2024-05-24
Stop al più odioso dei furti: al Senato arriva il ddl contro lo sciacallaggio
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Una piaga antica come l'uomo, che però, curiosamente, non è presente nel codice penale del nostro Paese. Stiamo parlando dello sciacallaggio, forse uno dei crimini più odiosi, perché al furto aggiunge l'aggravante del compierlo a margine di eventi disastrosi e, nella maggior parte dei casi, a danno dei più deboli e indifesi.E che si tratti, purtroppo, di una piaga difficile da estirpare lo hanno dimostrato recenti fatti di cronaca che parlano di numerosi episodi di sciacallaggio durante le alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna. In precedenza, analoghi episodi non erano mancati quando altre zone d'Italia erano state colpite da eventi sismici. Al Senato, la commissione Giustizia ha ripreso l'iter di un ddl, firmato dal gruppo di Fratelli d'Italia ma che potrebbe ottenere un consenso bipartisan, che prima di tutto inquadra il reato, creando una fattispecie attualmente non presente, e poi gli associa delle pene molto dure che possono arrivare a diversi anni di reclusione. Nell'ultima seduta della commissione dedicata a questo ddl il governo, nella persona del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, ha annunciato anche un intervento del governo, sotto forma di emendamento.Il testo originario (a prima firma della senatrice Paola Ambrogio), consta di un articolo unico e di tre commi, e nella relazione introduttiva cita in particolare un episodio avvenuto nel corso dell'alluvione in Emilia-Romagna, in cui in località Fornace Zarattini, in provincia di Ravenna, una coppia di origine straniera si è mescolata tra i volontari e ha sottratto ad una coppia di anziani, durante la rimozione del fango dalla loro abitazione, circa 6.000 euro. Questo tipo di furto, però, nel codice ricade sotto la fattispecie di semplice furto in appartamento e può ricadere nelle aggravanti dei «motivi abietti» o «con mezzo fraudolento». La ratio del ddl, dunque, è quella di introdurre il reato di sciacallaggio e di prevedere per esso pene severe, perché la presenza di un largo margine di interpretazione ha portato in più di un'occasione a un atteggiamento indulgente da parte dei giudici. Nel primo comma dell'articolo 1, dunque, viene introdotta la fattispecie dello sciacallaggio come circostanza aggravante autonoma all'interno dell’articolo 625 del codice penale e, cosa rilevante, viena altresì introdotta la procedibilità d’ufficio in presenza di furto (articolo 624 codice penale) aggravato da circostanza di sciacallaggio. Questo, in soldoni, significa che i magistrati potranno procedere anche in assenza di una denuncia di parte. Nei commi successivi, si prevede il giro di vite nelle pene: sono mantenute quelle attualmente previste con le aggravanti citate, ma sono introdotte pene più severe in presenza di due o più circostanze aggravanti. Ciò permetterà una maggiore proporzionalità, dato che la formula attuale, per quello che riguarda il furto in abitazione e il furto con strappo, prevede la stessa pena e in presenza di una e in presenza di più circostanze aggravanti. Andando nello specifico, la pena andrà da cinque a dieci anni di reclusione e da 1.000 a 2.500 euro di multa se il reato è aggravato da una delle aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale, ma se il reato è aggravato da due o più circostanze previste dallo stesso articolo, la pena della reclusione va da sei a dodici anni, mentre la multa da 2.000 a 5.000 euro. Per la prossima settimana è stato fissato il termine per i subemendamenti agli emendamenti del governo.
Seconda parte dell'intervista a Barbara Agosti, chef di Eggs, la regina delle uova che prepara in ogni modo con immensa creatività.