La riforma consta di otto articoli, sull’ultimo dei quali - «Disposizioni transitorie» - tornerò alla fine. Gli altri sette modificano gli articoli 87, 102, 104-107 e 110 della Costituzione. Sembrerebbe la modifica di sette articoli e infatti le lamentele del Comitato per il No esordiscono proprio così: «Questa legge modifica sette articoli della Costituzione». Il che, pur apparentemente vero, è sostanzialmente sonoramente falso e fuorviante. Il Comitato per il No esordisce manipolandovi col trasmettere il messaggio angoscioso che la riforma governativa stravolgerebbe la Costituzione. Una comunicazione levantina che da sola basterebbe a togliere ogni fiducia a chi invita a votare No.
La verità sostanziale è che si modificano solo due articoli, mentre gli altri sono solo adeguati per coerenza. Per esempio, visto che nei due veri articoli modificati si istituiscono due magistrature governate, ciascuna, dal proprio Consiglio superiore, l’articolo 87 - che attualmente recita: «Il presidente della Repubblica presiede il Csm» - diventa: «Il presidente della Repubblica presiede il Csm giudicante e il Csm requirente». Simili considerazioni valgono per gli articoli 102, 105, 106 e 110. Gli articoli veramente modificati sono il 104 e il 105. La riforma disciplina tre cose.
L’esordio dell’articolo 104 - «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» - diventa: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». È finalmente introdotta la separazione delle carriere: così come l’avvocato che vi difende non è collega del giudice che deve emettere sentenza, anche la pubblica accusa non lo sarà più. Ove l’articolo vecchio continua assegnando la presidenza dell’unico Csm al capo dello Stato, quello nuovo si adegua, istituisce due Csm e mantiene il capo dello Stato a presiederli entrambi. Ecco attuato il principio del giusto processo, in ottemperanza all’articolo 111 della Costituzione.
Secondo il vecchio articolo, gli altri componenti (attualmente 24) sono «eletti» per 2/3 dai magistrati e per 1/3 da una lista che il Parlamento compone tra professionisti di lungo corso del diritto. Nell’articolo modificato dalla riforma, la parola «eletti» è sostituita con le parole «estratti a sorte».
L’articolo 105 attuale recita: «Spettano al Csm le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». Il nuovo articolo 105 è molto più lungo, col primo comma quasi coincidente con l’intero articolo vecchio: «Spettano a ciascuno dei due Csm le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati». Come si nota, le parole «le promozioni» sono sostituite con le parole «le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni»; e sono state soppresse le parole «provvedimenti disciplinari» del vecchio articolo. Cosa significa? Significa, intanto, che ove la vecchia legge parla solo di «promozioni», la nuova parla di «valutazioni di professionalità». Ora, non voglio qui rivangare la brillante carriera dei giudici che hanno distrutto la vita di Enzo Tortora, solo perché non voglio dare l’impressione che quella del caso Tortora sia l’eccezione che conferma una regola: temo che sia invece la regola. Ancora: a leggere l’attuale articolo 105, suona quanto mai bizzarro che eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di un magistrato siano affidati a coloro che quel medesimo magistrato ha eletto. E, infatti, come osservavo a mo’ di esempio, quelli coinvolti nel caso Tortora, lungi dal subire provvedimenti disciplinari, fecero invece brillante carriera. Nel resto del nuovo art. 105, la riforma istituisce allora un’Alta Corte disciplinare, composta da 15 giudici professionalmente qualificati: «Tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica» e gli altri 12 sono, di nuovo, tutti estratti a sorte: sei sono della magistratura giudicante, tre della magistratura inquirente e tre da un elenco di professionisti di lungo corso del diritto nominati dal Parlamento. I membri dell’Alta Corte non possono essere membri di nessun Parlamento (regionale, nazionale o europeo) né possono esercitare professione di avvocato. Infine, chi è soggetto a provvedimenti dell’Alta Corte può impugnarli solo dinanzi alla medesima Corte e, in questo caso, essa giudica in assenza dei componenti che hanno concorso alla decisione impugnata.
La prima lamentela del Comitato per il No è che la riforma assoggetterebbe il Csm al governo e/o al Parlamento. Ora, ditemi voi, come possa mai accadere che, passando da un meccanismo elettivo a una estrazione a sorte, chicchessia possa meglio influenzare sull’esito finale. Anzi, l’estrazione a sorte tra i titolati a far parte dei due Csm o dell’Alta Corte è l’unica cosa che garantisce che la scelta dei componenti sia avvenuta senza alcuna influenza esterna. Allora, chi vi dice che la riforma introduce, rispetto alla vecchia legge, maggiore controllo del potere politico, vi sta manipolando, vi sta mentendo, e vi sta togliendo il potere di scegliere. Né è vero che gli scelti per votazione sono i più «bravi»: sono solo quelli che hanno avuto più voti.
Le «Disposizioni transitorie», poi, prevedono che le leggi sul Csm, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare siano adeguate entro un anno alla nuova norma costituzionale. Allora, non solo con la nuova legge l’ingerenza della politica sulla magistratura è ridotta, ma codesta presunta ingerenza non è di alcun beneficio all’attuale esecutivo, che sarà a scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della riforma.