Professore, su quali basi si legittima il «diritto internazionale» che molti vedono, di recente, messo a repentaglio?
«Null’altro che il consenso degli Stati. O meglio, il diritto internazionale deve essere accettato dagli Stati più forti, agli altri può essere imposto».
Nessuno schema «dato» in natura, quindi. E invece come ha senso definire lo «stato di diritto»? La sua definizione è assimilabile a quella di «rule of law»?
«I due concetti vengono da tradizioni culturali molto diverse, e hanno assunto significati diversi nel tempo. Oggi sono appiattiti in un generico principio di soggezione del potere al diritto».
Aiutandosi con il cosiddetto «paradosso dell’autorità» elaborato dal filosofo Joseph Raz, lei ha spiegato che - da un certo punto di vista - anche un sistema politico non rispettoso dei diritti umani (ad esempio, un totalitarismo novecentesco) potrebbe essere considerato uno stato di diritto: quindi non è scontato che uno stato di diritto difenda i diritti umani?
«È un tema su cui si discute da sempre: se lo Stato di diritto si riduca al principio di legalità (ovvero: ogni potere pubblico deve essere esercitato in conformità della legge), o implichi qualcosa di più, appunto in termini di rispetto dei diritti umani».
Facciamo un passo avanti su questo aspetto. Lei di recente ha scritto un paper di grande interesse dal titolo «L’Unione europea rispetta i principi del rule of law?» (leggibile qui: shorturl.at/vJjVK), in cui ragiona su una evoluzione dell’architettura istituzionale dell’Ue che sarebbe - sue parole - «in deroga alle regole costruttive dello Stato di diritto». La sua tesi, se si può così riassumere, è che l’Ue «internamente» agisca secondo lo stato di diritto, ma che lo faccia molto meno nei confronti dei Paesi membri. Come motiva questa asserzione?
«Lo sviluppo della Comunità europea è avvenuto grazie a decisioni assunte in deroga alle norme dei Trattati in vigore, sulla base di accordi politici tra gli Stati membri. I Trattati hanno consolidato ciò che la politica aveva già concordato».
Lei ha scritto che le toghe della Corte di giustizia Ue sono «giudici che operano come “funzionari” e perseguono magari obiettivi nobilissimi, ma non tollerano i vincoli posti alla loro “funzione” da chi - legislatore o Stato membro - è investito dalla legittimazione politica, cioè dalla rappresentanza democratica; evadono perciò dal tracciato storico dello Stato costituzionale di diritto in nome di un rule of law che si riduce alla supremazia del diritto europeo e che tradisce lo stesso significato del principio dello Stato di diritto». Sembra parlare di giurisprudenza Ue come intrinsecamente ostile alla democrazia: è così?
«Checché se ne possa pensare, l’organizzazione europea è una organizzazione tra Stati, signori dei Trattati su cui si fonda. Il suo principale obiettivo, la costruzione di un mercato comune, ha fatto prevalere le regole comuni del mercato e della concorrenza sulle istanze sociali che erano al centro delle Costituzioni del dopoguerra. La delocalizzazione delle imprese, alla ricerca di costi minori di produzione, ha lasciato dietro di sé il deserto economico: il diritto dell’Ue non l’ha affatto ostacolata, anzi, l’ha protetta come esercizio di una libertà delle imprese».
Il dibattito italiano tende a dare per scontata la cosiddetta primazia del diritto Ue sul diritto nazionale e costituzionale. Tale supremazia è fondata? E se sì, su cosa?
«Si basa su principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, sin dai primi anni di attività. Gli Stati l’hanno contrastata, ma molto debolmente: in fondo faceva comodo a tutti fissare a livello europeo misure che magari nel contesto nazionale avrebbero avuto difficoltà a far digerire».
Che effetto ha quello che lei chiama «rule of european law» sulla giurisprudenza nazionale? E, considerando il nostro Paese, sulla Corte costituzionale, almeno per l’orientamento che essa ha espresso negli ultimi lustri, per esempio durante la crisi economica?
«La supremazia del diritto europeo e l’efficacia diretta delle sue norme negli ordinamenti nazionali hanno posto il giudice nella possibilità di disapplicare le leggi interne per applicare le norme europee. Nel dubbio che le prime siano in contrasto con le seconde, il giudice italiano deve rivolgersi alla Corte di giustizia, che non avrà dubbi a far valere i principi di libertà di mercato sui vincoli “sociali” posti dalla legislazione nazionale. È il ricco imprenditore che può difendere i suoi interessi in giudizio davanti alla Corte di giustizia, rivendicando la tutela della “suoi” diritti di libertà. La Corte costituzionale non ha potuto contestare questo meccanismo, ma ha il merito di aver cercato di limitarne le conseguenze più dannose per i diritti sociali».
Nel paper già citato, secondo lei la Corte di giustizia Ue ha la funzione teorica di un giudice ma in pratica si fa carico di una finalità politica: «Come la Commissione europea», lei scrive, essa «persegue con coerenza la funzione che ritiene sia loro assegnata, quella di promuovere l’integrazione degli ordinamenti europei smantellando qualsiasi tentativo degli Stati membri di salvaguardare “spazi nazionali” di tutela di interessi collettivi, diritti sociali, protezione dei lavoratori». Ma è possibile invertire questa dinamica?
«La Corte di giustizia ha il potere esclusivo di dire cosa il diritto europeo significa in relazione ai casi specifici che le sono sottoposti. Si è sempre mossa dominata dall’obiettivo di rafforzare l’integrazione europea ben oltre al punto che gli Stati avrebbero voluto raggiungere con i Trattati. Non è compito di un giudice, come lo intendiamo noi, puntare a un obiettivo sostanzialmente politico: ma è stato comodo per la politica non contrastare questo atteggiamento con sufficiente determinazione. Anche se spetta ai Trattati definire con precisione il ruolo degli organi dell’Ue, Corte di giustizia inclusa».
Esulando dai temi di puro diritto, che spiegazione dà del fatto che la finalità politica che la Corte Ue si è attribuita e che lei ha descritto risponda a un modello piuttosto economicista, e sia però apparentemente tutelata e protetta soprattutto dalla sinistra politica, in Italia ma tutto sommato in molta parte dell’Europa?
«Non credo che sia la “sinistra europea” ad aver tutelato il modello liberista che ha dominato l’Ue. Quanto all’Italia, è stata l’unico Paese europeo in cui l’adesione e le trasformazioni dei Trattati europei non sono mai state affrontate da un dibattito politico che sfociasse in una norma costituzionale apposita: e ciò è accaduto perché non si voleva uno scontro politico aperto con il Pci, che si era opposto con forza all’adesione alla Comunità europea in cui vedeva la prevalenza degli interessi del grande capitale e dell’industria pesante tedesca. È stato il Trattato di Maastricht (1992) a promuovere un’Unione politica ed economica più stretta e porre le basi dell’euro, definendo anche i criteri di convergenza (i famigerati “parametri di Maastricht”). A firmare il Trattato furono Francesco Cossiga, Guido Carli e Gianni De Michelis. E nel dibattito parlamentare il voto favorevole del Pds fu “una scelta sofferta e non scontata” (dalla dichiarazione di voto di D’Alema alla Camera), motivata dai rischi che sarebbero derivati dal restarne fuori».
Che eco ha nel diritto costituzionale l’apparente momento opaco dell’internazionalismo e del globalismo? Prevede un ritorno del costituzionalismo «statuale» o altre formule sono all’orizzonte?
«Sono sprovvisto di sfera di cristallo. Ma che la globalizzazione sia in crisi non mi dispiace affatto. Il costituzionalismo è nato negli Stati, come risposta al conflitto sociale, che necessariamente si svolgeva nei confini nazionali. Oggi dove si svolge il conflitto sociale, se c’è? Questa è la domanda, a cui però non so dare risposta».