
Può essere che i giudici della Corte costituzionale, il cui compito è di verificare la conformità delle leggi alla Costituzione, si siano rifatti a loro stessi, o meglio, alla sentenza del 30 novembre 2022 con la quale la Consulta, per la prima volta nella storia, aveva stabilito che fosse «legittimo» l’obbligo vaccinale e relative sanzioni (sospensione dal lavoro e dallo stipendio per i non vaccinati), rendendo di fatto diritti fondamentali, come quello al lavoro, «disponibili» anziché «intangibili».
Fatto sta che a tre anni di distanza, con la sentenza numero 199 depositata ieri, la Corte costituzionale ha confermato l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 1 del dl 1/2022 sull’obbligo di vaccinazione per i cinquantenni e sull’articolo 1 del dl 127/2021, che ha introdotto l’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro in Italia, prevedendo la possibilità di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Colpiscono le parole utilizzate nella sentenza (redatta praticamente in modalità fotocopia rispetto a quella del 2022, ndr): la Corte, citando di fatto sé stessa, ribadisce che l’obbligo vaccinale per gli over 50 «rappresenta una misura […] preordinata a […] ridurre la circolazione del virus». La Consulta ha, inoltre, escluso la violazione dell’articolo 32, comma 1 della Costituzione in quanto «le evidenze scientifiche disponibili» all’epoca confermano «l’efficacia della vaccinazione come misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione». Sembra incredibile che, nonostante quelle presunte evidenze fossero state smontate già a ottobre 2022 dalla stessa Pfizer, che aveva ammesso ufficialmente che il vaccino non era stato concepito per ridurre l’infezione, la Corte continui a motivare le proprie decisioni sulla base di un assunto scientifico smentito fino alla noia da tutte le autorità scientifiche internazionali. Non solo: la Consulta ha stabilito che «secondo Aifa e Iss, la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa», mentre «le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione».
Infine, ciliegina sulla torta, secondo la Consulta le conseguenze del mancato adempimento agli obblighi (perdita di lavoro e stipendio) sarebbero «frutto di una scelta individuale» perché l’inosservanza «assume una rilevanza meramente sinallagmatica»: l’inadempimento delle norme contrattuali, insomma, rende la prestazione non conforme alle regole del rapporto.





