Come segnalato sulla Verità dell’11 giugno, la Corte di Cassazione, a sezioni unite civili, ha stabilito il principio secondo cui lo straniero extracomunitario può chiedere allo Stato il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito per il suo trattenimento in un Cpr (Centro per il rimpatrio) disposto o mantenuto in forza di un provvedimento giudiziale affetto da nullità e, pertanto, da considerarsi invalido, anche nel caso in cui avverso tale provvedimento non sia stato a suo tempo esperito il mezzo d’impugnazione previsto dalla legge.
Nel caso di specie si trattava di un provvedimento di proroga disposto senza la fissazione della prescritta udienza camerale e, quindi, senza che all’interessato fosse stata data possibilità di intervenire nel procedimento. Sulla base di tale principio la Corte ha respinto il ricorso che la presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente ad altri organi, aveva proposto avverso la sentenza d’appello che, in conferma di quella di primo grado, aveva accolto la richiesta di risarcimento avanzata dall’interessato.
A tale decisione la Corte è pervenuta sull’assunto, nell’essenziale, che i provvedimenti in materia di trattenimento degli stranieri nei Cpr non sono fini a sé stessi ma sono funzionali al risultato finale che dev’essere quello dell’esecuzione dell’espulsione dal territorio dello Stato. Pertanto, non assumendo mai essi carattere di definitività, ma potendo essere revocati o modificati anche d’ufficio, in ogni momento la loro mancata impugnazione non impedirebbe di farne riconoscere l’eventuale illegittimità da parte del giudice investito dell’azione risarcitoria, con conseguente accoglimento di quest’ultima. Risulta di fondamentale rilievo, tra gli elementi addotti dalla Corte a sostegno del proprio assunto, quello costituito dal fatto che esso troverebbe conferma nella vigente disciplina in materia di riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione sofferta nel corso di un procedimento penale; istituto che viene definito «per certi versi affine al rimedio risarcitorio per illegittima privazione della libertà personale». Ciò in quanto - si afferma - per il riconoscimento del diritto alla suddetta riparazione pecuniaria, non è richiesto, dall’art. 314, comma 1, del Codice di procedura penale, che l’interessato abbia a suo tempo proposto impugnazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo della misura cautelare detentiva.
Occorre subito dire che la validità di tale ragionamento presuppone anzitutto che, così come è richiesto, per l’esperibilità della procedura di riparazione per ingiusta detenzione il procedimento penale sia giunto a conclusione, quale che essa sia (assoluzione nel merito, proscioglimento per ragioni non di merito, condanna, archiviazione, sentenza di non luogo a procedere); allo stesso modo deve ritenersi richiesto, ai fini dell’esperibilità dell’azione risarcitoria per indebito trattenimento in un Cpr in vista dell’espulsione, che il procedimento di espulsione amministrativa dello straniero si sia concluso. Il che avviene con l’emissione del relativo decreto prefettizio, una volta che questo abbia assunto carattere di definitività per mancata o non accolta impugnazione (indipendentemente dalla circostanza che poi abbia o meno avuto effettiva esecuzione), ovvero abbia perduto definitivamente efficacia per annullamento, revoca o qualsiasi altra ragione. In mancanza di tale condizione appare evidente che il richiamo operato dalla Corte alla procedura di riparazione per ingiusta detenzione sarebbe del tutto privo di fondamento.
Volendo però dare per acquisito che la condizione dell’avvenuta conclusione del procedimento di espulsione amministrativa sia comunque sussistente, va osservato che la seconda delle ipotesi dianzi formulate appare estremamente improbabile, per la semplice ragione che, se fosse quella effettivamente realizzatasi, la richiesta di risarcimento del danno avrebbe potuto essere avanzata con riferimento all’intera durata della privazione della libertà subita a titolo di trattenimento, in vista dell’espulsione, nel Cpr e non, invece, come pacificamente risulta essere avvenuto, con riferimento alla sola frazione temporale dovuta al provvedimento di proroga di cui si lamenta la illegittimità
Dovendosi, quindi, presumere che quella effettivamente realizzatasi sia la prima delle suddette ipotesi, il richiamo operato dalla Corte al comma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen. appare del tutto incongruo, trovando la detta norma applicazione solo, nel caso che il procedimento penale si sia concluso con pronuncia assolutoria nel merito. Quello al quale la Corte avrebbe dovuto fare richiamo (ma lo ha, invece, del tutto ignorato) era, per analogia di situazione, il comma 2 del citato art. 314, secondo il quale, quando il procedimento penale si sia concluso con pronuncia di condanna o di proscioglimento non nel merito, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può essere riconosciuto solo a condizione che «con decisione irrevocabile, risulti accertato che è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280». E la «decisione irrevocabile» altra non può essere se non quella che sia stata, a suo tempo, adottata all’esito dell’impugnazione contro il provvedimento di applicazione o di mantenimento della misura.
Ne consegue che, ove tale impugnazione non sia stata proposta o, se proposta, non sia stata per una qualsiasi ragione accolta, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione risulta improponibile. Una volta datosi, quindi, per acquisito che il procedimento di espulsione amministrativa si sia concluso con il decreto di espulsione non più soggetto a impugnazione, da equipararsi alla definitività della condanna nel procedimento penale, ne deriva che, proprio alla luce di quanto affermato dalla Corte circa l’assimilabilità della richiesta di risarcimento per indebito trattenimento nel Cpr alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, la mancata impugnazione, a suo tempo, del provvedimento di proroga del trattenimento adottato in violazione del principio del contraddittorio avrebbe dovuto far sì che la richiesta di risarcimento venisse dichiarata improponibile. Ciò avrebbe dovuto comportare l’accoglimento del ricorso proposto dalla presidenza del Consiglio e dalle altre amministrazioni interessate. Il fatto che così non sia stato appare indice del permanere di una certa tendenza della magistratura, compresa quella di legittimità, a fare ogni sforzo, in materia di immigrazione, ogni qual volta se ne veda anche la più remota delle possibilità, per adottare decisioni favorevoli ai «migranti», percorrendo, a tal fine i più impervi e tortuosi sentieri interpretativi, anche con il rischio di inciampare, talvolta, in qualche sasso.
Com’era prevedibile, non è passata inosservata, negli organi di stampa, la parte dell’enciclica Magnifica humanitas nella quale papa Leone XIV, a nome della Chiesa, chiede perdono per l’asserito «ritardo con cui la Chiesa e la società hanno condannato il flagello della schiavitù», essendosi dovuto attendere - egli afferma - «il XIX secolo per trovare una condanna formale, assoluta e universale della schiavitù, in particolare con Leone XIII».
Com’era prevedibile, non è passata inosservata, negli organi di stampa, la parte dell’enciclica Magnifica humanitas nella quale papa Leone XIV, a nome della Chiesa, chiede perdono per l’asserito «ritardo con cui la Chiesa e la società hanno condannato il flagello della schiavitù», essendosi dovuto attendere - egli afferma - «il XIX secolo per trovare una condanna formale, assoluta e universale della schiavitù, in particolare con Leone XIII». Il Messaggero di Roma e Famiglia cristiana, in particolare, hanno messo in luce come il Papa abbia soprattutto inteso porre in guardia contro il pericolo di una nuova forma di schiavitù derivante da un uso improprio e non controllato dell’intelligenza artificiale. Sul che, in effetti, non si può che concordare. Lascia però perplessi la ritenuta opportunità di rivangare, nell’enciclica, per sottoporlo a condanna, l’atteggiamento avuto dalla Chiesa, nei secoli passati, nei confronti della schiavitù, quasi che, altrimenti, la segnalazione del pericolo attuale di una nuova schiavitù - ben diversa, comunque, dall’antica - fosse destinata a perdere efficacia. E ancor più perplessi lascia l’assolutezza di detta condanna, basata soltanto sul richiamo, nella nota n. 174, alle due bolle pontificie del papa Eugenio IV Sicut dudum del 13 gennaio 1435 ed Etsi suscepti del 9 gennaio 1442, e alle altre due del papa Niccolò V Dum diversas del 18 giugno 1452 e Romanus Pontifex dell’8 gennaio 1455.
Richiamo, quello ora detto, da riguardarsi, peraltro, come non del tutto felice, per cui sarebbe forse bene che il papa ne individuasse il responsabile e gli tirasse un po’ le orecchie. La prima, infatti, delle suddette bolle, riguardante le isole Canarie, allora venute da poco in possesso della Spagna, lungi dal minimamente giustificare la schiavitù alla quale gli originari abitanti erano stati sottoposti, imponeva, invece, sotto pena di scomunica, di farla immediatamente cessare, vietandola anche per il futuro. Il che, peraltro, era già stato stabilito - senza gran successo - dallo stesso papa Eugenio IV con la precedente bolla Regimini gregis del 29 settembre 1434 e fu poi ribadito, sempre con riguardo alle popolazioni delle isole Canarie, dal papa Pio II con la bolla Pastor bonus del 7 ottobre 1462. Quanto, poi, alle altre bolle citate nella nota summenzionata, soltanto le due del papa Niccolò V presentano specifica attinenza alla questione della schiavitù, in quanto effettivamente conferivano al re di Portogallo Alfonso V il diritto esclusivo non solo di acquisire il controllo dei territori dell’Africa sub sahariana che si affacciano sull’Atlantico, ma anche di ridurre in «perpetua servitù» saraceni, pagani e altri «infedeli» che li abitavano.
Risulta, però, incredibilmente e inspiegabilmente passato sotto silenzio il fatto che la schiavitù, con particolare riferimento alle popolazioni delle Americhe, fu poi ripetutamente condannata, in modo assoluto e sempre sotto pena di scomunica, dai pontefici Paolo III, Urbano VIII e Benedetto XIV rispettivamente con la bolla Sublimis Deus (o Veritas ipsa) del 2 giugno 1537 e con i brevi Commissum nobis del 22 aprile 1639 e Immensa pastorum del 20 dicembre 1741. Di particolare interesse appare la motivazione della Sublimis Deus, essenzialmente basata sul rilievo che Gesù Cristo aveva dato mandato agli apostoli di predicare il vangelo a tutti i popoli della terra, senza eccezione, ritenendoli quindi tutti capaci di ricevere il dono della fede, e che veniva dal Demonio, nemico del genere umano, l’idea che di quella capacità fossero privi, per loro natura, gli abitanti delle Americhe, tanto da poter essere sottoposti a schiavitù. Da ricordare, inoltre, la bolla Cum sicuti di Gregorio XIV, del 18 aprile 1591, con la quale, in linea con la Sublimis Deus, si vietava la riduzione in schiavitù delle popolazioni delle isole Filippine, recentemente venute in possesso della corona spagnola.
Il fatto che, nei documenti anzidetti, non si parlasse della schiavitù con riguardo alle popolazioni africane facilmente si spiega con la considerazione che l’Africa era, all’epoca, in gran parte sottratta al dominio di nazioni europee, per cui del tutto inutile sarebbe stato che il Papa imponesse divieti che nessuno sarebbe stato poi tenuto ad osservare. È però significativo che il papa Gregorio XVI, con il breve In supremo del 3 dicembre 1839, si fosse preoccupato di vietare «l’indegno mercato dei Neri e di qualsiasi altro essere umano» del quale indicava come responsabili taluni cristiani che «accecati dalla bramosia di uno sporco guadagno, in lontane e inaccessibili regioni ridussero in schiavitù Indiani, Negri e altre miserabili creature, oppure, con un sempre maggiore e organizzato commercio, non esitarono ad alimentare l’indegna compravendita di coloro che erano stati catturati da altri». Non è certo per caso, quindi, che la condanna della schiavitù in assoluto (ma con esplicito riferimento, tuttavia, alle particolari condizioni dell’Africa) sia intervenuta, da parte del papa Leone XIII, solo in un periodo storico (fine del XIX secolo) in cui l’Africa era quasi totalmente sotto il dominio di nazioni europee. È ad esse, infatti, che veniva in tal modo fatto carico non certo di astenersi dal ridurre formalmente in schiavitù le popolazioni africane soggette alla loro sovranità (cosa che nessuna potenza coloniale si sognava neppure lontanamente di fare) ma piuttosto di adoperarsi con la massima energia perché la schiavitù, endemica da sempre nel continente africano, venisse totalmente estirpata. E infatti - come osserva Rossella Bottoni nel suo I popoli indigeni nel magistero della Chiesa cattolica, Ledizioni, 2024 - «I governi degli Stati cattolici apprezzarono molto tale sostegno alla causa contro la schiavitù, che essi vedevano come ragione legittimante della loro politica nel continente. Dunque, colonizzatori e missionari si “incontrarono” sul terreno dell’antischiavismo». Conclusione, questa, che potrebbe creare, nell’attuale contesto culturale di cui è partecipe anche il mondo cattolico, un qualche imbarazzo che però, in chi amasse veramente la Chiesa, dovrebbe trovare più che adeguato compenso nel constatare che si pone del tutto in contrasto con la verità storica Famiglia cristiana quando afferma, nel commentare l’enciclica di Leone XIV, che la condotta della Chiesa, «per diciotto secoli», sarebbe stata solo quella di avere «tollerato pratiche oggi considerate abominevoli».
Proviamo a sfogliare il calendario di dieci anni all’indietro e a immaginare come sarebbe stata accolta, nel 2016, in Europa e anche fuori, la dichiarata intenzione, da parte dell’allora cancelliera della Repubblica federale di Germania Angela Merkel, di procedere al riarmo massiccio del suo Paese sì da rendere l’esercito tedesco il più potente fra tutti quelli d’Europa.
La più diffusa reazione sarebbe stata certamente quella dello sgomento e dell’indignazione a fronte di ciò che ai più sarebbe apparso come un inopinato e terrificante risorgere del militarismo tedesco, responsabile esclusivo, secondo la «vulgata» della storiografia ufficiale, delle due guerre mondiali che hanno funestato la prima metà del XX secolo. Torniamo ora ai nostri giorni e constatiamo come la stessa identica intenzione, manifestata dall’attuale cancelliere Friedrich Merz, viene invece accolta con la più assoluta indifferenza se non anche, da parte di determinati ambienti politici e militari che sembrano ormai affascinati dall’idea di una possibile guerra con la Russia, con vera e propria soddisfazione. E con indifferenza risulta accolta anche la ulteriore intenzione, manifestata di recente dal ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, di far assumere alla Germania le sue «responsabilità di leadership» nell’ambito dell’alleanza atlantica, a fronte di quello che appare il progressivo disimpegno degli Usa. Prospettiva questa che, in anni non lontani, avrebbe anch’essa suscitato reazioni oscillanti fra l’incredulità, l’ironia e la più seria preoccupazione. Pressoché nulle risultano poi le reazioni al manifestarsi di idee come quelle che si ritrovano, ad esempio, in un articolo recentemente comparso sul settimanale tedesco Focus (che, insieme allo Spiegel e allo Stern, è uno dei più diffusi in Germania), in cui, come riferito da Money.it, tali Roderich Kiesewetter e Susann Worschech, rispettivamente ex colonnello dell’esercito tedesco e docente (pare) di non meglio precisati «studi ucraini» presso l’Università di Francoforte oltre che aderente al partito dei Verdi, prospettano come obiettivo auspicabile e realistico niente di meno che la «resa incondizionata» della Russia nell’attuale conflitto con l’Ucraina; obiettivo da realizzarsi mediante un massiccio rafforzamento della capacità militari dell’Ucraina tale da consentirle il recupero di tutti i territori occupati dalla Russia, compresa la Crimea, nonché mediante ricorso a un forte aumento delle sanzioni, all’esproprio degli «asset» russi in Europa e a ogni altro mezzo che appaia idoneo a far sì che la Russia sia «messa in ginocchio». A preoccupare non è tanto il fatto che qualcuno esprima farneticazioni del genere, ma quello che esse trovino spazio su organi d’informazione autorevoli e di larga diffusione senza timore né del ridicolo né (a dir poco) dello sconcerto che dovrebbero suscitare in chiunque abbia il benché minimo uso di ragione.
Ma - occorre ora chiedersi - come ci si può spiegare un tale cambiamento proprio in un Paese come la Germania che, a causa delle passate, tragiche esperienze vissute e fatte vivere ad altri, appariva ed era considerato come il più vaccinato contro ogni possibile ritorno di «spiriti guerrieri»? Tanto vaccinato da aver rifiutato, a suo tempo, la propria partecipazione (suscitando anche qualche malumore, specialmente oltre Atlantico) a iniziative belliche quali, in particolare, le due «guerre del golfo» condotte, nel 1990 e nel 2003, contro l’Iraq di Saddam Hussein; la «guerra umanitaria» a sostegno dei kosovari contro la Serbia di Slobodan Milošević nel 1999; la guerra a sostegno della «primavera araba» contro la Libia di Muammar Gheddafi, nel 2011. Guerre, queste, tutte promosse e condotte dagli Usa e altri alleati della Nato tra i quali, salvo che nel caso della seconda guerra del golfo, figurava anche l’Italia.
Che all’origine del fenomeno vi sia il fatto nuovo costituito dall’«operazione militare speciale» condotta dalla Russia contro l’Ucraina appare, ovviamente, di tutta evidenza. Sarebbe però del tutto errato pensare che ad avere efficacia determinante sia stato veramente - come, invece, si vuol far credere - il timore che, una volta liquidata in qualche modo la partita con l’Ucraina, la Russia rivolgerebbe le sue mire aggressive contro altri Paesi europei ivi compresa, naturalmente, la Germania. Un tale timore può, infatti, per ragioni storiche, essere largamente nutrito - non importa se a torto o a ragione - in popolazioni come quelle dei paesi baltici o della Polonia, che dell’espansionismo russo sono stati, a suo tempo, vittime, ma non certo nella popolazione tedesca, in cui, semmai, dovrebbe essere presente il ricordo delle due guerre condotte, a iniziativa della Germania, contro la Russia nel 1914 e nel 1941. Né può ritenersi che il mutamento sia frutto soltanto del pur sicuramente presente interesse economico della Germania allo sviluppo dell’industria bellica, a compenso del declino di altre, a cominciare da quella automobilistica, follemente sacrificata alle presunte esigenze del Green deal. Se così fosse il governo tedesco tutto farebbe tranne che ostentare ed esaltare un proposito che gli converrebbe, invece, tenere il più possibile nascosto. Rimane, quindi, a questo punto, come ipotesi più probabile, quella che il mutamento sia stato determinato essenzialmente dal fatto che la Russia, con la guerra definita tout court di «aggressione» contro l’Ucraina, è venuta ad assumere, nella narrazione imposta dall’«establishment» politico e mediatico dominante in Europa, quello stesso ruolo di nazione irremissibilmente colpevole di un «male assoluto» che, in precedenza, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, era stato riservato alla Germania; ruolo che quest’ultima, «bon grè mal grè», aveva dovuto accettare, rassegnandosi ad assumere l’atteggiamento di perenne contrizione per il suo passato che esso richiedeva nonché ad astenersi da ogni comportamento che potesse anche lontanamente dar luogo al sospetto che quel passato potesse tornare. Non le è parso vero, quindi, di potersi scrollare di dosso, finalmente, l’abito penitenziale che così a lungo ha dovuto portare per riprendere, al suo posto, l’antica e forzatamente dimessa veste di autonominatasi suprema garante dell’ordine in tutto il continente europeo, con il diritto, perciò, di disporre della forza necessaria per imporne, all’occasione, l’osservanza a chi, come oggi la Russia, lo abbia violato. Se così è, sia però almeno consentito sperare, senza che a Berlino qualcuno si offenda, che quell’occasione non abbia mai a presentarsi.





