Fabio De Pasquale (Getty)
La motivazione smonta la narrazione ipocrita sui procuratori che cercano pure prove pro imputati. Nella realtà non è così: serve un giudice terzo che controlli il loro operato.
Il 13 gennaio, la prima sezione penale della Corte d’Appello di Brescia ha depositato le motivazioni della sentenza (datata 16 ottobre) che conferma la condanna di primo grado a 8 mesi per omissione di atti d’ufficio nei confronti dei pm milanesi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, e, con le sue 132 pagine, ha scritto un altro capitolo a favore del Sì alla riforma della Giustizia per cui si andrà a votare a marzo.
Infatti, una delle argomentazioni più usate dai promotori del No è che, con l’attuale sistema, le Procure devono inserire nei fascicoli d’inchiesta tutte le prove raccolte, pro o contro gli indagati, mentre dopo la riforma il pm sarà una specie di superpoliziotto che penserà solo a incastrare chi è sospettato di reati. I giudici di Brescia hanno smascherato l’ipocrisia di questa narrazione e hanno confermato come la storia del sostituto procuratore impegnato a difesa dell’indagato sia stata negli anni una specie di favoletta.
Da sempre i successi e gli insuccessi dell’accusa, anche a livello di pubblica opinione, si sono misurati con la percentuale di processi conclusi con condanne. Non certo in base alle archiviazioni richieste. E anche un pm celebrato e di lungo corso come De Pasquale è diventato la prova lampante del tradimento dei principi che avevano ispirato il nuovo codice.
Prima di procedere nel racconto conviene fare un breve riassunto delle puntate precedenti.
De Pasquale e Spadaro sono alla sbarra con l’accusa di avere nascosto, in primis, al Tribunale di Milano e, poi, all’Eni, alla Shell e agli altri imputati del processo Opl 245 prove a discarico, come i messaggi trovati nel cellulare del principale accusatore, Vincenzo Armanna, che rivelavano come l’ex manager infedele del Cane a sei zampe avesse corrisposto 50.000 dollari a due testimoni chiave.
Questi e altri elementi fondamentali (come il video in cui Armanna annunciava i propri «propositi ritorsivi» nei confronti dei vertici dell’Eni parlando di una «valanga di merda» che stava per fare arrivare) erano stati ripetutamente segnalati ai magistrati alla sbarra dal collega Paolo Storari, ma gli imputati li avevano tenuti chiusi nel cassetto, senza produrli nel processo e bollandoli come «ciarpame», in attesa di una sentenza di condanna. Una condotta che il nostro ordinamento, almeno sulla carta, stigmatizza con forza. E anche i giudici bresciani hanno voluto sottolineare come l’obbligo di condividere elementi favorevoli alle difese non termini con le investigazioni preliminari, ma valga anche per le attività integrative d’indagine durante il dibattimento, in Appello o anche dopo.
Per gli avvocati degli imputati, però, «l’esercizio della discrezionalità della pubblica accusa circa la pertinenza e la rilevanza delle produzioni non è sindacabile».
E a conferma di ciò sono stati citati due articoli del codice di procedura penale: il 53 e il 430.
Ma per i giudici di primo e secondo grado «non ricorreva, nel caso di specie, discrezionalità e autonomia di scelte degli imputati […] non potendosi occultare risultanze investigative a favore delle altre parti del processo».
A pagina 25 il «presidente estensore» Anna Maria Dalla Libera (coadiuvata dai consiglieri Roberto Gurini e Greta Mancini) scrive: «Onde evitare di cadere in possibili equivoci, va evidenziato sin d’ora che ciò che si contesta agli imputati non è l’uso improprio del potere discrezionale nella scelta degli elementi probatori da spendersi nel dibattimento “Eni Nigeria”, rispetto a cui hanno correttamente affermato la loro piena autonomia, quanto piuttosto di aver trascurato che il pubblico ministero […] non può rivendicare a se l’esclusività del giudizio sulla pertinenza e rilevanza della prova, arrogandosi una sfera illimitata di insindacabilità».
Per la toga, la «piena autonomia» riconosciuta al pm dal codice e rivendicata nella memoria conclusiva degli imputati, «non può tradursi in una sconfinata libertà di autodeterminazione tale da rendere discrezionali anche le scelte obbligate».
Il giudice attribuisce agli imputati un comportamento doloso e parla anche di «visione monocromatica o “tunnellizzata”». La «tunnellizzazione» del pm è un concetto interessante: il magistrato, anche a livello psicologico, quando si imbarca in procedimenti che attirano l’interesse dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione, rischia di sentirsi come dentro a un tunnel, talmente stretto che gli impedisce di girarsi e di tornare indietro. Per affermare la propria professionalità e assecondare le proprie convinzioni può andare solo avanti e cercare l’unica uscita possibile, la condanna dell’imputato.
De Pasquale e Spadaro, per raggiungere il traguardo, avrebbero persino tentato di fare astenere il giudice Marco Tremolada, ritenuto troppo garantista, cercando, diversamente dalle prove a discarico, di introdurre nel processo una testimonianza imbarazzante sulla toga, un’accusa portata avanti dall’avvocato Piero Amara e risultata successivamente del tutto infondata.
Per questo, nella sentenza, il presidente del collegio bacchetta i pm: «Se l’approccio "tunnellizzato” impresso al processo dal dottor De Pasquale e dal dottor Spadaro poteva trovare una spiegazione, sia pure metagiuridica, nella volontà di chiedere la condanna degli imputati in virtù di un intimo convincimento morale circa la loro colpevolezza, il comportamento assunto dalla Pubblica accusa nei confronti del presidente del Collegio giudicante ha costituito sotto ogni punto di vista un azzardo inescusabile».
Ai magistrati viene persino contestato di avere provato a coinvolgere la Procura di Brescia in una violazione del segreto istruttorio, per «giustificare o, meglio, attenuare il rilievo» del proprio comportamento illecito.
Spadaro in aula aveva riferito di avere saputo dal suo vecchio procuratore, Francesco Greco, che l’omologo bresciano, Francesco Prete, sarebbe stato d’accordo nel portare l’avvocato Amara a testimoniare contro Tremolada. Senonché sia il procuratore aggiunto di Milano Laura Pedio, presente al summit bresciano, che Greco hanno smentito tale ricostruzione, parlando di «frasi veramente gravi».
Dalla Libera appare sconcertata dall’idea che De Pasquale e Spadaro avrebbero della propria funzione: «A voler seguire il ragionamento degli appellanti, si arriverebbe al paradosso che, anche qualora il pubblico ministero venisse a conoscenza della prova certa dell’innocenza dell’imputato dopo l’esercizio della azione penale (prova di cui magari la difesa dell’imputato è all’oscuro), non avrebbe l’obbligo di depositarla, pervenendosi così ad una condanna ingiusta, in spregio alla funzione di parte pubblica volta alla ricerca della verità, che la Costituzione riconosce al pubblico ministero».
Ma «la veste di organo di Giustizia preposto, nell’interesse della generalità dei consociati», almeno in questo caso, sarebbe stata stretta ai due pm. E perciò, come troppo spesso accade, sarebbe venuta a mancare, «a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini», «la concreta attuazione del principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale», una dichiarazione che perde completamente di senso di fronte alla rivendicata «discrezionalità assoluta del pm».
Ci aveva già pensato il professor Franco Cordero a strappare il velo d’ipocrisia del nostro sistema, allorquando era arrivato alla conclusione che «tutto sommato, il “parquet” (l’ufficio del procuratore in Francia, ndr) a vertice ministeriale, esposto a censura parlamentare, è più trasparente dell’autarchia togata».
Infatti, come dimostra il caso attuale, il pm, in nome dell’insindacabilità del proprio operato, può adattare alla bisogna il concetto dell’obbligatorietà dell’azione penale, un’attitudine che solo con la separazione delle carriere sarà arginata da un vero controllo, fascicolo per fascicolo, sull’operato delle Procure da parte di un giudice terzo e separato.
De Pasquale e Spadaro, per provare a difendersi, hanno agitato proprio il «mal francese» come spauracchio, quello di un pm con la museruola.
Un tentativo che Dalla Libera ha prontamente stoppato: «È “suggestivo”, ma assolutamente “fuori tema”, il richiamo difensivo alla cosiddetta “sovranità limitata” dell’ufficio del pubblico ministero francese» ha scritto. E ha aggiunto: «Premesso che l’appellante non ha indicato, in tale generico richiamo, quale concreto pregiudizio sarebbe derivato alla funzione del pubblico ministero, svolta dagli odierni imputati, dalle ripetute-esplicite-motivate-qualificate iniziative/richieste provenienti dal collega Storari […], non è chi non veda come proprio l’esercizio di tale funzione […] imponeva, in conformità alle norme costituzionali e processuali italiane, lo svelamento […] alle difese tutte del procedimento Eni Nigeria» di quanto era emerso nel procedimento gemello Eni complotto. Ma questo non è accaduto.
Ed ecco che arriva l’ultimo insegnamento per De Pasquale e Spadaro: «Gli atti/documenti in questione si sarebbero dovuti inserire nel fascicolo del pubblico ministero, a disposizione delle parti e, quindi, a queste resi conoscibili tempestivamente, con conseguente salvezza sia del diritto di difesa, sia del principio della parità delle parti». Un feticcio giuridico che in Italia raramente trova la sua applicazione e che, nonostante ciò, i comitati per il No al referendum sventolano come aglio contro i vampiri. Ma sentenze come quella di Brescia smascherano l’infondatezza di tali argomenti e ne rappresentano l’antidoto.
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Riduci
Cesare Parodi e Carlo Nordio (Ansa)
Sostenere che un giudice separato dal pm possa essere «intimidito» è una congettura. Il testo sottoposto a referendum conferma autonomia e indipendenza dei magistrati. Chi paventa inesistenti rischi per lo Stato contrasta un iter che scioglie nodi fondamentali.
Tra poco più di due mesi saremo chiamati a esprimerci sulla riforma di alcune norme della Costituzione sull’ordinamento della magistratura, non a manifestare fiducia o dissenso rispetto a una parte politica. Sarà, dunque, necessario prescindere dalle considerazioni che caratterizzano le scelte elettorali e valutare il merito delle norme, per ciò che stabiliscono, senza far dire loro ciò che non dicono. Basta allora leggerle, per avere certezza dell’infondatezza degli slogan coniati per contrastare la riforma. Infatti, le norme confermano che:
1 la «magistratura, nelle due articolazioni giudicante e requirente, costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (articolo 104);
2 gli atti relativi alla carriera e alla tutela dell’inamovibilità restano riservati ai rispettivi Csm, giudicante e requirente, presieduti dal presidente della Repubblica, prevalentemente composti da magistrati, scelti con modi che non consentono condizionamenti da parte del potere politico (articoli 104 e 105). La giurisdizione disciplinare è, poi, attribuita a un’Alta corte, composta da membri nominati dal presidente della Repubblica, dal Parlamento e scelti tra i magistrati, senza possibilità di condizionamenti a opera del potere politico (articolo 105).
Questo dicono le norme che, dunque, smentiscono gli slogan secondo cui la riforma farebbe sì che «i giudici dipendono dalla politica», sarebbero intimiditi e più deboli. L’inattendibilità degli slogan è chiara agli stessi oppositori della riforma, i quali sostengono che le norme vivrebbero, però, di vita propria, potrebbero essere subdolamente erose. La questione dell’interpretazione è antica. Ma è certo che, nello Stato costituzionale di diritto, l’interpretazione delle norme, anche costituzionali, incontra dei limiti, che ci sono e devono esserci, sicuramente quando il loro testo è chiaro e univoco. E il testo delle norme riformate rende certo che sono confermate autonomia e indipendenza della magistratura e sono poi soddisfatte esigenze avvertite da tempo dalle parti politiche di segno più diverso.
La questione della collocazione istituzionale del pm è rimasta ambigua nelle scelte dell’Assemblea costituente. La separazione delle carriere ha continuato a essere dibattuta e sostenuta nei decenni successivi dalla dottrina del più vario orientamento politico. È stata proposta, tra l’altro, dalla Commissione bicamerale alla fine degli anni Novanta, sia pure senza esito, ma raccogliendo il consenso di differenti parti politiche. L’onorevole Pisapia, in un articolo su Liberazione del 7 gennaio 2009, auspicava una bicamerale per riformare la giustizia, osservando che le divergenze «tra chi ritiene prioritari interventi tesi ad incidere sui tempi dei processi e sulla macchina giudiziaria e chi, invece, considera indifferibili riforme per rafforzare la parità delle parti e la terzietà dei giudici nonché alcune limitate, ma rilevanti, riforme costituzionali (modifica del Csm)», evidenziavano «problemi tutti reali e interventi tutti necessari, che, però - a differenza di quanto alcuni sostengono - non si contrappongono, ma anzi si rafforzano». E scriveva: «Sulla separazione delle carriere bisogna sgombrare il campo da equivoci e strumentalizzazioni» ed «è assolutamente falso che la separazione delle carriere incida sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura».
Pochi giorni fa il professor Stefano Ceccanti, autorevole giurista, ma anche «voce di dentro» della politica, ha ripercorso la storia degli ultimi anni e dimostrato che la separazione è stata auspicata da diversi schieramenti, non dalla sola parte che oggi l’ha proposta. La riforma Cartabia, sancendo la sostanziale separazione delle funzioni, ha infine reso non più ragionevole e sicuramente ingiustificato il permanere della commistione istituzionale, della compresenza delle due figure in uno stesso Csm e, quindi, l’influenza reciproca sulle carriere, oltre che una più ampia consuetudine di rapporti pregiudizievole dell’immagine di terzietà e imparzialità del giudice e l’immagine nella giustizia è essenziale.
La separazione permetterà di valorizzare al giusto la diversità delle funzioni, di realizzare modelli organizzativi che devono essere differenti, a garanzia del principio di eguaglianza nell’esercizio dell’azione penale, di apprezzare al meglio, all’interno di ciascun Csm, le diverse professionalità. Il timore di un pm troppo forte, da un canto sconfessa di per sé l’inesistente rischio di un assoggettamento all’esecutivo; dall’altro tradisce una sfiducia nei confronti dei magistrati requirenti, senza neanche considerare che il pm resta un magistrato, tenuto a ispirare la sua azione a finalità di giustizia, restando altresì fermi poteri e controlli del Csm; dall’altro ancora, garantirà una distinzione che definitivamente priverà i suoi atti, sul piano dell’immagine, della valenza di giudizio anticipato, pregiudizievole della presunzione di non colpevolezza, mediaticamente amplificata. Sostenere che un giudice separato dal pm, le cui garanzie restano ben salde, dovrebbe risultare «intimidito» è una congettura, parto di una fantasia senza limiti, quindi insostenibile. Il riconoscimento dell’attività svolta dal Csm a garanzia dello Stato di diritto non può far ignorare l’esigenza di un cambiamento della modalità di scelta dei suoi membri.
Incongruenze e rischi per l’indipendenza interna determinati dal metodo elettivo furono posti in luce dall’Assemblea costituente e, in particolare, evidenziati dagli onorevoli Mancini e Condorelli. La scelta per l’elezione, dissonante rispetto a quella contenuta nel progetto, avvenne tra non pochi dubbi e si chiuse con la significativa sottolineatura del presidente dell’Assemblea che, con «l’indicazione testé votata non è del tutto esaurito il problema di queste elezioni». In seguito, la costituzione di nuovi «gruppi» all’interno dell’Anm nel 1988 e nel 2015, motivati, come si legge negli atti fondativi, anche con l’esigenza di «contrastare preoccupanti degenerazioni del sistema delle correnti», «degenerazioni del correntismo all’interno del Csm»; le «ragioni di un sorteggio» temperato avanzate dal comitato Altra proposta nel 2014 e, poi, nel 2019 in un documento sottoscritto da 182 magistrati; l’esito del referendum indetto nel 2022 dall’Anm sul sorteggio temperato che registrava 2.475 voti contrari al sorteggio, ma ben 1.787 voti favorevoli, radicano la riforma anche in istanze provenienti dalla stessa magistratura, essendosi una parte numericamente importante e significativa di magistrati già espressa in senso favorevole al sorteggio, anche se temperato.
Inoltre, il Csm non rappresenta in senso tecnico l’ordine giudiziario. La logica della scelta deve essere coerente con il suo ruolo di garanzia, di organo privo di discrezionalità politica, che svolge funzioni di alta amministrazione, di attuazione dell’ordinamento giudiziario. Svolge un’attività che, in larga misura, è sostanzialmente propria di ogni magistrato, per la quale opera dunque il principio costituzionale della differenziazione solo per funzioni. Il sorteggio è coerente con l’assetto costituzionale della magistratura e del Csm. Esalta il carattere di servizio della funzione di componente del Csm, che priva della connotazione di meta di una carriera associativa, conseguita grazie all’apporto di una corrente cui si deve «rispondere» e, perciò, rafforza l’indipendenza interna. L’autorevolezza del Csm non è minata, bensì rafforzata dall’eliminazione di dubbi in ordine a una possibile ingerenza da parte delle correnti che hanno ottenuto l’elezione dei loro componenti.
Quanto, infine, alla giurisdizione disciplinare, quella del Csm ha dimostrato di non essere domestica, ma ciò non esclude criticità, alcune delle quali ho evidenziato in una nota a sentenza pubblicata su Giustizia civile nel lontano 2001, dal significativo titolo «Consiglio superiore della magistratura e sezione disciplinare: le relazioni pericolose». Criticità che ipotizzavo avrebbero potuto essere eliminate con la costituzione di una Corte di giustizia della magistratura. La tipizzazione dell’illecito disciplinare, la distinzione tra professionalità, deontologia e responsabilità disciplinare, l’esigenza di distinguere gli interventi in detti distinti ambiti, di evitare commistioni di funzioni in capo a uno stesso organo giustificano la scelta dell’Alta corte e rafforzano la fiducia dei cittadini. La scelta, sia pure con diversità di contenuti, ha peraltro costituito oggetto di precedenti proposte di riforma da parte della Commissione bicamerale della fine degli anni Novanta, di un disegno di legge a iniziativa del presidente Cossiga (nel 2006), di due disegni di legge ad iniziativa dei senatori Rossomando e di altri senatori del Pd nel 2021 e nel 2022. La funzione dell’Alta corte, - celebrare un giudizio, peraltro, non tra «pari» - giustifica la selezione dei componenti della magistratura mediante sorteggio, perché risulta pianamente applicabile il principio che i magistrati si distinguono solo per funzioni. D’altronde, per sorteggio sono designati i componenti del Tribunale dei ministri. Immaginare poi che l’Alta corte possa fungere da longa manus del potere esecutivo, di qualunque colore esso sia, può essere frutto solo di una sconfinata fantasia, se solo si considera che sarà composta da membri di nomina del presidente della Repubblica, del Parlamento e da magistrati.
La riforma conferma autonomia e indipendenza della magistratura, è rispettosa dei principi che esprimono il nucleo intangibile della Costituzione, dei principi dell’Ue e delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, mira a rafforzare terzietà e imparzialità del giudice, la fiducia nella magistratura. La fiducia è la fonte della legittimazione della magistratura, che non si conquista paventando inesistenti rischi per lo Stato di diritto e facendo dire alle norme ciò che non dicono, per contrastare un percorso riformatore che non risolve tutti i problemi della giustizia, ma certo scioglie alcuni nodi fondamentali nell’interesse di tutti i cittadini.
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Riduci
Bruxelles presenta un altro prestito, attraverso bond, ma esenta tre Stati membri per avere l’unanimità Oltre la metà dei soldi destinata alla Difesa. Volodomyr Zelensky ci rimborsa solo se Mosca pagherà i danni bellici.
Dopo la faticosa discussione tra i leader europei lo scorso dicembre, la Commissione ora presenta un pacchetto legislativo per assicurare all’Ucraina un sostegno finanziario nel biennio 2026-2027. Ursula von der Leyen propone un prestito da 90 miliardi di euro finanziato tramite emissioni di debito comune dell’Unione. Il pacchetto si compone di una nuova proposta che istituisce il prestito (un documento di 76 pagine) e di due proposte di modifica (dello Strumento per l’Ucraina e del regolamento sul quadro finanziario pluriennale).
Il prestito, denominato «Ukraine support loan», sarà articolato in due componenti principali. Circa 60 miliardi di euro saranno destinati all’assistenza militare, mentre i restanti 30 miliardi confluiranno nel bilancio generale ucraino, con l’obiettivo di garantire la continuità delle funzioni statali e dei servizi pubblici essenziali. Secondo le stime della Commissione, il pacchetto coprirebbe all’incirca due terzi del fabbisogno finanziario di Kiev per i prossimi due anni, una valutazione condivisa con il Fondo monetario internazionale. Finora l’Ue ha fornito 193,3 miliardi all’Ucraina.
Il finanziamento avverrà attraverso bond emessi dall’Ue sui mercati dei capitali, garantiti dal margine di bilancio europeo anziché da contributi diretti degli Stati membri.
Si tratta di un meccanismo già utilizzato per altri programmi di assistenza all’Ucraina, ma che continua a sollevare interrogativi politici in quei Paesi che considerano questo tipo di intervento una misura eccezionale, da usare con parsimonia.
Uno degli aspetti più rilevanti della proposta è l’assenza di una scadenza precisa per il rimborso. In teoria, il prestito potrebbe anche essere perpetuo. La Commissione ha chiarito che l’Ucraina sarà tenuta a restituire il capitale solo nel caso in cui la Russia accetti di pagare riparazioni di guerra. Fino ad allora, il debito verrebbe rinnovato.
Qui si aprirebbe, volendo, una interessante finestra di discussione sulla credenza che il debito pubblico sia ripagato alla scadenza. Ma non è questa la sede.
Il sempreverde Valdis Dombrovskis, commissario per l’Economia e la Produttività, Attuazione e Semplificazione, ha inoltre ribadito che l’Unione si riserva il diritto di utilizzare in futuro i beni russi congelati nell’Unione per rimborsare il prestito, purché ciò avvenga nel rispetto del diritto europeo e internazionale. Uscita dalla porta nella discussione di un mese fa, l’ipotesi del sequestro dei beni russi congelati in Belgio rientra dalla finestra come una minaccia in questa nuova versione.
L’uso del patrimonio russo immobilizzato è stato uno dei nodi più controversi del negoziato politico. L’idea di finanziare direttamente il prestito attingendo ai circa 210 miliardi di euro di fondi russi bloccati in Europa, in gran parte custoditi in Belgio, non ha trovato consenso al Consiglio europeo di dicembre, soprattutto per i rischi legali e finanziari connessi.
Dal punto di vista istituzionale, l’operazione viene gestita come cooperazione rafforzata, coinvolgendo 24 dei 27 Stati membri. Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca sono state esentate dalla garanzia del debito comune, una concessione necessaria per superare le resistenze politiche. Ne consegue che il costo degli interessi, stimato tra i 3 e i 4 miliardi di euro l’anno, ricadrà sugli altri Paesi partecipanti, inizialmente attraverso fondi Ue non utilizzati e, se necessario, tramite ulteriori contributi nazionali. La cooperazione rafforzata è il meccanismo con cui l’Unione europea ammette, senza dirlo apertamente, che le sue regole comuni non sempre funzionano. Quando l’unanimità non si trova, alcuni Stati procedono e gli altri restano a guardare.
Il prestito include anche una preferenza europea negli acquisti di equipaggiamenti militari. L’intenzione è sostenere le industrie della difesa ucraine ed europee, consentendo deroghe solo in caso di urgenza o indisponibilità sul mercato continentale. Su questo punto, però, sono emerse divisioni tra gli Stati membri. Alcuni, tra cui Olanda e Germania, temono che vincoli troppo rigidi possano rallentare l’approvvigionamento di armamenti essenziali, soprattutto attraverso canali legati alla Nato.
Come per altri strumenti di assistenza europei, il sostegno finanziario sarà accompagnato da forti condizionalità (almeno sulla carta). L’erogazione dei fondi sarà legata all’attuazione di riforme in materia di Stato di diritto, governance democratica e lotta alla corruzione, come un percorso di avvicinamento dell’Ucraina all’Unione europea. Lo ha detto anche Marta Kos, commissario per l’Allargamento, sostenendo che l’aiuto europeo «fornisce un chiaro piano di riforme che contribuisce a rafforzare le istituzioni pubbliche, attrarre investimenti e avvicinarsi all’adesione all’Ue». Si dà già per scontato, sembra, che l’Ucraina entrerà prima o poi a far parte dell’Unione europea. Ma per Kiev, soprattutto in tema di corruzione, sarà una strada molto lunga.
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