2022-12-29
Armi a Kiev: la forzatura continua
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Con un decreto legge gli aiuti militari a Volodymyr Zelensky sono stati prorogati per tutto il 2023, Il Paese invaso però non fa parte dell’Ue o della Nato. E l’Onu non si è pronunciata.Con decreto legge del 2 dicembre 2022 n. 185 è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina.Al netto della scelta di opportunità e discrezionalità politica di prorogare per tutto il 2023 la fornitura gratuita di armi all’Ucraina, rimangono questioni giuridiche che fanno quanto meno dubitare della compatibilità dei decreti sin qui adottati con la Costituzione e con le norme internazionali di diritto pubblico.Il nuovo decreto trova la sua fonte nell’articolo 2 bis del decreto legge 25 febbraio 2022 n. 14, successivamente convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile n. 28, con cui l’allora esecutivo presieduto dal professor Mario Draghi, derogando espressamente alla legge ordinaria dello Stato n. 185 del 1990 che vieta la vendita e l’esportazione di armi letali, aveva autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a favore dell’Ucraina. Come avevamo già avuto modo di scrivere su questo giornale si tratta di un espresso sostegno a uno Stato, non appartenente né all’Unione europea, né al Patto atlantico, in guerra con la Federazione russa. Pertanto è legittimo chiedersi se questa scelta rispetti o meno l’articolo 11 della Costituzione italiana vigente, il quale prevede il ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Una parte della dottrina costituzionalistica (Stefano Ceccanti) ritiene che la disposizione costituzionale, scritta sulla base dell’interventismo democratico, implichi non solo la legittimità dell’intervento bellico nei confronti dell’aggressore (cosidetta guerra difensiva), ma anche quello avente la finalità di aiutare gli aggrediti. Nessuno nega la dimensione evolutiva del concetto di guerra previsto dal Testo fondamentale dl 1948, legato a quella «conflittualità continuativa» che è divenuta una costante del secondo dopoguerra, e includente sia la necessità di difesa, sia azioni funzionali all’attuazione degli impegni assunti in sede internazionale, maggiormente valorizzati dopo la riforma costituzionale del Titolo V nel 2001, il quale impone il rispetto degli «obblighi internazionali» (articolo 117, comma 1, Cost.). Tuttavia, con riguardo a quest’ultimo punto, è certamente vero come sia costituzionalmente ammissibile un intervento (diretto o indiretto) a difesa di uno Stato alleato, e in particolare di uno Stato membro della Nato, ma questo può avvenire rispettivamente e unicamente nel quadro delineato dalla Carta delle Nazioni unite del 1945 e in quello disciplinato dal Trattato dell’Atlantico del Nord del 1949 (articoli 4 e 5). La Repubblica di Ucraina non è uno Stato membro dell’Unione europea, non fa parte del Patto atlantico e manca a tutt’oggi una delibera del Consiglio di sicurezza dell’Onu implicante l’uso della forza. Peraltro anche le recenti risoluzioni dell’Assemblea generale dell’Onu rispettivamente del 12 ottobre e del 14 novembre 2022 non contengono, né del resto potevano, alcuna autorizzazione agli Stati membri a rifornire armi all’Ucraina.Da ultimo occorre ricordare che il Trattato sul commercio delle armi, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con la risoluzione 67/234B del 2 aprile 2013, ratificato dall’Italia nel 2014, prevede all’articolo 6 che lo Stato esportatore deve compiere una valutazione approfondita e preventiva se le armi oggetto di esportazione possono contribuire a minacciare la pace e la sicurezza, possono essere utilizzati per commettere o agevolare una grave violazione del diritto internazionale umanitario, una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani, eccetera….Ci si sarebbe aspettati che i c.d. decreti armi succedutisi in questi mesi dessero anche solo nelle premesse nei vari «Visto» e «considerato» una qualsivoglia valutazione sul punto. CostituzionalistaAvvocato
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