«Davigo non aveva legittimazione per ergersi a paladino di legalità»

«Piercamillo Davigo non poteva ergersi, senza alcuna legittimazione, a paladino della legalità». La frase non è un commento giornalistico né una valutazione polemica: è uno dei passaggi più netti delle motivazioni della sentenza d’appello-bis della Corte d’Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell’ex magistrato simbolo di Mani pulite a un anno e tre mesi di reclusione, con pena sospesa, per rivelazione di segreto d’ufficio. Ed è una frase che fotografa, sin dall’inizio, il giudizio severo dei giudici su una condotta ritenuta incompatibile con il ruolo ricoperto e con la cultura della legalità che Davigo ha per decenni incarnato e sbandierato sin dai tempi di Tangentopoli
La vicenda prende forma nel rapporto tra Paolo Storari, sostituto procuratore a Milano, e Piercamillo Davigo, allora consigliere del Csm. È con Storari che si consuma il primo snodo decisivo. Le motivazioni affermano che Davigo non si limita a ricevere informazioni, ma «rafforza e legittima» la scelta di Storari di consegnargli i verbali dell’avvocato Piero Amara, coperti da segreto investigativo. Lo fa prospettando una tesi giuridica che la Corte definisce esplicitamente «tutt’altro che fondata»: l’idea che il segreto non sia opponibile al Csm e, per estensione, al singolo consigliere. Una prospettazione che, secondo i giudici, ha avuto un ruolo causale diretto nella rivelazione, integrando il concorso «dell’extraneus nel reato proprio».
Qui la sentenza insiste su un punto che rende la condotta di Davigo particolarmente grave: la piena consapevolezza delle regole. I giudici ricordano che anche laddove il Csm abbia poteri di acquisizione, questi sono rigorosamente incanalati in procedure formali: soggetti legittimati, passaggi istituzionali, protocollazione, possibilità per l’autorità giudiziaria di opporre esigenze investigative. Nulla di tutto questo avviene. I verbali passano di mano in modo informale, in un incontro riservato, su una chiavetta Usb. Per la Corte non è un dettaglio, ma la prova che Davigo sceglie consapevolmente di porsi fuori dalle regole. Ottenuti gli atti, il comportamento contestato non si ferma. Le motivazioni ricordano che Davigo, «violando i doveri inerenti alle proprie funzioni ed abusando della sua qualità», riferisce l’esistenza di atti coperti da segreto a più soggetti, tra cui il primo presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio e il consigliere Sebastiano Ardita. La Corte è esplicita: Davigo non aveva alcuna legittimazione a divulgare quelle informazioni «al di fuori di una formale procedura». Ed è proprio questo passaggio che porta i giudici a sottolineare come l’ex magistrato abbia agito «ergendosi a paladino della legalità», ma senza titolo. Un aspetto centrale delle motivazioni riguarda gli effetti istituzionali di questa scelta. I giudici parlano di una diffusione selettiva della conoscenza, che genera tensioni, diffidenze e prese di distanza all’interno del Csm. La procedura, osserva la Corte, serve proprio a evitare che notizie delicate circolino in modo incontrollato. Davigo, scegliendo la via informale, accetta - o sottovaluta - questo rischio, contribuendo a un corto circuito istituzionale che nulla ha a che vedere con la tutela della legalità.
La sentenza respinge anche uno degli argomenti difensivi più ricorrenti nel dibattito pubblico: l’assoluzione di Storari non travolge la responsabilità di Davigo. La condanna a un anno e tre mesi di reclusione segna così una cesura netta nella parabola del dottor Sottile, il cui comportamento è descritto dai giudici come abusivo, consapevole e privo di legittimazione. Ottima pubblicità per il Sì al referendum.






