2022-09-22
Dietrofront sulle sanzioni al coke. L’Ue si rimangia lo stop alla Russia
Un cavillo della Commissione consente ai Paesi europei di poter trasportare il carbone e i fertilizzanti provenienti da Mosca verso nazioni terze. Resta il divieto di acquisto: ma sarà un gioco poterlo aggirare.La saga delle sanzioni europee alla Russia si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo aver imposto con grande enfasi, nello scorso aprile, un embargo sul carbone proveniente dalla Russia, alle soglie dell’autunno la Commissione europea fa mezzo passo indietro e allenta la stretta. Tre giorni fa, il 19 settembre, la Dg finance della Commissione ha pubblicato un aggiornamento delle risposte alle domande più frequenti, le cosiddette Faq (frequently asked questions), relativamente al quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia. In questa nuova interpretazione, la Commissione chiarisce che non è vietato a soggetti Ue il trasporto in Paesi terzi di carbone e fertilizzanti russi. Si tratta di una marcia indietro notevole, che apre scenari inaspettati.In particolare, si sta parlando del provvedimento adottato dal consiglio europeo che poneva un embargo in particolare sul carbone russo, ovvero il Regolamento (Ue) 2022/576 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica il regolamento (Ue) n. 833/2014. L’articolo 3 undecies di quel provvedimento è molto chiaro, apparentemente: «È vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri combustibili fossili solidi elencati nell’allegato XXII, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia».L’articolo 3 duodecies specifica altre sanzioni relative ad altri prodotti chimici e fertilizzanti, con la stessa formula. La esplicita indicazione «nell’Unione» aveva dato luogo inizialmente ad una interpretazione che restringeva la sanzione al solo caso in cui questi beni fossero destinati a uno dei Paesi dell’Unione europea.Ma due mesi dopo l’emanazione del regolamento sulle sanzioni, a fronte dei primi dubbi degli operatori, a pochi giorni dall’approvazione del sesto pacchetto di sanzioni che comprendono anche petrolio e distillati, compare sul sito della Commissione un aggiornamento delle Faq che chiarisce (o complica): «Il divieto di acquisto si applica indipendentemente dalla destinazione finale della merce. […] Purché l’acquisto rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 13 del Regolamento 833/2014, non è rilevante se la merce sia destinata o meno all’Ue». Dunque, con questa interpretazione della norma, sembrava vietato a soggetti Ue l’acquisto del carbone russo, a prescindere dalla destinazione del bene. Eliminato l’acquisto, sembrava però possibile trasportare carbone e fertilizzanti russi al di fuori dell’Unione europea. Invece no. Ecco, il 10 agosto, una nuova Faq: «Il divieto di trasferimento si applica indipendentemente dalla destinazione finale delle merci». A fine agosto, nuovo aggiornamento, con la conferma del divieto di trasporto. Insomma, fino a venti giorni fa l’Unione europea vietava a soggetti appartenenti all’Unione di avere a che fare a qualsiasi titolo con carbone e fertilizzanti russi, compresi intermediazione, finanziamenti e assicurazioni. Lunedì scorso, ecco il dietrofront, che ha del clamoroso. In una Faq, la Commissione prima conferma i divieti, poi addolcisce i toni richiamando alcune premesse del regolamento. In sintesi, per «combattere l’insicurezza alimentare ed energetica nel mondo» e «al fine di evitarne potenziali conseguenze negative” ai Paesi terzi, è consentito a soggetti Ue il trasporto verso gli stessi. Non solo, ma è permesso anche prestare i servizi collegati, come l’intermediazione, il finanziamento e l’assicurazione dei carichi, effettuati da operatori dell’Ue o attraverso il territorio dell’Ue (anche in transito), anche per altri beni come legno, cemento, mangimi per animali. Resta il divieto di acquisto, ma a questo punto si aprono praterie per un aggiramento dell’embargo. Si potrà impedire, ad esempio, che un soggetto appartenente ad un Paese terzo extra Ue acquisti dalla Russia il carbone, si finanzi con un soggetto Ue, faccia trasportare la merce da un altro soggetto Ue, e rivenda il carbone ad un altro soggetto Ue, magari mentre il trasporto è in corso, così da approdare direttamente in Europa? Quanto può essere il guadagno per il soggetto appartenente al Paese terzo, senza muovere un dito? È vero che la posizione della Commissione emerge dalle pieghe di una Faq a cura della direzione generale Finanze, ed è possibile che l’organo presieduto da Ursula von der Leyen domani sconfessi questa linea.Del resto, stiamo assistendo a livello europeo a qualcosa che abbiamo già visto in Italia un paio di anni fa, nel periodo in cui i decreti del presidente del Consiglio dei ministri, i ben noti Dpcm, venivano riempiti o svuotati di significato dalle Faq che comparivano in seguito sul sito del ministero dell’Interno. Come in quel caso, un chiarimento che diventa un’interpretazione (autentica?) può fare la differenza sul senso della norma nel suo complesso. La Faq come fonte del diritto, tra i vari orrori giuridici degli ultimi anni abbiamo visto anche questo.Tornando all’Europa, il nuovo corso sul quinto pacchetto di sanzioni alla Russia è notevole per due motivi. Il primo è che a distanza di pochi mesi dall’introduzione del quinto pacchetto la Commissione sembra ammettere che le tensioni sui commerci internazionali innescate dalle sanzioni pesano sull’economia mondiale. Fertilizzanti, mangimi animali, chimica di base, materiali da costruzione e carbone sono alla base dell’economia di molti paesi emergenti in Asia, Africa, Sudamerica.Il secondo è che l’intreccio di sanzioni, norme, regolamenti, direttive sovranazionali sta diventando una camicia di forza sempre più stretta. C’è il rischio concreto di non riuscire più a liberarsi dal groviglio dei vincoli, una volta che questi sono messi. A meno, forse, di riscrivere le Faq relative ai trattati europei.