«Perché è così? Perché voi dovete soffrire tanto? Non abbiamo le risposte». Neppure Joseph Ratzinger, parlando da Papa a una bimba che lo interrogava sul dolore innocente, poteva cavarsela con il logos. Figuriamoci il cronista, il politico, l’inquirente, il giudice, di fronte alla fine di Domenico, da giorni in condizioni disperate all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito al trapianto di un cuore incredibilmente deteriorato per ragioni che starà ai processi chiarire.
Alle 9.20 di ieri mattina è stato l’avvocato della famiglia ad annunciare la conclusione del percorso di accompagnamento del bimbo di poco più di due anni. La madre, Patrizia Mercolino di Nola, che ha altri due figli, ha dato un’ulteriore prova di dignità dopo settimane di stress fisico e mediatico: «Alla giustizia chiedo verità, creerò una fondazione per aiutare altri bambini nel ricordo di mio figlio», trovando la forza di mettere in guardia dalle truffe di chi sta tentando di estorcere soldi cavalcando l’onda del caso. L’Osservatore romano di ieri ha sottolineato la statura di una donna «capace di dare misura quando tutto intorno è eccesso; dare senso, quando tutto intorno è assurdità, testimoniare il Bene, quando il male sembra senza fine». La giornata è stata segnata dalla processione di condivisione del dolore della famiglia campana, unita alla richiesta di una pronta giustizia. Il decesso del bambino ha aggravato la posizione dei sei medici indagati (da lesioni colpose gravissime si passerà ad omicidio colposo), e ieri sono stati sequestrati loro i cellulari. Lunedì si dovrebbe tenere l’autopsia della salma, sottoposta a sequestro. Le Procure di Bolzano e Napoli dovranno stabilire cosa sia accaduto tra l’espianto, il trasporto e il trapianto dell’organo prelevato in Alto Adige il 23 dicembre 2025 e poi trasferito e posto nel corpo di Domenico quando era «bruciato», forse per errori nello spostamento e nella conservazione. C’è pure chi, come Fulvio Martusciello di Forza Italia, ha invocato una commissione d’inchiesta regionale per chiarire eventuali mancanze dei medici del Monaldi.
Tutto comprensibile, anche se inevitabilmente sproporzionato rispetto all’immensità del fatto: «Ma sappiamo che Gesù ha sofferto come voi, innocente, che il Dio vero che si mostra in Gesù sta dalla vostra parte. Questo mi sembra molto importante, anche se rimane la tristezza», scandì Benedetto XVI alla stessa bimba che lo interrogava sul senso del dolore dei piccoli: «Ed essere consapevoli che, un giorno, io capirò che questa sofferenza non era vuota, non era invano, ma che dietro di essa c’è un progetto buono, un progetto di amore. Non è un caso».
Non è un caso neppure il comunicato diffuso venerdì sera, quando Domenico era ancora in vita, dall’Associazione Luca Coscioni per bocca dell’avvocato Filomena Gallo, che ne è segretaria nazionale. «In una vicenda così dolorosa e delicata come quella del bambino trapiantato a Napoli è fondamentale mantenere chiarezza giuridica e rispetto umano. Il percorso di pianificazione condivisa avviato dai medici insieme alla famiglia si colloca pienamente nel quadro normativo italiano: non si tratta di eutanasia, ma di un approccio volto a evitare l’accanimento terapeutico [...]. In quest’ottica, se i medici e la famiglia decidessero di interrompere la circolazione extracorporea Ecmo, cui il bimbo è sottoposto, potrebbero legalmente farlo perché significa evitare accanimento terapeutico viste le condizioni del bambino». Al delicato svolazzo a spirale sul corpo del piccolo si è unito Mario Riccio, che dell’Associazione Luca Coscioni è consigliere: «Su questa vicenda bisogna essere chiari e non ipocriti. Il bambino in questi due mesi è stato sicuramente già sedato, quindi non si tratta di cure palliative ma di una decisione di tipo etico. Il bambino arriverà comunque alla morte, che purtroppo è il suo destino, e questo può avvenire in due modi: il primo è l’interruzione dell’Ecmo, il macchinario che lo tiene in vita. Il secondo è la cosiddetta desistenza: si comincia a ridurre la terapia, la quantità di ossigeno, l’alimentazione, il lavoro delle macchine, e pian piano il fisico del bambino si spegne. L’ipocrisia sta nel far finta che questi due percorsi portino a obiettivi diversi. In realtà l’obiettivo è lo stesso: portare alla morte del bambino. Cambia il tempo, non l’esito finale».
Ora, qual è il senso di un intervento simile su un caso che evidentemente era segnato da una catastrofe sanitaria e che, come spiega pure la Gallo, non può certo configurare una volontà eutanasica, e la cui «legalità» dal trapianto in poi nessuno mette certo in dubbio? Il continuo ricorso alla Consulta, che influenza direttamente l’iter parlamentare della legge sul fine vita, è da tempo costruito proprio su casi concreti con cui, via via, si cercano di forzare «paletti». Il penultimo di questi (sentenza 135/2024) riguarda il concetto di «sostegni vitali», ovvero la quarta condizione che i giudici costituzionali hanno fissato per ritenere non punibile il suicidio assistito oltre a capacità di decisione, presenza di patologia irreversibile, stato di sofferenza ritenuto intollerabile. Attorno alla definizione di «sostegni vitali» si gioca una partita cruciale, sia in eventuali futuri pronunciamenti della Consulta, sia - di riflesso - nel delicatissimo lavoro d’Aula sulla legge sul fine vita, che da quelle sentenze è stato esplicitamente e più volte indirizzato. È dunque molto difficile frenare il sospetto che uscite di questo tipo siano utilizzate per forzare, tramite un caso limite, la battaglia politica contro le cure palliative, erodendo lo spazio incerto e drammatico che intercorre tra l’accompagnamento al suicidio e il rifiuto dell’accanimento terapeutico. Evidentemente anche il corpo di Domenico è ritenuto spendibile in questa battaglia.
- Si sapeva già, ma ora lo dice anche un giudice: chi protestò contro il green pass non commise alcuna violenza. La sentenza, inoltre, potrebbe sancire l’illegittimità dell’azione repressiva. Intrapresa non per pericoli reali (vedi Torino) ma per il successo dell’evento.
- Come con Djokovic: così la legge fu piegata al volere della politica. Durante la pandemia il diritto divenne il «braccio armato» di scelte di natura morale.
Lo speciale contiene due articoli.
C’è un fatto certo: al porto di Trieste, la mattina del 18 ottobre 2021, chi manifestava non ha commesso nessuna violenza. Noi lo diciamo da sempre, ma ora lo dice anche un giudice: i portuali che, con Stefano Puzzer, protestavano contro il green pass avevano in mano un rosario, non le molotov come i teppisti dei centri sociali. Pregavano, non sfasciavano la testa ai poliziotti. E lottavano per la libertà di tutti, non per attaccare lo Stato. L’esatto contrario di quello che è successo a Torino.
Non era difficile da capire, eppure la vicenda giudiziaria si è chiusa solo l’altro ieri: cinque imputati, tutti assolti. Assolti perché «il fatto non sussiste» (due di loro) oppure assolti perché «il fatto non costituisce reato» (gli altri tre). Comunque assolti. E dunque evviva. Ma non è tutto. Perché, al porto di Trieste, quella mattina di ottobre del 2021, qualcosa di illecito è stato commesso. E non certo da chi manifestava. Anche questo a noi era evidente da tempo. Ma ora, forse, per la prima volta c’è una sentenza che lo dichiara.
Cominciamo dall’inizio. Per quegli scontri al porto di Trieste erano state indagate 18 persone. Tutte accusate di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Stefano Puzzer, il volto simbolo di quella protesta, è stato prosciolto, altri hanno patteggiato. Cinque di loro, invece, sono andati avanti, fino in fondo al processo. Un processo già abbastanza discutibile nell’impostazione: fa sorridere in effetti, dopo aver visto scarcerare chi a Torino ha massacrato un poliziotto a martellate, vedere onesti lavoratori processati cinque anni per aver offeso «la reputazione e il prestigio degli appartenenti alle forze dell’ordine gridando: i veri delinquenti siete voi, vergognatevi». Oppure per aver «spinto con le mani gli scudi con i quali gli operatori di polizia cercavano di avanzare». Oppure ancora per aver «indirizzato verso le forze dell’ordine, con un calcio, un lacrimogeno da queste appena sparato». Addirittura uno dei manifestanti è stato accusato perché, dopo essersi lavato gli occhi irritati dai lacrimogeni, per la rabbia aveva scagliato in aria la bottiglietta d’acqua di plastica (vuota). Peso: 10 grammi. Imputazione: uso d’arma impropria.
Tutto assurdo? Sì, ma il bello deve ancora venire. L’assoluzione di tre imputati perché «il fatto non costituisce reato» apre infatti una prospettiva nuova e assai interessante. L’avvocato Pierumberto Starace, che li ha difesi, ha sostenuto per loro la tesi della non punibilità in base all’articolo 393 del codice penale. Cosa dice questo articolo? Molto semplice: che non si può essere puniti per resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale se quest’ultimo sta esercitando le sue funzioni in modo arbitrario, cioè eccedendo i limiti delle sue funzioni. Non possiamo dire con certezza che la tesi difensiva sia stata accolta dal giudice, dottoressa Cristina Arban, lo scopriremo solo leggendo le motivazioni tra tre mesi. Ma tutto lo lascia presupporre, altrimenti sarebbe stata usata una formula diversa rispetto al «fatto non costituisce reato». E se fosse così sarebbe clamoroso perché per la prima volta, in un tribunale italiano, e in via definitiva (la sentenza non è appellabile), sarebbe riconosciuto che l’illegalità, in quel porto, non la commisero i manifestanti ma chi voleva sgomberarli. Non chi lottava contro il green pass ma lo Stato che lo voleva imporre in tutti i modi. Anche in modi illeciti.
A supporto di questa tesi c’è anche un documento riservato che è venuto fuori nel corso del processo e di cui mai nessuno ha dato notizia. Ma che è, anch’esso, clamoroso. Si tratta del verbale della riunione tenutasi in Prefettura il 17 ottobre 2021 alle 16.30, quando cioè si prese la decisione di sgomberare il porto il giorno dopo, «nelle prime ore del mattino». Alla presenza del questore di Trieste (Irene Tittoni), dei comandanti di carabinieri e guardia di finanza, oltre che del dirigente Digos si stabilisce di intervenire «con 260 unità» e «l’ausilio di due mezzi dotati di idranti». E perché si prende questa decisione? Per ragioni di sicurezza? Perché c’è un’emergenza di ordine pubblico? Perché si teme che i manifestanti preparino un assalto violento? Perché si teme che stiano preparando la guerriglia? Macché. Semplicemente perché al porto «nelle prime ore del mattino erano presenti 350 persone, ora sono presenti circa 3.000 persone». Ed è proprio «il numero crescente dei manifestanti che si uniscono al presidio» che «induce a pianificare un’azione di sgombero».
Capito? Ci sono troppe persone che aderiscono, troppe persone che convergono, la manifestazione sta diventando troppo grande, il porto rischia di trasformarsi nel punto di riferimento per tutti coloro che, civilmente e democraticamente, si oppongono al green pass. E allora avanti con i manganelli e con gli idranti, si spazzi via tutto. Sapendo benissimo che la decisione non è per la sicurezza, ma per la politica. E sapendo benissimo che, in questo modo, non si evitano violenze e tensioni, ma anzi si vanno a creare violenze e tensioni laddove c’era solo una protesta pacifica con i rosari in mano. Come si diceva, l’esatto opposto di quello che è successo a Torino. Ma qualcuno pagherà per questo?
Come con Djokovic: così la legge fu piegata al volere della politica
La gestione politica della pandemia ha impresso ai nostri sistemi giuridici una torsione che, con inevitabili differenze, ha alterato profondamente i confini del diritto e per certi versi il suo senso. La sentenza qui sopra descritta segna, con anni di ritardo, una svolta storica nel dibattito sul delicato e complesso equilibrio tra libertà, sicurezza e salute, che - sotto forma diversa - sta agitando la politica italiana, in particolare dopo il violento pestaggio dell’agente di polizia a Torino.
C’è un caso emblematico, ormai dimenticato, che fa capire come il problema del limite della politica e della legge sull’uomo sia stato violentemente messo sotto stress negli anni del Covid. Riguarda un Paese occidentale ai nostri antipodi: l’Australia. Cinque anni fa, il torneo nel quale Novak Djokovic ha appena eliminato Jannik Sinner, prima di cedere in finale sotto i colpi di Carlos Alcaraz, cacciò incredibilmente il campione serbo. O meglio: a cacciarlo, al termine di un intricato cammino politico e giudiziario, fu lo stesso governo di Canberra, con una decisione sconcertante di cui questo giornale si occupò. Il motivo era, ovviamente, il vaccino. Attenzione: il tennista non si rifiutò di vaccinarsi per principio, spiegò di aver contratto il virus e di non essere quindi tenuto. Cionondimeno, il governo lo sottomise a un incredibile decreto di espulsione considerandolo un pericolo, e una Corte federale respinse il successivo ricorso legale del recente finalista dell’Australian Open.
Che c’entra con Trieste? In quell’occasione il giudice fece esattamente una scelta «morale» e politica che, qui, paiono aver fatto molte toghe a cominciare dall’allora Corte costituzionale. Non tanto e non solo flettere su una interpretazione della legge (questo è nella sua natura), quanto sposare una battaglia etica (il vaccino per tutti), chi non condividesse la quale diventava di fatto meno uguale degli altri.
Tutti, con un minimo di buona fede, ricorderanno - a prescindere dalla posizione personale sul green pass, o sugli obblighi vaccinali - il disagio per lo sbraco della deumanizzazione del «no vax», in un accesso di tifo sbracato per punizioni, privazioni, sanzioni, fottendosene allegramente di contratti, leggi, Costituzioni altrimenti sbandierate a ogni piè sospinto.
E così come gli idranti di Trieste furono un simbolo di quel «braccio armato» della legge cui, allora, sembrava permesso di tutto, così le parole della sentenza Djokovic (il caso è leggibile in lingua originale qui: rb.gy/bt5eac) restituiscono una temperatura molto vicina a quella del clima che accompagnò le proteste dei portuali. Come qui si arrivò a privare del diritto al lavoro e alla mobilità un Puzzer (sottoposto a un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno nella Capitale anche in assenza di decreti Sicurezza) perché valeva tutto, allora si giustificò la cacciata di Djokovic con le seguenti motivazioni (traduzione nostra): «Era possibile dedurre che il pubblico percepisse che il signor Djokovic non fosse favorevole alle vaccinazioni. Era noto o almeno percepito dal pubblico che aveva scelto di non essere vaccinato. [...] Una star del tennis mondiale può influenzare le persone di tutte le età, giovani o anziane, a emularlo. Questo non è fantasioso; non ha bisogno di prove. [...] La presenza di Djokovic agli Australian Open è in grado di incoraggiare coloro che lo emulerebbero o vorrebbero essere come lui, ed è quindi razionale sostenere la tesi che la sua presenza possa favorire un sentimento anti-vaccinazione».
Non basterà la cruciale sentenza di cui parliamo qui sopra a lenire ferite così profonde.
Con una stima conservativa, si può dire che centinaia di migliaia di studenti di giurisprudenza in Italia si siano formati sui testi di Roberto Bin. I volumi di Diritto costituzionale e di Diritto pubblico scritti con Giovanni Pitruzzella, oggi giudice della Corte costituzionale di nomina quirinalizia, hanno superato entrambi di slancio le 20 edizioni e sono in uso presso molte Facoltà degli atenei italiani. Anche per questo, il professor Bin, ordinario all’Università di Ferrara, è un interlocutore ideale per ragionare sulle mutazioni del diritto, sottoposto a tensioni formidabili tra chi lamenta la fine di quello «internazionale» e chi si interroga sui limiti di quello «europeo» in rapporto a quello costituzionale delle nazioni. Nella conversazione con La Verità, Bin accetta di partire dai fondamentali, aiutando a mettere a fuoco anzitutto il significato di alcuni termini decisamente inflazionati.
Professore, su quali basi si legittima il «diritto internazionale» che molti vedono, di recente, messo a repentaglio?
«Null’altro che il consenso degli Stati. O meglio, il diritto internazionale deve essere accettato dagli Stati più forti, agli altri può essere imposto».
Nessuno schema «dato» in natura, quindi. E invece come ha senso definire lo «stato di diritto»? La sua definizione è assimilabile a quella di «rule of law»?
«I due concetti vengono da tradizioni culturali molto diverse, e hanno assunto significati diversi nel tempo. Oggi sono appiattiti in un generico principio di soggezione del potere al diritto».
Aiutandosi con il cosiddetto «paradosso dell’autorità» elaborato dal filosofo Joseph Raz, lei ha spiegato che - da un certo punto di vista - anche un sistema politico non rispettoso dei diritti umani (ad esempio, un totalitarismo novecentesco) potrebbe essere considerato uno stato di diritto: quindi non è scontato che uno stato di diritto difenda i diritti umani?
«È un tema su cui si discute da sempre: se lo Stato di diritto si riduca al principio di legalità (ovvero: ogni potere pubblico deve essere esercitato in conformità della legge), o implichi qualcosa di più, appunto in termini di rispetto dei diritti umani».
Facciamo un passo avanti su questo aspetto. Lei di recente ha scritto un paper di grande interesse dal titolo «L’Unione europea rispetta i principi del rule of law?» (leggibile qui: shorturl.at/vJjVK), in cui ragiona su una evoluzione dell’architettura istituzionale dell’Ue che sarebbe - sue parole - «in deroga alle regole costruttive dello Stato di diritto». La sua tesi, se si può così riassumere, è che l’Ue «internamente» agisca secondo lo stato di diritto, ma che lo faccia molto meno nei confronti dei Paesi membri. Come motiva questa asserzione?
«Lo sviluppo della Comunità europea è avvenuto grazie a decisioni assunte in deroga alle norme dei Trattati in vigore, sulla base di accordi politici tra gli Stati membri. I Trattati hanno consolidato ciò che la politica aveva già concordato».
Lei ha scritto che le toghe della Corte di giustizia Ue sono «giudici che operano come “funzionari” e perseguono magari obiettivi nobilissimi, ma non tollerano i vincoli posti alla loro “funzione” da chi - legislatore o Stato membro - è investito dalla legittimazione politica, cioè dalla rappresentanza democratica; evadono perciò dal tracciato storico dello Stato costituzionale di diritto in nome di un rule of law che si riduce alla supremazia del diritto europeo e che tradisce lo stesso significato del principio dello Stato di diritto». Sembra parlare di giurisprudenza Ue come intrinsecamente ostile alla democrazia: è così?
«Checché se ne possa pensare, l’organizzazione europea è una organizzazione tra Stati, signori dei Trattati su cui si fonda. Il suo principale obiettivo, la costruzione di un mercato comune, ha fatto prevalere le regole comuni del mercato e della concorrenza sulle istanze sociali che erano al centro delle Costituzioni del dopoguerra. La delocalizzazione delle imprese, alla ricerca di costi minori di produzione, ha lasciato dietro di sé il deserto economico: il diritto dell’Ue non l’ha affatto ostacolata, anzi, l’ha protetta come esercizio di una libertà delle imprese».
Il dibattito italiano tende a dare per scontata la cosiddetta primazia del diritto Ue sul diritto nazionale e costituzionale. Tale supremazia è fondata? E se sì, su cosa?
«Si basa su principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, sin dai primi anni di attività. Gli Stati l’hanno contrastata, ma molto debolmente: in fondo faceva comodo a tutti fissare a livello europeo misure che magari nel contesto nazionale avrebbero avuto difficoltà a far digerire».
Che effetto ha quello che lei chiama «rule of european law» sulla giurisprudenza nazionale? E, considerando il nostro Paese, sulla Corte costituzionale, almeno per l’orientamento che essa ha espresso negli ultimi lustri, per esempio durante la crisi economica?
«La supremazia del diritto europeo e l’efficacia diretta delle sue norme negli ordinamenti nazionali hanno posto il giudice nella possibilità di disapplicare le leggi interne per applicare le norme europee. Nel dubbio che le prime siano in contrasto con le seconde, il giudice italiano deve rivolgersi alla Corte di giustizia, che non avrà dubbi a far valere i principi di libertà di mercato sui vincoli “sociali” posti dalla legislazione nazionale. È il ricco imprenditore che può difendere i suoi interessi in giudizio davanti alla Corte di giustizia, rivendicando la tutela della “suoi” diritti di libertà. La Corte costituzionale non ha potuto contestare questo meccanismo, ma ha il merito di aver cercato di limitarne le conseguenze più dannose per i diritti sociali».
Nel paper già citato, secondo lei la Corte di giustizia Ue ha la funzione teorica di un giudice ma in pratica si fa carico di una finalità politica: «Come la Commissione europea», lei scrive, essa «persegue con coerenza la funzione che ritiene sia loro assegnata, quella di promuovere l’integrazione degli ordinamenti europei smantellando qualsiasi tentativo degli Stati membri di salvaguardare “spazi nazionali” di tutela di interessi collettivi, diritti sociali, protezione dei lavoratori». Ma è possibile invertire questa dinamica?
«La Corte di giustizia ha il potere esclusivo di dire cosa il diritto europeo significa in relazione ai casi specifici che le sono sottoposti. Si è sempre mossa dominata dall’obiettivo di rafforzare l’integrazione europea ben oltre al punto che gli Stati avrebbero voluto raggiungere con i Trattati. Non è compito di un giudice, come lo intendiamo noi, puntare a un obiettivo sostanzialmente politico: ma è stato comodo per la politica non contrastare questo atteggiamento con sufficiente determinazione. Anche se spetta ai Trattati definire con precisione il ruolo degli organi dell’Ue, Corte di giustizia inclusa».
Esulando dai temi di puro diritto, che spiegazione dà del fatto che la finalità politica che la Corte Ue si è attribuita e che lei ha descritto risponda a un modello piuttosto economicista, e sia però apparentemente tutelata e protetta soprattutto dalla sinistra politica, in Italia ma tutto sommato in molta parte dell’Europa?
«Non credo che sia la “sinistra europea” ad aver tutelato il modello liberista che ha dominato l’Ue. Quanto all’Italia, è stata l’unico Paese europeo in cui l’adesione e le trasformazioni dei Trattati europei non sono mai state affrontate da un dibattito politico che sfociasse in una norma costituzionale apposita: e ciò è accaduto perché non si voleva uno scontro politico aperto con il Pci, che si era opposto con forza all’adesione alla Comunità europea in cui vedeva la prevalenza degli interessi del grande capitale e dell’industria pesante tedesca. È stato il Trattato di Maastricht (1992) a promuovere un’Unione politica ed economica più stretta e porre le basi dell’euro, definendo anche i criteri di convergenza (i famigerati “parametri di Maastricht”). A firmare il Trattato furono Francesco Cossiga, Guido Carli e Gianni De Michelis. E nel dibattito parlamentare il voto favorevole del Pds fu “una scelta sofferta e non scontata” (dalla dichiarazione di voto di D’Alema alla Camera), motivata dai rischi che sarebbero derivati dal restarne fuori».
Che eco ha nel diritto costituzionale l’apparente momento opaco dell’internazionalismo e del globalismo? Prevede un ritorno del costituzionalismo «statuale» o altre formule sono all’orizzonte?
«Sono sprovvisto di sfera di cristallo. Ma che la globalizzazione sia in crisi non mi dispiace affatto. Il costituzionalismo è nato negli Stati, come risposta al conflitto sociale, che necessariamente si svolgeva nei confini nazionali. Oggi dove si svolge il conflitto sociale, se c’è? Questa è la domanda, a cui però non so dare risposta».





