Al centro, Giacomo Matteotti. Nel riquadro il suo articolo del 1919 su «Rivista penale» (Getty Images)
Il giurista e deputato socialista nel 1919 elaborò la sua visione garantista in un articolo critico sulla riforma del processo penale. Il pm e il giudice dovevano avere due percorsi separati per evitare la «fabbrica delle condanne» creata dal controllo politico sulla magistratura.
La sintesi del pensiero di Giacomo Matteotti in merito alla separazione delle carriere è tutta in un articolo di poche pagine apparso nel 1919 sulla «Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza» diretta da Luigi Lucchini. Il deputato socialista e fine penalista prendeva le mosse da una critica all’ultima riforma del Codice di procedura penale entrata in vigore appena sei anni prima. Nel 1913 la riforma Finocchiaro Aprile aveva sostituito il vecchio codice del 1865, di fatto un adattamento del codice del Regno di Sardegna del 1859, nel quale le carriere delle parti giudicante e requirente erano unite e inserite in una rigida struttura gerarchico-burocratica.
Il pm dipendeva direttamente dal Ministero della Giustizia e i giudici e i pm potevano essere liberamente trasferiti o rimossi per volere dell’esecutivo. La riforma del 1913 cercò di mitigare l’impianto che affondava le proprie origini in era napoleonica con una serie di modifiche proprie del pensiero liberale, come l’istituzione del giudice istruttore per mitigare il palese svantaggio della difesa durante le fasi preliminari del processo penale. Tuttavia, sull’indipendenza delle parti dal potere politico l’intervento del 1913 fu solo di facciata, perché in sostanza lasciava la figura del pubblico ministero ancora legata all’influenza politica, nonostante l’introduzione di alcune formule (difesa del «bene comune» da parte del pm) che apparivano più come proclami che come realtà di fatto nelle fasi del processo penale.
La critica del Matteotti penalista, che si era formato con Alessandro Stoppato (giurista tra gli autori della riforma del 1913) mirava ad andare molto più in là di quelli che riteneva dei passi troppo timidi. La sua visione del sistema giuridico e dei protagonisti del processo penale erano una summa di garantismo molto avanzata per l’epoca. Matteotti partiva contestando la natura ancora «ibrida» dell’accusa rappresentata dal pubblico ministero, che si traduceva in un’istruttoria sbilanciata a evidente sfavore della difesa. Il fatto poi che parte requirente e giudicante mantenessero lo stesso iter nelle carriere, per il giurista di Fratta Polesine portava alla naturale creazione di una «casta», in quanto le due parti potevano essere influenzate da una sorta di «spirito di corpo» dovuto alla pregressa esperienza dei giudici come pm. Aggiungendo il fatto che l’influenza politica era ben radicata nelle due figure, Matteotti riteneva che il giudice dovesse essere totalmente separato dalla figura dell’accusa, per non far sì che il processo penale diventasse una «fabbrica delle condanne».
Chiarissime in merito sono le idee di Matteotti in questo passaggio dell’articolo del 1919:
«La divisione dei poteri su cui si fondano i moderni regimi costituzionali e la divisione delle funzioni, fra le quali anche la “funzione persecutiva” assegnata “agli organi esecutivi dello Stato”, permettono codesto apparente assurdo di uno Stato che è giudice e parte nel tempo stesso; fino a quando almeno sembreranno sufficienti quelle garanzie d’indipendenza di cui sono circondati gli organi di giustizia … organi sempre più autonomi» […]
Uno Stato giudice e parte allo stesso tempo era incompatibile con lo svolgimento di un giusto processo. L’influenza reciproca tra pm e giudice di fatto permaneva anche dopo la riforma liberale. Ed è questo l’aspetto più critico che già il titolo dell’articolo di Matteotti mirava a sottolineare. Il pm, descritto nella riforma del 1913 come super partes secondo formule che parevano non essere applicate de facto, era e continuava a essere, secondo l’autore, una «parte». Questa analisi, pur non negando il principio secondo cui il pm agisse per il bene collettivo, era funzionale a far risaltare la terzietà della figura del giudice, che doveva rimanere indipendente di fronte alle due parti e non influenzabile. La separazione delle carriere si inseriva in quanto strumento per garantire i principi che in seguito saranno inclusi nelle formule del «giusto processo» che Matteotti anticipò di molti anni.
Il garantismo di Matteotti e la sua visione del sistema giudiziario non trovarono spazio e furono oscurati dall’avvento del fascismo. Con le riforme Rocco (1930) e Grandi (1941) si tornò a una rigida unificazione delle carriere e al controllo gerarchico da parte dell’esecutivo. Anche dopo il 1948 e la nascita del Csm come organo di garanzia dell’autonomia della magistratura, le carriere di giudici e pm sono rimaste unite. Ai tempi di Matteotti, però, gli effetti del «processo mediatico» erano naturalmente sconosciuti. Il ruolo del pubblico ministero come protagonista dei media e diretto interlocutore del «popolo» spettatore non poteva essere allora immaginato da Matteotti. Tanto meno l’ondata giustizialista che seguì la stagione dei grandi processi in cui si è assistito a un rivolgimento delle parti, dove gli odierni sostenitori del «No» nel referendum sulla riforma Nordio forse dimenticano, additandone la natura «fascista», quanto il Matteotti giurista sostenne più di un secolo fa.
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Un video ricostruisce, sulla base delle analisi tecniche e delle perizie della Commissione parlamentare d’inchiesta, cosa potrebbe essere accaduto all’interno dell’ufficio di David Rossi nei momenti che hanno preceduto la caduta dalla finestra del suo ufficio nella sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, a Rocca Salimbeni, il 6 marzo 2013.
Il video è stato diffuso in concomitanza con la visita della Commissione d’inchiesta a Siena. Si tratta di una ricostruzione realizzata a partire dagli elementi raccolti in questi mesi di lavoro: le lesioni riscontrate sul corpo, la posizione della finestra e gli ultimi movimenti ricostruiti dagli investigatori.
Un contributo che, secondo i consulenti della Commissione, il tenente del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, avvalorerebbe la tesi dell’omicidio.
Nel riquadro il giudice Vincenzo Turco (Ansa)
Se vince il No il rischio è la giuristocrazia: una tecnocrazia che, attraverso l’Anm, agisce come opposizione capace di condizionare il Parlamento. Magistratura democratica è sempre stata la corrente più forte sul piano politico e ideologico.
Uno dei pilastri della riforma costituzionale che verrà sottoposta a referendum confermativo il 22 e il 23 marzo prossimi è il sorteggio nell’elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura. Il Csm è un organo di rilievo costituzionale posto a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Un organo definito, con una confusa trasposizione dal diritto inglese, di autogoverno.
Non è però (non dovrebbe essere) un organo politico in senso stretto: non esprime alcuna rappresentanza di questo tipo. Negli ultimi decenni si sono tuttavia sviluppati due fenomeni che sono andati in quest’ultima direzione: il primo deriva dal ruolo svolto dall’Associazione nazionale magistrati (Anm), che ha progressivamente accentuato un carattere di rappresentanza politica attraverso le sue correnti; il secondo riguarda il ruolo della magistratura come espressione di un potere tecnocratico che gioca una partita tutta sua.
Le correnti
Le correnti hanno sempre proposto una visione e un’azione politica, nella magistratura e nella società. Negli anni Sessanta dello scorso secolo Magistratura indipendente (Mi) paladina dell’indipendenza e Magistratura democratica (Md) forza progressista; alla fine degli anni Settanta il «correntone» di Unità per la costituzione (Unicost), animato dal sacro fuoco dei valori costituzionali, per decenni il più potente centro di potere associativo. Poi, via via, altre formazioni, tra cui una corrente più moderata nel blocco progressista (Area). Nel 2015 l’effimera esperienza della corrente di Piercamillo Davigo. Dalla fine degli anni Novanta un movimento fortemente critico verso il sistema delle correnti che si è fatto promotore del sorteggio dei membri del Csm (oggi Articolo Centouno).
La corrente più influente sul piano politico e ideologico è sempre stata Magistratura democratica, antesignana di un uso alternativo del diritto, finalizzato, per usare concetti ed espressioni di suoi esponenti storici, a garantire alle masse «i più ampi spazi di lotta in vista di nuovi e alternativi assetti di potere» contro lo «Stato borghese» - Domenico Menorello e Maurizio Sacconi, (In)giustizia creativa e trasformazione antropologica. Md ha poi vissuto e tradotto il passaggio dalla old left alla new left; dallo Statuto dei lavoratori al woke. Questa corrente (oggi Area democratica per la giustizia) è la più coesa dal punto di vista ideologico, la più attiva sul piano politico, la più presente nel contesto internazionale attraverso una rete di consorelle (Medel).
Unicost, invece, dopo la vicenda di Luca Palamara, si è svuotata in favore di Mi, la nuova dominatrice del «centro» politico della magistratura. Mi è una corrente che ha sempre marcato la propria distanza dalla politica, ma che oggi si ritrova a fare proprio questo, perché è difficile immaginare un’azione più «politica» di una campagna elettorale contro una riforma votata dal Parlamento. Una corrente che, peraltro, al suo interno esprime anche un approccio più riflessivo, come conferma la dissociazione di una sua esponente al Csm dal documento con cui altri consiglieri sono intervenuti dopo le pesanti dichiarazioni del procuratore di Napoli (Nicola Gratteri, ndr).
Le correnti, attraverso la loro presenza nel Csm, hanno un peso enorme sia nel connotare l’esercizio delle funzioni istituzionali del Csm (vedi la prassi delle «pratiche a tutela») sia nell’intermediare le carriere dei magistrati (progressioni in carriera, nomine dei vertici degli uffici giudiziari, incarichi, formazione, ecc…).
Questo potere si esplica già sul piano orizzontale nelle relazioni quotidiane di colleganza, ma è consacrato dall’ascesa nell’organigramma associativo, tipicamente nelle elezioni dei membri dell’Anm, nelle elezioni dei membri dei Consigli giudiziari (una sorta di piccoli Csm territoriali, ndr.) e nelle elezioni dei membri del Csm. L’elezione è il metodo con cui questo potere si realizza e si fortifica, con cui conquista la sua rappresentanza «politica» nel Csm. Il sorteggio previsto dalla riforma costituzionale vuole eliminare questa modalità di selezione e con essa lo strapotere delle correnti e l’inquinamento dell’attività di alta amministrazione del Csm. Il sorteggio è un metodo anche più democratico perché tutela l’eguaglianza in «entrata», in quanto «valorizza i presupposti teorici dell’omogeneità e dell’equivalenza dei destinatari delle scelte» (Marco Mandato, Nomos, marzo 2019). Ma è un metodo che comunque appartiene alla «giuridicità» ed è già rodato in tanti ambiti (nei concorsi pubblici, in materia elettorale, nell’abilitazione dei professori universitari); anche nell’amministrazione della giustizia, con il sorteggio dei cittadini che integrano la Corte costituzionale nei giudizi di accusa contro il presidente della Repubblica; con il sorteggio dei giudici popolari delle Corti di Assise; con il sorteggio dei giudici del Tribunale dei ministri. Un sorteggio che pescherà tra magistrati provvisti di sicure competenze tecniche, abituati a occuparsi di cose ben più complesse e impegnative che non la gestione dello status giuridico ed economico dei magistrati, laddove gli eletti con il sistema attuale non sono necessariamente i più attrezzati, ma i più «potenti».
Se vincerà il Sì, tutte le correnti, senza eccezioni, perderanno di colpo la certezza di governare il Csm. Il blocco progressista verosimilmente resterà più unito dal collante ideologico, quello moderato subirà qualche fibrillazione e forse tornerà a spingere su temi squisitamente sindacali, entrambi saranno liberati dal peso della gestione clientelare e potranno tornare all’elaborazione culturale.
In caso di vittoria dei No la situazione sarebbe poco diversa per quanto riguarda i rapporti di forza tra le correnti, ma molto più gravida di conseguenze sul piano della politica generale: una vittoria del No intesterebbe alla magistratura «militante» un ruolo e una legittimazione politica che verrebbero fatti pesare nei rapporti con gli altri poteri dello Stato. Seguirebbe la bollinatura permanente dell’Anm sui provvedimenti legislativi.
Una giuristocrazia
L’azione politica dell’Anm contro la riforma costituzionale dimostra, sotto un altro profilo, la tendenza del potere giudiziario ad agire come soggetto politico e contro-potere. Questo fenomeno si è manifestato da tempo (vedi Edouard Lambert, Il governo dei giudici, 1921) seguendo le grandi trasformazioni del diritto americano. Da qualche decennio sta virando verso un sistema di controllo globale, ampio e pervasivo (Ran Hirschl, Verso la giuristocrazia). Un sistema nel quale i magistrati operano in rete con altre comunità di giuristi che sorvegliano e condizionano i grandi interessi politici ed economici. Un potere di natura tecnocratica, fondato sul dominio della conoscenza giuridica e sulla riduzione algoritmica dei grandi formanti geopolitici (esempio gli Human rights).
Quanto sia consapevole di tutto ciò la magistratura non è chiaro. Sta di fatto che nella vicenda del referendum costituzionale l’Anm si è mossa istintivamente come un contropotere, indisponibile al dialogo, laddove le posizioni nei partiti politici hanno offerto varietà e ricchezza di posizioni. La parte della magistratura progressista ha tradito una volontà più esplicita di opposizione al governo, la parte moderata si è associata alla prima per conservare i propri privilegi, ma tutte e due si sono mosse all’unisono come un potere chiuso che va per la propria strada.
Questa vocazione al dominio è coperta da motivazioni ideali. Nei discorsi di apertura dell’anno giudiziario, per esempio, che drammatizzano un «patto per lo Stato di diritto» o direttamente un «patto fra magistratura e società», una rilegittimazione del giudice che salva il mondo dall’oscurità. Non si tratta di episodi sporadici, è un’azione a largo spettro promossa a livello europeo. La rete europea dei Consigli di giustizia, nel giugno 2025, ha invitato le magistrature europee a esercitare il vaglio di legalità delle azioni dell’esecutivo e del legislatore, a combattere come una minaccia per lo stato di diritto l’attuazione di riforme senza il proprio consenso, a «dimostrare leadership e coraggio, agire senza indugio e utilizzare tutti i mezzi a disposizione», non escluso il ricorso alla narrazione mediante «solide relazioni con i media». Con una attenzione particolare all’opinione pubblica e all’istruzione, soprattutto dei giovani.
In definitiva, attraverso le grandi leve del diritto contemporaneo il potere giudiziario sovrasta gli altri poteri e rende problematico il rapporto tra diritto e democrazia. E il potere che più soffre di tale gigantismo è proprio il Parlamento, accusato dall’Anm di volere soggiogare la magistratura proprio mentre ne riafferma in Costituzione l’autonomia e l’indipendenza. La propaganda dell’Anm che paventa la sottoposizione della magistratura al potere politico sembra un’ironia.
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Enrico Grosso, presidente del Comitato del No (Imagoeconomica)
Il leader del Comitato antiriforma di Aosta beccato a dibattere su una causa con il capo del Tribunale durante un convegno. Ecco perché non vogliono separare le carriere...
Avete presente lo slogan di chi si oppone al referendum sulla giustizia? È del tipo: giù le mani dalla magistratura che deve rimanere libera e indipendente. Bene, immaginate se il presidente del Comitato «Sì referendum», il professor Nicolò Zanon, venisse beccato a perorare la causa di un suo cliente con il presidente del tribunale che sta esaminando la pratica in questione. Il commento più moderato, immagino, sarebbe: «Visto? Ecco la prova: quelli che sostengono il Sì vogliono condizionare i giudici».
Ma siccome a intrallazzare con la magistratura per proteggere il proprio cliente con imbarazzante complicità e confidenza è stato beccato il presidente del Comitato del No, espressione dell’Associazione nazionale magistrati, il professor Enrico Grosso, allora nessuno fiata, il caso viene velocemente archiviato dai media e dalla sinistra come un incidente di percorso di nessuna rilevanza etica e giudiziaria. Eppure la questione di cui stiamo parlando è di una gravità assoluta e ben dimostra che cosa ci sia dietro la maschera moralista dei fautori del No: mantenere il rapporto insano, ovviamente clandestino, tra la magistratura e quel sistema opaco che è il governo della giustizia. È accaduto l’altra sera all’Università di Aosta durante un convegno organizzato per discutere dell’imminente referendum.
Prima che iniziassero i lavori, Enrico Grosso e il presidente del tribunale, Giuseppe Marra, parlottano tra di loro non sapendo che microfoni e videocamere della diretta streaming sono già accesi. Grosso è il consulente del governatore della Regione, Renzo Testolin, sulla cui recente elezione pende un ricorso per incompatibilità. Grosso perora, Marra annuisce, rassicura e fornisce dettagli probabilmente utili alla difesa. La registrazione, poi cancellata, finisce su alcuni siti e non lascia spazio ad equivoci: il presidente del Comitato del No prova a trattare fuori dalle aule di tribunale con un magistrato evidentemente amico per di più titolare dell’ufficio che deve redimere la causa.
Ora si capisce meglio perché questi non ne vogliono sapere di sorteggi e carriere separate: chissà mai che con la riforma incappino in magistrato che se li avvicini a un convegno per parlargli di una tua causa quello invece di ascoltarti e annuire chiami i carabinieri.
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