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2019-09-28
La Consulta e i partiti agitano il populismo per agire contro la sovranità popolare
Ansa
Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi.
Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare.
Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo.
Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute.
Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato.
L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. Che qualcuno, appellandosi all'articolo 1 della Costituzione, voglia che almeno una parte di questi fili venga tagliata non dovrebbe, di per sé, costituire motivo di scandalo.
«È nata la “giuristocrazia”: le toghe si credono al di sopra dello Stato»
Agostino Carrino è uno dei più importanti giuristi italiani e studia da anni il rapporto tra politica e potere giudiziario. Un tema che è tornato ad approfondire nel suo recente La Costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità.
Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia?
«Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento».
No?
«Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni».
Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit.
«A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"».
Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto?
«Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice».
Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto?
«Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario».
Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse?
«Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza».
La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni.
«Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo».
Cioè?
«Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti».
Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo?
«Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è».
Dicono che non si può votare di continuo...
«In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni».
A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato?
«Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza».
Quali sono i rischi?
«Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
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La Corte costituzionale crea nuove norme usurpando il ruolo del Parlamento. Il Quirinale sindaca nel merito i decreti legge.«È nata la "giuristocrazia": le toghe si credono al di sopra dello Stato». Lo studioso Agostino Carrino: «La decisione sul caso Cappato genererà sentenze disomogenee finché il Parlamento approverà una norma, che sarà un pessimo compromesso. Ma se i giudici legiferano è pure colpa della politica imbelle».Lo speciale comprende due articoli. Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi. Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare. Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo. Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute. Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato. L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. 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Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità. Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia? «Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento». No? «Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni». Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit. «A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"». Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto? «Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice». Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto? «Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario». Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse? «Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza». La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni. «Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo». Cioè? «Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti». Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo? «Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è». Dicono che non si può votare di continuo... «In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni». A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato? «Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza». Quali sono i rischi? «Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
Jeffrey Epstein (Ansa)
Si attribuiscono a lui nefandezze e trame oscure, si racconta che al centro del tornado vi sarebbe il presidente americano con il suo circo di sodali fascistoidi. Si scrive a ripetizione che il nome di Trump compare un milione di volte negli Epstein files, anche se non significa nulla: un conto - come sa chiunque stia spulciando i faldoni - è essere citati, un altro è che sbuchino prove di questa o quella porcheria. E su Trump, per ora, nulla di grave è emerso. Se uscirà saremo i primi a scriverlo, come del resto abbiamo scritto dei sotterfugi attribuiti a Steve Bannon, ma per ora non ci sono elementi tali da giustificare l’insistenza su The Donald.
Anzi, a dirla tutta ci sono elementi a suo favore. Come ha scritto pure la Bcc, «secondo un documento dell’Fbi diffuso dal dipartimento di giustizia, un ex capo della polizia della Florida ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata da Donald Trump nel 2006, in cui l’attuale presidente gli diceva che tutti erano a conoscenza del comportamento di Jeffrey Epstein. Il documento», dice la Bbc, «è una registrazione scritta di un’intervista dell’Fbi del 2019 con l’ex capo della polizia di Palm Beach, il quale sostiene che Trump lo abbia chiamato dopo che il dipartimento ha avviato un’indagine su Epstein e gli abbia detto: “Grazie al cielo lo state fermando, tutti sapevano che cosa stava facendo”». Insomma, The Donald avrebbe addirittura stimolato le autorità ad agire sul faccendiere. Eppure anche questa vicenda viene incredibilmente ribaltata. Fanpage ad esempio la vende così: «Trump sapeva tutto dal 2006». Come a dire: visto, era coinvolto.
Ma il Corriere della Sera riesce a fare persino di meglio. Ieri, nonostante fossero uscite rivelazioni sul businessman emiratino Sultan Ahmed bin Sulayem e sulle mail che si scambiava con Epstein in cui si discuteva di «video di torture», al centro di tutto il racconto di via Solferino c’era ancora lui, Donald, sempre lo stesso. Il Corriere ha dedicato al caso due pagine, la prima con un titolone sul fatto che «un ex poliziotto imbarazza Trump», la seconda - con articolo di una firma imponente quale Federico Fubini - interamente dedicata a Jared Kushner, genero del presidente. In sostanza Fubini cita un documento dell’Fbi in cui a parlare è una fonte anonima la quale afferma che Kushner avrebbe avuto strani legami con i russi, con annesso passaggio di soldi. Fubini stesso scrive che «il contenuto della deposizione, oggi impossibile da verificare, è controverso». Ma non importa: alla fonte anonima si dedica una paginata perché si può fare un titolo che mette in cattiva luce Trump e i suoi.
Il punto, vedete, non è difendere Trump, cosa di cui non ci importa un fico. Il punto è che lo scandalo Epstein travolge anche e in alcuni casi soprattutto una bella fetta delle élite occidentali liberal-progressiste, e su queste si tende sempre a sorvolare. Si scrive lo stretto indispensabile su Bill Gates, si evita di insistere sulla ipocrisia del guru antagonista Noam Chomsky che consigliava Epstein su come evitare gli assalti mediatici, si liquidano gli indizi su pedofilia, satanismo e barbarie assortite quali curiosità per dietrologi. E intanto si martella su Trump, così che ai lettori arrivi una visione distorta e parziale di tutta la faccenda.
Il bello è che proprio sulla versione digitale del Corriere della Sera, Federico Rampini - sempre intellettualmente onesto - ha pronunciato parole sacrosante: «Per ora, i fatti parlano chiaro: chi sperava di usare Jeffrey Epstein come arma letale contro Donald Trump viveva in un’illusione. Il finanziere, predatore sessuale e criminale finito giustamente in carcere, era parte integrante dell’élite newyorkese, storicamente legata al Partito democratico. [...] Al contrario, il fango Epstein sta colpendo i Clinton e i loro alleati: dall’ex ministro del Tesoro Larry Summers, consigliere di Obama e mecenate progressista, a Bill Gates. Lo scandalo lambisce persino il premier laburista britannico Keir Starmer». Al Corriere dovrebbero forse ascoltare meglio almeno i loro editorialisti.
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Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell (Ansa)
Adesso il premier londinese nel mirino non è solo Starmer. C’è un suo predecessore, ancora senza volto, che sarebbe bellamente caduto nella rete del miliardario Usa, morto misteriosamente in carcere a New York nel 2019. Lo racconta Andrew Lownie, autore di una devastante biografia dell’ex principe Andrea, per il quale ci sarebbe un rapporto dell’Fbi in cui si parla di un rapporto sessuale a tre fra Ghislaine Maxwell, complice di Epstein, un ex (o futuro) premier britannico e una ragazza misteriosa. Ghislaine, passaporto britannico, è la figlia del discusso editore Robert Maxwell, nato in Ucraina, scampato ai nazisti e morto in disgrazia nel Regno Unito, ma sepolto in Israele nel 1991 con tutti gli onori. Sui tabloid inglesi è già partita la caccia al Premier X, ma siamo ancora agli indizi: i nomi di Tony Blair e David Cameron ricorrono più volte, per altri motivi, nei documenti desecretati dalla Giustizia Usa, ma Ghislaine conosceva bene anche Boris Johnson, con cui ha frequentato l’università di Oxford. Due giorni fa, del resto, uno dei deputati Usa autorizzati a leggere tutti i documenti, il repubblicano Thomas Massie, si era fatto scappare che nelle carte c’era anche un personaggio «di spicco in un governo estero». Il Paese coinvolto oggi sembra proprio essere il Regno Unito.
Ieri Starmer comunque è stato tenuto sotto scacco dai conservatori, ansiosi di recuperare terreno rispetto alle accuse mosse nei giorni scorsi dall’implacabile Nigel Farage, sempre più in testa in tutti i sondaggi. Nel question time, i deputati delle opposizioni hanno accusato Starmer di aver promosso intorno a sé «solo persone legate e pedofili». Di sicuro le femministe, anche laburiste, avevano già fatto notare che intorno al premier c’erano solo uomini e tutti amici personali. Nel mirino e al centro delle polemiche inglesi ci sono sempre l’ex portavoce Matthew Doyle, nominato dal premier-giudice nonostante avesse dato sostegno a Sean Morton, ex consigliere locale laburista condannato per pedopornografia nel 2018, e Lord Peter Mandelson, mamma santissima del New Labour. Mandelson è stato silurato come ambasciatore negli Usa e costretto a dimettersi dalla Camera dei Comuni, perché legato a doppio filo con Epstein. Intervistato lo scorso 11 gennaio dalla Bbc, Lord Mandelson ha sostenuto di non sapere nulla di ragazze minorenni abusate con questo argomento: «Non ne ho mai vista una. Forse perché sapevano che sono gay. Nelle case (di Epstein) in cui ho dormito ho visto solo personale di servizio». Con sterlina e Borsa che ieri si sono ripresi, Starmer per ora si è salvato. Ma il prossimo 7 maggio ci sarà il rinnovo di 32 consigli in altrettanti distretti e i sondaggi sono catastrofici per il partito laburista. Non a caso, scalpita già Angela Rayner, 45 anni, sindacalista ed ex vice di Starmer. È molto più a sinistra di lui ed è questo che terrorizza i mercati inglesi.
Se il governo inglese per ora è l’unico che traballa ufficialmente sullo scandalo del finanziere pedofilo, il coinvolgimento italiano al momento sembra di una banalità assoluta. Anche se la storia è tragica. Negli ultimi file resi noti dal Dipartimento di giustizia Usa, negli hotel di Milano ci sarebbe stata una rete di ragazze più o meno giovani a disposizione di uomini d’affari che interessavano a Epstein e ai suoi maneggi. Ogni ragazza aveva una sua carta di credito, ricaricata periodicamente dal finanziare pedofilo, e a gestirle c’era il suo braccio destro francese Jean Luc Brunel, detto «Le fantome», finito indagato e morto anche lui suicida in carcere il 19 febbraio 2022, a 75 anni. Nel suo libro di memorie Nobody's Girl, Virginia Giuffré, una delle vittime di Epstein, ha scritto che «Il Fantasma» una volta «regalò» al finanziere tre gemelle minorenni per il suo compleanno.
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Roberto Vannacci (Ansa)
La fiducia è passata come previsto con 207 voti favorevoli e 119 contrari. Dopo il voto sulla fiducia posta dal governo sono stati presentati 19 ordini del giorno: tre di Futuro nazionale; otto del M5s; quattro di Azione; quattro di Avs. Il tema centrale resta lo stop all’invio di armi, sostenuto da Futuro nazionale e rilanciato anche da M5s e Avs. La maggioranza si è mossa compatta a sostegno della fiducia e del decreto, ma l’opposizione invece continua a procedere divisa. Se era scontato il no alla fiducia, Avs e M5s restano contrari al provvedimento, mentre Pd, Azione e Italia Viva lo appoggiano. «Futuro nazionale oggi ha dimostrato di essere un interlocutore serio e attendibile per il centrodestra. Futuro nazionale però è coerente: noi ribadiamo il nostro no a un decreto che invia per la tredicesima volta armi e soldi a Zelensky», ha detto Sasso in un punto stampa alla Camera, insieme ai colleghi Ziello e Pozzolo. Le ragioni sono «negli ordini del giorno che rimangano in piedi. Sul voto di fiducia, sottolinea, «noi abbiamo votato convintamente sì perché non vogliamo dare alibi a nessuno. Né a chi adesso definisce il suo partito post ideologico e abbandona le posizioni sovraniste identitarie né a chi è moderato, reputa difficile ma non impossibile una interlocuzione con noi. Noi ci siamo, vogliamo rendere il centrodestra attuale, che per noi è morbido, più forte, sicuro, identitario ma è chiaro che ora questo centrodestra ci deve ascoltare. Noi rappresentiamo la voce di tanti italiani di destra, delusi, che magari non vanno più a votare».
Pare chiaro che Futuro nazionale ancora non sappia bene cosa essere, che strada voglia prendere. Un progetto embrionale che però intanto piano piano continua ad allargarsi. Due esponenti della Lega di Firenze, il consigliere Salvatore Sibilla, e il dirigente provinciale del Carroccio, Vito Poma, hanno annunciato di passare dalla Lega a Futuro nazionale. Sarebbero «52 sindaci e circa 300 consiglieri comunali» ad aver chiesto di passare a Fn, ma resta ancora tutto «da valutare».
Fn, la sigla, evoca altri due partiti. Uno francese, il Front National e uno nazionale, Forza Nuova. A quest’ultimo Vannacci si è anche rivolto rispondendo a chi gli chiedeva se terrebbe dentro Forza Nuova e CasaPound: «Non mi piace categorizzare. Questi signori, che sono liberi cittadini e non hanno commesso reati, per quanto rappresentano principi che possono essere criticati, devono poter proporre idee e devono essere aperte tutte le porte». E su Afd: «Vedremo. Per ora sono nel gruppo misto».
Vannacci poi è di nuovo severo con il leader della Lega Matteo Salvini: «Era quello che non avrebbe mai lavorato con i cinque stelle e con Giuseppe Conte, poi ci ha fatto un governo insieme. Io (invece) vorrei essere quello squillo di tromba che richiami l’attenzione e dica: “Signori, abbiamo sbagliato strada”. Dobbiamo tornare sulla direzione vera della destra, in modo da riportare al voto quel 52% di italiani che si astengono; molti di loro sono di destra e non si riconoscono più in questa versione “slavata”. “A sinistra risponde uno squillo”: lo aspettiamo quello della sinistra. Io vado in quella direzione».
Insomma, l’intenzione è chiara ed espressa dallo stesso Sasso: «Sappiamo di non essere gli unici a destra a pensarla così ma noi siamo gli unici a metterci la faccia, a dire basta armi per cui noi saremo consequenziali e voteremo no. Ma non consentiremo mai alle sinistre di andare al governo per cui abbiamo votato la fiducia segnando un perimetro e diamo un segnale: è arrivata la destra, quella vera, che mantiene la parola».
Ieri a Montecitorio questo gioco delle tre carte (votare la fiducia ma non il decreto) ha funzionato. Ma è giusta e puntuale l’osservazione di Luigi Marattin, ex Italia Viva e leader del Partito liberale che suggerisce: «Al Senato, tra pochi giorni, il regolamento è diverso: la votazione è unica. Con un solo voto, esprimi il tuo parere sul provvedimento E sulla fiducia al governo». Come faranno?
Ieri in Aula sono volati gli stracci soprattutto con la sinistra. «Voi pensate che la politica sia un autobus, non lo accettiamo. I nostri odg sono molto chiari e la nostra posizione viene da lontano, voteremo in maniera convinta e forte contro quelli dei “vannacciani”», ha attaccato Angelo Bonelli di Avs. Segno che Futuro nazionale non dà fastidio solo al centrodestra, ma anche a chi, come Avs e M5s, tiene posizioni simili e rischia di farsi erodere consensi.
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