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2019-09-28
La Consulta e i partiti agitano il populismo per agire contro la sovranità popolare
Ansa
Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi.
Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare.
Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo.
Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute.
Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato.
L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. Che qualcuno, appellandosi all'articolo 1 della Costituzione, voglia che almeno una parte di questi fili venga tagliata non dovrebbe, di per sé, costituire motivo di scandalo.
«È nata la “giuristocrazia”: le toghe si credono al di sopra dello Stato»
Agostino Carrino è uno dei più importanti giuristi italiani e studia da anni il rapporto tra politica e potere giudiziario. Un tema che è tornato ad approfondire nel suo recente La Costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità.
Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia?
«Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento».
No?
«Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni».
Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit.
«A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"».
Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto?
«Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice».
Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto?
«Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario».
Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse?
«Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza».
La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni.
«Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo».
Cioè?
«Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti».
Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo?
«Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è».
Dicono che non si può votare di continuo...
«In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni».
A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato?
«Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza».
Quali sono i rischi?
«Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
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La Corte costituzionale crea nuove norme usurpando il ruolo del Parlamento. Il Quirinale sindaca nel merito i decreti legge.«È nata la "giuristocrazia": le toghe si credono al di sopra dello Stato». Lo studioso Agostino Carrino: «La decisione sul caso Cappato genererà sentenze disomogenee finché il Parlamento approverà una norma, che sarà un pessimo compromesso. Ma se i giudici legiferano è pure colpa della politica imbelle».Lo speciale comprende due articoli. Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi. Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare. Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo. Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute. Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato. L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. 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Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità. Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia? «Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento». No? «Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni». Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit. «A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"». Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto? «Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice». Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto? «Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario». Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse? «Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza». La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni. «Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo». Cioè? «Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti». Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo? «Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è». Dicono che non si può votare di continuo... «In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni». A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato? «Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza». Quali sono i rischi? «Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
I nuovi campioni dell’inseguimento: Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini (Ansa)
Nono oro, 24ª medaglia, un exploit straordinario nell’Olimpiade più generosa della storia. Ed è orgoglio puro - alla faccia di chi continua a rosicare contro i Giochi - quello che ti assale quando vedi il tricolore salire affiancato dalla bandiera a stelle e strisce e dal vessillo cinese: le superpotenze sono dietro i ragazzi italiani. Ora a invidiarci sono gli altri e lo scettico blu può consolarsi con una battuta neorealista: a guardie e ladri siamo sempre i numeri uno. Vent’anni dopo l’impresa di Enrico Fabris, Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello sul ghiaccio di Torino, ancora tre azzurri a dettar legge. Tre ori di specialità sono un’enormità, e in tribuna a esultare c’è Francesca Lollobrigida che ha incamerato gli altri due. La locomotiva della squadra è Ghiotto, di nome e di fatto, vicentino di 32 anni che cominciò con le rotelle e avvitò le lame sotto i pattini assistendo all’exploit di Fabris a Torino. «Ho provato a imitarlo, oggi posso dire di esserci riuscito». Fin qui era andato male, medaglia di legno nei 5,000 e solo sesto nei 10.000. Giovannini (32 anni) cominciò a pattinare sul lago ghiacciato di Baselga di Pinè (Trento), poi è venuto il resto, anche i titoli mondiali a Calgary e Hamar. Torna in gara sabato nella Mass Start, praticamente una tonnara. Il trentino Malfatti ha un anno di meno (a questi livelli l’esperienza non è mai un optional), ha calzato i pattini a 5 anni e non li ha più tolti.
Sono tutti figli sportivi di Maurizio Marchetto, considerato a 70 anni il guru del pattinaggio. È stato lui a inventare la squadra stellare in un contesto difficile: piste all’aperto, un freddo boia, lunghe trasferte soprattutto in Olanda per allenarsi come si deve. Pane e pattini. Spiega Giovannini: «Ho due bimbi, Enea e Celeste, che mi riconoscono alla Tv. Adesso mi dedicherò a loro. Ma questo sport è troppo figo, a 65 all’ora in curva ti dà l’ebbrezza della velocità». Lui è milanista sfegatato, è cresciuto col mito di Kakà e come premio extra andrà a San Siro a vedere il derby.
Pattini d’oro per uomini veloci, sci di bronzo per ragazze stravaganti. Lo è Flora Tabanelli, salita lunedì notte sul podio nel Freestyle big air, che significa un trampolino quasi ad angolo retto, evoluzioni pazzesche in volo e atterraggi da reparto di traumatologia. La diciottenne modenese, figlia di albergatori che gestiscono un rifugio sull’Appennino, ha conquistato pubblico e avversarie per la folle genialità. I suoi idoli sono Alberto Tomba, amico di famiglia, e il fratello Miro, eliminato nella prova maschile di Freestyle. Alcuni mesi fa Flora si era fratturata una gamba cadendo e nella rieducazione a Torino ha incontrato Federica Brignone: «L’ho vista lavorare e mi ha impressionato. Ha un’energia interiore incredibile, il suo esempio mi ha aiutato a tornare più forte di prima». Lei è dolce e semplice, niente a che vedere con la sexy star olandese Jutta Leerdam, che dopo aver vinto nel pattinaggio ha mostrato un reggiseno Nike che gli varrà un milione di compenso. A proposito di soldi, l’ucraino dello skeleton Vladi Heraskevych, squalificato per via del casco con le foto delle vittime sportive della guerra, è stato ricompensato con 200.000 euro dal proprietario dello Shakhtar Donetsk. Come se avesse vinto l’oro.
Dopo le medaglie, la delusione più scontata arriva dall’hockey: l’Italia torna a casa. Nei playoff l’ha eliminata la Svizzera (3-0) che avrebbe segnato più gol se non si fosse trovata di fronte Damian Clara, il gemello con i pattini di Gigio Donnarumma. Ha parato quasi tutto: 48 tiri su 51. A 21 anni il ragazzone di Brunico è stato scelto dalla squadra di Los Angeles, gli Anaheim Ducks di Nhl. È il primo italiano chiamato nel gotha dei pro americani. Usa e Canada corrono verso lo scontro stellare nella finale di domenica e a questo proposito c’è un’ipotesi che agita l’organizzazione: all’arena Santa Giulia potrebbe materializzarsi Donald Trump, tifosissimo dello sport più Maga d’America.
Oggi si gareggia per medaglie pesanti, forgiate dalla fatica di uomini e donne degli altopiani. Nella sprint a squadre del Fondo, Federico Pellegrino aspira al podio; nella staffetta femminile di biathlon, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer vogliono imitarlo. Nello slalom speciale donne Lara Della Mea (quarta in gigante) può essere la sorpresa, mentre la notte dello short track promette ovazioni: Pietro Sighel per la vendetta, Arianna Fontana in staffetta per la leggenda.
C’è una gara che non vince nessuno: la caccia alle introvabili mascotte Milo e Tina, i peluche simbolo dei Giochi. I rifornimenti latitano, si comincia a parlare di mercato nero e di contraffazioni. È il consueto effetto collaterale cinese-partenopeo del fascino italiano.
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«Creatives» (Amazon Prime Video)
Avrebbero perso la salute, il sonno. I propri, legittimi proventi. Eppure, nonostante l'ambiguità del caso, nonostante le rimostranze di chi lo ha vissuto sulla propria pelle, Amazon Prime Video ha deciso di proporre una narrazione diversa di quel che è accaduto a Velvet Media.
Di intessere una trama romantica, corredata di sliding doors dall'esito felice. Creatives, serie televisiva cui è stato affidato il compito di rileggere l'intera vicenda senza mai farvi accenno diretto, nasce per dare forma all'ipotesi che sia una buona intenzione all'origine del tutto. Un'idea pura, quella di anime decise a creare un ambiente di lavoro basato sul rispetto e la comprensione delle persone che ne siano coinvolte.
Creatives, al debutto sulla piattaforma streaming venerdì 20 febbraio, torna nella provincia di Treviso, tra le sue strade strette. Torna a un gruppo di giovani, che, senza troppo badare agli esiti dell'impresa, specie a quelli nefasti, ha deciso di mettere in piedi un'agenzia sui generis, regalando ai propri dipendenti la più totale autonomia. L'agenzia di cui racconta la serie televisiva, non aveva un orario di lavoro. Ciascuno era libero di autogestirsi. C'era uno psicologo a disposizione dei lavoratori, un'attenzione rara al benessere delle persone. C'era la piena convinzione di come la felicità fosse condicio sine qua non per ottenere produttività. E c'era, pure, una sorta di prova empirica rispetto alla validità del metodo. In poco tempo, l'agenzia è cresciuta, e con lei il numero dei dipendenti, arrivato a superare il centinaio. Sembrava tutto funzionasse, specie l'idea che le persone potessero valere più dei numeri, delle regole. Ma, come spesso accade, la realtà ha fatto presto irruzione nel castello di sogni, svelandone le crepe, le ombre, le fragilità. Complice la pandemia, l'agenzia di cui racconta la serie tv di Amazon Prime Video s'è fermata. Una battuta d'arresto dolorosa e violenta, che, nell'economia del racconto, non ha tolto all'esperimento umano il suo romanticismo.
Creatives, in sei episodi, documenta gli sforzi del gruppo, il colpo di reni per rialzarsi, più forti di prima. Tace il resto, però: quello che le cronache hanno riportato, la disillusione di chi lì dentro ha lavorato, di chi giura di essere stato preso in giro. Tace e il confine rimane labile, sospeso tra verità giudiziaria e narrazione televisiva.
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