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2019-09-28
La Consulta e i partiti agitano il populismo per agire contro la sovranità popolare
Ansa
Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi.
Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare.
Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo.
Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute.
Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato.
L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. Che qualcuno, appellandosi all'articolo 1 della Costituzione, voglia che almeno una parte di questi fili venga tagliata non dovrebbe, di per sé, costituire motivo di scandalo.
«È nata la “giuristocrazia”: le toghe si credono al di sopra dello Stato»
Agostino Carrino è uno dei più importanti giuristi italiani e studia da anni il rapporto tra politica e potere giudiziario. Un tema che è tornato ad approfondire nel suo recente La Costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità.
Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia?
«Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento».
No?
«Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni».
Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit.
«A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"».
Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto?
«Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice».
Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto?
«Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario».
Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse?
«Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza».
La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni.
«Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo».
Cioè?
«Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti».
Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo?
«Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è».
Dicono che non si può votare di continuo...
«In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni».
A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato?
«Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza».
Quali sono i rischi?
«Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
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La Corte costituzionale crea nuove norme usurpando il ruolo del Parlamento. Il Quirinale sindaca nel merito i decreti legge.«È nata la "giuristocrazia": le toghe si credono al di sopra dello Stato». Lo studioso Agostino Carrino: «La decisione sul caso Cappato genererà sentenze disomogenee finché il Parlamento approverà una norma, che sarà un pessimo compromesso. Ma se i giudici legiferano è pure colpa della politica imbelle».Lo speciale comprende due articoli. Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi. Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare. Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo. Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute. Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato. L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. 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Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità. Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia? «Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento». No? «Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni». Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit. «A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"». Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto? «Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice». Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto? «Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario». Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse? «Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza». La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni. «Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo». Cioè? «Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti». Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo? «Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è». Dicono che non si può votare di continuo... «In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni». A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato? «Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza». Quali sono i rischi? «Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
In più, negli ultimi anni, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha registrato un notevole aumento dei rinvii e, di conseguenza, del costo dei procedimenti (appesantito, per esempio, dalla convocazione di testimoni e spostamento delle udienze).
Nel 2025, su 80 azioni disciplinari definite sono arrivate solo 35 condanne. Un numero che fa a pugni con la montagna di denaro che il governo deve pagare ogni anno ai cittadini per riparare i casi di ingiusta detenzione: 26,9 milioni di euro nel 2024, 27,8 nel 2023 e 27,4 nel 2022 (fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze). Gli ultimi dati sulle azioni disciplinari sono contenuti nell’intervento sull’amministrazione della Giustizia preparato dal procuratore generale della Cassazione, Pietro Gaeta, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Dalle tabelle apprendiamo che le rare sanzioni subite dai magistrati partono da procedimenti che prima di prendere corpo devono superare filtri severi. Infatti, se sono moltissimi gli esposti che giungono alla Procura generale della Cassazione (per esempio nel 2025 sono stati 1.587), la maggior parte di queste denunce (laddove siano considerate «notizie non circostanziate» o che non riguardano magistrati ordinari) vengono definite con uno stringato provvedimento che finisce tra gli atti di segreteria (1.067 l’anno scorso). Gli estremi, in tal caso, sono inviati, con una sintetica descrizione, al ministro della Giustizia. Questo tipo di archiviazione disciplinare non passa per un giudice che potrebbe anche rigettare la richiesta come nel giudizio penale. Quando viene avviata l’azione disciplinare può arrivare, comunque, l’archiviazione, ma deve passare per il Csm che, come il gip, può non condividere e ordinare l’imputazione coatta. L’anno scorso hanno superato questa prima ghigliottina appena 520 denunce su 1.587 e, alla fine dell’anno, l’azione disciplinare è stata richiesta solo 76 volte (43 volte dal pg Gaeta e 33 dal ministro Carlo Nordio), un dato che rappresenta il 14, 6 per cento delle 520 iscrizioni di procedimenti predisciplinari. Nel 2025 risultano ancora pendenti in Procura generale 461 notizie di illecito (un numero in linea con gli anni precedenti). Da un’altra tabella apprendiamo che l’azione è stata promossa contro 38 magistrati (12 pm, 26 giudici), un numero molto più basso di quelli coinvolti negli anni precedenti (58 nel 2024, 66 nel 2023) e in particolare nel biennio del cosiddetto caso Palamara (84 e 79) o nel 2017 (98). Numeri comunque risibili se confrontati con le denunce. Sono davvero tutte così campate per aria o tra colleghi si tende a non essere troppo severi? Si tratta comunque di cifre che non possono non suscitare qualche riflessione e dare argomenti a chi, per esempio i sostenitori della riforma Nordio, ritengono che serva un’Alta corte disciplinare al di fuori della giurisdizione.
Infatti i magistrati in Italia sono 9.192 (di cui 6.898 giudicanti e 2.294 requirenti) e quindi, a voler fare un conto grossolano, nel 2025, per ogni sei magistrati è stata presentata una denuncia. Eppure solo lo 0,7 per cento di loro risulta sottoposto a procedimento disciplinare nel 2025. Certo qualcuno obietterà che per il disciplinare dei magistrati occorre considerare che spesso i cittadini, come i tifosi di calcio con l’arbitro, si considerano vittime di illecito quando perdono una causa che ritenevamo di aver ottime ragioni per vincere. Quindi moltissime notizie di reato sono infondate per questo motivo, quando non provengono da squilibrati e querelomani. Semmai il dato interessante è che la tanto temuta iniziativa disciplinare del ministro continua a essere, quantitativamente, poco significativa, e questo, in teoria, è un dato che può essere letto come rassicurante anche rispetto alla riforma perché è evidente che non solo la Procura generale, ma anche il ministro opera una grande selezione a monte ed esercita l’azione disciplinare solo in pochi casi ritenuti gravi.
Nel 2025, come detto, su 76 azioni disciplinari solo il 43,4 per cento è stata avviata su iniziativa di Nordio, mentre il 56,6 è partita da Gaeta. Nel biennio precedente, sempre con questo governo, il Guardasigilli ha promosso il 33,8 e il 26,7 per cento delle azioni. Complessivamente ministro e pg ne hanno fatte partire 80 nel 2024 e 90 nel 2023. Non esattamente numeri da purga. L’anno scorso il Csm, in pratica il tribunale di questo tipo di procedimenti, ha emesso 154 provvedimenti. Di questi 118 sono state decisioni: 35 condanne, 31 assoluzioni, 52 ordinanze di non luogo a procedere. In quest’ultimo caso in 24 occasioni il magistrato ha lasciato l’ordine giudiziario, quasi sempre per dimissioni volontarie, in 13 è scattata l’esimente della scarsa rilevanza del fatto. Ventisei magistrati hanno ottenuto, invece, l’applicazione dell’istituto della riabilitazione. Il perdono è toccato a un numero di toghe di poco inferiore a quello dei condannati. A questi ultimi è quasi sempre toccato un buffetto: nel 2025, una ha ricevuto un ammonimento, 19 la censura, sette la perdita di anzianità, quattro sono state sospese dalle funzioni e altrettante sono state rimosse. Tale decisione è quasi sempre la conseguenza di una condanna penale di una certa rilevanza (anche se Palamara, per esempio, è stato espulso dalla magistratura prima del suo patteggiamento davanti al tribunale di Perugia).
Nella relazione ci sono anche altri numeri interessanti. Si scopre che i magistrati sotto procedimento disciplinare sono soprattutto quelli delle grandi città (l’11,8 per cento fa parte del distretto di Roma, il 10,3 di Milano, l’8,8 di Torino e Bari, il 5,9 di Napoli). Ovviamente la percentuale si abbassa se il numero è parametrato ai magistrati in servizio nell’area (l’incidenza di Milano scende a 0,9 e quella di Torino a 1,1). Più birichine le toghe di Ancona che hanno una media di 2,2 toghe incolpate ogni 100 in servizio e il 5,9 del totale (come Napoli, ma anche Lecce e Salerno). Nei procedimenti le contestazioni più frequenti sono i «reiterati, gravi e ingiustificati ritardi» e la «grave violazione di legge determinata da ignoranza e negligenza inescusabile». Ma c’è anche chi è accusato di avere leso l’immagine della magistratura commettendo reati penali o, al di fuori delle funzioni, di avere utilizzato il proprio ruolo «per conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri» o di avere svolto «incarichi extragiudiziari non autorizzati». Solo a un magistrato, l’anno scorso, è stato contestato di avere divulgato atti coperti da segreto. Per quanto riguarda il genere, le donne, pur essendo la maggioranza delle toghe (il 57 per cento del totale), subiscono meno procedimenti disciplinari, anche se, nel 2025, il numero di azioni nei loro confronti è aumentato (le incolpate sono passate dal 33,3 per cento al 38,2). Pare di capire che pure in questo settore poco commendevole le signore abbiano intrapreso il cammino della parità.
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Due immagini del cherubino raffigurato in un affresco della chiesa di San Lorenzo in Lucina (Ansa)
Ce n’è a sufficienza per convocare la segreteria del Pd, gridare in una nota all’«affronto per la grave violazione del codice dei Beni culturali», sollecitare l’intervento della Soprintendenza per far scomparire il cherubino fascista. Oppure, in nome della par condicio, auspicare che sulla Venere del Botticelli venga pittato il profilo svizzero di Elly Schlein.
Purtroppo è tutto vero. E dopo avere chiesto spiegazioni al ministro Alessandro Giuli, la capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera, Irene Manzi, aggiunge: «L’ipotesi che un intervento di restauro possa aver prodotto un’immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una grave violazione. Il patrimonio culturale non può essere piegato a letture improprie, non si può comprometterne l’identità e il valore storico». È consolante notare che il partito della cancel culture - fiancheggiatore di Ultima generazione che deturpava dipinti e sculture - è passato dalla distruzione sistematica delle «icone suprematiste» al culto dell’arte classica.
Al tempo stesso è evidente l’ossessione dell’opposizione per il premier, sottolineata dalla replica di Susanna Campione (Fdi), in commissione Cultura del Senato: «Siamo al delirio mistico. Pur di attaccare il governo, la sinistra chiede al ministro di controllare come mai il volto di un affresco sia somigliante a quello di Giorgia Meloni. Il livello di ossessione è totale, in assenza di idee a loro non resta che disquisire sul sesso degli angeli, anzi sul volto. Voglio sperare che l’opposizione non chieda di inserire nell’affresco anche i volti di Schlein, Bonelli, Fratoianni e Conte».
Poiché i cherubini nel dipinto murale sono due, qualcuno constata che l’altro abbia proprio il ciuffo di Giuseppe Conte, in alternativa a Bobby Solo o Elvis Presley. Si chiama pareidolia, la tendenza istintiva del cervello a riconoscere nei profili casuali, comprese le nuvole, forme familiari. Così parte l’embolo artistico: ma davvero il viso è quello del premier? Lei interviene divertita su X: «No, decisamente non somiglio a un angelo» risponde con la faccina che se la ride. Ma la somiglianza c’è e la storia è presto raccontata.
Infiltrazioni dalle fondamenta e dal tetto avevano danneggiato la cappella con l’affresco della Vittoria alata attorno al busto di re Umberto II. Monsignor Daniele Micheletti (rettore del Pantheon e della basilica) aveva affidato il restauro all’artigiano decoratore Bruno Valentinetti, che lo ha pianificato nel 2002 e l’ha finito lo scorso Natale. «Informai la Soprintendenza e partirono i lavori. In effetti le somiglia molto», constata il sacerdote. «Se anche fosse che male c’è? Non per questo siamo meloniani. Quelle sono anime del Purgatorio. Le chiese di Roma sono piene di ritratti di famiglie nobili non sempre irreprensibili. Noi abbiamo il busto di Umberto II ma non per questo siamo monarchici. Anche Caravaggio dipinse il volto di una prostituta. Ma non vorrei far passare la parrocchia come meloniana, se la cosa scandalizza la faremo modificare».
Mentre il Vicariato promette un’indagine e la soprintendente di Roma Capitale, Daniela Porro, pianifica una visita già domani, l’autore del restauro Valentinetti (82 anni) cade dalle nuvole: «Chi lo dice che è Meloni? Tutte invenzioni. L’ho riprodotto uguale a 25 anni fa, ricalcando il profilo dopo aver ripreso i disegni e i colori». Valentinetti ha lavorato al restauro della Cappella Sistina, alla reggia del sultano di Giordania e nella villa Belvedere della famiglia Berlusconi a Macherio. Sull’eventuale simpatia per il premier ereditata da una lontana vicinanza al Msi, aggiunge: «Da anni non voto, tanto la pensione non aumenta. Mi piaceva la Dc di Giulio Andreotti». Poi per prendere in giro i giornalisti: «E anche Pol Pot».
Mentre si solleva il polverone pittorico, torna alla mente un precedente a suo modo religioso. Una decina d’anni fa si scoprì che il crocifisso della cappella dell’Ospedale papa Giovanni di Bergamo aveva qualcosa di estemporaneo: il volto di Gesù somigliava maledettamente a quello del Bocia, storico capo ultrà dell’Atalanta, recordman di Daspo. Dopo polemiche e smentite («È giusto confondere carità e prepotenza?»), l’artista Andrea Mastrovito ammise la licenza artistica in nome del tifo. E il manufatto con lampi curvaioli è ancora lì. Episodio che dev’essere sfuggito al cardinale vicario del Papa, Baldo Reina, che ieri invece ha espresso «amarezza»: «Le immagini d’arte sacra non possono essere oggetto di utilizzi impropri o strumentalizzazioni».
Anche se «la bellezza è negli occhi di chi guarda» (William Shakespeare), la sinistra iconoclasta cerca i colpevoli con la lente. Monsignor Micheletti non ci sta: «Fra Meloni e Schlein non scelgo nessuna delle due. Se ci sarà una crescita nei fedeli di destra nessun problema, li aspetto a messa». Lui ha capito tutto. L’affresco della discordia è già una calamita, si prevedono solo posti in piedi sul sagrato. Rimane in piedi l’altro dilemma di queste ore drammatiche: «Chi è titolato a stabilire ufficialmente che il volto è quello della Meloni?». Risposta facile: un giudice con la sindrome da Achille Bonito Oliva e la smania di finire sui giornali si trova ovunque.
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(Ansa)
La sottoscrizione serve per avviare il processo della proposta per contenere le migrazioni massive che secondo i promotori (tra cui Casapound) «sono un fenomeno disastroso e deleterio per le nazioni e i popoli» perché generano problemi sociali, culturali ed economici e compromettono la sovranità e l’identità nazionale. L’Italia e l’Europa fronteggiano ormai da decenni un fenomeno migratorio di dimensioni enormi che si inserisce in un quadro più ampio di processi geopolitici ed economici, molto spesso, se non sempre, incentivati da centri di interesse che perseguono interessi e obiettivi contrari a quelli di nazioni e popoli.
Epperò in Europa il clima sta cambiando visto che la stessa Commissione europea ha delineato un nuovo approccio alla gestione delle migrazioni che mette al centro la sicurezza degli ingressi, la cooperazione con i Paesi terzi e un maggiore controllo dei flussi, cercando un equilibrio tra canali legali e contrasto all’irregolarità.
Legalità e sicurezza nazionali restano le priorità per ogni Stato con l’obiettivo di ridurre i disagi per i cittadini. Come spiegato dal direttore Maurizio Belpietro un’idea finalizzata sempre al contenimento della presenza dei migranti arriva dalla socialdemocratica Danimarca dove la premier Mette Frederiksen ha annunciato un irrigidimento delle norme che prevede l’espulsione dei cittadini stranieri condannati ad almeno un anno di carcere per reati gravi, accelerando i meccanismi di allontanamento di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza interna. Nei reati gravi ha spiegato il ministero dell’immigrazione rientrano «aggressione aggravata e stupro».
«Le parole di Frederiksen certificano il fallimento di un sistema giunto inesorabilmente al capolinea», dice l’europarlamentare leghista Paolo Borchia. «Se anche le socialdemocrazie scandinave, storicamente generosissime in termini di welfare, si rendono conto di essere diventate un bancomat per migliaia di immigrati che non hanno saputo, o voluto, imbracciare la via dell’integrazione, significa che tutta Europa deve imparare a selezionare chi merita l’accoglienza e chi no», prosegue l’europarlamentare.
In termini generali, al di là delle procedure, aggiunge Borchia, «è evidente che ci sia la necessità di non consentire a chi commette reati di rimanere sui nostri territori. La sicurezza è diventato uno dei diritti principali da tutelare per il futuro. Un approccio più muscolare è necessario, anche a scopi di deterrenza».
Nel frattempo oltre a Danimarca, che ha un 8% di immigrati, Germania, primo paese Ue per immigrazione, Austria, Paesi bassi e Grecia stanno valutando la creazione di centri di rimpatrio al di fuori dell’Unione europea, i cosiddetti «return hub», per trasferire i richiedenti asilo irregolari verso Paesi terzi. Lo riferisce il portale tedesco Tagesschau, citando il ministero dell’Interno di Berlino. Secondo quanto riportato, dai centri verrebbero poi organizzati i rientri nei Paesi d’origine o negli Stati confinanti dei migranti cui è stata respinta la domanda di asilo nell’Ue. I cinque Paesi hanno istituito un gruppo di lavoro dedicato alla questione e, sempre secondo Tagesschau, accordi concreti dovrebbero essere raggiunti nel corso del 2026, confermando quindi che i centri immigrati in Albania voluti dal premier Giorgia Meloni sono un modello che ha anticipato le linee del Patto immigrazione e asilo dell’Unione europea.
Peraltro le politiche di contenimento secondo l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), hanno provocato nel 2025 una diminuzione degli ingressi irregolari nell’Unione del 26%, il livello più basso registrato dal 2021, con cali significativi lungo le rotte dei Balcani e dell’Africa occidentale, al contrario del Mediterraneo centrale che resta la rotta più attiva verso l’Ue.
Tornando alla proposta di una legge su Remigrazione e riconquista che rafforza la normativa vigente in materia di governo dei flussi migratori, tutela della sicurezza pubblica e politiche demografiche e prevede il rientro volontario e assistito di cittadini stranieri regolarmente presenti, mediante incentivi economici, il presidente del Comitato Luca Marsella, ha rivendicato il risultato come risposta ai tentativi di bloccare politicamente l’iniziativa e ha invitato a proseguire la sottoscrizione per presentarsi in Parlamento con una platea di sostenitori ancora più ampia. La partita ora non è più simbolica ma procedurale: la proposta entra nel perimetro istituzionale e costringe il sistema politico a confrontarsi nel merito.
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