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2019-09-28
La Consulta e i partiti agitano il populismo per agire contro la sovranità popolare
Ansa
Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi.
Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare.
Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo.
Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute.
Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato.
L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. Che qualcuno, appellandosi all'articolo 1 della Costituzione, voglia che almeno una parte di questi fili venga tagliata non dovrebbe, di per sé, costituire motivo di scandalo.
«È nata la “giuristocrazia”: le toghe si credono al di sopra dello Stato»
Agostino Carrino è uno dei più importanti giuristi italiani e studia da anni il rapporto tra politica e potere giudiziario. Un tema che è tornato ad approfondire nel suo recente La Costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità.
Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia?
«Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento».
No?
«Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni».
Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit.
«A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"».
Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto?
«Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice».
Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto?
«Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario».
Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse?
«Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza».
La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni.
«Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo».
Cioè?
«Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti».
Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo?
«Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è».
Dicono che non si può votare di continuo...
«In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni».
A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato?
«Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza».
Quali sono i rischi?
«Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
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La Corte costituzionale crea nuove norme usurpando il ruolo del Parlamento. Il Quirinale sindaca nel merito i decreti legge.«È nata la "giuristocrazia": le toghe si credono al di sopra dello Stato». Lo studioso Agostino Carrino: «La decisione sul caso Cappato genererà sentenze disomogenee finché il Parlamento approverà una norma, che sarà un pessimo compromesso. Ma se i giudici legiferano è pure colpa della politica imbelle».Lo speciale comprende due articoli. Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi. Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare. Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo. Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute. Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato. L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. 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Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità. Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia? «Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento». No? «Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni». Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit. «A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"». Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto? «Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice». Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto? «Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario». Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse? «Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza». La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni. «Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo». Cioè? «Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti». Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo? «Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è». Dicono che non si può votare di continuo... «In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni». A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato? «Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza». Quali sono i rischi? «Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
Un momento della fiaccolata in memoria di Saman Abbas, uccisa dai suoi familiari a Novellara il 30 aprile 2021 per aver rifiutato un matrimonio combinato e aver rivendicato il proprio diritto alla libertà (Ansa)
Gli amministratori locali (stra)parlano di tentativo di una parte politica di lucrare sulla tragedia per soffiare sul fuoco del razzismo e della xenofobia, alimentando fake news sulle origini dell’attentatore (l’italianissimo Salim El Koudri), mentre la procura di Modena dice no all’aggravante terrorismo. «Insieme contro l’odio», invocano i sindaci: sì, ma quale? I crimini efferati degli ultimi tempi e i dati statistici sulla sicurezza pubblica documentano un’ostilità a senso unico, che non è quella denunciata dai primi cittadini, l’inefficacia delle politiche di integrazione regionali e l’approccio assistenziale. La storia della povera Saman Abbas, la ragazza pakistana di 18 anni uccisa dai suoi familiari a Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021 per aver rifiutato un matrimonio combinato e aver rivendicato il proprio diritto alla libertà, è stato uno dei primi esempi del fallimento delle politiche di «inclusione» locali: il padre di Saman viveva in Emilia da 15 anni. Tra le brutali aggressioni fisiche, rapine e abusi sessuali perpetrati ad agosto 2017 a Rimini da una banda di extracomunitari minorenni a danno di passanti e turisti, fino alla tentata strage di Modena di sabato, In Emilia Romagna ci sono stati tanti altri crimini. La gestione dei minori (minori stranieri non accompagnati o Msna) è l’esempio più evidente del collasso strutturale delle politiche di accoglienza della regione: a novembre del 2023 una 15enne è rimasta vittima di una violenza sessuale in pieno giorno, a opera di due minori tunisini, sull’autobus che la stava portando a casa a Medicina (Bo). Ed è finita su tutti i giornali la vicenda della 66enne stuprata, riempita di botte e quasi uccisa da un 17enne tunisino a Formigine, in provincia di Modena, ad aprile del 2025. A Ravenna, a febbraio dello scorso anno, un agente della polizia municipale è stato ferito cercando di bloccare un cittadino marocchino che aveva aggredito un uomo con un coltello da cucina; ad agosto, nella stessa città, un immigrato irregolare proveniente dalla Guinea, ubriaco, ha attaccato il titolare di un bar sfregiandolo al volto con un coltello, per poi vandalizzare le auto in sosta e scagliarsi contro i Carabinieri. A Cesena, nell’ottobre del 2025, un bengalese ha aggredito una ragazza sul treno, ferendo poi uno dei carabinieri che aveva cercato di bloccarlo. Ad aprile del 2026 nel centro storico di Parma un nordafricano ha aggredito una donna in strada e colpito poi con i vetri di una bottiglia un uomo che era intervenuto per difenderla. Nello stesso mese, alla Darsena di Ravenna, un 29enne senegalese è stato ucciso con una coltellata mortale al collo da un 15enne originario del Mali dopo una discussione per un debito di 25 euro. E ancora ieri, veniva da Modena l’uomo originario del Gambia, con precedenti penali e un permesso di soggiorno scaduto, che è arrivato alla stazione di Milano armato di un machete.
Oltre ai fatti di cronaca, sono i dati ufficiali a smentire clamorosamente la narrazione dell’Emilia-Romagna come oasi felice di integrazione: secondo l’Indice della Criminalità elaborato con i dati ufficiali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, le province di Bologna, Rimini e Modena occupano stabilmente le posizioni più alte in Italia per furti, rapine e violenze sessuali. Modena è al 17esimo posto in Italia su 107 province per tasso di criminalità complessivo; Bologna registra percentuali critiche sul fronte delle violenze sessuali (spesso seconda solo a Milano) e delle rapine. La surreale giustificazione degli amministratori locali è che l’alto posizionamento è proporzionale all’elevato numero di denunce da parte dei cittadini «che si fidano delle istituzioni», come se nelle altre regioni i reati restassero sommersi: la chiamano «propensione alla trasparenza», sic. Città come Modena, Parma e Reggio Emilia mostrano aree urbane interamente sottratte al controllo statale. Nei dati sulla criminalità, l’incidenza di reati attribuibili a cittadini stranieri, spesso minorenni, risulta sproporzionata rispetto alla loro presenza demografica. Inoltre, la saturazione delle strutture di accoglienza - con criticità particolari a Bologna - e la mancanza di solidi percorsi di integrazione hanno favorito la formazione di baby gang che controllano zone centrali e stazioni. Del resto, le comunità di accoglienza per minori e i centri diurni sono strutture aperte e non detentive, gli «educatori» non hanno poteri di polizia, non possono trattenere i ragazzi con la forza, perquisirli o impedirne l’uscita notturna. Molti giovani, di conseguenza, usano i centri solo come «alberghi», per poi dedicarsi al crimine sul territorio durante il giorno. La natura assistenziale del welfare emiliano romagnolo impedisce, di fatto, interventi sanzionatori efficaci, trasformando l’accoglienza in una zona franca per la microcriminalità e lo spaccio. L’approccio rimane dunque ideologico, come dimostra la sfilata buonista dei sindaci dopo i tragici fatti di Modena: la «tolleranza» e la «mediazione culturale» vengono sempre prima del rigore e del controllo del territorio. E gli appelli delle anime belle che siedono nei municipi della regione finiscono per incoraggiare chi rifiuta i valori fondamentali dello Stato.
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Monsignor Erio Castellucci (Ansa)
L’odio, per Avvenire, è quello di chi, dopo l’attentato di sabato scorso, dice che qualcosa è andato storto non solo nel seguire, nel corso degli anni, il disagio psicologico dell’attentatore, ma anche (e soprattutto) nel sistema dell’accoglienza e che quindi è bene correre ai ripari.
Per il quotidiano dei vescovi, quei corpi a terra nel centro di Modena sono frutto della «fragilità senza rete» provata da El Koudri. «La capitale italiana del volontariato 2026», scrive Avvenire, «sta reagendo, non ci sta a subire speculazioni politiche, a sentir parlare di jihadismo, di problemi di sicurezza e integrazione, di remigrazione, sentendo risuonare slogan fuori luogo come la proposta di togliere la cittadinanza a una persona di seconda generazione». Reagisce Modena e, ovviamente, ha gli «anticorpi per reagire a questa tragedia». Un’espressione, quella degli anticorpi, che va bene per tutte le stagioni. L’Italia ha gli anticorpi per salvarsi dal fascismo di ritorno. Gli italiani hanno gli anticorpi per salvare la magistratura minacciata dal governo. Ma la verità è che il nostro Paese gli anticorpi non li ha più da un pezzo quando si parla di immigrazione. Perché è fiacca. Perché ha paura di dire che così non si può più andare avanti e che c’è un problema di immigrazione. Chi osa farlo viene tacciato di razzismo o ridotto a macchietta.
La strage, secondo il quotidiano dei vescovi, sarebbe stata provocata unicamente dalla «follia». Anzi: da una «follia senza rete», visto che El Koudri sarebbe stato abbandonato. È la stessa tesi dell’arcivescovo di Modena-Nonantola, monsignor Erio Castellucci, interpellato ieri sia dal Corriere sia da Avvenire. Il presule ha spiegato che, per il momento, «il perno del dramma è la solitudine». Come se questa da sola bastasse a giustificare la volontà di uccidere e la disponibilità ad essere ucciso (questo il programma di El Koudri quando è salito sulla sua C3). Quella della solitudine, prosegue l’arcivescovo, «è una condizione purtroppo molto diffusa, alla quale si legano tanti disagi e tante reazioni negative, fino alle violenze. Spesso incolpiamo il Covid, che certamente ha un ruolo: ma dovremmo tutti incentivare il monitoraggio sociale». Più che il Covid sarebbe meglio dire le folli restrizioni prese durante la pandemia, che hanno lasciato ferite che, soprattutto i giovani, si portano appresso ancora oggi. Ma tutto questo non basta. Certo, il disagio è aumentato, così come le insicurezze e i problemi psichici. Ma per desiderare una strage simile ci vuole ben altro e provare a nascondere il problema non fa che peggiorare la situazione.
La realtà è molto diversa rispetto a quanto affermato da monsignor Castellucci e Avvenire. In questa vicenda le polemiche politiche c’entrano ben poco. Così come i problemi psichici dell’aspirante killer visto che gran parte delle persone che si trovano in queste condizioni non compiono attentati. E quello di Modena lo è. Certo, si può discutere sulla matrice, ma modalità e intenzione sono chiare. Così come è palese il disagio provato dallo stesso El Koudri di fronte a una società che, secondo lui, non gli dava ciò che gli spettava. Ed è proprio questo il grande inganno di una certa propaganda immigrazionista: far credere che qui si otterrà tutto e subito. Anche il lavoro vicino casa, come reclamava lo stesso attentatore. Ma non è così. Vittima dell’inganno ha trasformato il suo odio in altre vittime. Questa volta vere. E a brandelli.
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Nel riquadro Salim El Koudri, il trentunenne che sabato 16 maggio ha investito i passanti a Modena (Ansa)
Forse a tentare la strada delle criptovalute, considerato che, tra i vari scritti in arabo che sono stati sequestrati nella sua abitazione dagli inquirenti insieme ai tanti dispositivi elettronici e digitali, c’è anche quella che sembra essere una password criptata di un wallet elettronico.
Comunque sia, negli ultimi anni della vita di Salim El Koudri, classe 1995 di origine marocchina, nato a Bergamo e cresciuto a Ravarino, che sabato scorso si è messo a bordo della sua auto e ha tentato di compiere una strage lanciandosi a 100 chilometri orari sulle persone che passeggiavano nell’area pedonale del centro di Modena e colpendone otto di cui quattro ferite in modo gravissimo, ci sono parecchi buchi.
E data l’età (l’uomo ha 31 anni) è difficile immaginarli come semplici periodi di crisi di un giovane neolaureato alla ricerca del primo impiego.
Se è vero che nel paesino di 6.000 anime della profonda provincia modenese in cui abitava da anni nessuno lo conosceva se non per la sua scontrosità e per i comportamenti spesso molesti con le ragazze, chi lo frequentava dai tempi del liceo e aveva continuato a incontrarlo anche fuori dalle aule, ha raccontato di un ragazzo «normale» e persino «socievole ai tempi della scuola», che «era cambiato, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo».
Dopo aver studiato presso il liceo Tassoni di Modena si era laureato in economia aziendale alla triennale Unimore e, nei mesi successivi, aveva lavorato presso diverse aziende del territorio, tra cui anche la Philip Morris di Crespellano. Magazziniere, spedizioniere, impiegato: tutti incarichi di breve durata che non gli avevano restituito quella immagine di sé e quei riconoscimenti che El Koudri riteneva gli spettassero di diritto. Da qui l’ormai nota mail del 2021, con la frase «Bastardi cristiani di merda voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio», indirizzata all’ateneo modenese, colpevole di non garantirgli un posto fisso e ben pagato. Tentata la strada della laurea magistrale (nello stesso anno si era iscritto al corso di International management per lasciare poi dopo il primo semestre), tra una ricerca e l’altra si era informato anche presso alcune basi Nato per sapere come fare per arruolarsi, chiedendo, tra le prime informazioni, quale fosse il menù riservato alle reclute. Nel 2022 si era spontaneamente rivolto al Centro di salute mentale di Castelfranco, dove gli era stato diagnosticato un disturbo schizoide di personalità (che molti emeriti psichiatri hanno pubblicamente chiarito, in questi giorni, non motiva in nessun modo il gesto compiuto da El Koudri), poi, dal 2024 a oggi, di lui nessuna traccia.
Salvo, probabilmente, nel Web: dai vari post cancellati da Meta perché ritenuti inappropriati (tra cui uno riguardante Chiara Ferragni, annoverata tra le «persone disoneste che fanno i soldi mentre chi fa sacrifici niente») alle attività che l’inchiesta dovrà appurare e che prevedevano evidentemente l’utilizzo di più pc e telefoni.
Quello che, comunque, sembra emergere come un filo conduttore tra le poche informazioni chiare raccolte fino a oggi sull’attentatore è che El Koudri era rimasto intimamente fedele alla sua cultura d’origine. Se è vero che non pareva frequentare assiduamente il centro islamico di Ravarino, la sua presenza era stata registrata presso la moschea di Crevalcore (importante realtà in provincia di Bologna che ha come motto all’ingresso: «Il migliore tra voi è chi impara il Corano e lo insegna»). Tra i pochi post recuperati dal suo profilo spicca la frase: «Vorrei capire la grammatica delle persone come capisco le lettere della lingua araba» (e non di quella italiana), mentre tra gli effetti personali sequestrati in casa del trentunenne, dagli inquirenti risultano quaderni e notes, con testi manoscritti in lingua araba, ancora da tradurre.
Per gli inquirenti, a prescindere dal movente, l’azione di El Koudri sarebbe inoltre stata «deliberata e preparata», prova ne sia anche il fatto che l’uomo si è messo in auto armato di coltello e convinto, per sua stessa ammissione, che quel giorno «sarebbe morto».
I genitori, dopo la strage di sabato scorso, hanno lasciato la casa di Ravarino in cui vivevano insieme al figlio. Nella giornata di ieri, a parlare è stata la sorella maggiore, residente a Sala Bolognese: «Di fronte a quello che è successo sabato è difficile trovare le parole per esprimere il dolore e l’enorme sofferenza che io e la mia famiglia proviamo», ha dichiarato tramite il suo legale. «È per noi qualcosa di inimmaginabile, pensando al ragazzo che è cresciuto con me, al fratellino studioso che non sgarrava mai», ha spiegato. «Io non so dove abbiamo sbagliato. Non avevamo capito la sua malattia e quanto fosse grave invece il male che covava dentro», ha aggiunto la madre. «Però, chissà perché queste persone italiane di seconda generazione, che a un certo punto impazziscono o hanno problemi psichiatrici e decidono di fare del male, guarda caso colpiscono solo ed esclusivamente occidentali...», si domanda con sagacia un utente Facebook, commentando proprio le parole dei genitori dell’assalitore. «Mi chiedo, perché non è andato vicino alla moschea per investire, per esempio, le tante persone che uscivano da lì?».
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L'incontro tra Giorgia Meloni e Nerendra Modi durante il G7 a Borgo Egnazia del 14 giugno 2024 (Ansa)
Si ricongiunge dunque il «Melodi team», per la gioia dei fan indiani della Meloni, che sui social sono tra i più entusiasti sostenitori della Meloni. La visita in Italia del primo ministro indiano, spiegano fonti italiane, riveste particolare importanza nel quadro del consolidamento delle relazioni tra Italia e India e del rafforzamento del dialogo politico tra li due Paesi. Si tratta della prima missione ufficiale a Roma di un primo ministro indiano negli ultimi 26 anni. Modi e Meloni vantano un rapporto, come dicevamo, non solo istituzionale, ma di solida amicizia. I due si sono incontrati ben sette volte in tre anni, consolidando sempre di più il partenariato strategico tra Roma e Nuova Delhi. Grazie all’avvio del Partenariato Strategico Italia-India nel 2023 e al successivo lancio del Piano d’azione strategico congiunto 2025-2029, il dialogo politico tra Italia e India ha raggiunto un livello di intensità senza precedenti, favorendo un significativo ampliamento della cooperazione bilaterale in numerosi ambiti strategici.
La collaborazione si estende oggi dalla difesa alla ricerca scientifica, dal commercio agli investimenti, fino allo sviluppo di un’Intelligenza artificiale umanocentrica, nonché al contrasto del terrorismo e del traffico di esseri umani.
Nel corso del loro incontro, Modi e la Meloni adotteranno una Dichiarazione congiunta che eleverà le relazioni tra Italia e India al rango di Partenariato Strategico Speciale. Il documento individua nuove e ambiziose direttrici di cooperazione bilaterale, rafforzando ulteriormente il quadro del partenariato tra i due Stati.
Tra i principali obiettivi figurano l’istituzionalizzazione di incontri annuali a livello di capi di governo; l’impegno congiunto a raggiungere entro il 2029 un volume di interscambio commerciale pari a 20 miliardi di euro, anche attraverso la valorizzazione del potenziale dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e India; il lancio dell’anno della Cultura e del Turismo Italia-India 2027; nonché il rafforzamento dell’iniziativa Innovit India, finalizzata a promuovere il dialogo tra i rispettivi ecosistemi dell’innovazione. I due leader parteciperanno, inoltre, a un pranzo di lavoro con i vertici di importanti gruppi industriali italiani e indiani, nel corso del quale sarà promosso uno scambio di vedute sulle migliori modalità per rafforzare ulteriormente la cooperazione economica, commerciale e nel settore degli investimenti.
Infine, assisteranno alla firma di una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell’agricoltura, dell’istruzione superiore, dei minerali critici, della cooperazione museale e del contrasto ai reati economico-finanziari. La «relazione speciale» tra Italia e India è, come è evidente, di estrema importanza per il nostro Paese, considerato che la stessa India è ormai una protagonista assoluta dello scacchiere mondiale, una superpotenza economica di primissimo piano con un ruolo centrale in tutte le dinamiche planetarie.
Incessante l’attività del governo sul fronte della diplomazia internazionale: ieri a Palazzo Chigi si sono riuniti i rappresentanti di Italia, Libia, Qatar e Turchia per fare il punto sui seguiti del vertice di Istanbul del 1° agosto 2025. Nel corso della riunione, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sono stati esaminati i risultati del lavoro condotto fino ad ora e concordati i prossimi passi per l'avvio di un progetto pilota per una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle Autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Per l’Italia era presente il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, ambasciatore Fabrizio Saggio.
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