«Non è la nostra guerra». Così ha detto - e ha perfettamente ragione - il ministro degli esteri Antonio Tajani a giustificazione del rifiuto opposto, almeno in prima battuta, dall’Italia (come pure da Francia, Germania e perfino Gran Bretagna, nonostante lo storico «rapporto speciale» di quest’ultima con gli Usa) alla richiesta di Donald Trump di inviare navi militari per unirsi a quelle americane ai fini del ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, bloccato dall’Iran a seguito dell’attacco subito a opera di Israele e degli Usa.
Né l’Italia né altri Paesi europei, infatti, erano stati informati, e men che mai consultati, prima che l’attacco avesse luogo e non si vede, quindi, la ragione di un loro eventuale coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nella guerra che ne è derivata.
Se così è, occorrerebbe però spiegare per quale ragione debba invece considerarsi «nostra» la guerra tra Russia e Ucraina, tanto da dover sostenere militarmente ed economicamente la seconda e da imporre sanzioni alla prima, con pesante sacrificio dei nostri interessi. E ciò nonostante il fatto che l’Ucraina non faccia parte né della Nato né dell’Unione europea e che - a parte le ripetute, formali assicurazioni fornite dalla Russia - non vi sia, oggettivamente, a onta di quanto vanno periodicamente farneticando taluni esponenti politici e militari soprattutto tedeschi e dei Paesi baltici, la benché minima prova che la Russia abbia intenzione, una volta liquidata, ipoteticamente, a sua favore, la partita con l’Ucraina, di attaccare militarmente un qualsiasi altro paese europeo.
Per la verità, anche con riguardo alla guerra Russia - Ucraina, lo stesso ministro Tajani ha avuto cura di affermare più volte che l’Italia, pur fornendo aiuto all’Ucraina per resistere all’aggressione da parte della Russia, non si considera «in guerra» con quest’ultima. Il che dovrebbe equivalere, se le parole hanno un senso, a dire che non possiamo considerare la Russia come uno stato «nemico».
Ma che tale essa sia, invece, di fatto considerata appare dimostrato dalla sistematica opposizione - a volta espressa e a volte sotterranea - di ostacoli di ogni genere, da parte del governo o di altre pubbliche autorità, alla libera partecipazione di artisti, uomini di cultura o sportivi russi a eventi che hanno luogo in Italia. Cosa questa che, in regime di libertà e democrazia, potrebbe trovare giustificazione soltanto in presenza di un formale e dichiarato stato di guerra. Basti ricordare, per rimanere a taluni fra i casi più recenti: la diatriba sollevata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli a proposito della possibile partecipazione della Russia alla Biennale d’arte di Venezia; l’imposizione agli atleti russi partecipanti alle olimpiadi invernali di Milano-Cortina di non sfilare sotto la loro bandiera ma sotto l’insegna, per ciascuno, di «atleta individuale neutrale»; l’annullamento, su pressione ancora del ministro Giuli, del concerto che alla Reggia di Caserta, nel luglio 2025, doveva essere eseguito sotto la direzione del maestro russo Valerij Gergiev, bollato come «amico di Putin» e perciò stesso da considerarsi (secondo quanto dichiarato all’epoca dallo stesso ministro) come strumento della «propaganda» russa; l’annullamento, a seguito di non meglio precisate «comunicazioni istituzionali» (come si legge nell’imbarazzato e contorto comunicato stampa dell’ente da cui era stato organizzato l’evento) dell’invito in precedenza rivolto alla prima ballerina del teatro Bolshoi Svetlana Zacharova a partecipare al «Galà dell’amore», in programma ieri e oggi all’auditorium Parco della musica di Roma.
Il tutto nel quadro della ritenuta sottoponibilità a censura, come «disinformazione» a scopo propagandistico - cosa anch’essa ammissibile solo quando un Paese sia in stato di guerra - di ogni e qualsiasi rappresentazione di fatti od opinioni che rispecchiasse il punto di vista della Russia, per cui, ad esempio, si è a suo tempo disposta, a livello europeo, la chiusura d’autorità delle emissioni destinate all’Europa di quattro organi d’informazione russi (Voice of Europe, Ria Novosti, Izvestia e Russia Gazeta) e si è imposta, in Italia, con provvedimento dell’Agcom, il 13 giugno 2024, la rimozione dalle piattaforme informatiche del documentario Donbass ieri, oggi e domani, prodotto da Russia Today, sull’assunto che esso proponeva una ricostruzione da ritenersi parziale e distorta di quanto accaduto in Donbass negli ultimi 10 anni.
E, sempre prendendo per buona l’affermazione che l’Italia non si ritiene «in guerra» con la Russia, risulta difficile capire per quale ragione, a fronte della crisi energetica prodotta dalla guerra in Medio Oriente, il nostro governo non dovrebbe neppure prendere in considerazione, in ossequio ai «diktat» dell’Unione europea, la possibilità di riaprire i canali commerciali con la Russia per acquistare da essa il gas naturale e il petrolio di cui abbiamo urgente e disperato bisogno per lo meno tanto quanto ne ha l’Ungheria la quale, però, per la medesima ragione, ha preteso e ottenuto l’imposizione, proprio da parte dell’Unione europea, al riluttante presidente ucraino Zelensky di rimettere in funzione l’oleodotto che, attraverso il territorio ucraino, la collega alla Russia e che, a causa della guerra - non si sa per colpa di chi - era stato danneggiato. Risultato, questo, al quale, com’è noto, il primo ministro ungherese Viktor Orbàn, spalleggiato dal collega slovacco Robert Fico, è pervenuto minacciando il blocco, altrimenti, del c.d. «prestito» (in realtà un puro e semplice regalo) di 90 miliardi di euro deciso dall’Unione europea in favore dell’Ucraina.
Stando così le cose, potrebbe forse essere un’idea - traendo spunto dal vecchio e divertente film Il ruggito del topo, interpretato da Peter Sellers - quella di dichiarare noi formalmente guerra alla Russia per poi subito riconoscere di averla persa.
Si giungerebbe così alla stipulazione di un bel trattato di pace comportante, come di norma, il ripristino delle ordinarie relazioni culturali e commerciali tra vincitore e vinto, senza possibilità, a quel punto, per chicchessia, di obiettare fondatamente alcunché. E vuoi vedere che, magari, proprio di questo si sia parlato nel recente, misterioso incontro tra l’ambasciatore russo ed il nostro vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, sul quale tanti dubbi e sospetti sono stati avanzati da parte della sinistra?
In margine al procedimento penale aperto a Ravenna contro alcuni medici accusati di falso ideologico per avere attestato, contrariamente al vero, che le condizioni di salute di un certo numero di stranieri colpiti da provvedimento di espulsione non consentivano di dare attuazione al provvedimento del questore che disponeva la loro collocazione nei Cpr (Centri di permanenza e rimpatrio), appare legittimo chiedersi da quale fonte normativa risulti che l’avvio ai Cpr non possa avvenire senza la previa certificazione sanitaria che ciò sia compatibile con le condizioni di salute degli interessati.
La risposta è che la fonte normativa non è costituita da una legge o da un altro atto avente forza di legge, ma da un semplice provvedimento amministrativo, revocabile e modificabile, come tale, in qualsiasi momento e neppure pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Esso è costituito dalla direttiva emanata il 19 maggio 2022 dall’allora ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sostitutiva di analoga direttiva emanata il 20 ottobre 2014 dal ministro dell’Interno dell’epoca che, nel governo presieduto da Matteo Renzi, era Angelino Alfano. In particolare, l’art. 3 della vigente direttiva stabilisce che l’accesso dello straniero al Cpr avvenga «previa visita medica effettuata di norma dal medico della Asl o dell’azienda ospedaliera, disposta su richiesta del questore - anche in ore notturne - volta ad accertare l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative - rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile - che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette».
Nelle premesse della direttiva in discorso si fa specifico riferimento, come fonte normativa, agli articoli 20, 21, 22, 23 del Dpr n. 394/1999, contenente il regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione emanato con il decreto legislativo n. 286/1998. Nessuno dei suddetti articoli, però, prevede l’obbligo della visita medica prima dell’accesso dello straniero al Cpr, limitandosi soltanto, per quanto qui interessa, il solo art. 21, a stabilire che nel Cpr debbano essere presenti «i servizi sanitari essenziali», e aggiungendo che lo straniero può anche essere trattenuto nei «luoghi di cura» in cui lo stesso sia «ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario» e che sia provveduto al suo accompagnamento a mezzo della forza pubblica nel caso in cui «debba essere ricoverato in luogo di cura».
Appare quindi evidente come la previsione che l’accesso dello straniero al Cpr sia subordinato al previo nulla osta sanitario da parte del medico della Asl o dell’azienda ospedaliera sia frutto non di un obbligo di legge ma di una scelta discrezionale operata dal ministro dell’Interno, nella esclusiva veste di autorità amministrativa. Ed altrettanto evidente dovrebbe apparire che si tratti di una scelta, oltre che discrezionale, anche del tutto priva di ragionevole giustificazione, ove si consideri che, seguendo la stessa logica, dovrebbe allora stabilirsi che anche chi sia colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere o da ordine di esecuzione di una pena detentiva dovrebbe essere sottoposto, prima dell’ingresso in istituto, a visita medica che accerti la compatibilità del suo stato di salute con lo stato di detenzione, rimanendo esclusa, in caso contrario, l’eseguibilità del provvedimento. Il che, invece, non avviene perché, nei casi ora detti, all’esigenza dell’accertamento delle condizioni di salute dell’interessato - ovviamente anche al fine di verificare la loro compatibilità con il regime carcerario - si provvede, come previsto dall’art. 11, comma 7, dell’Ordinamento penitenziario, all’atto dell’ingresso dell’interessato in istituto.
Non si vede, quindi, per quale ragione, solo nel caso degli stranieri di cui sia stato disposto il trattenimento nei Cpr, lo stesso accertamento debba avvenire in via preventiva e porsi come condizione per l’eseguibilità, nell’immediato, del provvedimento. E ciò tanto più in quanto nello stesso art. 3 della direttiva ministeriale di cui si è detto è stabilito che: «Successivamente all’ingresso nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l’accertamento di eventuali condizioni di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1, D. Lgs. n. 142/2015 e/o di eventuali condizioni di inidoneità alla permanenza nel Centro». Del tutto illogico appare, quindi, che, assicurandosi comunque, in tal modo, secondo le regole ordinarie, la immediata verifica della compatibilità delle condizioni di salute dell’interessato con la sua permanenza nel Cpr, una volta che egli vi abbia avuto accesso, si preveda che la stessa verifica debba essere fatta, in via preventiva, ponendola come condizione perché l’accesso abbia luogo.
Come se non bastasse, vi è poi da aggiungere che, mentre nel caso dei soggetti destinati alla detenzione in carcere, l’eventuale, ritenuta incompatibilità delle loro condizioni di salute con il regime carcerario, riscontrata all’esito della visita medica da effettuarsi all’atto del loro ingresso in istituto, è soggetta a valutazione da parte della competente autorità giudiziaria, la quale può disporre ulteriori e più approfonditi accertamenti e decidere, poi, di conseguenza, nel caso, invece, degli stranieri destinati ai Cpr il giudizio di incompatibilità formulato dal medico all’esito della visita che, in base alle direttive ministeriali, deve precedere l’accesso ai suddetti centri non è soggetta a valutazione alcuna da parte dell’autorità giudiziaria o di quella amministrativa, per cui ad essa deve necessariamente far seguito la remissione dell’interessato in libertà. Differenziazione, questa, di cui appare assai arduo trovare una logica spiegazione.
Ben venga, dunque, se la loro colpevolezza verrà accertata, la condanna dei medici a carico dei quali si procede per il reato di falso, ma la cosa di cui ci si dovrebbe, fin da subito, preoccupare, è quella di eliminare l’anomalia contenuta nella vigente direttiva ministeriale, grazie alla quale essi hanno potuto realizzare quello che, secondo l’accusa, sarebbe stato il loro obiettivo e che, a prescindere da ciò, appare comunque priva, per le ragioni sopraindicate, di qualsivoglia ragionevole giustificazione.
Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
Tra le principali ragioni (se non anche la principale in assoluto) sulla base delle quali il tribunale per i minorenni di L’Aquila ha disposto che i bambini della famiglia Trevallion, più nota come «famiglia del bosco», fossero sottratti ai loro genitori per essere assegnati a una «casa famiglia» c’è quella che a essi sarebbe mancata, a causa dello stile di vita scelto dai genitori, la necessaria «socializzazione» con i loro coetanei.
In realtà sembra assodato che i bambini «socializzassero» adeguatamente con quelli delle famiglie vicine, ma ciò non è apparso sufficiente, in assenza della «socializzazione» in ambito scolastico, dovuta al fatto che i bambini non frequentavano la scuola, avendo i genitori optato per la educazione in famiglia («home schooling»), come consentito, a determinate condizioni, dalla legge. Non risulta chiaro, in verità, se tali condizioni fossero state o meno soddisfatte. Ma non è su questo che si vuole qui puntare l’attenzione, quanto piuttosto sul fatto che è, comunque, la socializzazione in ambito scolastico quella che viene, in sostanza, considerata imprescindibile ai fini di una corretta formazione della personalità del minore. E questo tipo di socializzazione è caratterizzato dal suo svolgersi secondo le direttive e sotto la supervisione di un’autorità che, direttamente o indirettamente, è quella dello Stato.
In sostanza, si lascia, quindi, intendere che, pur nel dichiarato rispetto dell’articolo 30 della Costituzione secondo cui è «dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli», è però preferibile che l’istruzione e l’educazione siano affidate allo Stato. E su questa stessa linea si pongono le forze politiche e gli «opinion makers» che sostengono la necessità o, quanto meno, l’opportunità che nei programmi scolastici venga inserita l’educazione «sessuo-affettiva» per supplire alle presunte carenze o distorsioni frequentemente riscontrabili - si afferma - nell’educazione che, in materia sessuo-affettiva, i minori ricevono in famiglia. Il tutto riconducibile a una visione generale secondo cui spetterebbe allo Stato curare la formazione della personalità di ogni cittadino, fin dalla più tenera età, in modo da renderla conforme a un modello ideale precostituito, funzionale al modello assunto come proprio dallo Stato nel suo complesso. Visione, questa, che ben può trovare la sua collocazione nell’ambito di quella che viene oggi da molti definita come «democrazia totalitaria», riprendendo, pur sotto varie e diverse angolature, un concetto enunciato per la prima volta, nel 1952, dallo storico israeliano Jakob Talmon nel suo libro The origins of totalitarian democracy.
Ma si tratta di una visione le cui radici, risalendo addirittura all’antichità, possiamo ritrovare nella Repubblica di Platone, in cui si immaginava uno Stato governato dai «filosofi», nel quale, tra l’altro, la famiglia tradizionale fosse abolita e i figli, nati da accoppiamenti decisi dalla sorte, fossero affidati, fin dalla più tenera età, alla pubblica autorità. Questa raffigurazione di quello che avrebbe dovuto essere, secondo l’autore, lo Stato ideale rimase, in realtà, pressoché isolata nel pensiero dell’antichità greco-romana. Essa venne, però, ripresa a partire dal XVI secolo in varie opere le più note delle quali sono l’Utopia di Thomas More e La città del Sole, di Tommaso Campanella. In quest’ultima, in particolare, si torna a predicare l’abolizione della famiglia e l’esclusiva competenza dello Stato a provvedere all’educazione dei figli nati dalle unioni sessuali decise, peraltro, non più dalla sorte ma dalle autorità. Più moderata risulta la posizione del More, il quale lascia sussistere la famiglia tradizionale salvo, però, prevedere che il numero dei figli per ogni famiglia sia fissato dall’autorità, per cui, in caso di superamento, i figli in eccedenza sono assegnati a un’altra famiglia che non ne ha avuti a sufficienza.
Una radicale avversione alla famiglia, accompagnata alla pretesa che i figli, comunque venuti al mondo, debbano essere affidati, il prima possibile, alle cure esclusive dello Stato o della «comunità», costituisce
poi - come messo bene in luce da Igor Safarevich nel suo Il socialismo come fenomeno storico mondiale, pubblicato la prima volta nel 1977 - elemento ricorrente in pressoché tutti i numerosi progetti di società qualificabili, in senso lato, come «socialisti» in quanto basati sul rifiuto di ogni forma di libera iniziativa e di proprietà individuale, comparsi a partire dal XVIII secolo. Fra essi, a titolo di esempio: Il codice della natura, ovvero l’autentico spirito delle leggi, di Morelly (probabile pseudonimo di Denis Diderot); Il vero sistema, di Léger DeschampsIl nuovo mondo industriale e societario, di François Fourier; la Congiura per l’eguaglianza, di Filippo Buonarroti. Sulla stessa linea si ritrova, poi, l’opera specificamente dedicata, da Friedrich Engels, alla Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato.
Ci si potrebbe chiedere, tuttavia, a questo punto, come mai l’attuale pretesa dello Stato di estromettere, per quanto possibile, le famiglie dall’educazione dei figli, pur essendo ricollegabile, come si è visto, a originarie visioni di tipo collettivistico, si accompagni invece, oggi, a una diffusa mentalità di tipo edonistico-individualista, in buona parte avallata anche dallo stesso Stato. Può rispondersi che ciò appare come uno dei frutti della commistione, verificatasi a partire dal 1968, tra l’edonismo individualista proprio della tradizione anglo-sassone, resosi dominante in Occidente ma non più compensato dal moralismo di stampo calvinista, proprio anch’esso di quella tradizione, e l’egualitarismo delle visioni collettiviste, fatte proprie ed in parte realizzate nel marxismo, ma non più compensate, a loro volta, dalla dichiarata finalità della creazione di un ordinamento statuale in cui esse trovassero compiuta realizzazione; finalità, quella ora detta, la cui scomparsa ha lasciato, tuttavia, come residuo, l’antico e talvolta confessato convincimento di molti fra i politici e pensatori della sinistra marxista che quelli in favore dei quali doveva promuoversi e garantirsi l’eguaglianza, essendo privi di adeguata intelligenza (Engels definì una volta, in una lettera a Marx, gli operai come «una massa spaventosamente idiota»), dovessero essere guidati e diretti, fin dalla nascita, da chi ne sapeva più di loro.
Ed è proprio, quindi, quella commistione che bisognerebbe decidersi, una volta o l’altra, a spezzare.




