In margine al procedimento penale aperto a Ravenna contro alcuni medici accusati di falso ideologico per avere attestato, contrariamente al vero, che le condizioni di salute di un certo numero di stranieri colpiti da provvedimento di espulsione non consentivano di dare attuazione al provvedimento del questore che disponeva la loro collocazione nei Cpr (Centri di permanenza e rimpatrio), appare legittimo chiedersi da quale fonte normativa risulti che l’avvio ai Cpr non possa avvenire senza la previa certificazione sanitaria che ciò sia compatibile con le condizioni di salute degli interessati.
La risposta è che la fonte normativa non è costituita da una legge o da un altro atto avente forza di legge, ma da un semplice provvedimento amministrativo, revocabile e modificabile, come tale, in qualsiasi momento e neppure pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Esso è costituito dalla direttiva emanata il 19 maggio 2022 dall’allora ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sostitutiva di analoga direttiva emanata il 20 ottobre 2014 dal ministro dell’Interno dell’epoca che, nel governo presieduto da Matteo Renzi, era Angelino Alfano. In particolare, l’art. 3 della vigente direttiva stabilisce che l’accesso dello straniero al Cpr avvenga «previa visita medica effettuata di norma dal medico della Asl o dell’azienda ospedaliera, disposta su richiesta del questore - anche in ore notturne - volta ad accertare l’assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l’ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative - rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile - che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette».
Nelle premesse della direttiva in discorso si fa specifico riferimento, come fonte normativa, agli articoli 20, 21, 22, 23 del Dpr n. 394/1999, contenente il regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione emanato con il decreto legislativo n. 286/1998. Nessuno dei suddetti articoli, però, prevede l’obbligo della visita medica prima dell’accesso dello straniero al Cpr, limitandosi soltanto, per quanto qui interessa, il solo art. 21, a stabilire che nel Cpr debbano essere presenti «i servizi sanitari essenziali», e aggiungendo che lo straniero può anche essere trattenuto nei «luoghi di cura» in cui lo stesso sia «ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario» e che sia provveduto al suo accompagnamento a mezzo della forza pubblica nel caso in cui «debba essere ricoverato in luogo di cura».
Appare quindi evidente come la previsione che l’accesso dello straniero al Cpr sia subordinato al previo nulla osta sanitario da parte del medico della Asl o dell’azienda ospedaliera sia frutto non di un obbligo di legge ma di una scelta discrezionale operata dal ministro dell’Interno, nella esclusiva veste di autorità amministrativa. Ed altrettanto evidente dovrebbe apparire che si tratti di una scelta, oltre che discrezionale, anche del tutto priva di ragionevole giustificazione, ove si consideri che, seguendo la stessa logica, dovrebbe allora stabilirsi che anche chi sia colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere o da ordine di esecuzione di una pena detentiva dovrebbe essere sottoposto, prima dell’ingresso in istituto, a visita medica che accerti la compatibilità del suo stato di salute con lo stato di detenzione, rimanendo esclusa, in caso contrario, l’eseguibilità del provvedimento. Il che, invece, non avviene perché, nei casi ora detti, all’esigenza dell’accertamento delle condizioni di salute dell’interessato - ovviamente anche al fine di verificare la loro compatibilità con il regime carcerario - si provvede, come previsto dall’art. 11, comma 7, dell’Ordinamento penitenziario, all’atto dell’ingresso dell’interessato in istituto.
Non si vede, quindi, per quale ragione, solo nel caso degli stranieri di cui sia stato disposto il trattenimento nei Cpr, lo stesso accertamento debba avvenire in via preventiva e porsi come condizione per l’eseguibilità, nell’immediato, del provvedimento. E ciò tanto più in quanto nello stesso art. 3 della direttiva ministeriale di cui si è detto è stabilito che: «Successivamente all’ingresso nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l’accertamento di eventuali condizioni di vulnerabilità ai sensi dell’articolo 17, comma 1, D. Lgs. n. 142/2015 e/o di eventuali condizioni di inidoneità alla permanenza nel Centro». Del tutto illogico appare, quindi, che, assicurandosi comunque, in tal modo, secondo le regole ordinarie, la immediata verifica della compatibilità delle condizioni di salute dell’interessato con la sua permanenza nel Cpr, una volta che egli vi abbia avuto accesso, si preveda che la stessa verifica debba essere fatta, in via preventiva, ponendola come condizione perché l’accesso abbia luogo.
Come se non bastasse, vi è poi da aggiungere che, mentre nel caso dei soggetti destinati alla detenzione in carcere, l’eventuale, ritenuta incompatibilità delle loro condizioni di salute con il regime carcerario, riscontrata all’esito della visita medica da effettuarsi all’atto del loro ingresso in istituto, è soggetta a valutazione da parte della competente autorità giudiziaria, la quale può disporre ulteriori e più approfonditi accertamenti e decidere, poi, di conseguenza, nel caso, invece, degli stranieri destinati ai Cpr il giudizio di incompatibilità formulato dal medico all’esito della visita che, in base alle direttive ministeriali, deve precedere l’accesso ai suddetti centri non è soggetta a valutazione alcuna da parte dell’autorità giudiziaria o di quella amministrativa, per cui ad essa deve necessariamente far seguito la remissione dell’interessato in libertà. Differenziazione, questa, di cui appare assai arduo trovare una logica spiegazione.
Ben venga, dunque, se la loro colpevolezza verrà accertata, la condanna dei medici a carico dei quali si procede per il reato di falso, ma la cosa di cui ci si dovrebbe, fin da subito, preoccupare, è quella di eliminare l’anomalia contenuta nella vigente direttiva ministeriale, grazie alla quale essi hanno potuto realizzare quello che, secondo l’accusa, sarebbe stato il loro obiettivo e che, a prescindere da ciò, appare comunque priva, per le ragioni sopraindicate, di qualsivoglia ragionevole giustificazione.
Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
Tra le principali ragioni (se non anche la principale in assoluto) sulla base delle quali il tribunale per i minorenni di L’Aquila ha disposto che i bambini della famiglia Trevallion, più nota come «famiglia del bosco», fossero sottratti ai loro genitori per essere assegnati a una «casa famiglia» c’è quella che a essi sarebbe mancata, a causa dello stile di vita scelto dai genitori, la necessaria «socializzazione» con i loro coetanei.
In realtà sembra assodato che i bambini «socializzassero» adeguatamente con quelli delle famiglie vicine, ma ciò non è apparso sufficiente, in assenza della «socializzazione» in ambito scolastico, dovuta al fatto che i bambini non frequentavano la scuola, avendo i genitori optato per la educazione in famiglia («home schooling»), come consentito, a determinate condizioni, dalla legge. Non risulta chiaro, in verità, se tali condizioni fossero state o meno soddisfatte. Ma non è su questo che si vuole qui puntare l’attenzione, quanto piuttosto sul fatto che è, comunque, la socializzazione in ambito scolastico quella che viene, in sostanza, considerata imprescindibile ai fini di una corretta formazione della personalità del minore. E questo tipo di socializzazione è caratterizzato dal suo svolgersi secondo le direttive e sotto la supervisione di un’autorità che, direttamente o indirettamente, è quella dello Stato.
In sostanza, si lascia, quindi, intendere che, pur nel dichiarato rispetto dell’articolo 30 della Costituzione secondo cui è «dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli», è però preferibile che l’istruzione e l’educazione siano affidate allo Stato. E su questa stessa linea si pongono le forze politiche e gli «opinion makers» che sostengono la necessità o, quanto meno, l’opportunità che nei programmi scolastici venga inserita l’educazione «sessuo-affettiva» per supplire alle presunte carenze o distorsioni frequentemente riscontrabili - si afferma - nell’educazione che, in materia sessuo-affettiva, i minori ricevono in famiglia. Il tutto riconducibile a una visione generale secondo cui spetterebbe allo Stato curare la formazione della personalità di ogni cittadino, fin dalla più tenera età, in modo da renderla conforme a un modello ideale precostituito, funzionale al modello assunto come proprio dallo Stato nel suo complesso. Visione, questa, che ben può trovare la sua collocazione nell’ambito di quella che viene oggi da molti definita come «democrazia totalitaria», riprendendo, pur sotto varie e diverse angolature, un concetto enunciato per la prima volta, nel 1952, dallo storico israeliano Jakob Talmon nel suo libro The origins of totalitarian democracy.
Ma si tratta di una visione le cui radici, risalendo addirittura all’antichità, possiamo ritrovare nella Repubblica di Platone, in cui si immaginava uno Stato governato dai «filosofi», nel quale, tra l’altro, la famiglia tradizionale fosse abolita e i figli, nati da accoppiamenti decisi dalla sorte, fossero affidati, fin dalla più tenera età, alla pubblica autorità. Questa raffigurazione di quello che avrebbe dovuto essere, secondo l’autore, lo Stato ideale rimase, in realtà, pressoché isolata nel pensiero dell’antichità greco-romana. Essa venne, però, ripresa a partire dal XVI secolo in varie opere le più note delle quali sono l’Utopia di Thomas More e La città del Sole, di Tommaso Campanella. In quest’ultima, in particolare, si torna a predicare l’abolizione della famiglia e l’esclusiva competenza dello Stato a provvedere all’educazione dei figli nati dalle unioni sessuali decise, peraltro, non più dalla sorte ma dalle autorità. Più moderata risulta la posizione del More, il quale lascia sussistere la famiglia tradizionale salvo, però, prevedere che il numero dei figli per ogni famiglia sia fissato dall’autorità, per cui, in caso di superamento, i figli in eccedenza sono assegnati a un’altra famiglia che non ne ha avuti a sufficienza.
Una radicale avversione alla famiglia, accompagnata alla pretesa che i figli, comunque venuti al mondo, debbano essere affidati, il prima possibile, alle cure esclusive dello Stato o della «comunità», costituisce
poi - come messo bene in luce da Igor Safarevich nel suo Il socialismo come fenomeno storico mondiale, pubblicato la prima volta nel 1977 - elemento ricorrente in pressoché tutti i numerosi progetti di società qualificabili, in senso lato, come «socialisti» in quanto basati sul rifiuto di ogni forma di libera iniziativa e di proprietà individuale, comparsi a partire dal XVIII secolo. Fra essi, a titolo di esempio: Il codice della natura, ovvero l’autentico spirito delle leggi, di Morelly (probabile pseudonimo di Denis Diderot); Il vero sistema, di Léger DeschampsIl nuovo mondo industriale e societario, di François Fourier; la Congiura per l’eguaglianza, di Filippo Buonarroti. Sulla stessa linea si ritrova, poi, l’opera specificamente dedicata, da Friedrich Engels, alla Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato.
Ci si potrebbe chiedere, tuttavia, a questo punto, come mai l’attuale pretesa dello Stato di estromettere, per quanto possibile, le famiglie dall’educazione dei figli, pur essendo ricollegabile, come si è visto, a originarie visioni di tipo collettivistico, si accompagni invece, oggi, a una diffusa mentalità di tipo edonistico-individualista, in buona parte avallata anche dallo stesso Stato. Può rispondersi che ciò appare come uno dei frutti della commistione, verificatasi a partire dal 1968, tra l’edonismo individualista proprio della tradizione anglo-sassone, resosi dominante in Occidente ma non più compensato dal moralismo di stampo calvinista, proprio anch’esso di quella tradizione, e l’egualitarismo delle visioni collettiviste, fatte proprie ed in parte realizzate nel marxismo, ma non più compensate, a loro volta, dalla dichiarata finalità della creazione di un ordinamento statuale in cui esse trovassero compiuta realizzazione; finalità, quella ora detta, la cui scomparsa ha lasciato, tuttavia, come residuo, l’antico e talvolta confessato convincimento di molti fra i politici e pensatori della sinistra marxista che quelli in favore dei quali doveva promuoversi e garantirsi l’eguaglianza, essendo privi di adeguata intelligenza (Engels definì una volta, in una lettera a Marx, gli operai come «una massa spaventosamente idiota»), dovessero essere guidati e diretti, fin dalla nascita, da chi ne sapeva più di loro.
Ed è proprio, quindi, quella commistione che bisognerebbe decidersi, una volta o l’altra, a spezzare.
- L’ira delle opposizioni per la scomparsa della parola «consenso» nella norma è insensata. L’onere della prova non ricade comunque sulla vittima, ma sempre sull’accusa. Piuttosto, il concetto di «freezing» è da rivedere.
- Via libera dalla commissione al Senato alle modifiche redatte dalla Bongiorno (Lega) Sanzioni alzate, però la sinistra delira. Di Biase (Pd): «Espressione del patriarcato».
Lo speciale contiene due articoli.
Di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione.
Proviamo ad esaminare con un po’ di pacatezza il disegno di legge sulla violenza sessuale nella nuova formulazione proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno, della Lega, alla Commissione giustizia del Senato, di cui è presidente. Essa si differenzia, rispetto al testo approvato dalla Camera, soprattutto per la previsione che il reato sussiste quando l’atto sessuale sia compiuto «contro la volontà» della persona coinvolta e non più «in assenza del consenso» della medesima. Su questa modifica si è scatenata l’ira funesta di tutti i gruppi di opposizione, secondo i quali, per effetto di essa, la vittima dello stupro sarebbe indebitamente gravata dell’onere di dare la prova del proprio dissenso. Il che, però, è tecnicamente del tutto sbagliato, per la semplice ragione che nel processo penale l’onere della prova grava sempre e comunque soltanto sull’organo dell’accusa, che è il pubblico ministero, e non mai sulla presunta vittima del reato, la quale è tenuta soltanto a raccontare come sono andati i fatti dei quali lei stessa o altri hanno portato a conoscenza l’autorità giudiziaria. Tenendo presente questo elementare principio, non dovrebbe essere difficile, quindi, rendersi conto che tra la previsione, come elemento costitutivo del reato, dell’«assenza di consenso» e quella dell’essere stato compiuto l’atto sessuale «contro la volontà» di chi lo ha subito non vi è alcuna sostanziale differenza. Sarà sempre, infatti, il pubblico ministero, ai fini della decisione circa il promuovimento o meno dell’azione penale, a stabilire, sulla base della descrizione dei fatti che la persona offesa, per regola generale, è comunque tenuta a fornire, se sia mancato il consenso o, indifferentemente, vi sia stato dissenso essendo, nell’uno e nell’altro caso, comunque configurabile il reato.
Altre sono invece le critiche che, alla nuova più ancora che alla vecchia formulazione del ddl in questione, possono essere avanzate. La prima di esse attiene al fatto che, prevedendosi come aggravante l’impiego di violenza o minaccia e l’abuso d’autorità o dell’inferiorità fisica o psichica della persona offesa, si lascia chiaramente intendere che il reato, nell’ipotesi base, potrebbe configurarsi anche quando la persona offesa, in assenza di alcuna delle dette condizioni, abbia manifestato solo a parole la propria contrarietà, assumendo però, nel contempo, un atteggiamento di totale acquiescenza al compimento dell’atto sessuale; atteggiamento che, in quanto non determinato da costrizioni o indebiti condizionamenti, non potrebbe che essere considerato come espressione di un libero e tacito consenso. E c’è allora da chiedersi perché mai questo non dovrebbe prevalere - con conseguente esclusione del reato - su di un dissenso che, in quanto puramente verbale e contraddetto dai fatti, ben potrebbe essere (o, comunque apparire) non rispondente alla reale volontà del soggetto. Proprio per dare risposta a tale interrogativo potrebbe pensarsi che sia stata inserita nella nuova formulazione del ddl la previsione secondo cui «la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso».
Si tratta, però, di una previsione che appare, al tempo stesso, generica e pleonastica. Generica perché non indica alcun criterio sulla base del quale la valutazione in questione debba essere condotta. Pleonastica perché si tratta di una valutazione sempre e comunque necessaria ogni qual volta l’atteggiamento psicologico della presunta vittima di un qualsiasi reato doloso assuma rilievo ai fini della configurabilità del medesimo. E, d’altra parte, a conferma del fatto che solo dal comportamento materiale liberamente posto in essere dalla presunta vittima possa desumersi se essa sia stata consenziente o dissenziente, vale anche l’esempio offerto dalla legislazione spagnola, spesso evocata a modello dai movimenti femministi, in quanto ispirata al principio del consenso, espresso nella formula che «solo il sì è sì». Nonostante tale principio, infatti, si afferma nell’art. 178 del codice penale spagnolo che il consenso dev’essere riconosciuto sulla sola base di «atti» - e non di parole - che «tenendo conto delle circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona».
Altro motivo di critica appare poi quello concernente l’ulteriore previsione secondo cui «l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Se con tale previsione si intendesse solo riferirsi a una rapida e comunque inaccettabile molestia posta in essere da soggetti presi da «raptus» improvvisi a fronte di bellezze femminili, poco male. Condotte di tal genere, infatti, secondo una consolidata - anche se discutibile - interpretazione giurisprudenziale, sono già oggi, in base alla norma vigente, da qualificarsi come reato di violenza sessuale. Quel che preoccupa, però, è che, secondo quanto dichiarato proprio dalla Bongiorno in un’intervista comparsa sul Corriere della sera del 23 gennaio scorso, con la previsione in questione si sarebbe invece inteso introdurre la fattispecie del «freezing», che si avrebbe - si afferma in detta intervista - «quando la donna non manifesta la sua volontà perché congelata dalla paura». Ora, i casi sono due. O la paura è stata indotta dall’uomo mediante violenza, minaccia o abuso d’autorità, e allora basterebbe questo a rendere configurabile il reato, addirittura nella sua forma aggravata, senza alcuna necessità di apposita previsione. Oppure all’insorgere della paura nella psiche della donna è del tutto estranea la condotta posta in essere dall’uomo, e allora non si vede come e perché l’atto sessuale da lui compiuto con un soggetto comunque consenziente possa dar luogo a responsabilità penale, posto che la paura non può neppure essere considerata, di per sé, assimilabile, quando non derivi da cause patologiche, ad una condizione di «inferiorità fisica o psichica».
In conclusione vien fatto di chiedersi, a questo punto, se non possa condividersi l’opinione di chi, come l’onorevole Valeria Valente, del Partito democratico, ha sostenuto, sia pure per ragioni opposte a quelle qui illustrate, che, a fronte della nuova proposta, meglio sarebbe lasciare intatta la vigente formulazione del reato che, nell’interpretazione giurisprudenziale - si afferma - consente già ora di ritenerlo configurabile in assenza del consenso della vittima. Più d’uno, nell’ambito del centrodestra, potrebbe essere d’accordo.
Sì al nuovo testo: pene fino a 13 anni
Novità per il disegno di legge contro la violenza sulla donne: ieri la relatrice del ddl, la presidente della Commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno della Lega, ha presentato un nuovo testo che prevede pene più alte: fino a 12 anni nel caso di atti sessuali contro volontà e fino a 13 anni in presenza di aggravanti (violenza o minaccia). Il testo base del ddl è stato approvato con 12 voti a favore e 10 contrari dalla Commissione. La polemica con le opposizioni ruota intorno al cambiamento della parola «consenso» che appariva invece nel testo approvato alla Camera. Perché questo cambiamento? «Perché loro (le opposizioni, ndr)», ha spiegato la Bongiorno, «dicevano che questo consenso quasi dovesse essere presunto, secondo me non si deve presumere, nei contesti si deve accertare. Ho voluto ancorare questo dissenso ai casi concreti, recependo la famosa convenzione di Istanbul. È molto più facile accertare la contrarietà di una volontà piuttosto che accertare un consenso che molti hanno detto: “Come lo deve esprimere? Con un modulo?”. Personalmente», ha aggiunto la Bongiorno, «io voglio mettere al centro la donna e non voglio che qualcuno pensi che noi a tutti i costi ce ne infischiamo delle loro perplessità. Il testo base è stato votato ed è stato approvato», ha aggiunto la Bongiorno, «ma è un punto di partenza. Al centro di tutto deve restare la volontà della donna». Annuncia barricate la senatrice del Pd Valeria Valente, componente della Commissione femminicidio, che ieri ha partecipato alla riunione della Commissione Giustizia: «Il suo testo straccia il patto Meloni-Schlein», ha argomentato la Valente, «perché Bongiorno ha scritto una legge che mette al centro non il consenso della donna, ma il dissenso, facendo quindi un passo indietro rispetto alla giurisprudenza attuale. L’avvocata Bongiorno lo sa benissimo. Dovendo provare il dissenso all’atto sessuale in un’aula di tribunale, una donna che ha subito stupro dovrà provare di essersi difesa, di avere reagito, di avere scalciato. Il carico sarà tutto sulle donne, che saranno rivittimizzate, più di quanto già avviene. Siamo di fronte ad un’inversione a U», ha aggiunto la Valente, «rispetto alla legge sul consenso approvata all’unanimità alla Camera, noi faremo tutto quello che potremo per evitare che il Parlamento approvi una legge sbagliata. Lo faremo accanto a tutte le associazioni femminili e femministe e le reti e i centri antiviolenza che in queste ore stanno urlando il loro no». »Il testo dell'emendamento è stato scritto da una donna ma dettato dal patriarcato», ha dichiarato invece la dem Michela Di Biase.
Al Senato i gruppi di opposizione hanno chiesto e ottenuto nuove audizioni sul disegno di legge perché il testo base adottato ieri nella riformulazione della relatrice Giulia Bongiorno «è cambiato completamente», come hanno riferito tra gli altri la senatrice dem Anna Rossomando, Ada Lopreiato del M5s e Ivan Scalfarotto di Italia viva.




