Non solo Br: reddito di cittadinanza anche a ladri, stupratori e assassini
  • La pecca principale del provvedimento sta nei termini per poter richiedere i fondi: basta che siano passati almeno 10 anni dalla condanna. Il paradosso è che l’ha firmato l’attuale ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.
  • Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico: «Mi pongo anch’io il problema, tuttavia la legge prevede che quella donna venga pagata anche se ha commesso crimini tanto gravi: se l’ente non provvedesse, verrebbe sanzionato. La soluzione è modificare le normative».
  • La vedova di Luigi Calabresi riceve 400 euro al mese, chi l’ha ucciso invece 1.500. La signora D’Antona: «C’è una falla nella norma».

Lo speciale contiene tre articoli.

Un galeotto ergastolano condannato fino in Cassazione più di 10 anni prima – quindi una persona che per la giustizia è colpevole – può chiedere il reddito di cittadinanza. Anche se è ai domiciliari e se ha commesso reati odiosi. Basta che non sia a carico dello Stato. Un detenuto in misura cautelare, quindi un presunto innocente, invece, non può. E se lo ha fatto, il pagamento dell’assegno gli verrà sospeso. La legge sul reddito di cittadinanza sembra dedicare a questi dettagli pochi princìpi, enunciati in fila in un unico passaggio, peraltro introdotto solo in sede di conversione: «Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, o aver riportato condanne definitive intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti». Eccoli: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (270 bis del codice penale); attentati per finalità terroristiche o di eversione (280 codice penale); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (289 bis); associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis); scambio elettorale politico-mafioso (416 ter); strage (422). I condannati a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato per questi reati, quindi, possono ottenere il reddito di cittadinanza solo se sono passati 10 anni di tempo al momento della presentazione della richiesta. Paradosso: un ergastolano ritenuto colpevole dalla Cassazione oltre 10 anni fa, potrà fare la fila per presentare domanda. Un indagato per voto di scambio che non è stato ancora processato, invece, dovrà desistere. Ma non sono gli unici buchi legislativi emersi durante l’inchiesta della Verità. La legge, della quale si sono materialmente occupati Nunzia Catalfo, fedelissima di Luigi Di Maio, già presidente della Commissione lavoro del Senato e ora ministro del Lavoro (considerata la madrina del reddito di cittadinanza) e Claudio Cominardi, già sottosegretario di Stato nel primo governo Conte, sembra permettere altre storture per nulla secondarie. Come quella di dare l’opportunità a chi cercava di colpire lo Stato e i suoi rappresentanti di ricevere da quello stesso Stato l’obolo, purché lo faccia 10 anni dopo la condanna. E così, come ricostruito dalla Verità, a Federica Saraceni (brigatista condannata per l’omicidio del giuslavorista Massimo D’Antona); Massimiliano Gaeta, (esponente del cosiddetto Partito comunista politico militare, considerato organizzazione terroristica dalla pm Ilda Boccassini, ossia l’ala movimentista delle nuove Br, condannato nel 2012 per banda armata) e Raimondo Etro (condannato per concorso nel sequestro di Aldo Moro e per l’omicidio del giudice Riccardo Palma), stando al papocchio legislativo che queste richieste probabilmente non le aveva previste, spetterebbe l’aiuto di Stato. Ma in giro potrebbero esserci anche casi di boss mafiosi condannati in via definitiva per vecchie faide nella mala o per omicidi di esponenti dello Stato: poliziotti, carabinieri, magistrati. Basta non ricadere nei princìpi legislativi che prevedono la decadenza o il respingimento della domanda. Non si tratterebbe però di una svista. Perché quando il documento è arrivato al Senato, all’articolo 7 – come La Verità è in grado di ricostruire – i grillini si sono beccati un appunto proprio a proposito dei 10 anni: «Si valuti l’opportunità di specificare se quest’ultimo termine decorra dalla condanna in via definitiva oppure dal momento in cui la condanna emessa sia divenuta definitiva. Il suddetto termine dilatorio sembrerebbe riguardare tutti i componenti del nucleo familiare; si valuti l’opportunità di chiarire esplicitamente tale profilo». Alla fine, è stata una circolare dell’Inps del 5 luglio scorso – firmata dal direttore generale Gabriella Di Michele – a chiarire l’interpretazione del decreto su quel punto. E tra le principali modifiche segnala la seguente: «La preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza, di membri del nucleo familiare che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati». In sostanza il richiedente e i membri del suo nucleo familiare non devono trovarsi detenuti a carico dello Stato. Se lo Stato paga già la detenzione, allora non può pagare anche il reddito di cittadinanza. Il principio, insomma, sembra questo. E per fortuna non si sono dimenticati i latitanti: «La sospensione del pagamento si applica ai soggetti che si siano volontariamente sottratti all’esecuzione della pena». E subito dopo: «La disposizione si applica, inoltre, in via generale, agli evasi e ai latitanti». A questi ultimi l’aiuto di Stato fortunatamente non spetta.


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