensiva o indecente di quella che propriamente andrebbe adoperata per definire concetti, persone o cose da riguardarsi, di per sé, come suscettibili di creare scandalo, ripulsa, indignazione, sconcerto e simili. Si deve, quindi, pensare che, secondo l’autore della voce, tali sarebbero le caratteristiche da attribuirsi automaticamente al concetto stesso di «ritorno forzato» di qualsiasi migrante al suo Paese d’origine, a prescindere dall’esistenza o meno di ragioni che possano, in ipotesi, farlo apparire giustificato come, ad esempio, quella che il migrante si sia reso responsabile di gravi reati in danno di cittadini italiani.
Non è poi da meno l’accademia della Crusca che, nel suo sito internet, dopo aver correttamente rilevato che, letteralmente, la parola «remigrazione» significa «migrazione indietro» ovvero «ritorno al luogo di origine in seguito a una precedente migrazione», aggiunge che essa è stata, però, «rilanciata per indicare in forma eufemistica il significato di “espulsione forzata, deportazione di massa di persone con una storia di migrazione”». Anche qui ricorre, come si vede, il richiamo alla nozione di «eufemismo» e vale, quindi, quanto si è appena detto con riguardo all’analogo richiamo operato dalla Treccani. Ma la Crusca si spinge poi anche oltre, precisando, nelle «note», che, nella specie, al «significato eufemistico» si sarebbe fatto ricorso «per celare atteggiamenti spregiativi, discriminatori o, come in questo caso, addirittura neonazisti», a conferma dei quali snocciola una serie di sommarie citazioni, in chiave critica, di personaggi presentati negativamente per il solo fatto costituito dalla loro appartenenza alla galassia della presunta «estrema destra», nella quale fa rientrare, a un certo punto, anche la Lega. Tra essi figura, in particolare, l’austriaco Martin Sellner, autore di quelle che, senza ulteriori specificazioni, vengono apoditticamente definite le «terribili proposte» contenute nel suo libro Remigration. Ein Vorschlag (Remigrazione. Una proposta), recentemente uscito in allegato con La Verità, con la prefazione di Francesco Borgonovo. Proposte, quelle anzidette, che, in realtà - come messo bene in luce nel commento di Lorenzo Bernasconi sul sito della Fondazione Machiavelli - non prevedono comunque espulsioni collettive di intere minoranze che siano ritenute, in linea di massima, difficilmente assimilabili, ma soltanto espulsioni individuali da effettuarsi - in linea con quanto già previsto, del resto, dalle vigenti leggi e convenzioni internazionali - nei confronti di singoli soggetti, previa verifica, per ciascuno di essi, della effettiva inesistenza di capacità e disponibilità ad accettare il complesso dei valori fondanti della convivenza sociale nel paese ospitante. Sul che si possono, volendo, avanzare le più ampie riserve, senza però che sia lecito giungere, per sostenerle, ad accusare addirittura di «neonazismo» chiunque la pensi diversamente. Cosa che ha fatto, invece, come si è visto, la Crusca, per quindi giungere alla conclusione secondo cui, con riguardo alla parola «remigrazione», pur essendovi stata, negli ultimi tempi, «una certa resistenza a farne uso», «quello che, in casi simili, non si dovrebbe neanche riuscire a concepire eticamente, come esseri umani, è la proposta e la messa in atto di pratiche simili e non l’accoglimento della parola».
In realtà, ciò che chiaramente traspare da quanto si legge nelle voci in questione è che tanto la Treccani quanto la Crusca si fanno eco, senza dirlo, dell’orientamento dominante a sinistra, secondo cui, in linea di massima, nessuno straniero dovrebbe essere espulso, quale che sia la ragione addotta a sostegno del provvedimento, ma dovrebbe essere oggetto di cure e attenzioni per favorirne l’integrazione, data comunque, apoditticamente, per realizzabile, indipendentemente dal suo modo di pensare e dalla condotta di vita da lui assunta nel Paese che lo ospita. Il che, peraltro, contrasta, prima ancora che con quanto vorrebbero i fautori della «remigrazione», con la legislazione vigente nel nostro Paese, secondo cui, almeno in linea di principio (conformemente, del resto, alla normativa comunitaria, cui si ispira anche la legislazione degli altri Paesi dell’Unione europea), all’espulsione o al respingimento si deve dar luogo ogni qual volta risulti che lo straniero non ha titolo per essere accolto o per restare in Italia. Ed è anche da segnalare che, almeno in Italia, non si registra, a sostegno della «remigrazione» alcuna esplicita presa di posizione contro il mantenimento dei vigenti, specifici divieti di espulsione e di respingimento quali, in particolare, quello, fondato sulla convenzione di Ginevra del 1951 (come interpretata dalla giurisprudenza dominante), secondo cui è comunque da escludersi che lo straniero, anche quando non gli sia stata formalmente riconosciuta la qualifica di «rifugiato», possa essere rimandato in Paesi, compreso il suo, nei quali la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a particolari gruppi sociali od opinioni politiche. Ciò su cui particolarmente si insiste - come si è visto anche alla recente manifestazione del 18 aprile scorso, a Milano - è solo la necessità che vengano espulsi gli stranieri resisi responsabili di gravi reati (cosa già prevista, peraltro, in Italia, sia pure solo per particolari categorie di reati, come quelli, a pena espiata, in materia di stupefacenti) e quelli, tra gli stranieri di fede islamica, che predicano l’odio e inneggiano al terrorismo. Il che, come dovrebbe apparire evidente, non ha proprio nulla di discriminatorio e men che mai di «neonazista». Che non lo capisca il gruppo «antifa» di Vattelappesca di sotto, è comprensibile. Ma che lo stesso avvenga da parte di antiche e prestigiose fonti del sapere, quali l’enciclopedia Treccani e l’accademia della Crusca, desta qualche preoccupazione.
Se è vero che, come affermato dal ministro Carlo Nordio all’indomani del referendum sulla riforma della giustizia, la vittoria del No è stata soprattutto una vittoria dell’Associazione nazionale magistrati, questo significa che una buona parte degli elettori è disposta ad accettare (pur senza esserne, forse, del tutto consapevole) quello che da molti è definito come «governo dei giudici».
Ne è convinto Sabino Cassese, il quale ha intitolato appunto Il governo dei giudici il suo libro, edito nel 2022, in cui ha messo in luce, deplorandola, l’«invasione» compiuta dal potere giudiziario nel campo della politica e dell’economia e che si è verificata a partire dalle note vicende di Tangentopoli, nell’ormai lontano 1992.
Nella sua analisi Cassese osserva, peraltro, che tale «invasione» si accompagna a un costante calo della fiducia riposta dai cittadini nel sistema giustizia, dovuto anche a quella che appare la sua inefficienza, perdurante - può aggiungersi - a onta dei ripetuti tentativi di riforma, ultimo dei quali quello del 2022, che va sotto il nome di riforma Cartabia.
Se le cose stanno così, in teoria sarebbe difficile dare una spiegazione all’esito del referendum, e si potrebbe anche mettere in discussione il significato che, secondo chi scrive (e molti altri), dovrebbe essergli attribuito. La spiegazione e, quindi, la risoluzione del dubbio considerando che, se è calata la fiducia nella magistratura non è certo aumentata (ma è di pari passo calata) anche quella nella classe politica.
A tale riguardo, non deve trarre in inganno il fatto che l’attuale presidente del Consiglio dei ministri goda, secondo la maggioranza dei sondaggi, di un alto indice di gradimento, trattandosi di un gradimento misurato in raffronto a quello di cui godono altri esponenti politici e che, quindi, non ha nulla a che fare con quello riservato alla classe politica in generale.
Appare dunque lecito chiedersi quale giudizio debba darsi, in linea di principio, un ipotetico «governo dei giudici» vista l’attrattiva esercita (a scapito di quello dei politici) almeno su una parte di coloro che, al referendum, hanno votato No. E tale giudizio non può che essere negativo, essendo il governo dei giudici, comunque si manifesti e lo si intenda, tra i peggiori, se non addirittura il peggiore in assoluto, fra quelli possibili. E ciò non perché i giudici siano normalmente persone le cui caratteristiche morali o intellettuali siano inferiori a quelle degli appartenenti ad altre categorie, politici compresi, ma essenzialmente per la ragione che la loro «forma mentis», proprio per la funzione cui sono preposti, è tale per cui non possono che vedere la «giustizia» vera o presunta, da riconoscere nel singolo caso sottoposto alla loro attenzione. Il che li rende del tutto inidonei alla funzione propria ed essenziale di qualsiasi governo, che è (o dovrebbe essere) quella di riconoscere e perseguire il bene della collettività, a fronte del quale passano in seconda linea le pur legittime aspettative e, se necessario, anche i diritti dei singoli.
Motto del giudice è, tendenzialmente, quello del «fiat iustitia et pereat mundus» (si faccia giustizia e perisca pure il mondo). E ciò vale indipendentemente dalla circostanza che il giudice applichi correttamente al caso concreto la legge vigente, ovvero la ignori o la stravolga per giudicare, in realtà, secondo le sue personali convinzioni. Dev’essere, quindi, compito del legislatore - e cioè dell’autorità politica - fare in modo che l’unica «giustizia» che il giudice è chiamato a compiere, e cioè quella consistente nell’applicazione della legge, non sia mai tale da richiedere che «il mondo perisca», cioè, in concreto, che si produca un danno collettivo (anche solo potenziale) superiore al vantaggio del singolo interessato.
Se così è, a che cosa si deve, allora, l’attrattiva avvertita da una certa parte dei cittadini per il «governo dei giudici»? La risposta potrebbe trovarsi nella diffusa opinione che, essendo i giudici, formalmente, al servizio della legge, senza avere il potere di cambiarla, siano da ritenere, mediamente, più disinteressati (e, quindi, più «onesti») rispetto ai politici, che invece la legge possono farla e disfarla nel loro interesse e, nella migliore delle ipotesi, in quello soltanto dei loro elettori.
Si tratta, però, di un’opinione che, quand’anche fosse fondata, dimentica che la vita dello Stato, inteso come comunità dei cittadini, non può certo esaurirsi nella sola osservanza delle leggi vigenti, a garanzia della quale sono preposti i giudici, ma presenta, giorno per giorno, le più varie e multiformi esigenze, di cui solo la politica può rendersi interprete per operare, conseguentemente, le scelte ritenute più opportune, assumendone, quindi, la relativa responsabilità. Responsabilità alla quale sfugge, invece, il giudice, pur quando si arroghi o gli venga conferito il potere di trasformarsi in una sorta di legislatore del caso concreto, ampliando a dismisura - come, purtroppo, si verifica con sempre maggiore frequenza - la sfera della sua discrezionalità. E le cose non cambierebbero se non in peggio ipotizzando che i giudici, come avviene negli Usa, siano di nomina politica. Rimanendo, comunque, la loro funzione necessariamente confinata alla risoluzione del singolo caso di cui sono chiamati a occuparsi e lasciando intatta l’attuale, eccessiva sfera della loro discrezionalità, il risultato sarebbe solo quello di dar luogo al pericolo che quella risoluzione, anziché rispondere ad almeno ritenute finalità di giustizia sia dettata dall’interesse politico della parte alla quale il giudice deve la propria nomina.
Anche la sola idea, quindi, del «governo dei giudici» va decisamente combattuta, nel superiore interesse tanto della giustizia quanto della collettività dei cittadini, alla luce del fondamentale principio per cui al giudice va riconosciuto il massimo dell’indipendenza ma va lasciato, nel contempo, il minimo della discrezionalità. Un potere, infatti, che oltre a essere indipendente sia anche dotato di una discrezionalità che ecceda quella strettamente necessaria diventa, in sostanza, un potere assoluto. E nei confronti di chi ne sia investito vale sempre il famoso detto del barone John Acton, uomo politico inglese vissuto nel XIX secolo, secondo cui: «il potere tende a corrompere, e il potere assoluto corrompe in modo assoluto».
*Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione





