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2021-08-03
Gli imbrogli per vaccinare i bambini
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Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico sembra un croupier che mescola i numeri e li estrae dal bussolotto, ma nessuno ha voglia di giocare a tombola con la salute dei minori. Lo scorso maggio, appena tre mesi fa, Franco Locatelli compariva in audizione davanti alle commissioni congiunte Salute e Istruzione del Senato dichiarando che il rischio Covid per i giovanissimi era «contenuto, se non irrilevante». Spiegava, infatti, che in un anno e mezzo di pandemia «il prezzo pagato in termine di vite perse nella popolazione pediatrica è stato di 19 pazienti sotto i 18 anni e spesso c'era una patologia concomitante».
Nessuna preoccupazione, dichiarava, con un sensato riferimento ad altre questioni sulle quali vigilare perché i minorenni «possono però essere esposti a stress in seguito alle misure» conseguenti al lockdown. Passano novanta giorni e il professore cambia tono, sul Corriere della Sera annuncia minaccioso che «i deceduti sotto i 19 anni in Italia sono a oggi 28» e che la vaccinazione serve perché «gli adolescenti vengono protetti dal rischio di sviluppare malattia grave o addirittura fatale». Il numero estratto questa volta dal coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità non è dieci, cento volte più grande di quello rilevato a maggio: stiamo parlando di nove decessi in più tra giovanissimi.
Siamo tutti d'accordo, sarebbe meglio che nessuno morisse per malattie, incidenti, suicidi o disgrazie varie, ma se il Covid si è portato via nove under 18 in più in tre mesi non vuol dire che è stata versata una delle sette coppe dell'ira di Dio ed è ormai prossima la fine del mondo. L'Apocalisse annunciata da Locatelli dovrebbe riguardare solo il Cts e il ministero della Salute, per come trattano gli italiani a dati in faccia. Basta leggere l'ultimo rapporto dell'Iss per sapere che «l'età media dei pazienti deceduti e positivi a Sars-CoV-2 è 80 anni» e che malgrado il terrorismo da variante delta l'età mediana dei pazienti deceduti positivi al Covid «è più alta di oltre 35 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione», con età media 46 anni.
Non riempiono gli ospedali, non vanno in terapia intensiva, i decessi tra gli under 19 non raggiungono nemmeno i dieci casi in tre mesi, sono 28 in un anno e mezzo, quindi perché suonare le sette trombe? L'operazione seria, corretta sarebbe stata rendere trasparenti le cause di quelle morti, finite nel calderone di chi viene registrato vittima del Covid anche se aveva altre patologie o era caduto dalla scala mentre era in quarantena per un tampone risultato positivo. L'Iss fa sapere che al 21 luglio erano 1.479 (l'1,2%) i decessi per coronavirus di età inferiore ai 50 anni ma che «di 105 pazienti di età inferiore a 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche; degli altri, 206 presentavano gravi patologie preesistenti».
Perché non è stato possibile consultare le cartelle cliniche? E perché mai la tabella, sulle patologie e complicanze più comuni osservate in questi pazienti, mette insieme la fascia di età 19-59 anni? Nell'accozzaglia spariscono riferimenti utili a capire le ragioni del decesso degli adolescenti. I pezzi grossi della Sanità preferiscono associare un numero alla cartella del terrore, in tutte le sue varianti. I giovanissimi con l'etichetta «morti per Covid» sono 28, da inizio epidemia, questa sarebbe una ragione valida per vaccinare i ragazzi perché «la protezione degli adolescenti consente di proteggere indirettamente coetanei che frequentano la stessa classe o altri luoghi di socializzazione, ma che non hanno un sistema immunitario capace di rispondere efficacemente al vaccino. Lo stesso discorso si applica ai non vaccinati che entrano in contatto con i bambini», secondo Locatelli. Edificante esempio di come non si fa una corretta comunicazione ai cittadini. Tutti i morti positivi risultano morti per Covid e tutti i morti dopo il vaccino sembrano uccisi dal farmaco, senza studi sul nesso causale.
La disinformazione dilaga, stordendo con dati e dichiarazioni tra loro discordanti. Anche il patologo Sergio Abrignani ha utilizzato i numeri dell'Iss per diffondere sconcerto. Prima ricordava che «sono circa 3 milioni» in Italia i ragazzi tra i 12 e i 17 anni, li definiva «un bacino molto vasto per l'infezione» e che «i rischi legati a Covid nei bambini non sono pari a zero», per poi contraddire il dato allarmistico riportando i dati dell'Iss, ovvero che «in questo anno e mezzo i morti tra 0 e 19 anni sono stati 28», dovuti al coronavirus. Facciamo due conti solo sul tasso di mortalità standardizzato relativo al 2016, quando per i maschi era di 2,7 decessi su 10.000 giovani di età 0-18 anni e per le femmine di 2,6. Se lo moltiplicate per i 10,7 milioni di ragazzi di quella età in Italia, ottenete rispettivamente 2.901 e 2.703 morti l'anno tra i giovanissimi. Non per Covid.
Via libera all’iniezione per i bambini pure se i genitori sono contrari
Dopo averli lasciati a casa per quasi un anno e aver organizzato la risposta al Covid sulla base delle esigenze di docenti e ultrasessantenni in generale, lo Stato italiano si ricorda dei ragazzi. Ma solo di quelli che si vogliono vaccinare e trovano un ostacolo nei genitori, che troveranno medici pronti ad ascoltarli e ottenere la dose. E in ogni caso, «la volontà del minore deve prevalere». Se invece un adolescente non vuole vaccinarsi, gli va solo detto che sarebbe meglio farlo. Tanto a lui, legalmente, possono pensare i genitori, portandolo per le orecchie a immunizzarsi. È quanto si ricava da un parere espresso dal Comitato nazionale di bioetica (Cnb), dall'impostazione nettamente pro-vaccino. Parere che arriva dopo che a ottobre lo stesso Cnb aveva messo in guardia dalla sperimentazioni di farmaci e vaccini contro il virus cinese, specie su minori, soggetti deboli e non debitamente informati. Il Comitato è una struttura di consulenza della presidenza del Consiglio, presieduta dal giurista Lorenzo d'Avack e nel quale siedono scienziati come l'immunologo Silvio Garattini e l'ex ministro della Salute Mariapia Garavaglia. Di solito si occupa di temi come l'inizio o la fine della vita, a cavallo tra scienza, diritto e filosofia, ma questa volta il comitato ha voluto dire la sua su quello che capita in mezzo.
Ebbene, il parere reso noto ieri (sette pagine in tutto) e votato all'unanimità disegna una singolare asimmetria. Se il minore vuole vaccinarsi e i genitori invece non vogliono, il ragazzo dovrà essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e «la sua volontà deve prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica». Se invece il minore non vuole vaccinarsi, nonostante i genitori siano favorevoli, il Comitato se la cava con una raccomandazione: «È auspicabile e importante che l'adolescente sia informato che la vaccinazione è nell'interesse della sua salute, della salute delle persone prossime e della salute pubblica». Lo strabismo nei confronti dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni è evidente, perché se si vogliono vaccinare, lo Stato non li lascerà soli di fronte ai genitori oscurantisti. Se invece non si vogliono vaccinare, ma i genitori sono a favore dell'immunizzazione, lo stesso Stato non entrerà nelle dinamiche familiari.
Nel parere, il Comitato aggiunge anche un passaggio che sembra liberale: dal punto di vista bioetico si ritiene corretto non introdurre l'obbligo vaccinale per legge, ma «è opportuno che, nelle circostanze di contrasto tra le parti, la volontà sia certificata per esplicitare con la massima chiarezza le rispettive posizioni, anche al fine di individuare meglio i contrasti nel tentativo di ricomporli». Già, peccato che se il minore in contrasto con i genitori si vuole vaccinare, scendono in campo i pediatri e la macchina della Salute pubblica, a costo di entrare nella sfera della potestà genitoriale. Se invece il ragazzo non si vuole vaccinare, lo Stato si gira dall'altra parte e se la cava con un auspicio alla «corretta informazione» (quella favorevole al vaccino).
Nel caso poi si abbia a che fare con un adolescente che ha malattie per le quali il vaccino è raccomandato, come il diabete o l'obesità, e i genitori si oppongano, il Cnb ricorda l'obbligo dei genitori di garantire il migliore interesse del minore «con ricorsi al comitato di etica clinica o ad uno spazio etico e, come extrema ratio, al giudice tutelare». Insomma, occhio che finisce male. Scomparso ogni riferimento alla tutela dei minori in senso contrario, come invece lo stesso Comitato aveva auspicato in un parere del 22 ottobre, nel quale si metteva in guardia dalla sperimentazione di trattamenti anti-Covid sui minorenni. E il vaccino, per ammissione unanime, è sperimentale. In compenso, a questo giro il Comitato sostiene che, obbligo o non obbligo, «rimane il dovere morale e civile di vaccinazione, come autorevolmente sottolineato dal presidente Mattarella». Lucidati i candelabri quirinalizi, resta il mistero di questi minorenni che non possono guidare la macchina e votare alle elezioni, ma per il Cnb, se vogliono vaccinarsi contro il volere di mamma e papà, vanno aiutati. Se invece sono contrari, restano minorenni. Insomma, anche con la «f» minuscola, sui vaccini c'è figliolo e figliolo.
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Il capo del Cts: «28 le morti tra gli under 19, la puntura va fatta». Ma tre mesi fa parlava di nove vittime in meno e la sconsigliava.Il comitato di bioetica smentisce i suoi allarmi sulle sperimentazioni di farmaci su minori.Lo speciale contiene due articoli.Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico sembra un croupier che mescola i numeri e li estrae dal bussolotto, ma nessuno ha voglia di giocare a tombola con la salute dei minori. Lo scorso maggio, appena tre mesi fa, Franco Locatelli compariva in audizione davanti alle commissioni congiunte Salute e Istruzione del Senato dichiarando che il rischio Covid per i giovanissimi era «contenuto, se non irrilevante». Spiegava, infatti, che in un anno e mezzo di pandemia «il prezzo pagato in termine di vite perse nella popolazione pediatrica è stato di 19 pazienti sotto i 18 anni e spesso c'era una patologia concomitante». Nessuna preoccupazione, dichiarava, con un sensato riferimento ad altre questioni sulle quali vigilare perché i minorenni «possono però essere esposti a stress in seguito alle misure» conseguenti al lockdown. Passano novanta giorni e il professore cambia tono, sul Corriere della Sera annuncia minaccioso che «i deceduti sotto i 19 anni in Italia sono a oggi 28» e che la vaccinazione serve perché «gli adolescenti vengono protetti dal rischio di sviluppare malattia grave o addirittura fatale». Il numero estratto questa volta dal coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità non è dieci, cento volte più grande di quello rilevato a maggio: stiamo parlando di nove decessi in più tra giovanissimi. Siamo tutti d'accordo, sarebbe meglio che nessuno morisse per malattie, incidenti, suicidi o disgrazie varie, ma se il Covid si è portato via nove under 18 in più in tre mesi non vuol dire che è stata versata una delle sette coppe dell'ira di Dio ed è ormai prossima la fine del mondo. L'Apocalisse annunciata da Locatelli dovrebbe riguardare solo il Cts e il ministero della Salute, per come trattano gli italiani a dati in faccia. Basta leggere l'ultimo rapporto dell'Iss per sapere che «l'età media dei pazienti deceduti e positivi a Sars-CoV-2 è 80 anni» e che malgrado il terrorismo da variante delta l'età mediana dei pazienti deceduti positivi al Covid «è più alta di oltre 35 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione», con età media 46 anni. Non riempiono gli ospedali, non vanno in terapia intensiva, i decessi tra gli under 19 non raggiungono nemmeno i dieci casi in tre mesi, sono 28 in un anno e mezzo, quindi perché suonare le sette trombe? L'operazione seria, corretta sarebbe stata rendere trasparenti le cause di quelle morti, finite nel calderone di chi viene registrato vittima del Covid anche se aveva altre patologie o era caduto dalla scala mentre era in quarantena per un tampone risultato positivo. L'Iss fa sapere che al 21 luglio erano 1.479 (l'1,2%) i decessi per coronavirus di età inferiore ai 50 anni ma che «di 105 pazienti di età inferiore a 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche; degli altri, 206 presentavano gravi patologie preesistenti». Perché non è stato possibile consultare le cartelle cliniche? E perché mai la tabella, sulle patologie e complicanze più comuni osservate in questi pazienti, mette insieme la fascia di età 19-59 anni? Nell'accozzaglia spariscono riferimenti utili a capire le ragioni del decesso degli adolescenti. I pezzi grossi della Sanità preferiscono associare un numero alla cartella del terrore, in tutte le sue varianti. I giovanissimi con l'etichetta «morti per Covid» sono 28, da inizio epidemia, questa sarebbe una ragione valida per vaccinare i ragazzi perché «la protezione degli adolescenti consente di proteggere indirettamente coetanei che frequentano la stessa classe o altri luoghi di socializzazione, ma che non hanno un sistema immunitario capace di rispondere efficacemente al vaccino. Lo stesso discorso si applica ai non vaccinati che entrano in contatto con i bambini», secondo Locatelli. Edificante esempio di come non si fa una corretta comunicazione ai cittadini. Tutti i morti positivi risultano morti per Covid e tutti i morti dopo il vaccino sembrano uccisi dal farmaco, senza studi sul nesso causale. La disinformazione dilaga, stordendo con dati e dichiarazioni tra loro discordanti. Anche il patologo Sergio Abrignani ha utilizzato i numeri dell'Iss per diffondere sconcerto. Prima ricordava che «sono circa 3 milioni» in Italia i ragazzi tra i 12 e i 17 anni, li definiva «un bacino molto vasto per l'infezione» e che «i rischi legati a Covid nei bambini non sono pari a zero», per poi contraddire il dato allarmistico riportando i dati dell'Iss, ovvero che «in questo anno e mezzo i morti tra 0 e 19 anni sono stati 28», dovuti al coronavirus. Facciamo due conti solo sul tasso di mortalità standardizzato relativo al 2016, quando per i maschi era di 2,7 decessi su 10.000 giovani di età 0-18 anni e per le femmine di 2,6. Se lo moltiplicate per i 10,7 milioni di ragazzi di quella età in Italia, ottenete rispettivamente 2.901 e 2.703 morti l'anno tra i giovanissimi. 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Tanto a lui, legalmente, possono pensare i genitori, portandolo per le orecchie a immunizzarsi. È quanto si ricava da un parere espresso dal Comitato nazionale di bioetica (Cnb), dall'impostazione nettamente pro-vaccino. Parere che arriva dopo che a ottobre lo stesso Cnb aveva messo in guardia dalla sperimentazioni di farmaci e vaccini contro il virus cinese, specie su minori, soggetti deboli e non debitamente informati. Il Comitato è una struttura di consulenza della presidenza del Consiglio, presieduta dal giurista Lorenzo d'Avack e nel quale siedono scienziati come l'immunologo Silvio Garattini e l'ex ministro della Salute Mariapia Garavaglia. Di solito si occupa di temi come l'inizio o la fine della vita, a cavallo tra scienza, diritto e filosofia, ma questa volta il comitato ha voluto dire la sua su quello che capita in mezzo. Ebbene, il parere reso noto ieri (sette pagine in tutto) e votato all'unanimità disegna una singolare asimmetria. Se il minore vuole vaccinarsi e i genitori invece non vogliono, il ragazzo dovrà essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e «la sua volontà deve prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica». Se invece il minore non vuole vaccinarsi, nonostante i genitori siano favorevoli, il Comitato se la cava con una raccomandazione: «È auspicabile e importante che l'adolescente sia informato che la vaccinazione è nell'interesse della sua salute, della salute delle persone prossime e della salute pubblica». Lo strabismo nei confronti dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni è evidente, perché se si vogliono vaccinare, lo Stato non li lascerà soli di fronte ai genitori oscurantisti. Se invece non si vogliono vaccinare, ma i genitori sono a favore dell'immunizzazione, lo stesso Stato non entrerà nelle dinamiche familiari. Nel parere, il Comitato aggiunge anche un passaggio che sembra liberale: dal punto di vista bioetico si ritiene corretto non introdurre l'obbligo vaccinale per legge, ma «è opportuno che, nelle circostanze di contrasto tra le parti, la volontà sia certificata per esplicitare con la massima chiarezza le rispettive posizioni, anche al fine di individuare meglio i contrasti nel tentativo di ricomporli». Già, peccato che se il minore in contrasto con i genitori si vuole vaccinare, scendono in campo i pediatri e la macchina della Salute pubblica, a costo di entrare nella sfera della potestà genitoriale. Se invece il ragazzo non si vuole vaccinare, lo Stato si gira dall'altra parte e se la cava con un auspicio alla «corretta informazione» (quella favorevole al vaccino). Nel caso poi si abbia a che fare con un adolescente che ha malattie per le quali il vaccino è raccomandato, come il diabete o l'obesità, e i genitori si oppongano, il Cnb ricorda l'obbligo dei genitori di garantire il migliore interesse del minore «con ricorsi al comitato di etica clinica o ad uno spazio etico e, come extrema ratio, al giudice tutelare». Insomma, occhio che finisce male. Scomparso ogni riferimento alla tutela dei minori in senso contrario, come invece lo stesso Comitato aveva auspicato in un parere del 22 ottobre, nel quale si metteva in guardia dalla sperimentazione di trattamenti anti-Covid sui minorenni. E il vaccino, per ammissione unanime, è sperimentale. In compenso, a questo giro il Comitato sostiene che, obbligo o non obbligo, «rimane il dovere morale e civile di vaccinazione, come autorevolmente sottolineato dal presidente Mattarella». Lucidati i candelabri quirinalizi, resta il mistero di questi minorenni che non possono guidare la macchina e votare alle elezioni, ma per il Cnb, se vogliono vaccinarsi contro il volere di mamma e papà, vanno aiutati. Se invece sono contrari, restano minorenni. Insomma, anche con la «f» minuscola, sui vaccini c'è figliolo e figliolo.
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Dall’anno scorso, per questa ragione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria sull’operato di Dolomiti Superski e sulle sue presunte violazioni delle norme di libera concorrenza. Federconsorzi Dolomiti Superski e i 12 consorzi che ne fanno parte (tra le province di Bolzano, Trento e Belluno) hanno risposto negoziando una serie di proposte. La più discussa riguarderebbe un rimborso skipass per le stagioni 2022/23, 2023/24, 2024/25. Verrebbero messi sul piatto 30 milioni di euro, cifra che potrebbe corrispondere proprio a quella della sanzione massima che l’Agcm potrebbe infliggere all’azienda in caso di violazioni accertate, pari al 10% del suo fatturato. L’erogazione di 30 milioni sarebbe prevista in due forme: come «rimborso diretto monetario», pari al 20% del prezzo di uno skipass plurigiornaliero acquistato nelle ultime tre stagioni concluse, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e a tal fine sarebbe garantito un tetto di 12 milioni. Oppure come sconto sull’acquisto di uno skipass futuro (pari al 30% del precedente esborso, con 18 milioni disponibili). Tuttavia Assoutenti non pare soddisfatta. «La soluzione non convince», afferma il presidente Gabriele Melluso, «i rimborsi saranno di entità diversa a seconda della scelta del consumatore di ottenere un indennizzo in denaro o un buono sconto su acquisti futuri, circostanza che crea discriminazioni e induce gli utenti ad acquistare nuovi skipass se vogliono ottenere il più alto vantaggio possibile. Inoltre i rimborsi arriveranno solo a chi si attiverà prima, e una volta terminato il fondo messo a disposizione, chi presenterà la richiesta, pur avendo diritto a ottenere un indennizzo, rimarrà a mani vuote». Non comparirebbe inoltre tra gli impegni la volontà di abbassare per tutti gli sciatori le tariffe skipass. In effetti l’erogazione dei risarcimenti sarà garantita dal meccanismo «first come, first served», cioè chi prima arriva, meglio alloggia. Ma non è l’unico argomento di discussione. Tra le proposte riparatrici avanzate da Dolomiti Superski, quella di «garantire piena libertà decisionale» ai consorzi «in merito a prezzi e sconti degli skipass, eliminando ogni asserita forma di coordinamento delle politiche commerciali», rendendo ciascuno libero di «determinare autonomamente la propria strategia». La proposta sarebbe quella di eliminare «tutte le indicazioni dirette o indirette di prezzo», dunque «le tre fasce di prezzi/sconti nelle quali fino a oggi venivano collocati i consorzi e le stesse soglie di sconto minimo e massimo». Dopodiché sarebbe stata prospettata l’eliminazione «di qualsivoglia forma di coordinamento» delle promozioni, eccezion fatta per la facoltà del Superski di richiedere ai consorzi di aderire al «Dolomiti Superpremière» e ai «Dolomiti Springdays». C’è tempo fino al 27 maggio per accogliere i rilievi del caso, fino alla decisione finale dell’Autorità.
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Luca Di Donna e Francesco Alcaro
Dopo Giovanni Buini e Dario Bianchi, ieri è stato il turno di Francesco Alcaro, imprenditore informatico fondatore della società Jarvit Srl, convocato dalla commissione Covid dopo che, lo scorso 15 aprile, Giacomo Amadori sulla Verità aveva pubblicato il contratto che legava l’imprenditore a Di Donna (che lavorava nello studio del professor Guido Alpa, come l’ex premier grillino). Alcaro, che nel 2020 stava lavorando su un progetto da 3 milioni di euro, ha riferito di essere stato approcciato da Di Donna ed Esposito i quali, in cambio della loro intermediazione, hanno richiesto una percentuale del 5% sul valore del progetto. Il manager ha sottoscritto il contratto raccontando che, quando ha ricevuto la mail dell’ex collega di Conte con la proposta, è andato a controllare sul sito dello studio Alpa chi fossero i componenti: «Ho fatto delle ricerche e ho ritenuto in quel caso che lo studio Alpa avesse una competenza molto importante perché c’erano figure che erano molto esposte e con esperienza». Quali? «Giuseppe Conte, ad esempio», è stata la replica di Alcaro.
L’imprenditore, una volta resosi conto che il lavoro sarebbe rimasto interamente in capo alla sua società («Il peso della realizzazione del progetto era al 90% sulla mia società e al 10% su di loro»), ha poi deciso di risolvere il contratto. La vicenda sarebbe finita qui, secondo Alfonso Colucci, capogruppo M5s in commissione Covid, che in una nota ha dichiarato che l’audizione di Alcaro è stata «un flop […] nel vano tentativo di far pronunciare ad Alcaro un addebito a carico di Conte o quantomeno dello stesso Di Donna».
Molte cose, però, non tornano. La prima è che Di Donna ed Esposito hanno mandato all’imprenditore le loro email, inerenti la realizzazione del piano da 3 milioni, proprio dal dominio internet dello studio Alpa dove, fino all’anno prima, Conte ha svolto la sua attività professionale: «Quello che ha determinato la mia scelta è stato proprio lo studio Alpa. Se la mail fosse arrivata da un altro indirizzo probabilmente ci avrei pensato molto di più», ha rivelato il manager. La seconda è che non è stato l’imprenditore a contattare Di Donna ed Esposito ma viceversa: nella testimonianza, Alcaro ha dichiarato di non ricordare se la prima telefonata operativa la avesse fatta lui o i due avvocati, ma ha confermato al presidente della commissione Covid Marco Lisei (Fdi) che sono stati proprio i due legali a proporre alla Jarvit i servizi e non lui ad averli cercati. Incalzato da Alice Buonguerrieri (Fdi), che gli chiedeva per quale motivo avesse accettato condizioni contrattuali capestro, la risposta di Alcaro è stata chiara: il fondatore della Jarvit ha confermato che Di Donna si era reso «certo della possibile riuscita del progetto». Ed è quantomeno curiosa questa certezza a fronte di una prestazione dei due avvocati che, a detta dell’imprenditore, non è stata soddisfacente.
«Quale attività avrebbe, dunque, dovuto fare il collega di Conte a fronte della richiesta di centinaia di migliaia di euro di parcella?», ha commentato Buonguerrieri. «Siamo ancora una volta di fronte a un’anomala ed enorme richiesta di denaro coperta dal solito contratto di consulenza farlocco, come già emerso nei casi di Giovanni Buini e Dario Bianchi. Fratelli d’Italia andrà fino in fondo a questa vicenda per capire come e perché un collega dell’allora premier Giuseppe Conte potesse avere tale accesso ai gangli decisionali del potere», ha concluso Buonguerrieri.
«L’audizione di oggi in commissione Covid ha visto per la terza volta un testimone affermare che in piena pandemia l’avvocato Luca Di Donna, collega di studio dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, era intento a procacciare affari richiedendo percentuali a proprio favore. Questa nuova testimonianza rende ineludibili ulteriori indagini per appurare quanto Giuseppe Conte sapesse dell’operato di un suo collega di studio», hanno aggiunto Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia.
Resta da capire, in effetti, per quale motivo Conte non abbia ancora preso iniziative nei confronti dell’ex collega di studio. Certo è che la provocazione dell’ex premier lanciata in Aula contro i deputati di Fdi affinché facciano a meno dell’immunità per poi «vedersela in tribunale» lascia il tempo che trova: l’immunità parlamentare è funzionale all’incarico e i deputati non possono, sic et simpliciter, rinunciarvi. Dovrebbe essere semmai la giunta per le autorizzazioni a procedere a valutare, caso per caso, se revocarla, ma è difficile che lo faccia in assenza di denunce.
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Ansa
Tra esse, in particolare, quella contenuta nel comma 3 dell’articolo 29, che abroga l’articolo 142 del Testo unico sulle spese di giustizia, in cui era prevista l’assistenza legale gratuita a favore degli stranieri extracomunitari nei processi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998. Si tratta di un primo, timido segnale della finalmente avvertita necessità di contrastare in qualche modo il fenomeno costituito dalla indiscriminata possibilità offerta a qualsiasi straniero extracomunitario entrato irregolarmente in Italia di avvalersi di assistenza legale a spese dello Stato per esperire tutti i possibili mezzi di impugnazione consentiti dal nostro ordinamento avverso i provvedimenti adottati nei suoi confronti sulla base della vigente normativa in materia di immigrazione.
Si tratta, però, appunto, soltanto di un timido segnale che, di fatto, sembra destinato a lasciare le cose come stanno. Tanto per cominciare, infatti, resta intatta la possibilità, per lo straniero extracomunitario, di ottenere l’ordinaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una semplice e incontrollabile autocertificazione circa l’inesistenza o l’insufficienza di redditi prodotti all’estero, quando - come in realtà avviene, per le più varie ragioni, nella grande maggioranza dei casi - si ritenga che egli si sia trovato nell’impossibilità di ottenere una certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, come richiesto dall’articolo 79, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Ciò sulla base della sentenza della Corte costituzionale numero 157 del 2021, dichiarativa della parziale incostituzionalità di detta ultima norma, appunto nella parte in cui non prevedeva che, in caso di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, alla sua mancanza potesse supplirsi con un’autocertificazione dell’interessato. Secondariamente, resta pure intatta la previsione, contenuta nell’articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo numero 286/1998, in base alla quale lo straniero extracomunitario è in ogni caso ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di convalida del provvedimento con il quale viene disposto, in vista dell’espulsione, il suo trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Così come, infine, resta intatta la previsione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo numero 25 del 2008, per la quale, ai fini delle impugnazioni delle decisioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato o di altre forme di protezione internazionale, lo straniero - per via del richiamo all’articolo 94 del Testo unico sulle spese di giustizia che, a sua volta, richiama il già citato articolo 79, comma 2, del medesimo Testo unico - è ammesso al patrocinio a spese dello Stato alla sola condizione, per quanto riguarda il requisito reddituale, costituita dalla produzione della stessa autocertificazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale di cui si è detto in precedenza.
Vi è, peraltro, da osservare, a quest’ultimo proposito, che nella medesima sentenza si afferma che dovrebbe essere onere dell’interessato provare «di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza» per ottenere, senza poi esservi riuscito, la certificazione da parte dell’autorità consolare del suo Paese, solo a tale condizione potendosi ammettere che essa sia sostituita dall’autocertificazione dello stesso interessato. Ma la verifica di tale condizione, nella pratica quotidiana, viene spesso e volentieri omessa, prendendosi per buono, purché non palesemente inverosimile, solo quanto affermato dall’interessato a sostegno dell’asserita «impossibilità» di ottenere la certificazione in questione. Da qui una prima conclusione, e cioè quella che sarebbe opportuno prevedere come obbligatorio, con apposita norma, che, quando lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio sulla base dell’autocertificazione da lui prodotta, nel relativo provvedimento si attesti l’avvenuta effettuazione della suddetta verifica e si indichino le ragioni per le quali essa abbia avuto esito positivo.
Ma una seconda e più importante conclusione è quella alla quale dovrebbe giungersi con riguardo al già accennato fenomeno costituito dalle impugnazioni che, grazie alla indiscriminata disponibilità dell’assistenza legale gratuita, vengono sistematicamente proposte dagl’interessati avverso ogni sorta di provvedimenti ad essi sfavorevoli in materia di immigrazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di ragionevoli prospettive di un loro accoglimento. Per eliminare o, almeno, ridurre significativamente tale fenomeno, sarebbe necessario prevedere che l’assistenza legale gratuita possa essere negata ogni qual volta l’impugnazione che si intenda proporre avverso un determinato provvedimento appaia chiaramente destinata all’insuccesso. Ciò in perfetta conformità a quanto espressamente previsto tanto all’articolo 20, comma 3, dell’ancora vigente direttiva europea numero 32 del 2013 quanto all’articolo 29, comma 3, lettera b), della direttiva europea numero 1.346 del 2024, applicabile a partire dal 12 giugno 2026, fermo restando che, come pure espressamente previsto da detta ultima norma, l’assistenza legale gratuita sarebbe sempre concessa al solo, limitato fine della proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento con il quale essa sia stata negata. E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del Decreto legislativo numero 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata; casi tra i quali rientra, ad esempio, quello che il richiedente asilo provenga da un Paese da ritenersi «sicuro».
Ai fini dell’adozione degli auspicabili interventi normativi di cui si è detto, potrebbe rivelarsi provvidenziale il «pasticcio» creatosi con l’emanazione, contestualmente alla conversione in legge del decreto legge numero 23/2026, del decreto legge «correttivo» numero 55/2026. In sede di conversione, infatti, di quest’ultimo decreto, ad esso potrebbero apportarsi, vertendosi comunque nella stessa materia, le modifiche nelle quali verrebbero a sostanziarsi i suddetti interventi (nella speranza che, naturalmente, in ossequio all’ormai avvenuta trasformazione dello Stato in senso monarchico, vi sia anche l’assenso del Sovrano che ha sede sul colle più alto).
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