
Se non vogliono farsi esautorare, le Camere scelgano dei giudici «originalisti».Se tra i parlamentari dominasse, come sarebbe bello credere, un’alta coscienza della loro funzione, uno solo dovrebbe essere il comune criterio da seguire nella scelta dei quattro giudici costituzionali destinati a subentrare a quelli il cui mandato è scaduto o sta per scadere: il criterio, cioè, per cui requisito indispensabile dei nuovi giudici dovrebbe essere quello che siano tutti fermamente orientati verso una visione della Costituzione analoga a quella conosciuta negli Usa (ove attualmente prevale nella Corte suprema) come «originalista». Questa visione è fondata - in contrapposizione a quella definibile come «evoluzionista», da tempo dominante in Italia - sul principio che la Carta fondamentale vada interpretata per quello che originariamente si era inteso farle dire e non per quello che, ignorando o distorcendo, non di rado, il suo stesso tenore letterale, le si voglia far dire attualmente; cosa, questa, che equivale a trasformarla in mero strumento per dare una fittizia base giuridica a decisioni determinate, in realtà, da valutazioni puramente ideologico-politiche. Tra queste, ad esempio, le decisioni con le quali la nostra Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali, in tutto o in parte, norme come quella che sanziona penalmente l’aiuto al suicidio o quella per la quale il figlio nato in costanza di matrimonio assume automaticamente il cognome del padre. Vero è che la visione «originalista» è generalmente ritenuta propria soprattutto della destra, per cui - potrebbe obiettarsi - non si vede per quale ragione le forze politiche di opposto orientamento presenti in Parlamento dovrebbero condividerla. A ciò può rispondersi considerando che dovrebbe essere l’intero Parlamento, al di là delle divisioni politiche, a rendersi conto della necessità di recuperare l’esclusività delle proprie attribuzioni, quale unico legittimo titolare del potere legislativo, a fronte della sempre più marcata tendenza della Corte costituzionale a esercitare anch’essa, in via di asserita supplenza, quel medesimo potere, così esorbitando dai limiti propri di un organo di mera garanzia, quale doveva essere nelle intenzioni dei Padri costituenti. Manifestazione di detta tendenza è, ad esempio, quella costituita dall’essersi la Corte, da diversi anni, autoattribuito il potere, pur quando un decreto legge sia stato regolarmente convertito in legge, di dichiararne l’incostituzionalità, unitamente a quella della legge di conversione, per la sola ragione costituita dalla ritenuta mancanza, all’origine, delle condizioni di straordinaria necessità e urgenza richieste dall’art. 77 della Costituzione; condizioni la cui verifica, implicando valutazioni di natura politica, spetterebbe invece, in realtà, solo al Parlamento. Altra manifestazione è quella costituita dalla ricorrente pronuncia di sentenze che vengono definite «additive», in quanto non cancellano la norma sospetta di incostituzionalità ma ne estendono l’applicabilità a casi originariamente non previsti che, invece, secondo la Corte, il legislatore avrebbe dovuto prevedere. La prima di tali sentenze è probabilmente quella, risalente addirittura al lontano 1970 e recante il numero 190, con la quale la Corte dichiarò l’incostituzionalità di una norma del codice di procedura penale allora vigente nella parte in cui non prevedeva che tra gli atti istruttori cui era ammessa a partecipare la difesa fosse compreso anche l’interrogatorio dell’imputato. Da notare, tuttavia, che in quella occasione si manifestò una diffusa resistenza da parte dei giudici ordinari ad applicare la decisione della Corte, proprio perché ritenuta esorbitante dai suoi poteri e, pertanto, illegittima. La situazione fu sbloccata dal quasi immediato intervento del legislatore che modificò, con un apposito decreto legge, la norma in questione nel senso che la Corte aveva indicato. Ma va detto che a quell’intervento il legislatore non era in alcun modo obbligato, per cui, senza di esso, qualora la resistenza da parte dei giudici ordinari si fosse generalizzata, la decisione della Corte costituzionale sarebbe stata inevitabilmente destinata a restare lettera morta. Ciò vale a dimostrare che una efficace resistenza alle decisioni della Corte, quando questa esorbiti dai suoi poteri, come era possibile allora, lo sarebbe ancor oggi, essendo rimasto immutato, nel frattempo, il quadro normativo di riferimento; quadro che, in particolare, continua a comprendere anche il pressoché dimenticato e negletto, ma tuttora vigente, art. 28 della legge n. 87 del 1953, per la quale «il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento». Sta di fatto, però, che quel primo tentativo di resistenza, di cui si è detto, è stato anche l’ultimo, per cui la Corte costituzionale ha potuto impunemente non solo continuare a pronunciare sentenze «additive» della più varia natura, ma anche aggiungevi altri tipi di pronunce (sulle quali non è qui il caso di entrare in dettagli) sempre più lesive delle prerogative del Parlamento. E ciò avvalendosi anche, con sempre maggiore frequenza - sulla base di un’assai disinvolta interpretazione del principio di uguaglianza affermato all’art. 3 della Costituzione - dell’autoattribuitosi potere di giudicare della legittimità costituzionale o meno di una norma di legge a seconda che la stessa, a suo insindacabile giudizio, sia o meno da ritenersi «ragionevole». Il che (esempio fra i tanti) l’ha indotta, di recente, a inventarsi», letteralmente, con la sentenza n. 120/2023, l’attenuante del caso di «lieve entità» nel reato di estorsione, previsto dall’art. 629 del codice penale, ritenendo «irragionevole» che essa non fosse stata prevista dal legislatore nella formulazione di detto articolo; attenuante che, peraltro, si sarebbe, allora, dovuta estendere anche al reato di rapina, parente stretto dell’estorsione e punito con identica pena. Negli ultimi anni, poi, la Corte, oltrepassando anche il limite della cosiddetta «soluzione costituzionalmente obbligata» che, in passato, si era sempre autoimposta, è giunta ad affermare, con la sentenza n. 99/2019 e numerose altre successive, che, qualora dalla ritenuta incostituzionalità di una norma di legge derivi un vuoto normativo, essa stessa abbia il potere di creare, per riempirlo, una nuova norma, operando a sua discrezione una scelta fra le varie soluzioni possibili, alla sola condizione che esse siano «costituzionalmente adeguate» e «si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore»; il che è quanto di più vago e generico si possa immaginale, per cui può dirsi che siamo quasi, ormai, alla completa esautorazione del Parlamento. Sarebbe ora, quindi, che quest’ultimo, come dicono a Roma, si desse una sveglia.Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di cassazione
Margaret Bourke-White davanti al bombardiere Flying Fortress dal quale ha realizzato fotografie di guerra durante l’attacco statunitense su Tunisi. Algeria, 1943. Margaret Bourke-White/The LIFE Picture Collection/Shutterstock
Sono i Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia ad ospitare (sino all’8 febbraio 2026) una grande retrospettiva dedicata a Margaret Bourke-White (1924-1971), la grande fotografa statunitense celebre per i suoi reportage di guerra e sull’industria americana. In mostra oltre 120 immagini, che ne ripercorrono la vita avventurosa e le tappe salienti della sua brillante carriera.
Foto @Elena Oricelli
Dal 6 dicembre il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 toccherà 60 città italiane tra concerti, sportivi e iniziative sociali, coinvolgendo le comunità in vista dei Giochi.
Coca-Cola, partner del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, ha presentato le iniziative che accompagneranno il percorso della torcia attraverso l’Italia, un itinerario di 63 giorni che partirà il 6 dicembre e toccherà 60 città. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’attesa dei Giochi in un momento di partecipazione diffusa, con eventi e attività pensati per coinvolgere le comunità locali.
Le celebrazioni si apriranno il 5 dicembre a Roma, allo Stadio dei Marmi, con un concerto gratuito intitolato The Coca-Cola Music Fest – Il viaggio della Fiamma Olimpica. Sul palco si alterneranno Mahmood, Noemi, The Kolors, Tananai e Carl Brave. L’evento, secondo l’azienda, vuole rappresentare un omaggio collettivo all’avvio del percorso che porterà la Fiamma Olimpica in tutta Italia. «Il viaggio della Fiamma unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza che appartiene a tutti», ha dichiarato Luca Santandrea, general manager olympic and paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola.
Come in altre edizioni, Coca-Cola affiancherà il percorso selezionando alcuni tedofori. Tra i nomi annunciati compaiono artisti come Noemi, Mahmood e Stash dei The Kolors, volti dell’intrattenimento come Benedetta Parodi e The Jackal, e diversi atleti: Simone Barlaam, Myriam Sylla, Deborah Compagnoni, Ivan Zaytsev, Mara Navarria e Ciro Ferrara. La lista include anche associazioni attive nel sociale – dalla Croce Rossa al Banco Alimentare, passando per l’Unione italiana dei ciechi e ipovedenti – a cui viene attribuito il compito di rappresentare l’impegno civile legato allo spirito olimpico.
Elemento ricorrente di ogni tappa sarà il truck Coca-Cola, un mezzo ispirato alle auto italiane vintage e dotato di schermi led e installazioni luminose. Il convoglio, accompagnato da dj e animatori, aprirà l’arrivo della torcia nelle varie città. Accanto al truck verrà allestito il Coca-Cola Village, spazio dedicato a musica, cibo e attività sportive, compresi percorsi interattivi realizzati sotto il marchio Powerade. L’azienda sottolinea anche l’attenzione alla sostenibilità: durante il tour saranno distribuite mini-lattine in alluminio e, grazie alla collaborazione con CiAl, sarà organizzata la raccolta dei contenitori nelle aree di festa. Nelle City Celebration sarà inoltre possibile sostenere il Banco Alimentare attraverso donazioni.
Secondo un sondaggio SWG citato dall’azienda, due italiani su tre percepiscono il Viaggio della Fiamma Olimpica come un’occasione per rafforzare i legami tra le comunità locali. Coca-Cola richiama inoltre la propria lunga presenza nel Paese, risalente al 1927, quando la prima bottiglia fu imbottigliata a Roma. «Sarà un viaggio che attraverserà territori e tradizioni, un ponte tra sport e comunità», ha affermato Maria Laura Iascone, Ceremonies Director di Milano Cortina 2026.
Continua a leggereRiduci
Nicola Fratoianni, Elly Schlein e Angelo Bonelli (Ansa)
Non ha senso l’indignazione per i saltelli della Meloni contro i «rossi»: è un modo di condannare una delle peggiori ideologie della storia. In più, il luogo comune secondo cui alla corte di Togliatti & C. c’erano persone migliori che altrove è senza senso.






