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2022-08-28
La lotta di ministero, Aifa e virostar alle cure che avrebbero salvato vite
Il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini
«La storia di paracetamolo e vigile attesa l’hanno inventata i novax». Vero? No, la solita bufala dei turisti dell’informazione che infestano social e media, in spregio ai tanti decessi che forse avrebbero potuto essere evitati se i cittadini non fossero stati lasciati a casa senza protocolli ufficiali per ben nove mesi. La gestione della prima e della seconda ondata pandemica da parte del ministero della Salute guidato da Roberto Speranza è stata gravemente inadeguata. I primi nove mesi passano senza alcuna indicazione terapeutica ufficiale. Una delle prime circolari (la 5443 del 22 febbraio 2020) parla di trattamento di casi sospetti senza menzionare farmaci: si va direttamente da casa in ospedale. I medici di medicina generale consigliano ai pazienti a casa paracetamolo (Tachipirina) per abbassare la febbre e controllo della saturazione (nella «attesa» di andare in ospedale quando la situazione peggiora).
Risultato: «Circa il 50% dei pazienti Covid positivi necessita (sic) di ricovero ospedaliero», ammette il ministero nella circolare 7865 del 25 marzo 2020. Perché le istituzioni e i medici non somministrano i farmaci di base usati da sempre nella cura delle patologie respiratorie? Per il famoso «principio di precauzione», che porta il ministero a non pronunciarsi su alcun tipo di trattamento fino a seconda ondata conclusa. La strategia è quella dello scarico di responsabilità, i medici raramente visitano i malati a casa, il Paese è nel caos e i cittadini si rivolgono a medici volontari per le cure domiciliari.
Nel marzo 2020, l’ibuprofene e i farmaci antinfiammatori non steroidi (Fans) sono scoraggiati dopo l’allerta della farmacologa francese Joelle Micallef, che sostiene che aumentino il rischio di gravi complicanze batteriche. Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, su twitter invita i cittadini a non assumere questi farmaci.
Nel rispetto del principio di precauzione, le autorità sanitarie italiane si allineano all’avvertimento, immediatamente raccolto dai media. «Non prendete antinfiammatori per proteggervi», titola La Repubblica il 16 marzo, citando Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale: «Gli antinfiammatori sono totalmente inefficaci nella cura del Covid 19 e potenzialmente pericolosi, ne va impedito l’uso», ammonisce. Il 18 marzo, l’Aifa, evocando un’analoga nota di Ema, pubblica una prudentissima comunicazione sui Fans in cui, pur chiarendo che «non ci sono prove scientifiche che stabiliscano un legame tra ibuprofene e peggioramento del Covid-19», indica che i pazienti possono «prendere in considerazione tutte le opzioni di trattamento disponibili, tra cui paracetamolo e Fans», ma questi dovrebbero essere utilizzati «alla dose minima efficace per il periodo più breve possibile» tenendo presente che «le linee guida nazionali di trattamento dell’Ue raccomandano il paracetamolo come prima opzione». Traduzione: non vietiamo i Fans ma, per sicurezza, si usi il paracetamolo. Lo stesso giorno la Simg pubblica le Linee guida: «In attesa di studi clinici mirati è consigliato l’uso di paracetamolo come prima scelta». Il ministero non interviene, fatta eccezione per una sibillina nota del 30 marzo in cui rimanda alla nota Ema e ai medici di base, lasciati sempre senza protocolli ufficiali. A fine aprile, il presidente della Società Italiana di Farmacologia Giorgio Racagni sposa la posizione francese e sconsiglia l’uso di antinfiammatori, firmando lo studio Capuano et al. Dal ministero, ancora silenzio. Di indicazioni sulle cure domiciliari non c’è traccia. Al punto che il 23 marzo, in una lettera inviata ad Aifa, Iss e Consiglio superiore di sanità, il presidente FnomCeo Filippo Anelli sollecita «con urgenza» che le istituzioni «predispongano in tempi rapidissimi linee guida specifiche o comunque approvino o validino quelle esistenti». Ma le linee guida non arrivano. E, alla luce delle ultime (e uniche) informazioni istituzionali, i medici di base continuano a curare a casa con paracetamolo e vigile attesa. Il 19 aprile del 2020 una comunicazione dell’Oms scagiona gli antinfiammatori: «Non ci sono prove di eventi avversi gravi a seguito dell’uso di Fans». Ma in Italia tutto tace, e si continua a colpi di Tachipirina. Passano i mesi, aumentano i decessi: nei nove mesi che intercorrono tra l’inizio della pandemia e l’arrivo del primo protocollo, si passa dai 34 morti del 1 marzo alle 55.576 vittime registrate il 30 novembre. Media e istituzioni italiane ancora tacciono, al punto che gli scienziati cominciano a muoversi in ordine sparso: a novembre 2020, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, annuncia di aver effettuato una sperimentazione su pazienti positivi e con sintomi, curati e guariti senza andare in ospedale: «La reazione infiammatoria, se colta precocemente è trattabile a domicilio». Si suggerisce l’uso di acido acetilsalicilico (Aspirina) o nimesulide (Aulin), farmaci che vantano proprietà antinfiammatorie «che mancano al paracetamolo». Se dovesse esserci un peggioramento, la cura consigliata è di passare a cortisone ed eparina (Remuzzi riproporrà i suoi studi sulle cure domiciliari anche a fine 2021, fino alla pubblicazione su Lancet di qualche giorno fa, premurandosi sempre di precisare che «le cure non sostituiscono i vaccini»).
Il 13 novembre 2020, Matteo Bassetti, infettivologo al San Martino di Genova nominato coordinatore Agenas per i ricoveri Covid, pubblica le anticipazioni di quella che potrebbe diventare una circolare ministeriale, che prevede antinfiammatori o aspirina per i casi con sintomi moderati e cortisone dopo 5-7 giorni da insorgenza sintomi (sul cortisone ci sarà da aprire un capitolo a parte). Ma il ministero fa piazza pulita di tutti i protocolli che nel frattempo si moltiplicano: Bassetti viene sconfessato da Agenas («Non abbiamo il mandato per definire cure domiciliari» dichiara il direttore Domenico Mantoan), e del protocollo Remuzzi nessuno parla, a cominciare dal prudente autore. Alla fine, il ministero pubblica alcune indicazioni di gestione clinica, sintetizzate nella famosa circolare del 30 novembre 2020. I «Principi di gestione della terapia farmacologica» indicano, con chiarezza, il trattamento con paracetamolo e vigile attesa. A pagina 14 (su 18) sono evocati i Fans (una sola volta in tutto il documento, en passant), ma ormai è tardi: i medici continuano ad applicare alla lettera le indicazioni di paracetamolo e vigile attesa, che saranno poi riconfermate da Speranza nell’aggiornamento del 26 aprile 2021. Con l’arrivo dei vaccini, la lotta alle cure domiciliari s’intensifica, forse perché, come sostengono alcuni giuristi, in presenza di cure l’autorizzazione ai vaccini concessa in emergenza potrebbe venir meno: alcuni medici vengono minacciati di radiazione, il ministero ricorre al Tar che aveva annullato la circolare ministeriale del 26 aprile 2021, ritenendo che i medici dovessero essere lasciati liberi di prescrivere la terapia secondo il principio di «scienza e coscienza». Il vate dell’informazione istituzionale, Roberto Burioni, dichiara senza pudore, il 9 giugno 2021 che «non esiste farmaco efficace nella cura domiciliare» e, ancora a settembre 2021, qualifica come «irresponsabile» chi dice che le cure domiciliari esistono. Il paracetamolo è nel frattempo sotto accusa: numerose evidenze scientifiche mostrano che maschera i sintomi (abbassando la febbre) e può ridurre le scorte di glutatione, sostanza naturale efficace nella lotta contro il virus. Poco importa: ancora oggi, nelle linee guida del ministero della Salute, il paracetamolo campeggia come cura anti-Covid.
Miracolo all’Iss: 79 morti resuscitati
Non è Pasqua, però i morti resuscitano. Il miracolo, che finora era riuscito solo a Cristo, agli apostoli e a un paio di profeti veterotestamentari, l’hanno fatto i bollettini dell’Istituto superiore di sanità.
Guardate cosa si leggeva nel documento datato 17 agosto: nella fascia 20-29 anni, «da inizio pandemia», risultavano deceduti 83 maschi e 48 femmine, per un totale di 131 giovani. Nel resoconto di questa settimana, però, nella stessa categoria anagrafica, il conteggio è cambiato. I morti sono diventati 52, 30 ragazzi e 22 ragazze: 79 in meno. Un caso isolato? Una svista?
In realtà, le discrepanze non sono una novità e riguardano tutte le fasce d’età, anche se su ordini di grandezza inferiori. Un esempio eclatante risale all’8 settembre 2020: tra 60 e 69 anni, c’era una differenza nei decessi, rispetto al report precedente, di 14 individui. Negli ultraottantenni, addirittura, di 75. Negli over 90, di 25. Complessivamente, dall’età neonatale in su, risultavano 147 defunti in meno del primo settembre. Più che un bollettino dei morti, insomma, era un bollettino dei risorti.
All’Iss non sono all’oscuro delle incongruenze. Chi ha la pazienza di spulciare il testo diffuso da Epicentro, nella sezione dedicata alla «Nota metodologica», trova un caveat: il «flusso Iss», c’è scritto, «è soggetto a continue modifiche nel tempo a causa del costante aggiornamento dei dati trasmessi da Regioni e Ppaa nella piattaforma Iss. Si suggerisce, pertanto, di ritenere come in via di consolidamento i dati relativi almeno all’ultima settimana per le diagnosi, alle ultime due settimane per le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva e alle ultime tre settimane per i decessi». Noi, per ovvie ragioni, ci eravamo soffermati su questi ultimi: un falso positivo, o un errore nell’indicazione di un ricovero, sembrano eventualità molto più probabili che non gli sbagli, talora macroscopici, compiuti nel calcolo dei defunti. Un tampone può essere dubbio. Lo status esistenziale di una persona è rigidamente binario: o è viva, o è morta. A meno che il Covid non infetti il gatto di Schrödinger.
Ammettiamo che l’Iss sia vittima dei pasticci di Regioni, Province autonome e amministrazioni locali. E percorriamo a ritroso le relazioni uscite ad agosto e anche l’ultima di luglio. Stando a quanto sostiene l’Istituto, dal confronto dovremmo ottenere finalmente un dato consolidato, almeno prendendo come riferimento la classe 20-29 anni, dove, per fortuna, si muore pochissimo per il Sars-Cov-2. E nell’arco di un mese, dovrebbero essere improbabili oscillazioni macroscopiche.
In effetti, il 27 luglio, il bollettino riportava, da inizio pandemia, 80 morti maschi e 47 femmine. Il 3 agosto c’erano tre deceduti in più tra gli uomini e uno tra le donne: tutto normale, c’è stato qualche infausto evento in più. Sette giorni dopo, nessuna variazione. Subito dopo Ferragosto, neppure. È ieri che, improvvisamente, il numero, che in quel momento doveva essere consolidato, è mutato. Non per una strage improvvisa, bensì per una risurrezione di massa.
Non sappiamo chi abbia rotolato la pietra via dai sepolcri: le Regioni? I tecnici? Non importa. È che ormai ignoriamo quale sia la cifra corretta delle vittime. Sarebbe il caso di spiegarlo. Anche perché, sui ragazzini che rischiavano di lasciarci le penne, s’è costruita una campagna terroristica per promuovere la vaccinazione. Quanti dei morti, usati da governo ed esperti, erano davvero morti?
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Malgrado le indicazioni Oms, finora gli antinfiammatori sono stati osteggiati. Tachipirina e attesa sono rimasti il dogma di Roberto Speranza e «luminari», mentre i medici chiedevano protocolli e i malati perivano senza assistenza.Nel report del 17 agosto, le vittime dal 2020 nella fascia 20-29 anni erano 131. Nell’ultimo, 52. Il calo forse è dovuto a errori delle Regioni, ma i dati esatti sui decessi restano ignoti.Lo speciale contiene due articoli.«La storia di paracetamolo e vigile attesa l’hanno inventata i novax». Vero? No, la solita bufala dei turisti dell’informazione che infestano social e media, in spregio ai tanti decessi che forse avrebbero potuto essere evitati se i cittadini non fossero stati lasciati a casa senza protocolli ufficiali per ben nove mesi. La gestione della prima e della seconda ondata pandemica da parte del ministero della Salute guidato da Roberto Speranza è stata gravemente inadeguata. I primi nove mesi passano senza alcuna indicazione terapeutica ufficiale. Una delle prime circolari (la 5443 del 22 febbraio 2020) parla di trattamento di casi sospetti senza menzionare farmaci: si va direttamente da casa in ospedale. I medici di medicina generale consigliano ai pazienti a casa paracetamolo (Tachipirina) per abbassare la febbre e controllo della saturazione (nella «attesa» di andare in ospedale quando la situazione peggiora). Risultato: «Circa il 50% dei pazienti Covid positivi necessita (sic) di ricovero ospedaliero», ammette il ministero nella circolare 7865 del 25 marzo 2020. Perché le istituzioni e i medici non somministrano i farmaci di base usati da sempre nella cura delle patologie respiratorie? Per il famoso «principio di precauzione», che porta il ministero a non pronunciarsi su alcun tipo di trattamento fino a seconda ondata conclusa. La strategia è quella dello scarico di responsabilità, i medici raramente visitano i malati a casa, il Paese è nel caos e i cittadini si rivolgono a medici volontari per le cure domiciliari.Nel marzo 2020, l’ibuprofene e i farmaci antinfiammatori non steroidi (Fans) sono scoraggiati dopo l’allerta della farmacologa francese Joelle Micallef, che sostiene che aumentino il rischio di gravi complicanze batteriche. Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, su twitter invita i cittadini a non assumere questi farmaci. Nel rispetto del principio di precauzione, le autorità sanitarie italiane si allineano all’avvertimento, immediatamente raccolto dai media. «Non prendete antinfiammatori per proteggervi», titola La Repubblica il 16 marzo, citando Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale: «Gli antinfiammatori sono totalmente inefficaci nella cura del Covid 19 e potenzialmente pericolosi, ne va impedito l’uso», ammonisce. Il 18 marzo, l’Aifa, evocando un’analoga nota di Ema, pubblica una prudentissima comunicazione sui Fans in cui, pur chiarendo che «non ci sono prove scientifiche che stabiliscano un legame tra ibuprofene e peggioramento del Covid-19», indica che i pazienti possono «prendere in considerazione tutte le opzioni di trattamento disponibili, tra cui paracetamolo e Fans», ma questi dovrebbero essere utilizzati «alla dose minima efficace per il periodo più breve possibile» tenendo presente che «le linee guida nazionali di trattamento dell’Ue raccomandano il paracetamolo come prima opzione». Traduzione: non vietiamo i Fans ma, per sicurezza, si usi il paracetamolo. Lo stesso giorno la Simg pubblica le Linee guida: «In attesa di studi clinici mirati è consigliato l’uso di paracetamolo come prima scelta». Il ministero non interviene, fatta eccezione per una sibillina nota del 30 marzo in cui rimanda alla nota Ema e ai medici di base, lasciati sempre senza protocolli ufficiali. A fine aprile, il presidente della Società Italiana di Farmacologia Giorgio Racagni sposa la posizione francese e sconsiglia l’uso di antinfiammatori, firmando lo studio Capuano et al. Dal ministero, ancora silenzio. Di indicazioni sulle cure domiciliari non c’è traccia. Al punto che il 23 marzo, in una lettera inviata ad Aifa, Iss e Consiglio superiore di sanità, il presidente FnomCeo Filippo Anelli sollecita «con urgenza» che le istituzioni «predispongano in tempi rapidissimi linee guida specifiche o comunque approvino o validino quelle esistenti». Ma le linee guida non arrivano. E, alla luce delle ultime (e uniche) informazioni istituzionali, i medici di base continuano a curare a casa con paracetamolo e vigile attesa. Il 19 aprile del 2020 una comunicazione dell’Oms scagiona gli antinfiammatori: «Non ci sono prove di eventi avversi gravi a seguito dell’uso di Fans». Ma in Italia tutto tace, e si continua a colpi di Tachipirina. Passano i mesi, aumentano i decessi: nei nove mesi che intercorrono tra l’inizio della pandemia e l’arrivo del primo protocollo, si passa dai 34 morti del 1 marzo alle 55.576 vittime registrate il 30 novembre. Media e istituzioni italiane ancora tacciono, al punto che gli scienziati cominciano a muoversi in ordine sparso: a novembre 2020, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, annuncia di aver effettuato una sperimentazione su pazienti positivi e con sintomi, curati e guariti senza andare in ospedale: «La reazione infiammatoria, se colta precocemente è trattabile a domicilio». Si suggerisce l’uso di acido acetilsalicilico (Aspirina) o nimesulide (Aulin), farmaci che vantano proprietà antinfiammatorie «che mancano al paracetamolo». Se dovesse esserci un peggioramento, la cura consigliata è di passare a cortisone ed eparina (Remuzzi riproporrà i suoi studi sulle cure domiciliari anche a fine 2021, fino alla pubblicazione su Lancet di qualche giorno fa, premurandosi sempre di precisare che «le cure non sostituiscono i vaccini»). Il 13 novembre 2020, Matteo Bassetti, infettivologo al San Martino di Genova nominato coordinatore Agenas per i ricoveri Covid, pubblica le anticipazioni di quella che potrebbe diventare una circolare ministeriale, che prevede antinfiammatori o aspirina per i casi con sintomi moderati e cortisone dopo 5-7 giorni da insorgenza sintomi (sul cortisone ci sarà da aprire un capitolo a parte). Ma il ministero fa piazza pulita di tutti i protocolli che nel frattempo si moltiplicano: Bassetti viene sconfessato da Agenas («Non abbiamo il mandato per definire cure domiciliari» dichiara il direttore Domenico Mantoan), e del protocollo Remuzzi nessuno parla, a cominciare dal prudente autore. Alla fine, il ministero pubblica alcune indicazioni di gestione clinica, sintetizzate nella famosa circolare del 30 novembre 2020. I «Principi di gestione della terapia farmacologica» indicano, con chiarezza, il trattamento con paracetamolo e vigile attesa. A pagina 14 (su 18) sono evocati i Fans (una sola volta in tutto il documento, en passant), ma ormai è tardi: i medici continuano ad applicare alla lettera le indicazioni di paracetamolo e vigile attesa, che saranno poi riconfermate da Speranza nell’aggiornamento del 26 aprile 2021. Con l’arrivo dei vaccini, la lotta alle cure domiciliari s’intensifica, forse perché, come sostengono alcuni giuristi, in presenza di cure l’autorizzazione ai vaccini concessa in emergenza potrebbe venir meno: alcuni medici vengono minacciati di radiazione, il ministero ricorre al Tar che aveva annullato la circolare ministeriale del 26 aprile 2021, ritenendo che i medici dovessero essere lasciati liberi di prescrivere la terapia secondo il principio di «scienza e coscienza». Il vate dell’informazione istituzionale, Roberto Burioni, dichiara senza pudore, il 9 giugno 2021 che «non esiste farmaco efficace nella cura domiciliare» e, ancora a settembre 2021, qualifica come «irresponsabile» chi dice che le cure domiciliari esistono. Il paracetamolo è nel frattempo sotto accusa: numerose evidenze scientifiche mostrano che maschera i sintomi (abbassando la febbre) e può ridurre le scorte di glutatione, sostanza naturale efficace nella lotta contro il virus. Poco importa: ancora oggi, nelle linee guida del ministero della Salute, il paracetamolo campeggia come cura anti-Covid.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/ministero-aifa-virostar-cure-covid-2657953745.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="miracolo-alliss-79-morti-resuscitati" data-post-id="2657953745" data-published-at="1661638591" data-use-pagination="False"> Miracolo all’Iss: 79 morti resuscitati Non è Pasqua, però i morti resuscitano. Il miracolo, che finora era riuscito solo a Cristo, agli apostoli e a un paio di profeti veterotestamentari, l’hanno fatto i bollettini dell’Istituto superiore di sanità. Guardate cosa si leggeva nel documento datato 17 agosto: nella fascia 20-29 anni, «da inizio pandemia», risultavano deceduti 83 maschi e 48 femmine, per un totale di 131 giovani. Nel resoconto di questa settimana, però, nella stessa categoria anagrafica, il conteggio è cambiato. I morti sono diventati 52, 30 ragazzi e 22 ragazze: 79 in meno. Un caso isolato? Una svista? In realtà, le discrepanze non sono una novità e riguardano tutte le fasce d’età, anche se su ordini di grandezza inferiori. Un esempio eclatante risale all’8 settembre 2020: tra 60 e 69 anni, c’era una differenza nei decessi, rispetto al report precedente, di 14 individui. Negli ultraottantenni, addirittura, di 75. Negli over 90, di 25. Complessivamente, dall’età neonatale in su, risultavano 147 defunti in meno del primo settembre. Più che un bollettino dei morti, insomma, era un bollettino dei risorti. All’Iss non sono all’oscuro delle incongruenze. Chi ha la pazienza di spulciare il testo diffuso da Epicentro, nella sezione dedicata alla «Nota metodologica», trova un caveat: il «flusso Iss», c’è scritto, «è soggetto a continue modifiche nel tempo a causa del costante aggiornamento dei dati trasmessi da Regioni e Ppaa nella piattaforma Iss. Si suggerisce, pertanto, di ritenere come in via di consolidamento i dati relativi almeno all’ultima settimana per le diagnosi, alle ultime due settimane per le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva e alle ultime tre settimane per i decessi». Noi, per ovvie ragioni, ci eravamo soffermati su questi ultimi: un falso positivo, o un errore nell’indicazione di un ricovero, sembrano eventualità molto più probabili che non gli sbagli, talora macroscopici, compiuti nel calcolo dei defunti. Un tampone può essere dubbio. Lo status esistenziale di una persona è rigidamente binario: o è viva, o è morta. A meno che il Covid non infetti il gatto di Schrödinger. Ammettiamo che l’Iss sia vittima dei pasticci di Regioni, Province autonome e amministrazioni locali. E percorriamo a ritroso le relazioni uscite ad agosto e anche l’ultima di luglio. Stando a quanto sostiene l’Istituto, dal confronto dovremmo ottenere finalmente un dato consolidato, almeno prendendo come riferimento la classe 20-29 anni, dove, per fortuna, si muore pochissimo per il Sars-Cov-2. E nell’arco di un mese, dovrebbero essere improbabili oscillazioni macroscopiche. In effetti, il 27 luglio, il bollettino riportava, da inizio pandemia, 80 morti maschi e 47 femmine. Il 3 agosto c’erano tre deceduti in più tra gli uomini e uno tra le donne: tutto normale, c’è stato qualche infausto evento in più. Sette giorni dopo, nessuna variazione. Subito dopo Ferragosto, neppure. È ieri che, improvvisamente, il numero, che in quel momento doveva essere consolidato, è mutato. Non per una strage improvvisa, bensì per una risurrezione di massa. Non sappiamo chi abbia rotolato la pietra via dai sepolcri: le Regioni? I tecnici? Non importa. È che ormai ignoriamo quale sia la cifra corretta delle vittime. Sarebbe il caso di spiegarlo. Anche perché, sui ragazzini che rischiavano di lasciarci le penne, s’è costruita una campagna terroristica per promuovere la vaccinazione. Quanti dei morti, usati da governo ed esperti, erano davvero morti?
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Dall’anno scorso, per questa ragione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria sull’operato di Dolomiti Superski e sulle sue presunte violazioni delle norme di libera concorrenza. Federconsorzi Dolomiti Superski e i 12 consorzi che ne fanno parte (tra le province di Bolzano, Trento e Belluno) hanno risposto negoziando una serie di proposte. La più discussa riguarderebbe un rimborso skipass per le stagioni 2022/23, 2023/24, 2024/25. Verrebbero messi sul piatto 30 milioni di euro, cifra che potrebbe corrispondere proprio a quella della sanzione massima che l’Agcm potrebbe infliggere all’azienda in caso di violazioni accertate, pari al 10% del suo fatturato. L’erogazione di 30 milioni sarebbe prevista in due forme: come «rimborso diretto monetario», pari al 20% del prezzo di uno skipass plurigiornaliero acquistato nelle ultime tre stagioni concluse, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e a tal fine sarebbe garantito un tetto di 12 milioni. Oppure come sconto sull’acquisto di uno skipass futuro (pari al 30% del precedente esborso, con 18 milioni disponibili). Tuttavia Assoutenti non pare soddisfatta. «La soluzione non convince», afferma il presidente Gabriele Melluso, «i rimborsi saranno di entità diversa a seconda della scelta del consumatore di ottenere un indennizzo in denaro o un buono sconto su acquisti futuri, circostanza che crea discriminazioni e induce gli utenti ad acquistare nuovi skipass se vogliono ottenere il più alto vantaggio possibile. Inoltre i rimborsi arriveranno solo a chi si attiverà prima, e una volta terminato il fondo messo a disposizione, chi presenterà la richiesta, pur avendo diritto a ottenere un indennizzo, rimarrà a mani vuote». Non comparirebbe inoltre tra gli impegni la volontà di abbassare per tutti gli sciatori le tariffe skipass. In effetti l’erogazione dei risarcimenti sarà garantita dal meccanismo «first come, first served», cioè chi prima arriva, meglio alloggia. Ma non è l’unico argomento di discussione. Tra le proposte riparatrici avanzate da Dolomiti Superski, quella di «garantire piena libertà decisionale» ai consorzi «in merito a prezzi e sconti degli skipass, eliminando ogni asserita forma di coordinamento delle politiche commerciali», rendendo ciascuno libero di «determinare autonomamente la propria strategia». La proposta sarebbe quella di eliminare «tutte le indicazioni dirette o indirette di prezzo», dunque «le tre fasce di prezzi/sconti nelle quali fino a oggi venivano collocati i consorzi e le stesse soglie di sconto minimo e massimo». Dopodiché sarebbe stata prospettata l’eliminazione «di qualsivoglia forma di coordinamento» delle promozioni, eccezion fatta per la facoltà del Superski di richiedere ai consorzi di aderire al «Dolomiti Superpremière» e ai «Dolomiti Springdays». C’è tempo fino al 27 maggio per accogliere i rilievi del caso, fino alla decisione finale dell’Autorità.
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Luca Di Donna e Francesco Alcaro
Dopo Giovanni Buini e Dario Bianchi, ieri è stato il turno di Francesco Alcaro, imprenditore informatico fondatore della società Jarvit Srl, convocato dalla commissione Covid dopo che, lo scorso 15 aprile, Giacomo Amadori sulla Verità aveva pubblicato il contratto che legava l’imprenditore a Di Donna (che lavorava nello studio del professor Guido Alpa, come l’ex premier grillino). Alcaro, che nel 2020 stava lavorando su un progetto da 3 milioni di euro, ha riferito di essere stato approcciato da Di Donna ed Esposito i quali, in cambio della loro intermediazione, hanno richiesto una percentuale del 5% sul valore del progetto. Il manager ha sottoscritto il contratto raccontando che, quando ha ricevuto la mail dell’ex collega di Conte con la proposta, è andato a controllare sul sito dello studio Alpa chi fossero i componenti: «Ho fatto delle ricerche e ho ritenuto in quel caso che lo studio Alpa avesse una competenza molto importante perché c’erano figure che erano molto esposte e con esperienza». Quali? «Giuseppe Conte, ad esempio», è stata la replica di Alcaro.
L’imprenditore, una volta resosi conto che il lavoro sarebbe rimasto interamente in capo alla sua società («Il peso della realizzazione del progetto era al 90% sulla mia società e al 10% su di loro»), ha poi deciso di risolvere il contratto. La vicenda sarebbe finita qui, secondo Alfonso Colucci, capogruppo M5s in commissione Covid, che in una nota ha dichiarato che l’audizione di Alcaro è stata «un flop […] nel vano tentativo di far pronunciare ad Alcaro un addebito a carico di Conte o quantomeno dello stesso Di Donna».
Molte cose, però, non tornano. La prima è che Di Donna ed Esposito hanno mandato all’imprenditore le loro email, inerenti la realizzazione del piano da 3 milioni, proprio dal dominio internet dello studio Alpa dove, fino all’anno prima, Conte ha svolto la sua attività professionale: «Quello che ha determinato la mia scelta è stato proprio lo studio Alpa. Se la mail fosse arrivata da un altro indirizzo probabilmente ci avrei pensato molto di più», ha rivelato il manager. La seconda è che non è stato l’imprenditore a contattare Di Donna ed Esposito ma viceversa: nella testimonianza, Alcaro ha dichiarato di non ricordare se la prima telefonata operativa la avesse fatta lui o i due avvocati, ma ha confermato al presidente della commissione Covid Marco Lisei (Fdi) che sono stati proprio i due legali a proporre alla Jarvit i servizi e non lui ad averli cercati. Incalzato da Alice Buonguerrieri (Fdi), che gli chiedeva per quale motivo avesse accettato condizioni contrattuali capestro, la risposta di Alcaro è stata chiara: il fondatore della Jarvit ha confermato che Di Donna si era reso «certo della possibile riuscita del progetto». Ed è quantomeno curiosa questa certezza a fronte di una prestazione dei due avvocati che, a detta dell’imprenditore, non è stata soddisfacente.
«Quale attività avrebbe, dunque, dovuto fare il collega di Conte a fronte della richiesta di centinaia di migliaia di euro di parcella?», ha commentato Buonguerrieri. «Siamo ancora una volta di fronte a un’anomala ed enorme richiesta di denaro coperta dal solito contratto di consulenza farlocco, come già emerso nei casi di Giovanni Buini e Dario Bianchi. Fratelli d’Italia andrà fino in fondo a questa vicenda per capire come e perché un collega dell’allora premier Giuseppe Conte potesse avere tale accesso ai gangli decisionali del potere», ha concluso Buonguerrieri.
«L’audizione di oggi in commissione Covid ha visto per la terza volta un testimone affermare che in piena pandemia l’avvocato Luca Di Donna, collega di studio dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, era intento a procacciare affari richiedendo percentuali a proprio favore. Questa nuova testimonianza rende ineludibili ulteriori indagini per appurare quanto Giuseppe Conte sapesse dell’operato di un suo collega di studio», hanno aggiunto Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia.
Resta da capire, in effetti, per quale motivo Conte non abbia ancora preso iniziative nei confronti dell’ex collega di studio. Certo è che la provocazione dell’ex premier lanciata in Aula contro i deputati di Fdi affinché facciano a meno dell’immunità per poi «vedersela in tribunale» lascia il tempo che trova: l’immunità parlamentare è funzionale all’incarico e i deputati non possono, sic et simpliciter, rinunciarvi. Dovrebbe essere semmai la giunta per le autorizzazioni a procedere a valutare, caso per caso, se revocarla, ma è difficile che lo faccia in assenza di denunce.
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Ansa
Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza legale a spese dello Stato per esperire tutti i possibili mezzi di impugnazione consentiti dal nostro ordinamento avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti sulla base della vigente normativa in materia di immigrazione.
Si tratta, però, appunto, soltanto di un timido segnale che, di fatto, sembra destinato a lasciare le cose come stanno. Tanto per cominciare, infatti, resta intatta la possibilità, per lo straniero extracomunitario, di ottenere l’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una semplice e incontrollabile autocertificazione circa l’inesistenza o l’insufficienza di redditi prodotti all’estero, quando - come in realtà avviene, per le più varie ragioni, nella grande maggioranza dei casi - si ritenga che egli si sia trovato nell’impossibilità di ottenere una certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, come richiesto dall’articolo 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 157 del 2021, dichiarativa della parziale incostituzionalità di detta ultima norma, appunto nella parte in cui non prevedeva che, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, alla sua mancanza potesse supplirsi con un’autocertificazione dell’interessato. Secondariamente, resta pure intatta la previsione, contenuta nell’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo numero 286/1998, in base alla quale lo straniero extracomunitario è in ogni caso ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’espulsione, il suo trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Così come, infine, resta intatta la previsione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 25 del 2008, per la quale, ai fini delle impugnazioni delle decisioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale, lo straniero - per via del richiamo all’articolo 94 del Testo unico sulle spese di giustizia che, a sua volta, richiama il già citato articolo 79, comma 2, del medesimo Testo unico - è ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla sola condizione, per quanto riguarda il requisito reddituale, costituita dalla produzione della stessa autocertificazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale di cui si è detto in precedenza.
Vi è, peraltro, da osservare, a quest’ultimo proposito, che nella medesima sentenza si afferma che dovrebbe essere onere dell’interessato provare «di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza» per ottenere, senza poi esservi riuscito, la certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, solo a tale condizione potendosi ammettere che essa sia sostituita dall’autocertificazione dello stesso interessato. Ma la verifica di tale condizione, nella pratica quotidiana, viene spesso e volentieri omessa, prendendosi per buono, purché non palesemente inverosimile, solo quanto affermato dall’interessato a sostegno dell’asserita «impossibilità» di ottenere la certificazione in questione. Da qui una prima conclusione, e cioè quella che sarebbe opportuno prevedere come obbligatorio, con apposita norma, che, quando lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base dell’autocertificazione da lui prodotta, nel relativo provvedimento si attesti l’avvenuta effettuazione della suddetta verifica e si indichino le ragioni per le quali essa abbia avuto esito positivo.
Ma una seconda e più importante conclusione è quella alla quale dovrebbe giungersi con riguardo al già accennato fenomeno costituito dalle impugnazioni che, grazie alla indiscriminata disponibilità dell’assistenza legale gratuita, vengono sistematicamente proposte dagl’interessati avverso ogni sorta di provvedimenti ad essi sfavorevoli in materia di immigrazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di ragionevoli prospettive di un loro accoglimento. Per eliminare o, almeno, ridurre significativamente tale fenomeno, sarebbe necessario prevedere che l’assistenza legale gratuita possa essere negata ogni qual volta l’impugnazione che si intenda proporre avverso un determinato provvedimento appaia chiaramente destinata all’insuccesso. Ciò in perfetta conformità a quanto espressamente previsto tanto all’articolo 20, comma 3, dell’ancora vigente direttiva europea numero 32 del 2013 quanto all’articolo 29, comma 3, lettera b), della direttiva europea numero 1.346 del 2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, fermo restando che, come pure espressamente previsto da detta ultima norma, l’assistenza legale gratuita sarebbe sempre concessa al solo, limitato fine della proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento con il quale essa sia stata negata. E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del Decreto legislativo numero 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata; casi tra i quali rientra, ad esempio, quello che il richiedente asilo provenga da un Paese da ritenersi «sicuro».
Ai fini dell’adozione degli auspicabili interventi normativi di cui si è detto, potrebbe rivelarsi provvidenziale il «pasticcio» creatosi con l’emanazione, contestualmente alla conversione in legge del decreto legge numero 23/2026, del decreto legge «correttivo» numero 55/2026. In sede di conversione, infatti, di quest’ultimo decreto, ad esso potrebbero apportarsi, vertendosi comunque nella stessa materia, le modifiche nelle quali verrebbero a sostanziarsi i suddetti interventi (nella speranza che, naturalmente, in ossequio all’ormai avvenuta trasformazione dello Stato in senso monarchico, vi sia anche l’assenso del Sovrano che ha sede sul colle più alto).
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