True
2019-09-28
La Consulta e i partiti agitano il populismo per agire contro la sovranità popolare
Ansa
Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi.
Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare.
Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo.
Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute.
Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato.
L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. Che qualcuno, appellandosi all'articolo 1 della Costituzione, voglia che almeno una parte di questi fili venga tagliata non dovrebbe, di per sé, costituire motivo di scandalo.
«È nata la “giuristocrazia”: le toghe si credono al di sopra dello Stato»
Agostino Carrino è uno dei più importanti giuristi italiani e studia da anni il rapporto tra politica e potere giudiziario. Un tema che è tornato ad approfondire nel suo recente La Costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità.
Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia?
«Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento».
No?
«Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni».
Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit.
«A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"».
Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto?
«Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice».
Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto?
«Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario».
Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse?
«Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza».
La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni.
«Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo».
Cioè?
«Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti».
Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo?
«Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è».
Dicono che non si può votare di continuo...
«In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni».
A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato?
«Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza».
Quali sono i rischi?
«Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
Continua a leggereRiduci
La Corte costituzionale crea nuove norme usurpando il ruolo del Parlamento. Il Quirinale sindaca nel merito i decreti legge.«È nata la "giuristocrazia": le toghe si credono al di sopra dello Stato». Lo studioso Agostino Carrino: «La decisione sul caso Cappato genererà sentenze disomogenee finché il Parlamento approverà una norma, che sarà un pessimo compromesso. Ma se i giudici legiferano è pure colpa della politica imbelle».Lo speciale comprende due articoli. Il «populismo» sembra diventato, insieme al «sovranismo» (che normalmente gli viene associato), il principale nemico di un «establishment» ormai caratterizzato da una pressoché generalizzata inclinazione a sinistra. Coloro che con rabbiosa veemenza o spocchiosa supponenza lo fanno oggetto dei loro attacchi si guardano bene, tuttavia, dallo spiegare quale sia, secondo loro, il preciso significato che al termine debba essere attribuito e per quale specifica ragione esso si attaglierebbe all'azione politica dei loro avversari. Il che, a fronte della sempre maggiore difficoltà che la sinistra sembra incontrare nell'acquisizione o nel mantenimento del consenso degli elettori, lascia fondatamente sospettare che il «populismo» sia solo la falsa etichetta da essa astutamente applicata al suo vero nemico, oggi costituito né più e né meno che dalla sovranità popolare. Questa è vista, infatti, come il fumo negli occhi da quanti, per interesse o per sostanziale sfiducia nella democrazia (cosa di per sé legittima ma ipocritamente nascosta), sono favorevoli a sistemi caratterizzati dalla prevalenza di poteri non derivanti da investitura popolare ma capaci, ciononostante, di contrapporsi con successo, quando non le condividano, alle scelte politiche degli organi ai quali invece quell'investitura è stata legittimamente conferita; condizione, questa, che è venuta a realizzarsi, in Italia, mediante l'uso di strumenti giuridici che, gradualmente e senza troppo dare nell'occhio, sono stati pazientemente costruiti o adattati nel corso degli anni, profittando dell'ignavia, della distrazione o dell'ignoranza di quanti avrebbero potuto o dovuto opporvisi. Il primo di tali strumenti è consistito nella pressoché totale abrogazione dell'immunità parlamentare; istituto di cui si era sicuramente fatto talvolta un uso abominevole ma la cui scomparsa si è rivelata un rimedio peggiore del male, perché ha posto nelle mani della magistratura il destino politico di un qualunque eletto dal popolo a carico del quale venga formulata una qualsivoglia accusa penale, con effetti che possono quindi risultare, nell'immediato, esiziali, pur quando poi, all'esito del procedimento, l'accusa si riveli infondata e magari anche frutto di astute macchinazioni. Va ricordato, in proposito, che, secondo la Costituzione, «la giustizia è amministrata in nome del popolo». Risulta, quindi, del tutto assurdo che, in nome del popolo, venga sottoposto a procedimento penale un soggetto al quale deve presumersi che lo stesso popolo, investendolo del mandato parlamentare, abbia conferito la sua fiducia, e questa non sia stata revocata, come era invece possibile, vigendo l'immunità parlamentare, mediante il rilascio dell'autorizzazione a procedere da parte del Parlamento, quale organo rappresentativo della volontà popolare. Il secondo strumento è rappresentato dalla Corte costituzionale. La sua funzione, nell'ottica dei Padri costituenti, avrebbe dovuto essere soltanto quella di cancellare dall'ordinamento le norme che imponessero obblighi, divieti o limitazioni in contrasto con la Costituzione. Già a partire dai primi anni Settanta, però, la Corte cominciò ad «allargarsi» inventando le cosiddette «sentenze additive» o anche «manipolative»; quelle, cioè, con le quali si dichiarava l'illegittimità costituzionale di una norma non per quello che essa prevedeva ma per quello che non prevedeva ma avrebbe dovuto, secondo la Corte, prevedere o prevedere in modo diverso; il che equivaleva, di fatto, alla creazione di una nuova norma, con usurpazione, quindi, di una competenza che, in realtà, sarebbe stata solo del Parlamento, titolare esclusivo, nel sistema costituzionale, del potere legislativo; indirizzo, questo, che ha avuto la sua ultima (nel tempo) manifestazione con la recentissima pronuncia che ha reso non punibile, a determinate condizioni, il reato di aiuto al suicidio. Si passò poi ad affermare che potesse dichiararsi l'incostituzionalità di una qualsiasi norma di legge sol perché ritenuta, a giudizio della Corte, «irragionevole»; ciò sulla base di un principio ricavabile, secondo la stessa Corte, dall'articolo 3 della Costituzione, il quale però, non ne fa alcuna espressa menzione, limitandosi esso a stabilire soltanto, per quanto qui interessa, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Inutile dire che, nulla essendovi di più opinabile del concetto di «ragionevolezza», la Corte si è in tal modo aperta la possibilità pressoché illimitata di sostituire la propria valutazione a quella che costituiva il fondamento della norma di legge sottoposta al suo esame. Come se non bastasse, in tempi più recenti, la Corte si è anche arrogata il potere di dichiarare l'incostituzionalità, in blocco, della legge di conversione di un decreto legge sol perché, a suo giudizio, quest'ultimo era stato emanato senza che esistessero, al momento, le condizioni di «straordinaria necessità ed urgenza» previste dall'articolo 77 della Costituzione; condizioni che, in realtà, dovrebbero formare oggetto di una valutazione esclusivamente politica da parte del Parlamento allorché viene chiamato, con la richiesta di conversione del decreto legge, a ratificare o meno la decisione assunta, in sua vece, dal governo. Un terzo strumento è quello costituito dalla prerogativa che gli ultimi presidenti della Repubblica si sono autoattribuita di sindacare nel merito i decreti legge predisposti dal governo e di bloccarne, quindi, in caso di dissenso, l'emanazione; il che si pone in radicale contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che espressamente attribuisce solo al governo la responsabilità dell'emanazione dei decreti legge, anche se questi debbono poi assumere la veste formale di decreti del presidente della Repubblica. Anche in questo modo, quindi, viene messa da parte la sovranità popolare, giacché solo il Parlamento, che di essa è espressione diretta, è l'organo legittimato a sindacare, in sede di conversione, il merito dei decreti legge adottati dal governo. Al presidente della Repubblica può riconoscersi il potere di rifiutarne la firma solo quando essi costituiscano, con assoluta evidenza, nel loro complesso, un attentato ai principi basilari della Costituzione; cosa ben diversa dal semplice sospetto di una possibile incostituzionalità di singole disposizioni che vi siano contenute. Un quarto strumento è poi ancora quello costituito dalla intervenuta modifica, nel 2001, dell'articolo 117 della Costituzione, per cui il potere legislativo dev'essere ora esercitato non solo, com'era già da prima, nel rispetto della Costituzione, ma anche nel rispetto di tutti «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ciò significa che mentre, in precedenza, l'eventuale inosservanza di quei vincoli nella creazione di una norma interna, a opera del legislatore nazionale, si sarebbe risolta soltanto nell'assunzione, da parte del medesimo legislatore, della relativa responsabilità politica per le conseguenze che, sul piano dei rapporti internazionali, ne sarebbero potute derivare all'Italia, ora quella stessa inosservanza può comportare l'eliminazione dall'ordinamento interno, per incostituzionalità, della norma di legge che ne sia ritenuta affetta. La volontà popolare della quale è da presumersi che quella norma fosse stata espressione viene quindi necessariamente a soccombere a fronte di quanto deciso, con la creazione dei vincoli in questione, da organi alla cui formazione, com'è noto, quella stessa volontà non concorre o concorre in modo assai limitato. L'elenco potrebbe continuare ma quanto detto finora sembra sufficiente a dimostrare che la sovranità popolare si trova ormai in una condizione assimilabile a quella in cui Gulliver era stato ridotto dai lillipuziani che, mentre egli dormiva, lo avevano legato al suolo con una enorme quantità di sottili ma robustissimi fili, così impedendogli ogni movimento. Che qualcuno, appellandosi all'articolo 1 della Costituzione, voglia che almeno una parte di questi fili venga tagliata non dovrebbe, di per sé, costituire motivo di scandalo. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-consulta-e-i-partiti-agitano-il-populismo-per-agire-contro-la-sovranita-popolare-2640672475.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="e-nata-la-giuristocrazia-le-toghe-si-credono-al-di-sopra-dello-stato" data-post-id="2640672475" data-published-at="1782053183" data-use-pagination="False"> «È nata la “giuristocrazia”: le toghe si credono al di sopra dello Stato» Agostino Carrino è uno dei più importanti giuristi italiani e studia da anni il rapporto tra politica e potere giudiziario. Un tema che è tornato ad approfondire nel suo recente La Costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti (Mimesis) e che, come dimostra la pronuncia della Consulta sul caso Cappato, è di drammatica attualità. Professore, per uno Stato fondato su separazione dei poteri e principio di rappresentanza democratica, l'intervento della Corte costituzionale è un'anomalia? «Per una valutazione completa dovremo attendere la pubblicazione della sentenza nel merito dell'articolo 580 del codice penale. Al momento la Corte non legittima un “diritto al suicidio", né ha depenalizzato l'aiuto al suicidio; è possibile però che la sentenza venga recepita ideologicamente in tal senso. Comunque, il problema generale cui lei accenna, ovvero il rapporto tra giustizia e politica, non tocca solo il nostro ordinamento». No? «Per una bizzarra, ma istruttiva coincidenza, prima della sentenza della Consulta sul caso Cappato, abbiamo avuto la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sulla decisione del primo ministro di prorogare la chiusura della Camera dei Comuni». Certo. Una riposta alla mossa di Boris Johnson per blindare la Brexit. «A parte gli ambiti differenti, in entrambi i casi è evidente una supplenza del potere giudiziario rispetto al potere politico. Se di anomalia si tratta, è un'anomalia che io definisco strutturale: nello Stato di diritto come si è formato dall'Ottocento a oggi, il potere giudiziario inevitabilmente “tracima"». Gli «sconfinamenti» sono iscritti nella forma che ha assunto lo Stato di diritto? «Più o meno. Persino nel Regno d'Italia, negli anni Ottanta dell'Ottocento, la Corte di cassazione a sezioni riunite decideva sulla legittimità dei decreti legge del governo. Il problema non è tanto la divisione dei poteri - che è una tecnica da elogiare ma impraticabile, realisticamente - quanto l'equilibrio dei poteri. Da noi quello che manca è la buona qualità della classe politica in generale. A quel punto, prima o poi, subentra il giudice». Ecco: qualcuno osserva che il Parlamento avrebbe potuto legiferare prima e che, se esistono buchi nell'ordinamento, è normale che altri organi istituzionali intervengano a tappare le falle. Ma bisogna davvero legiferare su tutto? «Il potere legislativo non è obbligato a legiferare. Anzi, per certi aspetti un potere consapevole di sé dovrebbe legiferare il meno possibile. Troppe leggi sono un disastro per i popoli civili. Legiferare su tutto è una limitazione delle libertà individuali. Uno Stato che mi regola anche nel privato è peggio di uno Stato cosiddetto totalitario». Il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi, disse che la decisione sul fine vita aveva inaugurato un principio di «collaborazione» tra Consulta e Parlamento. Lui sosteneva che così la Corte avrebbe aiutato il Parlamento a svolgere al meglio la sua funzione. E se invece, al contrario, lo svuotasse? «Il giudice deve essere un potere dello Stato. Ma quando si erge a interprete autorizzato del mondo mobile di diritti che si gonfiano sempre più e costruisce su principi che possono prescindere dalla legge positiva, vuol dire che egli si ritiene, in virtù del primato della Costituzione sullo Stato e dell'interpretazione per principi e non per regole, teorizzata proprio da alcuni degli attuali giudici della Consulta, al di sopra dello Stato stesso, in nome di astratti “diritti dell'uomo" slegati dalla cittadinanza». La sentenza della Consulta costituirà un precedente pericoloso? Politici irresponsabili potrebbero essere tentati di demandare le decisioni ai magistrati, dall'altro questi ultimi potrebbero essere tentati di fare i legislatori senza passare per le elezioni. «Non è questione di precedenti, ma di tendenza, di un processo involutivo». Cioè? «Lo Stato dei giudici e, in particolare, il “diritto giudiziario", non sono un futuro possibile, ma una realtà presente, con la quale fare i conti». Cosa potrebbe fare la politica per correggere il processo involutivo? «Lo Stato dei giudici o la “giuristocrazia", come dicono gli americani, può essere controllato e il giudice tornare a essere un organo funzionale allo Stato solo in presenza di un personale politico autorevole. Sul vostro giornale, Marcello Veneziani ci ha invece presentato una realtà politica tristissima, fatta di maschere di carnevale. Non a caso, per questa gente, meno si vota e meglio è». Dicono che non si può votare di continuo... «In America si vota ogni due anni. Anche per questo, da noi, la prima riforma costituzionale da fare sarebbe ridurre le legislature da 5 a 4 anni». A questo punto come si orienteranno i giudici che dovessero affrontare situazioni tipo quella di Marco Cappato? «Potremo avere, in casi diversi, sentenze non omogenee, sulle quali dovrà intervenire la Cassazione, finché il legislatore non avrà dettato linee uniformi, su presupposti, figure coinvolte e procedure anche per quanto riguarda il diritto all'obiezione di coscienza». Quali sono i rischi? «Sono possibili criticità nel rapporto tra la decisione del soggetto sofferente e l'atto di chi dovrebbe procedere per esempio alla somministrazione del farmaco. Il rischio che la confusione aumenti esiste. La mia paura, poi, è che, in presenza di un legislatore qualitativamente debole come quello odierno, ci saranno compromessi poco razionali ed eticamente discutibili».
Keir Starmer (Ansa)
Ed è proprio sentendo sorgere dentro di noi la domanda sul perché, di fronte a fatti così meritevoli di ribellione, nessuno si stia ribellando, che è necessario chiederci se non esista in realtà un preciso meccanismo che tali ribellioni guidi, impedisca o autorizzi. I piani annunciati da Keir Starmer per vietare l’accesso ai social media ai minori, con obblighi di verifica dell’età e blocco delle Vpn, vanno sorprendentemente oltre le misure cinesi e russe in termini di controllo preventivo e centralizzato delle narrazioni digitali e stabiliscono un vero e proprio primato nell’accezione positiva di «censura» per una democrazia occidentale.
Queste misure, presentate come tutela dell’infanzia, riprendono e amplificano la revisione dell’Online safety act con enfasi sul contrasto alla «disinformazione» prefigurando non soltanto una chiara torsione autoritaria ma mostrando al mondo ciò che sarebbe potuto accadere ovunque con una vittoria di Kamala Harris. A portare al punto di collasso il rapporto tra potere e opinione pubblica britannica è stata l’evidenza con la quale il governo laburista ha inteso accelerare su queste misure proprio in occasione della pubblicazione del Rapporto ufficiale dal titolo «The rape gang inquiry report» nel quale si documentano decenni di sfruttamenti sessuali e orrende violenze sistematiche su minorenni britanniche perpetrate da reti organizzate e istituzionalmente coperte di immigrati pakistani.
Le stime indicano 250.000 vittime e le coperture e le connivenze emerse ricordano i meccanismi di protezione dall’alto della rete di Jeffrey Epstein. A fronte di uno scandalo che assume i contorni di un vero e proprio crollo di civiltà a sinistra si tace o addirittura si minimizza, i media censurano e la politica emana leggi per arrestare chi ne parla sui social.
A questo punto occorre riflettere non solo sui fatti in sé ma sui meccanismi che consentono al governo con il peggior gradimento della storia a rimanere al suo posto malgrado le numerose dimissioni di ministri e, soprattutto, sul perché non si verifichino moti di protesta generalizzati ed efficaci fatte salve le proteste di strada come a Southport o Belfast. Aveva ragione George Sorel, forse la «ribellione delle masse» non ha le caratteristiche del moto spontaneo ma del mito. In «Riflessioni sulla violenza» (1908), Sorel definisce il «mito» come un insieme di immagini capaci di evocare nelle masse l’istinto di lotta contro l’ordine esistente. Per Sorel il mito per eccellenza a disposizione del popolo è lo sciopero generale non in quanto evento spontaneo ma inteso come paziente costruzione che conferisce coesione e slancio eroico alle masse.
Senza un mito adeguato - e senza élite che lo diffondano - le masse restano passive anche di fronte a ingiustizie estreme, soprusi e provocazioni di ogni tipo. Pensiamo ai «Gilet gialli» in Francia, un movimento con un forte carattere spontaneo e popolare che nel periodo 2018-2020 ha rappresentato una delle più ampie mobilitazioni di massa degli ultimi decenni, con centinaia di migliaia di persone in piazza ogni settimana contro tasse e rincari e contro il sistema di potere di Emmanuel Macron. Un movimento molto ampio e diffuso ma privo di una struttura organizzativa stabile e, soprattutto, di un’élite che lo motivasse, lo incanalasse e lo autorizzasse in modo coerente e strutturato, tanto da non pervenire ad alcun risultato effettivo né tantomeno ad un ricambio di élite.
Al contrario, invece, possiamo pensare al crollo del regime di Bashar al-Assad in Siria, avvenuto in due settimane con l’accordo orchestrato delle élite internazionali e con il supporto interno di élite siriane in attesa di ricambio. In Siria il popolo non ha svolto alcun ruolo, ha semmai subito una guerra tuttora in corso ed al posto di Assad è stato insediato l’ex jihadista Al-Jolani, poi ricevuto con tutto gli onori in varie cancellerie occidentali. Appare dunque chiaro come la «protesta di piazza» altro non sia se non la fase teatrale della narrazione del ricambio delle élite; non espressione spontanea di una volontà popolare autonoma ma fase spettacolare attraverso la quale le élite in conflitto si forniscono una «giustificazione dal basso». Rimaniamo dunque attoniti di fronte alle assurde incongruenze, alle palesi e inaccettabili ingiustizie e ci convinciamo che la mancata ribellione delle masse sia dovuta a scarsa motivazione, a debolezza, a mancanza di «coscienza di classe» la quale soltanto, una volta creata, porterà all’inevitabile rivoluzione. Ma anche questa, e soprattutto questa, è una truffa: si tratta sempre e solo di alternanza ai vertici del sistema di potere.
Una volta tutto ciò viene chiamato «libertà, uguaglianza e fraternità», un’altra volta «dittatura del proletariato», ma sono sempre le poche persone che lottano per il potere apicale a motivare, autorizzare, costruire o bloccare i miti che danno alle masse l’impressione di essere protagoniste. Viviamo il momento storico nel quale tutto ciò appare con più chiarezza.
Continua a leggereRiduci
Roberto Vannacci (Imagoeconomica)
L’ultima provocazione del leader di Futuro Nazionale, ieri ospite di Sky Tg24, è l’immigraticidio. «Se accettiamo il reato di femminicidio allora va introdotto l’immigraticidio. Voglio che chi usa violenza contro le donne marcisca dietro le sbarre, che si tenga conto delle circostanze aggravanti. Se noi accettiamo che un reato venga definito in base alla vittima, allora va introdotto l’immigraticidio. Un delitto non può essere più o meno grave in base al sesso o al colore della pelle. Siamo contrari alla creazione di nuovi reati come l’islamofobia o l’omofobia».
Sull’educazione affettivo-sessuale a scuola come prevenzione del femminicidio, Vannacci aveva sostenuto che «in Nord Europa dove l’educazione sessuale viene fatta da anni, gli omicidi di donne sono più numerosi che in Italia», e che invece va combattuto «crescendo uomini forti e non deboli. Per me la cultura patriarcale è l’uomo che si prende carico della famiglia, che la protegge, che protegge le donne in quanto esseri fisicamente più deboli rispetto all’uomo».
Poi c’è il tema degli omosessuali. Le posizioni del generale sugli omosessuali, espresse anche nel suo libro Il mondo al contrario e reiterate in dibattiti pubblici, ruotano attorno al concetto di «non normalità» statistica dell’omosessualità e alla difesa della famiglia tradizionale. Negli ultimi giorni Vannacci aveva criticato il suo ex partito, la Lega, accusandola di una «deriva» volta a legittimare le rivendicazioni della comunità Lgbtq+ e ribadendo che, secondo i suoi principi, la famiglia da promuovere è «solo quella naturale».
«Meglio anormale che generale, è questa la risposta che abbiamo dato a Vannacci quando dice che gli omosessuali non sono normali», replica Riccardo Magi di +Europa al pride di Roma. Sulla stessa linea il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in testa al corteo del Roma pride dietro al grande striscione rosso della manifestazione che riporta lo slogan «La Repubblica è di chi la abita»: «Dobbiamo batterci per una pienezza di diritti per tutti, al di là dell’orientamento sessuale e di genere: è scritto nella nostra Costituzione e la nostra legislazione, a oggi, non la rispetta». Replicando alle frasi di Vannacci, il sindaco aggiunge: «Non rispondiamo neanche perché noi siamo per la Costituzione. Non ci stupisce che le forze fasciste e oscurantiste vogliano colpire i diritti di qualcuno, ma sappiamo bene che quando si conculcano i diritti di una minoranza, si colpiscono i diritti di tutti. Non arretriamo e ci battiamo con ancora maggiore convinzione».
Commentando poi i sondaggi dell’ultima settimana per il suo partito, Vannacci ha aggiunto: «Questo è il risultato di un piano che si sta realizzando. Il 5.9% nei sondaggi non lo festeggiamo, questo è solo l’inizio. Non credo ai sondaggi, i veri sondaggi li faccio per la strada, quando le persone mi chiedono di andare avanti. La feccia, i figli di nessuno, e la sporca dozzina sono tra di noi».
E sulle alleanze che facciamo? «Io non ho fatto istanza di alleanza. Chi ha cominciato a erigere muri sono stati proprio i partiti del centrodestra. Io non ho mai detto che avrei eretto muri, cosa che invece hanno fatto i vari Lupi, Romeo, Zaia, Centinaio, i vari Marina Berlusconi, che non so a che titolo parli perché non ha ruoli politici, i vari Occhiuto. Evidentemente o hanno paura o vogliono mettere le mani avanti. Sono loro», ha aggiunto, «che vogliono evitare o che vogliono assolutamente impedire un’eventuale intesa che comunque avverrebbe solo se questa alleanza di centrodestra convenisse di non oltrepassare quelle linee rosse che ho stabilito».
Continua a leggereRiduci
Il carcere La Dogaia di Prato (Ansa)
Ciò che ha spinto, fondamentalmente, il tribunale di sorveglianza a intervenire per le suddette condizioni degradanti è consistito nella constatazione dello stato di sovraffollamento. Il tribunale ha accertato che l’uomo è rimasto, secondo quanto riportava ieri QN, per 2.026 giorni nella cella insieme ad altri due detenuti vivendo in spazi troppo angusti e troppo ristretti. Inoltre, come prevede la legge, ha usufruito dello sconto di un giorno in carcere ogni dieci sempre per il medesimo affollamento. In più, riceverà 288 euro a titolo di risarcimento per gli altri 16 giorni di detenzione «degradante».
Non c’è dubbio che il sovraffollamento vada contro il dettato della Costituzione che prevede il carcere come un luogo dove si viva in condizioni di dignità umana e che non sia solo un luogo di pena ma anche di riabilitazione.
Detto questo, il povero pedofilo avrà lo sconto di pena perché la cella è piccola. E la cella dalla quale per anni ha tentato di uscire il minore - non specifichiamo sesso ed età per rispetto - vittima del pedofilo? Quella è stretta o è larga? Noi pensiamo che sia stata una cella strettissima, angusta, angosciante e che, certamente, uscire da quella cella non è stato e non sarà un cammino semplice. Quel minore che risarcimento ha avuto? Non lo sappiamo, ma temiamo nessuno, come l’esperienza ci dice e ci ha insegnato per molti anni. A confronto il pedofilo piglia circa 300 euro che, per carità, sono un nulla, ma si fa un bel po’ meno di carcere perché le condizioni della sua cella, evidentemente, hanno un peso maggiore di quello della cella nella quale ha dovuto convivere quella vittima, che oggi ha più di 20 anni, insieme ai suoi amici e alle sue amiche.
Ora, è ovvio che il problema del sovraffollamento è un problema serio, ma quando senti certe notizie un po’ ti incazzi perché troppe volte assistiamo a trattamenti, in qualche modo, di favore e di risarcimento verso i carnefici e molto meno verso le vittime.
Per non essere manchevoli nell’informazione che volgiamo dare ai nostri lettori, vogliamo riportare alcuni dati pubblicati, non molto tempo fa, da Il Sole 24 Ore. In Quasi l’80% degli istituti penitenziari si superano i limiti di capienza: in alcune strutture (come, ad esempio, Lucca o Milano San Vittore) si superano per il 200-260% i limiti di capienza. Questo, naturalmente, si traduce in celle inadeguate e in spazi vitali ridotti al minimo che violano espressamente i parametri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo provocando, ovviamente, problemi di disagio psichico e anche gesti estremi come il suicidio. Per non parlare poi del problema delle mamme detenute con bambini per i quali ci sono già delle strutture detentive appositamente studiate perché i bambini non debbano soffrire le conseguenze della pena per le malefatte della madre, ma non bastano, ce ne vogliono di più. La media nazionale del sovraffollamento supera il tasso del 138%.
Queste sono considerazioni che è d’obbligo fare e di cui si parla da troppo, ma si fa poco o niente.
Però il punto è un altro. Non può la considerazione delle condizioni «degradanti» del detenuto essere dirimente qualora quel detenuto non sia provato che, negli anni di detenzione, abbia compiuto un percorso tale che all’uscita del carcere non sia un soggetto ad alta pericolosità sociale. In particolare, nel caso dei pedofili, la malattia permane spesso nonostante il carcere e, quindi, all’uscita da esso, tendono a reiterare gli atti delinquenziali soprattutto su minorenni. Siamo sicuri che questo signore possiamo reimmetterlo nella società civile con la tranquillità di chi sa che si sta reimmettendo qualcuno che è «guarito»? Se quest’uomo è stato condannato vuol dire che quando ha compiuto quell’orrendo reato era capace di intendere e di volere: lo ha fatto deliberatamente sapendo quello che faceva e volontariamente potando a compimento il suo proposito criminale. Il carcere lo ha guarito? Uno potrebbe dire che in questo momento sto facendo un ragionamento contraddittorio ma, secondo me, contraddittorio non è. Perché se è sacrosanto il diritto di vivere in carceri «vivibili» è altrettanto sacrosanto - e ci permettiamo forse anche di più - nutrire il diritto da parte dei minorenni e, in generale di tutti, soprattutto le donne, di non aver paura di essere attaccati e distrutti psicologicamente da un pedofilo o da un maniaco sessuale.
Continua a leggereRiduci
Il sindaco di Genova Silvia Salis e il cantante Olly
Ovvero diversi soggetti vennero chiamati a fare un’offerta. Tra gli aggiudicatari ci fu anche la storica agenzia di eventi cittadina che l’attuale amministrazione ha estromesso dal bando per l’organizzazione dell’ultimo show di San Silvestro, secondo il Tar della Liguria in modo irregolare. Ma questa volta la Procura non sembra reattiva da par suo. Nessuna indagine in tempo reale (ormai il Capodanno è passato da quasi sette mesi). E anche giornali e tv non sembrano troppo interessati alla questione.
La Concertopoli denunciata dalla Verità con analisi delle sentenze della giustizia amministrativa e delle società vincitrici del bando non sembra appassionare i segugi del giornalismo investigativo locale, che non hanno dedicato neppure una riga alla storia della Rst events e della Ops eventi, due società controllate da Nicolò Sasso e Alessandro Orlando che a Genova ottengono affidamenti su affidamenti e organizzano quasi tutti gli eventi a cui partecipa da protagonista la sindaca Silvia Salis. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro consegnati a una coppia di ditte con un solo dipendente. C’è poi la questione degli impianti sportivi comunali concessi gratuitamente dall’amministrazione comunale, con conti non proprio floridi. Per esempio la consigliera Anna Orlando ha chiesto delucidazioni sull’utilizzo, quasi certamente a titolo gratuito, dello stadio Luigi Ferraris per i tre concerti di Olly. Show privati per cui 90.000 fan hanno pagato tra i 49 e gli 89 euro a biglietto. Sarebbe stato «regalato» agli organizzatori anche il palazzetto dello sport cittadino per un quadrangolare internazionale di pallavolo. In questo caso, sempre senza bando, l’amministrazione ha versato anche un contributo di 180.000 euro alla Fipav che, però, le partite le ha fatte pagare profumatamente (70 euro a biglietto, comprensivi della prevendita). Da approfondire anche la questione della lounge extralusso allestita per gli ospiti vip a margine dell’evento di Capodanno. Agli invitati sarebbe stato offerto il catering di uno chef stellato e un servizio di baby-sitting.
polemiche
Ma torniamo alla gara delle polemiche. In vista del Capodanno 2025 il Comune lancia un bando che mette sul piatto 740.000 euro per portare almeno un grande artista a Genova. La Duemilagrandieventi propone un ribasso del 7,5%, circa 55.000 euro in meno rispetto alla base d’asta e assicura di avere pronti Ghali, i Subsonica e Joan Thiel. «Tutti e tre insieme», chiarisce Paola Donati, socia e direttrice dell’azienda. La Rst dentro alla busta ha, invece, il nome dei Pinguini tattici nucleari e un ribasso dello 0,5% (il costo complessivo è di 736.000 euro). La commissione aggiudicatrice, formata dalla dirigente dell’Ufficio Grandi eventi, Monica Bocchiardo, (secondo le nostre fonti in ottimi rapporti con i titolari della Rst), da Pietro Toso e Cinzia Marino, però, prima dell’aggiudicazione, fa la cosiddetta verifica di congruità e chiede alle parti di esibire i contratti firmati dei cantanti. La Duemilagrandieventi presenta le mail intercorse con gli agenti degli artisti e si sente rispondere che tali comunicazioni «sono riconducibili a mere trattative preliminari e non a un impegno vincolante per l’artista». In mancanza del «contratto di ingaggio o di opzione», viene espresso «il giudizio di incongruità dell’offerta». E anche se, dopo l’esclusione, alla società viene concesso di presentare eventuali accordi, la Duemilagradieventi fa sapere che, a quel punto, «nessun artista ha più ritenuto di sottoscrivere impegni definitivi per un evento di incerta organizzazione».
Parte così il ricorso al Tar, che dà ragione alla Duemilagrandieventi. Secondo i giudici amministrativi «dalla piana esegesi» del disciplinare di gara «si evince chiaramente che l’esistenza dei contratti di ingaggio degli artisti era necessaria solo al momento dell’aggiudicazione e non nelle fasi anteriori, quindi neppure nell’ambito del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta che, notoriamente, precede l’aggiudicazione». In seguito all’annullamento della gara, il Comune ha fatto ricorso e, a ottobre, il Consiglio di Stato dovrà dire la parola definitiva sulla querelle.
scintille
La consigliera leghista Paola Bordilli chiede da tempo chiarezza: «La sindaca ha incontrato, nel corso del bando di gara, gli aggiudicatari finali? Quali problemi ha la Salis a rispondere a questa domanda che pongo da novembre? Perché, nonostante abbiamo segnalato la questione al prefetto, il sindaco tace quasi in disprezzo anche della autorità governativa?». Durante le presunte trattative, i Pinguini tattici nucleari avrebbero accettato di limare leggermente il proprio cachet e, quasi contestualmente, il Comune avrebbe garantito un contributo per favorire lo sbarco di Olly nell’impianto genovese. Che sarebbe stato concesso gratuitamente.
Visto che gli spettacoli sono stati organizzati dalle medesime società, la domanda sorge spontanea: il presunto sconto sul gruppo milanese è stato bilanciato dalla possibilità di utilizzare lo stadio? Secondo una nostra fonte, la sindaca, quando ha saputo della vittoria del pacchetto con Ghali, non avrebbe gradito la notizia e non lo avrebbe nascosto. L’esclusione della Duemilagrandieventi è una conseguenza di quel presunto mancato gradimento della prima cittadina?
veglione
Si tratta di questioni ancora tutte da verificare. Noi abbiamo provato a chiederlo agli organizzatori, ma non ci è stata data risposta. Ma se la gara di Capodanno e l’annullamento deciso dal Tar sembrano interessare stampa, politica e magistratura molto meno dell’organizzazione del Tricapodanno da parte della giunta di centrodestra, resta aperto un altro tema. Quello della presunta telefonata tra Sasso e l’agente dello spettacolo Cristina Lodi, a cui, in vista del Capodanno 2025, l’imprenditore avrebbe riferito che non sarebbe stata gradita la sua presenza alla conferenza stampa e all’evento vero e proprio per la sua vecchia candidatura nelle fila del centrodestra.
Una vicenda che Sasso non ha voluto commentare, ma su cui è intervenuta Ilaria Cavo, deputata di Noi moderati e consigliera (più votata) del Comune di Genova: «Quello capitato a Cristina Lodi è un episodio molto increscioso. Bene che sia rientrato con la posizione dell’amministrazione comunale. Visto che è diventato pubblico, sarebbe opportuna una chiara presa di posizione della sindaca, anche se sono certa che tutto sia rientrato. Nessuna figura professionale può essere penalizzata per il fatto di essersi candidata in una lista politica, che in questo caso era “Noi moderati Bucci Orgoglio Genova” da me guidata».
La Cavo ha, però, un altro appunto da fare: «Quello che non torna, in questo momento, è soprattutto la rassegna stampa del Comune di Genova. Nonostante parlino della nostra città, non sono presenti gli articoli della Verità che questa settimana ha pubblicato inchieste su accrediti, concerti, sport legati a Genova. Un giorno può capitare, ma difficile pensare a una svista ripetuta. Ne chiederemo conto con un’interrogazione perché non può esserci il minimo sospetto di censura. I concerti e i grandi eventi che riempiono piazze e attirano i giovani li abbiamo sempre sostenuti e li continueremo a sostenere insieme al rispetto per la stampa».
Continua a leggereRiduci