Com’era prevedibile, non è passata inosservata, negli organi di stampa, la parte dell’enciclica Magnifica humanitas nella quale papa Leone XIV, a nome della Chiesa, chiede perdono per l’asserito «ritardo con cui la Chiesa e la società hanno condannato il flagello della schiavitù», essendosi dovuto attendere - egli afferma - «il XIX secolo per trovare una condanna formale, assoluta e universale della schiavitù, in particolare con Leone XIII».
Com’era prevedibile, non è passata inosservata, negli organi di stampa, la parte dell’enciclica Magnifica humanitas nella quale papa Leone XIV, a nome della Chiesa, chiede perdono per l’asserito «ritardo con cui la Chiesa e la società hanno condannato il flagello della schiavitù», essendosi dovuto attendere - egli afferma - «il XIX secolo per trovare una condanna formale, assoluta e universale della schiavitù, in particolare con Leone XIII». Il Messaggero di Roma e Famiglia cristiana, in particolare, hanno messo in luce come il Papa abbia soprattutto inteso porre in guardia contro il pericolo di una nuova forma di schiavitù derivante da un uso improprio e non controllato dell’intelligenza artificiale. Sul che, in effetti, non si può che concordare. Lascia però perplessi la ritenuta opportunità di rivangare, nell’enciclica, per sottoporlo a condanna, l’atteggiamento avuto dalla Chiesa, nei secoli passati, nei confronti della schiavitù, quasi che, altrimenti, la segnalazione del pericolo attuale di una nuova schiavitù - ben diversa, comunque, dall’antica - fosse destinata a perdere efficacia. E ancor più perplessi lascia l’assolutezza di detta condanna, basata soltanto sul richiamo, nella nota n. 174, alle due bolle pontificie del papa Eugenio IV Sicut dudum del 13 gennaio 1435 ed Etsi suscepti del 9 gennaio 1442, e alle altre due del papa Niccolò V Dum diversas del 18 giugno 1452 e Romanus Pontifex dell’8 gennaio 1455.
Richiamo, quello ora detto, da riguardarsi, peraltro, come non del tutto felice, per cui sarebbe forse bene che il papa ne individuasse il responsabile e gli tirasse un po’ le orecchie. La prima, infatti, delle suddette bolle, riguardante le isole Canarie, allora venute da poco in possesso della Spagna, lungi dal minimamente giustificare la schiavitù alla quale gli originari abitanti erano stati sottoposti, imponeva, invece, sotto pena di scomunica, di farla immediatamente cessare, vietandola anche per il futuro. Il che, peraltro, era già stato stabilito - senza gran successo - dallo stesso papa Eugenio IV con la precedente bolla Regimini gregis del 29 settembre 1434 e fu poi ribadito, sempre con riguardo alle popolazioni delle isole Canarie, dal papa Pio II con la bolla Pastor bonus del 7 ottobre 1462. Quanto, poi, alle altre bolle citate nella nota summenzionata, soltanto le due del papa Niccolò V presentano specifica attinenza alla questione della schiavitù, in quanto effettivamente conferivano al re di Portogallo Alfonso V il diritto esclusivo non solo di acquisire il controllo dei territori dell’Africa sub sahariana che si affacciano sull’Atlantico, ma anche di ridurre in «perpetua servitù» saraceni, pagani e altri «infedeli» che li abitavano.
Risulta, però, incredibilmente e inspiegabilmente passato sotto silenzio il fatto che la schiavitù, con particolare riferimento alle popolazioni delle Americhe, fu poi ripetutamente condannata, in modo assoluto e sempre sotto pena di scomunica, dai pontefici Paolo III, Urbano VIII e Benedetto XIV rispettivamente con la bolla Sublimis Deus (o Veritas ipsa) del 2 giugno 1537 e con i brevi Commissum nobis del 22 aprile 1639 e Immensa pastorum del 20 dicembre 1741. Di particolare interesse appare la motivazione della Sublimis Deus, essenzialmente basata sul rilievo che Gesù Cristo aveva dato mandato agli apostoli di predicare il vangelo a tutti i popoli della terra, senza eccezione, ritenendoli quindi tutti capaci di ricevere il dono della fede, e che veniva dal Demonio, nemico del genere umano, l’idea che di quella capacità fossero privi, per loro natura, gli abitanti delle Americhe, tanto da poter essere sottoposti a schiavitù. Da ricordare, inoltre, la bolla Cum sicuti di Gregorio XIV, del 18 aprile 1591, con la quale, in linea con la Sublimis Deus, si vietava la riduzione in schiavitù delle popolazioni delle isole Filippine, recentemente venute in possesso della corona spagnola.
Il fatto che, nei documenti anzidetti, non si parlasse della schiavitù con riguardo alle popolazioni africane facilmente si spiega con la considerazione che l’Africa era, all’epoca, in gran parte sottratta al dominio di nazioni europee, per cui del tutto inutile sarebbe stato che il Papa imponesse divieti che nessuno sarebbe stato poi tenuto ad osservare. È però significativo che il papa Gregorio XVI, con il breve In supremo del 3 dicembre 1839, si fosse preoccupato di vietare «l’indegno mercato dei Neri e di qualsiasi altro essere umano» del quale indicava come responsabili taluni cristiani che «accecati dalla bramosia di uno sporco guadagno, in lontane e inaccessibili regioni ridussero in schiavitù Indiani, Negri e altre miserabili creature, oppure, con un sempre maggiore e organizzato commercio, non esitarono ad alimentare l’indegna compravendita di coloro che erano stati catturati da altri». Non è certo per caso, quindi, che la condanna della schiavitù in assoluto (ma con esplicito riferimento, tuttavia, alle particolari condizioni dell’Africa) sia intervenuta, da parte del papa Leone XIII, solo in un periodo storico (fine del XIX secolo) in cui l’Africa era quasi totalmente sotto il dominio di nazioni europee. È ad esse, infatti, che veniva in tal modo fatto carico non certo di astenersi dal ridurre formalmente in schiavitù le popolazioni africane soggette alla loro sovranità (cosa che nessuna potenza coloniale si sognava neppure lontanamente di fare) ma piuttosto di adoperarsi con la massima energia perché la schiavitù, endemica da sempre nel continente africano, venisse totalmente estirpata. E infatti - come osserva Rossella Bottoni nel suo I popoli indigeni nel magistero della Chiesa cattolica, Ledizioni, 2024 - «I governi degli Stati cattolici apprezzarono molto tale sostegno alla causa contro la schiavitù, che essi vedevano come ragione legittimante della loro politica nel continente. Dunque, colonizzatori e missionari si “incontrarono” sul terreno dell’antischiavismo». Conclusione, questa, che potrebbe creare, nell’attuale contesto culturale di cui è partecipe anche il mondo cattolico, un qualche imbarazzo che però, in chi amasse veramente la Chiesa, dovrebbe trovare più che adeguato compenso nel constatare che si pone del tutto in contrasto con la verità storica Famiglia cristiana quando afferma, nel commentare l’enciclica di Leone XIV, che la condotta della Chiesa, «per diciotto secoli», sarebbe stata solo quella di avere «tollerato pratiche oggi considerate abominevoli».
Proviamo a sfogliare il calendario di dieci anni all’indietro e a immaginare come sarebbe stata accolta, nel 2016, in Europa e anche fuori, la dichiarata intenzione, da parte dell’allora cancelliera della Repubblica federale di Germania Angela Merkel, di procedere al riarmo massiccio del suo Paese sì da rendere l’esercito tedesco il più potente fra tutti quelli d’Europa.
La più diffusa reazione sarebbe stata certamente quella dello sgomento e dell’indignazione a fronte di ciò che ai più sarebbe apparso come un inopinato e terrificante risorgere del militarismo tedesco, responsabile esclusivo, secondo la «vulgata» della storiografia ufficiale, delle due guerre mondiali che hanno funestato la prima metà del XX secolo. Torniamo ora ai nostri giorni e constatiamo come la stessa identica intenzione, manifestata dall’attuale cancelliere Friedrich Merz, viene invece accolta con la più assoluta indifferenza se non anche, da parte di determinati ambienti politici e militari che sembrano ormai affascinati dall’idea di una possibile guerra con la Russia, con vera e propria soddisfazione. E con indifferenza risulta accolta anche la ulteriore intenzione, manifestata di recente dal ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, di far assumere alla Germania le sue «responsabilità di leadership» nell’ambito dell’alleanza atlantica, a fronte di quello che appare il progressivo disimpegno degli Usa. Prospettiva questa che, in anni non lontani, avrebbe anch’essa suscitato reazioni oscillanti fra l’incredulità, l’ironia e la più seria preoccupazione. Pressoché nulle risultano poi le reazioni al manifestarsi di idee come quelle che si ritrovano, ad esempio, in un articolo recentemente comparso sul settimanale tedesco Focus (che, insieme allo Spiegel e allo Stern, è uno dei più diffusi in Germania), in cui, come riferito da Money.it, tali Roderich Kiesewetter e Susann Worschech, rispettivamente ex colonnello dell’esercito tedesco e docente (pare) di non meglio precisati «studi ucraini» presso l’Università di Francoforte oltre che aderente al partito dei Verdi, prospettano come obiettivo auspicabile e realistico niente di meno che la «resa incondizionata» della Russia nell’attuale conflitto con l’Ucraina; obiettivo da realizzarsi mediante un massiccio rafforzamento della capacità militari dell’Ucraina tale da consentirle il recupero di tutti i territori occupati dalla Russia, compresa la Crimea, nonché mediante ricorso a un forte aumento delle sanzioni, all’esproprio degli «asset» russi in Europa e a ogni altro mezzo che appaia idoneo a far sì che la Russia sia «messa in ginocchio». A preoccupare non è tanto il fatto che qualcuno esprima farneticazioni del genere, ma quello che esse trovino spazio su organi d’informazione autorevoli e di larga diffusione senza timore né del ridicolo né (a dir poco) dello sconcerto che dovrebbero suscitare in chiunque abbia il benché minimo uso di ragione.
Ma - occorre ora chiedersi - come ci si può spiegare un tale cambiamento proprio in un Paese come la Germania che, a causa delle passate, tragiche esperienze vissute e fatte vivere ad altri, appariva ed era considerato come il più vaccinato contro ogni possibile ritorno di «spiriti guerrieri»? Tanto vaccinato da aver rifiutato, a suo tempo, la propria partecipazione (suscitando anche qualche malumore, specialmente oltre Atlantico) a iniziative belliche quali, in particolare, le due «guerre del golfo» condotte, nel 1990 e nel 2003, contro l’Iraq di Saddam Hussein; la «guerra umanitaria» a sostegno dei kosovari contro la Serbia di Slobodan Milošević nel 1999; la guerra a sostegno della «primavera araba» contro la Libia di Muammar Gheddafi, nel 2011. Guerre, queste, tutte promosse e condotte dagli Usa e altri alleati della Nato tra i quali, salvo che nel caso della seconda guerra del golfo, figurava anche l’Italia.
Che all’origine del fenomeno vi sia il fatto nuovo costituito dall’«operazione militare speciale» condotta dalla Russia contro l’Ucraina appare, ovviamente, di tutta evidenza. Sarebbe però del tutto errato pensare che ad avere efficacia determinante sia stato veramente - come, invece, si vuol far credere - il timore che, una volta liquidata in qualche modo la partita con l’Ucraina, la Russia rivolgerebbe le sue mire aggressive contro altri Paesi europei ivi compresa, naturalmente, la Germania. Un tale timore può, infatti, per ragioni storiche, essere largamente nutrito - non importa se a torto o a ragione - in popolazioni come quelle dei paesi baltici o della Polonia, che dell’espansionismo russo sono stati, a suo tempo, vittime, ma non certo nella popolazione tedesca, in cui, semmai, dovrebbe essere presente il ricordo delle due guerre condotte, a iniziativa della Germania, contro la Russia nel 1914 e nel 1941. Né può ritenersi che il mutamento sia frutto soltanto del pur sicuramente presente interesse economico della Germania allo sviluppo dell’industria bellica, a compenso del declino di altre, a cominciare da quella automobilistica, follemente sacrificata alle presunte esigenze del Green deal. Se così fosse il governo tedesco tutto farebbe tranne che ostentare ed esaltare un proposito che gli converrebbe, invece, tenere il più possibile nascosto. Rimane, quindi, a questo punto, come ipotesi più probabile, quella che il mutamento sia stato determinato essenzialmente dal fatto che la Russia, con la guerra definita tout court di «aggressione» contro l’Ucraina, è venuta ad assumere, nella narrazione imposta dall’«establishment» politico e mediatico dominante in Europa, quello stesso ruolo di nazione irremissibilmente colpevole di un «male assoluto» che, in precedenza, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, era stato riservato alla Germania; ruolo che quest’ultima, «bon grè mal grè», aveva dovuto accettare, rassegnandosi ad assumere l’atteggiamento di perenne contrizione per il suo passato che esso richiedeva nonché ad astenersi da ogni comportamento che potesse anche lontanamente dar luogo al sospetto che quel passato potesse tornare. Non le è parso vero, quindi, di potersi scrollare di dosso, finalmente, l’abito penitenziale che così a lungo ha dovuto portare per riprendere, al suo posto, l’antica e forzatamente dimessa veste di autonominatasi suprema garante dell’ordine in tutto il continente europeo, con il diritto, perciò, di disporre della forza necessaria per imporne, all’occasione, l’osservanza a chi, come oggi la Russia, lo abbia violato. Se così è, sia però almeno consentito sperare, senza che a Berlino qualcuno si offenda, che quell’occasione non abbia mai a presentarsi.
Per una volta, in materia di immigrazione, viene dalla Corte di cassazione una pronuncia che, oltre ad apparire come una corretta applicazione della legge, risponde anche a criteri di comune buon senso. Si tratta della sentenza n. 17197 della prima sezione penale, depositata il 13 maggio scorso, con la quale è stato affermato un importante principio di diritto: quello, cioè, secondo cui lo straniero che non abbia ottemperato, entro il termine assegnatogli, ad un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto, commettendo così il reato previsto dall’articolo 14, comma 5 ter, del il decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), non può invocare a propria giustificazione il fatto di avere, in un momento successivo alla scadenza del suddetto termine, presentato domanda di protezione internazionale.
Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
Di contrario avviso si era mostrato, nel formulare le proprie richieste, l’ufficio della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, secondo il quale l’avvenuta presentazione della domanda avrebbe automaticamente comportato il diritto dell’interessato a rimanere in Italia almeno fino a che, su di essa, non fosse intervenuta una decisione di primo grado. La Corte ha respinto questa tesi sulla base, essenzialmente, del rilievo che il reato di cui lo straniero doveva rispondere permane per tutto il tempo in cui si protrae l’inottemperanza al provvedimento di espulsione e, inoltre, la domanda di protezione internazionale era stata presentata oltre cinque mesi dopo la data in cui l’inottemperanza, che durava da oltre quattro anni, era stata accertata a seguito di un occasionale controllo di polizia.
L’importanza della decisione in discorso deriva principalmente dal fatto che essa sembra chiaramente escludere che, in presenza di una già avvenuta inottemperanza al provvedimento di espulsione, possa trovare applicazione l’articolo 7 del decreto legislativo n. 25/2008, ai sensi del quale, in conformità a quanto previsto da direttive europee, il richiedente la protezione internazionale è, per ciò stesso (tranne alcune eccezioni di cui qui non occorre far menzione) «autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale». Norma, questa, alla quale deve aggiungersi l’altra costituita dall’articolo 35 bis dello stesso decreto legislativo, per la quale il ricorso contro la decisione negativa della Commissione ha, di regola, effetto sospensivo della sua efficacia. Ed è grazie soprattutto a queste norme che decine di migliaia di stranieri circolano liberamente in Italia senza alcun controllo, nell’attesa che, spesso dopo anni, l’originario rigetto della domanda di protezione internazionale assuma carattere di definitività.
È molto probabile che la cosiddetta «dottrina giuridica», cioè l’insieme dei docenti universitari e dei cultori, in genere, di materie giuridiche (quasi tutti orientati in senso pregiudizialmente contrario ad ogni ostacolo che si voglia porre all’immigrazione irregolare), giudichi molto negativamente - sempre che non preferisca ignorarla - la pronuncia della Cassazione, facendo leva, presumibilmente, sul fatto che le norme vigenti non prevedono, in effetti, termini entro i quali le domande di protezione internazionale debbano essere avanzate ed è, anzi, previsto, all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 25/2008, che «Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall’esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente». Ragion per cui potrebbe sostenersi - in linea con quanto già sostenuto, come si è visto, dalla procura generale presso la cassazione - che la domanda di protezione internazionale darebbe luogo al diritto del richiedente di restare in Italia anche se presentata dopo la scadenza del termine entro il quale egli avrebbe dovuto lasciare, in ossequio al provvedimento di espulsione, il territorio dello Stato.
A questa tesi può tuttavia rispondersi (meglio esplicitando, forse, il percorso logico seguito dalla Corte) che il «giustificato motivo» per il quale la legge prevede che lo straniero possa sottrarsi all’obbligo di ottemperare al decreto di espulsione non può essere appositamente creato - come invece avvenuto nel caso di specie con la presentazione della domanda di protezione internazionale - in epoca successiva alla data in cui lo straniero, in forza del medesimo decreto, avrebbe dovuto lasciare il territorio dello Stato. Ciò non significa, peraltro, che la suddetta domanda sia per ciò stesso inammissibile. Significa soltanto che non può dare diritto a rimanere, in attesa della sua definizione, nel territorio dello Stato. Il che, del resto, sembra rispondere anche a criteri di comune buon senso, essendo ragionevole pensare che chi giunge in Italia irregolarmente per sfuggire a condizioni di invivibilità nel proprio paese tali da rendere possibile il riconoscimento dello «status» di rifugiato, non aspetti, per presentare la relativa domanda, di essere colpito da provvedimento di espulsione o, quanto meno, qualora esso sia stato emesso, si avvalga, per presentarla, del lasso di tempo eventualmente concessogli per ottemperarvi. Non per nulla, d’altra parte, è espressamente previsto, all’articolo 11, comma 6, del testo unico sull’immigrazione, che presso i valichi di frontiera siano operanti servizi di accoglienza aventi il compito, fra gli altri, di «fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo». Appare, quindi, tutt’altro che illogico ritenere che quando la domanda di asilo o protezione internazionale venga presentata con ingiustificato ritardo rispetto al momento dell’arrivo in Italia e, inoltre, soltanto a seguito di controlli di polizia (come avvenuto nel caso di specie), ciò altro non significhi se non che intento dello straniero era soltanto quello di rimanere in Italia in condizioni di clandestinità e che la domanda in discorso è soltanto finalizzata a far sì che egli possa continuare a trattenervisi pur non avendone titolo. Cosa, questa, che la Cassazione ha mostrato, nell’occasione, di aver perfettamente capito, traendone le debite conseguenze. È sperabile - ma senza farci troppo affidamento - che, presentandosi analoghe fattispecie, si continui a seguire lo stesso indirizzo.





