Battaglia legale Rcs-Blackstone,sei anni non bastano: rinviata la decisione di appello sul lodo

Il lodo arbitrale contro il fondo Blackstone
Non ci sono né vinti né vincitori nella battaglia fra Blackstone ed Rcs. Almeno per il momento. Nell’udienza di ieri il collegio ha rinviato la decisione sull’appello della casa editrice relativamente al lodo arbitrale contro il fondo Blackstone sull’accusa di usura nella compravendita dell’immobile di via Solferino.
A New York, invece, tutto tace anche se i legali di Rcs sono convinti che ci sia un difetto di giurisdizione dal momento che nessun pezzo della storia è avvenuto negli Stati Uniti. Così anche il titolo della casa editrice del Corriere della sera è rimasto, per così dire, sospeso attorno alla parità ( +0,27% a 0,74 euro). Nonostante i buoni risultati della casa editrice, anche il mercato attende infatti di conoscere quale sarà la sorte del gruppo su cui pende la richiesta di un maxi-risarcimento (300 milioni, oltre ad altri 300 richiesti al numero uno Urbano Cairo) da parte del fondo americano. Ci vorrà ancora del tempo quindi prima che il collegio presieduto da Carla Raineri e i consiglieri Caterina Apostoliti e Rossella Milone decida il da farsi. Esattamente come a New York, tribunale al quale si è rivolto il fondo Blackstone per ottenere il maxirisarcimento.
Eppure gli anni sono volati da quando tutta questa storia è iniziata. Correva l’anno 2013. Ed Rcs non era certo in buono stato di salute. La casa editrice aveva ristrutturato il debito ottenendo un finanziamento da 575 milioni da un pool di banche. Ma doveva anche provvedere ad una ricapitalizzazione da 400 milioni e alla cessione di alcuni asset. In particolare, l’allora amministratore delegato di Rcs, Pietro Scott Jovane, decise di cedere il complesso immobiliare di via Solferino, sede del Corriere della Sera. Nonostante l’opzione non convincesse a a pieno tutti i soci, l’immobile venne venduto al fondo Blackstone per 120 milioni. Tuttavia, allo stesso tempo, venne firmato un accordo di locazione con il fondo. L’intesa prevedeva che la casa editrice versasse 10,3 milioni di affitti per i suoi ex immobili per almeno due anni. Con un canone che era pari all’8,5% di quanto incassato. La questione fece subito gridare allo scandalo i giornalisti del Corriere il cui comitato di redazione definì fuori luogo un affitto che superasse la soglia del 7%. Anche perché «un mutuo ipotecario costa oggi a chi lo contrae all’incirca il 3% lordo» chiarirono i giornalisti all’epoca dei fatti. L’operazione trovò peraltro contrari sia Cairo che il socio Diego Della Valle. Ma venne comunque realizzata sulla scia delle necessità finanziarie del gruppo.
E proprio sulle «necessità» dell’epoca che poi Cairo ha impostato la sua battaglia contro il fondo Blackstone sostenendo il caso di usura. Ipotesi però scartata nel lodo arbitrale che, pur valutando basso il prezzo cui avvenne la compravendita immobiliare (stimato a 153 milioni contro il prezzo effettivo pagato di 120), non ritenne opportuno attribuire un risarcimento ad Rcs. Dal punto di vista di Cairo l’operazione non avvenne ad armi pari, come spiegò nel 2016 quando decise di attaccare Blackstone nell’intento di riequilibrare la partita a suo vantaggio. Ma la battaglia legale finì col pregiudicare il passaggio di mano dell'edificio da Blackstone ad Allianz, facendo sfumare anche la relativa plusvalenza. Di qui la maxirichiesta risarcitoria di Blackstone nei confronti di Rcs e dello stesso Cairo per un totale di 600 milioni. Gli investitori sanno bene che la richiesta è decisamente elevata visto che l’intera capitalizzazione della casa editrice si aggira attorno ai 380 milioni. E, in caso di vittoria americana, potrebbe persino mettere in discussione gli attuali assetti proprietari del gruppo editoriale che intanto, nella gestione Cairo, ha recuperato terreno. Lo testimonia un 2021 con ricavi consolidati 2021 a 846,2 milioni (+96,7 milioni rispetto al 2020) e un utile netto da 72,4 milioni, più del doppio rispetto ad un anno prima.
Nella sua enciclica, Magnifica humanitas, papa Leone XIV, riprendendo quasi alla lettera un concetto già espresso da papa Francesco nel 2023, in occasione della Giornata del migrante e del rifugiato, ha affermato che, accanto al diritto di migrare, dovrebbe riconoscersi anche quello «a rimanere nella propria terra in pace e sicurezza, affrontando le cause profonde che costringono a migrare, comprese quelle legate alle ingiustizie economiche e alla crisi climatica».
Si tratta, in sostanza, del diritto a non subire la «costrizione» a emigrare. Ed essa è ravvisabile quando nel proprio Paese mancano le condizioni minime per una dignitosa e sicura sopravvivenza. Il che vale a distinguere tale situazione da quella nella quale l’emigrazione si presenti, invece, soltanto come la via più promettente per tentare il miglioramento delle proprie condizioni di vita. In questo secondo caso l’emigrazione costituisce null’altro che una libera scelta di ciascun individuo, che lo Stato di provenienza non dovrebbe, in linea di massima, ostacolare ma alla quale può contrapporsi, da parte dello Stato verso il quale si vuole emigrare, il diritto di rifiutare l’accoglienza se ritenuta, per una qualsiasi ragione, contraria al proprio interesse. Nel primo caso, invece, si può ritenere che lo Stato al quale il migrante si rivolge sia gravato da un «dovere di accoglienza» che, però, può definirsi propriamente «giuridico» solo quando ciò sia desumibile dalle norme interne del medesimo Stato, ovvero da convenzioni internazionali alle quali esso abbia aderito, come ad esempio la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo «status» dei rifugiati. Altrimenti rimane soltanto un generico quanto elastico «dovere morale» dal quale ciascuno Stato può, a sua totale discrezione, ritenersi o meno gravato, sulla base di considerazioni etiche e politiche che possono essere della più varia natura.
Alla stregua della suddetta distinzione, è poi facile comprendere che la mancanza di condizioni minime di dignitosa e sicura sopravvivenza costituisce un cerchio concentrico, ma di raggio ridottissimo rispetto a quello, enormemente più ampio, costituito dalla sola mancanza delle condizioni che consentano, senza lasciare il proprio Paese, un apprezzabile miglioramento del proprio livello di vita. Tanto per fare un esempio, la massiccia emigrazione italiana che ebbe luogo tra la fine del diciannovesimo secolo e i primi anni del ventesimo non fu certamente dovuta, nella stragrande maggioranza dei casi, all’esigenza di sfuggire a quello che, altrimenti, sarebbe stato un inesorabile destino a morire di stenti, ma soltanto al legittimo desiderio di cercare, al di là dell’oceano, una fortuna che in Italia non sarebbe stato possibile trovare.
I nostri emigranti erano, quindi, del tutto equiparabili a quelli che oggi si definiscono i «migranti economici», per cui, come essi erano legittimamente respinti quando non avevano titolo o non rispondevano alle condizioni previste per essere accolti nel paese in cui volevano emigrare, anche gli attuali «migranti economici» possono essere respinti, per le stesse ragioni, dal nostro come da qualsiasi altro Paese nel quale abbiano manifestato l’intenzione di stabilirsi.
Vi è, poi, da chiedersi, a questo punto, su chi faccia carico, a fronte del diritto di ciascuno di non essere «costretto» a emigrare, il dovere di impedire l’insorgere di una tale costrizione. E a questo interrogativo non può che rispondersi, secondo logica e comune buonsenso, che un tale dovere incombe essenzialmente sulle pubbliche autorità dello Stato al quale ciascuno appartiene. Esse, infatti, sono in primo luogo responsabili della eventuale mancanza delle condizioni minime di dignitosa sopravvivenza per tutti i cittadini dello Stato amministrato, salve, naturalmente, le situazioni di emergenza createsi, ad esempio, per imprevedibili catastrofi naturali (ivi comprese quelle ipoteticamente prodotte da mutamenti climatici), ovvero quelle derivanti da aggressioni esterne o sommovimenti interni cui, da parte delle stesse autorità, non si sia in alcun modo data causa. Solo in via del tutto subordinata possono ammettersi responsabilità di altri Stati o di potenti organismi economici sovranazionali per vere o presunte «ingiustizie economiche» derivanti dall’abuso di posizioni di vantaggio acquisite nello Stato nel quale si manifesti il fenomeno dell’emigrazione.
Responsabilità, quelle ora dette, che ben difficilmente potrebbero essere esclusive, ma potrebbero tutt’al più concorrere con quelle delle autorità locali per aver esse contravvenuto al dovere di combattere, in tutti i modi possibili, l’affermarsi delle suddette posizioni di vantaggio, una volta resasi riconoscibile la loro nocività rispetto agli interessi della popolazione. Al riguardo può evocarsi, come esempio storico, quello del re Ferdinando II di Napoli, il quale non esitò a mettersi in fiero contrasto con quella che era allora la superpotenza britannica, fino a rischiare addirittura la guerra, per tutelare i legittimi interessi del Regno e delle popolazioni siciliane contro le vessatorie condizioni alle quali la Gran Bretagna pretendeva che le fosse fornito lo zolfo estratto dalle miniere della Sicilia. E il risultato, anche se non del tutto conforme alle attese, fu comunque quello di un miglioramento delle suddette condizioni.
Occorre, dunque, decidersi a lasciar finalmente cadere un certo, diffuso modo di pensare che tende, per un verso, a considerare frutto di «costrizione» quello che, invece, nella quasi totalità dei casi, è frutto soltanto di una libera, ancorché condizionata scelta di ciascun soggetto che decida di lasciare il proprio paese in cerca di miglior fortuna; per altro verso, ad esonerare i governanti dei paesi dai quali provengono i maggiori flussi migratori da ogni responsabilità con riguardo alla ritenuta esistenza, in essi, di condizioni tali da dar luogo alla vera o presunta «costrizione», per una parte della popolazione, ad intraprendere la via dell’emigrazione. Atteggiamento, quest’ultimo, all’origine del quale appare facilmente riconoscibile un residuo di vero e proprio «razzismo», tale dovendosi ritenere quello di chi, da una parte, in nome del più rigoroso antirazzismo, pretende giustamente il riconoscimento di uguali diritti e uguale dignità per gli appartenenti a qualsiasi etnia ma, dall’altra, ritiene normale che non ci si possa attendere, da chi appartiene a determinate etnie, l’adempimento degli stessi doveri e l’assunzione delle stesse responsabilità che gravano su chi appartenga alle altre.
di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione
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I minori stranieri non sarebbero sufficientemente tutelati, nel disegno di legge «Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo», attualmente in discussione al Senato.
Diverse associazioni protestano, chiedono al Parlamento «centralità dei diritti dei minorenni» e che «il loro superiore interesse prevalga e non sia sacrificato in nome del controllo dell’immigrazione». Curioso, che si chieda al nostro Paese di discostarsi da un Patto europeo entrato in vigore il 12 giugno e che finalmente riforma la gestione dei flussi e introduce procedure uniformi, vincolanti per tutti gli Stati membri. Ancora più singolare, che la richiesta avvenga dopo che le Ong riconoscono che l’Italia ha «una delle normative più avanzate d’Europa in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati […] possiede già tutto ciò che serve a garantire il pieno rispetto dei diritti e la risposta ai bisogni di bambini, bambine e adolescenti soli».
Dunque, quale sarebbe la deriva? «La raccolta obbligatoria dei dati biometrici (impronte digitali e foto del volto) a partire dai 6 anni», dichiarano nel documento le varie organizzazioni firmatarie, da ActionAid Italia a Cir-Consiglio italiano per i rifugiati, che chiedono di promuovere e coordinare un’iniziativa politica in Europa «per una moratoria immediata sull’applicazione del rilievo biometrico sotto i 14 anni».
Dimenticano, queste Ong, che era stato Amber Alert Europe, il Centro europeo per i bambini scomparsi, fondazione paneuropea che riunisce 85 organizzazioni in 29 Paesi, a chiedere nell’aprile del 2018 alla Commissione europea di utilizzare l’identificazione tramite impronte digitali per i bambini a partire dai 6 anni e di includerli nel database biometrico Eurodac.
«Prendere le impronte digitali di un bambino può contribuire notevolmente alla sua protezione», affermò Frank Hoen, fondatore di Amber Alert Europe. «Quando i bambini che arrivano nell’Unione europea vengono correttamente identificati e registrati alla frontiera, le autorità competenti sono in grado di tenerli lontani dai trafficanti e persino di aiutarli a ricongiungersi con i familiari. In questo modo possono ricevere la protezione e le cure di cui hanno bisogno». Adesso la raccolta e la digitalizzazione delle impronte digitali dei minori stranieri sono diventate un atto lesivo. Sotto accusa è finito anche l’articolo 5 del disegno di legge in discussione, quello che contiene «Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati e di ingresso e soggiorno». Non piacciono gli interventi proposti in tema di «prosieguo amministrativo», ovvero la misura che consente il prosieguo del percorso di accoglienza e integrazione a beneficio del minore anche dopo il compimento della maggiore età. Forse infastidisce che siano precisate le regole procedurali per la presentazione della domanda, che deve avvenire «su richiesta documentata presentata anche dai servizi sociali del Comune» e «a pena di inammissibilità, entro il compimento del diciottesimo anno d’età».
Ma ben vengano disposizioni certe e chiare. Così pure è stata fonte di contrarietà la previsione di un nuovo comma 2-bis, in base al quale «il Tribunale per i minorenni può disporre, in ogni tempo, la cessazione della misura quando risulti da una relazione dei servizi sociali che il neo maggiorenne abbia tenuto una condotta incompatibile con la prosecuzione del percorso di inserimento sociale». Solo perché è migrante, se si comporta male dovrebbe beneficiare di trattamenti di favore rispetto a un ragazzo italiano con lo stesso bisogno di accompagnamento e di percorso educativo? Non dimentichiamo che per la legge 47/2017, conosciuta come legge Zampa, tanto citata dalle Ong come modello riconosciuto a livello europeo, presupposti per la richiesta del proseguo amministrativo sono che il destinatario della misura abbia intrapreso «un percorso di inserimento sociale»; che necessiti «di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia»; che abbia l’obiettivo di realizzare il diritto all’integrazione sociale. Servono volontà e impegno.
Soprattutto, le barricate sono state alzate contro la proposta di riduzione della durata del prosieguo, da 21 a 19 anni. Forse il legislatore deve meglio definire, se la riduzione verrà valutata a seconda dei risultati già ottenuti a livello individuale, o se sarà una regola per ogni percorso del minore straniero e allora capiremo la logica che ha dettato questo accorciamento dei tempi.
Di sicuro, suona strano che per l’autonomia del migrante 19 anni siano pochi, quando diverse forze politiche di centrosinistra chiedono da tempo di estendere il diritto di voto ai sedicenni, per le elezioni amministrative, europee, politiche. L’ultima, quella lanciata a gennaio da +Europa: «In Italia a 16 anni lavori, paghi le tasse e rispondi penalmente delle tue azioni. Ma non puoi scegliere chi ti rappresenta».














