Guida per inoltrare le proteste contro la compagnia di assicurazioni. Quando qualcosa non funziona nel rapporto tra assicurato e assicuratore, è possibile inoltrare un reclamo direttamente all'impresa, secondo il regolamento dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni che impone il termine massimo di 45 giorni per la risposta. Nel 2017 sono state spedite più di 123.000 missive indirizzate all'Ivass e alle singole compagnie.
Guida per inoltrare le proteste contro la compagnia di assicurazioni. Quando qualcosa non funziona nel rapporto tra assicurato e assicuratore, è possibile inoltrare un reclamo direttamente all'impresa, secondo il regolamento dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni che impone il termine massimo di 45 giorni per la risposta. Nel 2017 sono state spedite più di 123.000 missive indirizzate all'Ivass e alle singole compagnie.In caso di inadempienza della compagnia o di risposta non soddisfacente è possibile indirizzare un ulteriore reclamo direttamente all'Ivass (lIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni), che valuterà la situazione, eventualmente intervenendo presso la compagnia o confermandone le conclusioni.Il meccanismo è regolamentato nei minimi dettagli. Guai se così non fosse, perché si parla dell'importante numero di 20.084 reclami pervenuti all'Ivass solo nel 2017, ai quali vanno aggiunti i 103.984 ricevuti dalle imprese nello stesso anno. Massima attenzione al rispetto delle procedure, dunque, perché l'Ivass non risponderà mai a un reclamo che non sia prima passato per gli uffici della compagnia competente, ma si limiterebbe a trasmetterlo a quest'ultima entro 45 giorni, che andrebbero ad aggiungersi ai 45 entro i quali l'impresa è tenuta a rispondere. Sembra tutto molto semplice, ma in realtà si tratta di un sistema complesso, inadeguato rispetto all'evoluzione normativa del settore e con diverse insidie per il consumatore.Spesso le attese di chi inoltra un reclamo non incontrano il favore delle compagnie: secondo la relazione Ivass sull'attività svolta nel 2017, presentata poche settimane fa, ben il 54% dei reclami esaminati sono stati respinti dalle imprese che, per contro, a giudizio della stessa Ivass, generalmente hanno rispettato i termini temporali imposti dal regolamento. I reclami accolti dalle imprese assicuratrici sono il 29,8%, mentre su un altro 11,4% si è trovato un accordo transattivo tra l'assicurato e la compagnia. La piccola percentuale residua del 4,8% è costituita da reclami ancora in fase istruttoria alla fine del 2017.E sono proprio gli utenti non soddisfatti dalla risposta della compagnia ad alimentare il lavoro dell'ufficio reclami dell'Ivass. L'Istituto, però, si concede tempi più comodi per la gestione delle pratiche, a cominciare dai 45 giorni entro i quali informa il reclamante dell'apertura dell'istruttoria. L'Ivass può poi richiedere ulteriori informazioni o documenti all'impresa o all'intermediario, ai quali concede 30 giorni di tempo per rispondere. Acquisiti gli ulteriori elementi, l'Istituto risponde al reclamante entro 90 giorni dalla data di acquisizione degli stessi. Ma in ogni fase dell'istruttoria l'Istituto di vigilanza potrebbe chiedere nuovamente alla compagnia o all'intermediario di rispondere direttamente al cliente e, in caso di risposta insoddisfacente, tutto ricomincerebbe daccapo Nel 2017 l'Ivass ha gestito un numero di reclami superiore a quelli pervenuti nell'anno, lavorando anche sull'arretrato. Ciò indicherebbe una giacenza di pratiche che, sebbene la relazione annuale non ne parli espressamente, secondo indiscrezioni sarebbe superiore ai 60 mila reclami.Dalla sua nascita, nel 2008, il regolamento sui reclami è stato oggetto di successive modifiche fino a creare un sistema che ha ridotto notevolmente il carico di lavoro dell'Ivass, portando il numero dei reclami presentati all'Istituto dai 33.123 del 2011 ai 20.084 del 2017. Ma ciò non è collegato alla riduzione dei contenziosi tra gli assicurati e le imprese – fenomeno comunque in calo - quanto, piuttosto, al trasferimento della gestione dei reclami presso le stesse imprese il cui operato è proprio oggetto delle contestazioni. L'Ivass pubblica, sul proprio sito internet un report semestrale sui reclami gestiti dalle compagnie. Questa forma di trasparenza ha l'obiettivo di migliorare la puntualità e la correttezza della gestione, sulla base del principio di autodisciplina che viene stabilito dal regolamento. Eppure delle pratiche respinte dalle imprese e trattate dall'Ivass in seconda battuta, oltre il 50% si conclude con un esito favorevole si consumatori, in toto o parzialmente. C'è ancora qualcosa che non va, quindi, nella giustizia autogestita dalle imprese e la situazione presenta margini di miglioramento.Ma c'è anche un aspetto contraddittorio, nel regolamento, che cozza pesantemente con l'interesse del consumatore, negando l'applicazione del principio dell'autodisciplina proprio alla componente più importante della filiera distributiva delle polizze, quella costituita dagli agenti di assicurazione, i quali intermediano oltre l'80% delle polizze dei rami danni. Secondo il regolamento, le compagnie, i broker, le banche, le Sim e le Poste devono gestire direttamente i reclami loro indirizzati, mentre tutti i reclami che riguardano gli agenti, i loro dipendenti e collaboratori devono essere gestiti dalle stesse compagnie mandanti. È come se l'Ivass considerasse gli agenti non come imprenditori – quali sono - capaci di rispondere del loro operato ed ai quali la legge italiana e la normativa europea assegnano un ruolo centrale nella distribuzione assicurativa, bensì come dei semplici operatori parasubordinati delle compagnie, per i quali non vale il principio dell'autodisciplina come per altre categorie professionali. Un consumatore che dovesse reclamare per il comportamento del proprio agente, dunque, non potrebbe ricevere da quest'ultimo alcuna risposta, essendo ciò una competenza della compagnia mandante.Ma, ancora peggio, l'applicazione di questa norma rischia di minare un istituto, quello delle collaborazioni tra agenti, regolamentato dalla legge 221/2012, emanata successivamente al regolamento reclami per favorire lo sviluppo della concorrenza. Quello delle collaborazioni tra intermediari è un fenomeno in forte sviluppo che prevede che un agente – detto "emittente" - possa emettere una polizza della propria compagnia su richiesta di un collega - il "proponente" - che può dunque intermediare tale polizza e fornirla al proprio cliente pur non essendo agente di quella compagnia. Ebbene, sarebbe impossibile per questa impresa di assicurazione gestire il reclamo di un cliente che non ha mai avuto rapporti diretti né con quella compagnia, né con il suo agente, avendo avuto relazioni esclusivamente con l'agente proponente. Si tratta di un assurdo normativo del quale farà le spese il consumatore, che non potrà ottenere risposta soddisfacente al proprio reclamo né dall'impresa, né dal proprio agente assicurativo. Il contorto meccanismo dei reclami, insomma, potrebbe assestare un colpo mortale a una legge dello Stato emanata per favorire il consumatore attraverso lo sviluppo della concorrenza e l'apertura di un mercato chiuso e controllato quasi interamente da pochi gruppi assicurativi che hanno tutto l'interesse a mantenerlo in tali condizioni.Eppure è proprio nel testo della Direttiva europea sulla distribuzione assicurativa recepita nello scorso febbraio anche in Italia che si leggono passaggi inequivocabili sull'universalità delle norme che regolano l'attività degli intermediari (vedi box).Il regolamento sui reclami dovrebbe essere rivisto alla luce dell'evoluzione normativa comunitaria che, con tutta evidenza, accomuna tutti i soggetti partecipanti alla filiera distributiva delle polizze – compagnie, agenti, broker, banche, Sim, Poste - assoggettandoli alle medesime norme nell'interesse del consumatore.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/come-fare-reclamo-contro-la-propria-assicurazione-2589584238.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="cosa-dice-la-direttiva-europea-sulla-distribuzione-assicurativa" data-post-id="2589584238" data-published-at="1757854264" data-use-pagination="False"> Cosa dice la direttiva europea sulla distribuzione assicurativa 1) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre, a un intermediario assicurativo che desideri fornire consulenze sulla base di un'analisi imparziale e personale in relazione a un contratto di assicurazione, l'obbligo di fornire tale consulenza in relazione a tutti i contratti di assicurazione che distribuisce.2) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nell'Unione3) Sussistono tuttora tra le normative nazionali notevoli differenze che ostacolano l'inizio e lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. È necessario rafforzare ulteriormente il mercato interno e promuovere un autentico mercato interno dei prodotti e servizi assicurativi vita e non vita.4) La presente direttiva dovrebbe garantire che si applichi lo stesso livello di tutela dei consumatori e che tutti i consumatori possano beneficiare di norme comparabili. Essa dovrebbe promuovere condizioni omogenee e una concorrenza paritaria tra intermediari, siano essi collegati a un'impresa di assicurazione o meno. I consumatori traggono vantaggio se la distribuzione di prodotti assicurativi avviene attraverso canali diversi e intermediari aventi diverse forme di cooperazione con le imprese di assicurazione, purché tali canali e intermediari siano tenuti ad applicare norme analoghe in materia di tutela dei consumatori. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tener conto di tali problematiche.
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