2023-12-09
La difesa è legittimata anche dai precedenti
Grinzane Cavour, gli inquirenti sul luogo dove Mario Roggero uccise i due rapinatori (Ansa)
La legge da qualche anno tiene conto del «grave turbamento» di chi sta subendo un attacco criminale e decide di reagire. Ciò che manca è la considerazione delle aggressioni patite nel passato. Le attenuanti non esistono soltanto per i rapinatori.Molto si è discusso sul caso di Mario Roggero, condannato a 17 anni di carcere in primo grado perché nell’aprile del 2021 sparò e uccise due dei tre rapinatori che assaltarono la sua gioielleria. Molto si è discusso, ma troppo poco di un aspetto che è stato introdotto dall’ultima legge sulla legittima difesa, la numero 36 del 26 aprile 2019 che esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi «trovandosi in condizioni di minorata difesa (caso Roggero, nda) o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo (caso Roggero, nda), commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità (caso Roggero, nda)». Risulta evidente che il caso di Mario Roggero sembra rientrare totalmente in queste condizioni. Ma ciò che qui interessa sottolineare maggiormente è il «grave turbamento». Non c’è dubbio che l’inserimento del grave turbamento all’interno della legge sulla legittima difesa abbia rappresentato un indubbio passo in avanti per la ricostruzione della scena del crimine ma, soprattutto, della psicologia della vittima che si è trovata a dover reagire, pena la perdita della propria vita, o almeno la seria minaccia della stessa. Generalmente il grave turbamento viene riferito ai momenti nei quali i fatti avvengono e potrebbe sembrare pacifico e normale che le cose avvengano in questo modo. In realtà non è affatto così o, perlomeno, non lo è completamente. Se infatti il grave turbamento del momento nel quale i fatti avvengono è certamente un fattore fondamentale nel ricostruire la dinamica di ciò che è accaduto - e quindi la colpevolezza o l’innocenza di colui che e ricorso alla legittima difesa, anche uccidendo i delinquenti -, ciò non basta perché, purtroppo, in molti casi il grave turbamento non è relativo solo al momento in cui i fatti presi in analisi avvengono, ma occorre considerare i precedenti nei quali tali fatti sono avvenuti a carico degli stessi soggetti. In altre parole, il grave turbamento di un soggetto che si trova a subire per la prima volta una rapina non è pari al grave turbamento di chi ne ha subita già una grave, come nel caso di Roggero, o addirittura due, tre, cinque, dieci. In un certo senso potremmo dire che si produce un accumulo di turbamento in questi soggetti che hanno dovuto soggiacere a diverse aggressioni e che rendono quel grave turbamento un turbamento ancora più grave. Se si vuole considerare - come è doveroso fare - la componente psicologica del soggetto aggredito che ricorre alla legittima difesa, non si può non considerare la storia dei turbamenti che si è accumulata, sedimentata, cristallizzata nella mente di chi ne subisce uno di nuovo. Perché mai, quando si considera un imputato che ha commesso delle violenze, si va a cercare nella sua biografia se non ci siano dei giustificativi, delle ragioni sociali e psicologiche che possano aver portato l’imputato stesso a subire delle violenze e dei soprusi e che, alla fine, essi possano divenire delle attenuanti a ciò che ha commesso? Perché, se si fa questo nei confronti di un imputato di violenza, non si deve fare la stessa retrospettiva su un imputato di legittima difesa, perché non dobbiamo considerare come strutturali i danni psicologici provocati in lui o in lei dalle precedenti aggressioni? In altre parole ancora: quelle aggressioni precedenti, quelle violenze pregresse, quei reati consumati, avranno avuto o no una funzione di indebolimento di quelle figure che saranno quindi diventate più fragili, impaurite, terrorizzate dal fatto di ritrovarsi nella medesima scena? La memoria di un fatto subito in un clima di violenza e di terrore - come è normalmente l’assalto a una gioielleria - produce nella mente di chi lo subisce delle ferite, delle lacerazioni, delle piaghe, insomma: lascia delle tracce che possono essere indelebili. Perché tutto questo non deve essere mai considerato? E dirò di più: perché tutto questo non deve essere considerato in modo fondamentale, essenziale, centrale nell’analisi della colpevolezza o meno del soggetto che si è difeso?Quel soggetto non è divenuto fragile per colpa sua o per delle carenze naturali. È divenuto fragile perché non si è riusciti al proteggerlo (responsabilità dello Stato) e perché ha subito reiterate volte assalti criminali. Quindi non c’è traccia di colpa in lui nel momento in cui lo stato di grave turbamento lo ha indotto a scegliere, nei pochi istanti possibili, la via della legittima difesa per evitare di diventare cadavere oltre che rapinato.
(Totaleu)
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