- Passa in Senato la riforma voluta da Matteo Salvini: «Non creiamo il Far West, ma stiamo con i cittadini perbene». Niente più condanne per eccesso colposo per chi agisce in stato di grave turbamento dovuto al pericolo.
- Ci sono tanti «pistoleri» pure nel Pd. Disertano ben 18 senatori, fra cui big come Renzi, Bonifazi e il capogruppo Marcucci. Monti si astiene. Assenti, come annunciato, i ministri del Movimento 5 stelle .
- Toghe subito all’attacco: «Legge incostituzionale». L’Anm: «Pericolosi automatismi e meno spazi ai magistrati». Contrari anche gli avvocati penalisti: «Inutile e pericolosa».
- Stop alle pensioni ai terroristi scappati all’estero. Sì all’emendamento. Caso nato dopo lo scoop di Panorama sull’assegno a Pietrostefani, mandante dell’omicidio Calabresi.
Lo speciale comprende quattro articoli.
Esulta il vicepremier Matteo Salvini dopo l’approvazione in Senato della legge sulla legittima difesa: «Oggi è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Non si distribuiscono armi, non si legittima il Far West, ma si sta con i cittadini perbene». Spiega, sorridendo per la soddisfazione, che «dopo anni di chiacchiere è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante». Festeggia assieme agli altri esponenti del Carroccio, che per l’occasione indossano magliette blu con la scritta «La difesa è sempre legittima»: «Da oggi i delinquenti sanno che fare i rapinatori in Italia è un mestiere ancora più difficile e pericoloso», dice il ministro dell’Interno, «quindi ovviamente punteremo su polizia, telecamere e forze dell’ordine, ma se entri in casa mia di notte armato e mascherato, io ho il diritto di difendermi prima che tu metta le mani addosso a me o ai miei figli».
E sulle polemiche taglia corto: «Non c’è nessuna perplessità per chi ha letto il testo, c’è solo la scelta dello Stato di stare con vittime e aggrediti».
In pratica vengono allargate le maglie del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, anche se tale principio rimane: restano comunque le indagini e si deve dimostrare che la difesa è stata legittima. Tuttavia, si restringe la discrezionalità del giudice. Ma vediamo nei particolari come funziona la nuova legge e in quali punti differisce dalla vecchia.
L’articolo 1 va a modificare l’articolo 52 del Codice penale: prevede che sia «sempre» legittima la difesa di chi «compie» un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. Naturalmente resta il processo, ma i magistrati avranno minore potere. È quindi possibile utilizzare «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui». Viene inoltre introdotto un ulteriore cambiamento, in base al quale è da considerarsi in stato di legittima difesa colui che «legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio (da intendersi anche come luogo di lavoro ndr), agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia». Affinché scatti la legittima difesa è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.
La legge interviene poi sull’articolo 55 del Codice penale relativamente alla disciplina dell’eccesso colposo, escludendo la punibilità di chi, trovandosi «in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento», derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. In altre parole finora era prevista una proporzionalità tra offesa e difesa, punendo l’eccesso colposo di legittima difesa. Ora scompare nel caso che chi reagisca sia «in stato di grave turbamento» derivante dal pericolo. Una norma di natura psicologica, che riguarda uno spettro di situazioni molto ampio.
Modificato anche l’articolo 624 bis del Codice penale: chi si è reso responsabile di un furto in appartamento potrà ottenere la sospensione condizionale della pena soltanto in caso di risarcimento integrale del danno alla persona.
Inoltre sono inasprite le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento. La violazione di domicilio, che era punita con una pena da 6 mesi a 3 anni diventa «da 1 a 5 anni». Ma se e la violazione è aggravata, perché «il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato», la pena, che era da 1 a 5 anni, diventa da 2 a 6 anni. Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di 6 e 7 anni di prigione. Infine, per la rapina, il minimo passa da 4 a 5 anni. Per la rapina aggravata si sale da un minimo di 5 a 6 anni e per la pluriaggravata da 6 a 7 anni.
Chi si è difeso legittimamente non sarà responsabile civilmente. La riforma fa sì che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato «a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile». Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto a un’indennità, calcolata dal giudice tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».
La riforma della legittima difesa estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. È comunque «fatto salvo il diritto dello Stato di chiedere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva».
L’ultimo articolo del provvedimento interviene sul Codice di procedura penale affinché «nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose». Quindi la nuova legge accorcia anche i tempi dei processi.
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