2025-10-27
Caso Ramy, seconda bocciatura: il gip respinge di nuovo la perizia chiesta dalla Procura
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Secondo stop del gip alla Procura: la perizia non si farà. Con le prove già acquisite, per il carabiniere ora dovrebbe prendere corpo l’ipotesi di archiviazione.La Procura di Milano incassa un secondo no sull’incidente probatorio richiesto per chiarire la dinamica della morte di Ramy Elgaml, il 19enne morto in via Ripamonti durante un inseguimento dei carabinieri nel novembre 2024. Con una nuova ordinanza depositata il 25 ottobre 2025, la gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ha dichiarato inammissibile la richiesta di perizia cinematica avanzata dai pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano.Il giudice rileva che la nuova istanza — pur più dettagliata — non muta la sostanza: la perizia non è urgente né necessaria in questa fase e può, se del caso, essere disposta in dibattimento. Le consulenze già depositate in atti, osserva il gip, «sono copiose e condotte con rigoroso metodo scientifico» e il loro contenuto potrà essere discusso e, se necessario, integrato solo nella fase del processo, non prima.Il gip rigetta anche la tesi della Procura secondo cui la perizia anticipata sarebbe utile a orientare la futura decisione sull’azione penale, ricordando che l’incidente probatorio non è uno strumento per aiutare il pm a decidere se archiviare o rinviare a giudizio, ma serve solo a cristallizzare prove non rinviabili, ipotesi che qui «non ricorre in alcun modo». Pur dopo il primo rigetto, i pm hanno insistito su una nuova perizia non tanto per un reale vuoto probatorio — che il gip nega esplicitamente per la seconda volta — quanto per mettere in sicurezza la futura scelta processuale. In un fascicolo in cui l’indagato è un carabiniere coinvolto in un inseguimento, una perizia “neutrale” commissionata dal giudice avrebbe offerto alla Procura una copertura tecnico-istituzionale prima di assumere decisioni irreversibili, evitando di fondare il rinvio a giudizio o l’archiviazione su soli elaborati di parte. Il giudice però ribadisce che l’incidente probatorio non serve a “tutelare” l’organo dell’accusa né a sterilizzare il rischio di scelta: lo strumento può essere usato solo quando la prova rischia di perdersi, circostanza che qui non ricorre.Questa seconda bocciatura ha un effetto concreto sulla posizione del carabiniere Antonio Lenoci. L’ordinanza chiarisce che, allo stato, non vi sono lacune probatorie da colmare con urgenza: in altre parole, il materiale già acquisito è sufficiente perché la Procura decida. Il gip rileva quindi che il materiale già agli atti è sufficiente a decidere e non richiede integrazioni immediate, segno che non emergono lacune probatorie tali da dover rafforzare l’ipotesi accusatoria contro il militare in questa fase..In questo scenario, si apre ora la via procedurale più naturale per Lenoci: l’archiviazione. Se i pm non dispongono ulteriori atti, l’unica alternativa al rinvio a giudizio resta infatti chiedere l’archiviazione nei suoi confronti, tanto più dopo una doppia pronuncia che esclude l’urgenza di ulteriori accertamenti e rimette agli atti già prodotti la valutazione di legalità dell’inseguimento.Il fascicolo torna ora alla Procura, ma il segnale del giudice è netto: su questo terreno istruttorio, la porta per nuove perizie è chiusa. E per il carabiniere indagato lo scenario della non colpevolezza processuale diventa sempre più concreto.
Roberto Burioni ospite a «Che tempo che fa» (Ansa)
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