
Il sistema italiano di tutela minorile presenta criticità strutturali rilevanti, soprattutto nella gestione dei sospetti di abuso o maltrattamento, fondate su indicatori deboli, isolati o interpretazioni soggettive di comportamenti infantili, come la produzione grafica. In numerosi casi documentati, l’intervento dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria minorile si è tradotto in misure drastiche e irreversibili, quali l’allontanamento immediato del minore dal nucleo familiare, con conseguenze traumatiche gravi e durature, successivamente riconosciute come ingiustificate.
L’interpretazione dei disegni infantili rappresenta uno degli ambiti più problematici. La letteratura scientifica in ambito psicologico e neuroevolutivo concorda nel ritenere che un unico disegno del bambino non possa essere considerato un indicatore probatorio isolato di abuso sessuale o maltrattamento. I contenuti grafici infantili sono il risultato di un complesso processo di interiorizzazione di stimoli ambientali, culturali e mediatici. I bambini crescono immersi in un flusso continuo di immagini provenienti da televisione, cinema, pubblicità e dispositivi digitali; tali immagini, spesso a contenuto sessualizzato, possono essere assorbite inconsciamente e rielaborate in forme espressive prive di consapevolezza semantica.
In una società che produce e distribuisce materiale pornografico su scala industriale, senza efficaci meccanismi di filtro o censura, l’esposizione accidentale dei minori a contenuti espliciti è un evento statisticamente plausibile. Il bambino entra nella stanza dove il nonno o il fratello maggiore sta guardando un porno in una società che produce i porno e non ne permette la censura. Il porno è in questo momento la maggio industria di intrattenimento mondiale. Vede una scena appunto pornografica e ne resta sconvolto. Il guardatore di porno se ne accorge e gli raccomanda di non dire niente. Il giorno dopo a scuola il ragazzino fa un disegno che rappresentala scena che ha visto, e che lo ha sconvolto, la maestra è scandalizzata.
A quel punto lui si ricorda che gli è stato raccomandato di non dire niente e dice: «Oh, no, non dovevo dire niente». In un Paese normale si convocano la madre e il padre e si cerca di capire cosa è successo. In Italia il bambino potrebbe non tornare a casa, essere consegnato ai carabinieri e poi in una casa famiglia. L’osservazione occasionale di una scena pornografica può generare turbamento emotivo e lasciare tracce mnestiche che emergono successivamente sotto forma di rappresentazioni grafiche. Tali rappresentazioni, se considerate isolatamente e fuori contesto, non consentono alcuna inferenza attendibile circa l’esistenza di abusi reali.
Le linee guida internazionali in psicologia forense stabiliscono che i disegni infantili acquisiscono eventuale valore clinico solo se inseriti in una valutazione longitudinale, basata su ripetitività tematica, persistenza nel tempo, coerenza con altri indicatori comportamentali e osservazioni condotte in ambienti emotivamente stabili e non coercitivi. L’uso di un singolo disegno come trigger per l’attivazione di procedure invasive costituisce una violazione dei principi di proporzionalità, prudenza e minimizzazione del danno. Ciononostante, la prassi operativa in diversi casi italiani ha seguito una logica opposta.
Episodi come quelli avvenuti a Basiglio (2008-2011), Ceccano (2020) e altri casi analoghi dimostrano come il sospetto iniziale, spesso basato su segnalazioni scolastiche non verificate, abbia condotto all’applicazione dell’art. 403 del codice civile con allontanamenti immediati e coatti. In tali circostanze, forze dell’ordine e assistenti sociali sono intervenuti nelle abitazioni familiari senza un adeguato accertamento preliminare, determinando la separazione traumatica dei minori dai genitori. Le successive assoluzioni con formula piena dei genitori coinvolti attestano l’infondatezza delle accuse iniziali, ma non riparano i danni psicologici subiti dai bambini.
L’allontanamento forzato costituisce un trauma acuto: la letteratura neuroscientifica evidenzia come la separazione improvvisa dalle figure di attaccamento possa provocare congelamento emotivo, disregolazione affettiva e alterazioni persistenti dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Tali esiti aumentano il rischio di psicopatologie, disturbi psicosomatici e, secondo alcuni studi, anche di patologie degenerative nel lungo periodo. Il caso di Angela, avvenuto nel 1995, rappresenta uno degli esempi più emblematici. Un disegno interpretato soggettivamente come simbolo sessuale, senza alcuna verifica interdisciplinare, ha innescato una procedura di sottrazione immediata della minore dal contesto familiare.
Gli interrogatori prolungati e suggestivi condotti in stato di forte stress emotivo hanno favorito la costruzione di false memorie, fenomeno ampiamente documentato in psicologia cognitiva. La condanna in primo grado del padre, seguita dall’assoluzione in appello, non ha impedito l’adozione definitiva della bambina da parte di un’altra famiglia, rendendo irreversibile la frattura affettiva originaria. Dal punto di vista logico-giuridico, l’operato delle istituzioni appare incoerente. In presenza del sospetto che l’autore dell’abuso sia uno dei genitori, la misura meno invasiva e più razionale sarebbe l’allontanamento cautelare del presunto responsabile, mediante divieto di avvicinamento, lasciando il minore nel proprio ambiente di vita. Questa soluzione ridurrebbe drasticamente il trauma, eviterebbe l’inquinamento mnestico e non comporterebbe costi economici per l’erario, a differenza dell’inserimento in comunità o famiglie affidatarie retribuite.
La scelta sistematica della rimozione del minore sembra invece fondata su presupposti ideologici: la presunzione implicita di colpevolezza del padre, la presunta collusione o inadeguatezza della famiglia e la sfiducia nella sua capacità di gestire la situazione. Quando ci sono prove certe di abusi gravi, il bambino deve essere allontanato: per inciso in questi casi i bambini vedono l’allontanamento come una liberazione. I bambini non sono scemi. Quando il bambino piange e urla che vuole andare dalla mamma, che vuole che mamma vada a prenderlo, è il caso di starlo a sentire. Ove si sospetti che il bambino sia abusato da, per esempio il padre, il bambino resta dove è e fino a quando le indagini non sono completate, e con grandissima discrezione, con una qualche scusa lavorativa, si allontana il padre con divieto di avvicinamento. Non ci sono traumi. Se è un errore, come spesso è, i bambini non subiscono traumi. Non costa un centesimo all’erario.
Vedo l’orrore davanti a questa proposta sulla faccia di assistenti sociali e psicologhe. Ma lasciando il bambino dove è lo si espone a inquinamento del ricordo: sicuramente la mamma o altri si precipiteranno a dirgli che no, non è vero, ha capito male, e così via. Questo timore si basa su due pregiudizi : il padre è sicuramente colpevole, la famiglia è sicuramente collusa, e se anche non fosse collusa, è incapace di affrontare la situazione e farà pasticci. Nella realtà, la famiglia nella maggioranza dei casi vuole bene al bambino, è perfettamente in grado di capire se riceve spiegazioni chiare e logiche su come si deve comportare. La famiglia deve essere sostenuta, tutti i suoi membri devono essere inseriti in un programma serrato di colloqui, sia per appurare la verità, sia per indicare come sostenere il bambino. Anche nel caso che qualcuno cerchi di influenzare il bambino, di «tappargli la bocca» con promesse o minacce, è molto più facile arrivare alla verità senza allontanare il bambino.
Paradossalmente, è proprio l’allontanamento forzato a creare le condizioni per la contaminazione del ricordo e la suggestione, poiché il bambino, isolato e terrorizzato, diventa estremamente vulnerabile a pressioni e narrazioni indotte. È pertanto necessario un intervento normativo urgente che introduca responsabilità civili e penali effettive per assistenti sociali e magistrati in caso di decisioni manifestamente infondate o negligenti. Deve essere garantita in ogni fase la presenza dell’avvocato della famiglia e devono essere rigidamente applicate le regole del colloquio forense con minori, che escludono interrogatori coercitivi, ripetitivi e suggestivi. La tutela del minore non può coincidere con la distruzione preventiva della sua famiglia. Uno Stato che si proclama garante dei diritti dell’infanzia non può continuare a finanziare e legittimare pratiche che producono traumi irreversibili su basi probatorie fragili e interpretazioni soggettive. La protezione autentica passa attraverso prudenza, competenza scientifica, proporzionalità dell’intervento e rispetto rigoroso del principio di non nuocere.






