2025-04-29
Sberla del Tar alle Ong pro migranti. «Legittimi i fondi italiani alla Libia»
Respinti anche i ricorsi che contestavano le valutazioni dell’Oim alla base dei rimpatri.Con due sentenze, il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibili i ricorsi amministrativi presentati dalle organizzazioni Differenza donna onlus, Associazione studi giuridici sull’immigrazione e Spazi circolari, che contestavano la legittimità del finanziamento da 2 milioni di euro autorizzato dal ministero degli Esteri italiano nel maggio 2019 per il Fondo Africa. Ovvero quello che sostiene il progetto della Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) finalizzato a fronteggiare la crisi migratoria in Libia. L’oggetto della disputa legale ruotava attorno al sospetto che il finanziamento fosse stato concesso senza un’adeguata istruttoria e senza considerare appieno la situazione drammatica in cui si trovano i migranti nel Paese nordafricano. Le associazioni ricorrenti sostenevano che il provvedimento ministeriale non tenesse conto della situazione in Libia, descritta come caratterizzata da gravi violazioni dei diritti umani, dove i migranti, già vittime di traffici illeciti e abusi, correvano il rischio di subire nuove persecuzioni e sofferenze. Ma il Tar, che ha dichiarato inammissibili per la mancata notifica all’Oim, è entrato nel merito, riconoscendo la legittimità della misura. I giudici hanno anche ritenuto che le accuse di violazione dei diritti umani fossero infondate. Secondo i magistrati non corrisponde al vero «che il ministero degli Esteri abbia finanziato il progetto senza chiedere garanzie sul rispetto dei diritti umani». Piuttosto, la decisione del ministero è stata giudicata conforme alle linee guida internazionali in materia di diritti dei migranti e di rimpatrio. Un altro aspetto decisivo riguarda le accuse mosse contro l’Oim, la quale, secondo le ricorrenti, non sarebbe in grado di garantire un’adeguata selezione dei migranti da rimpatriare, a causa della situazione di grave conflitto in Libia. Il Tar ha ritenuto che tali affermazioni fossero «manifestamente tendenziose», sottolineando che non vi erano elementi concreti a suffragio della preoccupazione. «Le circostanze in cui opera l’Oim in Libia», secondo le associazioni, avrebbero fatto «temere che» l’organizzazione non fosse «in grado di effettuare uno screening adeguato dei rischi derivanti caso per caso dal ritorno nel Paese di origine». Ma in particolare, è stato respinto l’argomento secondo cui la situazione dei migranti, e in particolare delle donne nigeriane destinatarie del rimpatrio, potesse far dubitare della «genuinità» del consenso prestato dai migranti per il rimpatrio, o della capacità dell’Oim di eseguire una valutazione adeguata sui rischi connessi al ritorno nei Paesi d’origine. Secondo le associazioni, «sono stati documentati dalla stampa internazionale casi di rimpatrio forzato di persone rifugiate che, a causa del rientro, sono state esposte a persecuzioni e a rischi più che fondati di gravi violazione dei loro diritti fondamentali». In sostanza, le circostanze in cui opera l’Oim, pur nella complessità del contesto, non sono state ritenute dai giudici un ostacolo per l’efficacia del progetto. La sentenza del Tar, quindi, non solo ha confermato la legittimità dell’operato del ministero degli Esteri, ma ha anche ribadito che l’Italia continua a perseguire politiche migratorie conformi agli obblighi internazionali e al rispetto dei diritti umani.
La Global Sumud Flotilla. Nel riquadro, la giornalista Francesca Del Vecchio (Ansa)
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