Quanto può durare John Elkann al vertice di Stellantis e di Exor, la holding di casa Agnelli? La conseguenza dell’imputazione coatta per dichiarazione fraudolenta imposta dal gip Antonio Borretta può avere conseguenze dirompenti. Infatti i requisiti di onorabilità sono difficilmente negoziabili nei Paesi del Nord Europa in cui l’erede di casa Agnelli ha spostato il core business dei suoi affari, ma soprattutto le sedi legali. Certo, l’Olanda non è come gli Stati Uniti dove chi commette reati contro il fisco finisce in manette, ma le accuse che il giudice ha rivolto a John Elkann non suoneranno come benemerenze neanche ad Amsterdam e dintorni.
L’imprenditore è accusato di avere ordito un piano articolato per evitare il pagamento delle tasse in Italia su «ingenti cespiti patrimoniali e redditi derivanti da tali disponibilità» e, «sotto il profilo ereditario», gli viene contestata «l’omessa regolamentazione della successione di Marella sulla base dell’ordinamento italiano», obiettivo raggiunto apparecchiando una finta residenza in Svizzera per la nonna. Un’«esterovestizione» che gli avrebbe consentito di cancellare la madre Margherita dall’asse ereditario: infatti nella Confederazione elvetica il testamento della nonna, che escludeva la figlia, era perfettamente valido. In Italia no. Per il giudice, lo spostamento della residenza a Lauenen, vicino a Gstaad, ha avuto come ultima e gradita ricaduta il mancato versamento (milionario) dell’imposta di successione. Un risparmio che, a giudizio della Procura, era, invece, la principale finalità degli indagati.
In ogni caso, a far saltare i piani dei due presunti complici ci hanno pensato gli avvocati di Margherita, che hanno denunciato l’ipotetico progetto criminale e le capillari indagini della Procura coadiuvata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino ritenute esaurienti anche dal tribunale («Non risultano necessarie ulteriori indagini da compiere», ha scritto Borretta). Il gip ricorda che John Elkann, «con lo scopo di “supportare” la residenza (fittiziamente) stabilita in Svizzera di Marella Caracciolo, aveva, fra le altre cose, assunto alle proprie dipendenze, ovvero in seno alle società Fca security e Stellantis Europa spa, assistenti e collaboratori di Marella e stipulato contratti (fittizi) di locazione/comodato aventi ad oggetto immobili siti nel territorio nazionale, di cui la Caracciolo deteneva l’usufrutto e concretamente utilizzati dalla stessa».
I lavoratori assunti dalle società automobilistiche, in realtà collaboratori di Marella Caracciolo, non potevano figurare come dipendenti di quest’ultima poiché in tal modo sarebbe stata disvelata la sua effettiva residenza in Italia.
Al termine dell’inchiesta torinese, dopo essersi trovato scoperto, Elkann ha provato a scendere a patti: si è detto pronto a svolgere lavori socialmente utili per mondare il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (il mancato pagamento della tassa di successione), mentre per l’iniziale accusa di dichiarazione fraudolenta, la Procura aveva riqualificato i fatti in un’infedele dichiarazione. Nel primo caso, chi commette il reato produce documentazione falsa per abbattere l’imponibile, nel secondo si limita a riferire all’Erario un reddito inferiore a quello effettivo. Insomma, l’immagine di John usciva un po’ ammaccata, ma non distrutta.
Adesso, però, il gip consegna alle cronache un ritratto di Elkann quasi machiavellico, che insieme con il commercialista di fiducia Gianluca Ferrero, avrebbe ingannato non solo lo Stato italiano, ma anche i fratelli e persino il notaio svizzero che aveva depositato post mortem, in qualità di esecutore testamentario, le ultime dichiarazioni dei redditi di Marella. E i notai svizzeri, per definizione, non sono considerati propriamente dei sempliciotti.
Secondo Borretta, a carico di Urs Robert Gruenigen «non è stata riscontrata alcuna concreta partecipazione nella predisposizione di quegli strumenti/escamotage utilizzati per esterovestire e poi “presidiare” la formale residenza estera di Marella Caracciolo». L’unico appunto che viene fatto al professionista, già dalla Procura, è di non avere «richiesto chiarimenti» dopo avere ricevuto «nel corso del tempo indicazioni, informazioni ed elenchi riguardanti il patrimonio della Caracciolo, talvolta difformi e contraddittori». Secondo il gip, però, quando riceveva «indicazioni non veritiere», più che «concorrere attivamente all’attività fraudolenta» posta in essere, a giudizio degli inquirenti, da Elkann e Ferrero, «si limitava a ricevere dagli altri indagati le informazioni, per poi trasfonderle acriticamente negli atti a sua firma».
Borretta, nell’ordinanza datata 9 dicembre, fa anche riferimento a «una massiccia serie di condotte ascrivibili» a John, che sarebbero «espressione di pieno coinvolgimento nell’attività fraudolenta», a partire dall’«attività di “presidio” della residenza estera della nonna».
Ma per quanto riguarda le dichiarazioni «svizzere» (riqualificate da fraudolente in infedeli), secondo la Procura non sussisterebbero «gli estremi per l’esercizio dell’azione penale». Il motivo lo riassume il gip: «Sarebbe “difficile ipotizzare” il concorso nel reato fiscale relativo alla posizione di un contribuente già defunto (Marella Caracciolo), peraltro materialmente commesso da un soggetto non coinvolto nella frode (il notaio Gruenigen)».
Per Borretta, però, «la tesi non è convincente» per due ragioni. Innanzitutto perché il reato da lui ravvisato, quello di dichiarazione fraudolenta, «si perfeziona sì con la presentazione della dichiarazione», ma «prima è preceduta dalla predisposizione di attività fraudolenta». Anche nel caso in esame l’atto depositato dal notaio è «successivo alla realizzazione degli artifizi e dei raggiri ideati ed attuati dai due predetti indagati (Elkann e Ferrero) in concorso con la defunta Marella Caracciolo» e «il loro», è la conclusione del giudice, «fu un contributo causalmente rilevante e, anzi, decisivo per l’azione criminosa».
Borretta, come detto, solleva pure un’altra obiezione: «Non si comprende poi in che modo possa ostare alla configurazione del concorso dei due indagati nella realizzazione del reato, la circostanza che un terzo concorrente nel reato, la contribuente Marella Caracciolo, fosse defunta al momento della presentazione della dichiarazione». Infatti, dopo la morte della donna, ad assumere «il compito di sottoscrivere e presentare le dichiarazioni dei redditi della donna» è stato il notaio.
I ragionamenti di Borretta si fondano su una precisa norma del codice penale: l’articolo 48.
«Le condotte di Gianluca Ferrero e John Elkann consistite nell’esterovestizione della residenza di Marella Caracciolo, nel presidiare il risultato e infine nel compilare la dichiarazione dei redditi di Marella e fornirla all’esecutore testamentario ai fini della presentazione delle predette dichiarazioni, rende i predetti “autori mediati” del reato […] in quanto soggetti che hanno, attraverso la “strumentalizzazione” del notaio, presentato dichiarazioni contenenti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo». E chi è l’«autore mediato», anche nei reati tributari? «Chi con inganno determina in altri l’errore sul fatto costituente reato, fatto che l’autore immediato commette in buona fede», spiega Borretta. Anche perché la «posizione istituzionale» o le «qualità professionali» degli indagati potevano «suscitare ragionevole affidamento nel pubblico ufficiale».
Adesso si tratta di vedere se i prevedibili danni alla reputazione di John Elkann avranno anche conseguenze sulla fiducia che ripongono in lui soci, manager e azionisti.
Natale amaro per John Elkann. L’erede di casa Agnelli, impegnato nella cessione dei suoi giornali, La Stampa e La Repubblica (ma non della Juventus, da lui smentita con forza), nonostante la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Torino, si è ritrovato sul capo la richiesta di imputazione coatta ordinata dal gip agli inquirenti.
A fine estate, con un sintetico comunicato stampa, la Procura aveva annunciato la fine delle indagini sull’eredità di Marella Caracciolo (deceduta nel febbraio 2019). I reati contestati erano di dichiarazione infedele (inizialmente i pm avevano contestato la più grave dichiarazione fraudolenta) e di truffa ai danni dello Stato.
I magistrati annunciavano di avere richiesto l’archiviazione integrale per le posizioni del notaio Urs Robert von Gruenigen, Lapo e Ginevra Elkann; mentre per John e per il commercialista Gianluca Ferrero l’archiviazione parziale per il delitto di dichiarazione infedele. Quindi la Procura faceva sapere di avere espresso parere favorevole alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata da John Elkann e alla richiesta di patteggiamento presentata da Ferrero.
Nel medesimo comunicato gli inquirenti dichiaravano «accertati redditi non dichiarati per circa 2,485 miliardi di euro nonché una massa ereditaria non sottoposta a tassazione per un valore pari a circa 1 miliardo».
I magistrati spiegavano anche che era stato possibile «ricostruire come fittizia la residenza svizzera di Marella Caracciolo» e che i pareri favorevoli alla definizione del procedimento penale erano «conseguenti» al versamento nelle casse dell’Erario di 183 milioni di euro da parte degli indagati, somma che estingueva «integralmente il debito tributario, comprensivo di sanzioni cd interessi».
Ma la ricostruzione della Procura non ha convinto il gip Antonio Borretta che ha ordinato l’imputazione coatta per John e Ferrero.
I pm, come detto, avevano ritenuto di riqualificare l’iniziale ipotesi di «dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici» prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 74/2000 (pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) nella più lieve ipotesi (articolo 4 dello stesso decreto) che incrimina la dichiarazione infedele (pena prevista da 1 a 3 anni).
Nella loro richiesta i pm avevano così spiegato i motivi della loro decisione: «Gli artifici e raggiri posti in essere da Gianluca Ferrero e John Elkann, in concorso con la defunta Marella Caracciolo, volti alla costruzione ed al “presidio” della falsa residenza estera, appaiono in via primaria finalizzati al mancato versamento dell’imposta di successione e, quindi, alla commissione della truffa ai danni dello Stato». La prova? Il memorandum rinvenuto in una cantina dello studio Ferrero, dove si leggeva: «Nel caso di decesso della Signora C dovremo dimostrare che il suo ultimo domicilio era in Svizzera. Ciò sarà rilevante essenzialmente per la determinazione di due competenze (oltre alla questione riguardo all’imposta di successione)…».
Per la Procura «tale aspetto» consentiva di «ritenere le dichiarazioni sostanzialmente “necessitate” e, quindi, connotate non tanto da autonoma “fraudolenza”, ma da mera infedeltà».
Anche perché, essendo riferite alle annualità 2018 e al 2019, «risultano, di fatto, coeve rispetto alla commissione del delitto» di truffa e per questo, secondo la Procura, a maggiore ragione, andrebbero considerate «atti connessi all’omessa presentazione della dichiarazione di successione e necessari al fine di supportare tale condotta criminosa».
Ma la clemenza dei pm non era motivata solo da questo ipotetico «assorbimento», ma anche dal «ravvedimento operoso» di John Elkann, che ha estinto «il debito tributario […] mediante versamenti per complessivi 182.695.833,53 euro».
Per la Procura, inoltre, la dichiarazione in cui si attestava falsamente la residenza svizzera di Marella avrebbe avuto come obiettivo non solo il mancato pagamento della tassa di successione, ma anche il riconoscimento della validità del patto successorio che, di fatto, escludeva dall’asse ereditario Margherita. Insomma l’evasione fiscale non sarebbe stato altro che un positivo effetto collaterale.
Il gip, nella sua ordinanza, ha stroncato questa interpretazione favorevole al principale indagato: «Non può essere condivisa, in particolare, e in primo luogo, la riqualificazione giuridica dei fatti […] sulla base del presupposto che le condotte fraudolente erano direzionate “in via primaria” al mancato versamento dell’imposta sulla successione e quindi alla realizzazione della truffa. Infatti il dolo specifico di evasione non è escluso» quando chi commette il reato «abbia perseguito oltre all’obiettivo primario […] anche un diverso fine» ha scritto Borretta. Una «finalità parallela» già riconosciuta dalla Cassazione.
Ma il gip non smette di bacchettare gli inquirenti e il presidente di Stellantis: «Nel caso di specie, anche a voler ammettere che l’obiettivo primario perseguito dagli indagati John Philip Elkann e Gianluca Ferrero fosse quello di non versare l’imposta sulla successione di Marella Caracciolo, è indubbio che essi conoscessero e condividessero, godendone, anche i conseguenti, ingenti, benefici fiscali derivanti dalla fraudolenta “esterovestizione” della residenza» di Marella, «attuata mediante artifizi e raggiri e poi “presidiata” nel tempo, e dalla conseguente presentazione di dichiarazioni dei redditi privi di elementi attivi che invece avrebbero dovuto essere indicati». Per Borretta «si trattava non di cifre di importo trascurabile, bensì di cifre ampiamente superiori alla soglia di 30.000 euro indicata nella norma incriminatrice e al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nelle dichiarazioni».
L’esterovestizione avrebbe prodotto, sottolinea il giudice, «fra le altre cose, una consistente evasione dell’imposta sul reddito prodotto dalla predetta». «Anzi», per Borretta, «il risultato immediato e certo delle predette condotte, è stato proprio il risparmio di spesa derivante dell’evasione delle imposte, realizzato per plurime annualità, essendo incerta la data di decesso» della donna e, in più, «John Elkann aveva un interesse evidente a realizzare detta operazione, indirettamente accrescitiva del patrimonio […], essendo diretto ed unico erede (unitamente ai suoi fratelli) della nonna».
Per questo il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione e ha ordinato ai pm «la formulazione dell’imputazione, apparendo la condotta tenuta dagli indagati penalmente rilevante».
Ha pure aggiunto che «non risultano necessarie ulteriori indagini da compiere, essendo allo stato degli atti possibile formulare una ragionevole previsione di condanna dei predetti per il reato di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 74/2000».
Infine, il gip, nel suo provvedimento, disinnesca in partenza le prevedibili obiezioni degli avvocati: «In conclusione, per completezza, deve rammentarsi che non è abnorme, né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti dell’indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero». il quale, però, convinto della propria tesi, potrebbe chiedere il proscioglimento degli imputati già in occasione della prossima udienza preliminare
Borretta ha, invece, disposto l’archiviazione completa nei confronti di Ginevra, Lapo e von Gruenigen.
Nel frattempo un altro gip, Giovanna De Maria, ha convocato una nuova udienza per l’11 febbraio per studiare la memoria presentata dai legali di John Elkann e fare degli approfondimenti sulla messa alla prova.
Lo stesso giudice ha anche rinviato al 21 gennaio l’udienza dedicata alla proposta di patteggiamento di una pena pecuniaria di circa 73.000 euro presentata dal commercialista Ferrero. Gli avvocati degli indagati hanno annunciato che depositeranno «ricorso per Cassazione» contro la decisione di Borretta, «eccependone l’abnormità». E hanno commentato: «Pur esprimendo la nostra soddisfazione per le archiviazioni disposte dal gip, la sua decisione di imporre al pm di formulare l’imputazione per John Elkann è difficile da comprendere, perché in contrasto con le richieste dei pubblici ministeri, che erano solide e ben argomentate per tutti i nostri assistiti». La conclusione dei legali è perentoria: «Ribadiamo la nostra ferma convinzione che le accuse mosse a John Elkann siano prive di qualsiasi fondamento e riaffermiamo la forte convinzione che egli abbia sempre agito correttamente e nel pieno rispetto della legge. La scelta di John Elkann di aderire a un accordo non implica alcuna ammissione di responsabilità ed è stata infatti ispirata solo dalla volontà di chiudere rapidamente una vicenda personale molto dolorosa».
Le mosse di Pignatone e dei suoi «utili idioti». Così hanno affossato i dossier mafia-appalti
Inchieste costruite come scatole cinesi, indagini che procedono a compartimenti stagni, atti mandati al macero, magistrati che mal si sopportano e carte che spuntano oggi, ma che nessuno aveva mai visto. C’è anche questo nel fascicolo della Procura di Caltanissetta che sta ricercando i moventi occulti della morte di Paolo Borsellino. E più si scava e più aumentano le ombre sulla condotta di Giuseppe Pignatone, un magistrato che ha sfiorato la beatificazione da vivo e che adesso è caduto in disgrazia. Attualmente è indagato con infamanti accuse di vicinanza alle cosche e dalle agiografie che lo aspergevano d’incenso si è passati agli atti giudiziari che, in fase preliminare, hanno sempre il sentore dello zolfo.
Ma per capire bene di cosa stiamo parlando bisogna immergersi nella Palermo dei primi anni Novanta, quando la Procura di Gian Carlo Caselli aveva iniziato una guerra di trincea contro la mafia dopo le stragi del 1992-‘93.
Un fortino che mal sopportava le interferenze dall’esterno. L’ex procuratore generale di Cagliari e Catania, Roberto Saieva, venne spedito a lavorare con Pignatone & c. dall’allora procuratore Antimafia, Bruno Siclari, per occuparsi di criminalità economica mafiosa. Ma Saieva e la collega Ilda Boccassini, spedita anche lei a Palermo come rinforzo, ricevettero un’accoglienza piuttosto fredda. «Caselli non era molto d’accordo su questa iniziativa […] non fece mistero del fatto che questa applicazione era sgradita al suo ufficio, perché tutti i magistrati della Procura di Palermo ritenevano che l’iniziativa del dottor Siclari fosse un atto di interferenza» ha dichiarato a verbale Saieva lo scorso 5 giugno. E ha aggiunto: «I rapporti con i colleghi sono stati minimi, ridotti all’essenziale. Rapporti assolutamente formali, ma sicuramente del tutto sporadici. Io non ricordo che di essermi seduto con il dottor Pignatone o con altri colleghi».
Nei pochi mesi in cui Saieva e Boccassini resistettero in città si videro affidare due procedimenti. Uno riguardava una rogatoria in Svizzera e l’altro, più importante, scandagliava gli affari di alcuni mafiosi con la Calcestruzzi del gruppo Ferruzzi di Ravenna, in particolare all’interno delle cave di marmo di Massa Carrara.
Un fascicolo che il procuratore nisseno Salvo De Luca ha definito a più riprese «tecnicamente morto». E il «dottor Morte» dell’inchiesta sarebbe stato Pignatone, il quale, insieme con i suoi famigliari, dai boss in affari con la Calcestruzzi, aveva comprato decine di immobili negli anni Ottanta. Ciò non gli avrebbe impedito di occuparsi dell’indagine, commettendo, a detta dei testimoni, madornali errori procedurali, che portarono l’inchiesta su un binario morto, con conseguente rapida archiviazione di tre dei quattro manager indagati del gruppo Ferruzzi.
A verbale, De Luca obietta che, però, a chiedere il proscioglimento non era stato Pignatone, che non risultava nemmeno «co-assegnatario» del procedimento, bensì lo stesso Saieva, la Boccassini e ad altri due colleghi che Caselli gli aveva affiancato. L’ex pm della Dna ribatte che «quegli atti furono compiuti dal dottor Pignatone […] che era il principale pubblico ministero che si occupava del procedimento». Ma, forse, senza comparire ufficialmente.
Quello strano fascicolo, denominato Calcestruzzi, a parere di Saieva, «aveva delle evidenti criticità». Quali? «Secondo la nostra valutazione, per la maggior parte degli indagati i termini di indagine erano scaduti ed erano scaduti da tempo prima dell’arrivo mio e della dottoressa Boccassini». Ma non ci sarebbe stato solo questo problema a rendere «inutilizzabili» gli atti. Pignatone avrebbe interrogato i manager della Ferruzzi con l’assistenza di un difensore, «anche se sarebbero stati iscritti molto tempo dopo» puntualizza Saieva. Che in un altro passaggio ribadisce: «Quegli atti di interrogatorio sono stati compiuti, che io ricordi, dal dottore Pignatone, cioè gli interrogatori di Panzavolta, Bini e… Pironi».
E questi errori da matita blu avrebbero affossato l’inchiesta.
Tali sbagli sono stati commessi per incompetenza o con dolo? Nella testa degli inquirenti la risposta pare abbastanza chiara.
Per gli inquirenti c’è da registrare un’altra anomalia: l’inchiesta era stata affidata al Servizio centrale operativo della polizia di Stato e alla Guardia di finanza, ma non ai carabinieri del Ros che, per primi, si erano occupati dei rapporti tra mafia e imprenditoria.
All’epoca Saieva aveva interloquito con il futuro capo della Polizia, Alessandro Pansa, anche «sulla possibilità di una rivitalizzazione di questo procedimento Calcestruzzi dopo l’archiviazione di tre indagati su quattro».
L’ex pm della Dna ha riferito a De Luca che il super poliziotto gli avrebbe raccontato di avere «constatato che esistevano diverse trascrizioni nei registri immobiliari dai quali risultava che dal gruppo Piazza erano stati venduti molti appartamenti alla famiglia Pignatone» e, per questo, avrebbe «ravvisato una qualche difficoltà» a procedere con le investigazioni, «riferite subito al dottor Caselli». Quest’ultimo avrebbe rassicurato il poliziotto, promettendo di occuparsi personalmente della cosa. In realtà lo Sco, a detta di Saieva, avrebbe trovato un muro: ai poliziotti sarebbero state negate intercettazioni, perquisizioni e una rogatoria internazionale per ottenere informazioni sull’attentato subito ad Atene dall’ex governatore della Banca Nazionale greca, Michalis Vranopoulos, un omicidio che gli investigatori italiani collegavano a un affare portato avanti dal gruppo Ferruzzi unitamente a Cosa nostra nella Penisola ellenica.
L’ex magistrato ha anche detto: «Quando abbiamo conferito con Pansa emerse in modo plastico ed evidente che c’era stata una difficoltà di interlocuzione tra l’ufficio di polizia procedente e l’ufficio del pubblico ministero». Saieva ha anche confermato che dagli atti risultava «che molte richieste della polizia giudiziaria erano state rigettate».
Per il testimone, Pignatone «avrebbe potuto valutare le ragioni di convenienza di una sua astensione e non l’aveva fatto, avrebbe potuto farlo il capo dell’ufficio (Caselli, ndr), ma anche lui aveva ritenuto che questa ragione di astensione non ci fosse».
Pure Pansa è stato sentito a Caltanissetta, ma il suo verbale è infarcito di non ricordo.
Durante il verbale di sommarie informazioni, De Luca ha mostrato a Saieva un documento in quattro punti, datato 20 maggio 1995, che sarebbe stato a lui inviato da Pignatone nell’ambito del procedimento Calcestruzzi e che è stato prodotto dalla difesa dell’ex procuratore di Roma. Una lettera di cui, però, gli inquirenti non hanno trovato traccia negli atti.
Il documento quasi scagiona Pignatone e il collega Gioacchino Natoli dalla primigenia accusa di favoreggiamento alla mafia, contestata per il discusso ordine di «smagnetizzazione delle bobine» e «la distruzione dei brogliacci» delle intercettazioni captate nel procedimento sugli affari del gruppo Ferruzzi con la mafia.
Una storia che per due anni ha tenuto Pignatone e Natoli sul banco degli imputati anche a livello mediatico. Ma adesso l’ex procuratore di Roma estrae dal cilindro una carta che rimette tutto in discussione. Ecco il testo che Pignatone avrebbe firmato nel 1995: «L’ufficio Intercettazioni mi ha comunicato, salvo l’esito di ulteriori verifiche, che i nastri e i brogliacci relativi alle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito del procedimento originariamente iscritto al numero 3589/91 non sono stati ancora distrutti». E non sarebbero stati cancellati «in ossequio a una prassi instaurata a quel tempo dalla dirigenza dell’ufficio e per la quale si ritardava l’esecuzione della distruzione di tale materiale nei procedimenti relativi alla criminalità di tipo mafioso; successivamente è stato deciso di non ordinare più la distruzione di nastri e brogliacci».
Quindi se oggi la Procura di De Luca è riuscita a trovare le bobine il merito sarebbe, in parte, dello stesso Pignatone.
Saieva è spiazzato: «Purtroppo non ricordo nulla». De Luca chiosa: «Il documento non risulta, però, pervenuto a lei». Per il procuratore di Caltanissetta «è un po’ strano» che non sia stato indirizzato, per esempio, anche alla Boccassini o agli altri titolari del fascicolo Calcestruzzi.
Saieva concorda: «Anch’io mi sorprendo perché tutti gli atti sono stati compiuti da me e dalla dottoressa Boccassini». Pure «Ilda la rossa», a verbale, ha espresso dubbi sull’arma segreta di Pignatone: «Non ricordo la nota che mi mostrate. Non so se il collega Saieva ne abbia avuto conoscenza, ma debbo dire che entrambi avevamo l’abitudine di mettere su ogni atto il “pervenuto” nelle rispettive segreterie, con data e orario».
Dunque il documento depositato dalla difesa di Pignatone è un fantasma che aleggia sull’inchiesta.
Ma sulle iniziative originali dell’ex giudice di papa Francesco nei fascicoli che riguardavano i mafiosi che gli avevano venduto casa è stato sentito anche il suo ex collega ed amico Guido Lo Forte.
Per esempio De Luca contesta che in un’istanza di arresto firmata da lui e dall’ex presidente del Tribunale vaticano «alcune parti considerevoli riguardanti indagati completamente non toccati dalla richiesta cautelare come ad esempio Antonino Buscemi non vennero omissate compresi gli intrecci societari». In pratica, uno dei due fratelli Buscemi (il capo mandamento Salvatore ha venduto casa a Pignatone) venne indirettamente informato delle indagini che lo riguardavano.
De Luca ricorda che su uno dei due Buscemi vengono iscritti due procedimenti gemelli che «viaggiano separati da una muraglia cinese», che vengono «riaperti e gestiti separatamente», ma «da qualunque ricerca di segreteria emergeva la doppia iscrizione di Buscemi». Stranezze.
Il procuratore chiede lumi a Lo Forte anche su un altro fascicolo, il 1500/93, che riguardava i soliti noti. De Luca osserva: «Avete riaperto il procedimento di Natoli. Siccome la prima volta avete mandato a Natoli, stavolta vi tenete il procedimento, fate indagini , archiviate. Come mai?». Il teste dice di non ricordare.
Il procuratore di Caltanisetta sottopone al pm una delega inviata allo Sco e Lo Forte si smarca nuovamente, quasi fosse stato un passante: «Non ho seguito personalmente, mi sono limitato a mettere una firma».
Il testimone ribadisce che del fascicolo 1550/93 non ricorda nulla. E allora De Luca gli fa notare che l’attuale pg di Cagliari, Luigi Patronaggio, cui era stato coassegnato il fascicolo, ha dichiarato: «Hanno fatto tutto Lo Forte e Pignatone. Io sono stato solo un utile idiota». Pure in questo caso il teste non sa darsi una spiegazione. Resta la sensazione che a Palermo, trent’anni fa, gli «utili idioti» a disposizione di Pignatone fossero più d’uno.





