Il cosiddetto «scandalo Palamara» ha consentito alla politica, e al Paese intero, di assistere a un’immonda orgia di potere, senza che poi da tale orrenda visione ne dovesse discendere conseguenza alcuna, se non quelle sapientemente scelte dalla Anm. Davvero qualcuno poteva pensare che le dinamiche distorsive emerse dalle chat di Luca Palamara potessero essere emendate solo con qualche condannina simbolica inferta dalla Anm a quei magistrati che ebbero il coraggio di non dimettersi, come, invece, fecero coloro che non intesero, legittimamente, affrontare la «gogna» del processo deontologico, privo di rilievo giuridico ma pregno di significato «politico»? Qualcuno davvero ha potuto sperare che il turpe mercimonio stagliatosi dal bollente cellulare di Palamara potesse essere assopito da qualche sparuta sanzione disciplinare inferta dal Csm e dalla destituzione di un unico «capro espiatorio», certamente colpevole, ma probabilmente non più di altri?
La politica aveva tutto il diritto, e il dovere, di intervenire dinnanzi al miserabile spettacolo umano disvelato dallo «scandalo», cercando di portare a compimento una razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario di fatto imposta dal varo del codice Vassalli nel 1989, dalla stessa riforma dell’articolo 111 della Costituzione, dalla legge Cartabia e da copiose ragioni politiche, culturali, scientifiche ed etiche.
Il primo profilo da fissare indelebilmente è dunque quello della piena legittimità politica, etica e giuridica della «riforma Nordio», laddove il governo e la maggioranza parlamentare per vararla non hanno trasformato il Parlamento in un «bivacco per manipoli», ma semplicemente applicato l’articolo 138 della Costituzione, per sottoporre poi l’esito parlamentare a referendum confermativo.
Né si può tacciare di «piduismo» tutti coloro che sostengono la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, trattandosi di una composita compagine di diversa estrazione professionale e culturale, solo per limitarsi ai Comitati per il Sì, costituita da giuristi, avvocati, politici e cittadini. Vale la pena poi ricordare come la cosiddetta «Sinistra per il Sì» annoveri tra le sue fila politici, esimi giuristi e intellettuali progressisti, che certamente non condividono la politica di centrodestra, ma esclusivamente i contenuti della riforma ordinamentale del processo penale italiano, che da inquisitorio, con il codice Vassalli, è divenuto di matrice accusatoria, sino alla conclamazione del nuovo articolo 111 della Costituzione.
La posizione assunta dall’Anm, promotrice del «No» al referendum confermativo sulla riforma Nordio, è quindi logicamente insostenibile, laddove un’associazione di magistrati non dovrebbe schierarsi contro una legge di revisione costituzionale legittimamente approvata dal Parlamento sovrano e sottoposta a successivo vaglio popolare. Si tratta di un’insanabile contraddizione, poiché le ragioni del «No» dovrebbero essere sostenute esclusivamente dalle forze politiche e dalle componenti della società civile, ma giammai da quegli stessi soggetti istituzionali che poi saranno chiamati ad applicare e rendere operativa la riforma. Ancora una volta, l’Anm fa politica, schierandosi, e la fa contro un governo che sente culturalmente non affine, esorcizzando il dato oggettivo che si tratta di una maggioranza democraticamente eletta, sostituibile solo dalla stessa volontà parlamentare o dal voto dei cittadini.
Ma l’Anm ha sempre fatto politica, svolgendo il ruolo di partito di opposizione a corrente alternata, ovvero, in generale, quando governa il centrodestra, considerato culturalmente non affine al conformismo associativo, e ciò sulla scorta della egemonia culturale delle correnti progressiste, appoggiate dal centrismo liquido di Unità per la Costituzione (Unicost), contenutisticamente vuoto, ma ben aggregato da un abile tatticismo manovriero, che di fatto mutua a sinistra le idee, arrogando a sé stesso crescenti spazi di potere e di mediazione.
Il rapporto di osmosi culturale tra Anm e Csm, veri vasi comunicanti, è un dato oggettivo ed incontestabile, al punto che quasi tutti i maggiori leder delle cosiddette correnti hanno ricoperto il ruolo di membri del Csm, prima o dopo essere stati eletti al Comitato direttivo centrale (Cdc) dell’Anm, e avervi addirittura ricoperto il ruolo di presidente. Abnorme ed esemplare il caso di un Cdc nel quale numerosi membri furono quasi contestualmente travasati al Csm, per l’appunto, secondo il sistema dei vasi comunicanti. Già di per sé questo dato, oggettivo, e in certi frangenti storici, financo macroscopico, denota una gravissima anomalia, ovvero la distorsiva interferenza di un’associazione di categoria nel sistema di selezione dei membri di un organo di rilevanza costituzionale, e ciò secondo logiche di appartenenza correntizia. È innegabile poi che in Italia esistano ed operino attivamente correnti dell’Anm che si autodefiniscono orgogliosamente «progressiste», le quali teorizzano e rivendicano la cosiddetta «militanza civica» e che mostrano, in alcuni loro esponenti, evidenti tratti di ideologizzazione, collateralismo culturale verso i partiti politici di sinistra, settarismo, massimalismo e propensione ad egemonizzare culturalmente interi settori «strategici» della giurisdizione, quali almeno la materia della famiglia, dei cosiddetti «nuovi diritti», dell’immigrazione, del diritto minorile. L’impropria delega che la politica ha fatto alla magistratura in alcune materie si è inevitabilmente tradotta in un pregnante potere di supplenza da parte della magistratura stessa, che si è fatta legislatore, in ciò orientata e guidata dalle frange culturalmente progressiste.
Alcuni esponenti della sinistra giudiziaria hanno iniziato ad invocare la «resistenza costituzionale» ancor prima che il centrodestra vincesse le ultime elezioni, in ciò mostrandosi animati da capacità oracolari e da vivida pregiudizialità ideologica.
Il 9 maggio 2016 sono stato eletto membro del Cdc dell’Anm e l’1 aprile 2018 sono stato designato componente della Giunta esecutiva centrale nonché vicepresidente dell’Anm (presidente Eugenio Albamonte), incarico ricoperto sino al 23 marzo 2019. Sono stato ancora eletto alle penultime ultime elezioni per il rinnovo del Cdc dell’Anm, rimanendone componente sino al 18 gennaio 2023. Ho dunque vissuto dall’interno dell’Anm le conseguenze dello scandalo Palamara e posso affermare con granitica certezza che la cosiddetta «autoriforma della magistratura», pomposamente sventolata dalle correnti, è stato un totale fallimento, ovvero una vampata di giustizialismo ipocrita che ha perseguito l’obiettivo di salvare l’Anm dal discredito che le derivava dallo «scandalo», sacrificando il solo Palamara e infliggendo qualche condanna deontologica di valenza puramente simbolica e catartica. Nelle chat di Palamara v’è traccia del «linciaggio» al quale io stesso fui sottoposto per avere osato difendere in seno all’Anm la piena legittimità della riforma dell’articolo 52 del codice penale, fortemente voluta dalla Lega, e delle istanze sociali di sicurezza da cui nascevano le ragioni politiche. L’Anm e, in particolare, Luca Palamara ed i suoi amici di allora mi lanciarono una durissima «fatwa» per avere osato pubblicamente sostenere che è compito del legislatore eventualmente definire una nuova conformazione della famiglia tradizionale, innovandone i confini costituzionali, e non del giudice-demiurgo. L’egemonia progressista nell’Anm tende oggettivamente a eliminare ogni pericoloso dissenso, in nome di un conformismo che mal si addice al metafisico concetto di «spirito della giurisdizione». Il nuovo sistema elettorale per la elezione dei membri del Csm voluto dalla riforma Cartabia non è di certo valso a sradicare le correnti, che ancora oggi operano attivamente all’interno dell’organo di autogoverno della magistratura, il Csm, per come dimostrano, se non altro, i numerosi annullamenti amministrativi, davvero clamorosi, di alcune nomine apicali.
Il dibattito sulla «riforma Nordio» non può prescindere da un’analisi oggettiva sulle questioni qui segnalate, se non tramutandosi in un atto di propaganda politica antinomico al tanto sbandierato «spirito della giurisdizione». Non ci si può d’altronde giustamente preoccupare solo delle «interferenze politiche» sulla giustizia, ma è altresì doveroso difendere l’autonomia interna dei singoli magistrati non schierati, dallo strapotere delle correnti e dei «cacicchi» che ne possono condizionare la carriera secondo logiche di appartenenza, di affinità ideologica e di localismo tribale (le potenti sottocorrenti territoriali).
L’Anm scegliendo di partecipare ai comitati per il No, con ciò negando rappresentanza ai numerosi magistrati favorevoli al sorteggio quale metodo di selezione dei membri del Csm, ha definitivamente gettato la maschera, divenendo formalmente partito di opposizione dell’attuale governo, politicizzandosi ulteriormente e in ciò trascinando anche quelle componenti moderate che hanno mostrato la loro totale subalternità culturale alla sinistra giudiziaria.
Leggere la «riforma Nordio» senza lenti ideologiche servirebbe forse a ricondurre il dibattito ai contenuti effettivi della riforma, sostenendo legittimamente le opposte opinioni giuridiche, senza demonizzare l’ interlocutore e senza invocare la «resistenza costituzionale» contro un inesistente controllo politico dell’esecutivo sulla magistratura, che non solo la riforma non prevede, ma che esclude espressamente. Liberare i magistrati dal giogo opprimente delle correnti non significa annullarne la polifonia culturale, ma semplicemente restituire la giurisdizione a sé stessa e alla propria immensa importanza e responsabilità, che si nutre di terzietà, equilibrio e credibilità.