Bengalese fa sesso con una bambina e la mette incinta: prende solo 5 anni

Cinque anni di carcere per una gravidanza scoperta in ospedale e per un aborto terapeutico che per la Procura di Brescia erano stati prodotti da una violenza sessuale aggravata su una bimba di dieci anni e che, però, il giudice dell’udienza preliminare ha valutato come atti sessuali con una minorenne. È questa la pena inflitta dal gup Valeria Rey all’imputato, un profugo bengalese di 29 anni, dopo aver derubricato il reato, abbassando così la cornice edittale che ha prodotto una condanna finale inferiore alla richiesta della pm Federica Ceschi, che chiedeva 6 anni e 8 mesi. Una richiesta prudente, già tirata verso il basso. E spinta dal cambio di contestazione ancora più giù, fino a un livello che fotografa la distanza tra la percezione della gravità del fatto e il suo inquadramento giuridico finale. Il resto l’hanno fatto la scelta del rito, l’abbreviato (che comporta lo sconto di un terzo della pena) e le attenuanti generiche.
Secondo il giudice «non c’è stata violenza», anche se l’uomo ha agito senza che la bambina, vista l’età, potesse essere in grado di esprimere il consenso. È in questo spazio di equilibrismo giuridico, proprio mentre è in corso un acceso dibattito politico sulla riforma dell’articolo 609 bis del codice penale, che introduce il concetto del «consenso libero e attuale» (in assenza di una volontà chiara, presente e consapevole è violenza, stando al testo approvato alla Camera e che, al momento, è fermo al Senato per approfondimenti), che si colloca una pena che va dai 5 ai 10 anni invece dei 6-12 previsti per la violenza sessuale su minore. Tra i due reati, lo dice lo stesso impianto normativo richiamato nel processo, la differenza di pena è di 2 anni. Ed è esattamente lì che il ragionamento giudiziario si è spostato.
«I fatti sussistono e sono connotati sicuramente da particolare gravità», ammette l’avvocato Davide Scaroni, che difende l’imputato. Ma quella parola, violenza, è uscita dal dispositivo. L’avvocato Scaroni rivendica la correttezza giuridica: «Il mio assistito, sin dal momento del fermo, ha spiegato che tra di loro c’era una sorta di relazione e che non c’è stata mai violenza. Non ha mai negato quanto avvenuto, spiegando che si trattava di episodi consensuali». Poi ha aggiunto: «Il nostro codice prevede che ci sia possibilità di consensualità. Lo prevede anche sotto i dieci anni di età. Quindi vuol dire che il sistema contempla che possa esserci un consenso anche da persone di età molto contenuta». L’avvocato evidenzia anche la distanza dalla soglia minima della pena: «Il giudice si è ampiamente discostato dal minimo edittale. Come ritengo giusto che sia in un caso del genere che, seppur non connotato da violenza, mantiene ovviamente la propria gravità assoluta». Secondo Scaroni, il procedimento si è giocato tra «due versioni» contrapposte, «quella della persona offesa e quella dell’assistito». E «confrontando le due versioni con gli elementi di prova emersi durante le indagini preliminari», spiega, «immagino che il giudice possa aver ritenuto che ci fosse quantomeno un ragionevole dubbio che si sia trattato di atti sessuali con minorenne e non di violenza». Per il deposito delle motivazioni il giudice si è preso 90 giorni.
I fatti risalgono all’estate del 2024. Il luogo è il centro d’accoglienza di San Colombano in Val Trompia, un ex albergo che ospitava una ventina di richiedenti asilo (chiuso poco dopo l’arresto del bengalese). La bambina viveva lì con la madre. E anche il bengalese era ospite della struttura. Un giorno la bambina viene portata in ospedale per forti dolori addominali. I medici scoprono che è incinta. Madre e figlia vengono trasferite in una struttura protetta. L’uomo viene arrestato dopo aver ammesso di aver avuto dei rapporti con la piccola. Nel fascicolo del pubblico ministero viene ricostruito che la madre aveva notato un cambiamento nella figlia, «taciturna, triste e apatica», e aveva chiesto aiuto a un’educatrice. La verità emerge solo quando i medici decidono di procedere con un aborto terapeutico. Dal posto di polizia dell’ospedale parte la segnalazione. La squadra mobile si concentra su un unico sospettato, il profugo proveniente dal Bangladesh. Una dozzina di giorni dopo scatta il fermo. Davanti al gip, al momento della convalida, il ventinovenne fa scena muta.
Nel frattempo la testimonianza della bambina viene raccolta con incidente probatorio, in un’aula protetta. E proprio a seguito di quella deposizione la Procura aveva inquadrato i fatti come corrispondenti al reato di violenza sessuale aggravata. Ma tutto si è giocato sul consenso. Né durante l’inchiesta né all’udienza preliminare è diventato centrale il fattore culturale. «Ci tengo a evidenziarlo», dice ancora l’avvocato Scaroni, «questo non è stato un punto della discussione». Il legale ha affidato ai giornalisti anche un’altra precisazione: «Il termine pedofilia nel nostro codice penale non esiste, la pedofilia è una parafilia ma non è un termine utilizzato all’interno del codice penale, che parla invece di atti sessuali con minorenne e, proprio perché il consenso è viziato, si applicano esattamente le stesse pene della violenza sessuale». Contestazione che a Ciro Grillo è costata 8 anni. Una sproporzione che non è passata inosservata. «Aspettiamo le motivazioni e decideremo se fare appello», afferma il capo della Procura di Brescia Francesco Prete, che aggiunge: «C’è da valutare la corretta qualificazione giuridica del fatto». Gli atti sessuali con minorenne non convincono neppure chi in aula ha sostenuto l’accusa.





