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2023-01-07
Basta col vaccino ai ragazzi. Lo studio che toglie i dubbi
Ansa
Quella della proteina Spike - presente sia nel Sars-Cov-2, sia nei vaccini a mRna - capace di provocare danni all’organismo sarebbe, stando agli autoproclamati fact checkers, una bufala antiscientifica. Qualcuno avvisi la rivista Circulation, prima in assoluto per fattore d’impatto nel settore delle ricerche sul cuore e il sistema cardiovascolare: ha appena pubblicato, infatti, uno studio condotto da Harvard medical school e Mit, su giovanissimi pazienti ricoverati in due ospedali di Boston, che individua proprio nella Spike la causa delle miocarditi post iniezione nei bimbi e negli adolescenti. Per giungere a questa conclusione, gli autori hanno confrontato i campioni di sangue dei vaccinati sani, con quelli, raccolti da gennaio 2021 a febbraio 2022, di 16 individui, tra 12 e 21 anni, colpiti da miocardite in seguito alle inoculazioni con i farmaci a Rna messaggero. E hanno riscontrato, in questi ultimi, degli alti livelli di Spike libera, cioè non aggredita da anticorpi specifici. «La proteina», spiega il virologo Francesco Broccolo, dell’Università del Salento, «non è legata agli anticorpi neutralizzanti che circolano nel sangue, che nei bambini e nei giovani adulti non si sono formati dopo la prima dose. Negli adulti» sottoposti al secondo shot, «la risposta immunitaria è più forte e gli anticorpi riescono a legare la proteina S, mentre nei bambini che sviluppano la miocardite, la proteina Spike resta libera, senza legarsi agli anticorpi neutralizzanti». È così che essa attiva «l’infiammazione che sta alla base» del danno cardiaco.
È interessante anche notare le analogie che gli autori hanno trovato con la Mis-c, la sindrome infiammatoria multisistemica. Pericoloso strascico del Covid: virostar e pediatri, alle nostre latitudini, l’avevano utilizzata per spingere i genitori a portare i figli negli hub. Le concentrazioni del frammento S1 della Spike e della proteina stessa, nei campioni presi dai bimbi colpiti da miocardite e da quelli affetti da Mis-c, erano pressoché identiche. A cambiare erano i livelli di troponina (più elevati nei primi) e quelli della proteina C-reattiva (più elevati nei secondi), che viene di solito sintetizzata durante uno stato infiammatorio.
Seppur rari - intorno a uno o due su 100.000 dosi - e per lo più risolvibili, i casi di miocardite possono comunque condurre a conseguenze gravi. Lo dimostrano le autopsie svolte in Germania e descritte in un articolo del Clinical research in cardiology a inizio dicembre, su malcapitati letteralmente fulminati da questa complicanza post vaccino. Alcuni non avevano avuto nemmeno il tempo di chiamare i soccorsi.
Broccolo insiste: «Serve un cambiamento di paradigma nei confronti delle vaccinazioni e delle numerose varianti. È ormai chiaro, per esempio, che il vaccino è particolarmente necessario per gli anziani e i fragili in quanto protegge dalle forme gravi della malattia e non dall’infezione». Gli autori del paper uscito su Circulation sostengono che restano invariate tutte le valutazioni sul rapporto rischi-benefici delle punture. Ma è sempre più chiaro che, nella popolazione giovane, ormai ben immunizzata, questo dogma andava rimesso in discussione parecchio tempo fa. Già quando il governo Draghi, al contrario, ricattava i ragazzini, praticamente obbligandoli ad accettare il booster. Pena, il rischio di finire in Dad o l’esclusione dalle attività sportive.
Lo studio americano, che ha implicazioni importanti sulle politiche sanitarie nei confronti degli under 30, riapre, più in generale, la questione della pericolosità della Spike.
Sul tema, aveva fatto scuola un’indagine di Cell, risalente al marzo 2022, che dimostrava come la proteina potesse rimanere in circolo per due mesi dopo la vaccinazione. In un loro intervento di settembre 2022, sul sito della rivista, Marco Cosentino e Franca Marino avevano citato un’altra ricerca: stavolta, la Spike era stata identificata nei campioni di sangue dei vaccinati addirittura sei mesi dopo l’iniezione. C’erano, inoltre, le analisi svolte su una donna che aveva sofferto di trombocitopenia indotta dal vaccino a mRna: i livelli di Spike nel suo plasma erano risultati 100 volte maggiori che nei soggetti inoculati senza effetti collaterali. Né sarebbero risultate sostanziali differenze, nelle concentrazioni della proteina, tra le persone infettate dal virus e quelle che hanno porto il braccio. La conclusione di Cosentino e Marino era esplicita: «I vaccini a mRna per il Covid-19, in alcune circostanze, stimolano elevate ed eventualmente tossiche quantità di Spike in organi e tessuti, che, a loro volta, la mettono in circolazione».
Non finisce qui. La famigerata proteina è stata collegata, in un paper dello scorso settembre, pubblicato da Clinical infectious diseases, e in uno di Molecular neurobiology, del 2021, alla malattia post acuta da coronavirus (Pasc). Ovvero, il temutissimo long Covid. La ciliegina della torta l’ha piazzata un preprint freschissimo, di questi giorni: «La proteina Spike», annotano i firmatari, «potrebbe causare fibrosi e la menomazione della contrattilità miocardica» negli obesi. Pure questa, una condizione che si è verificata nella Pasc.
Gli scienziati che hanno lavorato a quegli articoli si erano occupati di pazienti contagiati. Ma visto che i meccanismi alla base del danno sono simili a quelli della Spike che viene inoculata attraverso il vaccino, è lecito domandarsi se, a fronte di una possibile permanenza nell’organismo della proteina per mesi e mesi dopo la puntura, gli stessi effetti collaterali siano ugualmente riconducibili all’impiego dei medicinali a Rna messaggero.
Aver preso sul serio certi dubbi, magari, ci avrebbe aiutato a limitare le reazioni avverse. Se la medicina non è una religione, degli effetti collaterali dei farmaci si dovrebbe parlare apertamente, anziché regalare il monopolio della discussione ai vituperati «complottisti». Era l’agosto del 2021, allorché il Journal of biological regulators suggeriva di «intervenire con l’uso di combinazioni di antiossidanti, […] in aggiunta ai vaccini e ai farmaci antinfiammatori, per prevenire l’azione nociva della proteina Spike». I nostri tecnici leggevano le riviste scientifiche? O erano troppo impegnati in tv?
Avrebbe giovato un po’ meno zelo nell’inseguire con la siringa i giovani. E adesso? Ce scurdammo ’o ppassato? Ci proviamo. Ma un adolescente con una fibrosi del miocardio farà fatica a dimenticare.
Rispunta l’ivermectina, da profilassi
Potrebbe prevenire il contagio da Sars-Cov2 meglio della quarta dose di vaccino a mRna, ma il condizionale è d’obbligo perché il dato, che riguarda la tanto controversa ivermectina, arriva da uno studio aziendale di fase due, il cui scopo è testare la sicurezza ed efficacia del prodotto in un campione piccolo. Come spiega la farmaceutica MedinCell, la somministrazione dell’antiparassitario, per 28 giorni in 200 dei 399 partecipanti alla ricerca, ha ridotto del 72% l’infezione da Covid rispetto ai non trattati. Il risultato si è ottenuto testando tutti i soggetti - non vaccinati, negativi al momento dell’arruolamento - entro cinque giorni da uno stretto contatto documentato con una persona positiva al Sars-CoV-2 confermata da tampone molecolare (Pcr). In questo, l’antiparassitario sarebbe quindi più efficace del vaccino a mRna che, contrariamente a quanto annunciato inizialmente, previene circa il 50% dei contagi. L’aspetto non è secondario perché le nuove varianti si trasmettono molto più facilmente e la ricerca, altro dato da sottolineare, si è svolta tra marzo e novembre 2022, cioè quando prevaleva Omicron.
Come dichiara la stessa azienda francese, lo studio (Saive) non intende testare l’impiego di ivermectina nella cura del Covid, ma rientra nel programma di sviluppo di una formulazione iniettabile a lunga durata d’azione per un uso sicuro nella prevenzione dell’infezione da Covid-19, per settimane o mesi. Se ulteriori studi dovessero confermare i risultati ottenuti, il farmaco potrebbe rivelarsi utile contro il contagio, punto molto critico dei vaccini a mRna, soprattutto nelle persone fragili.
Uno studio canadese pubblicato a luglio sul British Medical Journal ha verificato l’efficacia della quarta dose, rispetto alla terza e all’assenza di vaccino, negli anziani di strutture assistenziali (Rsa), tra gennaio e aprile 2022, con Omicron dominante. Rispetto a chi aveva la terza dose da più di 84 giorni, in chi aveva fatto la quarta da oltre sette giorni, l’efficacia era superiore del 19% contro l’infezione, del 31% contro l’infezione sintomatica e del 40% contro esiti gravi. A confronto con i non vaccinati, la quarta dose riduceva del 49% il rischio di infezioni asintomatiche, del 69% le sintomatiche e dell’86% le forme gravi. Anche una ricerca su The Lancet Respiratory, a settembre, afferma che i vaccini a mRna «non sono molto efficaci nel fermare la trasmissione o un’infezione lieve, specialmente con Omicron».
In ogni caso, restano i dubbi sul possibile impiego di ivermectina nel trattamento del Covid. Una revisione su 11 studi, pubblicata a giugno dall’autorevole Cochrane Library, conclude che «non sono state trovate prove a sostegno dell’uso» dell’antiparassitario «per il trattamento di Covid-19. La base delle evidenze è leggermente migliorata in questo aggiornamento, ma è ancora limitata» e «si attendono i risultati di ulteriori 31 studi in corso».
Sull’impiego dell'ivermectina, un vecchio farmaco utilizzato per una vasta gamma di infezioni parassitarie intestinali e, in anni più recenti, con più ampie potenziali indicazioni come la scabbia, i primi studi nel Covid risalgono alla primavera del 2020, quando si è dimostrata l’efficacia nel ridurre la carica virale del 99,98% in 48 ore in cellule coltivate in vitro infettate da Sars-Cov2. Il passaggio però alla fase clinica non ha dato i risultati sperati nel prevenire, nei positivi al Covid, il rischio di sviluppo della forma grave. Attualmente, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) raccomanda che il farmaco sia impiegato nel Covid solo all’interno di studi clinici controllati.
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Harvard e Mit hanno individuato nella proteina Spike presente nei farmaci a Rna messaggero la causa delle miocarditi post iniezione nei bimbi e negli adolescenti. Francesco Broccolo: «Serve un cambio di paradigma».Il controverso farmaco antiparassitario non è stato utilizzato per la cura del Covid ma come prevenzione per i contagi. E ha dato risultati migliori della quarta puntura.Lo speciale contiene due articoli.Quella della proteina Spike - presente sia nel Sars-Cov-2, sia nei vaccini a mRna - capace di provocare danni all’organismo sarebbe, stando agli autoproclamati fact checkers, una bufala antiscientifica. Qualcuno avvisi la rivista Circulation, prima in assoluto per fattore d’impatto nel settore delle ricerche sul cuore e il sistema cardiovascolare: ha appena pubblicato, infatti, uno studio condotto da Harvard medical school e Mit, su giovanissimi pazienti ricoverati in due ospedali di Boston, che individua proprio nella Spike la causa delle miocarditi post iniezione nei bimbi e negli adolescenti. Per giungere a questa conclusione, gli autori hanno confrontato i campioni di sangue dei vaccinati sani, con quelli, raccolti da gennaio 2021 a febbraio 2022, di 16 individui, tra 12 e 21 anni, colpiti da miocardite in seguito alle inoculazioni con i farmaci a Rna messaggero. E hanno riscontrato, in questi ultimi, degli alti livelli di Spike libera, cioè non aggredita da anticorpi specifici. «La proteina», spiega il virologo Francesco Broccolo, dell’Università del Salento, «non è legata agli anticorpi neutralizzanti che circolano nel sangue, che nei bambini e nei giovani adulti non si sono formati dopo la prima dose. Negli adulti» sottoposti al secondo shot, «la risposta immunitaria è più forte e gli anticorpi riescono a legare la proteina S, mentre nei bambini che sviluppano la miocardite, la proteina Spike resta libera, senza legarsi agli anticorpi neutralizzanti». È così che essa attiva «l’infiammazione che sta alla base» del danno cardiaco.È interessante anche notare le analogie che gli autori hanno trovato con la Mis-c, la sindrome infiammatoria multisistemica. Pericoloso strascico del Covid: virostar e pediatri, alle nostre latitudini, l’avevano utilizzata per spingere i genitori a portare i figli negli hub. Le concentrazioni del frammento S1 della Spike e della proteina stessa, nei campioni presi dai bimbi colpiti da miocardite e da quelli affetti da Mis-c, erano pressoché identiche. A cambiare erano i livelli di troponina (più elevati nei primi) e quelli della proteina C-reattiva (più elevati nei secondi), che viene di solito sintetizzata durante uno stato infiammatorio. Seppur rari - intorno a uno o due su 100.000 dosi - e per lo più risolvibili, i casi di miocardite possono comunque condurre a conseguenze gravi. Lo dimostrano le autopsie svolte in Germania e descritte in un articolo del Clinical research in cardiology a inizio dicembre, su malcapitati letteralmente fulminati da questa complicanza post vaccino. Alcuni non avevano avuto nemmeno il tempo di chiamare i soccorsi. Broccolo insiste: «Serve un cambiamento di paradigma nei confronti delle vaccinazioni e delle numerose varianti. È ormai chiaro, per esempio, che il vaccino è particolarmente necessario per gli anziani e i fragili in quanto protegge dalle forme gravi della malattia e non dall’infezione». Gli autori del paper uscito su Circulation sostengono che restano invariate tutte le valutazioni sul rapporto rischi-benefici delle punture. Ma è sempre più chiaro che, nella popolazione giovane, ormai ben immunizzata, questo dogma andava rimesso in discussione parecchio tempo fa. Già quando il governo Draghi, al contrario, ricattava i ragazzini, praticamente obbligandoli ad accettare il booster. Pena, il rischio di finire in Dad o l’esclusione dalle attività sportive.Lo studio americano, che ha implicazioni importanti sulle politiche sanitarie nei confronti degli under 30, riapre, più in generale, la questione della pericolosità della Spike. Sul tema, aveva fatto scuola un’indagine di Cell, risalente al marzo 2022, che dimostrava come la proteina potesse rimanere in circolo per due mesi dopo la vaccinazione. In un loro intervento di settembre 2022, sul sito della rivista, Marco Cosentino e Franca Marino avevano citato un’altra ricerca: stavolta, la Spike era stata identificata nei campioni di sangue dei vaccinati addirittura sei mesi dopo l’iniezione. C’erano, inoltre, le analisi svolte su una donna che aveva sofferto di trombocitopenia indotta dal vaccino a mRna: i livelli di Spike nel suo plasma erano risultati 100 volte maggiori che nei soggetti inoculati senza effetti collaterali. Né sarebbero risultate sostanziali differenze, nelle concentrazioni della proteina, tra le persone infettate dal virus e quelle che hanno porto il braccio. La conclusione di Cosentino e Marino era esplicita: «I vaccini a mRna per il Covid-19, in alcune circostanze, stimolano elevate ed eventualmente tossiche quantità di Spike in organi e tessuti, che, a loro volta, la mettono in circolazione».Non finisce qui. La famigerata proteina è stata collegata, in un paper dello scorso settembre, pubblicato da Clinical infectious diseases, e in uno di Molecular neurobiology, del 2021, alla malattia post acuta da coronavirus (Pasc). Ovvero, il temutissimo long Covid. La ciliegina della torta l’ha piazzata un preprint freschissimo, di questi giorni: «La proteina Spike», annotano i firmatari, «potrebbe causare fibrosi e la menomazione della contrattilità miocardica» negli obesi. Pure questa, una condizione che si è verificata nella Pasc. Gli scienziati che hanno lavorato a quegli articoli si erano occupati di pazienti contagiati. Ma visto che i meccanismi alla base del danno sono simili a quelli della Spike che viene inoculata attraverso il vaccino, è lecito domandarsi se, a fronte di una possibile permanenza nell’organismo della proteina per mesi e mesi dopo la puntura, gli stessi effetti collaterali siano ugualmente riconducibili all’impiego dei medicinali a Rna messaggero. Aver preso sul serio certi dubbi, magari, ci avrebbe aiutato a limitare le reazioni avverse. Se la medicina non è una religione, degli effetti collaterali dei farmaci si dovrebbe parlare apertamente, anziché regalare il monopolio della discussione ai vituperati «complottisti». Era l’agosto del 2021, allorché il Journal of biological regulators suggeriva di «intervenire con l’uso di combinazioni di antiossidanti, […] in aggiunta ai vaccini e ai farmaci antinfiammatori, per prevenire l’azione nociva della proteina Spike». I nostri tecnici leggevano le riviste scientifiche? O erano troppo impegnati in tv? Avrebbe giovato un po’ meno zelo nell’inseguire con la siringa i giovani. E adesso? Ce scurdammo ’o ppassato? Ci proviamo. Ma un adolescente con una fibrosi del miocardio farà fatica a dimenticare.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/basta-vaccino-ragazzi-studio-2659081255.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="rispunta-livermectina-da-profilassi" data-post-id="2659081255" data-published-at="1673034187" data-use-pagination="False"> Rispunta l’ivermectina, da profilassi Potrebbe prevenire il contagio da Sars-Cov2 meglio della quarta dose di vaccino a mRna, ma il condizionale è d’obbligo perché il dato, che riguarda la tanto controversa ivermectina, arriva da uno studio aziendale di fase due, il cui scopo è testare la sicurezza ed efficacia del prodotto in un campione piccolo. Come spiega la farmaceutica MedinCell, la somministrazione dell’antiparassitario, per 28 giorni in 200 dei 399 partecipanti alla ricerca, ha ridotto del 72% l’infezione da Covid rispetto ai non trattati. Il risultato si è ottenuto testando tutti i soggetti - non vaccinati, negativi al momento dell’arruolamento - entro cinque giorni da uno stretto contatto documentato con una persona positiva al Sars-CoV-2 confermata da tampone molecolare (Pcr). In questo, l’antiparassitario sarebbe quindi più efficace del vaccino a mRna che, contrariamente a quanto annunciato inizialmente, previene circa il 50% dei contagi. L’aspetto non è secondario perché le nuove varianti si trasmettono molto più facilmente e la ricerca, altro dato da sottolineare, si è svolta tra marzo e novembre 2022, cioè quando prevaleva Omicron. Come dichiara la stessa azienda francese, lo studio (Saive) non intende testare l’impiego di ivermectina nella cura del Covid, ma rientra nel programma di sviluppo di una formulazione iniettabile a lunga durata d’azione per un uso sicuro nella prevenzione dell’infezione da Covid-19, per settimane o mesi. Se ulteriori studi dovessero confermare i risultati ottenuti, il farmaco potrebbe rivelarsi utile contro il contagio, punto molto critico dei vaccini a mRna, soprattutto nelle persone fragili. Uno studio canadese pubblicato a luglio sul British Medical Journal ha verificato l’efficacia della quarta dose, rispetto alla terza e all’assenza di vaccino, negli anziani di strutture assistenziali (Rsa), tra gennaio e aprile 2022, con Omicron dominante. Rispetto a chi aveva la terza dose da più di 84 giorni, in chi aveva fatto la quarta da oltre sette giorni, l’efficacia era superiore del 19% contro l’infezione, del 31% contro l’infezione sintomatica e del 40% contro esiti gravi. A confronto con i non vaccinati, la quarta dose riduceva del 49% il rischio di infezioni asintomatiche, del 69% le sintomatiche e dell’86% le forme gravi. Anche una ricerca su The Lancet Respiratory, a settembre, afferma che i vaccini a mRna «non sono molto efficaci nel fermare la trasmissione o un’infezione lieve, specialmente con Omicron». In ogni caso, restano i dubbi sul possibile impiego di ivermectina nel trattamento del Covid. Una revisione su 11 studi, pubblicata a giugno dall’autorevole Cochrane Library, conclude che «non sono state trovate prove a sostegno dell’uso» dell’antiparassitario «per il trattamento di Covid-19. La base delle evidenze è leggermente migliorata in questo aggiornamento, ma è ancora limitata» e «si attendono i risultati di ulteriori 31 studi in corso». Sull’impiego dell'ivermectina, un vecchio farmaco utilizzato per una vasta gamma di infezioni parassitarie intestinali e, in anni più recenti, con più ampie potenziali indicazioni come la scabbia, i primi studi nel Covid risalgono alla primavera del 2020, quando si è dimostrata l’efficacia nel ridurre la carica virale del 99,98% in 48 ore in cellule coltivate in vitro infettate da Sars-Cov2. Il passaggio però alla fase clinica non ha dato i risultati sperati nel prevenire, nei positivi al Covid, il rischio di sviluppo della forma grave. Attualmente, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) raccomanda che il farmaco sia impiegato nel Covid solo all’interno di studi clinici controllati.
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Dall’anno scorso, per questa ragione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria sull’operato di Dolomiti Superski e sulle sue presunte violazioni delle norme di libera concorrenza. Federconsorzi Dolomiti Superski e i 12 consorzi che ne fanno parte (tra le province di Bolzano, Trento e Belluno) hanno risposto negoziando una serie di proposte. La più discussa riguarderebbe un rimborso skipass per le stagioni 2022/23, 2023/24, 2024/25. Verrebbero messi sul piatto 30 milioni di euro, cifra che potrebbe corrispondere proprio a quella della sanzione massima che l’Agcm potrebbe infliggere all’azienda in caso di violazioni accertate, pari al 10% del suo fatturato. L’erogazione di 30 milioni sarebbe prevista in due forme: come «rimborso diretto monetario», pari al 20% del prezzo di uno skipass plurigiornaliero acquistato nelle ultime tre stagioni concluse, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e a tal fine sarebbe garantito un tetto di 12 milioni. Oppure come sconto sull’acquisto di uno skipass futuro (pari al 30% del precedente esborso, con 18 milioni disponibili). Tuttavia Assoutenti non pare soddisfatta. «La soluzione non convince», afferma il presidente Gabriele Melluso, «i rimborsi saranno di entità diversa a seconda della scelta del consumatore di ottenere un indennizzo in denaro o un buono sconto su acquisti futuri, circostanza che crea discriminazioni e induce gli utenti ad acquistare nuovi skipass se vogliono ottenere il più alto vantaggio possibile. Inoltre i rimborsi arriveranno solo a chi si attiverà prima, e una volta terminato il fondo messo a disposizione, chi presenterà la richiesta, pur avendo diritto a ottenere un indennizzo, rimarrà a mani vuote». Non comparirebbe inoltre tra gli impegni la volontà di abbassare per tutti gli sciatori le tariffe skipass. In effetti l’erogazione dei risarcimenti sarà garantita dal meccanismo «first come, first served», cioè chi prima arriva, meglio alloggia. Ma non è l’unico argomento di discussione. Tra le proposte riparatrici avanzate da Dolomiti Superski, quella di «garantire piena libertà decisionale» ai consorzi «in merito a prezzi e sconti degli skipass, eliminando ogni asserita forma di coordinamento delle politiche commerciali», rendendo ciascuno libero di «determinare autonomamente la propria strategia». La proposta sarebbe quella di eliminare «tutte le indicazioni dirette o indirette di prezzo», dunque «le tre fasce di prezzi/sconti nelle quali fino a oggi venivano collocati i consorzi e le stesse soglie di sconto minimo e massimo». Dopodiché sarebbe stata prospettata l’eliminazione «di qualsivoglia forma di coordinamento» delle promozioni, eccezion fatta per la facoltà del Superski di richiedere ai consorzi di aderire al «Dolomiti Superpremière» e ai «Dolomiti Springdays». C’è tempo fino al 27 maggio per accogliere i rilievi del caso, fino alla decisione finale dell’Autorità.
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Luca Di Donna e Francesco Alcaro
Dopo Giovanni Buini e Dario Bianchi, ieri è stato il turno di Francesco Alcaro, imprenditore informatico fondatore della società Jarvit Srl, convocato dalla commissione Covid dopo che, lo scorso 15 aprile, Giacomo Amadori sulla Verità aveva pubblicato il contratto che legava l’imprenditore a Di Donna (che lavorava nello studio del professor Guido Alpa, come l’ex premier grillino). Alcaro, che nel 2020 stava lavorando su un progetto da 3 milioni di euro, ha riferito di essere stato approcciato da Di Donna ed Esposito i quali, in cambio della loro intermediazione, hanno richiesto una percentuale del 5% sul valore del progetto. Il manager ha sottoscritto il contratto raccontando che, quando ha ricevuto la mail dell’ex collega di Conte con la proposta, è andato a controllare sul sito dello studio Alpa chi fossero i componenti: «Ho fatto delle ricerche e ho ritenuto in quel caso che lo studio Alpa avesse una competenza molto importante perché c’erano figure che erano molto esposte e con esperienza». Quali? «Giuseppe Conte, ad esempio», è stata la replica di Alcaro.
L’imprenditore, una volta resosi conto che il lavoro sarebbe rimasto interamente in capo alla sua società («Il peso della realizzazione del progetto era al 90% sulla mia società e al 10% su di loro»), ha poi deciso di risolvere il contratto. La vicenda sarebbe finita qui, secondo Alfonso Colucci, capogruppo M5s in commissione Covid, che in una nota ha dichiarato che l’audizione di Alcaro è stata «un flop […] nel vano tentativo di far pronunciare ad Alcaro un addebito a carico di Conte o quantomeno dello stesso Di Donna».
Molte cose, però, non tornano. La prima è che Di Donna ed Esposito hanno mandato all’imprenditore le loro email, inerenti la realizzazione del piano da 3 milioni, proprio dal dominio internet dello studio Alpa dove, fino all’anno prima, Conte ha svolto la sua attività professionale: «Quello che ha determinato la mia scelta è stato proprio lo studio Alpa. Se la mail fosse arrivata da un altro indirizzo probabilmente ci avrei pensato molto di più», ha rivelato il manager. La seconda è che non è stato l’imprenditore a contattare Di Donna ed Esposito ma viceversa: nella testimonianza, Alcaro ha dichiarato di non ricordare se la prima telefonata operativa la avesse fatta lui o i due avvocati, ma ha confermato al presidente della commissione Covid Marco Lisei (Fdi) che sono stati proprio i due legali a proporre alla Jarvit i servizi e non lui ad averli cercati. Incalzato da Alice Buonguerrieri (Fdi), che gli chiedeva per quale motivo avesse accettato condizioni contrattuali capestro, la risposta di Alcaro è stata chiara: il fondatore della Jarvit ha confermato che Di Donna si era reso «certo della possibile riuscita del progetto». Ed è quantomeno curiosa questa certezza a fronte di una prestazione dei due avvocati che, a detta dell’imprenditore, non è stata soddisfacente.
«Quale attività avrebbe, dunque, dovuto fare il collega di Conte a fronte della richiesta di centinaia di migliaia di euro di parcella?», ha commentato Buonguerrieri. «Siamo ancora una volta di fronte a un’anomala ed enorme richiesta di denaro coperta dal solito contratto di consulenza farlocco, come già emerso nei casi di Giovanni Buini e Dario Bianchi. Fratelli d’Italia andrà fino in fondo a questa vicenda per capire come e perché un collega dell’allora premier Giuseppe Conte potesse avere tale accesso ai gangli decisionali del potere», ha concluso Buonguerrieri.
«L’audizione di oggi in commissione Covid ha visto per la terza volta un testimone affermare che in piena pandemia l’avvocato Luca Di Donna, collega di studio dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, era intento a procacciare affari richiedendo percentuali a proprio favore. Questa nuova testimonianza rende ineludibili ulteriori indagini per appurare quanto Giuseppe Conte sapesse dell’operato di un suo collega di studio», hanno aggiunto Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia.
Resta da capire, in effetti, per quale motivo Conte non abbia ancora preso iniziative nei confronti dell’ex collega di studio. Certo è che la provocazione dell’ex premier lanciata in Aula contro i deputati di Fdi affinché facciano a meno dell’immunità per poi «vedersela in tribunale» lascia il tempo che trova: l’immunità parlamentare è funzionale all’incarico e i deputati non possono, sic et simpliciter, rinunciarvi. Dovrebbe essere semmai la giunta per le autorizzazioni a procedere a valutare, caso per caso, se revocarla, ma è difficile che lo faccia in assenza di denunce.
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Ansa
Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza legale a spese dello Stato per esperire tutti i possibili mezzi di impugnazione consentiti dal nostro ordinamento avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti sulla base della vigente normativa in materia di immigrazione.
Si tratta, però, appunto, soltanto di un timido segnale che, di fatto, sembra destinato a lasciare le cose come stanno. Tanto per cominciare, infatti, resta intatta la possibilità, per lo straniero extracomunitario, di ottenere l’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una semplice e incontrollabile autocertificazione circa l’inesistenza o l’insufficienza di redditi prodotti all’estero, quando - come in realtà avviene, per le più varie ragioni, nella grande maggioranza dei casi - si ritenga che egli si sia trovato nell’impossibilità di ottenere una certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, come richiesto dall’articolo 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 157 del 2021, dichiarativa della parziale incostituzionalità di detta ultima norma, appunto nella parte in cui non prevedeva che, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, alla sua mancanza potesse supplirsi con un’autocertificazione dell’interessato. Secondariamente, resta pure intatta la previsione, contenuta nell’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo numero 286/1998, in base alla quale lo straniero extracomunitario è in ogni caso ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’espulsione, il suo trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Così come, infine, resta intatta la previsione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 25 del 2008, per la quale, ai fini delle impugnazioni delle decisioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale, lo straniero - per via del richiamo all’articolo 94 del Testo unico sulle spese di giustizia che, a sua volta, richiama il già citato articolo 79, comma 2, del medesimo Testo unico - è ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla sola condizione, per quanto riguarda il requisito reddituale, costituita dalla produzione della stessa autocertificazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale di cui si è detto in precedenza.
Vi è, peraltro, da osservare, a quest’ultimo proposito, che nella medesima sentenza si afferma che dovrebbe essere onere dell’interessato provare «di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza» per ottenere, senza poi esservi riuscito, la certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, solo a tale condizione potendosi ammettere che essa sia sostituita dall’autocertificazione dello stesso interessato. Ma la verifica di tale condizione, nella pratica quotidiana, viene spesso e volentieri omessa, prendendosi per buono, purché non palesemente inverosimile, solo quanto affermato dall’interessato a sostegno dell’asserita «impossibilità» di ottenere la certificazione in questione. Da qui una prima conclusione, e cioè quella che sarebbe opportuno prevedere come obbligatorio, con apposita norma, che, quando lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base dell’autocertificazione da lui prodotta, nel relativo provvedimento si attesti l’avvenuta effettuazione della suddetta verifica e si indichino le ragioni per le quali essa abbia avuto esito positivo.
Ma una seconda e più importante conclusione è quella alla quale dovrebbe giungersi con riguardo al già accennato fenomeno costituito dalle impugnazioni che, grazie alla indiscriminata disponibilità dell’assistenza legale gratuita, vengono sistematicamente proposte dagl’interessati avverso ogni sorta di provvedimenti ad essi sfavorevoli in materia di immigrazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di ragionevoli prospettive di un loro accoglimento. Per eliminare o, almeno, ridurre significativamente tale fenomeno, sarebbe necessario prevedere che l’assistenza legale gratuita possa essere negata ogni qual volta l’impugnazione che si intenda proporre avverso un determinato provvedimento appaia chiaramente destinata all’insuccesso. Ciò in perfetta conformità a quanto espressamente previsto tanto all’articolo 20, comma 3, dell’ancora vigente direttiva europea numero 32 del 2013 quanto all’articolo 29, comma 3, lettera b), della direttiva europea numero 1.346 del 2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, fermo restando che, come pure espressamente previsto da detta ultima norma, l’assistenza legale gratuita sarebbe sempre concessa al solo, limitato fine della proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento con il quale essa sia stata negata. E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del Decreto legislativo numero 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata; casi tra i quali rientra, ad esempio, quello che il richiedente asilo provenga da un Paese da ritenersi «sicuro».
Ai fini dell’adozione degli auspicabili interventi normativi di cui si è detto, potrebbe rivelarsi provvidenziale il «pasticcio» creatosi con l’emanazione, contestualmente alla conversione in legge del decreto legge numero 23/2026, del decreto legge «correttivo» numero 55/2026. In sede di conversione, infatti, di quest’ultimo decreto, ad esso potrebbero apportarsi, vertendosi comunque nella stessa materia, le modifiche nelle quali verrebbero a sostanziarsi i suddetti interventi (nella speranza che, naturalmente, in ossequio all’ormai avvenuta trasformazione dello Stato in senso monarchico, vi sia anche l’assenso del Sovrano che ha sede sul colle più alto).
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