C’è una cosa che a Milano sta crescendo ancora più in fretta dei grattacieli: le sentenze sull’urbanistica. E a leggere l’ultima decisione del Tar Lombardia (giudici Russo-Zucchini-Cozzi), pubblicata ieri, viene da pensare che anche la giustizia amministrativa stia rafforzando la linea del rigore tracciata da mesi dalla Procura, mettendo fine all’uso disinvolto dei titoli edilizi «creativi». In sintesi, la magistratura amministrativa si sta progressivamente riallineando a quella penale, con un impatto diretto su decine di cantieri, varianti e progetti ancora in fase di istruttoria o già autorizzati in modo dubbio. L’ultima storia è questa. Una Scia presentata da una società immobiliare per demolire un edificio di due piani e costruirne uno da cinque — più interrato — era stata annullata dal Comune nel 2024. La società, Tenkai real estate, aveva fatto ricorso. Il Tar ha detto no. E ha fatto molto di più: ha spiegato che l’annullamento era giustificato, e che «adeguarsi alla linea della Procura è compatibile con l’interesse pubblico».
Un passaggio tutt’altro che secondario, in una città dove l’inchiesta sull’urbanistica, esplosa nel 2024, ha già travolto tecnici, costruttori, funzionari pubblici, e lambisce anche i piani alti: tra gli indagati figura il sindaco Beppe Sala, al centro di approfondimenti per il ruolo politico in alcune trasformazioni oggi contestate e soprattutto per la conferma di Giuseppe Marinoni alla presidenza della commissione paesaggio.
La Procura, guidata da Marcello Viola, ha chiesto l’arresto per sei persone, con le accuse di corruzione, induzione indebita, falso, e un impianto che descrive un sistema in cui cariche pubbliche e interessi privati si intrecciano a danno della trasparenza. Tra i nomi spiccano Giancarlo Tancredi, ex assessore alla Rigenerazione urbana, Manfredi Catella, fondatore e numero uno di Coima, Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione Paesaggio. Con loro, anche l’imprenditore Andrea Bezziccheri, l’ex manager Federico Pella, e l’architetto Alessandro Scandurra.
Secondo i magistrati, quei comportamenti sono «indubbiamente deviati verso il favore per il conflitto di interessi e la corruzione delle funzioni» e vanno fermati per evitare di alimentare quella che definiscono una «spirale di affari» e di presunte tangenti nell’urbanistica. Le recenti dimissioni degli indagati - Tancredi sospeso da dirigente comunale, Catella fuori dai rapporti istituzionali, Pella e Scandurra fuori dalle rispettive società- non bastano, secondo l’accusa, a spezzare il rischio di reiterazione del reato. Per questo motivo, anche dopo gli interrogatori del 23 luglio, le richieste di misure cautelari (quattro carcerarie, due domiciliari) sono state confermate e questa settimana il gip Mattia Fiorentini dovrà decidere se adottarle o, eventualmente, ridurle a interdizioni.
Negli anni della Milano verticale e delle residenze di lusso «chiavi in mano», la scorciatoia preferita dai costruttori è stata spesso la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), usata al posto del più complesso permesso di costruire. Spesso presentata come «ristrutturazione», anche quando si trattava di vere e proprie nuove costruzioni con altezze triplicate.
È lo schema finito nel mirino dei magistrati. Il caso emblematico resta quello delle Park Tower di via Crescenzago, oggi a processo per abusi edilizi. Ma non è l’unico. L’uso disinvolto della Scia ha portato alla luce decine di interventi in città che, secondo l’accusa, avrebbero dovuto seguire un iter più severo, con piani attuativi, convenzioni e controlli urbanistici veri.
A segnare una svolta è arrivata, il 21 luglio scorso, anche la Cassazione, che ha confermato il sequestro delle Residenze Lac nel Parco delle Cave. Tre torri alte fino a 43 metri erano state realizzate con Scia, senza piano attuativo. Per i giudici della Suprema Corte, si tratta di un «guasto urbanistico»: un intervento che non può essere considerato legittimo, perché costruito in assenza di pianificazione particolareggiata, malgrado le semplificazioni del Dl 2020. Il principio è netto: sopra i 25 metri, serve un piano. E la buona fede degli acquirenti non è sufficiente a sanare l’abuso.
Ora, con la sentenza Tenkai, anche il Tar sembra chiudere i rubinetti dell’ambiguità. I giudici scrivono che «la trasformazione produce un carico urbanistico ampiamente superiore» e che non si può qualificare come ristrutturazione qualcosa che ha «caratteristiche del tutto diverse dall’edificio demolito». È un cambio di passo rispetto ad altre pronunce recenti.
Ad esempio, la scorsa settimana, nel caso di via Rezza, dove era stato contestato un edificio oltre i 25 metri autorizzato senza piano attuativo, il Tar aveva ritenuto ammissibile la Scia presentata, giudicando legittima la scelta del Comune in un’area già urbanizzata. Ma in quella sentenza, i giudici si erano pronunciati esclusivamente sulla legittimità urbanistica, senza entrare nel merito delle contestazioni penali ben più gravi: falsi documentali, omissioni procedurali e soprattutto la mancata richiesta di non-verbalizzazione dell’intervento in Commissione Paesaggio. Su questi punti, l’impianto accusatorio della Procura resta solido. Anche in un caso minore, ma simbolico, segnalato dall’Agi, il Tar ha appena respinto il ricorso di una cittadina contro la demolizione di una serra bioclimatica costruita su una terrazza con semplice Scia. Il titolo edilizio, ha spiegato il tribunale, non può prevalere sul parere negativo della Soprintendenza, che resta vincolante. In sostanza, ancora una volta, i giudici hanno confermato che la tutela pubblica del paesaggio e della legalità urbanistica ha la precedenza su ogni scorciatoia procedurale.