Proviamo a sfogliare il calendario di dieci anni all’indietro e a immaginare come sarebbe stata accolta, nel 2016, in Europa e anche fuori, la dichiarata intenzione, da parte dell’allora cancelliera della Repubblica federale di Germania Angela Merkel, di procedere al riarmo massiccio del suo Paese sì da rendere l’esercito tedesco il più potente fra tutti quelli d’Europa.
La più diffusa reazione sarebbe stata certamente quella dello sgomento e dell’indignazione a fronte di ciò che ai più sarebbe apparso come un inopinato e terrificante risorgere del militarismo tedesco, responsabile esclusivo, secondo la «vulgata» della storiografia ufficiale, delle due guerre mondiali che hanno funestato la prima metà del XX secolo. Torniamo ora ai nostri giorni e constatiamo come la stessa identica intenzione, manifestata dall’attuale cancelliere Friedrich Merz, viene invece accolta con la più assoluta indifferenza se non anche, da parte di determinati ambienti politici e militari che sembrano ormai affascinati dall’idea di una possibile guerra con la Russia, con vera e propria soddisfazione. E con indifferenza risulta accolta anche la ulteriore intenzione, manifestata di recente dal ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, di far assumere alla Germania le sue «responsabilità di leadership» nell’ambito dell’alleanza atlantica, a fronte di quello che appare il progressivo disimpegno degli Usa. Prospettiva questa che, in anni non lontani, avrebbe anch’essa suscitato reazioni oscillanti fra l’incredulità, l’ironia e la più seria preoccupazione. Pressoché nulle risultano poi le reazioni al manifestarsi di idee come quelle che si ritrovano, ad esempio, in un articolo recentemente comparso sul settimanale tedesco Focus (che, insieme allo Spiegel e allo Stern, è uno dei più diffusi in Germania), in cui, come riferito da Money.it, tali Roderich Kiesewetter e Susann Worschech, rispettivamente ex colonnello dell’esercito tedesco e docente (pare) di non meglio precisati «studi ucraini» presso l’Università di Francoforte oltre che aderente al partito dei Verdi, prospettano come obiettivo auspicabile e realistico niente di meno che la «resa incondizionata» della Russia nell’attuale conflitto con l’Ucraina; obiettivo da realizzarsi mediante un massiccio rafforzamento della capacità militari dell’Ucraina tale da consentirle il recupero di tutti i territori occupati dalla Russia, compresa la Crimea, nonché mediante ricorso a un forte aumento delle sanzioni, all’esproprio degli «asset» russi in Europa e a ogni altro mezzo che appaia idoneo a far sì che la Russia sia «messa in ginocchio». A preoccupare non è tanto il fatto che qualcuno esprima farneticazioni del genere, ma quello che esse trovino spazio su organi d’informazione autorevoli e di larga diffusione senza timore né del ridicolo né (a dir poco) dello sconcerto che dovrebbero suscitare in chiunque abbia il benché minimo uso di ragione.
Ma - occorre ora chiedersi - come ci si può spiegare un tale cambiamento proprio in un Paese come la Germania che, a causa delle passate, tragiche esperienze vissute e fatte vivere ad altri, appariva ed era considerato come il più vaccinato contro ogni possibile ritorno di «spiriti guerrieri»? Tanto vaccinato da aver rifiutato, a suo tempo, la propria partecipazione (suscitando anche qualche malumore, specialmente oltre Atlantico) a iniziative belliche quali, in particolare, le due «guerre del golfo» condotte, nel 1990 e nel 2003, contro l’Iraq di Saddam Hussein; la «guerra umanitaria» a sostegno dei kosovari contro la Serbia di Slobodan Milošević nel 1999; la guerra a sostegno della «primavera araba» contro la Libia di Muammar Gheddafi, nel 2011. Guerre, queste, tutte promosse e condotte dagli Usa e altri alleati della Nato tra i quali, salvo che nel caso della seconda guerra del golfo, figurava anche l’Italia.
Che all’origine del fenomeno vi sia il fatto nuovo costituito dall’«operazione militare speciale» condotta dalla Russia contro l’Ucraina appare, ovviamente, di tutta evidenza. Sarebbe però del tutto errato pensare che ad avere efficacia determinante sia stato veramente - come, invece, si vuol far credere - il timore che, una volta liquidata in qualche modo la partita con l’Ucraina, la Russia rivolgerebbe le sue mire aggressive contro altri Paesi europei ivi compresa, naturalmente, la Germania. Un tale timore può, infatti, per ragioni storiche, essere largamente nutrito - non importa se a torto o a ragione - in popolazioni come quelle dei paesi baltici o della Polonia, che dell’espansionismo russo sono stati, a suo tempo, vittime, ma non certo nella popolazione tedesca, in cui, semmai, dovrebbe essere presente il ricordo delle due guerre condotte, a iniziativa della Germania, contro la Russia nel 1914 e nel 1941. Né può ritenersi che il mutamento sia frutto soltanto del pur sicuramente presente interesse economico della Germania allo sviluppo dell’industria bellica, a compenso del declino di altre, a cominciare da quella automobilistica, follemente sacrificata alle presunte esigenze del Green deal. Se così fosse il governo tedesco tutto farebbe tranne che ostentare ed esaltare un proposito che gli converrebbe, invece, tenere il più possibile nascosto. Rimane, quindi, a questo punto, come ipotesi più probabile, quella che il mutamento sia stato determinato essenzialmente dal fatto che la Russia, con la guerra definita tout court di «aggressione» contro l’Ucraina, è venuta ad assumere, nella narrazione imposta dall’«establishment» politico e mediatico dominante in Europa, quello stesso ruolo di nazione irremissibilmente colpevole di un «male assoluto» che, in precedenza, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, era stato riservato alla Germania; ruolo che quest’ultima, «bon grè mal grè», aveva dovuto accettare, rassegnandosi ad assumere l’atteggiamento di perenne contrizione per il suo passato che esso richiedeva nonché ad astenersi da ogni comportamento che potesse anche lontanamente dar luogo al sospetto che quel passato potesse tornare. Non le è parso vero, quindi, di potersi scrollare di dosso, finalmente, l’abito penitenziale che così a lungo ha dovuto portare per riprendere, al suo posto, l’antica e forzatamente dimessa veste di autonominatasi suprema garante dell’ordine in tutto il continente europeo, con il diritto, perciò, di disporre della forza necessaria per imporne, all’occasione, l’osservanza a chi, come oggi la Russia, lo abbia violato. Se così è, sia però almeno consentito sperare, senza che a Berlino qualcuno si offenda, che quell’occasione non abbia mai a presentarsi.
Per una volta, in materia di immigrazione, viene dalla Corte di cassazione una pronuncia che, oltre ad apparire come una corretta applicazione della legge, risponde anche a criteri di comune buon senso. Si tratta della sentenza n. 17197 della prima sezione penale, depositata il 13 maggio scorso, con la quale è stato affermato un importante principio di diritto: quello, cioè, secondo cui lo straniero che non abbia ottemperato, entro il termine assegnatogli, ad un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto, commettendo così il reato previsto dall’articolo 14, comma 5 ter, del il decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), non può invocare a propria giustificazione il fatto di avere, in un momento successivo alla scadenza del suddetto termine, presentato domanda di protezione internazionale.
Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
Di contrario avviso si era mostrato, nel formulare le proprie richieste, l’ufficio della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, secondo il quale l’avvenuta presentazione della domanda avrebbe automaticamente comportato il diritto dell’interessato a rimanere in Italia almeno fino a che, su di essa, non fosse intervenuta una decisione di primo grado. La Corte ha respinto questa tesi sulla base, essenzialmente, del rilievo che il reato di cui lo straniero doveva rispondere permane per tutto il tempo in cui si protrae l’inottemperanza al provvedimento di espulsione e, inoltre, la domanda di protezione internazionale era stata presentata oltre cinque mesi dopo la data in cui l’inottemperanza, che durava da oltre quattro anni, era stata accertata a seguito di un occasionale controllo di polizia.
L’importanza della decisione in discorso deriva principalmente dal fatto che essa sembra chiaramente escludere che, in presenza di una già avvenuta inottemperanza al provvedimento di espulsione, possa trovare applicazione l’articolo 7 del decreto legislativo n. 25/2008, ai sensi del quale, in conformità a quanto previsto da direttive europee, il richiedente la protezione internazionale è, per ciò stesso (tranne alcune eccezioni di cui qui non occorre far menzione) «autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale». Norma, questa, alla quale deve aggiungersi l’altra costituita dall’articolo 35 bis dello stesso decreto legislativo, per la quale il ricorso contro la decisione negativa della Commissione ha, di regola, effetto sospensivo della sua efficacia. Ed è grazie soprattutto a queste norme che decine di migliaia di stranieri circolano liberamente in Italia senza alcun controllo, nell’attesa che, spesso dopo anni, l’originario rigetto della domanda di protezione internazionale assuma carattere di definitività.
È molto probabile che la cosiddetta «dottrina giuridica», cioè l’insieme dei docenti universitari e dei cultori, in genere, di materie giuridiche (quasi tutti orientati in senso pregiudizialmente contrario ad ogni ostacolo che si voglia porre all’immigrazione irregolare), giudichi molto negativamente - sempre che non preferisca ignorarla - la pronuncia della Cassazione, facendo leva, presumibilmente, sul fatto che le norme vigenti non prevedono, in effetti, termini entro i quali le domande di protezione internazionale debbano essere avanzate ed è, anzi, previsto, all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 25/2008, che «Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall’esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente». Ragion per cui potrebbe sostenersi - in linea con quanto già sostenuto, come si è visto, dalla procura generale presso la cassazione - che la domanda di protezione internazionale darebbe luogo al diritto del richiedente di restare in Italia anche se presentata dopo la scadenza del termine entro il quale egli avrebbe dovuto lasciare, in ossequio al provvedimento di espulsione, il territorio dello Stato.
A questa tesi può tuttavia rispondersi (meglio esplicitando, forse, il percorso logico seguito dalla Corte) che il «giustificato motivo» per il quale la legge prevede che lo straniero possa sottrarsi all’obbligo di ottemperare al decreto di espulsione non può essere appositamente creato - come invece avvenuto nel caso di specie con la presentazione della domanda di protezione internazionale - in epoca successiva alla data in cui lo straniero, in forza del medesimo decreto, avrebbe dovuto lasciare il territorio dello Stato. Ciò non significa, peraltro, che la suddetta domanda sia per ciò stesso inammissibile. Significa soltanto che non può dare diritto a rimanere, in attesa della sua definizione, nel territorio dello Stato. Il che, del resto, sembra rispondere anche a criteri di comune buon senso, essendo ragionevole pensare che chi giunge in Italia irregolarmente per sfuggire a condizioni di invivibilità nel proprio paese tali da rendere possibile il riconoscimento dello «status» di rifugiato, non aspetti, per presentare la relativa domanda, di essere colpito da provvedimento di espulsione o, quanto meno, qualora esso sia stato emesso, si avvalga, per presentarla, del lasso di tempo eventualmente concessogli per ottemperarvi. Non per nulla, d’altra parte, è espressamente previsto, all’articolo 11, comma 6, del testo unico sull’immigrazione, che presso i valichi di frontiera siano operanti servizi di accoglienza aventi il compito, fra gli altri, di «fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo». Appare, quindi, tutt’altro che illogico ritenere che quando la domanda di asilo o protezione internazionale venga presentata con ingiustificato ritardo rispetto al momento dell’arrivo in Italia e, inoltre, soltanto a seguito di controlli di polizia (come avvenuto nel caso di specie), ciò altro non significhi se non che intento dello straniero era soltanto quello di rimanere in Italia in condizioni di clandestinità e che la domanda in discorso è soltanto finalizzata a far sì che egli possa continuare a trattenervisi pur non avendone titolo. Cosa, questa, che la Cassazione ha mostrato, nell’occasione, di aver perfettamente capito, traendone le debite conseguenze. È sperabile - ma senza farci troppo affidamento - che, presentandosi analoghe fattispecie, si continui a seguire lo stesso indirizzo.
Il convulso bailamme suscitato dalla previsione, nel decreto legge «sicurezza bis», convertito «in extremis», il 24 aprile scorso, nella legge numero 54/2026, dell’incentivo economico a favore dei difensori che si siano adoperati per il rimpatrio volontario di stranieri irregolarmente presenti in Italia, ha lasciato un po’ in ombra tutte le altre disposizioni in materia di immigrazione contenute nel medesimo decreto.
Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza legale a spese dello Stato per esperire tutti i possibili mezzi di impugnazione consentiti dal nostro ordinamento avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti sulla base della vigente normativa in materia di immigrazione.
Si tratta, però, appunto, soltanto di un timido segnale che, di fatto, sembra destinato a lasciare le cose come stanno. Tanto per cominciare, infatti, resta intatta la possibilità, per lo straniero extracomunitario, di ottenere l’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una semplice e incontrollabile autocertificazione circa l’inesistenza o l’insufficienza di redditi prodotti all’estero, quando - come in realtà avviene, per le più varie ragioni, nella grande maggioranza dei casi - si ritenga che egli si sia trovato nell’impossibilità di ottenere una certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, come richiesto dall’articolo 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 157 del 2021, dichiarativa della parziale incostituzionalità di detta ultima norma, appunto nella parte in cui non prevedeva che, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, alla sua mancanza potesse supplirsi con un’autocertificazione dell’interessato. Secondariamente, resta pure intatta la previsione, contenuta nell’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo numero 286/1998, in base alla quale lo straniero extracomunitario è in ogni caso ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’espulsione, il suo trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Così come, infine, resta intatta la previsione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 25 del 2008, per la quale, ai fini delle impugnazioni delle decisioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale, lo straniero - per via del richiamo all’articolo 94 del Testo unico sulle spese di giustizia che, a sua volta, richiama il già citato articolo 79, comma 2, del medesimo Testo unico - è ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla sola condizione, per quanto riguarda il requisito reddituale, costituita dalla produzione della stessa autocertificazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale di cui si è detto in precedenza.
Vi è, peraltro, da osservare, a quest’ultimo proposito, che nella medesima sentenza si afferma che dovrebbe essere onere dell’interessato provare «di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza» per ottenere, senza poi esservi riuscito, la certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, solo a tale condizione potendosi ammettere che essa sia sostituita dall’autocertificazione dello stesso interessato. Ma la verifica di tale condizione, nella pratica quotidiana, viene spesso e volentieri omessa, prendendosi per buono, purché non palesemente inverosimile, solo quanto affermato dall’interessato a sostegno dell’asserita «impossibilità» di ottenere la certificazione in questione. Da qui una prima conclusione, e cioè quella che sarebbe opportuno prevedere come obbligatorio, con apposita norma, che, quando lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base dell’autocertificazione da lui prodotta, nel relativo provvedimento si attesti l’avvenuta effettuazione della suddetta verifica e si indichino le ragioni per le quali essa abbia avuto esito positivo.
Ma una seconda e più importante conclusione è quella alla quale dovrebbe giungersi con riguardo al già accennato fenomeno costituito dalle impugnazioni che, grazie alla indiscriminata disponibilità dell’assistenza legale gratuita, vengono sistematicamente proposte dagl’interessati avverso ogni sorta di provvedimenti ad essi sfavorevoli in materia di immigrazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di ragionevoli prospettive di un loro accoglimento. Per eliminare o, almeno, ridurre significativamente tale fenomeno, sarebbe necessario prevedere che l’assistenza legale gratuita possa essere negata ogni qual volta l’impugnazione che si intenda proporre avverso un determinato provvedimento appaia chiaramente destinata all’insuccesso. Ciò in perfetta conformità a quanto espressamente previsto tanto all’articolo 20, comma 3, dell’ancora vigente direttiva europea numero 32 del 2013 quanto all’articolo 29, comma 3, lettera b), della direttiva europea numero 1.346 del 2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, fermo restando che, come pure espressamente previsto da detta ultima norma, l’assistenza legale gratuita sarebbe sempre concessa al solo, limitato fine della proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento con il quale essa sia stata negata. E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del Decreto legislativo numero 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata; casi tra i quali rientra, ad esempio, quello che il richiedente asilo provenga da un Paese da ritenersi «sicuro».
Ai fini dell’adozione degli auspicabili interventi normativi di cui si è detto, potrebbe rivelarsi provvidenziale il «pasticcio» creatosi con l’emanazione, contestualmente alla conversione in legge del decreto legge numero 23/2026, del decreto legge «correttivo» numero 55/2026. In sede di conversione, infatti, di quest’ultimo decreto, ad esso potrebbero apportarsi, vertendosi comunque nella stessa materia, le modifiche nelle quali verrebbero a sostanziarsi i suddetti interventi (nella speranza che, naturalmente, in ossequio all’ormai avvenuta trasformazione dello Stato in senso monarchico, vi sia anche l’assenso del Sovrano che ha sede sul colle più alto).





