2023-01-23
«Riforma Cartabia al rallentatore e ancora sbilanciata per l’accusa»
L’avvocato Cristina Franceschini che ha studiato le criticità del sistema affidi: «Mancano strutture, locali e strumenti tecnici. Parte della normativa rimane da scrivere. E sono ancora troppe le funzioni attribuite ai servizi sociali».Dal 28 febbraio le competenze finora attribuite al Tribunale ordinario, al giudice tutelare e al Tribunale per i minorenni andranno in pensione: la riforma Cartabia introduce un procedimento unico trattato dall’istituendo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. Ma in modo progressivo, con interventi immediati e altri differiti nel tempo. «Anche se molte innovazioni sono buone ed erano quelle richieste da tempo, ci sono ancora criticità da risolvere», spiega alla Verità l’avvocato Cristina Franceschini, giurista che da tempo denuncia gli errori nell’affidamento minorile e autrice di un libro pubblicato nel 2020 con un titolo eloquente: Il sistema affidi italiano, criticità di un mondo da rivedere.Partiamo da una buona notizia, non ci sono più i giudici onorari.«In realtà ci sono ancora. Non parteciperanno alle udienze se non in ausilio al giudice togato e quindi non verranno impiegati per l’ascolto del minore e non incontreranno i genitori, ma sono destinati a una funzione generale di supporto all’ufficio. Manca ancora, però, un controllo effettivo sulle loro incompatibilità e sulle loro relazioni con case famiglia e consultori, che anche grazie alle segnalazioni che ho portato avanti da tempo, ormai sono regolamentate per legge».Mentre sull’ascolto del minore cambia qualcosa?«Finalmente è stato disciplinato con la videoregistrazione. Al momento però il ministero non ha ancora dotato i Tribunali di locali adeguati e strumenti tecnici. Non solo: non è stato ancora disciplinato con precisione. Mentre il Tribunale ordinario viaggia già con il processo telematico, quello per i minorenni è ancora cartaceo. E non si sa come questa videoregistrazione verrà messa a disposizione delle parti, ma anche quali saranno i suoi costi. Sarà su una penna Usb? Su un dischetto? Entrerà nel fascicolo del processo telematico? E con quali tempi?».Che ruolo avranno gli assistenti sociali?«Con la riforma si limita un po’ la loro discrezionalità. Il giudice dovrà indicare con precisione quali saranno le loro attività per ogni procedimento (dirà, per esempio, «monitorate la famiglia», ma dovrà specificare anche come), e stabilire i termini entro i quali depositare le relazioni. E già in quel momento dovrà assegnare un ulteriore termine per le memorie delle parti. Nelle relazioni, inoltre, i servizi sociali devono tenere distinti i fatti accertati (quelli oggettivi), indicando anche come li hanno accertati, dalle dichiarazioni delle parti e dalle loro valutazioni. Nel caso in cui dovessero riguardare la personalità, devono seguire metodi e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica».E qui entriamo in un campo molto fumoso.«Ecco, manca alla parte che deve sottoporsi a queste valutazioni di personalità la possibilità di farsi assistere da un consulente (anche in gratuito patrocinio se è necessario). I test, inoltre, dovranno essere sottoposti alle parti in originale, perché le fotocopie non sono ritenute valide per la comunità scientifica e vanno comunque messi a loro disposizione non appena effettuati. Altrimenti viene leso il contraddittorio su valutazioni che possono avere un certo peso nella decisione del giudice». Nella sostanza sembra che sia cambiato poco.«In realtà ci sono integrazioni che andranno previste. Come anche per il nuovo articolo 403 del codice civile, sull’allontanamento d’urgenza del minore, occorre ora un serio pericolo per il suo stato psicofisico e sono disciplinati i tempi: in passato il servizio sociale effettuava una segnalazione al pm minorile che apriva un fascicolo e, con le proprie conclusioni già formulate nel merito (decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale), lo trasmetteva al giudice civile che, senza un limite di tempo, emetteva un decreto che confermava l’allontanamento e poi fissava un’udienza per i genitori (ricordo ancora quelli che arrivavano dopo mesi dalla segnalazione e intanto il bambino era stato allontanato). Ecco, prima di quel momento era impossibile accedere agli atti e conoscere le motivazioni della misura e quindi era difficile difendersi sin da subito».Per questo si diceva che era una procedura meno garantista dell’arresto, che deve essere convalidato entro 48 ore.«Ora è previsto che appena adottato il provvedimento dalla pubblica autorità (generalmente i servizi sociali) di messa in sicurezza del bambino, debba esserne dato avviso orale al pm minorile (ma mi chiedo se di sabato e domenica ci sarà un pm a rispondere al telefono) ed entro 24 ore deve essere trasmesso anche il provvedimento con relativa relazione e motivazioni».E passa tutto in mano al pm.«Il pm, se non revoca la misura, ha 72 ore per chiedere al giudice civile la convalida e può assumere informazioni utili per le sue conclusioni. A questo punto il giudice entro le successive 48 ore emette un decreto di convalida con cui nomina il curatore speciale, il giudice relatore e fissa l’udienza con i genitori entro 15 giorni».Tempi dettati con precisione.«Sì, un bene, ma senza copia delle relazioni sarà ancora una volta impossibile predisporre una congrua difesa: raccolta prove, perizie, esami e tutti quegli atti utili a non far pendere la bilancia solo da una parte».La soluzione? «Notificare con il decreto che convoca i genitori anche copia delle relazioni dei servizi sociali, delle richieste del pm o riprodurle integralmente nel decreto».Ci sono però dei termini da rispettare, altrimenti la misura decade.«Questo è un aspetto interessante, il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se non vengono rispettati i termini, ma in tal caso sarà il Tribunale ad adottare provvedimenti temporanei e urgenti».Sembra che permanga ancora uno squilibrio a favore dell’accusa.«Manca, per esempio, un’udienza in contraddittorio con i servizi sociali. Capita spesso che i legali vengano tenuti fuori dall’aula, oppure che non vengano avvisati di udienze con i servizi sociali e anche che poi non risulti alcun verbale».Tipo incontri segreti? «Ma anche attività telefoniche a cui le difese non hanno accesso. Se non si esclude chiaramente questa possibilità, il procedimento sarà ancora portato avanti con lesione del diritto al contraddittorio».E il minore finisce in affido temporaneo.«Non si può lasciare che il servizio sociale svolga una pluralità di funzioni: allontani il bambino, valuti i genitori suggerendo poi la decisione al giudice e decida la famiglia o la comunità in cui inviare il minore. Infine, manca ancora un tariffario nazionale delle comunità educative, terapeutiche, mamma-bambino e delle case famiglia. Dopo l’indagine della commissione d’inchiesta sulle comunità (il report è di settembre 2022) siamo ancora allo stesso punto, anche sulla necessità di una banca dati certa non si è riusciti a correggere il sistema, nonostante ormai siano accertate tutte le criticità che solleviamo da ormai più di dieci anni, ma che iniziavano a emergere già 20 anni fa».
Tedros Ghebreyesus (Ansa)
Giancarlo Tancredi (Ansa)