2018-08-31
Uno tsunami si abbatte sulle banche. Sono a rischio tutte le fideiussioni
La Cassazione ha sancito la violazione della normativa antitrust nei contratti tra istituto e privato, o società, che s'impegna a garantire il credito (mutuo o prestito) di terze persone. Possono saltare milioni di accordi.Fideiussioni uguali a carta straccia. Sarebbero in contrasto con la normativa antitrust i contratti fra una banca e un privato, o una società, che si impegna a garantire un credito (mutuo, prestito o finanziamento che sia) di una terza persona, obbligandosi personalmente verso il creditore e, in caso di inadempienza del debitore, anche con tutto il suo patrimonio. La Banca d'Italia segnalò nel maggio del 2005 tre clausole nella modulistica, che violavano la libera concorrenza e che dovevano essere tolte (vedi box). L'Associazione bancaria italiana (Abi) comunicò le nuove disposizioni con una circolare trasmessa pochi giorni dopo, ma secondo l'avvocato padovano Paolo Emilio Quaggetto, esperto di diritto bancario e societario, «il 99% dei contratti contiene ancora quelle disposizioni». Il terremoto nel sistema bancario, provocato dal pronunciamento della Cassazione del 12 dicembre scorso che, accogliendo un ricorso, sanciva per la prima volta la nullità delle fideiussioni bancarie (chiamate anche fideiussioni omnibus) per violazione della normativa antitrust, (ordinanza 29810), è ancora silente ma le prime scosse si cominciano ad avvertire. A giugno, il Tribunale di Padova ha dichiarato nulla una fideiussione perché genera una distorsione della concorrenza e ha bloccato l'esecuzione immobiliare contro numerosi beni dei fideiussori. Dovevano andare all'asta, adesso verranno restituiti a chi fece da garante. Secondo l'avvocato Quaggetto, che davanti al giudice padovano aveva sollevato l'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust, «questa sentenza farà da detonatore e non si conteranno più i ricorsi destinati a mettere in crisi le banche ma anche il privato cittadino e le imprese. Difficile dire di quanti contratti stiamo parlando, penso centinaia di milioni». Anche il tribunale di Ancora ha emesso una sentenza analoga a quella patavina, intervenendo prima di un'esecuzione immobiliare contro i beni del garante del prestito. Se la fideiussione che la banca predispone su moduli bancari è nulla, quanti cittadini dovranno restituire il mutuo per la casa? Quante imprese saranno costrette a ridare i finanziamenti accordati per attività o investimenti, con pesantissime ripercussioni economiche? Il terremoto sarà provocato anche dalle richieste di danni agli istituti di credito, da quanti hanno subito la confisca dei beni o sono stati iscritti alla Centrale rischi della Banca d'Italia. Nella sentenza del dicembre 2017, con cui accoglieva il ricorso di un fideiussore riconoscendo la nullità del contratto «omnibus» stipulato con un istituto di credito, la Cassazione affronta la delicatissima questione e dichiara che «il danno (morale ed economico) sarebbe consistito anche nella illegittima (perché avvenuta sulla base di un contratto nullo, ai sensi della normativa antitrust) segnalazione alla Centrale interbancaria dei rischi sulla base di un contratto nullo e per effetto della quale sarebbero seguite una lesione alla reputazione personale e la revoca di un affidamento ad una società da lui partecipata». Inevitabile pensare a quanti si sono suicidati, forse per colpa di un contratto nullo o perché non potevano più accedere a un prestito in quanto segnalati. Ma come è possibile che istituti di credito facciano firmare moduli in contrasto con la libera concorrenza di mercato? «La Suprema corte si è pronunciata sulla nullità delle fideiussioni non tanto per la presenza delle tre clausole ma per la loro applicazione uniforme», spiega il cinquantottenne legale padovano. «La Cassazione dice chiaramente che sono emerse “prove gravi, precise e concordanti relative ad una pratica già in atto tra le banche italiane, consistente nell'adozione di standard contrattuali uniformi in violazione della normativa antitrust". L'uniformità del testo delle fideiussioni utilizzato dagli istituti di credito vìola il diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza». La Banca d'Italia, nel provvedimento numero 55 del 2 maggio 2005 lo aveva segnalato: «Gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'Abi per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato». Osserva l'avvocato: «Le banche non hanno recepito. Quando fa loro comodo, dicono “seguiamo la Banca d'Italia, noi siamo vincolate". Hanno ritenuto di disattendere le indicazioni, allora i pronunciamenti dell'istituto centrale non sono poi così vincolanti». Tentativi di dichiarare nulla una fideiussione erano già stati fatti in passato, però mancava la prova che il contratto in mano fosse uguale a tutti quelli fatti sottoscrivere nelle banche italiane. «Mancava la cosiddetta probatio diabolica, una ricostruzione probatoria impossibile. Nessuno era in grado di presentarla», commenta Quaggetto. «La Cassazione è intervenuta anche su questo punto nel dicembre scorso, affermando che non occorre più dimostrare l'applicazione uniforme delle tre clausole perché il provvedimento della Banca d'Italia nel maggio 2005 costituisce “prova privilegiata"». In Italia una sentenza non fa legge «però per il principio dello stare decisis, ossia l'obbligatorietà del precedente giurisprudenziale, i tribunali di merito sono obbligati a conformarsi alle sentenze della Cassazione», puntualizza l'avvocato, anticipando gli effetti di questo tsunami. «Se le banche chiamano i fideiussori e spiegano che hanno firmato un contratto nullo, scoppia il finimondo. Immaginiamo quante azioni potrebbero essere concertate da ogni garante nei confronti della propria banca. L'intero contratto diventa nullo e il fideiussore che si è visto pignorare beni può opporsi alle ingiunzioni di pagamento e alle esecuzioni immobiliari».
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