2024-09-19
Il nuovo reato d’occupazione abusiva è un boomerang per i padroni di casa
la moda di occupare le case altrui è una piaga difficile da sanare (Getty)
Dalle lungaggini giudiziarie alle scappatoie per i criminali: la norma in discussione in Parlamento prevede sì pene severe ma non assicura più protezione alle vittime. Meglio applicare davvero le disposizioni già vigenti.Immaginiamo che taluno subisca un sequestro di persona e che la forza pubblica, informata del fatto e recatasi sul posto, constati che il sequestro è ancora in atto. Nessuno dubita che essa dovrebbe liberare immediatamente il sequestrato, forzando le eventuali chiusure del luogo in cui egli si trova, indipendentemente dalla circostanza che quel medesimo luogo sia di pertinenza del sequestratore e che quest’ultimo sia o meno presente. Così come nessuno dubita - volendo fare un altro esempio - che la polizia giudiziaria, raggiunto e fermato un ladro ancora in possesso della refurtiva, debba sottrargliela, anche con l’uso della forza, per restituirla al derubato. Ciò, nell’uno e nell’altro caso, in base all’articolo 55 del Codice di procedura penale, nella parte in cui dispone, come regola generale valida per qualsiasi illecito penale, che la polizia giudiziaria, «anche di propria iniziativa», oltre a «prendere notizia dei reati», deve anche «impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori».È chiaro, quindi, che, anche a quest’ultimo fine, la legge non richiede alcuna preventiva autorizzazione del pubblico ministero ma rimette alla prudente discrezionalità della stessa polizia giudiziaria la scelta delle modalità più opportune per ottenere il risultato voluto, nell’implicito, ovvio presupposto della doverosa osservanza, da parte sua, delle comuni norme alle quali essa deve attenersi nell’esercizio della sua attività. Questo schema, essendo dettato, come si è detto, per la generalità dei casi, dovrebbe trovare applicazione anche con riguardo al nuovo reato di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, da introdursi, secondo il disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento, come articolo 634 bis del Codice penale. La polizia giudiziaria, quindi, una volta constatata l’arbitrarietà della occupazione, dovrebbe puramente e semplicemente farla cessare d’autorità, nei modi ritenuti, al tempo stesso, più efficaci e più opportuni, per quindi reintegrare il legittimo titolare nel possesso dell’immobile e, a cose fatte, secondo le regole generali, riferirne, unitamente all’esito delle indagini svolte, al pubblico ministero.Sempre secondo le regole generali, l’eventuale, ritenuta arbitrarietà o erroneità dell’operato della polizia giudiziaria potrebbe essere solo oggetto di doglianza da indirizzarsi al pubblico ministero o ad altra autorità, a seconda dei casi, competente, per l’adozione delle necessarie iniziative sanzionatorie e/o riparative. Invece, nello stesso disegno di legge di cui si è detto, si prevede, con un’apposita nuova norma - da inserirsi nel Codice di procedura penale come articolo 321 bis - che, di regola, la reintegrazione nel possesso, indipendentemente dalla circostanza che vi sia stato o meno intervento della polizia giudiziaria, avvenga non immediatamente ma sulla base di un apposito decreto motivato da emettersi dal giudice su richiesta del pubblico ministero.Solo nel caso che l’immobile occupato sia «l’unica abitazione effettiva del denunciante» è prevista la possibilità che la reintegrazione sia effettuata, previo intervento sul posto, dalla polizia giudiziaria, la quale, però, qualora l’occupante abusivo vi si opponga o sia assente, deve prima ottenere l’autorizzazione del pubblico ministero. Dell’operazione dev’essere redatto verbale da trasmettersi al pubblico ministero che, entro 48 ore dalla ricezione, deve chiedere la convalida al giudice che ha, a sua volta, dieci giorni di tempo per pronunciarla. La mancata osservanza, per qualsiasi ragione, dell’uno o dell’altro di tali termini è prevista come causa di perdita di efficacia della reintegrazione. Si tratta di deroghe alla ordinaria disciplina normativa che, nella logica del sistema processual-penalistico, non trovano giustificazione alcuna, ma si spiegano soltanto con l’intento, puramente politico, di mostrare una qualche attenzione anche alle possibili esigenze di tutela degli occupanti abusivi. Il risultato, però, è quello della creazione di un sotto-sistema del tutto contraddittorio e irrazionale. Anzitutto, infatti, appare contraddittorio che, da una parte, per fronteggiare il proliferare delle occupazioni arbitrarie di immobili destinati ad abitazione, si ritenga necessario introdurre una nuova, apposita figura di reato con previsione di sanzioni assai severe (reclusione da due a sette anni) e, dall’altra, si preveda che alle vittime dello stesso reato sia assicurata una protezione, nell’immediato, di gran lunga meno efficace di quella già esistente, almeno sulla carta, per le vittime di qualsiasi altro reato, ivi compresi anche quelli (di analogo oggetto al punto da potersi facilmente confondere) di violazione di domicilio e invasione di terreni ed edifici.Irrazionale e ingiustificata appare, poi, la previsione che, pari essendo la gravità del nuovo reato indipendentemente dalla destinazione o meno dell’immobile a «unica abitazione effettiva del denunciante», soltanto in presenza di tale ultima condizione sia previsto l’intervento della polizia giudiziaria e la reintegrazione nel possesso a opera della stessa mentre, in mancanza, la vittima del reato dovrà contentarsi del decreto motivato emesso dal giudice. E sulla immediata o anche solo sollecita esecuzione di tale decreto sarebbe, alla luce della comune esperienza in analoghe situazioni, assai azzardato fare scommesse, tanto più in quanto, con ogni probabilità, esso sarebbe ritenuto suscettibile di ricorso per Cassazione con conseguente sospensione, fino all’esito, della sua esecutività.Parimenti irrazionale e ingiustificata appare, infine, la previsione che in caso di mancata osservanza (quale che ne sia la causa, anche la più banale) dei termini fissati per la convalida della reintegrazione nel possesso effettuata dalla polizia giudiziaria, la stessa perda automaticamente e irrimediabilmente efficacia con il paradossale risultato che l’occupante abusivo dovrebbe essere, a sua volta, reimmesso, per volontà di legge, nel possesso dell’immobile, restandone invece escluso, a tempo indeterminato, colui che ne avrebbe diritto. E ciò nonostante il fatto che - paradosso nel paradosso - la perdita di efficacia della reintegrazione non inciderebbe affatto sulla configurabilità del reato, per cui l’occupante abusivo potrebbe continuare a essere sottoposto alla misura cautelare eventualmente disposta nei suoi confronti come pure, ovviamente, ad essere condannato all’esito del processo, restando tuttavia nel possesso dell’immobile. Una sola, a questo punto, appare la possibile conclusione: se veramente si volesse ottenere, secondo la dichiarata intenzione del governo, che chi è stato privato del legittimo possesso dell’immobile destinato ad abitazione possa immediatamente recuperarlo, meglio sarebbe sopprimere del tutto il progettato articolo 321 bis del Codice di procedura penale e far sì che trovasse sempre effettiva applicazione il già vigente articolo 55 dello stesso Codice. Ma alla semplicità, in teoria, di tale soluzione si accompagnerebbe la estrema difficoltà, essenzialmente «politica», di darle pratica attuazione, per cui c’è poco da sperare che essa venga adottata.
«Haunted Hotel» (Netflix)
Dal creatore di Rick & Morty arriva su Netflix Haunted Hotel, disponibile dal 19 settembre. La serie racconta le vicende della famiglia Freeling tra legami familiari, fantasmi e mostri, unendo commedia e horror in un’animazione pensata per adulti.