
Una legge non è mai tanto cattiva da non poter essere peggiorata in via interpretativa. Questo sembra essere il destino al quale, stando a taluni, autorevoli commenti comparsi sulla stampa, appare destinata la legge attualmente in discussione alla Camera dei deputati, recante quella che dovrebbe diventare la nuova formulazione del reato di violenza sessuale, previsto dall’articolo 609 bis del codice penale. Come già illustrato nel precedente articolo comparso sulla Verità del 18 novembre scorso, essa si differenzia dalla precedente formulazione essenzialmente per il fatto che viene ad essere definita e punita come violenza sessuale non più soltanto quella di chi, a fini sessuali, adoperi violenza, minaccia, inganno, o abusi della sua autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa (come stabilito dall’articolo 609 bis nel testo attualmente vigente), ma anche, ed in primo luogo, quella che consista soltanto nel compimento di atti sessuali «senza il consenso libero e attuale» del partner.
Appare, peraltro, pacifico, in difetto di contraria previsione, che un tale consenso può anche validamente manifestarsi in modo tacito o «per facta concludentia», mediante non opposizione all’altrui iniziativa. Su ciò si è detto d’accordo, in un articolo a sua firma comparso su Il Dubbio del 18 novembre scorso, anche il professor Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale all’università di Palermo, pur annoverabile tra coloro che hanno espresso adesione, in linea di massima, alla nuova formulazione del reato. Non è dato, quindi, comprendere come il tacito consenso possa essere ritenuto inesistente o invalido quando la non opposizione, con la quale esso si sia manifestato, non sia riconducibile ad alcuna forma di violenza, minaccia, inganno ad opera del partner e questi non abbia neppure abusato della sua autorità o di condizioni di inferiorità fisica o psichica della presunta persona offesa. Né si comprende, in assenza di comportamenti di tal genere, come possa attribuirsi un qualsivoglia rilievo ad un dissenso espresso solo a parole, al quale si accompagni una totale, passiva adesione alle altrui richieste di prestazioni sessuali.
Ma il problema è stato bellamente ignorato da chi, come, ad esempio, il magistrato di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini, esperta in materia di reati sessuali, in un’intervista rilasciata a Repubblica del 14 novembre scorso, ha preferito mettere in luce quella che, a suo dire, sarebbe la «svolta storica» segnata dalla nuova legge. Svolta che, nell’essenziale, sarebbe costituita dal fatto che, finalmente, non sarebbe più «la vittima a dover testimoniare la propria resistenza all’aggressore per dimostrare di essere stata violentata» ma sarebbe «l’imputato a dover dare la prova di avere avuto il consenso della vittima». Si tratta di un’affermazione che - per dirla ipocritamente con un eufemismo in uso tra i frequentatori dei palazzi di giustizia - lascia «alquanto perplessi». La nuova legge, infatti, per quanto mal fatta, non incide sul fondamentale principio che, in materia penale, è l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero, a dover dare la prova della sussistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato. E la prova, nel caso della violenza sessuale, deve avere per oggetto non solo l’avvenuta realizzazione (o tentata realizzazione) di un atto sessuale tra due o più soggetti, ma anche - non essendo quell’atto, di per sé, ovviamente, un reato - l’assenza del consenso da parte di uno dei «partners». Assenza che da altra fonte non può desumersi che non sia quella della stessa vittima del vero o presunto reato, la quale dovrà, quindi, necessariamente chiarire anche se e come il dissenso fosse stato manifestato tanto da renderlo chiaramente percepibile alla controparte. Solo sulla base di tali acquisizioni l’imputato potrà poi essere invitato a fornire la sua versione dei fatti e potrà, eventualmente, addurre a sua difesa che il dissenso o non c’era o non era percepibile. Ed è da aggiungere, in proposito, che quand’anche di ciò egli non potesse fornire la prova, basterebbe soltanto la riscontrata verisimiglianza del suo assunto ad imporre, a rigore, una pronuncia assolutoria, sulla base del noto principio dell’«in dubio pro reo», anch’esso non derogato né derogabile dalla nuova legge. Nessun dubbio, quindi, che, sotto il profilo in discorso, non sia ravvisabile alcuna sostanziale novità rispetto al passato. Il che vale anche a smentire un’altra affermazione contenuta nell’intervista di cui si è detto, secondo cui «se il No non è chiaro, se è un “forse” bisogna sempre presumere il dissenso della donna» e, pertanto, la sussistenza del reato, giacché «il dissenso va sempre presunto». Ragionamento, questo, che sembra fondarsi su di un implicito quanto bizzarro presupposto: quello, cioè, che l’atto sessuale costituisca di per sé stesso un reato commesso dall’uomo in danno della donna, per cui quest’ultima sia da ritenere, fino a prova contraria, non consenziente, così come è da ritenere, fino a prova contraria, non consenziente chi sia stato vittima, ad esempio, di un furto o di una rapina. Ed è, questo, un atteggiamento mentale che appare ricalcato su quello del più fanatico e rabbioso femminismo, per il quale l’uomo, inteso come «maschio», è, per sua natura, sempre e comunque uno stupratore di femmine, quali che siano le modalità del suo approccio verso l’altro sesso, e merita, quindi, di essere in ogni caso punito, facendosi salva soltanto l’ipotesi che la donna voglia talvolta usarlo per suo piacere ovvero gli conceda, per malinteso e improvvido spirito di condiscendenza, di sfogare su di lei i suoi bestiali istinti. Sia consentito dire che lascia un tantino preoccupati il constatare che un siffatto atteggiamento mostri di aver fatto capolino anche tra chi è preposto all’amministrazione della giustizia.






