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2019-09-28
La Consulta e i partiti agitano il populismo per agire contro la sovranità popolare
Ansa
Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi.
Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare.
Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo.
Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute.
Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato.
L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. Che qualcuno, appellandosi all'articolo 1 della Costituzione, voglia che almeno una parte di questi fili venga tagliata non dovrebbe, di per sé, costituire motivo di scandalo.
«È nata la “giuristocrazia”: le toghe si credono al di sopra dello Stato»
Agostino Carrino è uno dei più importanti giuristi italiani e studia da anni il rapporto tra politica e potere giudiziario. Un tema che è tornato ad approfondire nel suo recente La Costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità.
Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia?
«Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento».
No?
«Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni».
Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit.
«A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"».
Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto?
«Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice».
Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto?
«Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario».
Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse?
«Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza».
La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni.
«Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo».
Cioè?
«Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti».
Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo?
«Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è».
Dicono che non si può votare di continuo...
«In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni».
A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato?
«Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza».
Quali sono i rischi?
«Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
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La Corte costituzionale crea nuove norme usurpando il ruolo del Parlamento. Il Quirinale sindaca nel merito i decreti legge.«È nata la "giuristocrazia": le toghe si credono al di sopra dello Stato». Lo studioso Agostino Carrino: «La decisione sul caso Cappato genererà sentenze disomogenee finché il Parlamento approverà una norma, che sarà un pessimo compromesso. Ma se i giudici legiferano è pure colpa della politica imbelle».Lo speciale comprende due articoli. Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi. Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare. Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo. Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute. Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato. L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. 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Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità. Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia? «Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento». No? «Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni». Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit. «A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"». Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto? «Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice». Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto? «Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario». Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse? «Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza». La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni. «Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo». Cioè? «Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti». Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo? «Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è». Dicono che non si può votare di continuo... «In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni». A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato? «Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza». Quali sono i rischi? «Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
Ansa
Tutto avviene in un lasso di tempo brevissimo: solo 20 secondi da quando l’Iryo è deragliato e ha occupato il binario opposto. Troppo poco tempo perché entrasse in azione il sistema di sicurezza: lo stesso macchinista dell’Alvia, che nell’incidente ha perso la vita dopo essere sbalzato a decine di metri dal convoglio, non ha avuto tempo di frenare.
Il bilancio è «ancora provvisorio» ha precisato il ministro dei Trasporti Oscar Puente: «È stato un caos totale. È stato terribile. Siamo stati sbalzati in aria» il racconto di Rocìo Flores, 30 anni, una delle sopravvissute che in questo momento si trova ricoverata a Cordova. «Sono sotto osservazione a causa dei colpi alla testa e del vomito. Le mie costole non sono rotte, solo dislocate. I medici mi hanno fatto un primo controllo in reparto e poi mi hanno mandata in ospedale. Sono piena di dolori e lividi».
«Il treno ha iniziato a frenare all’improvviso e alcuni sedili sono stati scaraventati via. Ho pensato di morire» racconta un’altra passeggera e El Mundo. «Tutto è stato molto veloce e caotico, le valigie hanno iniziato a cadere e quando siamo riusciti a scendere dai vagoni ci siamo trovati di fronte a una situazione catastrofica», ha raccontato alla agenzia Efe uno dei feriti. E ancora un’altra superstite: «Li vedevo morire e non potevo fare nulla». E poi: «Siamo stati sbalzati in aria, c’erano corpi dappertutto. Ho pensato di morire».
Molte delle vittime sono irriconoscibili, per questo il lavoro della Guardia Civil si è concentrato «sull’identificare le vittime dell’incidente e sul lavoro che sta realizzando la criminalistica di Madrid, specializzata nella raccolta di campioni, impronte e Dna. Abbiamo aperto cinque punti per poter assistere e raccogliere informazioni di queste vittime, cinque punti affinché possano accedere i familiari diretti delle vittime: si trovano a Madrid, a Siviglia, Cordova, Huelva e Malaga». Alcuni corpi sono stati trovati a centinaia di distanza, come fosse stata un’esplosione. «Quando arriveranno i macchinari pesanti per sollevare i vagoni è probabile che troveremo altre vittime», ha detto il presidente della regione dell’Andalusia Juanma Moreno.
Le prime ricostruzioni sulla dinamica dell’incidente hanno escluso immediatamente l’errore umano, mentre a chi indaga è risultato presto evidente un giunto rotto sui binari. I tecnici presenti sul posto, che hanno analizzato le rotaie, hanno individuato una certa usura nella giunzione tra le sezioni della rotaia, nota come piastra di giunzione, il che, secondo loro, dimostra che il guasto era presente da tempo. Gli investigatori hanno scoperto che il giunto difettoso creava uno spazio tra le sezioni della rotaia che si allargava man mano che i treni continuavano a viaggiare sui binari. Ma c’è di più perché il sindacato spagnolo dei macchinisti aveva segnalato anomalie sui binari proprio in quel tratto di ferrovia lo scorso agosto mettendo in guardia su buche e squilibri nelle linee elettriche aeree che stavano causando frequenti guasti e danneggiamenti.
Anche i passeggeri diretti alla stessa stazione che avevano percorso il tratto prima del deragliamento avevano già notato ore prima «problemi» lungo il tragitto.
Jonathan Gomez, direttore dell’ufficio per il Turismo del comune di Malaga, intervistato dal giornale on line Diario Sur, ha detto: «quando avevamo già superato Cordoba, nella zona in cui si è verificata la tragedia, abbiamo sentito il treno sobbalzare così tanto che il mio portatile, su cui stavo lavorando, è caduto dal tavolino. Probabilmente c’era già qualcosa che non andava nei binari che ha causato quel movimento».
Papa Leone XIV si è detto «profondamente addolorato nell’apprendere la tragica notizia dell’incidente ferroviario di Adamuz», e ha offerto «preghiere per il riposo eterno dei defunti». Leone «estende inoltre le sue più sentite condoglianze alle famiglie dei defunti, insieme alle sue parole di conforto, alla sua sincera preoccupazione e ai suoi auguri per la pronta guarigione dei feriti e incoraggia le squadre di soccorso a perseverare nei loro sforzi di soccorso e assistenza». Il primo ministro Pedro Sánchez, che ha promesso una «indagine trasparente», ha deciso di annullare la sua partecipazione al Forum Economico di Davos sospendendo tutti gli impegni ufficiali per seguire da vicino la situazione ed esprimendo «profondo dolore» e vicinanza alle famiglie delle vittime. Anche la Corona spagnola ha inviato messaggi di solidarietà.
«Ho appena parlato con Sánchez per esprimere le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e ai loro cari. L’Europa è vicina alla Spagna in questo tragico momento e condivide il vostro dolore» ha detto il presidente della Commissione Ursula von der Leyen aggiungendo: «Le bandiere della Commissione europea saranno a mezz’asta».
«Con grande tristezza apprendo dell’incidente ferroviario» ha scritto Giorgia Meloni sui social. «L’Italia è vicina al dolore della Spagna per questa tragedia. I nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie».
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Elio Ciol, Giovani a San Daniele del Friuli, 1957 © Elio Ciol
Autore di immagini profonde e suggestive, che invitano a riflettere sulla bellezza e la spiritualità della vita quotidiana, Eio Ciol è sicuramente fra i più noti ed importanti fotografi contemporanei. Friulano di Casarsa della Delizia, 96 anni portati con la forza e il vigore tipici della sua terra, punto di partenza della sua poetica sono proprio le sue origini, quell’entroterra friulano che comincia a immortalare sin dagli inizi della sua carriera e che ritornerà sempre, come tema ricorrente, negli oltre settantacinque anni della sua lunga e proficua attività. Anche durante il periodo Neorealista degli anni Cinquanta, quando Ciol il Neorealismo lo interpreta «a modo suo», in una maniera assolutamente originale, scegliendo di mettere a centro dei suoi lavori non l’impegno politico, ma il reale in tutte le sue declinazioni: la natura, le architetture, il paesaggio, ma soprattutto l’uomo colto nella normalità della vita quotidiana, più « banale» che eccezionale, ma non per questo meno interessante.
La maestria di Ciol sta proprio in questo, nel saper dare alle immagini una profondità contemplativa e spirituale che nobilita paesaggi, luoghi e persone, regalando dignità alla povertà di contadini, bambini e anziani, sempre rappresentati con delicatezza e rispetto. La sua fotografia è fatta di piccoli gesti, sguardi e silenzi, proprio come ricorda i titolo della bella mostra allestita al Museo Diocesano di Milano, un’importante retrospettiva di oltre 100 immagini che regalano al visitatore una panoramica completa della poetica e dello stile di Ciol, caratterizzato non solo da una grande attenzione al dettaglio e da una profonda sensibilità, ma anche da una continua ricerca di nuove tecniche e sperimentazioni: particolarmente caro a Ciol fotografare in bianco e nero con una pellicola all’infrarosso, per restituire all’occhio di chi guarda una realtà che ha del magico, dell'onirico, con una vegetazione che diventa completamente bianca e i cieli sereni completamenti neri.
La Mostra
Curato dal figlio Stefano Ciol, che ha raccolto l’eredità artistica del celebre genitore, il percorso espositivo si articola in undici sezioni (chiamati più poeticamente «tempi ») che spaziano dalle foto neorealiste degli anni ’50 alle immagini della tragedia del Vajont, di cui Elio Ciol, profondamente turbato dalla catastrofe, racconta un dolore composto e profondamente umano, senza alcuna esibizione cronachistica. Molto interessante «Il tempo delle amicizie » , dove spiccano i ritratti di Pier Paolo Pasolini, di Padre David Maria Turoldo, sacerdote scomodo e poeta della condizione umana, e dell’ artista statunitense William G. Congdon , legato a Ciol da una lunga e profonda amicizia. Fotografo «della spiritualità», molto profondo è il legame che Elio Ciol ha con Assisi, la sua Betlemme, il luogo in cui l‘artista è tornato più e più volte per fotografare l’arte sacra, rimanendo profondamente affascinato dallo spirito del posto e da quell’ inscindibile identità di arte, uomo, natura, che sono poi tra i capisaldi della sua fotografia: ad Assisi, intrisa di spirito francescano come l’anima di Ciol, è dedicato «Il tempo del sacro» ,mentre a chiudere la mostra è «Il tempo della contemplazione » dove a catturare il visitatore sono i luoghi dell’infanzia e i paesaggi, che il fotografo contempla con meraviglia e gratitudine, in quanto parte del Creato «Il paesaggio è per me un dono: lo ricevo, non l’ho fatto io»
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Valentino Garavani durante una sfilata nel 1991 (Getty Images)
Addio a Valentino, l’ultimo imperatore della moda. Dopo di lui, il diluvio. Con la morte di Valentino Garavani, scomparso ieri a Roma all’età di 93 anni, si chiude definitivamente un’epoca. Non soltanto quella dell’alta moda italiana, ma quella di una visione assoluta della bellezza, intesa come disciplina, ossessione e destino. Valentino non è stato semplicemente uno stilista: è stato il couturier per eccellenza, l’ultimo imperatore di un regno fatto di eleganza, rigore e incanto.
«Valentino Garavani si è spento oggi presso la sua residenza romana, circondato dai suoi cari», ha annunciato la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in piazza Mignanelli 23, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma.
Nato a Voghera l’11 maggio 1932, sotto il segno del Toro, Valentino Ludovico Clemente Garavani scopre prestissimo la sua vocazione. È il cinema, prima ancora della moda, a chiamarlo: le dive hollywoodiane, le donne sofisticate, gli abiti luminosi e i gioielli che riempiono lo schermo. «Mia sorella mi portava al cinema e io sognavo donne bellissime, estremamente eleganti», raccontava. «In quel periodo decisi che avrei fatto questo: rendere belle le donne». Un sogno coltivato con ostinazione e trasformato in destino. Studia figurino a Milano, poi vola a Parigi, dove frequenta l’École de la Chambre Syndicale de la Couture e lavora negli atelier di Jean Dessès e Guy Laroche. Apprende il rigore francese, la costruzione impeccabile, la disciplina dell’haute couture. Ma la sua sensibilità resta profondamente italiana. Alla fine degli anni Cinquanta rientra a Roma, dove si forma accanto a Emilio Schuberth e Vincenzo Ferdinandi, prima di aprire una propria maison. Il ritorno nella Capitale segna l’inizio del mito. Nel 1959 apre l’atelier in via dei Condotti; nel 1960 incontra Giancarlo Giammetti, compagno di vita e di lavoro, di visione e di destino. È l’inizio di una storia che unisce amore, creatività e impresa, una simbiosi rara e irripetibile. Giammetti discreto, riservato, lontano dai riflettori, è stato l’architettura silenziosa dell’impero Valentino, il suo equilibrio. Valentino era l’estro e l’assoluto; Giammetti la misura e la protezione. Insieme hanno costruito non solo una maison, ma un mondo. «Io mi occupo solo della bellezza», amava dire Valentino, «Giancarlo pensa a tutto il resto». Insieme costruiscono un impero che attraversa decenni e rivoluzioni culturali senza mai rinunciare a un’idea precisa di eleganza. Nel 1962 arriva la consacrazione: la sfilata alla Sala Bianca di Pitti a Firenze è un trionfo. Vogue Francia gli dedica due pagine, segno inequivocabile dell’ingresso nel pantheon dei grandi. È l’inizio di un’ascesa inarrestabile, accompagnata da una firma cromatica destinata a diventare leggenda: il rosso Valentino, tonalità intensa e vibrante che non è solo un colore, ma un manifesto estetico diventato la sua cifra stilistica.
Negli anni Valentino veste il potere e il sogno. Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Farah Diba, Nancy Reagan. Jackie Bouvier sceglie un suo abito per sposare Aristotele Onassis, spalancandogli definitivamente le porte degli Stati Uniti. «Ho sempre desiderato rendere belle le donne», ripeteva. E lo faceva con una devozione quasi ossessiva, chiedendo alle sue première di smontare e rimontare un abito fino a quando non fosse perfetto. «Un vestito può tormentarmi la notte», confessava. «Se non è giusto, non è giusto». Negli anni Settanta, mentre Roma era attraversata dalla paura degli anni di piombo, dagli attentati e da una tensione che sembrava non dare tregua, Valentino continuava a muoversi in una dimensione altra. Il suo non era disinteresse né provocazione, ma una sorta di ostinata fedeltà alla bellezza. In una città segnata dall’ideologia e dalla violenza, lui difendeva il lusso, l’eleganza, la grazia come valori assoluti, quasi un atto di resistenza estetica. La moda, per Valentino, non era evasione ma disciplina, un ordine da preservare contro il disordine del tempo. Anche quando tutto intorno sembrava crollare, il suo mondo restava intatto, impermeabile, guidato da un’unica legge: la perfezione. Nel 1991, in piena Guerra del Golfo, Valentino disegnò un abito chiamato «Peace Dress», bianco con la parola «Pace» scritta in 14 lingue, come messaggio di speranza e di pace internazionale - un gesto simbolico che fu riconosciuto anche con un premio - «Man of fashion and peace» - dal Parlamento europeo.
Otto star saliranno sul palco degli Oscar indossando una sua creazione. Le supermodelle - da Claudia Schiffer a Cindy Crawford, da Naomi Campbell in poi - sfileranno per lui. Time lo definisce «the victorious», il vittorioso. Valentino diventa «larger than life», sovrano assoluto di una moda che non insegue le tendenze ma le trascende. Nel corso della carriera riceve tutti i massimi riconoscimenti: il Premio Neiman Marcus (considerato il Nobel della moda), il Leone d’Oro alla carriera, la Legion d’Onore francese, le più alte onorificenze italiane. Ma uno dei tributi più simbolici arriva dalla sua città natale: Voghera gli dedica il Teatro Valentino Garavani, suggellando il legame tra il ragazzo che sognava il cinema e l’uomo che ha trasformato la moda in spettacolo e memoria collettiva. Nel 2008 annuncia il ritiro dalle passerelle con una sfilata memorabile al Musée Rodin di Parigi. Un addio solenne e teatrale. Ma Valentino non smette mai davvero di esserlo. Anche lontano dalle scene, resta custode inflessibile di un’idea di bellezza che non ammette compromessi. Roma rimane il suo centro gravitazionale: via Condotti, piazza Mignanelli, la Dolce Vita che lo aveva visto nascere come personaggio pubblico. Anche oggi che il brand appartiene a un grande gruppo internazionale, la città eterna resta il cuore simbolico della maison.
Valentino ha vissuto come ha creato: senza mezze misure. I viaggi, gli yacht, i cani inseparabili, le amicizie illustri. Ma dietro lo sfarzo c’era una disciplina ferrea, una dedizione assoluta all’haute couture. «La moda non è solo vestire», diceva, «è un modo di essere, di guardare il mondo». Con la scomparsa dello stilista, Giancarlo Giammetti resta l’ultimo testimone di una storia irripetibile: una storia d’amore e di moda che ha attraversato il tempo senza mai piegarsi. Non esiste un Valentino dopo Valentino. Con lui se ne va l’ultima vera icona di una moda intesa come impero personale e visione assoluta. Resta il rosso, restano le linee perfette, resta un’idea di bellezza che non chiede permesso. E che difficilmente tornerà.
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La curcuma non è una sola pianta. Curcuma, difatti, è un genere di piante, genere che appartiene alla famiglia delle Zingiberaceae e la specie longa è la più rinomata e diffusa tra quelle che possono essere «la curcuma». Curcuma longa, quindi, è la principale curcuma. Ma ce ne sono davvero tante, un elenco botanico decisamente lungo, dalla Curcuma aeruginosa alla Curcuma zedoaroides passando per un’infinità di altre. A sua volta, la curcuma è l’ingrediente principale dell’altra spezia che poi è anch’essa un gruppo di spezie, appunto, come la curcuma, ovvero il curry.
Diciamo il vero: nei nostri ricettari precisamente italiani la curcuma trova poco o zero alloggio. Si possono forse trovare ricette degli anni Ottanta, come il risotto o le pennette curry (quindi anche curcuma) e gamberetti, ma si tratta sempre di prelievi del condimento da ricettari orientali. La curcuma, infatti, è originaria dell’Asia e molto diffusa in India, Indonesia, Thailandia, e da lì anche in altre zone dell’Oriente, l’India ne è il maggior produttore mondiale. Troviamo poi, nei nostri supermercati, nel settore del cibo etnico, preparati come il golden milk, anche detto curcuma latte, un mix in polvere con il quale si realizza la bevanda ayurvedica omonima aggiungendo latte caldo a 1/2 o 1 cucchiaino del preparato di curcuma, zenzero, cannella e pepe nero. Il golden milk è considerato antinfiammatorio e antiossidante in particolar modo grazie al connubio tra curcuma e pepe, che amplifica le proprietà della curcumina, principio attivo della curcuma, tuttavia questi preparati che percepiamo come salutari non vanno presi con leggerezza e consumati a cucchiaiate mane, pomeriggio e sera. Possono essere insalubri (e questo vale per tutto ciò che ci viene detto faccia bene). Ora vedremo perché.
La curcumina è uno dei rimedi di fitoterapia più diffusi nel mondo. Si possono, infatti, trovare spesso pubblicizzati quasi come miracolosi gli integratori alimentari di curcumina. Per il tramite della tradizione medica ayurvedica, nel sud est asiatico la curcuma, per il suo contenuto di curcumina, è considerata un rimedio fitoterapico trasversale da far scendere in campo un po’ per tutto: dai disturbi biliari alla sinusite passando per i dolori mestruali, antisettico, analgesico, antinfiammatorio, antimalarico e repellente per insetti. Anche da quest’altra parte del mondo ormai la curcumina è stata adottata come rimedio fitoterapico ed è considerata innanzitutto antinfiammatoria, poi antidolorifica, in particolar modo nei confronti dei dolori da artrosi e, in generale, articolari. Poi, è considerata un tonico cerebrale e del sistema nervoso, un valido aiuto per la cicatrizzazione delle ferite e per la prevenzione delle infezioni batteriche. Ancora, la curcumina aiuterebbe la digestione. Ma non soltanto. 2 compresse al giorno da 250 mg avrebbero lo stesso effetto dell’omeprazolo, farmaco gastroprotettore inibitore di pompa protonica (IPP) che serve a curare il reflusso gastroesofageo, perché riduce drasticamente la produzione di acido nello stomaco, ma anche le ulcere gastriche, duodenali, associate a Helicobapter pylori o prodotte dall’assunzione di Fans, i farmaci antinfiammatori non steroidei.
La curcumina, poi, preverrebbe il diabete di tipo 2 cioè la patologia metabolica cronica che si verifica quando l’organismo non utilizza correttamente l’insulina a causa di uno stato cosiddetto di insulino-resistenza oppure non produce insulina a sufficienza, così registrando aumento dei livelli di glucosio nel sangue. Il diabete 2 si collega a sovrappeso, obesità, sedentarietà, alimentazione scorretta ed è una vera e propria piaga contemporanea tanto più diffusa quanto più mangiamo male (ultraprocessato, troppo, troppo dolce, troppi cereali raffinati, troppo grasso), un problema sempre più presente che riguarda, pensate, anche i bambini. Ancora, la curcumina è considerata un antiossidante perché limita l’azione dei radicali liberi, poi rinforza il sistema immunitario. Insomma, tra gli innumerevoli integratori alimentari che si possono trovare al banco della farmacia, ma anche on line, svetta sicuramente la curcumina. E qui bisogna fare una prima distinzione tra curcuma assunta come spezia da cucina e integratore: nelle pillole di integratori il quantitativo di curcumina è alto. L’integratore alimentare contiene dosi importanti e talvolta si tratta di integratori che hanno subito anche modifiche per migliorare la biodisponibilità, cioè la quantità con cui la sostanza raggiunge la circolazione sanguigna diventando così più disponibile per l’organismo. Per esempio, legarla col fitosoma, molecola in grado di aumentare la capacità di superare la barriera intestinale che rende la curcumina più facilmente assorbibile. Ci sono stati tanti studi sul rapporto tra curcumina e fitosoma, che hanno messo in evidenza anche altre caratteristiche curative del connubio. Per esempio, negli anziani l’assunzione di curcumina migliora la forza e l’energia, ciò che scongiura la perdita di massa muscolare (sarcopenia) e di massa ossea (osteopenia). In chi ha problemi di tipo oculistico, la curcumina pare aiutare a migliorare la vista, anche nel caso di problemi alla vista causati dal diabete. Ancora, la curcumina parrebbe aiutare anche chi soffre di psoriasi e, ancora, la curcumina sembrerebbe abbassare il colesterolo alto e quindi, indirettamente, diminuirebbe il rischio di problemi cardiocircolatori. Insomma, questa curcumina sembra una vera e propria manna dal cielo, ma c’è il rovescio della medaglia che si può manifestare in particolar modo in soggetti predisposti oppure assumendo la curcumina come integratore ad alto dosaggio magari amplificato da piperina o nanoparticelle. E non bisogna nemmeno dimenticare che acquistata on line, per esempio, di dubbia provenienza, può anche contenere coloranti non naturali e altre aggiunte chimiche che possono essere responsabili di effetti collaterali. Infine, bisogna ricordare che pure in forma di spezia, assunta a grandi dosi può far male, in particolare se si è predisposti o soggetti a rischio. Attenzione, quindi. Se da una parte si registrano effetti collaterali lievi, come disturbi gastrointestinali vari tra i quali nausea e diarrea, mal di testa, eruzione cutanea, dall’altra parte sono stati registrati casi di vera e propria intossicazione e conseguente danneggiamento del fegato, con effetti pesanti come epatite, aumento preoccupante delle transaminasi, ittero, urine concentrate e scure. L’epatotossicità possibile della curcumina è un fatto (ci sono stati vari casi) e sarebbe amplificata dall’alta biodisponibilità (inclusione con piperina o nanoparticelle) oppure da un dosaggio inferiore accompagnato però a un consumo costante in persone predisposte, ma in generale è sempre meglio guardare anche al mezzo cucchiaino di curcuma che si spolverizza su un riso bianco con occhi guardinghi. Questi effetti collaterali sul fegato, infatti, possono anche diventare molto gravi e un altro elemento probante della responsabilità della curcumina in certi casi di problematiche epatiche è che, se il danno al fegato non è irreversibile, queste spariscono una volta interrotta l’assunzione di curcumina. Anche per questa ragione, dal 2022 un decreto ha normato l’impiego di sostanze e preparati negli integratori alimentari inserendo una specifica avvertenza nell’etichettatura degli integratori contenenti ingredienti derivati da Curcuma longa e spp (tutte le sue specie, ndr). L’aggiunta recita: «AVVERTENZA IMPORTANTE In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodotto è sconsigliato. Non usare in gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico». Teniamolo a mente per tutelare il nostro fegato e prima di assumere integratori alimentari contenenti curcumina a scopo terapeutico chiediamo sempre ad uno specialista, a partire dal nostro medico di base. E, per precauzione, non esageriamo nemmeno con la curcuma come spezia, perché potremmo essere ipersensibili e non saperlo oppure, in caso di fegato già danneggiato, potremmo non reggere nemmeno l’uso frequente ed abbondante della spezia, aggravando le condizioni del nostro amico organo.
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