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Dopo l’espulsione non c’è diritto all’asilo
iStock
La Cassazione fissa un punto importante: i clandestini che lasciano decorrere i termini per uscire dal Paese, non possono accedere alla protezione internazionale per guadagnare tempo. Scardinato uno dei trucchi legali più utilizzati dagli irregolari.

Per una volta, in materia di immigrazione, viene dalla Corte di cassazione una pronuncia che, oltre ad apparire come una corretta applicazione della legge, risponde anche a criteri di comune buon senso. Si tratta della sentenza n. 17197 della prima sezione penale, depositata il 13 maggio scorso, con la quale è stato affermato un importante principio di diritto: quello, cioè, secondo cui lo straniero che non abbia ottemperato, entro il termine assegnatogli, ad un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto, commettendo così il reato previsto dall’articolo 14, comma 5 ter, del il decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), non può invocare a propria giustificazione il fatto di avere, in un momento successivo alla scadenza del suddetto termine, presentato domanda di protezione internazionale.

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Patrocinio gratuito per immigrati: servono maglie più strette
Ansa
Occorre intervenire sui criteri base dell’assistenza legale: dalla verifica rigorosa dei redditi prodotti all’estero allo stop ai costi per i ricorsi presentati da chi proviene da «Paesi sicuri».

Il convulso bailamme suscitato dalla previsione, nel decreto legge «sicurezza bis», convertito «in extremis», il 24 aprile scorso, nella legge numero 54/2026, dell’incentivo economico a favore dei difensori che si siano adoperati per il rimpatrio volontario di stranieri irregolarmente presenti in Italia, ha lasciato un po’ in ombra tutte le altre disposizioni in materia di immigrazione contenute nel medesimo decreto.

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«La remigrazione è neonazista». Crusca e Treccani parlano da antifà
Ansa
Sui portali dei due prestigiosi istituti, teoricamente descrittivi e neutrali, il concetto politico del momento viene descritto con inesattezze fattuali e toni da bollettino militante di quartiere.

Il volenteroso cittadino che, desiderando documentarsi sul significato tecnico di «remigrazione» per farsi un’idea di quali siano, oggettivamente, le ragioni per le quali taluni la sostengano e altri l’avversino, ricorresse alla consultazione di fonti considerate, «a priori», come politicamente «neutre», quali, in particolare, l’enciclopedia Treccani o l’accademia della Crusca, incontrerebbe subito una cocente delusione.

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