(IStock)
A Palermo oratorio condannato a risarcire con 45.000 euro il vicinato. In Francia divieto di salire sul treno per i piccini.
Il silenzio degli innocenti. È la pretesa del tribunale del capoluogo siciliano, che ha condannato una parrocchia a un risarcimento fuori scala per gli schiamazzi e i canti dei bambini dell’oratorio, ritenuti fastidiosi dagli inquilini un condominio adiacente. La sentenza che ordina imperiosamente di tacere a un’intera comunità è accompagnata da 45.000 euro di risarcimento che i sacerdoti di Santa Teresa del Bambin Gesù dovranno sborsare al più presto come punizione per aver «fatto perdere valore» alle case del vicinato mentre lasciavano correre, cantare e giocare a pallone piccoli e adolescenti.
Vale a dire consentivano ciò che tutti i bambini fanno a ogni latitudine, tranne che in via Parlatore (e questo è un curioso ossimoro) nel quartiere palermitano di Noce/Zisa.
Dopo un decennio di carte bollate (la diatriba giudiziaria andava avanti dal 2015) sarebbe bastato un richiamo simbolico, invece è arrivata la mazzata. Per raccogliere il denaro necessario, don Gabriele Tornambè, don Gianpiero Cusenza e don Emilio Cannata sono stati costretti a lanciare una colletta e hanno spiegato: «Siamo consapevoli che, quando sorgono incomprensioni, esiste il rischio che si alimentino anche di questioni di principio. La porta della nostra chiesa è e rimane aperta a tutti, ai piccoli come agli adulti. Poiché ci riteniamo una famiglia, sentiamo il bisogno di aprirvi il nostro cuore circa la difficoltà nel far fronte alle somme richieste, già sollecitate dai legali degli attori. Come accade in ogni famiglia, questo tempo chiede sacrificio ma anche l’affidamento alla generosità di chi vorrà contribuire». Il primo ad aiutarli è stato il sindaco Roberto Lagalla, che ha donato 1.000 euro.
L’importo consistente sarebbe determinato dai danni patrimoniali arrecati al condominio, costretto a dotarsi di infissi nuovi per favorire l’insonorizzazione, che peraltro avrebbero dovuto far lievitare il valore degli appartamenti, migliorando l’isolamento termico e la classe energetica. Tutto molto legalitario, tutto molto impersonale. Verrebbe da aggiungere disumano, visto che i protagonisti della vicenda hanno avuto dieci anni di tempo per metabolizzarla e coglierne gli aspetti di mediazione. I tre sacerdoti assicurano di «avere fatto di tutto per limitare il fastidio, regolare gli orari, ridurre i decibel. Ma i bambini sono bambini».
Qui sta il senso della notizia. In un’Italia che soffre di denatalità e invita lo Stato a incrementare le politiche per invertire una tendenza preoccupante, ecco che un oratorio dà fastidio, i bambini dovrebbero trasformarsi in automi silenziosi. E un giudice picchia duro su chi mette a loro disposizione spazi educativi prima ancora che religiosi, momenti di vita per crescere con una prospettiva di comunità. Non solo. Mentre un’intera generazione di ragazzi ormai preferisce rinchiudersi nella propria camera e comunicare solo con il computer e con lo smartphone, intrappolata nella solitudine digitale, punire una casa aperta e vitale come un oratorio è un controsenso. Davvero a Palermo il problema è costituito dalla musica, dal rimbalzare di un pallone, dal vociare di un gruppo di giovani? O come sottolineava una battuta nel film Johnny Stecchino, dal traffico?
Allargando l’orizzonte, si scopre che questa è un’Europa per vecchi. E che il cartello «No kids» sta diventando una filosofia. In questi giorni in Francia è in atto una polemica feroce perché la società pubblica delle ferrovie (Sncf) ha varato un’offerta business sui Tgv Parigi-Lione che negli spot promette «un’esperienza di viaggio all’insegna della calma assoluta», con il divieto di salire ai minori sotto i 12 anni. È pur vero che si tratta dell’8% dei posti (il 92% è per tutti) e che lavorare in treno con marmocchi scatenati in corridoio non è il massimo della tranquillità, ma l’errore di Sncf che ha scatenato i social d’Oltralpe è stato consentire l’accesso «agli animali da compagnia» e non ai bambini.
Un pessimo segnale, inaccettabile per le associazioni a difesa dell’infanzia, che hanno allestito una crociata social e chiedono alle Ferrovie di tornare sui propri passi, di attrezzare aree gioco e spazi dedicati alle famiglie invece di escludere gli adulti del futuro. «È una decisione disastrosa per la natalità», «È sintomo di una crescente intolleranza culturale», «Si è superata la linea rossa» si legge nei post più scatenati.
Una simile rivolta era avvenuta nel giugno scorso in Italia, quando una mamma aveva denunciato con una lettera al Corriere della Sera una disavventura sul treno Roma-Milano: il vicino di posto aveva mostrato palese insofferenza nei confronti dei suoi due figli di 6 e 7 anni per essere stato disturbato. Difficile trarre una conclusione, anche perché abbiamo a disposizione una sola versione. E non tutti i passeggeri hanno il dovere di dotarsi in viaggio dei quintali di tolleranza richiesti dai genitori altrui. Ma il silenzio degli innocenti non è la risposta. Servirebbe equilibrio, servirebbe comprensione. Quelli che una volta si insegnavano all’oratorio.
Continua a leggereRiduci
Giulia Bongiorno (Imagoeconomica)
- L’ira delle opposizioni per la scomparsa della parola «consenso» nella norma è insensata. L’onere della prova non ricade comunque sulla vittima, ma sempre sull’accusa. Piuttosto, il concetto di «freezing» è da rivedere.
- Via libera dalla commissione al Senato alle modifiche redatte dalla Bongiorno (Lega) Sanzioni alzate, però la sinistra delira. Di Biase (Pd): «Espressione del patriarcato».
Lo speciale contiene due articoli.
Di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione.
Proviamo ad esaminare con un po’ di pacatezza il disegno di legge sulla violenza sessuale nella nuova formulazione proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno, della Lega, alla Commissione giustizia del Senato, di cui è presidente. Essa si differenzia, rispetto al testo approvato dalla Camera, soprattutto per la previsione che il reato sussiste quando l’atto sessuale sia compiuto «contro la volontà» della persona coinvolta e non più «in assenza del consenso» della medesima. Su questa modifica si è scatenata l’ira funesta di tutti i gruppi di opposizione, secondo i quali, per effetto di essa, la vittima dello stupro sarebbe indebitamente gravata dell’onere di dare la prova del proprio dissenso. Il che, però, è tecnicamente del tutto sbagliato, per la semplice ragione che nel processo penale l’onere della prova grava sempre e comunque soltanto sull’organo dell’accusa, che è il pubblico ministero, e non mai sulla presunta vittima del reato, la quale è tenuta soltanto a raccontare come sono andati i fatti dei quali lei stessa o altri hanno portato a conoscenza l’autorità giudiziaria. Tenendo presente questo elementare principio, non dovrebbe essere difficile, quindi, rendersi conto che tra la previsione, come elemento costitutivo del reato, dell’«assenza di consenso» e quella dell’essere stato compiuto l’atto sessuale «contro la volontà» di chi lo ha subito non vi è alcuna sostanziale differenza. Sarà sempre, infatti, il pubblico ministero, ai fini della decisione circa il promuovimento o meno dell’azione penale, a stabilire, sulla base della descrizione dei fatti che la persona offesa, per regola generale, è comunque tenuta a fornire, se sia mancato il consenso o, indifferentemente, vi sia stato dissenso essendo, nell’uno e nell’altro caso, comunque configurabile il reato.
Altre sono invece le critiche che, alla nuova più ancora che alla vecchia formulazione del ddl in questione, possono essere avanzate. La prima di esse attiene al fatto che, prevedendosi come aggravante l’impiego di violenza o minaccia e l’abuso d’autorità o dell’inferiorità fisica o psichica della persona offesa, si lascia chiaramente intendere che il reato, nell’ipotesi base, potrebbe configurarsi anche quando la persona offesa, in assenza di alcuna delle dette condizioni, abbia manifestato solo a parole la propria contrarietà, assumendo però, nel contempo, un atteggiamento di totale acquiescenza al compimento dell’atto sessuale; atteggiamento che, in quanto non determinato da costrizioni o indebiti condizionamenti, non potrebbe che essere considerato come espressione di un libero e tacito consenso. E c’è allora da chiedersi perché mai questo non dovrebbe prevalere - con conseguente esclusione del reato - su di un dissenso che, in quanto puramente verbale e contraddetto dai fatti, ben potrebbe essere (o, comunque apparire) non rispondente alla reale volontà del soggetto. Proprio per dare risposta a tale interrogativo potrebbe pensarsi che sia stata inserita nella nuova formulazione del ddl la previsione secondo cui «la volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso».
Si tratta, però, di una previsione che appare, al tempo stesso, generica e pleonastica. Generica perché non indica alcun criterio sulla base del quale la valutazione in questione debba essere condotta. Pleonastica perché si tratta di una valutazione sempre e comunque necessaria ogni qual volta l’atteggiamento psicologico della presunta vittima di un qualsiasi reato doloso assuma rilievo ai fini della configurabilità del medesimo. E, d’altra parte, a conferma del fatto che solo dal comportamento materiale liberamente posto in essere dalla presunta vittima possa desumersi se essa sia stata consenziente o dissenziente, vale anche l’esempio offerto dalla legislazione spagnola, spesso evocata a modello dai movimenti femministi, in quanto ispirata al principio del consenso, espresso nella formula che «solo il sì è sì». Nonostante tale principio, infatti, si afferma nell’art. 178 del codice penale spagnolo che il consenso dev’essere riconosciuto sulla sola base di «atti» - e non di parole - che «tenendo conto delle circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona».
Altro motivo di critica appare poi quello concernente l’ulteriore previsione secondo cui «l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». Se con tale previsione si intendesse solo riferirsi a una rapida e comunque inaccettabile molestia posta in essere da soggetti presi da «raptus» improvvisi a fronte di bellezze femminili, poco male. Condotte di tal genere, infatti, secondo una consolidata - anche se discutibile - interpretazione giurisprudenziale, sono già oggi, in base alla norma vigente, da qualificarsi come reato di violenza sessuale. Quel che preoccupa, però, è che, secondo quanto dichiarato proprio dalla Bongiorno in un’intervista comparsa sul Corriere della sera del 23 gennaio scorso, con la previsione in questione si sarebbe invece inteso introdurre la fattispecie del «freezing», che si avrebbe - si afferma in detta intervista - «quando la donna non manifesta la sua volontà perché congelata dalla paura». Ora, i casi sono due. O la paura è stata indotta dall’uomo mediante violenza, minaccia o abuso d’autorità, e allora basterebbe questo a rendere configurabile il reato, addirittura nella sua forma aggravata, senza alcuna necessità di apposita previsione. Oppure all’insorgere della paura nella psiche della donna è del tutto estranea la condotta posta in essere dall’uomo, e allora non si vede come e perché l’atto sessuale da lui compiuto con un soggetto comunque consenziente possa dar luogo a responsabilità penale, posto che la paura non può neppure essere considerata, di per sé, assimilabile, quando non derivi da cause patologiche, ad una condizione di «inferiorità fisica o psichica».
In conclusione vien fatto di chiedersi, a questo punto, se non possa condividersi l’opinione di chi, come l’onorevole Valeria Valente, del Partito democratico, ha sostenuto, sia pure per ragioni opposte a quelle qui illustrate, che, a fronte della nuova proposta, meglio sarebbe lasciare intatta la vigente formulazione del reato che, nell’interpretazione giurisprudenziale - si afferma - consente già ora di ritenerlo configurabile in assenza del consenso della vittima. Più d’uno, nell’ambito del centrodestra, potrebbe essere d’accordo.
Sì al nuovo testo: pene fino a 13 anni
Novità per il disegno di legge contro la violenza sulla donne: ieri la relatrice del ddl, la presidente della Commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno della Lega, ha presentato un nuovo testo che prevede pene più alte: fino a 12 anni nel caso di atti sessuali contro volontà e fino a 13 anni in presenza di aggravanti (violenza o minaccia). Il testo base del ddl è stato approvato con 12 voti a favore e 10 contrari dalla Commissione. La polemica con le opposizioni ruota intorno al cambiamento della parola «consenso» che appariva invece nel testo approvato alla Camera. Perché questo cambiamento? «Perché loro (le opposizioni, ndr)», ha spiegato la Bongiorno, «dicevano che questo consenso quasi dovesse essere presunto, secondo me non si deve presumere, nei contesti si deve accertare. Ho voluto ancorare questo dissenso ai casi concreti, recependo la famosa convenzione di Istanbul. È molto più facile accertare la contrarietà di una volontà piuttosto che accertare un consenso che molti hanno detto: “Come lo deve esprimere? Con un modulo?”. Personalmente», ha aggiunto la Bongiorno, «io voglio mettere al centro la donna e non voglio che qualcuno pensi che noi a tutti i costi ce ne infischiamo delle loro perplessità. Il testo base è stato votato ed è stato approvato», ha aggiunto la Bongiorno, «ma è un punto di partenza. Al centro di tutto deve restare la volontà della donna». Annuncia barricate la senatrice del Pd Valeria Valente, componente della Commissione femminicidio, che ieri ha partecipato alla riunione della Commissione Giustizia: «Il suo testo straccia il patto Meloni-Schlein», ha argomentato la Valente, «perché Bongiorno ha scritto una legge che mette al centro non il consenso della donna, ma il dissenso, facendo quindi un passo indietro rispetto alla giurisprudenza attuale. L’avvocata Bongiorno lo sa benissimo. Dovendo provare il dissenso all’atto sessuale in un’aula di tribunale, una donna che ha subito stupro dovrà provare di essersi difesa, di avere reagito, di avere scalciato. Il carico sarà tutto sulle donne, che saranno rivittimizzate, più di quanto già avviene. Siamo di fronte ad un’inversione a U», ha aggiunto la Valente, «rispetto alla legge sul consenso approvata all’unanimità alla Camera, noi faremo tutto quello che potremo per evitare che il Parlamento approvi una legge sbagliata. Lo faremo accanto a tutte le associazioni femminili e femministe e le reti e i centri antiviolenza che in queste ore stanno urlando il loro no». »Il testo dell'emendamento è stato scritto da una donna ma dettato dal patriarcato», ha dichiarato invece la dem Michela Di Biase.
Al Senato i gruppi di opposizione hanno chiesto e ottenuto nuove audizioni sul disegno di legge perché il testo base adottato ieri nella riformulazione della relatrice Giulia Bongiorno «è cambiato completamente», come hanno riferito tra gli altri la senatrice dem Anna Rossomando, Ada Lopreiato del M5s e Ivan Scalfarotto di Italia viva.
Continua a leggereRiduci
Ecco #DimmiLaVerità del 28 gennaio 2026. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti si schiera dalla parte del poliziotto e commenta l'emergenza sicurezza a Milano.
content.jwplatform.com
Il caso Ice viene raccontato come una guerra civile negli Usa, ma i disordini sono locali e coprono uno scandalo miliardario in Minnesota. E mentre il dibattito arriva in Italia, una cosa è chiara: la propaganda rischia di creare tensioni reali, anche sulla sicurezza internazionale.







