2022-12-31
Roma-L’Aquila, il Tar riapre la partita
Sollevate questioni di legittimità costituzionale sulla revoca della concessione di Strada dei parchi al gruppo Toto, decisa da Mario Draghi: «Situazione non comparabile al Morandi».Sul terreno di gioco della giustizia amministrativa a portare a casa il primo risultato è il gruppo Toto. Il Tar del Lazio, che ha riunito i tre ricorsi pendenti sulla concessione per la A24 Roma-Teramo e la A25 Torano-Pescara, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sul decreto legge con cui è stata dichiarata risolta la convenzione unica con Strada dei parchi spa. Stando alle valutazioni dei giudici amministrativi il provvedimento del governo Draghi, diventato esecutivo il 7 luglio 2022, contrasterebbe con le norme costituzionali che regolano la decretazione d’urgenza, col principio di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa e, infine, anche con quelle che assicurano la tutela giurisdizionale. Mario Draghi, insomma, stando al giudizio del Tar del Lazio, avrebbe toppato. La decisione del Tar, inoltre, ha riaperto la partita anche a proposito di un eventuale risarcimento. E non essendo un atto amministrativo ma un decreto legge a pagare sarebbero i ministri. Il governo dovrà quindi aprire un tavolo per trovare una soluzione. Le strade che si presentano sono due: o un risarcimento, oppure la concessione. Che da Draghi è stata affidata all’Anas. I giudici amministrativi nella loro motivazione dubitano proprio della legittimità del ricorso allo strumento del decreto, non ravvisando «i presupposti di straordinaria necessità e di urgenza» che ne giustificherebbero l’attivazione, consentendo al governo di adottare sotto la propria responsabilità atti provvisori con forza di legge. E c’è un altro punto spinoso: i «presupposti in alcun modo», sottolineano i giudici, sono «comparabili rispetto a quelli che, relativamente alla situazione venutasi a determinare per la città di Genova a seguito del crollo del ponte Morandi» erano stati «credibilmente evidenziati nel decreto legge 109 del 2018 (intitolato appunto “Disposizioni urgenti per la città di Genova e la sicurezza della rete nazionale”, ndr)». E in quel caso, il legislatore non aveva risolto la convenzione con Aspi ma aveva solo disposto l’esclusione dell’azienda dei Benetton dalla ricostruzione del viadotto, il cui crollo aveva causato, oltre alla perdita di 43 vite umane, la cesura di un collegamento principale della viabilità nazionale. Inoltre la «legificazione» col sistema del decreto legge avrebbe comportato la sottrazione al sindacato giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi con i quali è stata disposta la risoluzione della convenzione con il gruppo Toto. La sovrapposizione di un atto legislativo ai provvedimenti amministrativi che hanno disposto la risoluzione del rapporto di concessione ha fatto in modo che il giudice amministrativo non possa esercitare la sua funzione «naturale» di verifica dell’atto rispetto alla legge. Una «blindatura», la definiscono i giudici, che avrebbe prodotto un «cortocircuito processuale». Infine, si sarebbe verificata pure un’interferenza nell’esercizio della giurisdizione. La revoca della concessione non ha tenuto conto di un contenzioso, il cui primo atto risale al principio del 2022 (si tratta del ricorso contro l’apertura del procedimento di decadenza dalla concessione avviato dal ministero delle Infrastrutture contro Strada dei parchi). Il Tar ha ritenuto che il decreto legge, avendo sancito la risoluzione della concessione dopo aver proclamato l’inadempimento del concessionario (nonostante su questo punto c’era un contenzioso ancora pendente) sia intervenuto su una causa in corso che vedeva contrapposti lo Stato e Strada dei parchi, determinandone l’esito in favore della parte pubblica. E ora, nel caso in cui la Consulta accogliesse le censure sollevate, a Strada dei parchi verrebbe restituita la titolarità della concessione in quanto «le domande di annullamento degli impugnati provvedimenti e la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale mirano, senza mezzi termini», si legge nella decisione, «a ottenere la reintegrazione della società ricorrente nella titolarità del rapporto concessorio». Parole che aprono inequivocabilmente una strada all’azione risarcitoria.
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