Il volenteroso cittadino che, desiderando documentarsi sul significato tecnico di «remigrazione» per farsi un’idea di quali siano, oggettivamente, le ragioni per le quali taluni la sostengano e altri l’avversino, ricorresse alla consultazione di fonti considerate, «a priori», come politicamente «neutre», quali, in particolare, l’enciclopedia Treccani o l’accademia della Crusca, incontrerebbe subito una cocente delusione.
Cominciando dall’enciclopedia Treccani on line, leggerebbe, infatti, alla voce «remigrazione», che essa è soltanto un «eufemismo per ritorno forzato di persone immigrate nel loro Paese d’origine». Ora, è appena il caso di ricordare che per «eufemismo» s’intende, comunemente, l’uso di una parola ritenuta meno sgradevole, offensiva o indecente di quella che propriamente andrebbe adoperata per definire concetti, persone o cose da riguardarsi, di per sé, come suscettibili di creare scandalo, ripulsa, indignazione, sconcerto e simili. Si deve, quindi, pensare che, secondo l’autore della voce, tali sarebbero le caratteristiche da attribuirsi automaticamente al concetto stesso di «ritorno forzato» di qualsiasi migrante al suo Paese d’origine, a prescindere dall’esistenza o meno di ragioni che possano, in ipotesi, farlo apparire giustificato come, ad esempio, quella che il migrante si sia reso responsabile di gravi reati in danno di cittadini italiani.
Non è poi da meno l’accademia della Crusca che, nel suo sito internet, dopo aver correttamente rilevato che, letteralmente, la parola «remigrazione» significa «migrazione indietro» ovvero «ritorno al luogo di origine in seguito a una precedente migrazione», aggiunge che essa è stata, però, «rilanciata per indicare in forma eufemistica il significato di “espulsione forzata, deportazione di massa di persone con una storia di migrazione”». Anche qui ricorre, come si vede, il richiamo alla nozione di «eufemismo» e vale, quindi, quanto si è appena detto con riguardo all’analogo richiamo operato dalla Treccani. Ma la Crusca si spinge poi anche oltre, precisando, nelle «note», che, nella specie, al «significato eufemistico» si sarebbe fatto ricorso «per celare atteggiamenti spregiativi, discriminatori o, come in questo caso, addirittura neonazisti», a conferma dei quali snocciola una serie di sommarie citazioni, in chiave critica, di personaggi presentati negativamente per il solo fatto costituito dalla loro appartenenza alla galassia della presunta «estrema destra», nella quale fa rientrare, a un certo punto, anche la Lega. Tra essi figura, in particolare, l’austriaco Martin Sellner, autore di quelle che, senza ulteriori specificazioni, vengono apoditticamente definite le «terribili proposte» contenute nel suo libro Remigration. Ein Vorschlag (Remigrazione. Una proposta), recentemente uscito in allegato con La Verità, con la prefazione di Francesco Borgonovo. Proposte, quelle anzidette, che, in realtà - come messo bene in luce nel commento di Lorenzo Bernasconi sul sito della Fondazione Machiavelli - non prevedono comunque espulsioni collettive di intere minoranze che siano ritenute, in linea di massima, difficilmente assimilabili, ma soltanto espulsioni individuali da effettuarsi - in linea con quanto già previsto, del resto, dalle vigenti leggi e convenzioni internazionali - nei confronti di singoli soggetti, previa verifica, per ciascuno di essi, della effettiva inesistenza di capacità e disponibilità ad accettare il complesso dei valori fondanti della convivenza sociale nel paese ospitante. Sul che si possono, volendo, avanzare le più ampie riserve, senza però che sia lecito giungere, per sostenerle, ad accusare addirittura di «neonazismo» chiunque la pensi diversamente. Cosa che ha fatto, invece, come si è visto, la Crusca, per quindi giungere alla conclusione secondo cui, con riguardo alla parola «remigrazione», pur essendovi stata, negli ultimi tempi, «una certa resistenza a farne uso», «quello che, in casi simili, non si dovrebbe neanche riuscire a concepire eticamente, come esseri umani, è la proposta e la messa in atto di pratiche simili e non l’accoglimento della parola».
In realtà, ciò che chiaramente traspare da quanto si legge nelle voci in questione è che tanto la Treccani quanto la Crusca si fanno eco, senza dirlo, dell’orientamento dominante a sinistra, secondo cui, in linea di massima, nessuno straniero dovrebbe essere espulso, quale che sia la ragione addotta a sostegno del provvedimento, ma dovrebbe essere oggetto di cure e attenzioni per favorirne l’integrazione, data comunque, apoditticamente, per realizzabile, indipendentemente dal suo modo di pensare e dalla condotta di vita da lui assunta nel Paese che lo ospita. Il che, peraltro, contrasta, prima ancora che con quanto vorrebbero i fautori della «remigrazione», con la legislazione vigente nel nostro Paese, secondo cui, almeno in linea di principio (conformemente, del resto, alla normativa comunitaria, cui si ispira anche la legislazione degli altri Paesi dell’Unione europea), all’espulsione o al respingimento si deve dar luogo ogni qual volta risulti che lo straniero non ha titolo per essere accolto o per restare in Italia. Ed è anche da segnalare che, almeno in Italia, non si registra, a sostegno della «remigrazione» alcuna esplicita presa di posizione contro il mantenimento dei vigenti, specifici divieti di espulsione e di respingimento quali, in particolare, quello, fondato sulla convenzione di Ginevra del 1951 (come interpretata dalla giurisprudenza dominante), secondo cui è comunque da escludersi che lo straniero, anche quando non gli sia stata formalmente riconosciuta la qualifica di «rifugiato», possa essere rimandato in Paesi, compreso il suo, nei quali la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a particolari gruppi sociali od opinioni politiche. Ciò su cui particolarmente si insiste - come si è visto anche alla recente manifestazione del 18 aprile scorso, a Milano - è solo la necessità che vengano espulsi gli stranieri resisi responsabili di gravi reati (cosa già prevista, peraltro, in Italia, sia pure solo per particolari categorie di reati, come quelli, a pena espiata, in materia di stupefacenti) e quelli, tra gli stranieri di fede islamica, che predicano l’odio e inneggiano al terrorismo. Il che, come dovrebbe apparire evidente, non ha proprio nulla di discriminatorio e men che mai di «neonazista». Che non lo capisca il gruppo «antifa» di Vattelappesca di sotto, è comprensibile. Ma che lo stesso avvenga da parte di antiche e prestigiose fonti del sapere, quali l’enciclopedia Treccani e l’accademia della Crusca, desta qualche preoccupazione.
Se è vero che, come affermato dal ministro Carlo Nordio all’indomani del referendum sulla riforma della giustizia, la vittoria del No è stata soprattutto una vittoria dell’Associazione nazionale magistrati, questo significa che una buona parte degli elettori è disposta ad accettare (pur senza esserne, forse, del tutto consapevole) quello che da molti è definito come «governo dei giudici».
Ne è convinto Sabino Cassese, il quale ha intitolato appunto Il governo dei giudici il suo libro, edito nel 2022, in cui ha messo in luce, deplorandola, l’«invasione» compiuta dal potere giudiziario nel campo della politica e dell’economia e che si è verificata a partire dalle note vicende di Tangentopoli, nell’ormai lontano 1992.
Nella sua analisi Cassese osserva, peraltro, che tale «invasione» si accompagna a un costante calo della fiducia riposta dai cittadini nel sistema giustizia, dovuto anche a quella che appare la sua inefficienza, perdurante - può aggiungersi - a onta dei ripetuti tentativi di riforma, ultimo dei quali quello del 2022, che va sotto il nome di riforma Cartabia.
Se le cose stanno così, in teoria sarebbe difficile dare una spiegazione all’esito del referendum, e si potrebbe anche mettere in discussione il significato che, secondo chi scrive (e molti altri), dovrebbe essergli attribuito. La spiegazione e, quindi, la risoluzione del dubbio considerando che, se è calata la fiducia nella magistratura non è certo aumentata (ma è di pari passo calata) anche quella nella classe politica.
A tale riguardo, non deve trarre in inganno il fatto che l’attuale presidente del Consiglio dei ministri goda, secondo la maggioranza dei sondaggi, di un alto indice di gradimento, trattandosi di un gradimento misurato in raffronto a quello di cui godono altri esponenti politici e che, quindi, non ha nulla a che fare con quello riservato alla classe politica in generale.
Appare dunque lecito chiedersi quale giudizio debba darsi, in linea di principio, un ipotetico «governo dei giudici» vista l’attrattiva esercita (a scapito di quello dei politici) almeno su una parte di coloro che, al referendum, hanno votato No. E tale giudizio non può che essere negativo, essendo il governo dei giudici, comunque si manifesti e lo si intenda, tra i peggiori, se non addirittura il peggiore in assoluto, fra quelli possibili. E ciò non perché i giudici siano normalmente persone le cui caratteristiche morali o intellettuali siano inferiori a quelle degli appartenenti ad altre categorie, politici compresi, ma essenzialmente per la ragione che la loro «forma mentis», proprio per la funzione cui sono preposti, è tale per cui non possono che vedere la «giustizia» vera o presunta, da riconoscere nel singolo caso sottoposto alla loro attenzione. Il che li rende del tutto inidonei alla funzione propria ed essenziale di qualsiasi governo, che è (o dovrebbe essere) quella di riconoscere e perseguire il bene della collettività, a fronte del quale passano in seconda linea le pur legittime aspettative e, se necessario, anche i diritti dei singoli.
Motto del giudice è, tendenzialmente, quello del «fiat iustitia et pereat mundus» (si faccia giustizia e perisca pure il mondo). E ciò vale indipendentemente dalla circostanza che il giudice applichi correttamente al caso concreto la legge vigente, ovvero la ignori o la stravolga per giudicare, in realtà, secondo le sue personali convinzioni. Dev’essere, quindi, compito del legislatore - e cioè dell’autorità politica - fare in modo che l’unica «giustizia» che il giudice è chiamato a compiere, e cioè quella consistente nell’applicazione della legge, non sia mai tale da richiedere che «il mondo perisca», cioè, in concreto, che si produca un danno collettivo (anche solo potenziale) superiore al vantaggio del singolo interessato.
Se così è, a che cosa si deve, allora, l’attrattiva avvertita da una certa parte dei cittadini per il «governo dei giudici»? La risposta potrebbe trovarsi nella diffusa opinione che, essendo i giudici, formalmente, al servizio della legge, senza avere il potere di cambiarla, siano da ritenere, mediamente, più disinteressati (e, quindi, più «onesti») rispetto ai politici, che invece la legge possono farla e disfarla nel loro interesse e, nella migliore delle ipotesi, in quello soltanto dei loro elettori.
Si tratta, però, di un’opinione che, quand’anche fosse fondata, dimentica che la vita dello Stato, inteso come comunità dei cittadini, non può certo esaurirsi nella sola osservanza delle leggi vigenti, a garanzia della quale sono preposti i giudici, ma presenta, giorno per giorno, le più varie e multiformi esigenze, di cui solo la politica può rendersi interprete per operare, conseguentemente, le scelte ritenute più opportune, assumendone, quindi, la relativa responsabilità. Responsabilità alla quale sfugge, invece, il giudice, pur quando si arroghi o gli venga conferito il potere di trasformarsi in una sorta di legislatore del caso concreto, ampliando a dismisura - come, purtroppo, si verifica con sempre maggiore frequenza - la sfera della sua discrezionalità. E le cose non cambierebbero se non in peggio ipotizzando che i giudici, come avviene negli Usa, siano di nomina politica. Rimanendo, comunque, la loro funzione necessariamente confinata alla risoluzione del singolo caso di cui sono chiamati a occuparsi e lasciando intatta l’attuale, eccessiva sfera della loro discrezionalità, il risultato sarebbe solo quello di dar luogo al pericolo che quella risoluzione, anziché rispondere ad almeno ritenute finalità di giustizia sia dettata dall’interesse politico della parte alla quale il giudice deve la propria nomina.
Anche la sola idea, quindi, del «governo dei giudici» va decisamente combattuta, nel superiore interesse tanto della giustizia quanto della collettività dei cittadini, alla luce del fondamentale principio per cui al giudice va riconosciuto il massimo dell’indipendenza ma va lasciato, nel contempo, il minimo della discrezionalità. Un potere, infatti, che oltre a essere indipendente sia anche dotato di una discrezionalità che ecceda quella strettamente necessaria diventa, in sostanza, un potere assoluto. E nei confronti di chi ne sia investito vale sempre il famoso detto del barone John Acton, uomo politico inglese vissuto nel XIX secolo, secondo cui: «il potere tende a corrompere, e il potere assoluto corrompe in modo assoluto».
*Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
Non è dato sapere se i magistrati della Procura della Repubblica di Milano, prima di chiedere il rinvio a giudizio del carabiniere Antonio Lenoci per rispondere di omicidio colposo stradale in persona di Ramy Elgaml, abbiano avuto modo di confrontarsi con una precedente sentenza della Cassazione che avrebbe dovuto indurli, se non altro, a qualche dubbio.
La sentenza in questione - della quale, sempre con riferimento al caso Ramy, era già stata data notizia sulla Verità dell’11 ottobre 2025 - è la n. 4963/2025 della III sezione civile. Essa riguarda un caso la cui dinamica era esattamente sovrapponibile a quella del caso Ramy, con la sola differenza che non vi era stato alcun evento mortale e che oggetto del contendere era soltanto la responsabilità civile per le lesioni che taluni appartenenti alla forza pubblica, impegnati nell’inseguimento di un veicolo che non si era fermato all’alt, avevano subito per averlo volontariamente tamponato.
La decisione della Cassazione fu nel senso che di tali lesioni doveva rispondere, quale unico responsabile, il conducente del veicolo tamponato, dal momento che a carico del conducente di quello tamponante non era ravvisabile colpa alcuna, dovendosi la sua condotta considerare «doverosa e, pertanto, scriminata dall’art. 51 cod. pen.». Si noti che l’art. 51 del codice penale, che prevede, per quanto qui interessa, la non punibilità del fatto astrattamente qualificabile come reato se commesso nell’«adempimento di un dovere», è lo stesso articolo al quale si fa riferimento nella richiesta di rinvio a giudizio del Lenoci, sostenendosi, però, che quest’ultimo lo avrebbe violato ponendo in essere una «condotta di guida sproporzionata» rispetto all’obiettivo, pur legittimamente perseguito, di bloccare il veicolo fuggitivo. Più in particolare, si addebita al carabiniere di aver mantenuto, nell’inseguimento, «una distanza e una velocità inidonee a prevenire eventuali collisioni o tamponamenti con il mezzo in fuga».
Difficile immaginare un più evidente contrasto fra tale impostazione accusatoria e il principio affermato nel citato precedente della Cassazione. Mentre per quest’ultimo, infatti, il tamponamento, non colposo ma addirittura volontario, del veicolo inseguito rientrava pienamente nei limiti della causa di giustificazione costituita dall’adempimento di un dovere, per la Procura della Repubblica di Milano, invece, tali limiti sarebbero stati superati per il solo fatto che, senza neppure volerlo ma soltanto per colpa, il tamponamento o, comunque, la collisione erano avvenuti. E la colpa sarebbe consistita, in sostanza, a ben vedere, soltanto nell’avere il carabiniere condotto l’inseguimento proponendosi come obiettivo prioritario quello di bloccare il veicolo fuggitivo e non invece - come sembra che, secondo la Procura, sarebbe stato doveroso - quello di evitare, comunque, il pericolo di una collisione, anche a costo di consentire al veicolo fuggitivo di far perdere le proprie tracce. Un tale ragionamento appare evidentemente basato sul fallace presupposto che l’inseguimento di chi abbia violato un posto di blocco debba essere condotto in modo da curare prioritariamente l’esigenza che non venga a determinarsi alcun aumento del livello di rischio già liberamente accettato dall’autore della violazione con il darsi alla fuga. Il che, se fosse vero, comporterebbe che dovrebbe allora, ad esempio, considerarsi generatore di responsabilità a titolo di colpa anche il comportamento degli inseguitori che, per fermare la corsa del veicolo inseguito, lo colpiscano alle gomme facendole scoppiare o afflosciare, qualora, a causa di ciò, il conducente ne perda il controllo e, impattando in qualche ostacolo, rimanga ferito o ucciso.
Va da sé, naturalmente, che non può certo, per converso, sostenersi che qualsiasi condotta sia lecita quando abbia come scopo quello di bloccare la corsa del fuggitivo. È evidente, infatti, che, secondo l’indiscusso principio generale che regola tutte le cause di giustificazione dei reati, è necessario, perché la causa di giustificazione possa essere pienamente riconosciuta, che vi sia proporzione tra la condotta astrattamente inquadrabile in una ipotesi di reato e l’obiettivo lecito che, con quella condotta, si intende perseguire. Sarà, pertanto, sempre da escludere che possa invocare la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere l’agente della forza pubblica che, per bloccare la fuga di chiunque abbia commesso un qualsiasi illecito e non costituisca, al momento, un pericolo per alcuno, gli spari addosso. Ma è proprio il requisito della proporzionalità quello che risulta espressamente riconosciuto nella sentenza della Cassazione di cui si è detto e risulta, invece, escluso nella richiesta di rinvio a giudizio del Lenoci. E ciò senza che di tale esclusione sia stata offerta, per quanto è dato sapere, alcuna valida spiegazione, tale non potendosi certamente ritenere quella costituita dal fatto che, come si mette in rilievo nella stessa richiesta, era già stata rilevata la targa del motociclo condotto da Fares Bouzidi e sul quale era trasportato Ramy. È di elementare evidenza, infatti, che il motociclo avrebbe potuto essere oggetto di furto, magari non ancora denunciato, per cui dalla targa non sarebbe stato possibile risalire all’identità dei due occupanti che, ovviamente, era invece necessario accertare. Di una tale evidenza è difficile pensare che possa non essersi resa conto la stessa Procura della Repubblica di Milano, per cui l’aver essa fatto leva sulla circostanza in questione per sostenere la propria decisione sembra rivelare una sorta di «accanimento accusatorio», tale da averla indotta, per raggiungere il proprio scopo, anche ad avvalersi di elementi palesemente privi di rilievo, contando forse sull’eventualità che essi producano comunque un qualche effetto. Un atteggiamento, questo, che, purtroppo, sembra sempre più diffuso tra gli uffici del pubblico ministero, a cominciare da quando, nell’ormai lontano 1989, è entrato in vigore l’attuale codice di procedura penale, basato appunto sul sistema definito, non per nulla, «accusatorio»; dal che è derivata la progressiva tendenza dei magistrati del pubblico ministero a considerarsi non più, come per il passato, organi «di giustizia» al pari, pur nella diversità delle funzioni, dei magistrati giudicanti, ma soltanto organi puramente «d’accusa». E i risultati, nel caso in discorso come in tanti altri, sono quelli che si vedono.
di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione





